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Sentenza 29 novembre 2025
Sentenza 29 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 29/11/2025, n. 9177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9177 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1842/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
- SEZIONE IX CIVILE -
Il Tribunale di Milano riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Laura Amato Presidente rel. est. dott. Giuseppe Gennari Giudice dott.ssa Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra in data 17/01/2025 e vertente
TRA
Nato a NAPOLI (NA) il 19/04/1968; cittadino: italiano, Cod. Fisc. Parte_1
; residente in [...]piazza della Stigmate n. 2, rappresentato e difeso dall'Avv. C.F._1
AG EL IN presso la quale ha eletto domicilio giusta procura in atti;
PARTE ATTRICE
E
Nata a GENOVA (GE) il 09/02/1995, cittadina italiana, Cod. Fisc. Controparte_1
, residente in [...]; rappresentata e difesa dall'Avv. CONCETTA C.F._2
DI ED presso la quale ha eletto domicilio giusta procura in atti
PARTE CONVENUTA
Con comunicazione all' , in persona del Sostituto - Procuratore della Controparte_2
Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento.
OGGETTO: MODIFICA CONDIZIONI DI DIVORZIO
pagina 1 di 10 CONCLUSIONI RASSEGNATE ALL'UDIENZA EX ART. 473 BIS. 21 C.P.C. del 20 novembre 2025
*******************************************************************************
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Processo: le domande e i provvedimenti temporanei ed urgenti del Giudice Delegato
Con ricorso iscritto a ruolo in data 17 gennaio 2025, premesso che dal matrimonio Parte_1 contratto il 21.10.1993 con è nata la figlia maggiorenne Controparte_3 Controparte_1
(il 9.02.1995) e che i coniugi si sono dapprima separati con sentenza di separazione del Tribunale di Palermo n.
7540/15 de 22.12.2015 che aveva pronunciato la separazione e provveduto in conformità alla proposta conciliativa accettata dalle parti che prevedeva a carico del padre un assegno di mantenimento di € 800,00 da versare direttamente alla figlia e che, in seguito si sono divorziati con sentenza del Tribunale di CP_1
Palermo n. 1584/2021 dell'8.04.2021 pubblicata il 13.04.2021, su ricorso congiunto delle parti che, nel pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, aveva provveduto in conformità agli accordi raggiunti dalle parti all'udienza del 21.11.2021 regolando congruamente tutti i rapporti successivi al divorzio, dopo aver dato atto che la figlia da tempo lavora presso Deloitte ed è autonoma economicamente, CP_1 chiedeva la revoca dell'assegno di mantenimento posto ancora a carico del padre.
Alla prima udienza di comparizione ex art. 473 bis c.p.c. del 15 giugno 2025, fissata con decreto in atti, il difensore di parte attrice dava atto della non regolarità della notifica e conseguentemente venivano assegnati nuovi termini e fissata nuova udienza di prima comparizione ex art. 473 bis. 21 c.p.c. per il 20 novembre 2025.
A tale udienza, disposta con collegamento da remoto ex art. 127 bis c.p.c. su richiesta delle parti, il Giudice
Delegato, verificata la regolarità della notifica del ricorso e del suddetto decreto, considerato che parte convenuta si era regolarmente costituita, procedeva a sentire ampiamente le parti, dapprima la signora CP_1 [...] che così dichiarava:” confermo di lavorare presso Deloitte come analyst junior assunta con contratto CP_1 dell'8 agosto 2022, dopo un periodo di stage di 6 mesi sempre presso Deloitte e poi mi hanno fatto il contratto a tempo indeterminato. Ora ho uno stipendio netto di € 1650 ma variabile e dipende dal progetto della nostra azienda e se ho preso delle ferie o dei permessi o se ho fatto degli straordinari. Prendo 14 mensilità. Il mese scorso ho preso 1684, 61 mi impegno a produrre il 730 2025 da poco disponibile. L'importo annuo è corrispondete a quello indicato nel contatto di collaborazione che ho prodotto forse un po' più altro rispetto al
730 2024 che ho già prodotto. Quando facevo lo stage prendevo 900 euro che però una parte l'ho dovuta ridare per un corso di formazione che avevo fatto Non abito più da anni con mia madre e ho preso una casa in locazione in Milano via Carlo Imbonati per cui pago un canone di € 950 al mese comprensive di alcune spese pago poi luce e gas e Tari. Sono entrata in questa casa l'anno scorso. Prima abitavo in un'altra casa sempre a
Milano. sono andata a vivere per conto mio lasciando la casa della mamma nel 2023. Continuo a ricevere pagina 2 di 10 l'assegno di mantenimento di € 800. Mia madre mi ha aiutato negli anni quando mio padre non mi pagava gli
800 euro, magari mi pagava le spese mediche o per l'affitto. Mia madre insegna alle scuole. Io ho finito le scuole superiori a Genova a 20 anni, ho fatto il liceo artistico, ho iniziato l'università ingegneria informatica, ho fatto esami per un anno e poi ho lasciato, ero grande quando ho iniziato l'università, l'ho iniziata infatti verso i 24 anni, dai 21 ai 24 avevo fatto corsi per “3 D”, ho fatto master, corsi di formazione, poi purtroppo il lavoro in Italia non c'era e quindi ho cambiato, iniziando come detto l'università poi l'ho lasciata dopo un anno
e quindi ho fatto un corso come programmatore informatico per 6 mesi e ho ottenuto un diploma, subito dopo ho iniziato lo stage presso Deloitte come analyst junior, poi mi hanno assunto. In consulenza dopo 2-3 anni ci dovrebbe essere un salto di carriere e quindi un aumento dello stipendio, penso quindi il prossimo anno. Ne ho parlato con i capi. Certo sono già passati tre anni ad agosto e avrei dovuto già avere questo aumento. Mi hanno detto che se ne parlerà l'ano prossimo in quanto l'azienda non è andata bene. Credo a giugno prossimo, ci sarà lo scatto del livello che ora è al IV e poi di soldi di almeno € 6000 all'anno. Come benefits abbiamo un portale con scontistiche con abbigliamento, del 15% e welfare che è un credito con gli sgravi fiscali che danno una volta all'anno, dovrei avare 500 euro all'anno da contratto forse quest'anno meno per 350. Io a parte l'affitto ho un cane, vado in palestra al Get Fit pago € 55 al mese, poi faccio la spesa spese del cane veterinario, spese mediche. Mia madre non mi dà soldi ma mi aiuta con spese mediche perchè ho patologie varie, alcune spese sono passate dal SSN altre no. io vorrei che mio padre mi continuasse a versare una somma ridotta di € 600 o €
500. Milano costa. La casa è di 45 mq, ho cercato altre case anche fuori. Non ho trovato anche perché ho un cane e non tutti lo accettano. Io non ho rapporti con mio padre non ci parliamo, da qualche mese, da quando mi
è arrivata la documentazione in ufficio. Mio padre mi ha inviato più volte un documento per poter ricevere più niente e essere autosufficiente ma io non l'ho mai firmato. Ho ho bisogno che mi versi quella somma anche ridotta almeno fin a quando non faccio lo scatto reddituale ”.
