Sentenza 14 giugno 2022
Sentenza 1 febbraio 2024
Sentenza 6 marzo 2024
Sentenza 11 novembre 2024
Sentenza 24 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. di Appello per la Sicilia, sentenza 24/03/2026, n. 13 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione di Appello per la Sicilia |
| Numero : | 13 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano La Corte dei conti Sezione Giurisdizionale d’Appello per la Regione Siciliana composta dai signori magistrati:
dott. Vincenzo Lo Presti Presidente dott. Giuseppe Colavecchio Consigliere dott. Marco Smiroldo Consigliere dott. Francesco Albo Consigliere dott.ssa Giuseppa Cernigliaro Consigliere - relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA N. 13/A/2026 nel giudizio di appello in materia pensionistica iscritto al n. 7043/Pmil del registro di segreteria, depositato il 17.9.2025, promosso da:
Omissis, nato a [...] il Omissis, rappresentato e difeso dall'Avv.
Paolo Bonaiuti del Foro di Roma
(p.e.c.:paolobonaiuti@ordineavvocatiroma.org) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Roma, nella via Riccardo Grazioli Lante, n. 16.
contro
- Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Roma, Via Ciro il Grande n.
21, rappresentato e difeso nel presente giudizio - congiuntamente e disgiuntamente - dagli avv.ti Francesco Gramuglia (pec:
avv.francesco.gramuglia@postacert.inps.gov.it) e IZ NN IT (pec: avv.tiziana.norrito@postacert.inps.gov.it), elettivamente domiciliato a Palermo, Via Maggiore Toselli, n. 5, per la riforma della sentenza n. 345/2024 del 24/10/2024, emessa dalla Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana ai sensi degli artt. 217 e 218 c.g.c., pubblicata in data 11/11/2024 e non notificata.
Uditi alla pubblica udienza del 5 marzo 2026, l’Avv. Paolo Bonaiuti, per l’appellante, e l’Avv. IZ IT per l’INPS.
Ritenuto in
FATTO
1.1. Il Sig. Omissis, militare dell'Aeronautica Militare in congedo, titolare sia del trattamento di privilegio (concessogli con decreti ministeriali n.290/1984 e 235/1995) sia di pensione diretta di vecchiaia dal 1° marzo 2012, con due distinti ricorsi, successivamente riuniti, aveva chiesto, in relazione al primo trattamento, l’applicazione della perequazione automatica sull’indennità integrativa speciale (IIS),
ritenendo che la stessa fosse stata indebitamente assoggettata al blocco stabilito dall’art. 59, comma 13 della legge 449/97 e dunque corrisposta nella misura fissa di € 551,87, nonché che gli fosse riconosciuta l’Indennità Speciale Annua (ISA) di cui all’art. 111 del D.P.R. 1092/1973.
1.2. Con la sentenza n. 521/2022, pubblicata il 14 giugno 2022, il giudice monocratico della Sezione territoriale ha accolto parzialmente il ricorso affermando il diritto dell’allora ricorrente alla sola
riliquidazione dell’IIS a partire dal 1.1.1998; in accoglimento della relativa eccezione sollevata dall’ente previdenziale, il decidente ha dichiarato prescritti i maggiori ratei antecedenti al 22 maggio 2012.
1.3. Il Sig. Omissis ha appellato la sentenza n. 521/2022, nei capi per i quali era stato riconosciuto soccombente, e, al contempo, ha proposto giudizio di ottemperanza, stante l’inerzia dell’INPS nel provvedere alla riliquidazione dell’IIS.
1.4. Con la sentenza n. 42/2024, pubblicata il 1° febbraio 2024, il giudice dell’ottemperanza, rilevato il mancato adeguamento dell’IIS da parte dell’INPS, ha assegnato all’ente previdenziale un termine per dare esecuzione alla sentenza n. 521/2022 nominando, per il caso di persistente inerzia dell’INPS dopo il decorso del suddetto termine, un commissario ad acta per l’esecuzione della stessa.
1.5. Con la sentenza n. 50/A/2024 del 22.02.2024, pubblicata il 06.03.2024, questa Sezione d’Appello ha respinto l’appello principale proposto dal Sig. Omissis e dichiarato inammissibile il gravame incidentale dell’INPS confermando così le statuizioni della sentenza della Sezione territoriale n. 521/2022.
1.6. In data 1.7.2024, il pensionato, sul presupposto della perdurante inottemperanza dell’INPS nel riconoscere la perequazione dell’IIS, ha depositato ricorso chiedendo la nomina del commissario ad acta.
