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Sentenza 2 dicembre 2024
Sentenza 2 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 02/12/2024, n. 2471 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 2471 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2024 |
Testo completo
R.G. n. 6624/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Velletri, in composizione collegiale, nella persona dei magistrati: dott. Marco Valecchi Presidente dott.ssa Prisca Picalarga Giudice dott.ssa Sonia Piccinni Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 6624 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, pendente tra
, rappresentata e difesa dall'Avv. Daniela Chiappa, giusta procura in atti Parte_1
RICORRENTE
e
, rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Rapo, giusta procura in atti Controparte_1
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
Conclusioni: come da verbale di udienza del 27.11.2024
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex artt. 473 bis.12 e ss. c.p.c., depositato in data 20.12.2023, Parte_1
– premesso che dalla convivenza more uxorio con era nato il figlio Controparte_1 Per_1
(29.03.2018); che il rapporto tra le parti era stato sempre altalenante a causa del carattere
[...] irascibile ed introverso del resistente;
che nel mese di settembre 2020 quest'ultimo si era allontanato definitivamente dalla casa familiare, senza farvi più ritorno;
che da quel momento il padre aveva fatto visita al figlio in maniera sporadica ed irregolare, senza concordare tempi e modi di visita con la madre;
che dal mese di settembre 2023 il resistente aveva ripreso a vedere occasionalmente il figlio;
che sin dal momento della nascita era stata sempre la madre ad occuparsi della crescita e dell'educazione del figlio;
che dal mese di maggio 2022 il padre non aveva più contribuito al mantenimento del figlio – agiva dinanzi all'intestato Tribunale, formulando le seguenti conclusioni:
“1. Disporre l'affido esclusivo del minore (Roma, 28.03.2018) alla madre, Persona_1 con collocamento presso l'abitazione della stessa sita in Ciampino (RM), Via Col di Lana n.
214/b.
2. Disporre che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) un pomeriggio alla settimana dalle 15:30 alle 19:30 compatibilmente con gli impegni sportivi e scolastici del minore;
b) a weekend alternati, dal sabato dalle 9:00 alle 19:00 della domenica quando il padre riaccompagnerà il figlio presso l'abitazione della madre;
c) 7 giorni consecutivi durante il periodo estivo;
il periodo di vacanza estiva verrà concordato per iscritto dai genitori entro il mese di maggio di ogni anno;
d) le festività natalizie verranno trascorse dal minore con i genitori ad anni alterni, così come alternate saranno tutte le altre festività nazionali.
3. Disporre che il padre corrisponda alla sig.ra a titolo di mantenimento del figlio Pt_1 la somma di € 400,00 mensili, rivalutabili annualmente in base agli indici ISTAT, da versarsi entro il 5 di ogni mese mediante bonifico bancario sul conto corrente della madre
4. Disporre che il padre provveda nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie, per tali da intendersi quelle scolastiche, sportive, ricreative e mediche non coperte dal servizio sanitario nazionale e comunque tutte quelle indicate nel Protocollo del
Tribunale di Velletri.
5. Disporre che l'assegno unico per il figlio venga corrisposto alla signora . Pt_1
6. Disporre che il signor corrisponda alla signora a titolo di CP_1 Pt_1 mantenimento arretrato dovuto per il figlio la somma di € 5400,00.
7. Disporre che il signor sia obbligato a comunicare l'indirizzo di abitazione CP_1 eventuali recapiti telefonici.”.
All'udienza del 12.06.2024 il resistente compariva senza l'assistenza di un difensore, ragione per cui veniva disposto un rinvio della stessa al fine di a consentire alla parte di munirsi di difesa tecnica obbligatoria. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 16.09.2024 si costituiva formalmente in giudizio , il quale rappresentava di avere raggiunto con la Controparte_1
controparte un accordo idoneo a definire bonariamente la controversia.
All'udienza del 27.11.2024 le parti personalmente chiedevano al Tribunale di voler definire il giudizio nei seguenti termini:
“1. disporre l'affido esclusivo del minore (Roma, 28.03.2018) alla madre, Persona_1 con collocamento presso l'abitazione della stessa sita in Ciampino (RM), Via Col di Lana n.
214/b.
2. disporre che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) un pomeriggio alla settimana dalle 15:30 alle 19:30 compatibilmente con gli impegni sportivi e scolastici del minore;
b) a fine settimana alternati, dal sabato dalle 9:00 alle 19:00 della domenica quando il padre riaccompagnerà il figlio presso l'abitazione della madre;
c) 7 giorni consecutivi durante il periodo estivo;
il periodo di vacanza estiva verrà concordato per iscritto dai genitori entro il mese di maggio di ogni anno;
d) le festività natalizie verranno trascorse dal minore con i genitori ad anni alterni, così come alternate saranno tutte le altre festività nazionali.
