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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 27/03/2025, n. 1478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1478 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 27/03/2025 innanzi al Giudice Dott. Giovanni Lentini, chiamato il procedimento iscritto al n. 9049/2024 RGL, promosso da
Parte_1 contro
CP_1
alle ore 9:00 sono presenti l'avv. MAGGIO GIOVANNI in sostituzione degli avv.ti DIMAGGIO LUCIANA e SCHIMMENTI BENEDETTO per parte ricorrente nonché l''avv. per l' e l'avv. Parte_2 CP_1
CAMMARATA MARGHERITA in sostituzione dell'avv. CAFORIO
OMBRETTA per l' CP_2
I procuratori concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
***
Successivamente, alle ore 15:52, all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
1
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario, Dott.
Giovanni Lentini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9049 / 2024 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
con gli avv.ti SCHIMMENTI BENEDETTO e Parte_1
DIMAGGIO LUCIANA
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale Controparte_3
rappresentante pro tempore, con l'avv. BERNOCCHI GIUSEPPE
-resistente -
, in persona del legale Controparte_4
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CAFORIO
OMBRETTA
-resistente- oggetto: opposizione a comunicazione preventiva d'ipoteca conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 27/03/2025
DISPOSITIVO
Il Giudice Onorario, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- in parziale accoglimento del ricorso, dichiara la prescrizione del credito contenuto nell'avviso d'addebito n. 59620180000576266000, rigettando per
2 il resto il ricorso;
- condanna il ricorrente alla rifusione del 90% delle spese di lite in favore dei resistenti, che liquida complessivamente in € 2.000,00, oltre spese generali, CPA e IVA, per ciascuno di essi, compensando la restante parte e compensando le spese tra le altre parti.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 14/06/2024, la parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l' e l' CP_1 Controparte_5
proponendo opposizione avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria nr. 29676202400001651000 DEL 20.05.2024 notificata il
04.06.2024 Fascicolo n. 2024/58828 e conseguentemente delle cartelle sottese alla medesima per quanto di competenza per materia di questo tribunale, deducendo per essi l'illegittimità per omessa notifica degli atti presupposti e prescrizione dei crediti ingiunti
Ritualmente instaurato il contraddittorio, resistevano in giudizio i convenuti, contestando la fondatezza del ricorso e, pertanto, chiedendone il rigetto.
Senza alcuna istruzione, autorizzate le note conclusive, discussa dalle parti, all'udienza odierna la causa è stata decisa come in dispositivo.
***
Avuto riguardo all'eccezione di omessa notifica degli avvisi d'addebito contenuti nella comunicazione impugnata, (espressa non in parte motiva ma nella domanda processuale svolta) si osserva quanto segue:
l'avviso d'addebito n. 59620180000576266000, risulta notificato a mezzo servizio postale in data 12.6.2018;
l'avviso d'addebito n. 59620180003180973000, risulta notificato a mezzo servizio postale in data 28.7.2018;
l'avviso d'addebito n. 59620180006393622000, risulta notificato a mezzo servizio postale in data 28.12.2018;
l'avviso d'addebito n.59620180007308052000, risulta notificato a mezzo servizio postale in data 9.2.2019;
3 l'avviso d'addebito n. 59620190002683309000, risulta notificato a mezzo servizio postale in data 28.8.2019;
l'avviso d'addebito n.59620190004184043000, risulta notificato a mezzo servizio postale in data 28.8.2019;
l'avviso d'addebito n. 59620190006995168000 risulta notificato a mezzo servizio postale in data 9.12.2019;
l'avviso d'addebito n. 59620190007026308000, risulta notificato a mezzo servizio postale in data 9.12.2019.
Tutti tali atti appaiono ritualmente notificati e non opposti;
la mancata impugnazione nei termini di cui al Dlgs 17.2.1999 n. 46, ha determinato sia l'irretrattabilità del credito, che l'inammissibilità successiva di qualsivoglia motivo di contestazione che avrebbe potuto sollevarsi mediante la rituale impugnazione, in virtù della natura decadenziale del termine succitato (cfr.: cfr. Cass. civ. Sez. L. ord. n. 26101 del 2-11-2017).
Residuando soltanto per l'ingiunto la possibilità di far valere l'eventuale prescrizione estintiva maturata successivamente alla notifica.
L'Agente della Riscossione deduce l'interruzione della prescrizione a mezzo di intimazione di pagamento n. 29620239003985640000 notificata in data
24.02.2023, e dell'atto di pignoramento n. 29684202300000588001, notificato in data 17.05.2023.