Il signor così dichiarava:” Ho continuato a versare l'assegno attualmente di € 800. L'assegno Parte_1 era € 500 per la figlia e € 300 per la madre che non era di ruolo, poi successivamente era stato stabilito la revoca per la madre e su mia disponibilità, infatti mi ero offerto di versare 800 a mia figlia, su indicazione del giudice è stato fissato questo assegno. Ho sempre pagato € 800 e nessuno mi ha mai chiesto la rivalutazione.
Per alcuni mesi è vero ho ridotto l'assegno a € 600 o 500 o a volte 400 su accordo con mia figlia, due anni fa quando ho saputo casualmente che mia figlia lavorava poi era nato mio figlio e ho voluto riprendere i Per_1 rapporti con mia figlia., si erano ristabiliti se pur in maniera discontinua. L'accordo era di sospendere il mantenimento perché stata lavorando, lei mi aveva assicurato che stava cercando una casa che costasse di meno, io le ho dato l'assegno ancora per un anno e mezzo, gli 800. L'ho anche aiutata per trovare una casa ma nulla è stato accettato. Le avevo anche proposito di tornare a lavorare a Palermo perchè cercavano una figura simile a quella di mia figlia, a Palermo le spese sono più basse ma lei mi aveva detto che stava bene a Milano. pagina 3 di 10 Io sono stato anche chiamato da un giudice di pace e le ho anche pagato un'università privata. Ho sempre pagato. Poi le ho anche detto che le nostre questioni erano solo economiche, era solo un dare e basta, ero solo un bancomat senza sapere cosa stesse facendo, zero rapporti, io le ho detto di cessare l'assegno e che l'avrei aiutata comunque ma lei ogni volta che le chiedevo di firmare una dichiarazione in cui dovevo cessare a versarle, cessavano i rapporti e i contatti. Io l'ho aiutata tanto, per una anno e mezzo anche adesso. Solo cessando di esser un bancomat forse poteri riavere un rapporto normale con mia figlia. Poi ho avuto un figlio con la mia compagna. Vale di più un cane che mio figlio che ha necessità di avere una casa in centro. Io
Comando la Stazione dei Carabinieri a Palermo Centro. Abito in caserma perché sono tenuto per ragioni di lavoro a stare nell'alloggio di servizio, la mia compagna con mio figlio abitano in una casa di proprietà della mamma della mia compagna che lavora in un call center e guadagna più o meno quanto io do a mia figlia. Io guadagno in media € 2800 al mese. La sera vado a casa mangiamo insieme , metto a letto il bambino e poi torno in caserma nel mio alloggio per cui pago tutte le spese. io ritengo che non sia più possibile che continui a versare questo assegno. io ho dato tutto quello che mi è stato sempre richiesto da lei e dalla mia ex moglie, l'ho sempre aiutata, si tratta di un vincolo che ha sempre alterato il nostro rapporto continua a mandarmi raccomandate con richiesta di pagamento. E' morto mio padre e mia figlia non è neanche venuta al funerale, non ho ricevuto nulla dalla successione, adesso nella casa ci abita mia madre che è malata di alzheimer e altro
e necessita di un'assistenza. Ritengo che se viene meno questo vincolo forse potò ristabilire un rapporto con mia figlia. Io non volevo ricorrere al Tribunale, speravo di fare una cosa consensuale. Poi mi è venuta a dire che io non ho spese per l'alloggio e mangio gratis. Adesso ha messo un muro. Non vede neanche più il fratello, che farà tre anni il 30. La mia compagna guadagna meno di 1000 euro al mese ma è mia premura dare tutto a mio figlio perché la compagna non ce la fa, la quale ha un altro figlio di 17 anni. In effetti mi è stato richiesto un arretrato di € 6300 che io non ho contestato e ho versato in un'unica soluzione come richiesto € 3.600 il
2.09.2025 e il resto a rate per l'importo di € 450 in aggiunta agli 800 per cui adesso sto versando 1250, devo attendere ovviamente che mi venga bonificato lo stipendio. Ho già pagato due rate. Il residuo è 1800 euro ”
All'esito il Giudice delegato invitava i difensori ad interloquire in ordine alle domande ed alle istanze istruttorie formulate.
Parte attrice si riportava alle domande di cui al ricorso, chiedendo la revoca dell'assegno in via principale e, in subordine, una riduzione nella misura ritenuta congrua e dichiarava di rinunciare alle prove orali e alla richiesta di esibizione ex art. 213 c.p.c. essendosi costituita la parte ed essendo stati prodotti i documenti. Chiedeva il rigetto anche della richiesta di versamento diretto alla luce comunque dell'art. 473 bis. 37 c.p.c. e riteneva inammissibile la domanda di accertamento del credito a titolo di arretrato avendo le parti trovato un accordo.
Il difensore di parte convenuta faceva presente che dal 730/ 25 risultava un reddito annuo di € 25.500 lordi e che si impegnava a depositarlo su consolle nella medesima data. Insisteva nel rigetto della domanda di revoca e pagina 4 di 10 dichiarava che la propria assistita era disponibile ad una riduzione ad € 500/600 in considerazione del tenore di vita di Milano che è molto alto. Evidenziava come non ci sia mai stato alcun accordo verbale tra padre e figlia su una riduzione temporanea dell'assegno. Quanto all'ulteriore domanda di accertamento del credito, dichiarava di rinunciare, dando infine atto di non aver articolato istanze istruttorie. All'esito della discussione il Giudice così provvedeva:
“Il Giudice
Sentite le parti e i difensori
Letti ed esaminati gli atti con i documenti di causa;
in attesa peraltro che parte convenuta depositi il 730/25 ancora mancante così provvede ai sensi dell'art. 473 bis. 22 c.p.c.
Ritenuto non opportuna da parte del Giudice Delegato l'assunzione di provvedimenti temporanei ed urgenti, essendo comunque vigenti le condizioni della sentenza di divorzio del Tribunale di Palermo n. 1584/21 del 8 aprile/13 aprile 2021, tenuto altresì conto dell'assenza di urgenza e considerate le tempistiche di prossima definizione del giudizio da parte del Collegio, che potrà comunque provvedere anche in ordine alla decorrenza in caso di accoglimento del ricorso.
