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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 12/06/2025, n. 328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 328 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
n. 1663/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
- PRIMA SEZIONE CIVILE - SETTORE DELLE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paolo Sartorello ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. 1663/2024 RG Lav. promossa da:
Parte_1
Rappresentato e difeso nel presente giudizio dagli Avv. DI GIACOMO STEFANO e DI GIACOMO ANTONINO e domiciliato presso lo studio professionale del difensore in Modica (RG) ricorrente contro
Controparte_1
Rappresentato e difeso nel presente giudizio dalle dott.sse MORBIOLI NICOLETTA e FUCCI CHIARA e domiciliato presso l'
[...]
Controparte_2 resistente conclusioni : come precisate nel corso dell'udienza in data 12/06/2025. Oggetto : Altre ipotesi. motivazione Premesso che:
- con ricorso depositato in data 15/10/2024, il ricorrente chiede l'accertamento del suo diritto a percepire l'indennità sostitutiva per ferie non godute per gli anni scolastici 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2019/20, 2020/21, 2022/23 e 2023/24 nel corso dei quali ha prestato servizio quale docente con contratti a tempo determinato. Rappresenta il ricorrente (rettificando quanto allegato in ricorso con le pagina 1 di 12 note depositate in data 6/05/2025 in relazione all'a.s. 2022/23) di aver lavorato:
- 170 giorni per 8 ore settimanali durante l'anno scolastico 2015/16, maturando 14,17 giorni di ferie;
- 240 giorni per 8 ore settimanali durante l'anno scolastico 2016/17, maturando 9,49 giorni di ferie;
- 256 giorni per 12 ore settimanali durante l'anno scolastico 2017/18, maturando 15,18 giorni di ferie;
- 279 giorni per 11 ore settimanali durante l'anno scolastico 2019/20, maturando 15,20 giorni di ferie;
- 278 giorni per 11 ore settimanali durante l'anno scolastico 2020/21, maturando 9,49 giorni di ferie;
- 301 giorni per 18 ore settimanali durante l'anno scolastico 2022/23, maturando 26,49 giorni di ferie;
- 106 giorni per 9 ore settimanali durante l'anno scolastico 2023/24, maturando 4,42 giorni di ferie.
- Secondo il ricorrente, in base alla normativa vigente, in particolare ai sensi dell'art. 5 c. 8 DL 95/2012 ed in forza della deroga espressamente ivi contemplata per il personale della scuola con contratto a termine (la norma recita: “Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche (…), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. (…) Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”), il pagamento dell'indennità sostitutiva è senz'altro dovuto, non avendo il ricorrente fruito delle ferie secondo la previsione dell'art. 1, comma 54, della legge di stabilità n. 228/12, che recita: “Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la
pagina 2 di 12 finanza pubblica”.
- Sulla base dei conteggi elaborati dal ricorrente, riformulati in accoglimento dell'eccezione del relativa al godimento di alcuni giorni di ferie CP_1 nel corso degli anni scolastici su espressa richiesta del docente, e di quella concernente il valore da attribuire a ciascun giorno di ferie in applicazione del CCNL applicabile ratione temporis per ciascun anno scolastico, sarebbero dovuti i seguenti importi:
- Il convenuto si è costituito chiedendo il rigetto delle domande CP_1 del ricorrente, allegando che per gli aa.ss. richiesti non risultano giorni di ferie non godute monetizzabili, sul presupposto che “l'art. 1, co.55 di cui trattasi fa riferimento ai giorni in cui è consentito al personale fruire delle ferie e non a quelli in cui dette ferie siano effettivamente fruite. A nulla rileva, pertanto, ai fini della
“monetizzazione” se il dipendente abbia chiesto o meno le ferie, bensì si dovrà tenere conto della mera astratta facoltà di fruire delle ferie nella misura in cui il dipendente ne ha diritto”, cosicché, per tutti gli anni richiesti, alcun giorno di ferie residuava quale differenza tra quelli maturati e quelli fruibili o effettivamente fruiti nei periodi di sospensione.
- Il eccepiva inoltre l'erroneità della quantificazione dell'importo CP_1
pagina 3 di 12 dovuto per ciascun giorno di ferie sostenendo l'indebita inclusione, nel calcolo effettuato dal ricorrente, della retribuzione professionale docenti e del rateo di tredicesima.
- Nei conteggi riformulati con note autorizzate, come detto, parte ricorrente ha recepito le eccezioni relative ai giorni di ferie effettivamente richiesti e goduti e alla rideterminazione del valore di ciascun giorno di ferie sulla base della retribuzione effettivamente spettante per ciascun anno scolastico in base al CCNL vigente all'epoca, insistendo invece per l'inclusione delle quote per retribuzione professionale e tredicesima. Ha altresì rideterminato le proprie richieste prendendo come base di calcolo, al fine di determinare il numero di ferie non godute, i giorni di ferie maturati per ciascun anno come indicati dal in memoria CP_1 difensiva (in numero maggiore o minore, a seconda dell'a.s., rispetto a quanto indicato in ricorso).
- In sede di discussione il ricorrente ha insistito sulle proprie domande richiamandosi al ricorso introduttivo ed alle note autorizzate. Parte resistente ha insistito per il rigetto richiamandosi alla memoria e alle note autorizzate.
Ritenuto che:
- Le domande del ricorrente, nei limiti dei giorni di ferie maturati e non goduti, e considerando tra quelli goduti anche i giorni di sospensione delle lezioni compresi tra l'inizio e la fine delle lezioni secondo il calendario regionale, sono fondate, ed il ricorso deve pertanto essere parzialmente accolto.
- La tesi secondo cui la mera facoltà di fruire delle ferie comporterebbe, ove le stesse non venissero richieste, l'impossibilità di ottenere il pagamento della relativa indennità, sostenuta dal , risulta fondata - con ciò CP_1 rimeditandosi un orientamento adottato anche dallo scrivente in precedenti pronunce - unicamente rispetto ai periodi di sospensione delle lezioni previsti dal calendario scolastico regionale ed inclusi tra il primo e l'ultimo giorno di lezione di ciascun anno scolastico (vacanze natalizie e pasquali, in occasione del carnevale e ponti per festività).
