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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 01/07/2025, n. 2550 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2550 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2506/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro -Presidente-
Dott.ssa Anna Scognamiglio -Giudice -
Dott.ssa Francesca Sequino -Giudice rel./est.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2506 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2024 riservata in decisione con ordinanza del 2.5.2025 avente ad oggetto divorzio giudiziale e vertente
TRA
C.F. elettivamente domiciliata in Villaricca Parte_1 C.F._1 alla via della Repubblica, 202 presso lo studio dell'avv. Carmela Pennacchio che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
E
C.F. nato a [...] l' 1.1.1974 e residente in CP_1 C.F._2
Tortona (AL) alla Via Don Luigi Sturzo, 4
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-12 e ss. c.p.c. depositato il 22.03.2024, la ricorrente (nata a [...] il
13.8.1978), premesso di aver contratto matrimonio in Casandrino il 7.9.1996 con il resistente (nato a
Sant'Antimo l' 1.1.1974), dal quale sono nate due figlie (nata a [...] il [...]) e Persona_1
(nata a [...] l' 1.8.2006) - adiva il Tribunale di Napoli Nord perché fosse pronunciata la Per_2 cessazione degli effetti civili del matrimonio, con la pronuncia dei provvedimenti accessori.
1 R.G. n. 2506/2024
In particolare chiedeva l'affido condiviso ad entrambi i genitori della figlia minore , con Per_2 collocamento presso di sé con disciplina delle modalità di visita;
prevedere un congruo contributo per il mantenimento della figlia minore e della ricorrente a carico del resistente, con vittoria di spese.
All'udienza del 10 luglio 2024 solo la ricorrente compariva dinanzi al Giudice Delegato (dott.ssa
Sequino) il quale, dato atto del fallimento del tentativo di conciliazione per assenza del resistente, benché ritualmente evocato in giudizio, sentita la ricorrente, confermava il decreto di omologa (del
Tribunale di Alessandria del 14.04.2015) per quanto concerne l'affido condiviso della minore, con visite libere tenuto conto che la minore ad agosto sarebbe diventata maggiorenne;
confermava a carico del resistente la somma di 300,00 euro oltre Istat e spese straordinarie al 50 % come previsto in sede di separazione a titolo di mantenimento della minore;
nulla prevedeva a titolo di Per_2 mantenimento della figlia maggiorenne, in assenza di domanda e dei presupposti di legge;
rinviava in prosieguo all'udienza del 18.10.2024.
Esaminata la documentazione richiesta (estratto contributivo del sig. , il CP_2 CP_1
Giudice Delegato ritenuta la causa matura per la decisione, fissava l'udienza di rimessione in decisione con concessione dei termini a ritroso per la precisazione delle conclusioni e delle memorie di replica.
All'udienza del 30 aprile 2025, tenuta in modalità cartolare, la causa veniva rimessa dal Giudice delegato al Collegio per la decisione ex art. 473-bis.28 c.p.c. (cfr. ordinanza del 2.5.2025 comunicata il 5.5.2025).
In via preliminare va dichiarata la contumacia del resistente il quale, benché ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito.
In via preliminare nulla va disposto sull'affido e diritto di visita essendo le figlie della coppia -
(nata a [...] il [...]) e (nata a [...] l'[...])- maggiorenni. Per_1 Per_2
Sempre in via preliminare nulla va disposto a titolo di mantenimento della figlia (nata a Per_1
Napoli il 13.11.1996) essendo maggiorenne ed indipendente economicamente.
Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, nonché dalla legge 55/2015 essendo decorsi oltre “sei mesi”
(cfr. art. 3, comma 2, lettera b della legge n. 898/1970 come modificata dalla legge 55/2015 in vigore dal 26 maggio 2015) dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di
Alessandria (avvenuta in data 19.3.2015) nel giudizio di separazione conclusosi con decreto di omologa del Tribunale di Alessandria del 14.4.2015; inoltre dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione,
2 R.G. n. 2506/2024
deve presumersi ininterrotta.