Va comunque preliminarmente verificata l'avvenuta o meno prescrizione dei singoli avvisi d'addebito, anche alla luce della legislazione emergenziale dettata in occasione della pandemia da Sars-Cov 2 (l'art. 154 del D.L. n.
34/2020 (decreto Rilancio); l'art. 99 del D.L. n. 104/2020 (decreto agosto)
D.L. n. 125/2020 l'art 1 bis;
art. 1 del D.L. n. 3/2021; 'art. 22-bis del D.L. n.
183/2020; art. 4 del D.L. n. 41/2021 (decreto Sostegni);'art. 9 del D.L. n.
73/2021;'art 2. del DL 30 giugno 2021, n. 99).
Deve rigettarsi sul punto l'eccezione formulata dalla parte ricorrente sull'inammissibilità della “ricaduta “a cascata” degli effetti delle proroghe
Covid sulla prescrizione e sulla decadenza”.
4 Va infatti rilevato quanto chiarito dalla Suprema Corte con ordinanza n.
960/2025 :
(“…Atteso che il computo della prescrizione dal 1 luglio 2021 è tornato a essere effettuato secondo l'ordinario regime della legge 335/1995, la disciplina della sospensione dei termini non produce effetti al di là del periodo sopra richiamato, non potendosi produrre un effetto a catena della sospensione legata al periodo emergenziale…), dovendo applicarsi anche a questo caso concreto quanto chiarito dalla Suprema Corte con ordinanza n.
960/2025
“…3 Occorre pertanto interpretare la normativa sopra citata nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. In tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67 e
l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'art.
12, comma 1, D.Lgs. n. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212”.
Orientamento poi reiterato con ordinanza n. 1630/2025.
Per l'avviso d'addebito n. 59620180000576266000, notificato a mezzo servizio postale in data 12.6.2018, il naturale termine di prescrizione sarebbe stato in data 12.6.2023; per l'avviso d'addebito n. 59620180003180973000, notificato a mezzo servizio postale in data 28.7.2018, il naturale termine di prescrizione sarebbe
5 stato in data 28.7.2023;
per l'avviso d'addebito n. 59620180006393622000, notificato a mezzo servizio postale in data 28.12.2018, il naturale termine di prescrizione sarebbe stato in data 28.12.2023; per l'avviso d'addebito n.59620180007308052000, notificato a mezzo servizio postale in data 9.2.2019, il naturale termine di prescrizione sarebbe stato in data 9.2.2024.
Essendo tutte tali scadenze successive al 31 dicembre 2020, le date di prescrizione vengono rimandate di 311 giorni (129+183).
E pertanto, a fronte della data di notifica della comunicazione preventiva d'iscrizione ipotecaria impugnata (4.6.2024):
l'avviso d'addebito n. 59620180000576266000 con lo slittamento di 311 giorni si è prescritto in data 18.4.2024 , non essendo riportato in nessuno dei successivi atti interruttivi della prescrizione versati in atti dall' CP_2
L'avviso d'addebito n. 59620180003180973000 con lo slittamento di 311 giorni si sarebbe prescritto in data 3.6.2024
l'avviso d'addebito n. 59620180006393622000 con lo slittamento di 311 giorni si sarebbe 4.11.2024
l'avviso d'addebito n.59620180007308052000, con lo slittamento di 311 giorni si sarebbe 16.12.2024
Per l'avviso d'addebito n. 59620190002683309000, notificato a mezzo servizio postale in data 28.8.2019, il naturale termine di prescrizione sarebbe stato in data 28.8.2024;. per l'avviso d'addebito n.59620190004184043000, notificato a mezzo servizio postale in data 28.8.2019, il naturale termine di prescrizione sarebbe stato in data 28.8.2024;. per l'avviso d'addebito n. 59620190006995168000 notificato a mezzo servizio postale in data 9.12.2019, il naturale termine di prescrizione sarebbe stato in data 9.12.2024; per l'avviso d'addebito n. 59620190007026308000, notificato a mezzo servizio postale in data 9.12.2019, il naturale termine di prescrizione sarebbe
6 stato in data 9.12.2024;
Per tali avvisi quindi, essendo la comunicazione preventiva impugnata notificata in data 4.6.2024, nessuna prescrizione è maturata
Il ricorso quindi, pur dichiarando la prescrizione del diritto all'esazione del credito contenuto nell'avviso d'addebito n. 59620180000576266000, va comunque rigettato, rimanendo l'eventuale successiva iscrizione ipotecaria non pregiudicata dalla prescrizione dell'avviso sopra riportato.