- Si richiama in proposito, ai sensi dell'art. 118 Disp. Att. c.p.c., la recentissima sentenza del Tribunale di Torino, giudice Paliaga, n. 1287/2025 - n. R.G. 00008384/2024 del 23/05/2025.
pagina 4 di 12 - In particolare, appare condivisibile, ai fini dell'applicazione dell'art. nell'articolo 1 comma 54 legge n. 228/2012 (“Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica”), la distinzione tra “i giorni di “sospensione delle lezioni” stabiliti annualmente dalla Giunta Regionale, solitamente a raccordare tra loro le festività di Natale, Capodanno ed Epifania, nei giorni di carnevale, nei giorni intorno a Pasqua e in prossimità di altre festività, per creare eventuali “ponti” con le domeniche o altre festività” (punto 26 sent. cit.), in cui nessuna attività scolastica viene svolta e alcun obbligo di disponibilità è imposto ai docenti, precari o di ruolo che siano, e i “giorni non dedicati alle lezioni compresi nel periodo dall'1 settembre al 30 giugno destinato dall'art. 74 d.lvo n. 297/1994 (citato al punto 25) alle “attività didattiche” e cioè i giorni dall'1 settembre all'inizio delle lezioni e dal termine di queste ultime al 30 giugno” (punto 49 sent. cit.), per i quali è invece previsto che i docenti di ruolo e quelli con contratto a termine sino al 30 giugno partecipino ad attività diverse dalle lezioni e comunque rimangano a disposizione. Solo i primi, infatti, può ritenersi siano stati goduti quali giorni di ferie, non avendo – salvo prova contraria qui non fornita – prestato i docenti alcuna attività lavorativa. Il diritto alla monetizzazione delle ferie non godute sussiste dunque per i giorni maturati e non goduti, dovendo qualificarsi come giorni di ferie goduti sia quelli per i quali è stata fatta espressa richiesta dal docente interessato, sia quelli in cui il calendario regionale prevede la sospensione delle lezioni nel periodo compreso tra l'inizio e la fine delle lezioni, anche in assenza di richiesta da parte degli interessati.
- Si riportano di seguito, ai sensi dell'art. 118 Disp. Att. c.p.c., i passaggi più significativi della citata sentenza del Tribunale di Torino:
36. La destinazione dei giorni di sospensione delle lezioni a ferie per il personale docente, a parere di questa giudice, emerge in modo piano dal tenore letterale della norma in questione e trova conferma nel raffronto con la disciplina precedente.
37. La scelta dell'indicativo presente “fruisce” - tempo e modo tipicamente utilizzati a livello normativo per descrivere una situazione già compiutamente definita dal pagina 5 di 12 legislatore che, in assenza di ulteriori locuzioni verbali in tal senso, non lascia margini di scelta a chi deve darvi attuazione - esprime già di per sé il chiaro intento del legislatore del 2012 di dare un'indicazione inequivoca in ordine al fatto che, nei giorni di sospensione delle lezioni, la regola è il godimento delle ferie.
38. L'interpretazione è rafforzata anche dal raffronto con la disciplina dettata dal CCNL 2006/2009 che, come si è visto al punto 16, è stata applicabile solo fino all'a.s. 2012/2013.
39. Come ha chiarito la Corte di Cassazione nella sentenza n. 14268/2022 (già citata al punto 21) laddove afferma che il legislatore del 2012 ha introdotto “una disciplina speciale, modellata su quella già prevista dall'articolo 13, comma nove, CCNL Scuola 2006/2009 ed estesa anche ai dipendenti a termine”, l'art. 1 comma 54 ha innovato rispetto al precedente regime contrattuale: ha scartato il regime diversificato previsto dall'art. 19 – il quale rimetteva espressamente ai docenti a termine la scelta se fruire o meno di ferie nei giorni di sospensione delle lezioni – ed ha adottato per tutti i docenti, di ruolo e a termine, un regime unico, simile (ma non identico, come si vedrà ai successivi punti 40 e ss.) a quello che l'art. 13 del CCNL riservava ai soli docenti di ruolo in cui, come risulta dall'inequivoca espressione “Le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche” e come ritenuto dalla medesima sentenza citata, il docente aveva l'obbligo di fruire le ferie in detto periodo. La necessità o meno di una apposita domanda
40. Il raffronto della disciplina di cui all'art. 1 comma 54 con quella prevista dall'art. 13 - su cui è stata “modellata” – consente di cogliere anche la differenza tra di esse e chiarire un aspetto essenziale per la decisione della causa, quello relativo alla rilevanza o meno della mancanza, negli a.s. dedotti in giudizio, di richieste di fruizione delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni.
41. Il comma 54, laddove stabilisce che il docente “fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali”, non subordina la fruizione ad una domanda, né comunque la menziona in qualche modo e questo è già un argomento significativo per escludere che, per fruire delle ferie nel periodo in questione, sia necessaria una domanda.
42. La scelta è del tutto coerente con il fatto che i giorni di sospensione delle lezioni sono già stati destinati a ferie per il personale docente dallo stesso legislatore, il che rende del tutto superflua in relazione ad essi l'attivazione del tradizionale meccanismo della presentazione della domanda di ferie e della sua accettazione, che servono invece quando la collocazione di esse sia rimessa all'accordo delle parti del rapporto di lavoro.
43. In un tale contesto, in effetti, la presentazione della domanda non ha alcuna utilità e diventa un mero adempimento formale, ripetitivo di ciò che già la norma prevede, come tale del tutto inutile ed anzi fonte di sterile impegno di tempo per docenti e dirigenti.
pagina 6 di 12 44. Ben diversa era la situazione nel vigore dell'art. 13, il quale stabiliva che “Le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche”.
45. Come chiarito al punto 26, il periodo in questione va dall'1 luglio al 31 agosto e dunque, pur mettendo in conto che per alcuni docenti il protrarsi degli esami di maturità lo possa ridurre, si tratta comunque di un arco temporale ampiamente superiore ai giorni annuali di ferie.
46. In questo caso è evidente che la collocazione al suo interno dei giorni di ferie deve essere rimessa alla scelta del docente, da esercitarsi necessariamente tramite apposita richiesta al dirigente scolastico, ed infatti, per imporne la fruizione in detto arco temporale, l'art. 13 usava l'espressione “devono essere fruite”.
47. L'art. 1 comma 54 ha invece potuto utilizzare la diversa espressione “fruisce” perché destina alle ferie un numero di giorni che, come si evince anche dal conteggio del , si aggira mediamente tra 18 e 21 e, dunque, è comunque CP_1 inferiore a quelli annualmente spettanti per ferie.
48. In estrema sintesi, a parere di questa giudice, la conclusione che si può e deve trarre dalle considerazioni che precedono è la seguente: il regime delle ferie applicabile ratione temporis al caso di specie contiene la specifica destinazione a ferie dei giorni di sospensione delle lezioni individuati dal calendario scolastico regionale tra il primo e l'ultimo giorno delle lezioni e ciò è di per sé sufficiente ad esonerare i docenti dall'obbligo di svolgere la prestazione lavorativa ed autorizza i dirigenti a considerarli in ferie senza necessità che venga presentata apposita richiesta. Le ferie nel resto dell'anno scolastico
49. Per contestualizzare le considerazioni sinora svolte e fugare alcuni possibili dubbi, è opportuno analizzare brevemente la situazione degli altri periodi dell'anno scolastico e in particolare, per quanto interessa i docenti con contratto sino al 30 giugno come parte ricorrente, dei giorni non dedicati alle lezioni compresi nel periodo dall'1 settembre al 30 giugno destinato dall'art. 74 d.lvo n. 297/1994 (citato al punto 25) alle “attività didattiche” e cioè i giorni dall'1 settembre all'inizio delle lezioni e dal termine di queste ultime al 30 giugno.
