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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 26/03/2025, n. 1461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1461 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N. 6400/ 2024 REG. GEN.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MILANO – Sez. Lavoro
La dott.ssa Sara Manuela MOGLIA, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in data 21 maggio 2024
da
Parte_1
Rappresentato e difeso dall'avv.to Giuseppe Franco per procura in calce al ricorso, elettivamente domiciliato in Novara, via Amendola, 3/a.
ricorrente contro
in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, CP_1
Controparte_2 rappresentata e difesa, anche in via disgiunta tra loro, dagli Avv.ti Patrizia Giustino Francesca Giannetto e Francesco Saverio Capoluongo presso il cui Studio è domiciliata in Milano, via Mario Pagano n. 54, giusta procura allegata al presente atto convenuta
OGGETTO: impugnazione licenziamento
Conclusioni delle parti: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso in data 21 maggio 2024, il sig. si è rivolto all'intestato Parte_2
Tribunale, chiedendo, nei confronti della società , l'accoglimento delle CP_1 conclusioni di seguito riportate:
“Dichiararsi l'insussistenza del fatto materiale contestato al sig. per Parte_1 le motivazioni di cui sopra;
- Per l'effetto condannare alla reintegrazione nel posto di lavoro Controparte_3 del sig. ovvero, su scelta del lavoratore, al pagamento di Parte_1 un'indennità pari a 15 mensilità;
- Condannare al pagamento di un'indennità risarcitoria calcolata CP_1 sull'ultima retribuzione utile per il TFR e corrispondente al periodo tra la data del recesso sino alla reintegrazione, dedotto l'aliunde perceptum e l'aliunde percipiendum nella misura non superiore, in ogni caso a 12 mensilità in favore del ricorrente sig.
; Parte_1
- Condannare al pagamento dei contributi previdenziali ed Controparte_4 assistenziali dal recesso alla reintegrazione senza sanzioni per omissione contributiva;
In via subordinata
Nella denegata ipotesi dovesse ritenersi sussistente il fatto materiale
Dichiararsi che non ricorrono gli estremi della giusta causa;
Dichiararsi per l'effetto l'estinzione del rapporto di lavoro alla data del licenziamento del ricorrente
Per l'effetto condannare al pagamento di una indennità non Controparte_4 assoggettabile a contribuzione previdenziale nella misura fra un minimo di 6 mensilità
e un massimo di 36 mensilità utilizzando quale parametro di calcolo l'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR”.
Deduceva parte ricorrente:
- di aver, in data 16 giugno 2023, ricevuto lettera di contestazione disciplinare nella quale gli veniva imputata l'esecuzione, a suo favore, di 6 bonifici bancari per la somma di € 6853,84 con i quali aveva trasferito, dal conto della società, al proprio somme non giustificate;
-che, con la lettera di contestazione era stato anche sospeso dal lavoro;
-che aveva fornito le proprie giustificazioni, ma, tuttavia, il 17 luglio 2023 aveva ricevuto lettera di licenziamento per giusta causa;
-che il licenziamento doveva ritenersi illegittimo atteso che le somme asseritamente sottratte si riferivano al recovery plan, ovvero la disponibilità finanziaria concessagli dall'azienda per svolgere la propria attività ovvero per compiere viaggi, trasferte, spese di pubblicità e per la fidelizzazione dei clienti;
-di aver sempre documentato tali spese, emettendo delle fatture con importi forfettari riferibili ai vari mesi di competenza, dal dicembre 2022 al luglio 2023.
Ritenendo l'insussistenza del fatto contestato e, comunque, la sproporzione del licenziamento, ha formulato le conclusioni sopra riportate.
Si è costituita la società resistente, formulando le conclusioni di seguito riportate:
“nel merito
-rigettare il ricorso e tutte le domande con lo stesso proposte. In via riconvenzionale
-accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere la restituzione Controparte_4 delle somme sottratte dal sig. per il complessivo importo di euro 31.641,43, Pt_1
o la diversa somma accertata in corso di causa, in ogni caso oltre interessi e rivalutazione monetaria da ciascun bonifico al saldo;
-condannare il sig. al pagamento in favore di Pt_1 Controparte_4 dell'importo di euro 24.787,59 o della diversa somma accertata in corso di causa, in ogni caso oltre interessi e rivalutazione monetaria da ciascun bonifico al saldo;
- accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere il risarcimento Controparte_4 di tutti i danni subiti in seguito alla indebita distrazione delle somme aziendali da parte dal sig. e per l'effetto condannare quest'ultimo a pagare a Pt_1 CP_4
a titolo di danno patrimoniale, l'importo di euro 921,91 o la diversa somma
[...] accertata in corso di causa, e, a titolo di danno non patrimoniale, nella misura di euro
1.000 o in altra stabilita via equitativa dall'Ill.mo Giudice adito;
in entrambi i casi, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali di giudizio”.
