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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 20/11/2025, n. 3664 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3664 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
N. 1384/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa AN Cattaneo Presidente rel. est.
Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 04.02.2025 da
1) Parte_1
Nata a Stornara (FG) il 06.02.1950
Cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Carlo Nazzareno Surace presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
Parte_2
Nato a Milano, il 17.08.1940 cittadino: italiano pagina 1 di 4 Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Fabiola Di Mauro presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Milano in data 07.01.1975
(anno 1975 atto n. 27 reg. 2 parte 1 serie)
In separazione dei beni.
separati con sentenza n. 997/2025 pubblicata in data 13/03/2025
(passata in giudicato, v. documenti in atti) resa nell'ambito di questo stesso procedimento incardinato con ricorso cumulativo per separazione e divorzio
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 04.02.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
- dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra di loro contratto in data 07.01.1975, nel Comune di
Milano, dell'anno 1975, Numero 27, Registro 2, Parte 1, come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio e dall'Atto integrale di matrimonio;
- ordinare al Comune di Milano di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio contratto in data 07.01.1975, nel Comune di Milano, dell'anno 1975, Numero 27, Registro 2, Parte 1,
e al Comune di Pioltello e ER, in quanto comuni di residenza dei coniugi;
- il Sig. verserà alla moglie, sul conto corrente a quest'ultima intestato accesso presso la Parte_2
Banca Intesa Sanpaolo alle coordinate IBAN [...], entro il giorno 15 di ogni mese, la somma di € 450,00 (quattrocentocinquanta) mensili a titolo di assegno divorzile (somma in precedenza versata a titolo di assegno di mantenimento);
pagina 2 di 4 -il Sig. continuerà a versare alla moglie la somma di € 250,00 mensili, entro il giorno 15 di Parte_2 ogni mese, sul conto corrente intestato a quest'ultima accesso presso la Banca Intesa Sanpaolo alle coordinate IBAN [...], fino alla concorrenza della somma di € 6.000,00 concordata fra le parti, quale somma pari al 50% del saldo residuo sul conto corrente cointestato fra le parti, oggi chiuso, seppur alimentato in via esclusiva dal Sig. ; Parte_2
- con il puntuale pagamento di quanto sopra le parti dichiarano di non avere più nulla a che pretendere reciprocamente;
- dare atto che le parti non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro, oltre a quanto previsto nel presente ricorso;
- le Parti si danno atto che le spese del presente procedimento sono compensate tra le stesse.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio contratto in data 07.01.1975, nel
Comune di Milano tra e Parte_1 Parte_2
pagina 3 di 4 2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Compensa tra le parti le spese di procedura;
6) Manda Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge nonché alla comunicazione anche al Comune di Pioltello
(MI) e ER (MI) dove l'atto è stato parimenti trascritto.
Così deciso in Milano, il 12.11.2025
Il Presidente
Dott.ssa AN Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza Milano, _____________
IL PM IL PG
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa AN Cattaneo Presidente rel. est.
Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 04.02.2025 da
1) Parte_1
Nata a Stornara (FG) il 06.02.1950
Cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Carlo Nazzareno Surace presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
Parte_2
Nato a Milano, il 17.08.1940 cittadino: italiano pagina 1 di 4 Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Fabiola Di Mauro presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Milano in data 07.01.1975
(anno 1975 atto n. 27 reg. 2 parte 1 serie)
In separazione dei beni.
separati con sentenza n. 997/2025 pubblicata in data 13/03/2025
(passata in giudicato, v. documenti in atti) resa nell'ambito di questo stesso procedimento incardinato con ricorso cumulativo per separazione e divorzio
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 04.02.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
- dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra di loro contratto in data 07.01.1975, nel Comune di
Milano, dell'anno 1975, Numero 27, Registro 2, Parte 1, come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio e dall'Atto integrale di matrimonio;
- ordinare al Comune di Milano di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio contratto in data 07.01.1975, nel Comune di Milano, dell'anno 1975, Numero 27, Registro 2, Parte 1,
e al Comune di Pioltello e ER, in quanto comuni di residenza dei coniugi;
- il Sig. verserà alla moglie, sul conto corrente a quest'ultima intestato accesso presso la Parte_2
Banca Intesa Sanpaolo alle coordinate IBAN [...], entro il giorno 15 di ogni mese, la somma di € 450,00 (quattrocentocinquanta) mensili a titolo di assegno divorzile (somma in precedenza versata a titolo di assegno di mantenimento);
pagina 2 di 4 -il Sig. continuerà a versare alla moglie la somma di € 250,00 mensili, entro il giorno 15 di Parte_2 ogni mese, sul conto corrente intestato a quest'ultima accesso presso la Banca Intesa Sanpaolo alle coordinate IBAN [...], fino alla concorrenza della somma di € 6.000,00 concordata fra le parti, quale somma pari al 50% del saldo residuo sul conto corrente cointestato fra le parti, oggi chiuso, seppur alimentato in via esclusiva dal Sig. ; Parte_2
- con il puntuale pagamento di quanto sopra le parti dichiarano di non avere più nulla a che pretendere reciprocamente;
- dare atto che le parti non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro, oltre a quanto previsto nel presente ricorso;
- le Parti si danno atto che le spese del presente procedimento sono compensate tra le stesse.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio contratto in data 07.01.1975, nel
Comune di Milano tra e Parte_1 Parte_2
pagina 3 di 4 2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Compensa tra le parti le spese di procedura;
6) Manda Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge nonché alla comunicazione anche al Comune di Pioltello
(MI) e ER (MI) dove l'atto è stato parimenti trascritto.
Così deciso in Milano, il 12.11.2025
Il Presidente
Dott.ssa AN Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza Milano, _____________
IL PM IL PG
pagina 4 di 4