50. A fronte della specifica delimitazione del regime normativo appena ricostruito ai soli giorni di sospensione delle lezioni individuati dai calendari scolastici tra il primo giorno di lezione (solitamente collocato intorno al 10 settembre) e l'ultimo giorno di lezione (solitamente collocato intorno al 10 giugno), non possono esservi dubbi sul fatto che i giorni dall'1 settembre all'inizio delle lezioni e dal termine di queste ultime al 30 giugno non sono dedicati alle ferie.
51. Come ha sottolineato la Corte di Cassazione nella sentenza n. 28587/2024 relativa al periodo dalla fine delle lezioni al 30 giugno, d'altronde, ritenere i docenti automaticamente in ferie anche in detto periodo non terrebbe “in adeguata considerazione la circostanza che i periodi di sospensione delle attività scolastiche ammontano ad un numero di giorni superiore all'entità complessiva delle ferie annuali disponibili, di talché, ove si ritenesse operante un automatismo quale quello propugnato nel
pagina 7 di 12 ricorso, l'effetto conclusivo sarebbe la totale consumazione delle ferie, impedendo al docente la minima fruizione delle stesse durante l'anno scolastico”.
52. Il fatto che si tratti di giorni che non sono destinati né alle lezioni, né alle ferie richiede qualche specifica riflessione.
53. Va innanzi tutto ricordato che l'attività del docente non si esaurisce nelle lezioni, in quanto comprende anche tutte le attività “funzionali all'insegnamento”, individuali e collegiali, che le precedono e le seguono e che sono dettagliatamente individuate dall'art. 29 del CCNL 2006/2009 e che l'art. 74 destina allo svolgimento di tali attività l'intero periodo dall'1 settembre al 30 giugno: per alcune di esse, quelle collegiali di cui all'art. 29 comma 3 e quelle individuali di cui al comma 2 lett. c) (rapporti con le famiglie), la collocazione nel tempo richiede un coordinamento con altri soggetti e, salvo il ricorso a modalità “da remoto”, è necessaria la presenza fisica a scuola;
le altre, invece, possono essere svolte dal docente quando e dove preferisce.
54. Nei periodi delle lezioni, tali attività vengono poste in essere nella parte dell'orario di lavoro lasciata libera dalle lezioni, mentre dall'1 settembre all'inizio delle lezioni e dal termine di queste ultime al 30 giugno l'intero orario di lavoro è dedicato ad esse.
55. In questi ultimi periodi, le attività in questione non sempre saturano l'orario di lavoro – è infatti possibile che le attività di cui all'art. 74 che è necessario svolgere nei primi giorni dell'anno scolastico e nel periodo dalla fine delle lezioni al 30 giugno non richiedano tutti i giorni che precedono l'inizio delle lezioni o che vanno dalla fine delle stesse fino al 30 giugno stesso - ma il docente è comunque ritenuto in servizio e retribuito per tutti i giorni ivi ricompresi.
56. In alcuni periodi, il docente viene espressamente tenuto a disposizione - ciò è previsto, in particolare, dalle ordinanze ministeriali relative agli esami di Stato, secondo cui il personale docente (ed anche dirigente) non utilizzato nelle operazioni di esame deve comunque rimanere a disposizione della scuola di servizio fino al 30 giugno per eventuali sostituzioni – ma deve comunque ritenersi tale anche in mancanza di un'espressa previsione ogni qual volta, nei periodi diversi da quelli di lezione e di sospensione delle lezioni previsti dal calendario scolastico destinati a ferie dall'art. 1 comma 54, abbia esaurito tutte le attività didattiche.
57. Il regime giuridico della situazione in cui si trova il docente in questi casi è stato chiaramente descritto nella sentenza della Corte di Cassazione n. 23934/20 relativa ad una particolare vicenda in cui era stato negato il pagamento della retribuzione escludendo che la docente si potesse considerare in servizio.
58. Sebbene, in quel caso, si trattasse dei mesi estivi successivi al termine delle attività didattiche e si dovesse applicare la disciplina contrattuale della provincia autonoma di Bolzano, quanto ivi ricostruito vale sicuramente anche per i docenti che operano altrove e per i periodi individuati ai punti 55 e 56: la Corte, infatti, qualifica il regime descritto come “comune a tutti gli insegnanti per i periodi non coperti dalle ferie ed in cui la scuola non prevede attività didattiche” e non vi è alcuna pagina 8 di 12 ragione per escludere la valenza di tali considerazioni in tutti i periodi in cui il docente non sia impegnato nelle lezioni, né in ferie. 59. Ebbene la Corte, confermando la sentenza d'Appello laddove aveva ritenuto che “nei periodi estivi successivi al termine delle attività didattiche dell'anno scolastico, i docenti restano in servizio e devono svolgere le attività eventualmente programmate o stabilite dagli organi della scuola, e, nei periodi di tempo non coperti da tali incombenze, vanno considerati in servizio ed a disposizione del datore di lavoro, pur senza necessità dì offrire esplicitamente la propria prestazione o presentarsi a scuola”, ha sottolineato che
“tale disponibilità va considerata in re ipsa, senza necessità che gli insegnanti si presentino a scuola od offrano altrimenti in forme espresse la propria prestazione” e che “si tratta di regime che è del tutto coerente con la peculiarità del sistema scolastico, ove lo svolgimento della didattica frontale generalizzata non è prevista in alcuni mesi estivi, nei quali le attività in presenza degli insegnanti subiscono una contrazione, senza peraltro doversi trascurare che il docente ha significativi margini di autonomia, anche spaziotemporale, rispetto ad altre attività doverose, come quelle di documentazione, aggiornamento e formazione personali, che non richiedono la presenza a scuola;
pertanto, il sinallagma è conservato e soltanto la sua dinamica si adatta alla particolare situazione di fatto e diritto che si determina dopo la fine degli incombenti didattici ordinari e di quanto (collegi, scrutini, altre attività regolarmente deliberate o disposte) normalmente previsto”.
60. In tale contesto, come evidenzia la citata sentenza n. 28587/2024, occupandosi del periodo dalla fine delle lezioni al 30 giugno, la necessità della richiesta o del provvedimento del dirigente scolastico per ritenere che il docente è in ferie non costituisce un dato meramente formale “perché è solo durante il periodo di ferie, richiesto e concesso, che il docente, al pari di ogni altro dipendente, può ritenersi libero di organizzare il proprio tempo, laddove nel periodo di sospensione delle attività didattiche, ma non delle ulteriori attività connesse alla funzione docente (come gli scrutini, la programmazione ecc.), lo stesso docente potrebbe essere richiamato in servizio”.
