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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 07/03/2025, n. 1015 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1015 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 15080/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del dott. Barbato, Rosario Capolongo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 15080/2023 R.G. LAVORO
TRA
n. a FRATTAMAGGIORE (NA) il 04/10/1948 Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. TAVASSI GUIDO, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., CP_1 rappresentato e difeso dall'avv. BRANCACCIO ANTONIO
RESISTENTE
OGGETTO: differenze su trattamento pensionistico
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 01/12/2023 parte ricorrente ha dedotto che con sentenza n. 12096 del 18.8.2000 il Tribunale di Napoli aveva accertato la sua maggiore anzianità contributiva e il conseguente diritto al collocamento in quiescenza dal 2.1.1998; con successivo ricorso al
Tribunale di Napoli Nord, ha agito per il pagamento di ulteriori differenze maturate sulla pensione in godimento, per i medesimi titoli, nel periodo dall'1.3.2011 al 28.2.2019 accolto parzialmente con sentenza n. 4874 del
14.12.2020; che con sentenza n. 3638 del 17.10.2023 la Corte di Appello
1 di Napoli accoglieva integralmente il ricorso e la relativa quantificazione del credito;
di aver diritto all'importo di € 14.336,37 a titolo di differenze maturate sui ratei spettanti dal marzo 2019 al dicembre 2023.
Ha quindi agito in giudizio chiedendo la condanna dell' per le CP_1 differenze sui ratei di pensione maturati, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione al saldo, con vittoria di spese di lite con attribuzione.
Il resistente si è costituito in giudizio chiedendo la dichiarazione della cessazione della materia del contendere.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
OGGETTO DEL GIUDIZIO
Il thema decidendum del presente giudizio ha ad oggetto solo ed esclusivamente le differenze maturate sul trattamento pensionistico in godimento nel periodo compreso tra l'1.3.2019 ed il 31.12.2023 in ragione del maggior importo spettante, come riconosciuto dalle sentenze n.
12096/2000 e 3043/2014 del Tribunale di Napoli ovvero il risarcimento del danno.
CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE
Parte ricorrente nelle note di trattazione scritta non ha contestato il pagamento ricevuto ma ha richiesto rinvio con termine per note deducendo la mancata emissione del modello TE08. Non vi è, dunque, alcuna contestazione in ordine all'importo effettivamente percepito anche in considerazione del fatto che parte ricorrente ha percepito gli arretrati ad ottobre 2024 e, quindi, molto prima della trattazione del procedimento, con conseguente fruizione dei ratei pensionistici aggiornati da tale mensilità (cfr. all. 3 e 4 alla memoria difensiva). A tal proposito, occorre evidenziare come l'ente previdenziale ha allegato alla memoria difensiva il prospetto di dettaglio del conguaglio, come rideterminato (all. 2). Sulla
2 base si tale prospetto si procede alla rideterminazione dell'importo netto spettante pari alla somma di € 13.248,85, dal marzo 2019 al settembre
2024, poi corrisposto ad ottobre 2024. Sulla base di tale prospetto, infatti, emerge come la pensione imponibile fino al 2023, come rivalutato, risulta pari ad € 146.808,84 e, quindi, si tratta di una rivalutazione superiore rispetto all'importo spettante, come ricalcolato da parte ricorrente a pagina 4 del ricorso ed indicato in € 145.987,57.
Per effetto dell'adempimento della prestazione in data successiva al deposito del ricorso, va pronunciata la cessazione della materia del contendere e non il rigetto del ricorso, essendo venuto meno l'interesse dell'istante alla pronuncia di merito. Tale formula, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini. La cessazione della materia del contendere costituisce, infatti, il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venire meno la ragion d'essere della lite, a causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, ma non incide sul principio secondo cui il processo civile deve concludersi nelle forme disciplinate dal codice di rito (Cass. lav., 13.3.1999, n. 2268). I suoi eventi generatori possono essere di natura fattuale, come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti, come, ad esempio, nel caso di rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione. La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali. Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite -che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione -vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass. 18.3.2005, n.5974; 1.6.2004, n.10478).
3 Come pacificamente affermato, affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve, infine, trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le altre, Cass.
8.11.2007 n. 23289; 21.2.2007,
n. 4034; 27.4.2000, n.5390).
Sussistendo i predetti requisiti, la pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 22.8.2007, n. 17861; 28.7.2004, n.14194;
Cass., Sez.un., 28.9.2000, n.1048), deve assumere la forma di sentenza in quanto solo la sentenza è in grado di tutelare sia il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato) che l'attore, permettendogli di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni.
SPESE DI LITE
Quanto al governo delle spese di lite, occorre fare applicazione del criterio della soccombenza virtuale.
Nel caso in esame, l' ha provato di aver riliquidato la pensione ed CP_1 aver corrisposto gli importi spettanti ad ottobre 2024, in data successiva al deposito del ricorso giurisdizionale (01.12.2023).
Le spese di lite sono liquidate in dispositivo e seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
1. dichiara la cessazione della materia del contendere;
4 2. condanna l' al pagamento in favore di , CP_1 Parte_1 con attribuzione al procuratore anticipatario, delle spese di lite che liquida in € 1.865,00, oltre rimb. forf. al 15%, iva e cpa come per legge.
Si comunichi.
