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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/12/2025, n. 17283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17283 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
n.r.g.12101/2025
R E P U B BL I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona del giudice unico, dott.ssa TA AC, pronuncia la seguente
S E N T E N Z A
(art. 281 sexies 3° co. c.p.c.) nella controversia iscritta al n. 12101/2025 del R.G.A.C., vertente tra
Parte_1 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Emilio Paolo Sandulli e Fabrizio Pellegrino e con loro elettivamente domiciliata nello studio del secondo avvocato in Via Arcione n. 71, Roma
ATTRICE
e
, in persona del Sindaco pro-tempore CP_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Valentina Rossi in virtù di procura generale alle liti per atto del Dott.
, Notaio in Roma, Repertorio n. 22954, Raccolta n. 12378 del 09.07.2024, e presso la Persona_1 stessa elettivamente domiciliata negli uffici dell'Avvocatura Capitolina siti in Roma, via del Tempio di Giove n. 21
CONVENUTA
e
Controparte_2
CONVENUTA CONTUMACE
OGGETTO: opposizione alla cartella di pagamento n. n. 097 2024 02380062 24 001, notificata da
, in data 23.1.2025, per un importo Controparte_3 complessivo di euro 190.990,50.
CONCLUSIONI: la causa è stata discussa all'udienza del 03.12.2025 all'esito della quale è stato riservato il deposito della sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies, 3° co. c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 10.03.2025, conveniva in giudizio dinanzi a Parte_1 questo Tribunale, e , chiedendo l'accoglimento CP_1 Controparte_2 delle seguenti conclusioni: “I. In via preliminare, sospendere, anche inaudita altera parte, l'efficacia esecutiva della cartella di pagamento opposta, nonché delle relative iscrizioni a ruolo e di tutti gli atti ad essa presupposti, ivi inclusi, per quanto occorrer possa gli avvisi di pagamento del
[...]
; II. Nel merito, dichiarare l'inammissibilità, nullità o, gradatamente, l'illegittimità Controparte_4
e, comunque, annullare la cartella di pagamento opposta per tutti i motivi esposti in atto;
III.
Gradatamente, dichiarare la pretesa creditoria azionata con la cartella di pagamento inesistente, infondata e comunque prescritta e dichiarare non dovuto il credito o, in via ulteriormente gradata, ridurre sensibilmente, nei limiti di giustizia, congruità ed equità, la misura dell'importo. Con vittoria di spese e competenze del giudizio, oltre rimborso di spese generali, iva e cpa con distrazione”.
Parte attrice deduceva che non era debitrice degli importi intimati, in quanto riguardo alla pretesa creditoria di € 40.853,80, che traeva titolo dalla sentenza n. 246/2024, quest'ultima era stata pronunciata non nei confronti dell'opponente, ma dell' Anche l'importo di € 150.136,70, CP_5 che traeva titolo dalla determinazione dirigenziale n. 22472/2023, non era dovuto dall'opponente in quanto anche la citata determinazione era stata emessa nei confronti dell' CP_5
Eccepiva, in subordine: -di non aver mai ricevuto la notifica di alcun atto presupposto, prodromico e/o connesso alla pretesa azionata con la cartella;
- non aveva occupato alcun immobile di proprietà di Eccepiva altresì l'intervenuta prescrizione ex art. 2947 c.c. del credito vantato da CP_1
a titolo di occupazione abusiva per il periodo antecedente al 23.1.2020. CP_1
Si costituiva deducendo che con nota del 07.10.2024, in data antecedente rispetto alla CP_1 notifica della cartella, il Dipartimento Risorse Economiche aveva provveduto “a predisporre il provvedimento di annullamento dell'anagrafica in , comunicando, Controparte_3 poi, giusta nota prot. QB/659365 del 10.10.2024, l'avvenuta variazione ed allegando precipua scheda afferente l'attività espletata (doc. 8)”. Chiedeva che fosse dichiarata cessata materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
sceglieva la contumacia Controparte_2
Nel merito deve osservarsi che, a fronte del provvedimento di annullamento del nominativo di
[...]
quale coobbligato al pagamento dell'importo intimato nella cartella esattoriale opposta Parte_1 nell'odierno giudizio, è venuta a cessare la materia del contendere.
Le spese - liquidate come in dispositivo, nei limiti minimi dei parametri di cui al dm n. 55/2014, aggiornato al d.m. n. 147/2022 (scaglione tra euro 52.001,00 ed euro 260.000,00), tenuto conto della semplicità delle questioni trattate e dell'attività in concreto svolta (ovvero fase studio e introduttiva, esclusa l'attività istruttoria non espletata e in considerazione della minima attività svolta nella fase decisionale) - seguono la soccombenza virtuale e devono essere poste a carico di entrambe le parti opposte, in solido, non essendo documentata la data in cui il provvedimento di annullamento, e il relativo discarico, è stato comunicato all'ente esattore.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- condanna , in solido, al pagamento delle Parte_2 spese del giudizio in favore del procuratore Avv. Fabrizio Pellegrino, dichiaratosi unico antistatario all'udienza del 03.12.2025, liquidate in euro 4.217,00, oltre al rimborso delle spese versate per contributo unificato di euro 759,00, spese generali e accessori come per legge.
