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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Biella, sentenza 13/06/2025, n. 189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Biella |
| Numero : | 189 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
N. 1197/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BIELLA
in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.SS Maria Donata Garambone Presidente dott. Enrico Chemollo Giudice relatore dott.SS Margherita Cerizza Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in epigrafe indicata, promoSS
da
(C.F. ), in persona del l.r.p.t., con gli avv.ti Parte_1 P.IVA_1
Davide Virgilio Francesco GUARDAMAGNA e Ruggero DIAFERIO parte attrice
contro
(c.f. ), con l'avv. Eden VERONESE CP_1 C.F._1
parte convenuta,
in punto: impugnazione testamento olografo
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Conclusioni della parte attrice: piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis rejectis, così giudicare nel merito: - accertare la natura apocrifa del testamento, pubblicato in data 12 gennaio 2022 a ministero della Dott.SS
, Notaio in Biella (Rep. n. 30597 – Racc n. 7773) e registrato a Biella il 20 gennaio 2022 Persona_1
n. 240, recante data 18 settembre 2018 prodotto in copia sub doc. 03 e, conseguentemente, dichiarare la nullità di siffatto testamento;
pagina 1 di 11 - condannare il sig. a versare o, in ogni caso, a mettere a disposizione dell CP_1 Parte_1 tutte le somme di denaro risultanti a credito, i titoli nominativi e al portatore di qualsiasi specie
[...]
e gli altri investimenti in valori mobiliari depositati presso aziende e istituti di credito esistenti alla data di decesso della de cuius, nella misura che risulterà in corso di giudizio e, in ogni caso, risultanti dalla dichiarazione di successione prodotta sub doc. 02; in via istruttoria: rinnovare CTU volta ad accertare la natura apocrifa della sottoscrizione apposta sul testamento olografo del 18 settembre 2018, pubblicato a rogito della Dott.SS , Notaio Persona_1 in Biella (Rep. n. 30597 – Racc. n. 7773) e registrato a Biella il 20 gennaio 2022 n. 240, conferendogli la facoltà di acquisire tutti i documenti all'uopo neceSSri e, in particolare, gli originali dei seguenti documenti versati in copia da parte dell'esponente:
- testamento olografo dell'8 settembre 2002 (Rep. n. 30206 – Racc n. 7478) e registrato a Biella il 20 maggio
2021 n. 3001;
- testamento olografo del 18 settembre 2018 a rogito della Dott.SS , Notaio in Biella Persona_1
(Rep. n. 30597 – Racc n. 7773) e registrato a Biella il 20 gennaio 2022 n. 240;
- cartellini di identità sig.ra ; Parte_2 ammettere il deposito della “Relazione consulenza tecnica di parte su grafia testamentaria datata “Biella, lì
18 settembre 2018” firmata “ ”” del 12 settembre 2024 redatta dal Prof. . Parte_2 Persona_2
Conclusioni della parte convenuta: rejectis contrariis, per i motivi suindicati, Voglia l'Ill.mo Giudice del
Tribunale di Biella, in via principale e nel merito:
- rigettare le domande ex adverso formulate perché manifestamente infondate in fatto e diritto;
in via subordinata e nel merito:
- nella denegata ipotesi in cui la domanda di parte attrice dovesse trovare accoglimento, disporre a carico di tutti i beneficiari delle disposizioni contenute nel testamento del giorno 8/2/2002, in proporzione alle rispettive quote, il rimborso in favore del sig. delle spese e imposte da questo sostenute e CP_1 da sostenere nell'interesse della maSS ereditaria, anche a tutela e conservazione del patrimonio mobiliare ed immobiliare per cui è causa.