Rilevato che parte attrice ha rinunciato alle istanze istruttorie articolate comunque superate dalle risultanze acquisite anche documentali e che parte convenuta non ha avanzato istanze, essendosi peraltro impegnata a produrre su consolle entro oggi i 730 2025 della parte mancante
Ritenuto, pertanto, che la causa sia matura per la decisione, dovendosi invitate le parti a precisare le conclusioni
PQM
1) Non ritiene di emettere provvedimenti temporanei ed urgenti;
2) Prende atto che parte attrice ha rinunciato alle istanze istruttorie parte convenuta non ha avanzato istanze.”
Ritenuta pertanto la causa matura per la decisione, invitava le parti a precisare le conclusioni e alla discussione.
Le parti precisavano le conclusioni come sopra indicato. Il Giudice, udita la discussione, rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Il materiale probatorio
Osserva il Tribunale che il materiale probatorio agli atti è idoneo e sufficiente a fondare una motivata decisione sulle domande svolte dalle parti, peraltro avendo parte attrice rinunciato alle istanze istruttorie, mentre parte convenuta non avendo articolato istanze istruttorie.
pagina 5 di 10 Gli elementi emersi nel corso del presente procedimento, le verbalizzazioni delle parti e soprattutto la documentazione depositata ed acquisita agli atti, consentono a questa Autorità Giudiziaria di poter assumere una motivata decisione sulle domande avanzate. La presente causa è, infatti, prettamente economica e documentale e i documenti sono più che sufficienti ed esaustivi per assumere una decisione.
La domanda di revoca dell'assegno di mantenimento indiretto per la figlia
Deve innanzitutto osservarsi che il procedimento di revisione ha la precipua funzione di registrare le sopravvenienze, in fatto o diritto, che impongano una riscrittura dello statuto regolamentare come fissato dalle parti consensualmente o tipizzato in via giudiziale dall'Autorità Giudiziaria, qualora le stesse abbiano avuto una provata efficienza causale sugli equilibri pregressi (economici o personali) e abbiano alterato l'assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento attributivo dell'assegno.
Ciò premesso in diritto dal punto di vista generale con riferimento alla domanda di modifica di statuizioni giudiziarie, il Collegio riporta i seguenti dati come acquisiti e del tutto provati, che andranno poi valutati anche alla luce della ormai consolidata giurisprudenza anche di legittimità in punto di autonomia economica dei figli maggiorenni.
Risulta infatti documentalmente ed è stato altresì ammesso ed accertato che lavora presso Controparte_1 la nota società di consulenza Deloitte come analyst junior, assunta ormai con contratto a tempo indeterminato sottoscritto l'8 agosto 2022, dopo aver svolto un periodo di stage di 6 mesi, con uno stipendio che la medesima ha riferito essere attualmente di circa € 1650 netti al mese, se pur in parte variabile a seconda del progetto e/o delle ferie o permessi o straordinari, con 13^ e 14^ mensilità, indicando in € 1684, 61 lo stipendio del mese di ottobre 2025, con un leggero incremento rispetto all'importo annuo riportato nel contatto di collaborazione sottoscritto. La stessa ha, altresì, precisato, su domanda del giudice, di aver in effetti finito le scuole superiori
(liceo artistico) a Genova a 20 anni, di aver seguito dai 21 ai 24 corsi anche di formazione per “3 D”, che però non l'avevano avviata ad alcun percorso professionale, di aver frequentato per un anno senza particolari esiti la facoltà di ingegneria informatica, di aver quindi fatto un corso come programmatore informatico per 6 mesi, ottenendo un diploma e di aver così iniziato a lavorare presso Deloitte con uno stage come analyst junior per cui riceveva € 900 al mese e di essere quindi stata assunta come già indicato con il medesimo ruolo presso Deloitte con contratto a tempo indeterminato, ormai da agosto 2022. La stessa ha quindi evidenziato come in effetti si aspetti un avanzamento della posizione (ora è al IV livello) con anche scatto del livello retributivo (per circa €
6000 all'anno) normalmente dopo 2-3 anni, nel suo caso ormai decorsi, avendo comunque saputo dai suoi capi che dovrebbe riceverlo probabilmente nel giugno 2026, non essendo andata bene l'azienda. Gode di alcuni benefits dell'azienda, tra cui un portale con scontistiche con abbigliamento, del 15% e welfare che è un credito con gli sgravi fiscali che vengono riconosciuti una volta all'anno (normalmente € 500 euro all'anno da contratto pagina 6 di 10 forse quest'anno meno per € 350). La parte convenuta vive ormai da sola da molti anni, avendo lasciato la casa con la mamma dal 2023, ha abitato prima in un'altra casa, dall'anno scorso vive in una casa in zona in effetti abbastanza centrale, in via Imbonati, avendo avuto problemi nell'affittare una casa per la presenza del suo cane e paga un canone di locazione di € 950 al mese comprensive di alcune spese, escluse luce e gas e Tari. Ha giustificato la necessità del mantenimento dell'assegno di mantenimento da parte del padre ovvero comunque una riduzione a € 600 o € 500 perlomeno fino a quando non beneficerà dello scatto retributivo, atteso l'altro tenore di vita di Milano, le spese sue di vitto e alloggio, spese per attività sportive (frequenta la palestra Get Fit per cui paga € 55 al mese) le spese veterinarie per il cane, le spese di salute per alcune non meglio indicate patologie per cui riferisce che la madre ogni tanto l'aiuta. Ha ricevuto l'assegno di € 800 dal padre, a parte per alcuni mesi in cui il padre ha pagato un importo ridotto, se pur le parti diano ognuna una opposta prospettazione il padre riferendo di un accordo, la figlia di una scelta autodeterminata dal padre, per cui le stesse sono poi addivenute ad un accordo con la restituzione dell'arretrato nell'importo non contestato di € 6300, avendo il padre versato in un'unica soluzione come richiesto l'importo di € 3.600 il 2.09.2025 e il resto a rate per l'importo di €
450 in aggiunta agli € 800, versando adesso € 1250.
Dalle dichiarazioni dei redditi prodotte dalla parte convenuta risulta dal 730/23 un reddito annuo lordo di €
14.759; dal 730/24 di € 24.373; dal 730/25 risulta aver percepito un reddito annuo lordo di poco superiore di €
25.500 pari ad un reddito netto mensile su 12 mensilità, detratte le imposte e addizionali a € 1798,75 circa. Agli atti poi ci sono le spese relative alle utenze, sanitarie e spese veterinarie.
