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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 10/04/2025, n. 1646 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1646 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro dott. Marco Cirillo, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta, disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 13751/2023 R.G.
TRA
, Parte_1
elettivamente domiciliato in Aversa, alla via D'Acquisto n. 200, presso lo studio dell'avv. Raffaele
Ferrara, da cui è rappresentato e difeso
- ricorrente -
E
Controparte_1
Rappresentato e difeso come in atti
- resistente–
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 07/11/2023 presso il Tribunale di Napoli Nord, sezione lavoro, il ricorrente ha convenuto in giudizio l' , chiedendo il Controparte_1
pagamento delle somme maturate a titolo di TFR ed ultime tre mensilità per il lavoro prestato in favore della società Matrix srl.
Nello specifico, parte ricorrente ha dedotto: a) Di aver prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze della Matrix srl dal 10/01/2003
al 31/03/2005;
b) Di non aver ricevuto il pagamento di svariate spettanze retributive, tra cui il TFR;
c) Che la datrice di lavoro è stata dichiarata fallita in data 15/03/06 e di aver presentato istanza di ammissione al passivo fallimentare e poi ricorso in opposizione allo stato passivo;
d) Che il fallimento è stato chiuso per mancanza di attivo il 29/01/09;
e) Che con sentenza del 30/09/14 il Tribunale di Napoli ha condannato la datrice di lavoro al pagamento della somma di € 1.206,55 a titolo di TFR e di € 3.467,22 a titolo di ultime mensilità;
f) Di aver notificato precetto di pagamento risultato totalmente negativo;
g) Di avere richiesto al Fondo di Garanzia ordinario dell' il versamento delle somme a lui CP_2
spettanti a titolo di TFR e di ultime tre mensilità;
h) Che l'istituto convenuto non ha provveduto a liquidare la prestazione;
Ritualmente citato in giudizio, l' si è costituito in giudizio ed ha chiesto dichiararsi cessata la CP_2
materia del contendere quanto al TFR ed il rigetto della domanda del ricorrente per il resto, affermando la correttezza del proprio operato.
Nelle note di trattazione scritta le parti hanno insistito nelle proprie richieste, ed il ricorrente ha confermato la cessazione della materia del contendere quanto al TFR.
La pronuncia dichiarativa della cessazione della materia del contendere è determinata dalla sopraggiunta carenza di interesse delle parti ad ottenere una pronuncia del giudice quanto all'oggetto del giudizio, in forza di accadimenti successivi rispetto alla sua instaurazione.
È noto, infatti che “la cessazione della materia del contendere costituisce, nel rito contenzioso civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale e contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso, tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale” (cfr. Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 4167 del 19/02/2020 (Rv. 657307 - 01)), ed è altresì pacifico in giurisprudenza che “il Giudice che dichiari cessata la materia del contendere dovrà, comunque, pronunciarsi sulle spese di giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale, laddove detta soccombenza andrà individuata in base ad una ricognizione della 'normale' probabilità di accoglimento della pretesa di parte su criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione del merito. Con l'ulteriore precisazione che la delibazione in ordine alle spese può condurre non soltanto alla condanna del soccombente, bensì anche ad una compensazione, purché ricorrano determinati presupposti di legge, in presenza di soccombenza reciproca o di gravi ed eccezionali ragioni” (cfr. Cass. sez. II, 29/11/2016, n.24234).
Venendo quindi alla domanda relativa al pagamento delle ultime tre mensilità, il ricorso è fondato e deve essere accolto per le ragioni di seguito esposte.
Nessun dubbio sussiste quanto alla debenza delle tre retribuzioni richieste dal ricorrente, in quanto tale circostanza risulta dall'ammissione allo stato passivo.
Rimane esclusivamente da verificare se tali retribuzioni rientrino tra quelle individuata dalla legge come attribuibili dall' per il tramite del Fondo di Garanzia. CP_2
L'art. 2 comma 1 del d.lgs. 82/90 stabilisce che “
1. Il pagamento effettuato dal Fondo di garanzia ai sensi dell'art. 1 e' relativo ai crediti di lavoro, diversi da quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono: a) la data del provvedimento che determina l'apertura di una delle procedure indicate nell'art. 1, comma 1; b) la data di inizio dell'esecuzione forzata;
c) la data del provvedimento di messa in liquidazione o di cessazione dell'esercizio provvisorio ovvero dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio di impresa per i lavoratori che abbiano continuato a prestare attivita' lavorativa, ovvero la data di cessazione del rapporto di lavoro, se questa e' intervenuta durante la continuazione dell'attivita' dell'impresa”.