61. In estrema sintesi, il regime delle ferie riguardo ai periodi tra l'1 settembre e l'inizio delle lezioni e tra la fine di esse e il 30 giugno risulta il seguente: i giorni ivi ricompresi non sono destinati a ferie da alcuna norma e, pertanto, possono essere imputati ad esse soltanto a fronte di specifica richiesta e relativa concessione da parte del dirigente scolastico nel rispetto della condizione, prevista dall'art. 1 comma 54 seconda parte, che non sia necessaria una sostituzione onerosa. La giurisprudenza di legittimità richiamata da parte ricorrente.
62. La giurisprudenza di legittimità relativa alle ferie del personale docente a termine invocata da parte ricorrente, ove attentamente analizzata, non contiene affermazioni contrarie a quanto sopra ricostruito in merito al regime giuridico delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni stabiliti dal calendario scolastico regionale di cui si discute nel caso di specie.
63. Le sentenze n. 14268/22, 13440/24, 13447/24, 15415/24 e la recentissima 11968/25, infatti, si riferiscono sì a tali periodi, ma in relazione al solo anno scolastico 2012/2013 in cui vigeva l'art. 19 del CCNL 2006/2009: il principio di diritto affermato in queste sentenze, dunque, riguarda un regime normativo delle pagina 9 di 12 ferie che la stessa Cassazione, come sottolineato al punto 22, ha chiarito non essere applicabile al caso di specie, né a tutti gli anni scolastici dal 2013/2014 in poi, ed essere del tutto diverso da quello previsto dall'art. 1 comma 54 applicabile a questi ultimi.
64. Le sentenze n. 16715/24 e n. 28587/24 si riferiscono invece ad anni scolastici successivi al 2012/2013, in cui la regolamentazione delle ferie per i docenti a termine va rinvenuta nell'articolo 1 comma 54, ma riguardano il periodo dalla fine delle lezioni al 30 giugno che effettivamente, per le ragioni esposte ai punti 49 ss., non è affatto dedicato alla fruizione delle ferie, come invece quello che forma oggetto della presente controversia.
65. In tali sentenze sono presenti affermazioni che, a prima vista, confortano la tesi di parte ricorrente e meritano dunque una specifica considerazione.
66. Nella sentenza n. 16715/24 è scritto che “Con specifico riferimento alla controversia in esame, deve escludersi che i docenti non di ruolo possano essere considerati automaticamente in ferie, in assenza di loro richiesta o di provvedimento esplicito del dirigente scolastico, durante i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali (ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative) di cui al comma 54 dell'art. 1 della legge n. 228 del 2012”.
67. Mancano completamente, tuttavia, argomentazioni che consentano di ritenere che, nell'occuparsi del periodo dalla fine delle lezioni al 30 giugno sottoposto alla sua decisione e, come si è visto, soggetto a disciplina completamente diversa, la Corte abbia preso in specifica considerazione e ritenuto di pronunciarsi anche in merito al regime dei giorni di sospensione delle lezioni che non formavano oggetto del giudizio.
68. E ciò, a parere di questa giudice, costituisce una seria ragione per escludere che, in detta frase, si possa ravvisare l'affermazione di un principio in merito a quanto sancisce l'art. 1 comma 54 per i giorni di sospensione delle lezioni che cadono tra l'inizio e la fine della scuola e per ritenere piuttosto che la sentenza, nonostante il riferimento ai calendari scolastici, sia stata pronunciata soltanto in relazione al diverso periodo che va dal termine delle lezioni fino alla ripresa nell'anno scolastico successivo, periodo che in un'ottica non limitata al singolo anno scolastico è anch'esso qualificabile come sospensione delle lezioni.
69. La conclusione non può che essere analoga per la sentenza n. 28587/2024 già citata che, pronunciando anch'essa in relazione ad una domanda di indennità sostitutiva relativa a giorni di ferie che il considerava goduti tra la fine CP_1 delle lezioni ed il 30 giugno, dapprima richiama il principio “per cui il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e all'indennità sostitutiva…..” affermato dalle sentenze n. 14268/22 e n. 13444/24 - che però, come si è visto, riguardano entrambe l'anno scolastico 2012/2013 in cui si applicava ancora l'articolo 19 del contratto collettivo 2006/ 2009
pagina 10 di 12 - e poi cita la sentenza n. 16715/2024 nel passaggio riportato ed esaminato ai punti 66 e ss.
- Nel caso di specie, pertanto, devono essere monetizzati e pagati al ricorrente i soli giorni di ferie maturati per ciascun anno scolastico, come quantificati nella memoria difensiva del (determinazione CP_1 condivisa dal ricorrente), detratti: a) quelli goduti su espressa richiesta del docente, anch'essi indicati in memoria e non contestati dal ricorrente, b) quelli di sospensione delle lezioni nel periodo compreso tra l'inizio e la fine delle lezioni, determinati dal calendario regionale, ovviamente se ricadenti nel corso del contratto a termine, indipendentemente dall'esistenza di formale domanda di ferie.
- Per determinare l'importo dovuto per singola giornata, appare corretto il criterio adottato dal ricorrente, che include la quota dovuta per retribuzione professionale docenti, la quale rappresenta una voce fissa della retribuzione che, come statuito dalla giurisprudenza di legittimità e merito (anche di questo Tribunale) spetta sia ai docenti di ruolo che a quelli con contratto a termine (si veda l'ordinanza n. 20015 del 27/07/2018 della Sez. L - (Rv. 650043 - 01), così massimata: “L'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo.”, e da ultimo Ord. 6293/20). Parimenti deve essere inclusa la quota per tredicesima mensilità, posto che la retribuzione annuale, sulla quale viene operata la divisione per il numero di giornate (360), include anche detta voce. Tali calcoli, ovviamente, devono essere effettuati considerando le retribuzioni dovute sulla base dei CCNL vigenti ratione temporis, come eccepito dal e recepito dal CP_1 ricorrente.
- Per determinare le somme effettivamente dovute è necessario istruire pagina 11 di 12 ulteriormente la causa, in quanto i conteggi dei giorni indennizzabili prodotti dalle parti non applicano i suddetti criteri, e non sono pertanto utili a determinare l'importo (eventualmente) dovuto per ciascun anno, risultando quelli di parte ricorrente errati per eccesso, in quanto comprensivi dei giorni di sospensione delle lezioni, e quelli del CP_1 errati per difetto, in quanto esclusivi dei giorni successivi al termine delle lezioni.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, non definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa o assorbita:
- Accerta il diritto del ricorrente al pagamento dell'indennità sostitutiva per le ferie maturate e non godute, per gli aa.ss. 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2019/20, 2020/21, 2022/23 e 2023/24, da quantificarsi secondo i criteri indicati in motivazione;
- riserva all'atto della pronuncia definitiva la decisione sulle spese di lite;
- dispone, come da separata ordinanza, la prosecuzione del giudizio. Vicenza, 12/06/2025. Il Giudice dott. Paolo Sartorello
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
- PRIMA SEZIONE CIVILE - SETTORE DELLE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paolo Sartorello ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. 1663/2024 RG Lav. promossa da:
Parte_1
Rappresentato e difeso nel presente giudizio dagli Avv. DI GIACOMO STEFANO e DI GIACOMO ANTONINO e domiciliato presso lo studio professionale del difensore in Modica (RG) ricorrente contro
Controparte_1
Rappresentato e difeso nel presente giudizio dalle dott.sse MORBIOLI NICOLETTA e FUCCI CHIARA e domiciliato presso l'
[...]