Spese di lite parzialmente poste a carico del ricorrente, come in dispositivo.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 27/03/2025
Il Giudice Onorario
Giovanni Lentini
7
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 27/03/2025 innanzi al Giudice Dott. Giovanni Lentini, chiamato il procedimento iscritto al n. 9049/2024 RGL, promosso da
Parte_1 contro
CP_1
alle ore 9:00 sono presenti l'avv. MAGGIO GIOVANNI in sostituzione degli avv.ti DIMAGGIO LUCIANA e SCHIMMENTI BENEDETTO per parte ricorrente nonché l''avv. per l' e l'avv. Parte_2 CP_1
CAMMARATA MARGHERITA in sostituzione dell'avv. CAFORIO
OMBRETTA per l' CP_2
I procuratori concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
***
Successivamente, alle ore 15:52, all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
1
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario, Dott.
Giovanni Lentini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9049 / 2024 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
con gli avv.ti SCHIMMENTI BENEDETTO e Parte_1
DIMAGGIO LUCIANA
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale Controparte_3
rappresentante pro tempore, con l'avv. BERNOCCHI GIUSEPPE
-resistente -
, in persona del legale Controparte_4
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CAFORIO
OMBRETTA
-resistente- oggetto: opposizione a comunicazione preventiva d'ipoteca conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 27/03/2025
DISPOSITIVO
Il Giudice Onorario, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- in parziale accoglimento del ricorso, dichiara la prescrizione del credito contenuto nell'avviso d'addebito n. 59620180000576266000, rigettando per
2 il resto il ricorso;
- condanna il ricorrente alla rifusione del 90% delle spese di lite in favore dei resistenti, che liquida complessivamente in € 2.000,00, oltre spese generali, CPA e IVA, per ciascuno di essi, compensando la restante parte e compensando le spese tra le altre parti.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 14/06/2024, la parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l' e l' CP_1 Controparte_5
proponendo opposizione avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria nr. 29676202400001651000 DEL 20.05.2024 notificata il
04.06.2024 Fascicolo n. 2024/58828 e conseguentemente delle cartelle sottese alla medesima per quanto di competenza per materia di questo tribunale, deducendo per essi l'illegittimità per omessa notifica degli atti presupposti e prescrizione dei crediti ingiunti
Ritualmente instaurato il contraddittorio, resistevano in giudizio i convenuti, contestando la fondatezza del ricorso e, pertanto, chiedendone il rigetto.
Senza alcuna istruzione, autorizzate le note conclusive, discussa dalle parti, all'udienza odierna la causa è stata decisa come in dispositivo.
***
Avuto riguardo all'eccezione di omessa notifica degli avvisi d'addebito contenuti nella comunicazione impugnata, (espressa non in parte motiva ma nella domanda processuale svolta) si osserva quanto segue:
l'avviso d'addebito n. 59620180000576266000, risulta notificato a mezzo servizio postale in data 12.6.2018;
l'avviso d'addebito n. 59620180003180973000, risulta notificato a mezzo servizio postale in data 28.7.2018;
l'avviso d'addebito n. 59620180006393622000, risulta notificato a mezzo servizio postale in data 28.12.2018;
l'avviso d'addebito n.59620180007308052000, risulta notificato a mezzo servizio postale in data 9.2.2019;
3 l'avviso d'addebito n. 59620190002683309000, risulta notificato a mezzo servizio postale in data 28.8.2019;
l'avviso d'addebito n.59620190004184043000, risulta notificato a mezzo servizio postale in data 28.8.2019;
l'avviso d'addebito n. 59620190006995168000 risulta notificato a mezzo servizio postale in data 9.12.2019;
l'avviso d'addebito n. 59620190007026308000, risulta notificato a mezzo servizio postale in data 9.12.2019.
Tutti tali atti appaiono ritualmente notificati e non opposti;
la mancata impugnazione nei termini di cui al Dlgs 17.2.1999 n. 46, ha determinato sia l'irretrattabilità del credito, che l'inammissibilità successiva di qualsivoglia motivo di contestazione che avrebbe potuto sollevarsi mediante la rituale impugnazione, in virtù della natura decadenziale del termine succitato (cfr.: cfr. Cass. civ. Sez. L. ord. n. 26101 del 2-11-2017).
Residuando soltanto per l'ingiunto la possibilità di far valere l'eventuale prescrizione estintiva maturata successivamente alla notifica.
L'Agente della Riscossione deduce l'interruzione della prescrizione a mezzo di intimazione di pagamento n. 29620239003985640000 notificata in data
24.02.2023, e dell'atto di pignoramento n. 29684202300000588001, notificato in data 17.05.2023.