Occorre quindi verificare se le tre mensilità richieste dalla ricorrente rientrino nei dodici mesi antecedenti uno degli eventi individuati dal legislatore.
È principio ormai granitico, poi, quello secondo cui “in caso di insolvenza del datore di lavoro, ai fini dell'obbligo di pagamento delle ultime tre mensilità di retribuzione, da parte del
Fondo di Garanzia gestito dall di cui alla l. n. 297 del 1982, l'iniziativa del lavoratore, da cui CP_2
computare - a ritroso - il segmento temporale annuale entro il quale collocare gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro, ex art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 80 del 1992, assume rilievo solo se intrapresa nell'ambito della verifica dei crediti disposta nel corso dell'accertamento dello stato passivo fallimentare ovvero attraverso la sua consacrazione in un titolo utilmente eseguibile nei confronti del datore di lavoro” (cfr. tra le tante Cassazione civile sez. lav., 29/07/2020, n.16249).
Rispetto alle circostanze appena dedotte, dunque, è pacifico che le ultime mensilità richieste facciano riferimento ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2005. Parte ricorrente ha poi dedotto e documentato che il ricorso per il fallimento della società è stato depositato in data 17/09/05, quindi entro l'anno dalla cessazione del rapporto di lavoro. Ne deriva che possono essere riconosciute al lavoratore le somme dovute a titolo di ultime tre mensilità nei limiti di legge.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
-dichiara cessata la materia del contendere quanto al trattamento di fine rapporto;
- accoglie il ricorso e per l'effetto condanna l' al pagamento in favore del sig. CP_2 Parte_1
della somma dovuta a titolo di ultime tre mensilità nei limiti di legge, oltre interessi legali;
- condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente, che liquida in € 2.697,00, oltre spese generali, iva e cpa, con attribuzione.
Si comunichi.
Aversa, 10.04.2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Marco Cirillo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro dott. Marco Cirillo, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta, disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 13751/2023 R.G.
TRA
, Parte_1
elettivamente domiciliato in Aversa, alla via D'Acquisto n. 200, presso lo studio dell'avv. Raffaele
Ferrara, da cui è rappresentato e difeso
- ricorrente -
E
Controparte_1
Rappresentato e difeso come in atti
- resistente–
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 07/11/2023 presso il Tribunale di Napoli Nord, sezione lavoro, il ricorrente ha convenuto in giudizio l' , chiedendo il Controparte_1
pagamento delle somme maturate a titolo di TFR ed ultime tre mensilità per il lavoro prestato in favore della società Matrix srl.
Nello specifico, parte ricorrente ha dedotto: a) Di aver prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze della Matrix srl dal 10/01/2003
al 31/03/2005;
b) Di non aver ricevuto il pagamento di svariate spettanze retributive, tra cui il TFR;
c) Che la datrice di lavoro è stata dichiarata fallita in data 15/03/06 e di aver presentato istanza di ammissione al passivo fallimentare e poi ricorso in opposizione allo stato passivo;
d) Che il fallimento è stato chiuso per mancanza di attivo il 29/01/09;
e) Che con sentenza del 30/09/14 il Tribunale di Napoli ha condannato la datrice di lavoro al pagamento della somma di € 1.206,55 a titolo di TFR e di € 3.467,22 a titolo di ultime mensilità;
f) Di aver notificato precetto di pagamento risultato totalmente negativo;
g) Di avere richiesto al Fondo di Garanzia ordinario dell' il versamento delle somme a lui CP_2
spettanti a titolo di TFR e di ultime tre mensilità;
h) Che l'istituto convenuto non ha provveduto a liquidare la prestazione;
Ritualmente citato in giudizio, l' si è costituito in giudizio ed ha chiesto dichiararsi cessata la CP_2
materia del contendere quanto al TFR ed il rigetto della domanda del ricorrente per il resto, affermando la correttezza del proprio operato.
Nelle note di trattazione scritta le parti hanno insistito nelle proprie richieste, ed il ricorrente ha confermato la cessazione della materia del contendere quanto al TFR.
