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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 21/05/2025, n. 2277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2277 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 14692/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
Il GOP, dott.ssa Lucia Perna, giusta delega conferita mediante decreto Presidenziale n. 75/2024, ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 08.05.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 14692/2023 R.G. LAVORO
TRA
n. a VILLARICCA (NA) il 05/05/1969 rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
MUSCOLO ADELAIDE, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. RAMPINO IDA CP_1 come da procura in atti
RESISTENTE
Ragioni di fatto e di diritto
1.- Con ricorso depositato in data 24/11/2023, parte ricorrente in epigrafe, dipendente della
[...] dal 05.06.2021, con la qualifica di elettricista, ha dedotto di aver subito in data CP_2
11.11.2022 un infortunio durante lo svolgimento dell'attività lavorativa;
di essere stato successivamente sottoposto all'intervento chirurgico “di riduzione ed osteosintesi con placca e viti per frattura radio a destra”; di aver presentato domanda amministrativa all' per CP_1
l'accertamento della menomazione subita;
che l'ente convenuto ha riconosciuto il danno biologico con una percentuale del 13%; di aver proposto opposizione, senza esito positivo.
1 Tanto premesso, l'istante ha agito in giudizio chiedendo di accertare e dichiarare il danno biologico patito in seguito al descritto infortunio nella misura del 20% ovvero con un grado invalidante superiore a quello già riconosciuto dall' . Il tutto con vittoria di spese con attribuzione. CP_1
Si è costituito in giudizio l' che ha chiesto il rigetto del ricorso. CP_1
Disposta la consulenza peritale, all'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
2.- Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.
In via preliminare, è opportuno premettere che dal punto di vista del lavoratore danneggiato da infortunio sul lavoro o da malattia professionale, esaminando il Decreto Legislativo n. 38 del 2000, e segnatamente l'articolo 13, la disciplina indennitaria -applicabile alla fattispecie che ci occupa- così delimita il danno biologico coperto dall'assicurazione obbligatoria: le menomazioni permanenti comprese tra il 6% ed il 15%, danno luogo ad un indennizzo in somma capitale, rapportato al grado della menomazione;
le menomazioni pari o superiori al 16%, danno luogo ad una rendita ripartita in due quote: la prima quota è determinata in base al grado della menomazione, cioè al danno biologico subito dall'infortunato, la seconda tiene conto delle conseguenze di natura patrimoniale della lesione.
Per i danni di natura biologica inferiori al 6% o temporanei non vi è copertura assicurativa.
Si è rilevato che la prospettiva dell'art. 13 cit. non è quella di fissare in via generale ed omnicomprensiva gli aspetti risarcitori del danno biologico, ma solo quella di definire i meri aspetti indennitari agli specifici ed unici fini dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali. Infatti, l'erogazione effettuata dall' è strutturata in termini di mero indennizzo, CP_1 indennizzo che, a differenza del risarcimento, è svincolato dalla sussistenza di un illecito (contrattuale od aquiliano) e, di conseguenza, può essere disposto anche a prescindere dall'elemento soggettivo di chi ha realizzato la condotta dannosa e da una sua responsabilità, ossia dall'irrilevanza della componente soggettiva, in quanto l'indennizzo viene erogato a prescindere da ogni valutazione di addebitabilità del danno;
l'ambito di tutela da far valere nei confronti dell' è caratterizzato CP_1 dall'automaticità delle prestazioni, le quali spettano anche se il datore di lavoro non sia adempiente ai suoi obblighi assicurativi nonché; inoltre, dal punto di vista quantitativo, le prestazioni assicurative, svincolate dalla personalizzazione del danno, sono erogate sulla base di criteri predeterminati stabiliti dalla legge. Si è tenuto presente che, anche riguardo al consolidamento degli effetti patrimoniali in capo all'avente diritto, l'indennizzo si struttura in modo diverso da un risarcimento del danno, CP_1 dal momento che la rendita cessa con la morte del lavoratore (e non passa nell'asse ereditario), mentre il diritto al risarcimento, una volta consolidatosi, entra a far parte del patrimonio dell'avente diritto e si trasferisce agli eredi. In base alla norma definitoria di cui all'art. 2 D.P.R. 1124/1965 la tutela