Aversa, 04/03/2025 il Giudice del Lavoro dott. Barbato, Rosario Capolongo
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del dott. Barbato, Rosario Capolongo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 15080/2023 R.G. LAVORO
TRA
n. a FRATTAMAGGIORE (NA) il 04/10/1948 Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. TAVASSI GUIDO, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., CP_1 rappresentato e difeso dall'avv. BRANCACCIO ANTONIO
RESISTENTE
OGGETTO: differenze su trattamento pensionistico
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 01/12/2023 parte ricorrente ha dedotto che con sentenza n. 12096 del 18.8.2000 il Tribunale di Napoli aveva accertato la sua maggiore anzianità contributiva e il conseguente diritto al collocamento in quiescenza dal 2.1.1998; con successivo ricorso al
Tribunale di Napoli Nord, ha agito per il pagamento di ulteriori differenze maturate sulla pensione in godimento, per i medesimi titoli, nel periodo dall'1.3.2011 al 28.2.2019 accolto parzialmente con sentenza n. 4874 del
14.12.2020; che con sentenza n. 3638 del 17.10.2023 la Corte di Appello
1 di Napoli accoglieva integralmente il ricorso e la relativa quantificazione del credito;
di aver diritto all'importo di € 14.336,37 a titolo di differenze maturate sui ratei spettanti dal marzo 2019 al dicembre 2023.
Ha quindi agito in giudizio chiedendo la condanna dell' per le CP_1 differenze sui ratei di pensione maturati, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione al saldo, con vittoria di spese di lite con attribuzione.
Il resistente si è costituito in giudizio chiedendo la dichiarazione della cessazione della materia del contendere.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
OGGETTO DEL GIUDIZIO
Il thema decidendum del presente giudizio ha ad oggetto solo ed esclusivamente le differenze maturate sul trattamento pensionistico in godimento nel periodo compreso tra l'1.3.2019 ed il 31.12.2023 in ragione del maggior importo spettante, come riconosciuto dalle sentenze n.
12096/2000 e 3043/2014 del Tribunale di Napoli ovvero il risarcimento del danno.
CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE
Parte ricorrente nelle note di trattazione scritta non ha contestato il pagamento ricevuto ma ha richiesto rinvio con termine per note deducendo la mancata emissione del modello TE08. Non vi è, dunque, alcuna contestazione in ordine all'importo effettivamente percepito anche in considerazione del fatto che parte ricorrente ha percepito gli arretrati ad ottobre 2024 e, quindi, molto prima della trattazione del procedimento, con conseguente fruizione dei ratei pensionistici aggiornati da tale mensilità (cfr. all. 3 e 4 alla memoria difensiva). A tal proposito, occorre evidenziare come l'ente previdenziale ha allegato alla memoria difensiva il prospetto di dettaglio del conguaglio, come rideterminato (all. 2). Sulla
2 base si tale prospetto si procede alla rideterminazione dell'importo netto spettante pari alla somma di € 13.248,85, dal marzo 2019 al settembre
2024, poi corrisposto ad ottobre 2024. Sulla base di tale prospetto, infatti, emerge come la pensione imponibile fino al 2023, come rivalutato, risulta pari ad € 146.808,84 e, quindi, si tratta di una rivalutazione superiore rispetto all'importo spettante, come ricalcolato da parte ricorrente a pagina 4 del ricorso ed indicato in € 145.987,57.
Per effetto dell'adempimento della prestazione in data successiva al deposito del ricorso, va pronunciata la cessazione della materia del contendere e non il rigetto del ricorso, essendo venuto meno l'interesse dell'istante alla pronuncia di merito. Tale formula, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini. La cessazione della materia del contendere costituisce, infatti, il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venire meno la ragion d'essere della lite, a causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, ma non incide sul principio secondo cui il processo civile deve concludersi nelle forme disciplinate dal codice di rito (Cass. lav., 13.3.1999, n. 2268). I suoi eventi generatori possono essere di natura fattuale, come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti, come, ad esempio, nel caso di rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione. La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali. Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite -che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione -vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass. 18.3.2005, n.5974; 1.6.2004, n.10478).
3 Come pacificamente affermato, affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve, infine, trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le altre, Cass.
8.11.2007 n. 23289; 21.2.2007,
n. 4034; 27.4.2000, n.5390).
Sussistendo i predetti requisiti, la pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 22.8.2007, n. 17861; 28.7.2004, n.14194;
Cass., Sez.un., 28.9.2000, n.1048), deve assumere la forma di sentenza in quanto solo la sentenza è in grado di tutelare sia il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato) che l'attore, permettendogli di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni.
SPESE DI LITE
Quanto al governo delle spese di lite, occorre fare applicazione del criterio della soccombenza virtuale.
Nel caso in esame, l' ha provato di aver riliquidato la pensione ed CP_1 aver corrisposto gli importi spettanti ad ottobre 2024, in data successiva al deposito del ricorso giurisdizionale (01.12.2023).
Le spese di lite sono liquidate in dispositivo e seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
1. dichiara la cessazione della materia del contendere;
4 2. condanna l' al pagamento in favore di , CP_1 Parte_1 con attribuzione al procuratore anticipatario, delle spese di lite che liquida in € 1.865,00, oltre rimb. forf. al 15%, iva e cpa come per legge.
Si comunichi.
Aversa, 04/03/2025 il Giudice del Lavoro dott. Barbato, Rosario Capolongo
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