Con vittoria delle spese, oltre 15% rimb. forf., IVA e CPA, ivi compresi i costi della CTU.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato in data 18/11/2022, ha agito in Parte_1 giudizio nei confronti di , rappresentando: CP_1 di aver ricevuto in data 11/5/2021 il verbale di pubblicazione del testamento olografo della sig.ra Pt_2
, a rogito del Notaio di Biella, poi registrato in Biella il 20/5/2021 con
[...] Persona_1 avviso che l'originale del testamento era stato depositato dal dott. di Biella (doc. 1 parte Persona_3 attrice); pagina 2 di 11 che tale testamento redatto dalla de cuius in data 8/9/2002, poi deceduta a Ponderano in data 3/3/2021, prevedeva tre legati, di cui uno in favore della parrocchia di Biella Cossila San Grato, uno in favore della parrocchia Biella – Piazzo ed il terzo in favore dell'attrice, avente ad oggetto “le restanti somme di denaro risultanti a credito, i titoli nominativi e al portatore di qualsiasi specie e gli altri investimenti in valori mobiliari depositati presso aziende e istituti di credito”; di aver appreso nella medesima occasione che il convenuto, ignorando l'esistenza di tale testamento, aveva già presentato il 23/4/2021 una dichiarazione di successione con la quale si era dichiarato unico chiamato alla successione quale erede (doc. 2 parte attrice); di aver quindi contattato il , il quale aveva affermato di intendere aderire alle suddette CP_1 disposizioni testamentarie, salvo richiesta di rimborso delle spese da lui sostenute negli ultimi anni di vita della de cuius; di aver successivamente appreso che il 12/1/2022 egli aveva proceduto alla pubblicazione presso il Notaio
di un secondo testamento, registrato il 20/1/2022 e datato 18/9/2018, che aveva affermato Per_1 di aver reperito all'interno di un quaderno a quadretti, con il quale la de cuius aveva revocato ogni precedente disposizione istituendolo suo erede universale (doc. 3 parte attrice); di aver fatto sottoporre tale secondo testamento ad una perizia grafologica, redatta dalla dott.SS
[...] che, comparata la scrittura con quella del primo testamento olografo e con le firme apposte Per_4 sui cartellini delle carte d'identità reperiti presso il Comune di Biella, aveva concluso che fosse apocrifo
(doc. 6 parte attrice); di aver poi appreso, in data 25/5/2022, in occasione di un incontro congiunto tra le parti, inclusi gli altri due legatari contemplati nel primo testamento, che anche il convenuto aveva fatto svolgere una consulenza grafologica, a firma del dott. , che aveva affermato esattamente il contrario, ossia Persona_5 che il testamento del 18/9/2018 era autografo ed autentico;
di aver diffidato il convenuto dalla dispersione dell'asse ereditario e promosso ricorso ai sensi degli artt. 696
e 696 bis c.p.c., con istanze rispettivamente rigettata e dichiarata inammissibile da questo Tribunale con ordinanza del 10/8/2022 (doc. 11 parte attrice); di aver quindi avviato il procedimento di mediazione obbligatoria, nel quale il convenuto, aderendovi, aveva opposto la propria qualità di erede universale, con conseguente esito negativo dell'A.D.R. (doc. 14 attrice), e di aver quindi instaurato il presente giudizio.
Si è costituito in giudizio il convenuto, confermando di aver presentato nell'aprile 2021 la dichiarazione di successione relativa all'eredità della defunta cugina e di aver pubblicato il 12/1/2022 il Parte_2 secondo testamento, datato 18/9/2018, che lo istituiva erede universale della medesima e che ha precisato di aver rinvenuto in un mobile secretaire.
pagina 3 di 11 In via pregiudiziale la difesa del convenuto ha eccepito l'inammissibilità dell'azione avversaria in ragione dell'affermata sussistenza di un'ipotesi di litisconsorzio neceSSrio con le due parrocchie legatarie ai sensi del primo testamento, stante la dedotta esistenza nella fattispecie di un rapporto plurisoggettivo e di un petitum incidente su un rapporto inscindibile, tale da produrre effetti nei confronti di più soggetti, ed ha quindi istato per l'ordine di integrazione del contraddittorio.