2 indennitaria si applica non solo nelle ipotesi di effettiva responsabilità datoriale ma anche nei casi in cui la causa violenta si sia verificata “in occasione di lavoro”. Il che è confermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 2838/2018) secondo cui “la giurisprudenza di questa Corte è ferma nel ritenere che "l'occasione di lavoro di cui all'art. 2 Testo Unico n. 1124 del 1964, non prevede necessariamente che l'infortunio avvenga durante lo svolgimento delle mansioni lavorative tipiche in ragione delle quali è stabilito l'obbligo assicurativo, essendo indennizzabile anche l'infortunio determinatosi nell'espletamento dell'attività lavorativa ad esse connessa, in relazione a rischio non proveniente dall'apparato produttivo ed insito in una attività prodromica e comunque strumentale allo svolgimento delle medesime mansioni, anche se riconducibile a situazioni ed attività proprie del lavoratore (purchè connesse con il solo limite in quest'ultima ipotesi del cd. "rischio elettivo". (cfr in tal senso già Cass. n. 5419 del 1999, cui hanno dato seguito Cass. nn. 10298 del 2000, 9556 del 2001,
1944 del 2002, 16417 del 2005, Cass. n. 2136 del 2015 e da ultimo Cass. Ord. n 24765/2017). E', dunque, consolidato il principio secondo il quale l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, in attuazione dell'art. 38 Cost., dà rilievo non già, restrittivamente, al cosiddetto rischio professionale, come tradizionalmente inteso, ma a tutti gli infortuni in stretto rapporto di connessione con l'attività protetta”.
Il presente giudizio ha ad oggetto l'accertamento in capo al ricorrente di una percentuale pari al 20% per l'infortunio subito o, comunque, in misura superiore a quella già riconosciuta dall' in via CP_1 amministrativa pari al 13%.
Tanto premesso, come si evince dalla perizia medico legale, disposta nel presente giudizio e alle cui motivazioni questo giudice integralmente si riporta, l'istante affetto da “esiti di frattura scomposta epifisi distale del radio destro e distacco del processo stiloideo ulnare destro trattata chirurgicamente con placca e viti, esiti di frattura orbitaria dx, esiti cicatriziali volto e polso dx” ed ha concluso riconoscendo in capo allo stesso una percentuale pari al 16% a decorrere dalla data dell'infortunio,
“Tenuto conto del grado e della natura della infermità, tenendo presente i criteri del DPR 30.06.1965
Nr 1124 e DL 38/2000 è possibile valutare una menomazione complessiva dell'integrità psicofisica pari al 16% (sedici per cento).
Il CTU nominato ha valutato il quadro morboso dell'istante esprimendo le seguenti considerazioni medico-legali “All'anamnesi, il ricorrente riferisce disturbi della sensibilità in corrispondenza del polso dx soprattutto nei cambiamenti climatici e dolore nei movimenti di flesso estensione del polso.
All'esame obiettivo, personalmente effettuato, si evidenzia limitazione funzionale ridotta ai gradi estremi nella flesso estensione del polso destro con deficit di forza a cui si associa dolore alla digitopressione in sede della ferita. A livello dell'orbita di destra si osservano esiti cicatriziali riconducibili alla nota frattura: le stesse si confondono con le rughe di espressione a cui va aggiunta
3 la fenomenologia “soggettiva” vertiginosa. Non si segnalano limitazioni funzionali. Pertanto, visto
l'esame obiettivo attuale e basandoci su quanto già riconosciuto dall' , si conferma in questa CP_1 sede la condizione di infortunio sul lavoro per esiti di frattura scomposta epifisi distale del radio destro e distacco del processo stiloideo ulnare destro trattata chirurgicamente con placca e viti, esiti di frattura orbitaria dx, esiti cicatriziali volto e polso dx. L'infortunio sul lavoro è l'evento traumatico, avvenuto per una causa violenta sul posto di lavoro o anche semplicemente in occasione di lavoro, che comporta l'impossibilità di svolgere l'attività lavorativa per più di tre giorni ed è tutelato dal