Sulla domanda di mantenimento della figlia (nata a [...] l' 1.8.2006) maggiorenne Per_2 ma non indipendente economicamente.
In via preliminare deve osservarsi che secondo il costante orientamento della Suprema Corte ( cfr. ex multis Cass.; sentenza 24.2.2006 n. 4188; 27.5.2005 n. 11320; 16.2.2001 n. 2289; 23.10.1996 n.
9238)“Il genitore separato (e dunque anche quello divorziato), cui il figlio sia stato affidato durante la minore età, continua, pur dopo che questi sia divenuto maggiorenne, ma coabiti ancora con lui e non sia economicamente autosufficiente, ad essere legittimato "iure proprio", in assenza di un'autonoma richiesta da parte dello stesso, a richiedere all'altro genitore tanto il rimborso, "pro quota", delle spese già sostenute per il mantenimento del figlio, quanto il versamento di un assegno periodico a titolo di contributo per detto mantenimento”.
Ne consegue che, essendo la figlia convivente con la madre, sussiste in capo alla ricorrente Per_2 la legittimazione ad agire iure proprio per la determinazione dell'assegno di mantenimento a carico del padre.
Sempre in via preliminare va evidenziato che mentre il mantenimento per i minori spetta in via automatica ex lege per quanto concerne i figli maggiorenni, in virtù dell'art.337 septies c.c., introdotto dal d.lgs. 154/2013 ed in vigore dal 7.2.2014, “Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all'avente diritto”, conformemente del resto a quanto prevedeva l'abrogato art. 155 quinquies c.c..
La giurisprudenza della Suprema Corte ha approfondito il regime dell'obbligazione dei genitori di concorrere tra loro al mantenimento dei figli maggiorenni secondo le regole dell'art. 148 c. c. nella nuova formulazione secondo cui “i coniugi devono adempiere l'obbligazione di cui all'articolo 147, secondo quanto previsto dall'articolo 316-bis c.c.”: si prevede all'uopo che il giudice non possa prefissare un termine a tale obbligo di mantenimento, atteso che il limite di persistenza dello stesso va determinato, non sulla base di un termine astratto (pur se desunto dalla media della durata degli studi in una determinata facoltà universitaria e/o dalla normalità del tempo mediamente occorrente ad un giovane laureato, in una data realtà economica, affinché questo possa trovare impiego), bensì sulla base (soltanto) del fatto che il figlio, malgrado i genitori gli abbiano assicurato le condizioni necessarie (e sufficienti) per concludere gli studi intrapresi e conseguire il titolo indispensabile ai fini dell'accesso alla professione auspicata, non abbia saputo trame profitto, per inescusabile trascuratezza o per libera (ma discutibile) scelta delle opportunità offertegli;
ovvero non sia stato in grado di raggiungere l'autosufficienza economica per propria colpa.
3 R.G. n. 2506/2024
Il Collegio osserva, inoltre, che la Suprema Corte ha, di recente, stabilito che in tema di mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica, l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente (ovvero del figlio maggiorenne o del genitore collocatario) e non del genitore obbligato (come era in precedenza) e verte sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica e di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro.
Di conseguenza, se il figlio è neomaggiorenne e prosegua nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento;
viceversa, per il “figlio adulto” in ragione del principio dell'auto responsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa (Cass. civ. n.
26875/2023; Cass. ordinanza 23 gennaio 2024 n. 2252).
La solidarietà familiare è destinata, dunque, a venire meno sia nel caso in cui il figlio abbia raggiunto un'indipendenza economica (o un'adeguata capacità di rendersi economicamente indipendente) sia nel caso in cui la mancata autosufficienza economica sia da addebitare ad una condotta inattiva del figlio, o ad una sua libera scelta di non volersi rendere economicamente indipendente dai genitori
(cfr. Cass., 8 novembre 2021 n. 32406).
Pertanto, se non è provata l'assoluta incapienza ed incapacità attuale a produrre reddito, circostanza non ricorrente nel caso de quo, l'obbligo di contribuzione non solo sussiste ma, altresì, persiste.