Controparte_2 resistente conclusioni : come precisate nel corso dell'udienza in data 12/06/2025. Oggetto : Altre ipotesi. motivazione Premesso che:
- con ricorso depositato in data 15/10/2024, il ricorrente chiede l'accertamento del suo diritto a percepire l'indennità sostitutiva per ferie non godute per gli anni scolastici 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2019/20, 2020/21, 2022/23 e 2023/24 nel corso dei quali ha prestato servizio quale docente con contratti a tempo determinato. Rappresenta il ricorrente (rettificando quanto allegato in ricorso con le pagina 1 di 12 note depositate in data 6/05/2025 in relazione all'a.s. 2022/23) di aver lavorato:
- 170 giorni per 8 ore settimanali durante l'anno scolastico 2015/16, maturando 14,17 giorni di ferie;
- 240 giorni per 8 ore settimanali durante l'anno scolastico 2016/17, maturando 9,49 giorni di ferie;
- 256 giorni per 12 ore settimanali durante l'anno scolastico 2017/18, maturando 15,18 giorni di ferie;
- 279 giorni per 11 ore settimanali durante l'anno scolastico 2019/20, maturando 15,20 giorni di ferie;
- 278 giorni per 11 ore settimanali durante l'anno scolastico 2020/21, maturando 9,49 giorni di ferie;
- 301 giorni per 18 ore settimanali durante l'anno scolastico 2022/23, maturando 26,49 giorni di ferie;
- 106 giorni per 9 ore settimanali durante l'anno scolastico 2023/24, maturando 4,42 giorni di ferie.
- Secondo il ricorrente, in base alla normativa vigente, in particolare ai sensi dell'art. 5 c. 8 DL 95/2012 ed in forza della deroga espressamente ivi contemplata per il personale della scuola con contratto a termine (la norma recita: “Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche (…), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. (…) Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”), il pagamento dell'indennità sostitutiva è senz'altro dovuto, non avendo il ricorrente fruito delle ferie secondo la previsione dell'art. 1, comma 54, della legge di stabilità n. 228/12, che recita: “Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la
pagina 2 di 12 finanza pubblica”.
- Sulla base dei conteggi elaborati dal ricorrente, riformulati in accoglimento dell'eccezione del relativa al godimento di alcuni giorni di ferie CP_1 nel corso degli anni scolastici su espressa richiesta del docente, e di quella concernente il valore da attribuire a ciascun giorno di ferie in applicazione del CCNL applicabile ratione temporis per ciascun anno scolastico, sarebbero dovuti i seguenti importi:
- Il convenuto si è costituito chiedendo il rigetto delle domande CP_1 del ricorrente, allegando che per gli aa.ss. richiesti non risultano giorni di ferie non godute monetizzabili, sul presupposto che “l'art. 1, co.55 di cui trattasi fa riferimento ai giorni in cui è consentito al personale fruire delle ferie e non a quelli in cui dette ferie siano effettivamente fruite. A nulla rileva, pertanto, ai fini della
“monetizzazione” se il dipendente abbia chiesto o meno le ferie, bensì si dovrà tenere conto della mera astratta facoltà di fruire delle ferie nella misura in cui il dipendente ne ha diritto”, cosicché, per tutti gli anni richiesti, alcun giorno di ferie residuava quale differenza tra quelli maturati e quelli fruibili o effettivamente fruiti nei periodi di sospensione.
- Il eccepiva inoltre l'erroneità della quantificazione dell'importo CP_1
pagina 3 di 12 dovuto per ciascun giorno di ferie sostenendo l'indebita inclusione, nel calcolo effettuato dal ricorrente, della retribuzione professionale docenti e del rateo di tredicesima.
- Nei conteggi riformulati con note autorizzate, come detto, parte ricorrente ha recepito le eccezioni relative ai giorni di ferie effettivamente richiesti e goduti e alla rideterminazione del valore di ciascun giorno di ferie sulla base della retribuzione effettivamente spettante per ciascun anno scolastico in base al CCNL vigente all'epoca, insistendo invece per l'inclusione delle quote per retribuzione professionale e tredicesima. Ha altresì rideterminato le proprie richieste prendendo come base di calcolo, al fine di determinare il numero di ferie non godute, i giorni di ferie maturati per ciascun anno come indicati dal in memoria CP_1 difensiva (in numero maggiore o minore, a seconda dell'a.s., rispetto a quanto indicato in ricorso).
- In sede di discussione il ricorrente ha insistito sulle proprie domande richiamandosi al ricorso introduttivo ed alle note autorizzate. Parte resistente ha insistito per il rigetto richiamandosi alla memoria e alle note autorizzate.
Ritenuto che:
- Le domande del ricorrente, nei limiti dei giorni di ferie maturati e non goduti, e considerando tra quelli goduti anche i giorni di sospensione delle lezioni compresi tra l'inizio e la fine delle lezioni secondo il calendario regionale, sono fondate, ed il ricorso deve pertanto essere parzialmente accolto.
- La tesi secondo cui la mera facoltà di fruire delle ferie comporterebbe, ove le stesse non venissero richieste, l'impossibilità di ottenere il pagamento della relativa indennità, sostenuta dal , risulta fondata - con ciò CP_1 rimeditandosi un orientamento adottato anche dallo scrivente in precedenti pronunce - unicamente rispetto ai periodi di sospensione delle lezioni previsti dal calendario scolastico regionale ed inclusi tra il primo e l'ultimo giorno di lezione di ciascun anno scolastico (vacanze natalizie e pasquali, in occasione del carnevale e ponti per festività).