Per le medesime ragioni ha altresì eccepito l'improcedibilità della domanda attorea, stante il mancato invito alla procedura di mediazione nei confronti delle due suddette parrocchie.
Nel merito, premesso di non essersi opposto al ricorso avversario ex artt. 696 e 696 bis c.p.c., ma di averne, per giunta correttamente, eccepito l'inammissibilità, ha osservato che la steSS perizia grafologica prodotta dalla controparte aveva dato atto del fatto che la disamina compiuta era parziale, in quanto la documentazione comparativa acquisita non era sufficiente e che occorreva acquisirne dell'altra, ragion per cui ha eccepito l'inammissibilità di una C.T.U. sul secondo testamento, poiché esplorativa.
Ha inoltre prodotto in atti perizia grafologica del dott. , che ha concluso in modo Per_5 diametralmente opposto per l'autenticità del testamento datato 18/9/2018 (doc. 2 convenuto).
Infine, nelle proprie conclusioni, ha istato in subordine, in caso di accoglimento della domanda attorea, per il rimborso da parte dei soggetti istituiti quali legatari nel primo testamento delle spese ed imposte dallo stesso sostenute nell'interesse della maSS ereditaria.
All'esito della prima udienza del 18/4/2023, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c., lette le note depositate dalle parti, è stata rigettata da parte del G.I. l'istanza di integrazione del contraddittorio e di improcedibilità dell'azione attorea.
Sono stati quindi concessi alle parti i termini di cui all'art. 183 co. c.p.c. dalle stesse richiesti, con rinvio all'udienza del 21/11/2023, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte, all'esito del cui deposito si è dato luogo alla verificazione dell'autenticità del testamento olografo secondo le forme dettate dagli artt. 214 e ss. c.p.c., provvedendo alla nomina della grafologa dott.SS quale C.T.U., Persona_6 alla formulazione del quesito peritale, all'assegnazione dei termini per il deposito in originale della scrittura oggetto dell'accertamento e delle scritture di comparazione, nonché per la nomina dei consulenti di parte.
All'udienza del 12/3/2024 si è dunque proceduto all'ammissione delle scritture di comparazione e, previa prestazione del giuramento di rito, al conferimento dell'incarico peritale, con rinvio all'udienza del
15/10/2024 per la disamina dell'elaborato. A detta udienza, svoltasi tramite collegamenti audiovisivi a distanza ex art. 127 bis c.p.c., rigettate le istanze della difesa attorea di rinnovarsi la perizia e di autorizzarsi la produzione tardiva di un'ulteriore perizia grafologica di parte, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 21/1/2025, alla quale la decisione è stata rimeSS al Collegio, con assegnazione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
pagina 4 di 11 All'esito dell'istruttoria svolta nel corso del processo la domanda attorea va dichiarata infondata, avendo la consulenza tecnica grafologica disposta d'ufficio ed espletata dalla grafologa dott.SS che Persona_6 ha depositato la relazione peritale in data 13/8/2024, motivatamente concluso per l'autenticità, in ogni sua parte, del documento testamentario, ossia tanto del testo quanto della sottoscrizione.
Vanno tuttavia innanzitutto confermate le decisioni istruttorie in ordine alla non necessità di ordinarsi l'integrazione del contraddittorio nei confronti delle due parrocchie istituite legatarie nel primo testamento ed all'esclusione, vista l'opposizione della difesa del convenuto, del testamento olografo datato 8/9/2002 dal novero delle scritture di comparazione utilizzabili, nonché al rigetto dell'autorizzazione, richiesta dalla parte attrice, alla produzione dell'ulteriore perizia grafologica di parte a firma del dott. , Persona_7 poiché irrituale.
Quanto alla prima questione, come osservato nell'ordinanza istruttoria del 18/4/2023, non sussiste la qualità di litisconsorti neceSSri delle parrocchie di Biella-Piazzo e Cossila San Grato, istituite legatarie in forza del testamento del 8/9/2002 espreSSmente revocato da quello del 18/9/2018 di cui si tratta.