L'obbligo dei genitori di educare e mantenere i figli (artt. 147 e 148 cod. civ.) è, infatti, eziologicamente connesso esclusivamente alla procreazione, non venendo meno né con la disoccupazione, né con la detenzione né addirittura con una pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale.
In conclusione, ritenuto persistente l'obbligo di mantenimento nei confronti della figlia, in ordine al quantum, va valutata la disponibilità economica delle parti come emersa in corso di causa.
Orbene, per quanto concerne i redditi dei coniugi, la ricorrente vive insieme alla figlia , in una Per_2 casa condotta in locazione, sopportando un canone di € 500,00 al mese;
è operatore socio sanitario;
percepisce il reddito di inclusione di € 850,00 mentre il resistente, secondo quanto dichiarato dalla ricorrente, vive in Piemonte con la figlia maggiorenne durante il matrimonio era Per_1 camionista mentre attualmente probabilmente è muratore o manovale (cfr. dichiarazioni rese dinanzi al Giudice delegato;
estratto contributivo in atti dal quale emerge lo svolgimento di attività lavorativa dal 1994 al 2022).
Alla luce delle suesposte considerazioni, il Collegio, pertanto, ritiene sia equo fissare, all'attualità, a carico del padre, quale contributo per il mantenimento della figlia neo maggiorenne, la somma
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mensile di euro 300,00 da corrispondersi alla ricorrente entro il 5 di ogni mese;
somma da adeguare, automaticamente ed annualmente in base agli indici Istat.
Va, altresì, posto a carico del resistente l'obbligo di contribuire, nella misura del 50%, alle spese mediche, non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale e straordinarie per la figlia come da Protocollo di Intesa sottoscritto in data 25.10.2019.
Sulla domanda diretta ad ottenere il riconoscimento del diritto all'assegno ex art. 5 L 898/1970.
Relativamente alla domanda di assegno divorzile, va premesso che l'art. 5 della legge 898/1970, come modificato dall'art. 10 l. 74/1987, prevede per quanto concerne l' an debeatur, l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno, quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o, comunque, non può procurarseli per ragioni oggettive.
Presupposto indefettibile è, dunque, quello della inadeguatezza dei mezzi del coniuge beneficiario, inadeguatezza da rapportarsi, secondo il più recente arresto della Suprema Corte (Cassazione civile, sez. un., 11.7.2018 n. 18287), non al tenore di vita che sarebbe presumibilmente proseguito in caso di continuazione del cammino coniugale ovvero che poteva ragionevolmente prefigurarsi sulla base di aspettative esistenti nel corso del rapporto matrimoniale -parametro individuato a partire dalla nota sentenza della Sezioni Unite della Cassazione n. 11490 del 1990 (ed in senso conforme, tra le più recenti, Cass. n. 11870 del 2015, n. 11686 del 2013)- né soltanto e puramente a quello dell'indipendenza economica dell'individuo, una volta estinto il vincolo matrimoniale (come delineato dalla pronuncia Cass. n. 11504/2017) bensì ad una valutazione composita e comparativa, coerente con il quadro costituzionale di riferimento costituito dagli artt. 2,3 e 29 Cost..
Il fondamento costituzionale dei criteri indicati nell' incipit della norma conduce, infatti, ad una valutazione concreta ed effettiva dell'adeguatezza dei mezzi e dell'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive, fondata in primo luogo sulle condizioni economico-patrimoniali delle parti, tenendo conto delle caratteristiche dell'assegno di divorzio, fondate sui principi di libertà, auto responsabilità e pari dignità desumibili dai parametri costituzionali prima indicati e dalla declinazione di essi effettuata dall' art. 143 c.c. (in questi termini le Sez. Un. 18287/2018).
L'accertamento del giudice non è, quindi, conseguenza di un'inesistente ultrattività dell'unione matrimoniale -definitivamente sciolta tanto da determinare una modifica irreversibile degli status personali degli ex coniugi- ma della norma regolatrice del diritto all'assegno che conferisce rilievo alle scelte ed ai ruoli sulla base dei quali si è impostata la relazione coniugale e la vita familiare.