Contestava di aver mai concesso al ricorrente una somma da poter gestire per lo svolgimento della propria attività; che le spese venivano rimborsate a piè di lista e che, quindi, le somme fatturate e sempre in misura eguale non potevano essere riferibili a spese sostenute;
che il ricorrente, per gli stessi fatti oggetto di contestazione, è stato rinviato a giudizio in sede penale;
che la società si è costituita parte civile nel procedimento penale chiedendo la in suo favore, la condanna al pagamento della somma oggetto di contestazione;
che, tuttavia, a seguito di nuove verifiche, ha riscontrato ulteriori distrazioni per un importo di € 24.787,39 di cui, in via riconvenzionale, intendeva chiedere la condanna;
che, la sottrazione delle somme imputabili al ricorrente, ha causato alla società una mancanza di liquidità e l'impossibilità di provvedere al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi ai mesi di gennaio, marzo ed aprile 2023, il cui ritardato pagamento ha comportato sanzioni per un totale di 921,91 euro;
che, inoltre, sempre per le stesse ragioni, la società ha omesso il pagamento della retribuzione alla dipendente Pt_3 ed il versamento delle quote al fondo previdenziale relativo alla stessa ed ad altro lavoratore, circostanze che aveva determinato un danno all'immagine ed alla reputazione, di cui chiedeva il risarcimento in via equitativa.
Inutilmente esperito il tentativo di conciliazione, assunte le prove ammesse, all'udienza del 26 marzo 2025, la causa è stata discussa.
La difesa della società, in considerazione della deposizione della signora ha Pt_3 ridotto l'importo preteso a titolo di restituzione delle somme sottratte a € 24.090,99, sottraendo dal preteso quanto pagato a titolo di canone per la locazione del garage.
All'esito della camera di consiglio, il giudice ha pronunciato la presente sentenza, depositando dispositivo e contestuale motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non può essere accolto per le ragioni che si vanno ad illustrare.
Diversamente da quanto argomentato dal ricorrente nelle proprie difese, le somme di cui lo stesso ha, pacificamente, disposto trasferendole dal conto corrente della società al proprio non trovano alcuna giustificazione.
In merito agli importi e alle policy aziendali in materia di rimborsi spese, appare eloquente la deposizione della teste , che così ha riferito: Testimone_1
“Sono dipendente dal 2015 della società resistente con mansioni di insider (venditrice interna). Conosco il sig. he è stato mio responsabile dal ottobre 2022 fino alla Pt_1 lettera di contestazione. In quel periodo in Italia eravamo solo noi due dipendenti.
Sentita sui capitoli della memoria, risponde: confermo che il rimborso delle spese avveniva dopo aver inviato alla casa madre la nota spese corredata dei giustificativi.
Il rimborso avveniva direttamente sul nostro conto corrente e poi nel cedolino paga del mese vi era la voce: rimborso spese a piè di lista.
Questa era l'unica forma di procedura che poteva essere seguita per aver il rimborso delle spese.
Escludo che il sig. potesse accreditare sul suo conto corrente delle somme a Pt_1 titolo di rimborso spese senza passare per la procedura.
Il sig. poteva utilizzare i soldi accreditati sul conto corrente della società per Pt_1 pagare gli stipendi a me ed a lui, solo a noi due, inoltre abbiamo un garage in affitto
e ogni tre mesi ora io e prima dovevamo usare i soldi del conto della società Pt_1 per pagare il canone di locazione. Ancora pagava la cassa assistenza quadri, ma in automatico attraverso i Mav che provenivano.
Questo era solo per lui in quanto quadro. aveva l'accesso al conto bancario della società, appunto per poter effettuare Pt_1 tali pagamenti, per gli stipendi era automaticamente autorizzato, per il garage e per l'assistenza doveva chiedere l'autorizzazione al nostro responsabile nella persona di
in Spagna. CP_5
Esamino il documento sub 9 di parte resistente, l'ho predisposto io, si tratta di un elenco riassuntivo dei dati che ho potuto ricavare esaminando l'estratto conto della società.
