Decreto cautelare 25 marzo 2025
Ordinanza collegiale 23 aprile 2025
Ordinanza cautelare 28 maggio 2025
Ordinanza collegiale 14 novembre 2025
Sentenza 7 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza 07/05/2026, n. 8429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 8429 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08429/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03851/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3851 del 2025, proposto da OH LA LY OU, rappresentato e difeso dall'avvocato Savina Forgittoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di Viterbo, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede domicilia ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia,
del provvedimento del Questore della Provincia di Viterbo Cat. A12/Imm (n.30/2025) del 27 gennaio 2025, notificato in data 28 gennaio 2025, con il quale veniva rifiutata all’istante la conversione del suo permesso di soggiorno per lavoro da “lavoro stagionale” in “lavoro subordinato”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Roma;
Vista la memoria depositata in data 30 aprile 2026, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 maggio 2026 la dott.ssa IL MO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT e DI
Considerato che:
- col ricorso all’esame il sig. OU OH LA LY ha chiesto l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento emesso dal Questore di Viterbo in data 27 gennaio 2025, notificato in data 28 gennaio 2025, con il quale è stata rifiutata la conversione del suo permesso di soggiorno per lavoro da “lavoro stagionale” in “lavoro subordinato”;
- con ordinanza di questa Sezione del 28 maggio 2025, n. 2944, l’istanza cautelare avanzata da parte ricorrente è stata accolta;
- con memoria depositata in data 6 ottobre 2025 il ricorrente ha reso noto di aver presentato, in data 10 marzo 2025, una nuova istanza di conversione del suo permesso di soggiorno, in relazione alla quale la Questura di Viterbo, come comunicato dallo stesso ricorrente con memoria depositata in data 14 ottobre 2025, ha fissato al giorno 7 novembre 2025 l’appuntamento per i rilievi dattiloscopici;
- ordinanza collegiale n. 389/2025, adottata nella camera di consiglio dell’11 novembre 2025, atteso quanto rappresentato dal ricorrente con le citate memorie del 6 e del 14 ottobre 2025, è stato disposto il rinvio della trattazione della causa all’udienza pubblica del 5 maggio 2026, ai fini della verifica dell’esito della convocazione;
- con memoria depositata in data 30 aprile 2026 il ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse ad una definizione del giudizio nel merito, attesa l’intervenuta concessione da parte dell’Amministrazione del permesso di soggiorno per lavoro subordinato richiesto;
- all’udienza pubblica del 5 maggio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione;
Ritenuto che:
- in considerazione di quanto dichiarato da parte ricorrente con la citata memoria del 30 aprile 2026, non resta al Collegio che dichiarare la sopravvenuta carenza di interesse ad una definizione del giudizio nel merito, e dunque l’improcedibilità del ricorso ex art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.;
- le spese di giudizio possano essere compensate, in ragione della definizione in rito della controversia, salva la rifusione del contributo unificato, se versato,
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese di lite compensate, salva la rifusione del contributo unificato, se versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 maggio 2026, con l'intervento dei magistrati:
SA PE, Presidente
IL MO, Referendario, Estensore
Francesco Vergine, Referendario
| L'ST | IL PRESIDENTE |
| IL MO | SA PE |
IL SEGRETARIO