Tale rilievo ha, quindi, l'esclusiva funzione di accertare se la condizione di squilibrio economico patrimoniale sia da ricondurre eziologicamente alle determinazioni comuni ed ai ruoli endofamiliari, in relazione ad una serie di elementi quali la durata del matrimonio -fattore di cruciale importanza nella valutazione del contributo di ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e/o del
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patrimonio dell'altro coniuge- oltre che delle effettive potenzialità professionali e reddituali valutabili alla conclusione della relazione matrimoniale, anche in relazione all' età del coniuge richiedente ed alla conformazione del mercato del lavoro.
Tale valutazione comparativa consente, a ben vedere, di escludere, a differenza di quanto accadeva in precedenza, i rischi di un ingiustificato arricchimento assicurando al contempo, una tutela in chiave perequativa alle situazioni caratterizzate da una sensibile disparità di condizioni economico- patrimoniali ancorché non dettate dalla radicale mancanza di autosufficienza economica ma piuttosto da un dislivello reddituale conseguente alle comuni determinazioni assunte dalle parti nella conduzione della vita familiare.
Da ciò discende che la funzione assistenziale dell'assegno di divorzio si compone, alla luce del recente arresto della Suprema Corte, anche di un contenuto perequativo-compensativo che deriva direttamente dalla declinazione costituzionale del principio di solidarietà e che conduce al riconoscimento di un contributo che, partendo dalla comparazione delle condizioni economico- patrimoniali dei due coniugi, deve tener conto non soltanto del raggiungimento di un grado di autonomia economica tale da garantire l'autosufficienza, tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate, in considerazione della durata del matrimonio e dell'età del richiedente (in questi termini anche Cass. 651/2019).
In definitiva gli indicatori, contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, prefigurano una funzione perequativa e riequilibratrice dell'assegno di divorzio che permea il principio di solidarietà posto a base del diritto.
Venendo al caso di specie, considerato che la ricorrente è giovane (ha 47 anni); è operatore socio sanitario;
percepisce un reddito di cittadinanza di € 850,00 mensili;
tenuto conto, inoltre, che non sussiste alcun divario reddituale tra le parti;
che nulla è stato dedotto sul tenore di vita durante il matrimonio o sul contributo dato per la formazione del patrimonio, il Collegio ritiene non sussistere i presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile in favore della stessa.
Sulla regolamentazione delle spese processuali.
Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, tenuto conto della contumacia del resistente, nulla va disposto per le spese del giudizio.
I compensi spettanti al difensore della ricorrente ammessa in via provvisoria al Patrocinio a Spese dello Stato sono liquidati con separato decreto
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a) accoglie la domanda principale e, per l'effetto, pronunzia la cessazione degli effetti civili del
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matrimonio contratto in Casandrino il 7 settembre 1996 (atto n. 38, parte II, Serie A, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 1996) tra (nata a [...] il [...]), e Parte_1 [...]