DPR 30.06.1965 Nr 1124 e DL 38/2000. La valutazione medico legale dei suddetti esiti non può prescindere dall'applicazione delle tabelle di indennizzo infortuni sul lavoro e malattie CP_1 professionali considerando i criteri del DPR 30.06.1965 Nr 1124 e DL 38/2000. Le tabelle CP_1 prevedono: al codice 234, adottato per criterio analogico, per gli “esiti di frattura di radio, viziosamente consolidata, in assenza o con sfumata compromissione funzionale con valutazione fino
a 4%; al codice 235, adottato per criterio analogico, per gli “esiti di frattura di ulna, viziosamente consolidata, in assenza o con sfumata compromissione funzionale fino a 4%; al codice 237, adottato per criterio analogico, per l'anchilosi del polso in estensione rettilinea, senza limitazione della prono-supinazione con valutazione 10% lato dominante;
al codice 306 per “mezzi di sintesi in sede non comprensivi del danno derivante dalla limitazione funzionale del corrispondente segmento osteoarticolare” fino al 3%; al codice 36 per “cicatrici cutanee, non interessanti il volto ed il collo, distrofiche, dicromiche” con una valutazione fino a 5%; al codice 38, adottato per criterio analogico, per “ cicatrice cutanee interessanti anche il volto ed il collo, a seconda della natura, della estensione
e del complessivo pregiudizio fisionomico o fisiognomico, fino alla deturpazione” con una valutazione fino al 30%; al codice 182, adottato per criterio analogico, per “sindrome soggettiva del traumatizzato cranico” fino al 4 %; al codice 323, adottato per criterio analogico, per “esiti di frattura delle ossa nasali con minima alterazione del profilo nasale e difficoltà respiratorie” con valutazione fino al 4%. Quindi, alla luce dell'esame anamnestico, obiettivo, e dei dati documentali indicativi di danno funzionalmente rilevante a carico del polso dx (dominante) ed esiti di frattura orbita dx è possibile valutare un grado complessivo di menomazione dell'integrità psicofisica pari al
16% dalla data dell'infortunio, ossia novembre 2022.
Il consulente, con argomentazioni prive di vizi logici, ha concluso asserendo che, a seguito dell'infortunio occorso, l'istante ha riportato una menomazione all'integrità psico-fisica nella misura del 16% e, dunque, con un grado invalidante superiore a quello riconosciuto dall' . CP_1
Le conclusioni del C.T.U. possono senz'altro essere condivise ed accolte da questo giudice, perché complete, precise, persuasive e condotte con validi criteri tecnici.
4 Né, d'altronde, risultano dedotte carenze o deficienze diagnostiche né risultano allegate affermazioni illogiche e scientificamente errate, o indicate omissioni degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico;
al di fuori di tale ambito, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico (cfr. Cass.
7341/2004).
Per tali ragioni, il ricorso va accolto.
Pertanto, l' deve essere condannato al pagamento in favore dell'istante dell'adeguamento CP_1 dell'indennizzo commisurato alla percentuale di menomazione riconosciuta dal C.T.U. nella misura del 16% a decorrere dal novembre 2022.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in base al D.M. 55/2014 nella misura minima. Le spese di C.T.U., liquidate come da separato decreto, sono poste a carico dell' , in CP_1 ragione della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione del GOP, dott.ssa Lucia Perna, giusta delega conferita mediante decreto Presidenziale n. 75/2024, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
1. Accogli il ricorso e, per l'effetto, accertata la menomazione subita dal ricorrente con percentuale del 16%,
-dichiara il diritto di all'adeguamento dell'indennizzo in capitale per la Parte_1 menomazione subita nella misura del 16% a decorrere dal novembre 2022;
-condanna l' in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento in favore di CP_1
dell'adeguamento dell'indennizzo in capitale commisurato alla Parte_1 percentuale di menomazione riconosciuta dal C.T.U. nella misura del 16% a far data dal novembre 2022, oltre interessi ed eventuale rivalutazione monetaria dalla maturazione all'effettivo soddisfo;
2. condanna l' in persona del legale rappresentante al pagamento delle spese di lite che CP_1 liquidano in € 2.200,00, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso spese generali, con attribuzione al procuratore antistatario;
5 3. Spese di CTU poste a carico dell' in persona del legale rappresentante p.t. come da CP_1 separato decreto.
Si comunichi.