Il padre ha fatto, in effetti, presente di aver cercato per tutti questi anni di continuare ad aiutare la figlia, anche proponendole un lavoro a Palermo dove evidentemente il tenore di vita è più basso ma di aver ricevuto una completa chiusura con la figlia, con la quale ormai non ha più alcun rapporto, auspicando anzi che l'interruzione di un obbligo giuridico possa consentire la riapertura di un dialogo più costruttivo e sereno e non ridotto a semplici rapporti di dare. Lo stesso, inoltre, ha avuto un altro figlio dalla nuova compagna, con cui la sorella ha parimenti interrotto i rapporti e con il suo stipendio da Comandante dei Carabinieri di Palermo (Centro) di circa
€ 2800 al mese, pur vivendo nell'alloggio di servizio per motivi di lavoro, deve provvedere comunque anche al mantenimento della famiglia, guadagnando la compagna circa € 1000 al mese. Dal CU 22 risulta un reddito annuo lordo di € 51.910, dal CU 23 di € 53.972, dal CU 2024 di € 54.728 in linea con quanto dichiarato.
All'esito delle verbalizzazioni non è stato possibile trovare alcuna composizione conciliativa della vicenda che evidentemente coinvolge le parti anche sotto e ben più rilevanti profili di carattere personale e relazione, che hanno radici anche lontane, fatte di incomprensioni e distanze, esulanti però dall'oggetto del presente procedimento di cui comunque il Tribunale è ben consapevole.
Così ricostruiti i dati rilevanti e accertatala la redditualità attuale e il percorso scolastico, formativo e lavorativo della parte convenuta non può che a questo punto rammentarsi in diritto come, ai fini della valutazione pagina 7 di 10 dell'indipendenza economica dei figli maggiorenni, il Giudice di merito è tenuto a considerare, con prudente apprezzamento, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustifichino il permanere dell'obbligo gravante sui genitori, avendo riguardo in particolare all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa, nonché alla complessiva condotta personale tenuta dal raggiungimento della maggiore età da parte dell'avente diritto, fermo restando che tale obbligo non può essere protratto, oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e (purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori) aspirazioni (Cass. Sez. VI-I
5.3.2018 n. 5088; Cass. Sez. I 14.8.2020 n. 17183).
Se il raggiungimento della maggiore età dei figli non rappresenta lo spartiacque per l'obbligo dei genitori di contribuire al loro mantenimento, d'altro canto non si tratta di un dovere protratto all'infinito, essendo soggetto al parametro generale del raggiungimento di un'autosufficienza economica tale da provvedere autonomamente alle proprie esigenze di vita. Giurisprudenza consolidata d'altronde ha più volte definiti i limiti del concetto di indipendenza del figlio maggiorenne statuendo che non un qualsiasi impiego o reddito faccia venir meno l'obbligo di mantenimento sebbene addirittura non sia necessario un lavoro stabile (anche tenuto conto del mercato del lavoro soprattutto giovanile), ma ha pacificamente ritenuto che lo status di indipendenza economica del figlio può considerarsi raggiunto in presenza di un impiego tale da consentirgli un reddito corrispondente alla sua professionalità e un'appropriata collocazione nel contesto economico-sociale di riferimento, adeguata alle sue attitudini ed aspirazioni (v. Cass. n. 4765/2002; n. 21773/2008; n. 14123/2011; n. 1773/2012), con conseguente venir meno dell'obbligo del mantenimento.
Nel caso di specie siamo in presenza di una figlia di 30 anni, che ha terminato da circa 10 anni il percorso scolastico, ha svolto inizialmente alcuni corsi di formazione e frequentato per 1 anno appena l'università, lavorando ormai da tempo dapprima con uno stage e poi con contratto a tempo indeterminato ormai da più di tre anni (agosto 2022) presso una nota società di consulenza con uno stipendio del tutto adeguato al suo livello di preparazione a formazione, peraltro con prospettive anche di un innalzamento di livello anche retributivo, con un reddito quindi corrispondente alla sua professionalità e con un'appropriata collocazione nel contesto economico- sociale di riferimento, adeguata alle sue attitudini ed aspirazioni (v. Cass. n. 4765/2002; n. 21773/2008; n.
14123/2011; n. 1773/2012); da tempo infatti vive autonomamente, avendo comunque scelto di trovare una casa con un canone non particolarmente agevolato anche per la presenza di un cane, essendo stata comunque fino ad adesso aiutata e supportata anche dal padre con il versamento dell'assegno che le ha permesso di inserirsi ancora di più e stabilmente nel contesto lavorativo e professionale.
pagina 8 di 10 Ne consegue a questo punto che debba venir meno l'obbligo giuridico a carico del padre di continuare e versare una somma per il mantenimento, dovendosi ritenere la figlia ormai autonoma economicamente e comunque messa nelle condizioni di rendersi totalmente indipendente senza che debbano al medesimo essere imputate scelte di vita o spese che esonerano dall'obbligo giuridico di un genitore, al di là poi degli eventuali accordi o spontanee dazioni di denaro che verranno però rimesse ad entrambi i genitori.
Conseguentemente, in accoglimento della domanda di parte attrice, in quanto del tutto fondata e provata, deve revocarsi l'assegno di mantenimento della figlia, da considerarsi ormai da tempo autonoma e in grado di poter far affidamento sulle proprie entrate, ancora posto a suo carico.
La revoca del contributo al mantenimento della figlia avrà decorrenza dalla mensilità successiva alla data della domanda e quindi dalla mensilità di febbraio 2025, essendo il ricorso stato iscritto a ruolo il 16/01/2025, posto che è principio generale che il tempo che intercorre dalla proposizione della domanda alla pronuncia del provvedimento giudiziale non può andare a danno del ricorrente e che i presupposti per l'accoglimento della domanda esistevano già al momento introduttivo del giudizio.
Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti per la definizione del procedimento : gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a condurre a una conclusione di segno diverso.
Tutte le ulteriori domande di parte convenuta devono intendersi rigettate o comunque superate dal tenore della presente decisione. La domanda di parte convenuta relativa alla condanna dell'attore al pagamento dell'arretrato come concordato esula dall'oggetto del presente procedimento.
Le spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate a carico della parte convenuta come in dispositivo in base alle fasi dell'attività difensiva in concreto svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione IX civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra domanda disattesa o respinta in quanto inammissibile e/o rinunciata, a parziale modifica della sentenza di separazione del Tribunale di Palermo n. 7540/15 del 22.12.2015 e della successiva sentenza di divorzio del Tribunale di Palermo n. 1584/21 del 8 aprile/13 aprile 2021,
1) Revoca con decorrenza dalla domanda e quindi dalla mensilità di febbraio 2025 l'assegno di mantenimento per la figlia posto a carico dal padre da versare direttamente alla medesima;
Controparte_1 pagina 9 di 10 2) Conferma, per il resto, per quanto di ragione, le altre statuizioni;
3) CONDANNA a rifondere integralmente in favore di le spese di Controparte_1 Parte_1 lite che liquida in complessivi euro 4.711,00 oltre 15% per rimborso forfettario spese generali, Iva e cpa come per legge;
SENTENZA provvisoriamente esecutiva ex lege
MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza.