1.7. Con la sentenza n. 345/2024 del 24.10.2024, il giudice dell’ottemperanza ha rilevato che l’ente previdenziale aveva in realtà ottemperato al giudicato statuito dalle sentenze n. 521/2022 e 42/2024 mediante il provvedimento del 21.05.2024 inviato in pari data, a mezzo pec, al difensore della controparte. In tale provvedimento l’INPS aveva analiticamente indicato, per ciascuna annualità di riferimento, i coefficienti applicati, secondo le modalità di calcolo prescritte dall’informativa n. 14 del 21.2.2000 (ovvero perequando la pensione complessivamente corrisposta, comprensiva di IIS); in più, l’ente aveva esposto in un apposito prospetto il calcolo della perequazione dell’IIS scorporata dalla voce pensione (perequata a sua volta separatamente)
con un esito finale identico al trattamento di pensione complessivo già corrisposto al Omissis.
Sebbene ad esito di tale operazione non sia scaturito alcun ulteriore pagamento in favore del pensionato, il decidente ha ritenuto corretto il modo di procedere dell’ente previdenziale e pertanto ha respinto il ricorso con assorbimento delle ulteriori doglianze formulate dall’istante, non valutabili in sede di giudizio di ottemperanza.
2.1. Con l’odierno gravame, regolarmente proposto, l’appellante chiede la riforma della sentenza impugnata nella parte in cui avrebbe erroneamente affermato che l’INPS aveva provveduto alla riliquidazione dell’IIS. Dopo la pedissequa trascrizione di ampi brani della pronuncia, ha formulato le seguenti censure: “Violazione dell’art.
113, c.p.c. e degli artt. 217 e 218 del c.g.c. Violazione per mancata, falsa ed errata applicazione dell’art. 59 della L. 449/1997. Mancanza di motivazione e/o motivazione apparente e/o contraddittoria. Vizio nei presupposti. Carenza di prova da parte dell’INPS. Errore nei conteggi.
Errores in iudicando e in procedendo. Violazione di giudicato.”
L’appellante contesta sostanzialmente il provvedimento del 21.05.2024 adottato dall’INPS sostenendo l’erroneità dei conteggi ivi riportati alla luce di una consulenza tecnica di parte, allegata all’atto di appello, acquisita per confutare le asserzioni del giudice di prime cure.
A detta dell’odierno deducente, appare difatti irrazionale sostenere che alcun beneficio derivi dall’operata riliquidazione, essendo evidente che l’IIS era rimasta cristallizzata per anni. Da ciò discende che, a seguito dei nuovi conteggi, comportanti la perequazione in via separata dell’IIS, deve essere disposto un pagamento in favore del pensionato, non ammettendosi una riliquidazione pensionistica neutra quanto agli effetti. Nel censurare ampiamente il computo effettuato dall’INPS mediante la comparazione con il ricalcolo eseguito dal CTP, conclude per l’accoglimento dell’appello.
2.2. Con memoria depositata il 23.2.26 si è costituito l’INPS per sostenere l’inammissibilità e/o l’infondatezza del gravame.
Secondo l’ente previdenziale, infatti, le censure di controparte sarebbero del tutto apparenti, atteso che i motivi di appello indicati nel gravame non risultano in alcun modo sviluppati sotto il profilo strettamente giuridico. Di fatto, l’odierno appello si incentra su meri calcoli matematici volti a sostenere l’erroneità dei conteggi eseguiti dall’INPS, per di più con l’impiego di una relazione tecnica inammissibilmente prodotta per la prima volta in appello. Le contestazioni al computo oggetto del provvedimento INPS del 21.5.2024 riguardano il merito del giudizio di ottemperanza, nei termini della corretta esecuzione del giudicato, sicché andavano formulate nel giudizio di primo grado (anche con il ricorso alla CTP) e non possono essere proposte, per la prima volta, in questo giudizio.
3. All’udienza del 5 marzo 2026, le parti hanno illustrato le proprie argomentazioni e concluso come da verbale di udienza.
Considerato in
DIRITTO
1. L’appello è inammissibile per violazione degli artt. 193 e 194 c.g.c.
concernenti il divieto di nova in appello.
In primo luogo, va osservato che parte appellante produce per la prima volta nel giudizio di appello una relazione di consulenza tecnica di parte volta a confutare i conteggi eseguiti dall’INPS senza allegare né dimostrare di non aver potuto produrre tale documento nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile.
Dall’articolazione temporale dei fatti di causa emerge invero che l’ente previdenziale ha inviato con pec al difensore dell’odierno appellante il provvedimento del 21.5.2024; in replica, con pec del 28.6.2024, costui ha segnalato all’INPS l’asserita perdurante inottemperanza e, in data 1.7.2024, ha curato il deposito del ricorso per la nomina del commissario ad acta senza allegare alcuna relazione di consulenza tecnica di parte e senza prendere specifica ed analitica posizione sui conteggi di controparte. Soltanto in sede di discussione orale, all’udienza del 24.10.2024, il menzionato difensore si è soffermato sulla non condivisibilità di ipotesi di perequazione negativa e sulla non uniforme applicazione del coefficiente percentuale di perequazione per la pensione e l’IIS (cfr. par. VII della premessa in fatto della sentenza qui gravata).