Aversa, 09/05/2025
Il GOP dott.ssa Lucia Perna
6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
Il GOP, dott.ssa Lucia Perna, giusta delega conferita mediante decreto Presidenziale n. 75/2024, ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 08.05.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 14692/2023 R.G. LAVORO
TRA
n. a VILLARICCA (NA) il 05/05/1969 rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
MUSCOLO ADELAIDE, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. RAMPINO IDA CP_1 come da procura in atti
RESISTENTE
Ragioni di fatto e di diritto
1.- Con ricorso depositato in data 24/11/2023, parte ricorrente in epigrafe, dipendente della
[...] dal 05.06.2021, con la qualifica di elettricista, ha dedotto di aver subito in data CP_2
11.11.2022 un infortunio durante lo svolgimento dell'attività lavorativa;
di essere stato successivamente sottoposto all'intervento chirurgico “di riduzione ed osteosintesi con placca e viti per frattura radio a destra”; di aver presentato domanda amministrativa all' per CP_1
l'accertamento della menomazione subita;
che l'ente convenuto ha riconosciuto il danno biologico con una percentuale del 13%; di aver proposto opposizione, senza esito positivo.
1 Tanto premesso, l'istante ha agito in giudizio chiedendo di accertare e dichiarare il danno biologico patito in seguito al descritto infortunio nella misura del 20% ovvero con un grado invalidante superiore a quello già riconosciuto dall' . Il tutto con vittoria di spese con attribuzione. CP_1
Si è costituito in giudizio l' che ha chiesto il rigetto del ricorso. CP_1
Disposta la consulenza peritale, all'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
2.- Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.
In via preliminare, è opportuno premettere che dal punto di vista del lavoratore danneggiato da infortunio sul lavoro o da malattia professionale, esaminando il Decreto Legislativo n. 38 del 2000, e segnatamente l'articolo 13, la disciplina indennitaria -applicabile alla fattispecie che ci occupa- così delimita il danno biologico coperto dall'assicurazione obbligatoria: le menomazioni permanenti comprese tra il 6% ed il 15%, danno luogo ad un indennizzo in somma capitale, rapportato al grado della menomazione;
le menomazioni pari o superiori al 16%, danno luogo ad una rendita ripartita in due quote: la prima quota è determinata in base al grado della menomazione, cioè al danno biologico subito dall'infortunato, la seconda tiene conto delle conseguenze di natura patrimoniale della lesione.
Per i danni di natura biologica inferiori al 6% o temporanei non vi è copertura assicurativa.
Si è rilevato che la prospettiva dell'art. 13 cit. non è quella di fissare in via generale ed omnicomprensiva gli aspetti risarcitori del danno biologico, ma solo quella di definire i meri aspetti indennitari agli specifici ed unici fini dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali. Infatti, l'erogazione effettuata dall' è strutturata in termini di mero indennizzo, CP_1 indennizzo che, a differenza del risarcimento, è svincolato dalla sussistenza di un illecito (contrattuale od aquiliano) e, di conseguenza, può essere disposto anche a prescindere dall'elemento soggettivo di chi ha realizzato la condotta dannosa e da una sua responsabilità, ossia dall'irrilevanza della componente soggettiva, in quanto l'indennizzo viene erogato a prescindere da ogni valutazione di addebitabilità del danno;
l'ambito di tutela da far valere nei confronti dell' è caratterizzato CP_1 dall'automaticità delle prestazioni, le quali spettano anche se il datore di lavoro non sia adempiente ai suoi obblighi assicurativi nonché; inoltre, dal punto di vista quantitativo, le prestazioni assicurative, svincolate dalla personalizzazione del danno, sono erogate sulla base di criteri predeterminati stabiliti dalla legge. Si è tenuto presente che, anche riguardo al consolidamento degli effetti patrimoniali in capo all'avente diritto, l'indennizzo si struttura in modo diverso da un risarcimento del danno, CP_1 dal momento che la rendita cessa con la morte del lavoratore (e non passa nell'asse ereditario), mentre il diritto al risarcimento, una volta consolidatosi, entra a far parte del patrimonio dell'avente diritto e si trasferisce agli eredi. In base alla norma definitoria di cui all'art. 2 D.P.R. 1124/1965 la tutela