Cosi deciso, in Milano il giorno 26 novembre 2025
IL PRESIDENTE RELATORE ESTENSORE
Dott.ssa Maria Laura Amato
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
- SEZIONE IX CIVILE -
Il Tribunale di Milano riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Laura Amato Presidente rel. est. dott. Giuseppe Gennari Giudice dott.ssa Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra in data 17/01/2025 e vertente
TRA
Nato a NAPOLI (NA) il 19/04/1968; cittadino: italiano, Cod. Fisc. Parte_1
; residente in [...]piazza della Stigmate n. 2, rappresentato e difeso dall'Avv. C.F._1
AG EL IN presso la quale ha eletto domicilio giusta procura in atti;
PARTE ATTRICE
E
Nata a GENOVA (GE) il 09/02/1995, cittadina italiana, Cod. Fisc. Controparte_1
, residente in [...]; rappresentata e difesa dall'Avv. CONCETTA C.F._2
DI ED presso la quale ha eletto domicilio giusta procura in atti
PARTE CONVENUTA
Con comunicazione all' , in persona del Sostituto - Procuratore della Controparte_2
Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento.
OGGETTO: MODIFICA CONDIZIONI DI DIVORZIO
pagina 1 di 10 CONCLUSIONI RASSEGNATE ALL'UDIENZA EX ART. 473 BIS. 21 C.P.C. del 20 novembre 2025
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MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Processo: le domande e i provvedimenti temporanei ed urgenti del Giudice Delegato
Con ricorso iscritto a ruolo in data 17 gennaio 2025, premesso che dal matrimonio Parte_1 contratto il 21.10.1993 con è nata la figlia maggiorenne Controparte_3 Controparte_1
(il 9.02.1995) e che i coniugi si sono dapprima separati con sentenza di separazione del Tribunale di Palermo n.
7540/15 de 22.12.2015 che aveva pronunciato la separazione e provveduto in conformità alla proposta conciliativa accettata dalle parti che prevedeva a carico del padre un assegno di mantenimento di € 800,00 da versare direttamente alla figlia e che, in seguito si sono divorziati con sentenza del Tribunale di CP_1
Palermo n. 1584/2021 dell'8.04.2021 pubblicata il 13.04.2021, su ricorso congiunto delle parti che, nel pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, aveva provveduto in conformità agli accordi raggiunti dalle parti all'udienza del 21.11.2021 regolando congruamente tutti i rapporti successivi al divorzio, dopo aver dato atto che la figlia da tempo lavora presso Deloitte ed è autonoma economicamente, CP_1 chiedeva la revoca dell'assegno di mantenimento posto ancora a carico del padre.
Alla prima udienza di comparizione ex art. 473 bis c.p.c. del 15 giugno 2025, fissata con decreto in atti, il difensore di parte attrice dava atto della non regolarità della notifica e conseguentemente venivano assegnati nuovi termini e fissata nuova udienza di prima comparizione ex art. 473 bis. 21 c.p.c. per il 20 novembre 2025.
A tale udienza, disposta con collegamento da remoto ex art. 127 bis c.p.c. su richiesta delle parti, il Giudice
Delegato, verificata la regolarità della notifica del ricorso e del suddetto decreto, considerato che parte convenuta si era regolarmente costituita, procedeva a sentire ampiamente le parti, dapprima la signora CP_1 [...] che così dichiarava:” confermo di lavorare presso Deloitte come analyst junior assunta con contratto CP_1 dell'8 agosto 2022, dopo un periodo di stage di 6 mesi sempre presso Deloitte e poi mi hanno fatto il contratto a tempo indeterminato. Ora ho uno stipendio netto di € 1650 ma variabile e dipende dal progetto della nostra azienda e se ho preso delle ferie o dei permessi o se ho fatto degli straordinari. Prendo 14 mensilità. Il mese scorso ho preso 1684, 61 mi impegno a produrre il 730 2025 da poco disponibile. L'importo annuo è corrispondete a quello indicato nel contatto di collaborazione che ho prodotto forse un po' più altro rispetto al
730 2024 che ho già prodotto. Quando facevo lo stage prendevo 900 euro che però una parte l'ho dovuta ridare per un corso di formazione che avevo fatto Non abito più da anni con mia madre e ho preso una casa in locazione in Milano via Carlo Imbonati per cui pago un canone di € 950 al mese comprensive di alcune spese pago poi luce e gas e Tari. Sono entrata in questa casa l'anno scorso. Prima abitavo in un'altra casa sempre a
Milano. sono andata a vivere per conto mio lasciando la casa della mamma nel 2023. Continuo a ricevere pagina 2 di 10 l'assegno di mantenimento di € 800. Mia madre mi ha aiutato negli anni quando mio padre non mi pagava gli
800 euro, magari mi pagava le spese mediche o per l'affitto. Mia madre insegna alle scuole. Io ho finito le scuole superiori a Genova a 20 anni, ho fatto il liceo artistico, ho iniziato l'università ingegneria informatica, ho fatto esami per un anno e poi ho lasciato, ero grande quando ho iniziato l'università, l'ho iniziata infatti verso i 24 anni, dai 21 ai 24 avevo fatto corsi per “3 D”, ho fatto master, corsi di formazione, poi purtroppo il lavoro in Italia non c'era e quindi ho cambiato, iniziando come detto l'università poi l'ho lasciata dopo un anno
e quindi ho fatto un corso come programmatore informatico per 6 mesi e ho ottenuto un diploma, subito dopo ho iniziato lo stage presso Deloitte come analyst junior, poi mi hanno assunto. In consulenza dopo 2-3 anni ci dovrebbe essere un salto di carriere e quindi un aumento dello stipendio, penso quindi il prossimo anno. Ne ho parlato con i capi. Certo sono già passati tre anni ad agosto e avrei dovuto già avere questo aumento. Mi hanno detto che se ne parlerà l'ano prossimo in quanto l'azienda non è andata bene. Credo a giugno prossimo, ci sarà lo scatto del livello che ora è al IV e poi di soldi di almeno € 6000 all'anno. Come benefits abbiamo un portale con scontistiche con abbigliamento, del 15% e welfare che è un credito con gli sgravi fiscali che danno una volta all'anno, dovrei avare 500 euro all'anno da contratto forse quest'anno meno per 350. Io a parte l'affitto ho un cane, vado in palestra al Get Fit pago € 55 al mese, poi faccio la spesa spese del cane veterinario, spese mediche. Mia madre non mi dà soldi ma mi aiuta con spese mediche perchè ho patologie varie, alcune spese sono passate dal SSN altre no. io vorrei che mio padre mi continuasse a versare una somma ridotta di € 600 o €
500. Milano costa. La casa è di 45 mq, ho cercato altre case anche fuori. Non ho trovato anche perché ho un cane e non tutti lo accettano. Io non ho rapporti con mio padre non ci parliamo, da qualche mese, da quando mi
è arrivata la documentazione in ufficio. Mio padre mi ha inviato più volte un documento per poter ricevere più niente e essere autosufficiente ma io non l'ho mai firmato. Ho ho bisogno che mi versi quella somma anche ridotta almeno fin a quando non faccio lo scatto reddituale ”.