Ho evidenziato in rosso le somme che sono transitate direttamente dal conto della società al conto di tra questa avevo messo in rosso anche quelle in favore di Pt_1
in quanto, al momento, non sapevo chi fosse, poi ho saputo che si Controparte_6 tratta della proprietaria del garage in locazione alla società, quindi, questi pagamenti risultano giustificati, lo stesso, quelli da me riportati in nero.
Confermo che i contributi sono stati pagati in ritardo, i contributi venivano pagati tramite modello F24 dal nostro commercialista, ma in quel caso, non vi era provvista sul conto per effetto dei bonifici fatti da così l'F24 non è stato pagato e l' Pt_1 CP_7 ha chiesto il pagamento con la sanzione.
Verso il 24 maggio il commercialista mi chiamò per chiedermi cosa stesse succedendo in quanto non riusciva a parlare con poi gli F24 ritornavano impagati. Pt_1
Allora ho fatto i controlli e, oltre ad aver trovato quanto ho prima riferito, in merito al mio stipendio, ho constatato che, diversamente da quanto mi aveva detto he i Pt_1 soldi non erano mai arrivati per pagare me, gli stessi erano in effetti arrivati sul conto della società, ma poi erano fuoriusciti per disposizione di he aveva effettuato Pt_1
i bonifici sul suo conto.
Non avevo controllato la copertura della mia assicurazione sanitaria, così quando mi sono recata per una visita nel mese di luglio confidando che vi fosse copertura, ho, invece scoperto che la copertura non vi era in quanto non erano stati pagati gli F24 previdenziali nei quali era ricompresa l'assicurazione, ho quindi dovuto rinviare le visite che, dopo aver sistemato la morosità, ho potuto sostenere nel mese di ottobre.
Il sig. era il mio responsabile prima di lo è stato fino a settembre Parte_4 Pt_1
2022. A distanza di un anno ha ricevuto comunicazione che l'ultima rata della sua previdenza non era stata saldata, ho quindi provveduto a verificare che il pagamento, che doveva essere eseguito da in realtà non era stato fatto e ho quindi Pt_1 provveduto, dopo aver contattato la casa madre ed aver avuto la provvista a saldare quanto dovuto. La proprietaria del box non avendo ricevuto il pagamento del canone, aveva chiesto all'agente immobiliare di dirci di liberare lo stesso dai nostri documenti, ma poi sono intervenuta sanando la morosità e così il rapporto è proseguito.
Non ho mai sentito i nomi dei signori e . Persona_1 Persona_2
La teste ha precisato come avvenisse il rimborso delle spese, ovvero non con bonifici dal conto corrente della società a quello del dipendente, ma previa presentazione dei giustificativi, autorizzazione da parte della casa madre e, successivo rimborso nella busta paga.
Al fine di giustificare i trasferimenti di denaro, nessuna rilevanza assumono le fatture emesse dal ricorrente che recano come causale un rimborso forfettario e somme sempre uguali ogni mese.
Non vi è, invero, evidenza di accordi in forza dei quali il ricorrente avesse diritto ad un rimborso forfettario.
Accertati i bonifici sul conto corrente del ricorrente ed in mancanza di una prova relativa alle ragioni giustificatrici di tali operazioni, la conclusione non può che essere nel senso che il sig. abbia distratto a suo favore somme di pertinenza della Pt_1 società, quindi, si sia reso responsabile di condotte di appropriazione indebita.
Risulta, invero, provato che lo stesso avesse delega ad operare sul conto corrente della società in quanto deputato al pagamento delle retribuzioni mensili dei dipendenti e delle spese, per esempio quelle relative al canone di locazione del box in uso alla società.
In disparte tali somme che, quindi, trovano giustificazione, del tutto privi di ragione sono, invece, gli ulteriori e non pochi bonifici che lo stesso ha disposto in suo favore.
Le condotte contestate e provate risultano sì gravi da giustificare il recesso.
Non è certo accettabile per un datore di lavoro, che ripone piena fiducia nel dipendente sì da consentigli l'operatività sul proprio conto corrente, che il lavoratore ne approfitti e distragga somme a suo favore.
Si tratta di condotta che integra la fattispecie delittuosa dell'appropriazione indebita aggravata dal rapporto di lavoro e che, comunque, mina in maniera irreversibile il rapporto di fiducia, giustificando il recesso datoriale.
