Ordinanza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, ordinanza 07/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Decreto ex art. 445 bis, 5° co., c.p.c.
n. 8014/2024 R.G.
Il Giudice
esaminati gli atti della procedura di accertamento tecnico preventivo proposta da , nato a [...] il [...] - Codice Fiscale Parte_1
(rapp.to e difeso dall'avv. APPELLA ALDO), nei C.F._1 confronti dell' ; CP_1
viste le risultanze probatorie della relazione di CTU depositata in data 19.01.2025;
rilevato che le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio non risultano contestate dalle parti mediante atto scritto depositato in cancelleria entro il termine perentorio di cui all'art. 445 bis, 4° co., c.p.c. (cfr. attestazione della cancelleria del
28.02.2025 sulla copertina del fascicolo);
ritenuto di non dover procedere ai sensi dell'art. 196 c.p.c.;
OMOLOGA
i seguenti accertamenti dei requisiti sanitari:
1) PRESTAZIONE DI RIFERIMENTO: Indennità di Accompagnamento
ACCERTAMENTO DEL REQUISITO SANITARIO: POSITIVO
DECORRENZA DELL'ACCERTAMENTO: dalla visita di revisione del
6.12.2023, con revisione nel novembre 2026
CONDANNA
l' al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese della procedura che si CP_1 liquidano in € 1.170,00 oltre IVA e CPA e spese forfetizzate nella misura del 15% come per legge, con attribuzione all'avv.to APPELLA ALDO.
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In Napoli, il 07/03/2025
Il Giudice
dott.ssa Francesca Alfano
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