2 indennitaria si applica non solo nelle ipotesi di effettiva responsabilità datoriale ma anche nei casi in cui la causa violenta si sia verificata “in occasione di lavoro”. Il che è confermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 2838/2018) secondo cui “la giurisprudenza di questa Corte è ferma nel ritenere che "l'occasione di lavoro di cui all'art. 2 Testo Unico n. 1124 del 1964, non prevede necessariamente che l'infortunio avvenga durante lo svolgimento delle mansioni lavorative tipiche in ragione delle quali è stabilito l'obbligo assicurativo, essendo indennizzabile anche l'infortunio determinatosi nell'espletamento dell'attività lavorativa ad esse connessa, in relazione a rischio non proveniente dall'apparato produttivo ed insito in una attività prodromica e comunque strumentale allo svolgimento delle medesime mansioni, anche se riconducibile a situazioni ed attività proprie del lavoratore (purchè connesse con il solo limite in quest'ultima ipotesi del cd. "rischio elettivo". (cfr in tal senso già Cass. n. 5419 del 1999, cui hanno dato seguito Cass. nn. 10298 del 2000, 9556 del 2001,
1944 del 2002, 16417 del 2005, Cass. n. 2136 del 2015 e da ultimo Cass. Ord. n 24765/2017). E', dunque, consolidato il principio secondo il quale l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, in attuazione dell'art. 38 Cost., dà rilievo non già, restrittivamente, al cosiddetto rischio professionale, come tradizionalmente inteso, ma a tutti gli infortuni in stretto rapporto di connessione con l'attività protetta”.
Il presente giudizio ha ad oggetto l'accertamento in capo al ricorrente di una percentuale pari al 20% per l'infortunio subito o, comunque, in misura superiore a quella già riconosciuta dall' in via CP_1 amministrativa pari al 13%.
Tanto premesso, come si evince dalla perizia medico legale, disposta nel presente giudizio e alle cui motivazioni questo giudice integralmente si riporta, l'istante affetto da “esiti di frattura scomposta epifisi distale del radio destro e distacco del processo stiloideo ulnare destro trattata chirurgicamente con placca e viti, esiti di frattura orbitaria dx, esiti cicatriziali volto e polso dx” ed ha concluso riconoscendo in capo allo stesso una percentuale pari al 16% a decorrere dalla data dell'infortunio,
“Tenuto conto del grado e della natura della infermità, tenendo presente i criteri del DPR 30.06.1965
Nr 1124 e DL 38/2000 è possibile valutare una menomazione complessiva dell'integrità psicofisica pari al 16% (sedici per cento).
Il CTU nominato ha valutato il quadro morboso dell'istante esprimendo le seguenti considerazioni medico-legali “All'anamnesi, il ricorrente riferisce disturbi della sensibilità in corrispondenza del polso dx soprattutto nei cambiamenti climatici e dolore nei movimenti di flesso estensione del polso.
All'esame obiettivo, personalmente effettuato, si evidenzia limitazione funzionale ridotta ai gradi estremi nella flesso estensione del polso destro con deficit di forza a cui si associa dolore alla digitopressione in sede della ferita. A livello dell'orbita di destra si osservano esiti cicatriziali riconducibili alla nota frattura: le stesse si confondono con le rughe di espressione a cui va aggiunta
3 la fenomenologia “soggettiva” vertiginosa. Non si segnalano limitazioni funzionali. Pertanto, visto
l'esame obiettivo attuale e basandoci su quanto già riconosciuto dall' , si conferma in questa CP_1 sede la condizione di infortunio sul lavoro per esiti di frattura scomposta epifisi distale del radio destro e distacco del processo stiloideo ulnare destro trattata chirurgicamente con placca e viti, esiti di frattura orbitaria dx, esiti cicatriziali volto e polso dx. L'infortunio sul lavoro è l'evento traumatico, avvenuto per una causa violenta sul posto di lavoro o anche semplicemente in occasione di lavoro, che comporta l'impossibilità di svolgere l'attività lavorativa per più di tre giorni ed è tutelato dal
DPR 30.06.1965 Nr 1124 e DL 38/2000. La valutazione medico legale dei suddetti esiti non può prescindere dall'applicazione delle tabelle di indennizzo infortuni sul lavoro e malattie CP_1 professionali considerando i criteri del DPR 30.06.1965 Nr 1124 e DL 38/2000. Le tabelle CP_1 prevedono: al codice 234, adottato per criterio analogico, per gli “esiti di frattura di radio, viziosamente consolidata, in assenza o con sfumata compromissione funzionale con valutazione fino