Ai fini della giustificazione delle condotte contestate si è ritenuto di non autorizzare una nuova citazione dei testi di parte ricorrente, non comparsi alla prima udienza, atteso che per quanto appurato dalle parti, si trattava di persone esterne alla società e quindi non al corrente delle policy relative alle spese, sicchè anche ammesso che, in quanto clienti, potessero confermare di aver ricevuto dal ricorrente delle regalie, non potevano attestare che a ciò il ricorrente fosse autorizzato dalla società. Per le ragioni sopra illustrate, il ricorso va rigettato.
Quanto alla domanda riconvenzionale, soccorre ancora la deposizione della signora che ha illustrato di aver, nel documento sub 9 di parte resistente, riassunto, le Pt_3 somme uscite dal conto corrente della società e accreditate in favore del ricorrente.
Si tratta di somme non giustificate e che, quindi, hanno rappresentato per la società un danno che merita di essere risarcito.
Dall'originario importo totale di € 24.787,39, deve, però, come chiesto dalla società, essere sottratta la somma imputabile al pagamento del canone di locazione, unica somma giustificabile, per un totale di € 24090,99.
In tali termini la domanda riconvenzionale va accolta.
Ugualmente è a dire per le sanzioni calcolate dagli enti previdenziali e conseguenti al ritardo nel pagamento dei contributi, circostanze di cui hanno riferito, oltre che il teste il teste : Pt_3 Testimone_2
“Lavoro dal 22 giugno 2022, per lo studio di consulenza del dott. tuttora Per_3 consulente della società resistente, offrivamo consulenza di lavoro.
Ho incontrato una volta il sig. Pt_1
Non so di preciso come avvenisse il sistema di rimborso delle spese. Noi come studio ricevevamo dal sig. l'importo totale figurativo per lui e per la sig.ra Pt_1 Pt_3 che poi noi dovevamo riportare nel cedolino anche se il rimborso effettivo avveniva direttamente sul conto corrente.
Nulla so dei giustificativi che noi non vedevamo.
Nulla so dei cap. 4, 5, 6, 10, quanto ai contributi confermo, invece, che la società ha ricevuto dall' la nota di rettifica per il mancato pagamento dei contributi con le CP_7 relative sanzioni e da parte dell' un avviso di mancato pagamento. CP_8
Predo visione del documento sub 11 della società, lo riconosco come il prospetto fatto dal mio studio, il documento sul riposta nella prima colonna il complessivo da CP_7 versare, poi le quote che non è possibile ravvedere e che sono fonte di sanzioni che calcola direttamente l'ente.
Per l' , vi è l'indicazione della rata del premio per l'autoliquidazione, da versarsi CP_8 entro il 16 febbraio in un'unica rata.
In caso di mancato pagamento è l'ente che provvede a calcolare la sanzione.
E' un documento che lo studio ha redatto sulla base dei dati che avevamo. Quanto a ricordo solo che lo stesso un giorno chiese allo studio di aver Parte_4 la documentazione inerente la sua posizione previdenziale e così lo studio ha fatto, nulla so di preciso”.
Quindi, alla somma già riconosciuta, va altresì aggiunto l'importo a titolo di sanzioni per € 921,91.
Non può essere, invece, riconosciuto il risarcimento del preteso danno non patrimoniale (danno all'immagine), mancandone la prova.
Ed, invero, sebbene la teste abbia riferito di aver dovuto differire una visita per Pt_3 mancanza di copertura e sebbene anche il sig. abbia rilevato e chiesto Parte_4 conto di una scopertura, non risulta che da tali fatti siano derivate conseguenze, neppure in termini di danno all'immagine per la società.
Ed, invero, le condotte del sig. erano già all'attenzione della società, sicchè è Pt_1 ragionevole pensare che i dipendenti interessati non abbiano avuto modo di addebitare alcunchè alla , neppure in termini di cattiva pagatrice. CP_4
Quanto al mancato pagamento del canone, sebbene la teste abbia riferito di Pt_3 una richiesta iniziale da parte della proprietà di rilascio dell'immobile, grazie al suo fattivo intervento, la situazione è stata chiarita e rientrata, senza alcun strascico.
Per tali ragioni, non si ritiene sussistente alcun danno.
Il regolamento delle spese segue la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, così decide:
-rigetta il ricorso;
-accoglie, parzialmente la domanda riconvenzionale e, per tale ragione, condanna il ricorrente al versamento, in favore della resistente della somma di € 24.090,99 a titolo di restituzione delle somme sottratte, oltre rivalutazione ed interessi, nonché al pagamento della somma di € 921,91, oltre interessi;
-rigetta per il resto la domanda riconvenzionale;
-condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida, in favore della società, in € 4000 oltre accessori di legge.