Il signor così dichiarava:” Ho continuato a versare l'assegno attualmente di € 800. L'assegno Parte_1 era € 500 per la figlia e € 300 per la madre che non era di ruolo, poi successivamente era stato stabilito la revoca per la madre e su mia disponibilità, infatti mi ero offerto di versare 800 a mia figlia, su indicazione del giudice è stato fissato questo assegno. Ho sempre pagato € 800 e nessuno mi ha mai chiesto la rivalutazione.
Per alcuni mesi è vero ho ridotto l'assegno a € 600 o 500 o a volte 400 su accordo con mia figlia, due anni fa quando ho saputo casualmente che mia figlia lavorava poi era nato mio figlio e ho voluto riprendere i Per_1 rapporti con mia figlia., si erano ristabiliti se pur in maniera discontinua. L'accordo era di sospendere il mantenimento perché stata lavorando, lei mi aveva assicurato che stava cercando una casa che costasse di meno, io le ho dato l'assegno ancora per un anno e mezzo, gli 800. L'ho anche aiutata per trovare una casa ma nulla è stato accettato. Le avevo anche proposito di tornare a lavorare a Palermo perchè cercavano una figura simile a quella di mia figlia, a Palermo le spese sono più basse ma lei mi aveva detto che stava bene a Milano. pagina 3 di 10 Io sono stato anche chiamato da un giudice di pace e le ho anche pagato un'università privata. Ho sempre pagato. Poi le ho anche detto che le nostre questioni erano solo economiche, era solo un dare e basta, ero solo un bancomat senza sapere cosa stesse facendo, zero rapporti, io le ho detto di cessare l'assegno e che l'avrei aiutata comunque ma lei ogni volta che le chiedevo di firmare una dichiarazione in cui dovevo cessare a versarle, cessavano i rapporti e i contatti. Io l'ho aiutata tanto, per una anno e mezzo anche adesso. Solo cessando di esser un bancomat forse poteri riavere un rapporto normale con mia figlia. Poi ho avuto un figlio con la mia compagna. Vale di più un cane che mio figlio che ha necessità di avere una casa in centro. Io
Comando la Stazione dei Carabinieri a Palermo Centro. Abito in caserma perché sono tenuto per ragioni di lavoro a stare nell'alloggio di servizio, la mia compagna con mio figlio abitano in una casa di proprietà della mamma della mia compagna che lavora in un call center e guadagna più o meno quanto io do a mia figlia. Io guadagno in media € 2800 al mese. La sera vado a casa mangiamo insieme , metto a letto il bambino e poi torno in caserma nel mio alloggio per cui pago tutte le spese. io ritengo che non sia più possibile che continui a versare questo assegno. io ho dato tutto quello che mi è stato sempre richiesto da lei e dalla mia ex moglie, l'ho sempre aiutata, si tratta di un vincolo che ha sempre alterato il nostro rapporto continua a mandarmi raccomandate con richiesta di pagamento. E' morto mio padre e mia figlia non è neanche venuta al funerale, non ho ricevuto nulla dalla successione, adesso nella casa ci abita mia madre che è malata di alzheimer e altro
e necessita di un'assistenza. Ritengo che se viene meno questo vincolo forse potò ristabilire un rapporto con mia figlia. Io non volevo ricorrere al Tribunale, speravo di fare una cosa consensuale. Poi mi è venuta a dire che io non ho spese per l'alloggio e mangio gratis. Adesso ha messo un muro. Non vede neanche più il fratello, che farà tre anni il 30. La mia compagna guadagna meno di 1000 euro al mese ma è mia premura dare tutto a mio figlio perché la compagna non ce la fa, la quale ha un altro figlio di 17 anni. In effetti mi è stato richiesto un arretrato di € 6300 che io non ho contestato e ho versato in un'unica soluzione come richiesto € 3.600 il
2.09.2025 e il resto a rate per l'importo di € 450 in aggiunta agli 800 per cui adesso sto versando 1250, devo attendere ovviamente che mi venga bonificato lo stipendio. Ho già pagato due rate. Il residuo è 1800 euro ”
All'esito il Giudice delegato invitava i difensori ad interloquire in ordine alle domande ed alle istanze istruttorie formulate.
Parte attrice si riportava alle domande di cui al ricorso, chiedendo la revoca dell'assegno in via principale e, in subordine, una riduzione nella misura ritenuta congrua e dichiarava di rinunciare alle prove orali e alla richiesta di esibizione ex art. 213 c.p.c. essendosi costituita la parte ed essendo stati prodotti i documenti. Chiedeva il rigetto anche della richiesta di versamento diretto alla luce comunque dell'art. 473 bis. 37 c.p.c. e riteneva inammissibile la domanda di accertamento del credito a titolo di arretrato avendo le parti trovato un accordo.
Il difensore di parte convenuta faceva presente che dal 730/ 25 risultava un reddito annuo di € 25.500 lordi e che si impegnava a depositarlo su consolle nella medesima data. Insisteva nel rigetto della domanda di revoca e pagina 4 di 10 dichiarava che la propria assistita era disponibile ad una riduzione ad € 500/600 in considerazione del tenore di vita di Milano che è molto alto. Evidenziava come non ci sia mai stato alcun accordo verbale tra padre e figlia su una riduzione temporanea dell'assegno. Quanto all'ulteriore domanda di accertamento del credito, dichiarava di rinunciare, dando infine atto di non aver articolato istanze istruttorie. All'esito della discussione il Giudice così provvedeva:
“Il Giudice
Sentite le parti e i difensori
Letti ed esaminati gli atti con i documenti di causa;
in attesa peraltro che parte convenuta depositi il 730/25 ancora mancante così provvede ai sensi dell'art. 473 bis. 22 c.p.c.
Ritenuto non opportuna da parte del Giudice Delegato l'assunzione di provvedimenti temporanei ed urgenti, essendo comunque vigenti le condizioni della sentenza di divorzio del Tribunale di Palermo n. 1584/21 del 8 aprile/13 aprile 2021, tenuto altresì conto dell'assenza di urgenza e considerate le tempistiche di prossima definizione del giudizio da parte del Collegio, che potrà comunque provvedere anche in ordine alla decorrenza in caso di accoglimento del ricorso.
Rilevato che parte attrice ha rinunciato alle istanze istruttorie articolate comunque superate dalle risultanze acquisite anche documentali e che parte convenuta non ha avanzato istanze, essendosi peraltro impegnata a produrre su consolle entro oggi i 730 2025 della parte mancante
Ritenuto, pertanto, che la causa sia matura per la decisione, dovendosi invitate le parti a precisare le conclusioni
PQM
1) Non ritiene di emettere provvedimenti temporanei ed urgenti;
2) Prende atto che parte attrice ha rinunciato alle istanze istruttorie parte convenuta non ha avanzato istanze.”