3. disporre che il padre corrisponda alla sig.ra a titolo di mantenimento del figlio la Pt_1 somma di € 300,00 mensili, rivalutabili annualmente in base agli indici ISTAT, da versarsi entro il 5 di ogni mese mediante bonifico bancario sul conto corrente della madre;
4. disporre che il padre provveda nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie, per tali da intendersi quelle scolastiche, sportive, ricreative e mediche non coperte dal servizio sanitario nazionale e comunque tutte quelle indicate nel Protocollo del
Tribunale di Velletri;
5. disporre che l'assegno unico per il figlio venga corrisposto alla signora;
Pt_1
6. disporre che il signor corrisponda alla signora a titolo di CP_1 Pt_1 mantenimento arretrato dovuto per il figlio la somma di € 3.000,00;
7. disporre che il signor sia obbligato a comunicare l'indirizzo di abitazione ed CP_1 eventuali recapiti telefonici.”
La causa veniva, pertanto, rimessa al Collegio per la decisione ai sensi dell'art. 473 bis.21, comma 3, c.p.c.
2. Tanto premesso, in ordine alle rassegnate conclusioni, ritiene il Collegio che le stesse non sono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico e che risultano conformi all'interesse delle parti e della prole, sicchè possono essere poste a fondamento della chiesta pronuncia.
In particolare, ritiene il Collegio che l'affidamento esclusivo del figlio alla madre corrisponda all'interesse del minore, considerata la sostanziale assenza del padre nella vita del figlio, assenza che il resistente ha confermato nel corso dell'udienza di audizione delle parti, allorquando, sentito dal Giudice delegato, ha specificato che “da quattro anni a questa parte le scelte per mio figlio sono state adottate in via prevalente dalla sig.ra e io mi sono affidato alle sue Pt_1 scelte”.
I motivi della decisione giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale, nella composizione collegiale che precede, definitivamente pronunciando sulla causa avente R.G. n. 6624/2023, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) omologa l'accordo intervenuto tra le parti e, per l'effetto, dispone in conformità alle condizioni trascritte in parte motiva;
b) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio del 29 novembre 2024
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
dott.ssa Sonia Piccinni dott. Marco Valecchi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Velletri, in composizione collegiale, nella persona dei magistrati: dott. Marco Valecchi Presidente dott.ssa Prisca Picalarga Giudice dott.ssa Sonia Piccinni Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 6624 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, pendente tra
, rappresentata e difesa dall'Avv. Daniela Chiappa, giusta procura in atti Parte_1
RICORRENTE
e
, rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Rapo, giusta procura in atti Controparte_1
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
Conclusioni: come da verbale di udienza del 27.11.2024
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex artt. 473 bis.12 e ss. c.p.c., depositato in data 20.12.2023, Parte_1
– premesso che dalla convivenza more uxorio con era nato il figlio Controparte_1 Per_1
(29.03.2018); che il rapporto tra le parti era stato sempre altalenante a causa del carattere
[...] irascibile ed introverso del resistente;
che nel mese di settembre 2020 quest'ultimo si era allontanato definitivamente dalla casa familiare, senza farvi più ritorno;
che da quel momento il padre aveva fatto visita al figlio in maniera sporadica ed irregolare, senza concordare tempi e modi di visita con la madre;
che dal mese di settembre 2023 il resistente aveva ripreso a vedere occasionalmente il figlio;
che sin dal momento della nascita era stata sempre la madre ad occuparsi della crescita e dell'educazione del figlio;
che dal mese di maggio 2022 il padre non aveva più contribuito al mantenimento del figlio – agiva dinanzi all'intestato Tribunale, formulando le seguenti conclusioni:
“1. Disporre l'affido esclusivo del minore (Roma, 28.03.2018) alla madre, Persona_1 con collocamento presso l'abitazione della stessa sita in Ciampino (RM), Via Col di Lana n.
214/b.
2. Disporre che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) un pomeriggio alla settimana dalle 15:30 alle 19:30 compatibilmente con gli impegni sportivi e scolastici del minore;
b) a weekend alternati, dal sabato dalle 9:00 alle 19:00 della domenica quando il padre riaccompagnerà il figlio presso l'abitazione della madre;
c) 7 giorni consecutivi durante il periodo estivo;
il periodo di vacanza estiva verrà concordato per iscritto dai genitori entro il mese di maggio di ogni anno;
d) le festività natalizie verranno trascorse dal minore con i genitori ad anni alterni, così come alternate saranno tutte le altre festività nazionali.