Milano, 26 marzo 2025
Il giudice del lavoro
Sara Manuela Moglia
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MILANO – Sez. Lavoro
La dott.ssa Sara Manuela MOGLIA, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in data 21 maggio 2024
da
Parte_1
Rappresentato e difeso dall'avv.to Giuseppe Franco per procura in calce al ricorso, elettivamente domiciliato in Novara, via Amendola, 3/a.
ricorrente contro
in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, CP_1
Controparte_2 rappresentata e difesa, anche in via disgiunta tra loro, dagli Avv.ti Patrizia Giustino Francesca Giannetto e Francesco Saverio Capoluongo presso il cui Studio è domiciliata in Milano, via Mario Pagano n. 54, giusta procura allegata al presente atto convenuta
OGGETTO: impugnazione licenziamento
Conclusioni delle parti: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso in data 21 maggio 2024, il sig. si è rivolto all'intestato Parte_2
Tribunale, chiedendo, nei confronti della società , l'accoglimento delle CP_1 conclusioni di seguito riportate:
“Dichiararsi l'insussistenza del fatto materiale contestato al sig. per Parte_1 le motivazioni di cui sopra;
- Per l'effetto condannare alla reintegrazione nel posto di lavoro Controparte_3 del sig. ovvero, su scelta del lavoratore, al pagamento di Parte_1 un'indennità pari a 15 mensilità;
- Condannare al pagamento di un'indennità risarcitoria calcolata CP_1 sull'ultima retribuzione utile per il TFR e corrispondente al periodo tra la data del recesso sino alla reintegrazione, dedotto l'aliunde perceptum e l'aliunde percipiendum nella misura non superiore, in ogni caso a 12 mensilità in favore del ricorrente sig.
; Parte_1
- Condannare al pagamento dei contributi previdenziali ed Controparte_4 assistenziali dal recesso alla reintegrazione senza sanzioni per omissione contributiva;
In via subordinata
Nella denegata ipotesi dovesse ritenersi sussistente il fatto materiale
Dichiararsi che non ricorrono gli estremi della giusta causa;
Dichiararsi per l'effetto l'estinzione del rapporto di lavoro alla data del licenziamento del ricorrente
Per l'effetto condannare al pagamento di una indennità non Controparte_4 assoggettabile a contribuzione previdenziale nella misura fra un minimo di 6 mensilità
e un massimo di 36 mensilità utilizzando quale parametro di calcolo l'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR”.
Deduceva parte ricorrente:
- di aver, in data 16 giugno 2023, ricevuto lettera di contestazione disciplinare nella quale gli veniva imputata l'esecuzione, a suo favore, di 6 bonifici bancari per la somma di € 6853,84 con i quali aveva trasferito, dal conto della società, al proprio somme non giustificate;
-che, con la lettera di contestazione era stato anche sospeso dal lavoro;
-che aveva fornito le proprie giustificazioni, ma, tuttavia, il 17 luglio 2023 aveva ricevuto lettera di licenziamento per giusta causa;
-che il licenziamento doveva ritenersi illegittimo atteso che le somme asseritamente sottratte si riferivano al recovery plan, ovvero la disponibilità finanziaria concessagli dall'azienda per svolgere la propria attività ovvero per compiere viaggi, trasferte, spese di pubblicità e per la fidelizzazione dei clienti;
-di aver sempre documentato tali spese, emettendo delle fatture con importi forfettari riferibili ai vari mesi di competenza, dal dicembre 2022 al luglio 2023.
Ritenendo l'insussistenza del fatto contestato e, comunque, la sproporzione del licenziamento, ha formulato le conclusioni sopra riportate.
Si è costituita la società resistente, formulando le conclusioni di seguito riportate:
“nel merito
-rigettare il ricorso e tutte le domande con lo stesso proposte. In via riconvenzionale
-accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere la restituzione Controparte_4 delle somme sottratte dal sig. per il complessivo importo di euro 31.641,43, Pt_1
o la diversa somma accertata in corso di causa, in ogni caso oltre interessi e rivalutazione monetaria da ciascun bonifico al saldo;
-condannare il sig. al pagamento in favore di Pt_1 Controparte_4 dell'importo di euro 24.787,59 o della diversa somma accertata in corso di causa, in ogni caso oltre interessi e rivalutazione monetaria da ciascun bonifico al saldo;
- accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere il risarcimento Controparte_4 di tutti i danni subiti in seguito alla indebita distrazione delle somme aziendali da parte dal sig. e per l'effetto condannare quest'ultimo a pagare a Pt_1 CP_4
a titolo di danno patrimoniale, l'importo di euro 921,91 o la diversa somma
[...] accertata in corso di causa, e, a titolo di danno non patrimoniale, nella misura di euro
1.000 o in altra stabilita via equitativa dall'Ill.mo Giudice adito;
in entrambi i casi, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali di giudizio”.