- Si richiama in proposito, ai sensi dell'art. 118 Disp. Att. c.p.c., la recentissima sentenza del Tribunale di Torino, giudice Paliaga, n. 1287/2025 - n. R.G. 00008384/2024 del 23/05/2025.
pagina 4 di 12 - In particolare, appare condivisibile, ai fini dell'applicazione dell'art. nell'articolo 1 comma 54 legge n. 228/2012 (“Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica”), la distinzione tra “i giorni di “sospensione delle lezioni” stabiliti annualmente dalla Giunta Regionale, solitamente a raccordare tra loro le festività di Natale, Capodanno ed Epifania, nei giorni di carnevale, nei giorni intorno a Pasqua e in prossimità di altre festività, per creare eventuali “ponti” con le domeniche o altre festività” (punto 26 sent. cit.), in cui nessuna attività scolastica viene svolta e alcun obbligo di disponibilità è imposto ai docenti, precari o di ruolo che siano, e i “giorni non dedicati alle lezioni compresi nel periodo dall'1 settembre al 30 giugno destinato dall'art. 74 d.lvo n. 297/1994 (citato al punto 25) alle “attività didattiche” e cioè i giorni dall'1 settembre all'inizio delle lezioni e dal termine di queste ultime al 30 giugno” (punto 49 sent. cit.), per i quali è invece previsto che i docenti di ruolo e quelli con contratto a termine sino al 30 giugno partecipino ad attività diverse dalle lezioni e comunque rimangano a disposizione. Solo i primi, infatti, può ritenersi siano stati goduti quali giorni di ferie, non avendo – salvo prova contraria qui non fornita – prestato i docenti alcuna attività lavorativa. Il diritto alla monetizzazione delle ferie non godute sussiste dunque per i giorni maturati e non goduti, dovendo qualificarsi come giorni di ferie goduti sia quelli per i quali è stata fatta espressa richiesta dal docente interessato, sia quelli in cui il calendario regionale prevede la sospensione delle lezioni nel periodo compreso tra l'inizio e la fine delle lezioni, anche in assenza di richiesta da parte degli interessati.
- Si riportano di seguito, ai sensi dell'art. 118 Disp. Att. c.p.c., i passaggi più significativi della citata sentenza del Tribunale di Torino:
36. La destinazione dei giorni di sospensione delle lezioni a ferie per il personale docente, a parere di questa giudice, emerge in modo piano dal tenore letterale della norma in questione e trova conferma nel raffronto con la disciplina precedente.
37. La scelta dell'indicativo presente “fruisce” - tempo e modo tipicamente utilizzati a livello normativo per descrivere una situazione già compiutamente definita dal pagina 5 di 12 legislatore che, in assenza di ulteriori locuzioni verbali in tal senso, non lascia margini di scelta a chi deve darvi attuazione - esprime già di per sé il chiaro intento del legislatore del 2012 di dare un'indicazione inequivoca in ordine al fatto che, nei giorni di sospensione delle lezioni, la regola è il godimento delle ferie.
38. L'interpretazione è rafforzata anche dal raffronto con la disciplina dettata dal CCNL 2006/2009 che, come si è visto al punto 16, è stata applicabile solo fino all'a.s. 2012/2013.
39. Come ha chiarito la Corte di Cassazione nella sentenza n. 14268/2022 (già citata al punto 21) laddove afferma che il legislatore del 2012 ha introdotto “una disciplina speciale, modellata su quella già prevista dall'articolo 13, comma nove, CCNL Scuola 2006/2009 ed estesa anche ai dipendenti a termine”, l'art. 1 comma 54 ha innovato rispetto al precedente regime contrattuale: ha scartato il regime diversificato previsto dall'art. 19 – il quale rimetteva espressamente ai docenti a termine la scelta se fruire o meno di ferie nei giorni di sospensione delle lezioni – ed ha adottato per tutti i docenti, di ruolo e a termine, un regime unico, simile (ma non identico, come si vedrà ai successivi punti 40 e ss.) a quello che l'art. 13 del CCNL riservava ai soli docenti di ruolo in cui, come risulta dall'inequivoca espressione “Le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche” e come ritenuto dalla medesima sentenza citata, il docente aveva l'obbligo di fruire le ferie in detto periodo. La necessità o meno di una apposita domanda
40. Il raffronto della disciplina di cui all'art. 1 comma 54 con quella prevista dall'art. 13 - su cui è stata “modellata” – consente di cogliere anche la differenza tra di esse e chiarire un aspetto essenziale per la decisione della causa, quello relativo alla rilevanza o meno della mancanza, negli a.s. dedotti in giudizio, di richieste di fruizione delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni.
41. Il comma 54, laddove stabilisce che il docente “fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali”, non subordina la fruizione ad una domanda, né comunque la menziona in qualche modo e questo è già un argomento significativo per escludere che, per fruire delle ferie nel periodo in questione, sia necessaria una domanda.
42. La scelta è del tutto coerente con il fatto che i giorni di sospensione delle lezioni sono già stati destinati a ferie per il personale docente dallo stesso legislatore, il che rende del tutto superflua in relazione ad essi l'attivazione del tradizionale meccanismo della presentazione della domanda di ferie e della sua accettazione, che servono invece quando la collocazione di esse sia rimessa all'accordo delle parti del rapporto di lavoro.
43. In un tale contesto, in effetti, la presentazione della domanda non ha alcuna utilità e diventa un mero adempimento formale, ripetitivo di ciò che già la norma prevede, come tale del tutto inutile ed anzi fonte di sterile impegno di tempo per docenti e dirigenti.
pagina 6 di 12 44. Ben diversa era la situazione nel vigore dell'art. 13, il quale stabiliva che “Le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche”.
45. Come chiarito al punto 26, il periodo in questione va dall'1 luglio al 31 agosto e dunque, pur mettendo in conto che per alcuni docenti il protrarsi degli esami di maturità lo possa ridurre, si tratta comunque di un arco temporale ampiamente superiore ai giorni annuali di ferie.
46. In questo caso è evidente che la collocazione al suo interno dei giorni di ferie deve essere rimessa alla scelta del docente, da esercitarsi necessariamente tramite apposita richiesta al dirigente scolastico, ed infatti, per imporne la fruizione in detto arco temporale, l'art. 13 usava l'espressione “devono essere fruite”.
47. L'art. 1 comma 54 ha invece potuto utilizzare la diversa espressione “fruisce” perché destina alle ferie un numero di giorni che, come si evince anche dal conteggio del , si aggira mediamente tra 18 e 21 e, dunque, è comunque CP_1 inferiore a quelli annualmente spettanti per ferie.
48. In estrema sintesi, a parere di questa giudice, la conclusione che si può e deve trarre dalle considerazioni che precedono è la seguente: il regime delle ferie applicabile ratione temporis al caso di specie contiene la specifica destinazione a ferie dei giorni di sospensione delle lezioni individuati dal calendario scolastico regionale tra il primo e l'ultimo giorno delle lezioni e ciò è di per sé sufficiente ad esonerare i docenti dall'obbligo di svolgere la prestazione lavorativa ed autorizza i dirigenti a considerarli in ferie senza necessità che venga presentata apposita richiesta. Le ferie nel resto dell'anno scolastico
49. Per contestualizzare le considerazioni sinora svolte e fugare alcuni possibili dubbi, è opportuno analizzare brevemente la situazione degli altri periodi dell'anno scolastico e in particolare, per quanto interessa i docenti con contratto sino al 30 giugno come parte ricorrente, dei giorni non dedicati alle lezioni compresi nel periodo dall'1 settembre al 30 giugno destinato dall'art. 74 d.lvo n. 297/1994 (citato al punto 25) alle “attività didattiche” e cioè i giorni dall'1 settembre all'inizio delle lezioni e dal termine di queste ultime al 30 giugno.