a 4%; al codice 235, adottato per criterio analogico, per gli “esiti di frattura di ulna, viziosamente consolidata, in assenza o con sfumata compromissione funzionale fino a 4%; al codice 237, adottato per criterio analogico, per l'anchilosi del polso in estensione rettilinea, senza limitazione della prono-supinazione con valutazione 10% lato dominante;
al codice 306 per “mezzi di sintesi in sede non comprensivi del danno derivante dalla limitazione funzionale del corrispondente segmento osteoarticolare” fino al 3%; al codice 36 per “cicatrici cutanee, non interessanti il volto ed il collo, distrofiche, dicromiche” con una valutazione fino a 5%; al codice 38, adottato per criterio analogico, per “ cicatrice cutanee interessanti anche il volto ed il collo, a seconda della natura, della estensione
e del complessivo pregiudizio fisionomico o fisiognomico, fino alla deturpazione” con una valutazione fino al 30%; al codice 182, adottato per criterio analogico, per “sindrome soggettiva del traumatizzato cranico” fino al 4 %; al codice 323, adottato per criterio analogico, per “esiti di frattura delle ossa nasali con minima alterazione del profilo nasale e difficoltà respiratorie” con valutazione fino al 4%. Quindi, alla luce dell'esame anamnestico, obiettivo, e dei dati documentali indicativi di danno funzionalmente rilevante a carico del polso dx (dominante) ed esiti di frattura orbita dx è possibile valutare un grado complessivo di menomazione dell'integrità psicofisica pari al
16% dalla data dell'infortunio, ossia novembre 2022.
Il consulente, con argomentazioni prive di vizi logici, ha concluso asserendo che, a seguito dell'infortunio occorso, l'istante ha riportato una menomazione all'integrità psico-fisica nella misura del 16% e, dunque, con un grado invalidante superiore a quello riconosciuto dall' . CP_1
Le conclusioni del C.T.U. possono senz'altro essere condivise ed accolte da questo giudice, perché complete, precise, persuasive e condotte con validi criteri tecnici.
4 Né, d'altronde, risultano dedotte carenze o deficienze diagnostiche né risultano allegate affermazioni illogiche e scientificamente errate, o indicate omissioni degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico;
al di fuori di tale ambito, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico (cfr. Cass.
7341/2004).
Per tali ragioni, il ricorso va accolto.
Pertanto, l' deve essere condannato al pagamento in favore dell'istante dell'adeguamento CP_1 dell'indennizzo commisurato alla percentuale di menomazione riconosciuta dal C.T.U. nella misura del 16% a decorrere dal novembre 2022.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in base al D.M. 55/2014 nella misura minima. Le spese di C.T.U., liquidate come da separato decreto, sono poste a carico dell' , in CP_1 ragione della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione del GOP, dott.ssa Lucia Perna, giusta delega conferita mediante decreto Presidenziale n. 75/2024, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
1. Accogli il ricorso e, per l'effetto, accertata la menomazione subita dal ricorrente con percentuale del 16%,
-dichiara il diritto di all'adeguamento dell'indennizzo in capitale per la Parte_1 menomazione subita nella misura del 16% a decorrere dal novembre 2022;
-condanna l' in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento in favore di CP_1
dell'adeguamento dell'indennizzo in capitale commisurato alla Parte_1 percentuale di menomazione riconosciuta dal C.T.U. nella misura del 16% a far data dal novembre 2022, oltre interessi ed eventuale rivalutazione monetaria dalla maturazione all'effettivo soddisfo;
2. condanna l' in persona del legale rappresentante al pagamento delle spese di lite che CP_1 liquidano in € 2.200,00, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso spese generali, con attribuzione al procuratore antistatario;
5 3. Spese di CTU poste a carico dell' in persona del legale rappresentante p.t. come da CP_1 separato decreto.
Si comunichi.
Aversa, 09/05/2025
Il GOP dott.ssa Lucia Perna
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