3. Disporre che il padre corrisponda alla sig.ra a titolo di mantenimento del figlio Pt_1 la somma di € 400,00 mensili, rivalutabili annualmente in base agli indici ISTAT, da versarsi entro il 5 di ogni mese mediante bonifico bancario sul conto corrente della madre
4. Disporre che il padre provveda nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie, per tali da intendersi quelle scolastiche, sportive, ricreative e mediche non coperte dal servizio sanitario nazionale e comunque tutte quelle indicate nel Protocollo del
Tribunale di Velletri.
5. Disporre che l'assegno unico per il figlio venga corrisposto alla signora . Pt_1
6. Disporre che il signor corrisponda alla signora a titolo di CP_1 Pt_1 mantenimento arretrato dovuto per il figlio la somma di € 5400,00.
7. Disporre che il signor sia obbligato a comunicare l'indirizzo di abitazione CP_1 eventuali recapiti telefonici.”.
All'udienza del 12.06.2024 il resistente compariva senza l'assistenza di un difensore, ragione per cui veniva disposto un rinvio della stessa al fine di a consentire alla parte di munirsi di difesa tecnica obbligatoria. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 16.09.2024 si costituiva formalmente in giudizio , il quale rappresentava di avere raggiunto con la Controparte_1
controparte un accordo idoneo a definire bonariamente la controversia.
All'udienza del 27.11.2024 le parti personalmente chiedevano al Tribunale di voler definire il giudizio nei seguenti termini:
“1. disporre l'affido esclusivo del minore (Roma, 28.03.2018) alla madre, Persona_1 con collocamento presso l'abitazione della stessa sita in Ciampino (RM), Via Col di Lana n.
214/b.
2. disporre che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) un pomeriggio alla settimana dalle 15:30 alle 19:30 compatibilmente con gli impegni sportivi e scolastici del minore;
b) a fine settimana alternati, dal sabato dalle 9:00 alle 19:00 della domenica quando il padre riaccompagnerà il figlio presso l'abitazione della madre;
c) 7 giorni consecutivi durante il periodo estivo;
il periodo di vacanza estiva verrà concordato per iscritto dai genitori entro il mese di maggio di ogni anno;
d) le festività natalizie verranno trascorse dal minore con i genitori ad anni alterni, così come alternate saranno tutte le altre festività nazionali.
3. disporre che il padre corrisponda alla sig.ra a titolo di mantenimento del figlio la Pt_1 somma di € 300,00 mensili, rivalutabili annualmente in base agli indici ISTAT, da versarsi entro il 5 di ogni mese mediante bonifico bancario sul conto corrente della madre;
4. disporre che il padre provveda nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie, per tali da intendersi quelle scolastiche, sportive, ricreative e mediche non coperte dal servizio sanitario nazionale e comunque tutte quelle indicate nel Protocollo del
Tribunale di Velletri;
5. disporre che l'assegno unico per il figlio venga corrisposto alla signora;
Pt_1
6. disporre che il signor corrisponda alla signora a titolo di CP_1 Pt_1 mantenimento arretrato dovuto per il figlio la somma di € 3.000,00;
7. disporre che il signor sia obbligato a comunicare l'indirizzo di abitazione ed CP_1 eventuali recapiti telefonici.”
La causa veniva, pertanto, rimessa al Collegio per la decisione ai sensi dell'art. 473 bis.21, comma 3, c.p.c.
2. Tanto premesso, in ordine alle rassegnate conclusioni, ritiene il Collegio che le stesse non sono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico e che risultano conformi all'interesse delle parti e della prole, sicchè possono essere poste a fondamento della chiesta pronuncia.
In particolare, ritiene il Collegio che l'affidamento esclusivo del figlio alla madre corrisponda all'interesse del minore, considerata la sostanziale assenza del padre nella vita del figlio, assenza che il resistente ha confermato nel corso dell'udienza di audizione delle parti, allorquando, sentito dal Giudice delegato, ha specificato che “da quattro anni a questa parte le scelte per mio figlio sono state adottate in via prevalente dalla sig.ra e io mi sono affidato alle sue Pt_1 scelte”.
I motivi della decisione giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale, nella composizione collegiale che precede, definitivamente pronunciando sulla causa avente R.G. n. 6624/2023, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) omologa l'accordo intervenuto tra le parti e, per l'effetto, dispone in conformità alle condizioni trascritte in parte motiva;
b) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio del 29 novembre 2024
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
dott.ssa Sonia Piccinni dott. Marco Valecchi