50. A fronte della specifica delimitazione del regime normativo appena ricostruito ai soli giorni di sospensione delle lezioni individuati dai calendari scolastici tra il primo giorno di lezione (solitamente collocato intorno al 10 settembre) e l'ultimo giorno di lezione (solitamente collocato intorno al 10 giugno), non possono esservi dubbi sul fatto che i giorni dall'1 settembre all'inizio delle lezioni e dal termine di queste ultime al 30 giugno non sono dedicati alle ferie.
51. Come ha sottolineato la Corte di Cassazione nella sentenza n. 28587/2024 relativa al periodo dalla fine delle lezioni al 30 giugno, d'altronde, ritenere i docenti automaticamente in ferie anche in detto periodo non terrebbe “in adeguata considerazione la circostanza che i periodi di sospensione delle attività scolastiche ammontano ad un numero di giorni superiore all'entità complessiva delle ferie annuali disponibili, di talché, ove si ritenesse operante un automatismo quale quello propugnato nel
pagina 7 di 12 ricorso, l'effetto conclusivo sarebbe la totale consumazione delle ferie, impedendo al docente la minima fruizione delle stesse durante l'anno scolastico”.
52. Il fatto che si tratti di giorni che non sono destinati né alle lezioni, né alle ferie richiede qualche specifica riflessione.
53. Va innanzi tutto ricordato che l'attività del docente non si esaurisce nelle lezioni, in quanto comprende anche tutte le attività “funzionali all'insegnamento”, individuali e collegiali, che le precedono e le seguono e che sono dettagliatamente individuate dall'art. 29 del CCNL 2006/2009 e che l'art. 74 destina allo svolgimento di tali attività l'intero periodo dall'1 settembre al 30 giugno: per alcune di esse, quelle collegiali di cui all'art. 29 comma 3 e quelle individuali di cui al comma 2 lett. c) (rapporti con le famiglie), la collocazione nel tempo richiede un coordinamento con altri soggetti e, salvo il ricorso a modalità “da remoto”, è necessaria la presenza fisica a scuola;
le altre, invece, possono essere svolte dal docente quando e dove preferisce.
54. Nei periodi delle lezioni, tali attività vengono poste in essere nella parte dell'orario di lavoro lasciata libera dalle lezioni, mentre dall'1 settembre all'inizio delle lezioni e dal termine di queste ultime al 30 giugno l'intero orario di lavoro è dedicato ad esse.
55. In questi ultimi periodi, le attività in questione non sempre saturano l'orario di lavoro – è infatti possibile che le attività di cui all'art. 74 che è necessario svolgere nei primi giorni dell'anno scolastico e nel periodo dalla fine delle lezioni al 30 giugno non richiedano tutti i giorni che precedono l'inizio delle lezioni o che vanno dalla fine delle stesse fino al 30 giugno stesso - ma il docente è comunque ritenuto in servizio e retribuito per tutti i giorni ivi ricompresi.
56. In alcuni periodi, il docente viene espressamente tenuto a disposizione - ciò è previsto, in particolare, dalle ordinanze ministeriali relative agli esami di Stato, secondo cui il personale docente (ed anche dirigente) non utilizzato nelle operazioni di esame deve comunque rimanere a disposizione della scuola di servizio fino al 30 giugno per eventuali sostituzioni – ma deve comunque ritenersi tale anche in mancanza di un'espressa previsione ogni qual volta, nei periodi diversi da quelli di lezione e di sospensione delle lezioni previsti dal calendario scolastico destinati a ferie dall'art. 1 comma 54, abbia esaurito tutte le attività didattiche.
57. Il regime giuridico della situazione in cui si trova il docente in questi casi è stato chiaramente descritto nella sentenza della Corte di Cassazione n. 23934/20 relativa ad una particolare vicenda in cui era stato negato il pagamento della retribuzione escludendo che la docente si potesse considerare in servizio.
58. Sebbene, in quel caso, si trattasse dei mesi estivi successivi al termine delle attività didattiche e si dovesse applicare la disciplina contrattuale della provincia autonoma di Bolzano, quanto ivi ricostruito vale sicuramente anche per i docenti che operano altrove e per i periodi individuati ai punti 55 e 56: la Corte, infatti, qualifica il regime descritto come “comune a tutti gli insegnanti per i periodi non coperti dalle ferie ed in cui la scuola non prevede attività didattiche” e non vi è alcuna pagina 8 di 12 ragione per escludere la valenza di tali considerazioni in tutti i periodi in cui il docente non sia impegnato nelle lezioni, né in ferie. 59. Ebbene la Corte, confermando la sentenza d'Appello laddove aveva ritenuto che “nei periodi estivi successivi al termine delle attività didattiche dell'anno scolastico, i docenti restano in servizio e devono svolgere le attività eventualmente programmate o stabilite dagli organi della scuola, e, nei periodi di tempo non coperti da tali incombenze, vanno considerati in servizio ed a disposizione del datore di lavoro, pur senza necessità dì offrire esplicitamente la propria prestazione o presentarsi a scuola”, ha sottolineato che
“tale disponibilità va considerata in re ipsa, senza necessità che gli insegnanti si presentino a scuola od offrano altrimenti in forme espresse la propria prestazione” e che “si tratta di regime che è del tutto coerente con la peculiarità del sistema scolastico, ove lo svolgimento della didattica frontale generalizzata non è prevista in alcuni mesi estivi, nei quali le attività in presenza degli insegnanti subiscono una contrazione, senza peraltro doversi trascurare che il docente ha significativi margini di autonomia, anche spaziotemporale, rispetto ad altre attività doverose, come quelle di documentazione, aggiornamento e formazione personali, che non richiedono la presenza a scuola;
pertanto, il sinallagma è conservato e soltanto la sua dinamica si adatta alla particolare situazione di fatto e diritto che si determina dopo la fine degli incombenti didattici ordinari e di quanto (collegi, scrutini, altre attività regolarmente deliberate o disposte) normalmente previsto”.
60. In tale contesto, come evidenzia la citata sentenza n. 28587/2024, occupandosi del periodo dalla fine delle lezioni al 30 giugno, la necessità della richiesta o del provvedimento del dirigente scolastico per ritenere che il docente è in ferie non costituisce un dato meramente formale “perché è solo durante il periodo di ferie, richiesto e concesso, che il docente, al pari di ogni altro dipendente, può ritenersi libero di organizzare il proprio tempo, laddove nel periodo di sospensione delle attività didattiche, ma non delle ulteriori attività connesse alla funzione docente (come gli scrutini, la programmazione ecc.), lo stesso docente potrebbe essere richiamato in servizio”.