(nato a [...] l' 1.1.1974); CP_1
b) nulla dispone sull'affido ed il diritto di visita delle figlie - (nata a [...] il Per_1
13.11.1996) e (nata a [...] il [...])- essendo maggiorenni;
Per_2
c) nulla stabilisce a titolo di mantenimento della figlia (nata a [...] il [...]) Per_1 essendo maggiorenne ed indipendente economicamente;
d) pone a carico di l'obbligo di corrispondere ad , entro il CP_1 Parte_1 giorno cinque di ogni mese, la somma mensile di € 300,00 (trecento,00) per il mantenimento della figlia (nata a [...] l'[...]) maggiorenne ma non indipendente Per_2 economicamente oltre il 50%, delle spese mediche, non coperte dal Servizio Sanitario
Nazionale e straordinarie per la figlia, purché debitamente documentate, come da Protocollo di Intesa del25-10.2019. Detta somma sarà annualmente ed automaticamente rivalutata, secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai;
e) nulla dispone a titolo di assegno divorzile in assenza dei presupposti;
f) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Casandrino per l'annotazione e le ulteriori incombenze;
g) nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Aversa nella Camera di Consiglio del 30-6-2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Francesca Sequino
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tabarro
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro -Presidente-
Dott.ssa Anna Scognamiglio -Giudice -
Dott.ssa Francesca Sequino -Giudice rel./est.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2506 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2024 riservata in decisione con ordinanza del 2.5.2025 avente ad oggetto divorzio giudiziale e vertente
TRA
C.F. elettivamente domiciliata in Villaricca Parte_1 C.F._1 alla via della Repubblica, 202 presso lo studio dell'avv. Carmela Pennacchio che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
E
C.F. nato a [...] l' 1.1.1974 e residente in CP_1 C.F._2
Tortona (AL) alla Via Don Luigi Sturzo, 4
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-12 e ss. c.p.c. depositato il 22.03.2024, la ricorrente (nata a [...] il
13.8.1978), premesso di aver contratto matrimonio in Casandrino il 7.9.1996 con il resistente (nato a
Sant'Antimo l' 1.1.1974), dal quale sono nate due figlie (nata a [...] il [...]) e Persona_1
(nata a [...] l' 1.8.2006) - adiva il Tribunale di Napoli Nord perché fosse pronunciata la Per_2 cessazione degli effetti civili del matrimonio, con la pronuncia dei provvedimenti accessori.
1 R.G. n. 2506/2024
In particolare chiedeva l'affido condiviso ad entrambi i genitori della figlia minore , con Per_2 collocamento presso di sé con disciplina delle modalità di visita;
prevedere un congruo contributo per il mantenimento della figlia minore e della ricorrente a carico del resistente, con vittoria di spese.
All'udienza del 10 luglio 2024 solo la ricorrente compariva dinanzi al Giudice Delegato (dott.ssa
Sequino) il quale, dato atto del fallimento del tentativo di conciliazione per assenza del resistente, benché ritualmente evocato in giudizio, sentita la ricorrente, confermava il decreto di omologa (del
Tribunale di Alessandria del 14.04.2015) per quanto concerne l'affido condiviso della minore, con visite libere tenuto conto che la minore ad agosto sarebbe diventata maggiorenne;
confermava a carico del resistente la somma di 300,00 euro oltre Istat e spese straordinarie al 50 % come previsto in sede di separazione a titolo di mantenimento della minore;
nulla prevedeva a titolo di Per_2 mantenimento della figlia maggiorenne, in assenza di domanda e dei presupposti di legge;
rinviava in prosieguo all'udienza del 18.10.2024.
Esaminata la documentazione richiesta (estratto contributivo del sig. , il CP_2 CP_1
Giudice Delegato ritenuta la causa matura per la decisione, fissava l'udienza di rimessione in decisione con concessione dei termini a ritroso per la precisazione delle conclusioni e delle memorie di replica.
All'udienza del 30 aprile 2025, tenuta in modalità cartolare, la causa veniva rimessa dal Giudice delegato al Collegio per la decisione ex art. 473-bis.28 c.p.c. (cfr. ordinanza del 2.5.2025 comunicata il 5.5.2025).
In via preliminare va dichiarata la contumacia del resistente il quale, benché ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito.
In via preliminare nulla va disposto sull'affido e diritto di visita essendo le figlie della coppia -
(nata a [...] il [...]) e (nata a [...] l'[...])- maggiorenni. Per_1 Per_2
Sempre in via preliminare nulla va disposto a titolo di mantenimento della figlia (nata a Per_1
Napoli il 13.11.1996) essendo maggiorenne ed indipendente economicamente.
Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, nonché dalla legge 55/2015 essendo decorsi oltre “sei mesi”
(cfr. art. 3, comma 2, lettera b della legge n. 898/1970 come modificata dalla legge 55/2015 in vigore dal 26 maggio 2015) dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di
Alessandria (avvenuta in data 19.3.2015) nel giudizio di separazione conclusosi con decreto di omologa del Tribunale di Alessandria del 14.4.2015; inoltre dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione,
2 R.G. n. 2506/2024
deve presumersi ininterrotta.
Sulla domanda di mantenimento della figlia (nata a [...] l' 1.8.2006) maggiorenne Per_2 ma non indipendente economicamente.