Contestava di aver mai concesso al ricorrente una somma da poter gestire per lo svolgimento della propria attività; che le spese venivano rimborsate a piè di lista e che, quindi, le somme fatturate e sempre in misura eguale non potevano essere riferibili a spese sostenute;
che il ricorrente, per gli stessi fatti oggetto di contestazione, è stato rinviato a giudizio in sede penale;
che la società si è costituita parte civile nel procedimento penale chiedendo la in suo favore, la condanna al pagamento della somma oggetto di contestazione;
che, tuttavia, a seguito di nuove verifiche, ha riscontrato ulteriori distrazioni per un importo di € 24.787,39 di cui, in via riconvenzionale, intendeva chiedere la condanna;
che, la sottrazione delle somme imputabili al ricorrente, ha causato alla società una mancanza di liquidità e l'impossibilità di provvedere al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi ai mesi di gennaio, marzo ed aprile 2023, il cui ritardato pagamento ha comportato sanzioni per un totale di 921,91 euro;
che, inoltre, sempre per le stesse ragioni, la società ha omesso il pagamento della retribuzione alla dipendente Pt_3 ed il versamento delle quote al fondo previdenziale relativo alla stessa ed ad altro lavoratore, circostanze che aveva determinato un danno all'immagine ed alla reputazione, di cui chiedeva il risarcimento in via equitativa.
Inutilmente esperito il tentativo di conciliazione, assunte le prove ammesse, all'udienza del 26 marzo 2025, la causa è stata discussa.
La difesa della società, in considerazione della deposizione della signora ha Pt_3 ridotto l'importo preteso a titolo di restituzione delle somme sottratte a € 24.090,99, sottraendo dal preteso quanto pagato a titolo di canone per la locazione del garage.
All'esito della camera di consiglio, il giudice ha pronunciato la presente sentenza, depositando dispositivo e contestuale motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non può essere accolto per le ragioni che si vanno ad illustrare.
Diversamente da quanto argomentato dal ricorrente nelle proprie difese, le somme di cui lo stesso ha, pacificamente, disposto trasferendole dal conto corrente della società al proprio non trovano alcuna giustificazione.
In merito agli importi e alle policy aziendali in materia di rimborsi spese, appare eloquente la deposizione della teste , che così ha riferito: Testimone_1
“Sono dipendente dal 2015 della società resistente con mansioni di insider (venditrice interna). Conosco il sig. he è stato mio responsabile dal ottobre 2022 fino alla Pt_1 lettera di contestazione. In quel periodo in Italia eravamo solo noi due dipendenti.
Sentita sui capitoli della memoria, risponde: confermo che il rimborso delle spese avveniva dopo aver inviato alla casa madre la nota spese corredata dei giustificativi.
Il rimborso avveniva direttamente sul nostro conto corrente e poi nel cedolino paga del mese vi era la voce: rimborso spese a piè di lista.
Questa era l'unica forma di procedura che poteva essere seguita per aver il rimborso delle spese.
Escludo che il sig. potesse accreditare sul suo conto corrente delle somme a Pt_1 titolo di rimborso spese senza passare per la procedura.
Il sig. poteva utilizzare i soldi accreditati sul conto corrente della società per Pt_1 pagare gli stipendi a me ed a lui, solo a noi due, inoltre abbiamo un garage in affitto
e ogni tre mesi ora io e prima dovevamo usare i soldi del conto della società Pt_1 per pagare il canone di locazione. Ancora pagava la cassa assistenza quadri, ma in automatico attraverso i Mav che provenivano.
Questo era solo per lui in quanto quadro. aveva l'accesso al conto bancario della società, appunto per poter effettuare Pt_1 tali pagamenti, per gli stipendi era automaticamente autorizzato, per il garage e per l'assistenza doveva chiedere l'autorizzazione al nostro responsabile nella persona di
in Spagna. CP_5
Esamino il documento sub 9 di parte resistente, l'ho predisposto io, si tratta di un elenco riassuntivo dei dati che ho potuto ricavare esaminando l'estratto conto della società.