61. In estrema sintesi, il regime delle ferie riguardo ai periodi tra l'1 settembre e l'inizio delle lezioni e tra la fine di esse e il 30 giugno risulta il seguente: i giorni ivi ricompresi non sono destinati a ferie da alcuna norma e, pertanto, possono essere imputati ad esse soltanto a fronte di specifica richiesta e relativa concessione da parte del dirigente scolastico nel rispetto della condizione, prevista dall'art. 1 comma 54 seconda parte, che non sia necessaria una sostituzione onerosa. La giurisprudenza di legittimità richiamata da parte ricorrente.
62. La giurisprudenza di legittimità relativa alle ferie del personale docente a termine invocata da parte ricorrente, ove attentamente analizzata, non contiene affermazioni contrarie a quanto sopra ricostruito in merito al regime giuridico delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni stabiliti dal calendario scolastico regionale di cui si discute nel caso di specie.
63. Le sentenze n. 14268/22, 13440/24, 13447/24, 15415/24 e la recentissima 11968/25, infatti, si riferiscono sì a tali periodi, ma in relazione al solo anno scolastico 2012/2013 in cui vigeva l'art. 19 del CCNL 2006/2009: il principio di diritto affermato in queste sentenze, dunque, riguarda un regime normativo delle pagina 9 di 12 ferie che la stessa Cassazione, come sottolineato al punto 22, ha chiarito non essere applicabile al caso di specie, né a tutti gli anni scolastici dal 2013/2014 in poi, ed essere del tutto diverso da quello previsto dall'art. 1 comma 54 applicabile a questi ultimi.
64. Le sentenze n. 16715/24 e n. 28587/24 si riferiscono invece ad anni scolastici successivi al 2012/2013, in cui la regolamentazione delle ferie per i docenti a termine va rinvenuta nell'articolo 1 comma 54, ma riguardano il periodo dalla fine delle lezioni al 30 giugno che effettivamente, per le ragioni esposte ai punti 49 ss., non è affatto dedicato alla fruizione delle ferie, come invece quello che forma oggetto della presente controversia.
65. In tali sentenze sono presenti affermazioni che, a prima vista, confortano la tesi di parte ricorrente e meritano dunque una specifica considerazione.
66. Nella sentenza n. 16715/24 è scritto che “Con specifico riferimento alla controversia in esame, deve escludersi che i docenti non di ruolo possano essere considerati automaticamente in ferie, in assenza di loro richiesta o di provvedimento esplicito del dirigente scolastico, durante i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali (ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative) di cui al comma 54 dell'art. 1 della legge n. 228 del 2012”.
67. Mancano completamente, tuttavia, argomentazioni che consentano di ritenere che, nell'occuparsi del periodo dalla fine delle lezioni al 30 giugno sottoposto alla sua decisione e, come si è visto, soggetto a disciplina completamente diversa, la Corte abbia preso in specifica considerazione e ritenuto di pronunciarsi anche in merito al regime dei giorni di sospensione delle lezioni che non formavano oggetto del giudizio.
68. E ciò, a parere di questa giudice, costituisce una seria ragione per escludere che, in detta frase, si possa ravvisare l'affermazione di un principio in merito a quanto sancisce l'art. 1 comma 54 per i giorni di sospensione delle lezioni che cadono tra l'inizio e la fine della scuola e per ritenere piuttosto che la sentenza, nonostante il riferimento ai calendari scolastici, sia stata pronunciata soltanto in relazione al diverso periodo che va dal termine delle lezioni fino alla ripresa nell'anno scolastico successivo, periodo che in un'ottica non limitata al singolo anno scolastico è anch'esso qualificabile come sospensione delle lezioni.
69. La conclusione non può che essere analoga per la sentenza n. 28587/2024 già citata che, pronunciando anch'essa in relazione ad una domanda di indennità sostitutiva relativa a giorni di ferie che il considerava goduti tra la fine CP_1 delle lezioni ed il 30 giugno, dapprima richiama il principio “per cui il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e all'indennità sostitutiva…..” affermato dalle sentenze n. 14268/22 e n. 13444/24 - che però, come si è visto, riguardano entrambe l'anno scolastico 2012/2013 in cui si applicava ancora l'articolo 19 del contratto collettivo 2006/ 2009
pagina 10 di 12 - e poi cita la sentenza n. 16715/2024 nel passaggio riportato ed esaminato ai punti 66 e ss.
- Nel caso di specie, pertanto, devono essere monetizzati e pagati al ricorrente i soli giorni di ferie maturati per ciascun anno scolastico, come quantificati nella memoria difensiva del (determinazione CP_1 condivisa dal ricorrente), detratti: a) quelli goduti su espressa richiesta del docente, anch'essi indicati in memoria e non contestati dal ricorrente, b) quelli di sospensione delle lezioni nel periodo compreso tra l'inizio e la fine delle lezioni, determinati dal calendario regionale, ovviamente se ricadenti nel corso del contratto a termine, indipendentemente dall'esistenza di formale domanda di ferie.
- Per determinare l'importo dovuto per singola giornata, appare corretto il criterio adottato dal ricorrente, che include la quota dovuta per retribuzione professionale docenti, la quale rappresenta una voce fissa della retribuzione che, come statuito dalla giurisprudenza di legittimità e merito (anche di questo Tribunale) spetta sia ai docenti di ruolo che a quelli con contratto a termine (si veda l'ordinanza n. 20015 del 27/07/2018 della Sez. L - (Rv. 650043 - 01), così massimata: “L'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo.”, e da ultimo Ord. 6293/20). Parimenti deve essere inclusa la quota per tredicesima mensilità, posto che la retribuzione annuale, sulla quale viene operata la divisione per il numero di giornate (360), include anche detta voce. Tali calcoli, ovviamente, devono essere effettuati considerando le retribuzioni dovute sulla base dei CCNL vigenti ratione temporis, come eccepito dal e recepito dal CP_1 ricorrente.
- Per determinare le somme effettivamente dovute è necessario istruire pagina 11 di 12 ulteriormente la causa, in quanto i conteggi dei giorni indennizzabili prodotti dalle parti non applicano i suddetti criteri, e non sono pertanto utili a determinare l'importo (eventualmente) dovuto per ciascun anno, risultando quelli di parte ricorrente errati per eccesso, in quanto comprensivi dei giorni di sospensione delle lezioni, e quelli del CP_1 errati per difetto, in quanto esclusivi dei giorni successivi al termine delle lezioni.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, non definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa o assorbita:
- Accerta il diritto del ricorrente al pagamento dell'indennità sostitutiva per le ferie maturate e non godute, per gli aa.ss. 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2019/20, 2020/21, 2022/23 e 2023/24, da quantificarsi secondo i criteri indicati in motivazione;
- riserva all'atto della pronuncia definitiva la decisione sulle spese di lite;
- dispone, come da separata ordinanza, la prosecuzione del giudizio. Vicenza, 12/06/2025. Il Giudice dott. Paolo Sartorello
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