Infatti, come da orientamento consolidato della Suprema Corte, al di fuori dei casi in cui la legge espreSSmente impone la partecipazione di più soggetti al giudizio instaurato nei confronti di uno di essi,
“vi è litisconsorzio neceSSrio solo allorquando l'azione tenda alla costituzione o alla modifica di un rapporto plurisoggettivo unico, ovvero all'adempimento di una prestazione inscindibile comune a più soggetti;
pertanto non ricorre litisconsorzio neceSSrio allorché il giudice proceda, in via meramente incidentale, ad accertare una situazione giuridica che riguardi anche un terzo, dal momento che gli effetti di tale accertamento non si estendono a quest'ultimo ma restano limitati alle parti in causa”
(Cass. 28585/2013; Cass. 8379/2011).
A sostegno della sussistenza di un caso di litisconsorzio neceSSrio rispetto ai suddetti soggetti, la difesa del convenuto ha citato in particolare un paSSggio di una recente decisione della Suprema Corte secondo cui
“i soggetti menzionati nel testamento erano litisconsorti neceSSri per il solo fatto di essere stati contemplati nella scheda, a prescindere dalla loro qualità di eredi o legatari e a prescindere dalla loro concorrente qualità di potenziali successibili ex lege”
(Cass. 29826/2019).
Tale principio, a ben vedere di risalente affermazione (cfr. Cass. 1462/1965), non è tuttavia pertinente alla presente fattispecie, riferendosi al diverso caso dei legatari ed eredi contemplati dalla scheda testamentaria oggetto dell'azione di accertamento negativo, nonché di coloro che, in caso di accoglimento dell'azione di accertamento negativo dell'autenticità del testamento successivo, assumerebbero la posizione di chiamati ex lege all'eredità e non a coloro che assumerebbero la posizione di legatari e dunque chiamati alla successione a titolo particolare in forza di un precedente testamento, i cui effetti si producono automaticamente nei loro confronti, senza incidere direttamente su una propria posizione giuridica soggettiva già esistente.
pagina 5 di 11 Sul punto, come affermato dall'orientamento consolidato della Suprema Corte, “in presenza di un'impugnativa del testamento correlata alla falsità del medesimo, e che investe quindi non una singola disposizione ma la scheda nella sua interezza, deve ravvisarsi una ipotesi di litisconsorzio neceSSrio che investe non solo tutti coloro che, una volta appurata la nullità del testamento, potrebbero vantare diritti sulla successione in qualità di eredi legittimi, ma anche tutti i beneficiari delle disposizioni a titolo universale o particolare contenute nella scheda testamentaria.” (Cass. 28043/2023; Cass.
8575/2019; Cass. 4452/2016; Cass. 474/2010; Cass. 2671/2001), il che comporta appunto che il litisconsorzio neceSSrio riguardi tutti i beneficiari delle disposizioni a titolo universale o particolare contenute nella scheda testamentaria oggetto dell'azione di accertamento negativo, oltre che i soggetti che, in caso di dichiarazione di nullità del testamento più recente, verrebbero chiamati all'eredità ab intestato.
Infatti, ratio di tale regola è, come sottolineato dalla Suprema Corte, la necessità che la dichiarazione della nullità del testamento sia opponibile dai successibili ex lege - i quali divengono chiamati alla successione a tale titolo una volta dichiarata la nullità del testamento - a tutti i chiamati alla successione in forza del testamento, sia a titolo universale che particolare, nei confronti dei quali la dichiarazione di nullità del testamento deve neceSSriamente fare stato ex art. 2909 c.c., incidendo su una propria attuale posizione giuridica soggettiva, sorta proprio in forza del testamento che costituisce l'oggetto dell'azione di accertamento negativo.