Da quanto appena esposto si trae pertanto l’inammissibilità, a mente dell’art. 194, c.g.c., della nuova produzione documentale giacché parte appellante, nel lamentare nel precedente grado di giudizio la non corretta esecuzione della sentenza n. 521/2022, ben avrebbe potuto acquisire e depositare al fascicolo una relazione di consulenza tecnica di parte per contestare i conteggi eseguiti dall’INPS.
Quanto all’odierno gravame, occorre altresì evidenziare che i motivi di appello formulati non risultano coerentemente sviluppati nell’atto di impugnazione. Le censure mosse alla sentenza appellata si incentrano infatti su meri calcoli matematici (volti a sostenere l’erroneità del computo svolto dall’ente previdenziale) essenzialmente fondati sulle risultanze della consulenza tecnica di parte inammissibilmente prodotta per la prima volta in sede di appello. La difesa dell’appellante, infatti, richiama la suddetta consulenza tecnica, come parte integrante e sostanziale dell’atto di impugnazione, per formulare deduzioni di natura contabile finalizzate a dimostrare sia l’erroneità del provvedimento adottato da controparte sia della sentenza in questa sede avversata (cfr. pag. 17 dell’atto introduttivo).
Tale impostazione si traduce perciò nell’introduzione di un argomento nuovo rispetto a quelli dedotti in primo grado ed oggetto di esame da parte del primo giudice giacché in quel giudizio il ricorrente non aveva affatto confutato analiticamente, anno per anno e voce per voce, la rimodulazione effettuata dall’INPS in sede di ottemperanza alla sentenza n. 521/2022.
Da quanto appena esposto deriva l’inammissibilità dello stesso gravame, ai sensi dell’art. 193, comma 1, del c.g.c.; difatti tale disposizione, per pacifica giurisprudenza, non riguarda soltanto le domande e le eccezioni in senso stretto, ma “(…)anche le contestazioni nuove, ossia quelle non esplicate in primo grado”, che, modificando “i temi di indagine, trasformerebbero il giudizio di appello da mera revisio prioris instantiae in iudicium novum, il che è estraneo al vigente ordinamento processuale” (ex plurimis, Corte conti, Sez.
III/A, n. 487/2021; Cass. civ., n. 2529/2018).
Non pertinente appare poi il richiamo dell’appellante alla sentenza delle SS.UU. della Corte di cassazione n. 5624 del 21.02.2022 il cui principio di diritto non si attaglia al caso di specie.
La S.C. ha difatti ivi affermato che “Le contestazioni e i rilievi critici delle parti alla consulenza tecnica d’ufficio, ove non integrino eccezioni di nullità relative al suo procedimento, come tali disciplinate dagli artt. 156 e 157 c.p.c., costituiscono argomentazioni difensive, sebbene di carattere non tecnico-giuridico, che possono essere formulate per la prima volta nella comparsa conclusionale e anche in appello, purché non introducano nuovi fatti costitutivi, modificativi o estintivi, nuove domande o eccezioni o nuove prove ma si riferiscano alla attendibilità e alla valutazione delle risultanze della c.t.u. e siano volte a sollecitare il potere valutativo del Giudice in relazione a tale mezzo istruttorio”.
Orbene, nel giudizio di primo grado non è stata acquisita alcuna CTU sicché il principio di diritto richiamato dall’appellante è inidoneo a giustificare il preteso ampliamento del tema d’indagine in sede di giudizio di appello. Va infatti considerato che l’odierno deducente avrebbe certamente potuto (nonché dovuto) sviluppare nel giudizio di ottemperanza gli argomenti tecnici ora addotti (anche con il sostegno di apposita consulenza tecnica di parte o richiedendo al giudice l’acquisizione di una CTU) non ostandovi alcuna circostanza impeditiva in tal senso. Egli si è invece limitato a sostenere, del tutto genericamente, la perdurante inerzia dell’INPS anche a fronte del provvedimento del 21.5.2024, senza articolare le ragioni per le quali riteneva che l’ente non avesse correttamente eseguito la sentenza n.
521/2022.
Conclusivamente, per le esposte considerazioni, l’odierno gravame va dichiarato inammissibile.
2. Sussistono i presupposti indicati dall’art. 31, comma 3, c.g.c. per la compensazione delle spese in ragione della natura pregiudiziale della statuizione.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale d’appello per la Regione siciliana, definitivamente pronunciando, sul giudizio iscritto al n.
7043/Pmil del ruolo generale, lo dichiara inammissibile e, per l’effetto, conferma la sentenza n. 345/2024 della Sezione giurisdizionale per la Regione siciliana.
Spese compensate.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 5 marzo 2026.
L’Estensore Il Presidente Dott.ssa Giuseppa Cernigliaro Dott. Vincenzo Lo Presti
(F.to digitalmente) (F.to digitalmente)
Depositata oggi in Segreteria nei modi di legge.
Palermo, 24/03/2026 Il Funzionario preposto Dott.ssa Pietra Allegra F.to digitalmente