La pronuncia dichiarativa della cessazione della materia del contendere è determinata dalla sopraggiunta carenza di interesse delle parti ad ottenere una pronuncia del giudice quanto all'oggetto del giudizio, in forza di accadimenti successivi rispetto alla sua instaurazione.
È noto, infatti che “la cessazione della materia del contendere costituisce, nel rito contenzioso civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale e contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso, tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale” (cfr. Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 4167 del 19/02/2020 (Rv. 657307 - 01)), ed è altresì pacifico in giurisprudenza che “il Giudice che dichiari cessata la materia del contendere dovrà, comunque, pronunciarsi sulle spese di giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale, laddove detta soccombenza andrà individuata in base ad una ricognizione della 'normale' probabilità di accoglimento della pretesa di parte su criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione del merito. Con l'ulteriore precisazione che la delibazione in ordine alle spese può condurre non soltanto alla condanna del soccombente, bensì anche ad una compensazione, purché ricorrano determinati presupposti di legge, in presenza di soccombenza reciproca o di gravi ed eccezionali ragioni” (cfr. Cass. sez. II, 29/11/2016, n.24234).
Venendo quindi alla domanda relativa al pagamento delle ultime tre mensilità, il ricorso è fondato e deve essere accolto per le ragioni di seguito esposte.
Nessun dubbio sussiste quanto alla debenza delle tre retribuzioni richieste dal ricorrente, in quanto tale circostanza risulta dall'ammissione allo stato passivo.
Rimane esclusivamente da verificare se tali retribuzioni rientrino tra quelle individuata dalla legge come attribuibili dall' per il tramite del Fondo di Garanzia. CP_2
L'art. 2 comma 1 del d.lgs. 82/90 stabilisce che “
1. Il pagamento effettuato dal Fondo di garanzia ai sensi dell'art. 1 e' relativo ai crediti di lavoro, diversi da quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono: a) la data del provvedimento che determina l'apertura di una delle procedure indicate nell'art. 1, comma 1; b) la data di inizio dell'esecuzione forzata;
c) la data del provvedimento di messa in liquidazione o di cessazione dell'esercizio provvisorio ovvero dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio di impresa per i lavoratori che abbiano continuato a prestare attivita' lavorativa, ovvero la data di cessazione del rapporto di lavoro, se questa e' intervenuta durante la continuazione dell'attivita' dell'impresa”.
Occorre quindi verificare se le tre mensilità richieste dalla ricorrente rientrino nei dodici mesi antecedenti uno degli eventi individuati dal legislatore.
È principio ormai granitico, poi, quello secondo cui “in caso di insolvenza del datore di lavoro, ai fini dell'obbligo di pagamento delle ultime tre mensilità di retribuzione, da parte del
Fondo di Garanzia gestito dall di cui alla l. n. 297 del 1982, l'iniziativa del lavoratore, da cui CP_2
computare - a ritroso - il segmento temporale annuale entro il quale collocare gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro, ex art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 80 del 1992, assume rilievo solo se intrapresa nell'ambito della verifica dei crediti disposta nel corso dell'accertamento dello stato passivo fallimentare ovvero attraverso la sua consacrazione in un titolo utilmente eseguibile nei confronti del datore di lavoro” (cfr. tra le tante Cassazione civile sez. lav., 29/07/2020, n.16249).
Rispetto alle circostanze appena dedotte, dunque, è pacifico che le ultime mensilità richieste facciano riferimento ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2005. Parte ricorrente ha poi dedotto e documentato che il ricorso per il fallimento della società è stato depositato in data 17/09/05, quindi entro l'anno dalla cessazione del rapporto di lavoro. Ne deriva che possono essere riconosciute al lavoratore le somme dovute a titolo di ultime tre mensilità nei limiti di legge.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
-dichiara cessata la materia del contendere quanto al trattamento di fine rapporto;
- accoglie il ricorso e per l'effetto condanna l' al pagamento in favore del sig. CP_2 Parte_1
della somma dovuta a titolo di ultime tre mensilità nei limiti di legge, oltre interessi legali;
- condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente, che liquida in € 2.697,00, oltre spese generali, iva e cpa, con attribuzione.
Si comunichi.
Aversa, 10.04.2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Marco Cirillo