In via preliminare deve osservarsi che secondo il costante orientamento della Suprema Corte ( cfr. ex multis Cass.; sentenza 24.2.2006 n. 4188; 27.5.2005 n. 11320; 16.2.2001 n. 2289; 23.10.1996 n.
9238)“Il genitore separato (e dunque anche quello divorziato), cui il figlio sia stato affidato durante la minore età, continua, pur dopo che questi sia divenuto maggiorenne, ma coabiti ancora con lui e non sia economicamente autosufficiente, ad essere legittimato "iure proprio", in assenza di un'autonoma richiesta da parte dello stesso, a richiedere all'altro genitore tanto il rimborso, "pro quota", delle spese già sostenute per il mantenimento del figlio, quanto il versamento di un assegno periodico a titolo di contributo per detto mantenimento”.
Ne consegue che, essendo la figlia convivente con la madre, sussiste in capo alla ricorrente Per_2 la legittimazione ad agire iure proprio per la determinazione dell'assegno di mantenimento a carico del padre.
Sempre in via preliminare va evidenziato che mentre il mantenimento per i minori spetta in via automatica ex lege per quanto concerne i figli maggiorenni, in virtù dell'art.337 septies c.c., introdotto dal d.lgs. 154/2013 ed in vigore dal 7.2.2014, “Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all'avente diritto”, conformemente del resto a quanto prevedeva l'abrogato art. 155 quinquies c.c..
La giurisprudenza della Suprema Corte ha approfondito il regime dell'obbligazione dei genitori di concorrere tra loro al mantenimento dei figli maggiorenni secondo le regole dell'art. 148 c. c. nella nuova formulazione secondo cui “i coniugi devono adempiere l'obbligazione di cui all'articolo 147, secondo quanto previsto dall'articolo 316-bis c.c.”: si prevede all'uopo che il giudice non possa prefissare un termine a tale obbligo di mantenimento, atteso che il limite di persistenza dello stesso va determinato, non sulla base di un termine astratto (pur se desunto dalla media della durata degli studi in una determinata facoltà universitaria e/o dalla normalità del tempo mediamente occorrente ad un giovane laureato, in una data realtà economica, affinché questo possa trovare impiego), bensì sulla base (soltanto) del fatto che il figlio, malgrado i genitori gli abbiano assicurato le condizioni necessarie (e sufficienti) per concludere gli studi intrapresi e conseguire il titolo indispensabile ai fini dell'accesso alla professione auspicata, non abbia saputo trame profitto, per inescusabile trascuratezza o per libera (ma discutibile) scelta delle opportunità offertegli;
ovvero non sia stato in grado di raggiungere l'autosufficienza economica per propria colpa.
3 R.G. n. 2506/2024
Il Collegio osserva, inoltre, che la Suprema Corte ha, di recente, stabilito che in tema di mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica, l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente (ovvero del figlio maggiorenne o del genitore collocatario) e non del genitore obbligato (come era in precedenza) e verte sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica e di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro.
Di conseguenza, se il figlio è neomaggiorenne e prosegua nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento;
viceversa, per il “figlio adulto” in ragione del principio dell'auto responsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa (Cass. civ. n.
26875/2023; Cass. ordinanza 23 gennaio 2024 n. 2252).
La solidarietà familiare è destinata, dunque, a venire meno sia nel caso in cui il figlio abbia raggiunto un'indipendenza economica (o un'adeguata capacità di rendersi economicamente indipendente) sia nel caso in cui la mancata autosufficienza economica sia da addebitare ad una condotta inattiva del figlio, o ad una sua libera scelta di non volersi rendere economicamente indipendente dai genitori
(cfr. Cass., 8 novembre 2021 n. 32406).
Pertanto, se non è provata l'assoluta incapienza ed incapacità attuale a produrre reddito, circostanza non ricorrente nel caso de quo, l'obbligo di contribuzione non solo sussiste ma, altresì, persiste.