Ritenuta pertanto la causa matura per la decisione, invitava le parti a precisare le conclusioni e alla discussione.
Le parti precisavano le conclusioni come sopra indicato. Il Giudice, udita la discussione, rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Il materiale probatorio
Osserva il Tribunale che il materiale probatorio agli atti è idoneo e sufficiente a fondare una motivata decisione sulle domande svolte dalle parti, peraltro avendo parte attrice rinunciato alle istanze istruttorie, mentre parte convenuta non avendo articolato istanze istruttorie.
pagina 5 di 10 Gli elementi emersi nel corso del presente procedimento, le verbalizzazioni delle parti e soprattutto la documentazione depositata ed acquisita agli atti, consentono a questa Autorità Giudiziaria di poter assumere una motivata decisione sulle domande avanzate. La presente causa è, infatti, prettamente economica e documentale e i documenti sono più che sufficienti ed esaustivi per assumere una decisione.
La domanda di revoca dell'assegno di mantenimento indiretto per la figlia
Deve innanzitutto osservarsi che il procedimento di revisione ha la precipua funzione di registrare le sopravvenienze, in fatto o diritto, che impongano una riscrittura dello statuto regolamentare come fissato dalle parti consensualmente o tipizzato in via giudiziale dall'Autorità Giudiziaria, qualora le stesse abbiano avuto una provata efficienza causale sugli equilibri pregressi (economici o personali) e abbiano alterato l'assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento attributivo dell'assegno.
Ciò premesso in diritto dal punto di vista generale con riferimento alla domanda di modifica di statuizioni giudiziarie, il Collegio riporta i seguenti dati come acquisiti e del tutto provati, che andranno poi valutati anche alla luce della ormai consolidata giurisprudenza anche di legittimità in punto di autonomia economica dei figli maggiorenni.
Risulta infatti documentalmente ed è stato altresì ammesso ed accertato che lavora presso Controparte_1 la nota società di consulenza Deloitte come analyst junior, assunta ormai con contratto a tempo indeterminato sottoscritto l'8 agosto 2022, dopo aver svolto un periodo di stage di 6 mesi, con uno stipendio che la medesima ha riferito essere attualmente di circa € 1650 netti al mese, se pur in parte variabile a seconda del progetto e/o delle ferie o permessi o straordinari, con 13^ e 14^ mensilità, indicando in € 1684, 61 lo stipendio del mese di ottobre 2025, con un leggero incremento rispetto all'importo annuo riportato nel contatto di collaborazione sottoscritto. La stessa ha, altresì, precisato, su domanda del giudice, di aver in effetti finito le scuole superiori
(liceo artistico) a Genova a 20 anni, di aver seguito dai 21 ai 24 corsi anche di formazione per “3 D”, che però non l'avevano avviata ad alcun percorso professionale, di aver frequentato per un anno senza particolari esiti la facoltà di ingegneria informatica, di aver quindi fatto un corso come programmatore informatico per 6 mesi, ottenendo un diploma e di aver così iniziato a lavorare presso Deloitte con uno stage come analyst junior per cui riceveva € 900 al mese e di essere quindi stata assunta come già indicato con il medesimo ruolo presso Deloitte con contratto a tempo indeterminato, ormai da agosto 2022. La stessa ha quindi evidenziato come in effetti si aspetti un avanzamento della posizione (ora è al IV livello) con anche scatto del livello retributivo (per circa €
6000 all'anno) normalmente dopo 2-3 anni, nel suo caso ormai decorsi, avendo comunque saputo dai suoi capi che dovrebbe riceverlo probabilmente nel giugno 2026, non essendo andata bene l'azienda. Gode di alcuni benefits dell'azienda, tra cui un portale con scontistiche con abbigliamento, del 15% e welfare che è un credito con gli sgravi fiscali che vengono riconosciuti una volta all'anno (normalmente € 500 euro all'anno da contratto pagina 6 di 10 forse quest'anno meno per € 350). La parte convenuta vive ormai da sola da molti anni, avendo lasciato la casa con la mamma dal 2023, ha abitato prima in un'altra casa, dall'anno scorso vive in una casa in zona in effetti abbastanza centrale, in via Imbonati, avendo avuto problemi nell'affittare una casa per la presenza del suo cane e paga un canone di locazione di € 950 al mese comprensive di alcune spese, escluse luce e gas e Tari. Ha giustificato la necessità del mantenimento dell'assegno di mantenimento da parte del padre ovvero comunque una riduzione a € 600 o € 500 perlomeno fino a quando non beneficerà dello scatto retributivo, atteso l'altro tenore di vita di Milano, le spese sue di vitto e alloggio, spese per attività sportive (frequenta la palestra Get Fit per cui paga € 55 al mese) le spese veterinarie per il cane, le spese di salute per alcune non meglio indicate patologie per cui riferisce che la madre ogni tanto l'aiuta. Ha ricevuto l'assegno di € 800 dal padre, a parte per alcuni mesi in cui il padre ha pagato un importo ridotto, se pur le parti diano ognuna una opposta prospettazione il padre riferendo di un accordo, la figlia di una scelta autodeterminata dal padre, per cui le stesse sono poi addivenute ad un accordo con la restituzione dell'arretrato nell'importo non contestato di € 6300, avendo il padre versato in un'unica soluzione come richiesto l'importo di € 3.600 il 2.09.2025 e il resto a rate per l'importo di €
450 in aggiunta agli € 800, versando adesso € 1250.
Dalle dichiarazioni dei redditi prodotte dalla parte convenuta risulta dal 730/23 un reddito annuo lordo di €
14.759; dal 730/24 di € 24.373; dal 730/25 risulta aver percepito un reddito annuo lordo di poco superiore di €
25.500 pari ad un reddito netto mensile su 12 mensilità, detratte le imposte e addizionali a € 1798,75 circa. Agli atti poi ci sono le spese relative alle utenze, sanitarie e spese veterinarie.
Il padre ha fatto, in effetti, presente di aver cercato per tutti questi anni di continuare ad aiutare la figlia, anche proponendole un lavoro a Palermo dove evidentemente il tenore di vita è più basso ma di aver ricevuto una completa chiusura con la figlia, con la quale ormai non ha più alcun rapporto, auspicando anzi che l'interruzione di un obbligo giuridico possa consentire la riapertura di un dialogo più costruttivo e sereno e non ridotto a semplici rapporti di dare. Lo stesso, inoltre, ha avuto un altro figlio dalla nuova compagna, con cui la sorella ha parimenti interrotto i rapporti e con il suo stipendio da Comandante dei Carabinieri di Palermo (Centro) di circa
€ 2800 al mese, pur vivendo nell'alloggio di servizio per motivi di lavoro, deve provvedere comunque anche al mantenimento della famiglia, guadagnando la compagna circa € 1000 al mese. Dal CU 22 risulta un reddito annuo lordo di € 51.910, dal CU 23 di € 53.972, dal CU 2024 di € 54.728 in linea con quanto dichiarato.