Roma 09.12.2025
Il Giudice
TA AC
R E P U B BL I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona del giudice unico, dott.ssa TA AC, pronuncia la seguente
S E N T E N Z A
(art. 281 sexies 3° co. c.p.c.) nella controversia iscritta al n. 12101/2025 del R.G.A.C., vertente tra
Parte_1 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Emilio Paolo Sandulli e Fabrizio Pellegrino e con loro elettivamente domiciliata nello studio del secondo avvocato in Via Arcione n. 71, Roma
ATTRICE
e
, in persona del Sindaco pro-tempore CP_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Valentina Rossi in virtù di procura generale alle liti per atto del Dott.
, Notaio in Roma, Repertorio n. 22954, Raccolta n. 12378 del 09.07.2024, e presso la Persona_1 stessa elettivamente domiciliata negli uffici dell'Avvocatura Capitolina siti in Roma, via del Tempio di Giove n. 21
CONVENUTA
e
Controparte_2
CONVENUTA CONTUMACE
OGGETTO: opposizione alla cartella di pagamento n. n. 097 2024 02380062 24 001, notificata da
, in data 23.1.2025, per un importo Controparte_3 complessivo di euro 190.990,50.
CONCLUSIONI: la causa è stata discussa all'udienza del 03.12.2025 all'esito della quale è stato riservato il deposito della sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies, 3° co. c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 10.03.2025, conveniva in giudizio dinanzi a Parte_1 questo Tribunale, e , chiedendo l'accoglimento CP_1 Controparte_2 delle seguenti conclusioni: “I. In via preliminare, sospendere, anche inaudita altera parte, l'efficacia esecutiva della cartella di pagamento opposta, nonché delle relative iscrizioni a ruolo e di tutti gli atti ad essa presupposti, ivi inclusi, per quanto occorrer possa gli avvisi di pagamento del
[...]
; II. Nel merito, dichiarare l'inammissibilità, nullità o, gradatamente, l'illegittimità Controparte_4
e, comunque, annullare la cartella di pagamento opposta per tutti i motivi esposti in atto;
III.
Gradatamente, dichiarare la pretesa creditoria azionata con la cartella di pagamento inesistente, infondata e comunque prescritta e dichiarare non dovuto il credito o, in via ulteriormente gradata, ridurre sensibilmente, nei limiti di giustizia, congruità ed equità, la misura dell'importo. Con vittoria di spese e competenze del giudizio, oltre rimborso di spese generali, iva e cpa con distrazione”.
Parte attrice deduceva che non era debitrice degli importi intimati, in quanto riguardo alla pretesa creditoria di € 40.853,80, che traeva titolo dalla sentenza n. 246/2024, quest'ultima era stata pronunciata non nei confronti dell'opponente, ma dell' Anche l'importo di € 150.136,70, CP_5 che traeva titolo dalla determinazione dirigenziale n. 22472/2023, non era dovuto dall'opponente in quanto anche la citata determinazione era stata emessa nei confronti dell' CP_5
Eccepiva, in subordine: -di non aver mai ricevuto la notifica di alcun atto presupposto, prodromico e/o connesso alla pretesa azionata con la cartella;
- non aveva occupato alcun immobile di proprietà di Eccepiva altresì l'intervenuta prescrizione ex art. 2947 c.c. del credito vantato da CP_1
a titolo di occupazione abusiva per il periodo antecedente al 23.1.2020. CP_1
Si costituiva deducendo che con nota del 07.10.2024, in data antecedente rispetto alla CP_1 notifica della cartella, il Dipartimento Risorse Economiche aveva provveduto “a predisporre il provvedimento di annullamento dell'anagrafica in , comunicando, Controparte_3 poi, giusta nota prot. QB/659365 del 10.10.2024, l'avvenuta variazione ed allegando precipua scheda afferente l'attività espletata (doc. 8)”. Chiedeva che fosse dichiarata cessata materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
sceglieva la contumacia Controparte_2
Nel merito deve osservarsi che, a fronte del provvedimento di annullamento del nominativo di
[...]
quale coobbligato al pagamento dell'importo intimato nella cartella esattoriale opposta Parte_1 nell'odierno giudizio, è venuta a cessare la materia del contendere.
Le spese - liquidate come in dispositivo, nei limiti minimi dei parametri di cui al dm n. 55/2014, aggiornato al d.m. n. 147/2022 (scaglione tra euro 52.001,00 ed euro 260.000,00), tenuto conto della semplicità delle questioni trattate e dell'attività in concreto svolta (ovvero fase studio e introduttiva, esclusa l'attività istruttoria non espletata e in considerazione della minima attività svolta nella fase decisionale) - seguono la soccombenza virtuale e devono essere poste a carico di entrambe le parti opposte, in solido, non essendo documentata la data in cui il provvedimento di annullamento, e il relativo discarico, è stato comunicato all'ente esattore.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- condanna , in solido, al pagamento delle Parte_2 spese del giudizio in favore del procuratore Avv. Fabrizio Pellegrino, dichiaratosi unico antistatario all'udienza del 03.12.2025, liquidate in euro 4.217,00, oltre al rimborso delle spese versate per contributo unificato di euro 759,00, spese generali e accessori come per legge.
Roma 09.12.2025
Il Giudice
TA AC