L'obbligo dei genitori di educare e mantenere i figli (artt. 147 e 148 cod. civ.) è, infatti, eziologicamente connesso esclusivamente alla procreazione, non venendo meno né con la disoccupazione, né con la detenzione né addirittura con una pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale.
In conclusione, ritenuto persistente l'obbligo di mantenimento nei confronti della figlia, in ordine al quantum, va valutata la disponibilità economica delle parti come emersa in corso di causa.
Orbene, per quanto concerne i redditi dei coniugi, la ricorrente vive insieme alla figlia , in una Per_2 casa condotta in locazione, sopportando un canone di € 500,00 al mese;
è operatore socio sanitario;
percepisce il reddito di inclusione di € 850,00 mentre il resistente, secondo quanto dichiarato dalla ricorrente, vive in Piemonte con la figlia maggiorenne durante il matrimonio era Per_1 camionista mentre attualmente probabilmente è muratore o manovale (cfr. dichiarazioni rese dinanzi al Giudice delegato;
estratto contributivo in atti dal quale emerge lo svolgimento di attività lavorativa dal 1994 al 2022).
Alla luce delle suesposte considerazioni, il Collegio, pertanto, ritiene sia equo fissare, all'attualità, a carico del padre, quale contributo per il mantenimento della figlia neo maggiorenne, la somma
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mensile di euro 300,00 da corrispondersi alla ricorrente entro il 5 di ogni mese;
somma da adeguare, automaticamente ed annualmente in base agli indici Istat.
Va, altresì, posto a carico del resistente l'obbligo di contribuire, nella misura del 50%, alle spese mediche, non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale e straordinarie per la figlia come da Protocollo di Intesa sottoscritto in data 25.10.2019.
Sulla domanda diretta ad ottenere il riconoscimento del diritto all'assegno ex art. 5 L 898/1970.
Relativamente alla domanda di assegno divorzile, va premesso che l'art. 5 della legge 898/1970, come modificato dall'art. 10 l. 74/1987, prevede per quanto concerne l' an debeatur, l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno, quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o, comunque, non può procurarseli per ragioni oggettive.
Presupposto indefettibile è, dunque, quello della inadeguatezza dei mezzi del coniuge beneficiario, inadeguatezza da rapportarsi, secondo il più recente arresto della Suprema Corte (Cassazione civile, sez. un., 11.7.2018 n. 18287), non al tenore di vita che sarebbe presumibilmente proseguito in caso di continuazione del cammino coniugale ovvero che poteva ragionevolmente prefigurarsi sulla base di aspettative esistenti nel corso del rapporto matrimoniale -parametro individuato a partire dalla nota sentenza della Sezioni Unite della Cassazione n. 11490 del 1990 (ed in senso conforme, tra le più recenti, Cass. n. 11870 del 2015, n. 11686 del 2013)- né soltanto e puramente a quello dell'indipendenza economica dell'individuo, una volta estinto il vincolo matrimoniale (come delineato dalla pronuncia Cass. n. 11504/2017) bensì ad una valutazione composita e comparativa, coerente con il quadro costituzionale di riferimento costituito dagli artt. 2,3 e 29 Cost..
Il fondamento costituzionale dei criteri indicati nell' incipit della norma conduce, infatti, ad una valutazione concreta ed effettiva dell'adeguatezza dei mezzi e dell'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive, fondata in primo luogo sulle condizioni economico-patrimoniali delle parti, tenendo conto delle caratteristiche dell'assegno di divorzio, fondate sui principi di libertà, auto responsabilità e pari dignità desumibili dai parametri costituzionali prima indicati e dalla declinazione di essi effettuata dall' art. 143 c.c. (in questi termini le Sez. Un. 18287/2018).
L'accertamento del giudice non è, quindi, conseguenza di un'inesistente ultrattività dell'unione matrimoniale -definitivamente sciolta tanto da determinare una modifica irreversibile degli status personali degli ex coniugi- ma della norma regolatrice del diritto all'assegno che conferisce rilievo alle scelte ed ai ruoli sulla base dei quali si è impostata la relazione coniugale e la vita familiare.