Diversamente da tale ipotesi, nel caso di specie i legatari istituiti con il primo testamento del 8/9/2002 non rivestono alcuna posizione attuale di chiamati alla successione, avendo il testamento del 18/9/2018 revocato espreSSmente (art. 682 c.c.) il primo testamento e non incidendo dunque l'eventuale dichiarazione di nullità del testamento posteriore su un proprio diritto soggettivo – che sorgerebbe viceversa solo a seguito ed in caso della dichiarazione di nullità del testamento stesso – il che esclude che la sentenza debba fare stato nei loro confronti, non ottenendo del resto gli stessi né la qualità di eredi ab intestato, né potendosi verificare l'ipotesi paventata dalla Suprema Corte in cui uno stesso testamento venga considerato valido o invalido nei confronti dell'erede istituito ed invalido o valido nei confronti del legatario, il che avverrebbe invece ove, ad essere impugnato, fosse stato il testamento contenente le disposizioni istitutive dei legati.
In conclusione, esplicando l'accertamento dell'eventuale nullità di tale testamento posteriore del
18/9/2018, contenente espreSS revoca dei precedenti testamenti, effetti incidenti in via diretta sulla sola situazione giuridica in essere del , unico chiamato alla successione ereditaria in forza di esso, CP_1 non sussiste nella fattispecie litisconsorzio neceSSrio con i chiamati alla successione a titolo particolare in forza del testamento già revocato dal testamento oggetto dell'azione in esame, i quali, solo una volta ed ove venga dichiarata la nullità del testamento posteriore revocante, acquistano comunque ex art. 649 c.c. il legato di diritto, fin dal momento dell'apertura della successione, fatto salvo il diritto di rinuncia.
pagina 6 di 11 Quanto alla seconda questione, riguardante le scritture di comparazione utilizzabili nel giudizio di verificazione, come noto, l'art. 217 co. 2 c.p.c. prevede che “nel determinare le scritture che debbono servire di comparazione, il giudice ammette, in mancanza di accordo delle parti, quelle la cui provenienza dalla persona che si afferma autrice della scrittura è riconosciuta oppure accertata per sentenza di giudice o per atto pubblico”.
In relazione al testamento del 8/9/2002, la parte convenuta ha espreSSmente dichiarato, nei propri atti e nel corso dell'udienza tenutasi in data 12/3/2024, di non riconoscerne l'autenticità, limitandosi a sottolinearne l'estraneità all'oggetto della domanda attorea di accertamento negativo ed opponendosi all'ammissione dello stesso quale scrittura di comparazione.
Tale espresso non riconoscimento porta quindi alla neceSSria esclusione di tale atto e del corrispondente documento dal novero delle scritture di comparazione utilizzabili ex art. 217 c.p.c., posto che l'autenticità dello stesso non può dirsi essere stata riconosciuta dalla parte convenuta, né attribuendosi al testamento olografo la natura di atto pubblico fidefacente (art. 2700 c.c.), come chiaramente statuito dalle Sezioni
Unite della Suprema Corte nel 2015 a risoluzione del contrasto giurisprudenziale emerso sul punto in seno alla giurisprudenza di legittimità.
Come osservato dalle Sezioni Unite, “è convincimento del collegio che le inevitabili aporie destinate a vulnerare l'una e
l'altra ipotesi di soluzione, tra quelle prospettate sino ad oggi in dottrina e in giurisprudenza, poSSno essere non del tutto insoddisfacentemente superate adottando una terza via, già indicata dalla giurisprudenza di questa Corte con la risalente sentenza del 1951 (Cass. 1545/1951, Pres. Mandrioli, est. Torrente), e cioè quella predicativa della necessità di proporre un'azione di accertamento negativo della falsità. Pur nella consapevolezza delle obiezioni mosse illo tempore a tale ipotesi di soluzione del problema, è convincimento del collegio che la proposizione di una azione di accertamento negativo che ponga una quaestio nullitatis in seno al processo (anche se, più correttamente, sarebbe a discorrere di una quaestio inexistentiae) consente di rispondere: da un canto, all'esigenza di mantener il testamento olografo definitivamente circoscritto nell'orbita delle scritture private” (Cass. Sez. Un. 12307/2015).
