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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 20/11/2025, n. 966 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 966 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2492/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
NI DE Presidente relatore Susanna Zanda Giudice Claudia Manconi Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1163/2025 promossa da: on il patrocinio dell'avv. GIUSEPPE SCARPA Parte_1
RICORRENTE nei confronti di
Controparte_1
RESISTENTE- contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
Oggetto: divorzio
CONCLUSIONI
PER LA RICORRENTE: “L'Ill.mo Tribunale adito voglia, contrariis reiectis, dichiarare ai sensi dell'art. 3, n. 2), lett. b), L. 898/1970 la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in data 30 agosto 1997 e annotato nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Roma, Atto N. 02775 parte 2 serie B00 - anno 1997, contratto in Roma tra il Sig. e la Controparte_1
Sig.ra confermare i provvedimenti assunti in sede di separazione consensuale Parte_1 relativamente alla casa coniugale, Decreto del 3 marzo 2006 che omologava la separazione consensuale dei coniugi”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 24 ottobre 2024 chiedeva dichiararsi la cessazione Parte_1 degli effetti civili del matrimonio contratto il 30 agosto 1997 (atto N. 02775 parte 2 serie B00 - anno 1997- Comune di Roma) con , unione dalla quale non erano nati figli. Controparte_1
pagina 1 di 2 Esponeva che dalla data della comparizione dei coniugi davanti al Presidente del tribunale, risalente al 23 febbraio 2006, la loro convivenza non era più ripresa, non avendo peraltro il resistente dato più notizie di sé, e che con decreto del 6 marzo 2006 il tribunale capitolino aveva omologato la loro separazione.
Concludeva domandando solamente la pronuncia sullo stato, rimarcando come non fosse mai intervenuta alcuna riconciliazione e che il si era reso di fatto irreperibile. CP_1
Il resistente restava contumace e, intervenuto il Pubblico Ministero in sede, la causa, istruita con produzioni documentali, era rimessa al collegio per la decisione all'udienza del 18 novembre 2025 sulle conclusioni della sola ricorrente, sopra riportate.
***
La domanda di divorzio è fondata e dev'essere accolta. Le allegazioni della ricorrente consentono, in difetto di elementi di segno contrario, di ritenere comprovata la sussistenza dei presupposti di fatto previsti dall'art. 3 legge n. 898/1970, essendo indiscusso il venir meno di ogni comunione materiale e morale fra i coniugi. Deve precisarsi che, non essendo nati figli dal matrimonio, non viene adottato alcun provvedimento in ordine all'assegnazione della casa familiare.
In accoglimento, pertanto, della proposta domanda, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, non essendovi stata alcuna riconciliazione fra i coniugi dopo la separazione.
Nulla per le spese, non essendovi domanda al riguardo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto fra le parti il 30 agosto 1997 (atto n. 02775, parte II, serie B00 – anno 1997 – comune di Roma). Manda all'ufficiale dello stato civile del comune di Roma per l'annotazione della sentenza.
Nulla per le spese.
Sassari 20 novembre 2025
Il Presidente est.
NI DE
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
NI DE Presidente relatore Susanna Zanda Giudice Claudia Manconi Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1163/2025 promossa da: on il patrocinio dell'avv. GIUSEPPE SCARPA Parte_1
RICORRENTE nei confronti di
Controparte_1
RESISTENTE- contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
Oggetto: divorzio
CONCLUSIONI
PER LA RICORRENTE: “L'Ill.mo Tribunale adito voglia, contrariis reiectis, dichiarare ai sensi dell'art. 3, n. 2), lett. b), L. 898/1970 la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in data 30 agosto 1997 e annotato nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Roma, Atto N. 02775 parte 2 serie B00 - anno 1997, contratto in Roma tra il Sig. e la Controparte_1
Sig.ra confermare i provvedimenti assunti in sede di separazione consensuale Parte_1 relativamente alla casa coniugale, Decreto del 3 marzo 2006 che omologava la separazione consensuale dei coniugi”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 24 ottobre 2024 chiedeva dichiararsi la cessazione Parte_1 degli effetti civili del matrimonio contratto il 30 agosto 1997 (atto N. 02775 parte 2 serie B00 - anno 1997- Comune di Roma) con , unione dalla quale non erano nati figli. Controparte_1
pagina 1 di 2 Esponeva che dalla data della comparizione dei coniugi davanti al Presidente del tribunale, risalente al 23 febbraio 2006, la loro convivenza non era più ripresa, non avendo peraltro il resistente dato più notizie di sé, e che con decreto del 6 marzo 2006 il tribunale capitolino aveva omologato la loro separazione.
Concludeva domandando solamente la pronuncia sullo stato, rimarcando come non fosse mai intervenuta alcuna riconciliazione e che il si era reso di fatto irreperibile. CP_1
Il resistente restava contumace e, intervenuto il Pubblico Ministero in sede, la causa, istruita con produzioni documentali, era rimessa al collegio per la decisione all'udienza del 18 novembre 2025 sulle conclusioni della sola ricorrente, sopra riportate.
***
La domanda di divorzio è fondata e dev'essere accolta. Le allegazioni della ricorrente consentono, in difetto di elementi di segno contrario, di ritenere comprovata la sussistenza dei presupposti di fatto previsti dall'art. 3 legge n. 898/1970, essendo indiscusso il venir meno di ogni comunione materiale e morale fra i coniugi. Deve precisarsi che, non essendo nati figli dal matrimonio, non viene adottato alcun provvedimento in ordine all'assegnazione della casa familiare.
In accoglimento, pertanto, della proposta domanda, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, non essendovi stata alcuna riconciliazione fra i coniugi dopo la separazione.
Nulla per le spese, non essendovi domanda al riguardo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto fra le parti il 30 agosto 1997 (atto n. 02775, parte II, serie B00 – anno 1997 – comune di Roma). Manda all'ufficiale dello stato civile del comune di Roma per l'annotazione della sentenza.
Nulla per le spese.
Sassari 20 novembre 2025
Il Presidente est.
NI DE
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