All'esito delle verbalizzazioni non è stato possibile trovare alcuna composizione conciliativa della vicenda che evidentemente coinvolge le parti anche sotto e ben più rilevanti profili di carattere personale e relazione, che hanno radici anche lontane, fatte di incomprensioni e distanze, esulanti però dall'oggetto del presente procedimento di cui comunque il Tribunale è ben consapevole.
Così ricostruiti i dati rilevanti e accertatala la redditualità attuale e il percorso scolastico, formativo e lavorativo della parte convenuta non può che a questo punto rammentarsi in diritto come, ai fini della valutazione pagina 7 di 10 dell'indipendenza economica dei figli maggiorenni, il Giudice di merito è tenuto a considerare, con prudente apprezzamento, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustifichino il permanere dell'obbligo gravante sui genitori, avendo riguardo in particolare all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa, nonché alla complessiva condotta personale tenuta dal raggiungimento della maggiore età da parte dell'avente diritto, fermo restando che tale obbligo non può essere protratto, oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e (purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori) aspirazioni (Cass. Sez. VI-I
5.3.2018 n. 5088; Cass. Sez. I 14.8.2020 n. 17183).
Se il raggiungimento della maggiore età dei figli non rappresenta lo spartiacque per l'obbligo dei genitori di contribuire al loro mantenimento, d'altro canto non si tratta di un dovere protratto all'infinito, essendo soggetto al parametro generale del raggiungimento di un'autosufficienza economica tale da provvedere autonomamente alle proprie esigenze di vita. Giurisprudenza consolidata d'altronde ha più volte definiti i limiti del concetto di indipendenza del figlio maggiorenne statuendo che non un qualsiasi impiego o reddito faccia venir meno l'obbligo di mantenimento sebbene addirittura non sia necessario un lavoro stabile (anche tenuto conto del mercato del lavoro soprattutto giovanile), ma ha pacificamente ritenuto che lo status di indipendenza economica del figlio può considerarsi raggiunto in presenza di un impiego tale da consentirgli un reddito corrispondente alla sua professionalità e un'appropriata collocazione nel contesto economico-sociale di riferimento, adeguata alle sue attitudini ed aspirazioni (v. Cass. n. 4765/2002; n. 21773/2008; n. 14123/2011; n. 1773/2012), con conseguente venir meno dell'obbligo del mantenimento.
Nel caso di specie siamo in presenza di una figlia di 30 anni, che ha terminato da circa 10 anni il percorso scolastico, ha svolto inizialmente alcuni corsi di formazione e frequentato per 1 anno appena l'università, lavorando ormai da tempo dapprima con uno stage e poi con contratto a tempo indeterminato ormai da più di tre anni (agosto 2022) presso una nota società di consulenza con uno stipendio del tutto adeguato al suo livello di preparazione a formazione, peraltro con prospettive anche di un innalzamento di livello anche retributivo, con un reddito quindi corrispondente alla sua professionalità e con un'appropriata collocazione nel contesto economico- sociale di riferimento, adeguata alle sue attitudini ed aspirazioni (v. Cass. n. 4765/2002; n. 21773/2008; n.
14123/2011; n. 1773/2012); da tempo infatti vive autonomamente, avendo comunque scelto di trovare una casa con un canone non particolarmente agevolato anche per la presenza di un cane, essendo stata comunque fino ad adesso aiutata e supportata anche dal padre con il versamento dell'assegno che le ha permesso di inserirsi ancora di più e stabilmente nel contesto lavorativo e professionale.
pagina 8 di 10 Ne consegue a questo punto che debba venir meno l'obbligo giuridico a carico del padre di continuare e versare una somma per il mantenimento, dovendosi ritenere la figlia ormai autonoma economicamente e comunque messa nelle condizioni di rendersi totalmente indipendente senza che debbano al medesimo essere imputate scelte di vita o spese che esonerano dall'obbligo giuridico di un genitore, al di là poi degli eventuali accordi o spontanee dazioni di denaro che verranno però rimesse ad entrambi i genitori.
Conseguentemente, in accoglimento della domanda di parte attrice, in quanto del tutto fondata e provata, deve revocarsi l'assegno di mantenimento della figlia, da considerarsi ormai da tempo autonoma e in grado di poter far affidamento sulle proprie entrate, ancora posto a suo carico.
La revoca del contributo al mantenimento della figlia avrà decorrenza dalla mensilità successiva alla data della domanda e quindi dalla mensilità di febbraio 2025, essendo il ricorso stato iscritto a ruolo il 16/01/2025, posto che è principio generale che il tempo che intercorre dalla proposizione della domanda alla pronuncia del provvedimento giudiziale non può andare a danno del ricorrente e che i presupposti per l'accoglimento della domanda esistevano già al momento introduttivo del giudizio.
Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti per la definizione del procedimento : gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a condurre a una conclusione di segno diverso.
Tutte le ulteriori domande di parte convenuta devono intendersi rigettate o comunque superate dal tenore della presente decisione. La domanda di parte convenuta relativa alla condanna dell'attore al pagamento dell'arretrato come concordato esula dall'oggetto del presente procedimento.
Le spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate a carico della parte convenuta come in dispositivo in base alle fasi dell'attività difensiva in concreto svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione IX civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra domanda disattesa o respinta in quanto inammissibile e/o rinunciata, a parziale modifica della sentenza di separazione del Tribunale di Palermo n. 7540/15 del 22.12.2015 e della successiva sentenza di divorzio del Tribunale di Palermo n. 1584/21 del 8 aprile/13 aprile 2021,
1) Revoca con decorrenza dalla domanda e quindi dalla mensilità di febbraio 2025 l'assegno di mantenimento per la figlia posto a carico dal padre da versare direttamente alla medesima;
Controparte_1 pagina 9 di 10 2) Conferma, per il resto, per quanto di ragione, le altre statuizioni;
3) CONDANNA a rifondere integralmente in favore di le spese di Controparte_1 Parte_1 lite che liquida in complessivi euro 4.711,00 oltre 15% per rimborso forfettario spese generali, Iva e cpa come per legge;
SENTENZA provvisoriamente esecutiva ex lege
MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza.
Cosi deciso, in Milano il giorno 26 novembre 2025
IL PRESIDENTE RELATORE ESTENSORE
Dott.ssa Maria Laura Amato
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