Quanto alla terza questione, ossia alla richiesta della difesa del convenuto di ottenere autorizzazione al deposito, come richiesto in occasione dell'udienza del 15/10/2024 fiSSta per la disamina della C.T.U., di un'ulteriore relazione grafologica redatta da un proprio autorevole perito, prof. , come già Persona_2 osservato in sede istruttoria detta istanza va considerata irrituale e non ammissibile, e ciò in particolare in quanto “detto atto, costituendo una semplice allegazione difensiva a contenuto tecnico, priva di autonomo valore probatorio, può essere prodotta sia da sola che nel contesto degli scritti difensivi della parte e, nel giudizio di appello celebrato con il rito ordinario, anche dopo l'udienza di precisazione delle conclusioni” (Cass. 259/2013; Cass. 662/1975; Cass.
34054/1988), non necessitandosi dunque di autorizzazione, né di rimessione in termini, per la sua produzione in giudizio. pagina 7 di 11 Venendo al merito della causa, ossia alla contestata autenticità del testamento olografo del 18/9/2018, pubblicato in data 12/1/2022 presso il Notaio di Biella e registrato il 20/1/2022, Per_1 correttamente la parte attrice, intereSSta alla dichiarazione di nullità del testamento al fine di figurare quale legataria in forza del testamento del 8/9/2002 espreSSmente revocato con tale testamento posteriore, ha promosso avverso lo stesso domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura, come appunto stabilito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte nel 2015 e ribadito nelle successive pronunce della steSS giurisprudenza di legittimità, secondo cui, infatti, “la parte che contesti l'autenticità del testamento olografo deve proporre domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura, e grava su di eSS
l'onere della relativa prova, secondo i principi generali dettati in tema di accertamento negativo” (cfr. ex multis Cass.
31974/2023; cit. Cass. Sez. Un. 12307/2015).
Va a tal proposito preliminarmente ritenuta infondata l'eccezione della difesa del convenuto di inammissibilità della C.T.U. grafologica svolta nel processo in quanto asseritamente di carattere esplorativo, avendo infatti la parte attrice versato in atti una perizia tecnica grafologica di parte, a firma della dott.SS che, pur premettendo di aver potuto effettuare solamente delle “disamine parziali perché Per_4 compiute su documentazione in copia di ridotta definizione”, ha in ogni caso concluso argomentatamente per l'apocrifia del secondo testamento, affermando testualmente: “non ho molti dubbi in ordine alla falsità del secondo testamento” (cfr. doc. 6 parte attrice).
Quanto alla C.T.U. grafologica espletata dalla dott.SS ritiene il Tribunale che ne vadano Persona_6 senza riserve condivise le relative conclusioni ed argomentazioni, essendo l'elaborato immune da critiche e non ravvisandosi ragioni che ne impongano la rinnovazione, risultando infatti detta perizia congruamente motivata a livello logico e scientifico ed avendo offerto puntuale ed esauriente risposta alle osservazioni critiche mosse dalla C.T. della parte attrice.
Sul punto, come noto, “il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve neceSSriamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espreSSmente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che poSS configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive” (Cass. 33742/2022).
Ad abundantiam, può in ogni caso rilevarsi che le osservazioni critiche “tanto sul metodo, quanto sulle risultanze”, della C.T.U., mosse dalla difesa della parte attrice e fondate sulle osservazioni della C.T. di parte attrice, dott.SS sull'ulteriore relazione del dott. , non versata in atti Per_4 Persona_2 ma recepita nella comparsa conclusionale dell'attrice, appaiono infondate.
