Articolo 35 della Legge 24 dicembre 1969, n. 986
Articolo 34Articolo 36
Versione
15 gennaio 1970
Art. 35.

E' autorizzato il pagamento delle spese del Ministero di grazia e giustizia, per l'anno finanziario 1970, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 5).
Entrata in vigore il 15 gennaio 1970