Tale rilievo ha, quindi, l'esclusiva funzione di accertare se la condizione di squilibrio economico patrimoniale sia da ricondurre eziologicamente alle determinazioni comuni ed ai ruoli endofamiliari, in relazione ad una serie di elementi quali la durata del matrimonio -fattore di cruciale importanza nella valutazione del contributo di ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e/o del
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patrimonio dell'altro coniuge- oltre che delle effettive potenzialità professionali e reddituali valutabili alla conclusione della relazione matrimoniale, anche in relazione all' età del coniuge richiedente ed alla conformazione del mercato del lavoro.
Tale valutazione comparativa consente, a ben vedere, di escludere, a differenza di quanto accadeva in precedenza, i rischi di un ingiustificato arricchimento assicurando al contempo, una tutela in chiave perequativa alle situazioni caratterizzate da una sensibile disparità di condizioni economico- patrimoniali ancorché non dettate dalla radicale mancanza di autosufficienza economica ma piuttosto da un dislivello reddituale conseguente alle comuni determinazioni assunte dalle parti nella conduzione della vita familiare.
Da ciò discende che la funzione assistenziale dell'assegno di divorzio si compone, alla luce del recente arresto della Suprema Corte, anche di un contenuto perequativo-compensativo che deriva direttamente dalla declinazione costituzionale del principio di solidarietà e che conduce al riconoscimento di un contributo che, partendo dalla comparazione delle condizioni economico- patrimoniali dei due coniugi, deve tener conto non soltanto del raggiungimento di un grado di autonomia economica tale da garantire l'autosufficienza, tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate, in considerazione della durata del matrimonio e dell'età del richiedente (in questi termini anche Cass. 651/2019).
In definitiva gli indicatori, contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, prefigurano una funzione perequativa e riequilibratrice dell'assegno di divorzio che permea il principio di solidarietà posto a base del diritto.
Venendo al caso di specie, considerato che la ricorrente è giovane (ha 47 anni); è operatore socio sanitario;
percepisce un reddito di cittadinanza di € 850,00 mensili;
tenuto conto, inoltre, che non sussiste alcun divario reddituale tra le parti;
che nulla è stato dedotto sul tenore di vita durante il matrimonio o sul contributo dato per la formazione del patrimonio, il Collegio ritiene non sussistere i presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile in favore della stessa.
Sulla regolamentazione delle spese processuali.
Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, tenuto conto della contumacia del resistente, nulla va disposto per le spese del giudizio.
I compensi spettanti al difensore della ricorrente ammessa in via provvisoria al Patrocinio a Spese dello Stato sono liquidati con separato decreto
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a) accoglie la domanda principale e, per l'effetto, pronunzia la cessazione degli effetti civili del
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matrimonio contratto in Casandrino il 7 settembre 1996 (atto n. 38, parte II, Serie A, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 1996) tra (nata a [...] il [...]), e Parte_1 [...]
(nato a [...] l' 1.1.1974); CP_1
b) nulla dispone sull'affido ed il diritto di visita delle figlie - (nata a [...] il Per_1
13.11.1996) e (nata a [...] il [...])- essendo maggiorenni;
Per_2
c) nulla stabilisce a titolo di mantenimento della figlia (nata a [...] il [...]) Per_1 essendo maggiorenne ed indipendente economicamente;
d) pone a carico di l'obbligo di corrispondere ad , entro il CP_1 Parte_1 giorno cinque di ogni mese, la somma mensile di € 300,00 (trecento,00) per il mantenimento della figlia (nata a [...] l'[...]) maggiorenne ma non indipendente Per_2 economicamente oltre il 50%, delle spese mediche, non coperte dal Servizio Sanitario
Nazionale e straordinarie per la figlia, purché debitamente documentate, come da Protocollo di Intesa del25-10.2019. Detta somma sarà annualmente ed automaticamente rivalutata, secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai;
e) nulla dispone a titolo di assegno divorzile in assenza dei presupposti;
f) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Casandrino per l'annotazione e le ulteriori incombenze;
g) nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Aversa nella Camera di Consiglio del 30-6-2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Francesca Sequino
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tabarro
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