pagina 8 di 11 In particolare, quanto all'affermazione che la C.T.U. non abbia “ricercato gli elementi di identificazione del grafismo della Sig.ra ”, ma si sia “limitata a inserire la grafia in verifica in alcune Parte_2 macrocategorie descrittive prive di alcun valore identificatorio” (pag. 7 comparsa conclusionale parte attrice), si osserva che l'elaborato peritale (della consistenza di 130 pagine, incluse le approfondite risposte alle osservazioni della C.T. della parte attrice), ha innanzitutto chiarito nella parte introduttiva “metodo e fasi lavoro” seguiti1, precisando altresì che “il documento è stato sottoposto all'analisi strumentale non invasiva (lampada di Wood e infrarossi). Non sono stati rilevati tratti di penna secondari, abrasioni, ricalchi a matita”, ed ha in seguito analizzato specificamente la grafia contenuta nel documento testamentario in verifica2, comparandola con quella delle scritture contenute nelle 44 pagine scritte del quaderno a quadretti nel quale era inserito anche lo stesso testamento oggetto di verifica.
La C.T.U. ha in particolare prestato specifica attenzione alla velocità del tratto, al tracciato, alla tenuta del rigo ed alla pressione esercitata, nonché alla direzione delle aste, ai legami ed agli stacchi, agli occhielli, ai ricci ed in generale alle costruzioni grafiche delle varie lettere, avendo con dovizia di particolari spiegato approfonditamente le ragioni del proprio convincimento, osservando, tra l'altro, in relazione alle scritture di comparazione, quanto segue: “prevale sempre il movimento sulla forma, a dimostrazione che gli automatismi grafici sono stati ben introiettati. Si riscontra una variabilità armonica di velocità tra gruppi di scritture. Si osservano movimenti regressivi per una scelta elettiva. Le grafie esibiscono molta vicinanza con il modello calligrafico di base: sono chiare, accurate. Poche le personalizzazioni ma vi sono variazioni in particolare nelle lettere con asole e nelle maiuscole. Le costruzioni letterarie dei grafemi sono coerenti con il ritmo interno, l'orientamento e la velocità esecutiva. Le ultime grafie presenti nel quaderno mostrano una maggior intensità del segno CURVA e un lieve aumento degli allentamenti”.
Ha altresì chiarito che “l'Indice di Difficoltà di Imitazione è alto: malgrado le grafie esibiscano una velocità moderata e un'aderenza al modello calligrafico di base, la numerosa presenza e intensità di tratti coattivi, le dimensioni dell'altezza delle lettere e la loro costruzione – in particolare le maiuscole – rendono compleSS la loro precisa imitazione” (pag. 48 C.T.U.). 1 “Il metodo procede dalla pratica generale (osservazione fisica del documento in verifica, delle comparative, il livello grafico e compatibilità) al particolare (dominanti, costanti, costruzioni grafiche) fino alle peculiarità individuali (intensità, variabili e contrassegni). I segni generali sono quelli espressi dall'insieme dei caratteri della scrittura: velocità, pressione, forma, dimensioni delle lettere, direzione, continuità ed ordine. I particolari derivano dall'esame delle singole lettere e dei singoli grafemi come tratti iniziali e finali, punteggiatura e così via. Le risultanti sono le osservazioni tratte dall'insieme dei segni generali e particolari” (pag. 2 C.T.U.).
pagina 9 di 11 Tale precisazione, peraltro, come anche osservato in sede di comparsa conclusionale dalla difesa del convenuto sulla base delle valutazioni tecniche del proprio C.T., dott. , rende decisamente Per_5 inverosimile l'ipotesi che il testamento in questione costituisca un falso, considerato appunto il fatto che esso è contenuto in un quaderno a quadretti di 44 pagine, tutte scritte dalla de cuius, rispetto al quale non sono state rilevate alterazioni materiali, e che l'esame strumentale della pagina contenente il testamento non ha rivelato alcun segno da cui potersi desumere che vi siano stati tentativi di imitazione della scrittura della de cuius.
In particolare, “all'analisi degli infrarossi e della luce ultravioletta, il documento testamentario in verifica non ha rilevato sovrapposizioni di inchiostro secondario, abrasioni o tracce di grafite. La parola “cugino” presenta una lieve sbavatura di inchiostro, frutto di uno sfioramento e non un tentativo di cancellatura. Il documento è intatto in tutte le sue parti” (pag. 51 C.T.U.).