Ho evidenziato in rosso le somme che sono transitate direttamente dal conto della società al conto di tra questa avevo messo in rosso anche quelle in favore di Pt_1
in quanto, al momento, non sapevo chi fosse, poi ho saputo che si Controparte_6 tratta della proprietaria del garage in locazione alla società, quindi, questi pagamenti risultano giustificati, lo stesso, quelli da me riportati in nero.
Confermo che i contributi sono stati pagati in ritardo, i contributi venivano pagati tramite modello F24 dal nostro commercialista, ma in quel caso, non vi era provvista sul conto per effetto dei bonifici fatti da così l'F24 non è stato pagato e l' Pt_1 CP_7 ha chiesto il pagamento con la sanzione.
Verso il 24 maggio il commercialista mi chiamò per chiedermi cosa stesse succedendo in quanto non riusciva a parlare con poi gli F24 ritornavano impagati. Pt_1
Allora ho fatto i controlli e, oltre ad aver trovato quanto ho prima riferito, in merito al mio stipendio, ho constatato che, diversamente da quanto mi aveva detto he i Pt_1 soldi non erano mai arrivati per pagare me, gli stessi erano in effetti arrivati sul conto della società, ma poi erano fuoriusciti per disposizione di he aveva effettuato Pt_1
i bonifici sul suo conto.
Non avevo controllato la copertura della mia assicurazione sanitaria, così quando mi sono recata per una visita nel mese di luglio confidando che vi fosse copertura, ho, invece scoperto che la copertura non vi era in quanto non erano stati pagati gli F24 previdenziali nei quali era ricompresa l'assicurazione, ho quindi dovuto rinviare le visite che, dopo aver sistemato la morosità, ho potuto sostenere nel mese di ottobre.
Il sig. era il mio responsabile prima di lo è stato fino a settembre Parte_4 Pt_1
2022. A distanza di un anno ha ricevuto comunicazione che l'ultima rata della sua previdenza non era stata saldata, ho quindi provveduto a verificare che il pagamento, che doveva essere eseguito da in realtà non era stato fatto e ho quindi Pt_1 provveduto, dopo aver contattato la casa madre ed aver avuto la provvista a saldare quanto dovuto. La proprietaria del box non avendo ricevuto il pagamento del canone, aveva chiesto all'agente immobiliare di dirci di liberare lo stesso dai nostri documenti, ma poi sono intervenuta sanando la morosità e così il rapporto è proseguito.
Non ho mai sentito i nomi dei signori e . Persona_1 Persona_2
La teste ha precisato come avvenisse il rimborso delle spese, ovvero non con bonifici dal conto corrente della società a quello del dipendente, ma previa presentazione dei giustificativi, autorizzazione da parte della casa madre e, successivo rimborso nella busta paga.
Al fine di giustificare i trasferimenti di denaro, nessuna rilevanza assumono le fatture emesse dal ricorrente che recano come causale un rimborso forfettario e somme sempre uguali ogni mese.
Non vi è, invero, evidenza di accordi in forza dei quali il ricorrente avesse diritto ad un rimborso forfettario.
Accertati i bonifici sul conto corrente del ricorrente ed in mancanza di una prova relativa alle ragioni giustificatrici di tali operazioni, la conclusione non può che essere nel senso che il sig. abbia distratto a suo favore somme di pertinenza della Pt_1 società, quindi, si sia reso responsabile di condotte di appropriazione indebita.
Risulta, invero, provato che lo stesso avesse delega ad operare sul conto corrente della società in quanto deputato al pagamento delle retribuzioni mensili dei dipendenti e delle spese, per esempio quelle relative al canone di locazione del box in uso alla società.
In disparte tali somme che, quindi, trovano giustificazione, del tutto privi di ragione sono, invece, gli ulteriori e non pochi bonifici che lo stesso ha disposto in suo favore.
Le condotte contestate e provate risultano sì gravi da giustificare il recesso.
Non è certo accettabile per un datore di lavoro, che ripone piena fiducia nel dipendente sì da consentigli l'operatività sul proprio conto corrente, che il lavoratore ne approfitti e distragga somme a suo favore.
Si tratta di condotta che integra la fattispecie delittuosa dell'appropriazione indebita aggravata dal rapporto di lavoro e che, comunque, mina in maniera irreversibile il rapporto di fiducia, giustificando il recesso datoriale.
Ai fini della giustificazione delle condotte contestate si è ritenuto di non autorizzare una nuova citazione dei testi di parte ricorrente, non comparsi alla prima udienza, atteso che per quanto appurato dalle parti, si trattava di persone esterne alla società e quindi non al corrente delle policy relative alle spese, sicchè anche ammesso che, in quanto clienti, potessero confermare di aver ricevuto dal ricorrente delle regalie, non potevano attestare che a ciò il ricorrente fosse autorizzato dalla società. Per le ragioni sopra illustrate, il ricorso va rigettato.