Va comunque preliminarmente verificata l'avvenuta o meno prescrizione dei singoli avvisi d'addebito, anche alla luce della legislazione emergenziale dettata in occasione della pandemia da Sars-Cov 2 (l'art. 154 del D.L. n.
34/2020 (decreto Rilancio); l'art. 99 del D.L. n. 104/2020 (decreto agosto)
D.L. n. 125/2020 l'art 1 bis;
art. 1 del D.L. n. 3/2021; 'art. 22-bis del D.L. n.
183/2020; art. 4 del D.L. n. 41/2021 (decreto Sostegni);'art. 9 del D.L. n.
73/2021;'art 2. del DL 30 giugno 2021, n. 99).
Deve rigettarsi sul punto l'eccezione formulata dalla parte ricorrente sull'inammissibilità della “ricaduta “a cascata” degli effetti delle proroghe
Covid sulla prescrizione e sulla decadenza”.
4 Va infatti rilevato quanto chiarito dalla Suprema Corte con ordinanza n.
960/2025 :
(“…Atteso che il computo della prescrizione dal 1 luglio 2021 è tornato a essere effettuato secondo l'ordinario regime della legge 335/1995, la disciplina della sospensione dei termini non produce effetti al di là del periodo sopra richiamato, non potendosi produrre un effetto a catena della sospensione legata al periodo emergenziale…), dovendo applicarsi anche a questo caso concreto quanto chiarito dalla Suprema Corte con ordinanza n.
960/2025
“…3 Occorre pertanto interpretare la normativa sopra citata nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. In tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67 e
l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'art.
12, comma 1, D.Lgs. n. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212”.
Orientamento poi reiterato con ordinanza n. 1630/2025.
Per l'avviso d'addebito n. 59620180000576266000, notificato a mezzo servizio postale in data 12.6.2018, il naturale termine di prescrizione sarebbe stato in data 12.6.2023; per l'avviso d'addebito n. 59620180003180973000, notificato a mezzo servizio postale in data 28.7.2018, il naturale termine di prescrizione sarebbe
5 stato in data 28.7.2023;
per l'avviso d'addebito n. 59620180006393622000, notificato a mezzo servizio postale in data 28.12.2018, il naturale termine di prescrizione sarebbe stato in data 28.12.2023; per l'avviso d'addebito n.59620180007308052000, notificato a mezzo servizio postale in data 9.2.2019, il naturale termine di prescrizione sarebbe stato in data 9.2.2024.
Essendo tutte tali scadenze successive al 31 dicembre 2020, le date di prescrizione vengono rimandate di 311 giorni (129+183).
E pertanto, a fronte della data di notifica della comunicazione preventiva d'iscrizione ipotecaria impugnata (4.6.2024):
l'avviso d'addebito n. 59620180000576266000 con lo slittamento di 311 giorni si è prescritto in data 18.4.2024 , non essendo riportato in nessuno dei successivi atti interruttivi della prescrizione versati in atti dall' CP_2
L'avviso d'addebito n. 59620180003180973000 con lo slittamento di 311 giorni si sarebbe prescritto in data 3.6.2024
l'avviso d'addebito n. 59620180006393622000 con lo slittamento di 311 giorni si sarebbe 4.11.2024
l'avviso d'addebito n.59620180007308052000, con lo slittamento di 311 giorni si sarebbe 16.12.2024
Per l'avviso d'addebito n. 59620190002683309000, notificato a mezzo servizio postale in data 28.8.2019, il naturale termine di prescrizione sarebbe stato in data 28.8.2024;. per l'avviso d'addebito n.59620190004184043000, notificato a mezzo servizio postale in data 28.8.2019, il naturale termine di prescrizione sarebbe stato in data 28.8.2024;. per l'avviso d'addebito n. 59620190006995168000 notificato a mezzo servizio postale in data 9.12.2019, il naturale termine di prescrizione sarebbe stato in data 9.12.2024; per l'avviso d'addebito n. 59620190007026308000, notificato a mezzo servizio postale in data 9.12.2019, il naturale termine di prescrizione sarebbe
6 stato in data 9.12.2024;
Per tali avvisi quindi, essendo la comunicazione preventiva impugnata notificata in data 4.6.2024, nessuna prescrizione è maturata
Il ricorso quindi, pur dichiarando la prescrizione del diritto all'esazione del credito contenuto nell'avviso d'addebito n. 59620180000576266000, va comunque rigettato, rimanendo l'eventuale successiva iscrizione ipotecaria non pregiudicata dalla prescrizione dell'avviso sopra riportato.
Spese di lite parzialmente poste a carico del ricorrente, come in dispositivo.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 27/03/2025
Il Giudice Onorario
Giovanni Lentini
7