Pur dando atto della presenza di “sporadiche deformazioni”, nonché di “minuscole torsioni nei tratti discendenti” e del fatto che “vi è una percentuale maggiore di controllo del gesto per mantenere una buona accuratezza”, la C.T.U. ha concluso che tanto la scheda testamentaria quanto la relativa sottoscrizione sono vergate in modo spontaneo e da una medesima mano.
Quanto poi alla critica consistente nell'affermazione che la C.T.U. non abbia adeguatamente tenuto conto della presenza di un movimento regressivo nella sottoscrizione presente nella scheda testamentaria, anch'eSS appare infondata, avendo infatti la perizia dato atto della presenza di tale caratteristica anche in relazione alle sottoscrizioni presenti sui cartellini delle carte d'identità reperiti presso i Pubblici Uffici ed avendo chiaramente spiegato che “il tratto scorre in progressione verso la destra del foglio senza incertezze, con qualche gesto regressivo nelle asole e ripassi di penna”, che “il risultato è una firma spontanea, priva di indici di imitazione” (pag. 89 C.T.U.) e che “la firma presente sul documento testamentario oggetto di verifica della consulenza tecnica d'Ufficio ha la medesima mano delle comparative autografe”, essendo
“compatibili ductus, form niveau, orientamento, dominanti, ripartizione ritmica, modulazioni pressorie e rapporti dimensionali, così come le strutture grafiche e i tratti coattivi” (pag. 102 C.T.U.).
Infine, quanto alle ulteriori osservazioni tecniche fatte proprie dalla difesa della parte attrice in ordine ai suddetti rilievi, non trascurati neppure dalla C.T.U., ove si è infatti considerato il fatto che “la grafia in verifica ha una minore velocità esecutiva e maggiore controllo del gesto rispetto alle autografe, con qualche distorsione degli assi e un maggior grado di Allentata nei raccordi”, la spiegazione offerta dalla C.T.U. sul fatto che “queste differenze all'interno di un medesimo ritmo vitale possono essere comprese alla luce dell'età della signora (82) al momento della data indicata nel documento testamentario Parte_2
(2018)” (pag. 127 C.T.U.), appare del tutto plausibile, con ciò potendosi in definitiva confermare le conclusioni dell'accertamento tecnico.
pagina 10 di 11 Stante l'accertata autenticità del testamento olografo datato 18/9/2018 della sig.ra oggetto Parte_2 della domanda attorea di accertamento negativo, la steSS va integralmente rigettata, con conseguente condanna della parte attrice, in quanto soccombente, alla refusione delle spese processuali in favore della parte convenuta, che si liquidano, difformemente dalle note spese versate in atti dalle parti, ritenuta la causa di valore indeterminabile e di baSS complessità, mediante applicazione dei valori medi per tutte le fasi del giudizio previsti dal D.M. 55/2014 e ss.mm.ii. (tab. 2), e così in complessivi € 7.616,00 oltre accessori di legge.
Vanno infine poste a carico della parte attrice le spese della C.T.U. grafologica esperita nel giudizio.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe, ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta o assorbita:
- rigetta la domanda attorea;
- condanna la parte attrice a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite, liquidate in complessivi
€.7.616,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A. di legge;
- pone definitivamente a carico della parte attrice le spese della C.T.U.
Così deciso in Biella, all'esito della camera di consiglio del 28/5/2025
Il Giudice estensore La Presidente
dott. Enrico Chemollo dott.SS Maria Donata Garambone
pagina 11 di 11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 “Il gesto dello scrivere appare automatizzato in ogni sua parte, sia nel procedere verso la destra del foglio, sia nel completare lettere e parti di lettere. L'organizzazione spaziale sul foglio è ottimale in rapporto ai margini, interrighi e spaziature tra lettere e parole. Molto buona la tenuta del tratto sul rigo: non sono presenti snervature né stentatezze.
Presenti tratti allentati nei raccordi” (pag. 72 C.T.U.)