Quanto alla domanda riconvenzionale, soccorre ancora la deposizione della signora che ha illustrato di aver, nel documento sub 9 di parte resistente, riassunto, le Pt_3 somme uscite dal conto corrente della società e accreditate in favore del ricorrente.
Si tratta di somme non giustificate e che, quindi, hanno rappresentato per la società un danno che merita di essere risarcito.
Dall'originario importo totale di € 24.787,39, deve, però, come chiesto dalla società, essere sottratta la somma imputabile al pagamento del canone di locazione, unica somma giustificabile, per un totale di € 24090,99.
In tali termini la domanda riconvenzionale va accolta.
Ugualmente è a dire per le sanzioni calcolate dagli enti previdenziali e conseguenti al ritardo nel pagamento dei contributi, circostanze di cui hanno riferito, oltre che il teste il teste : Pt_3 Testimone_2
“Lavoro dal 22 giugno 2022, per lo studio di consulenza del dott. tuttora Per_3 consulente della società resistente, offrivamo consulenza di lavoro.
Ho incontrato una volta il sig. Pt_1
Non so di preciso come avvenisse il sistema di rimborso delle spese. Noi come studio ricevevamo dal sig. l'importo totale figurativo per lui e per la sig.ra Pt_1 Pt_3 che poi noi dovevamo riportare nel cedolino anche se il rimborso effettivo avveniva direttamente sul conto corrente.
Nulla so dei giustificativi che noi non vedevamo.
Nulla so dei cap. 4, 5, 6, 10, quanto ai contributi confermo, invece, che la società ha ricevuto dall' la nota di rettifica per il mancato pagamento dei contributi con le CP_7 relative sanzioni e da parte dell' un avviso di mancato pagamento. CP_8
Predo visione del documento sub 11 della società, lo riconosco come il prospetto fatto dal mio studio, il documento sul riposta nella prima colonna il complessivo da CP_7 versare, poi le quote che non è possibile ravvedere e che sono fonte di sanzioni che calcola direttamente l'ente.
Per l' , vi è l'indicazione della rata del premio per l'autoliquidazione, da versarsi CP_8 entro il 16 febbraio in un'unica rata.
In caso di mancato pagamento è l'ente che provvede a calcolare la sanzione.
E' un documento che lo studio ha redatto sulla base dei dati che avevamo. Quanto a ricordo solo che lo stesso un giorno chiese allo studio di aver Parte_4 la documentazione inerente la sua posizione previdenziale e così lo studio ha fatto, nulla so di preciso”.
Quindi, alla somma già riconosciuta, va altresì aggiunto l'importo a titolo di sanzioni per € 921,91.
Non può essere, invece, riconosciuto il risarcimento del preteso danno non patrimoniale (danno all'immagine), mancandone la prova.
Ed, invero, sebbene la teste abbia riferito di aver dovuto differire una visita per Pt_3 mancanza di copertura e sebbene anche il sig. abbia rilevato e chiesto Parte_4 conto di una scopertura, non risulta che da tali fatti siano derivate conseguenze, neppure in termini di danno all'immagine per la società.
Ed, invero, le condotte del sig. erano già all'attenzione della società, sicchè è Pt_1 ragionevole pensare che i dipendenti interessati non abbiano avuto modo di addebitare alcunchè alla , neppure in termini di cattiva pagatrice. CP_4
Quanto al mancato pagamento del canone, sebbene la teste abbia riferito di Pt_3 una richiesta iniziale da parte della proprietà di rilascio dell'immobile, grazie al suo fattivo intervento, la situazione è stata chiarita e rientrata, senza alcun strascico.
Per tali ragioni, non si ritiene sussistente alcun danno.
Il regolamento delle spese segue la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, così decide:
-rigetta il ricorso;
-accoglie, parzialmente la domanda riconvenzionale e, per tale ragione, condanna il ricorrente al versamento, in favore della resistente della somma di € 24.090,99 a titolo di restituzione delle somme sottratte, oltre rivalutazione ed interessi, nonché al pagamento della somma di € 921,91, oltre interessi;
-rigetta per il resto la domanda riconvenzionale;
-condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida, in favore della società, in € 4000 oltre accessori di legge.
Milano, 26 marzo 2025
Il giudice del lavoro
Sara Manuela Moglia