CGT1
Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. X, sentenza 17/02/2026, n. 1415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1415 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1415/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 10, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
LA ROSA ALESSANDRO COSIMO MA, Presidente e Relatore
CASTORINA IA MARIA, Giudice
URSINO ANDREA MARIA MASSIMO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1687/2017 depositato il 01/03/2017
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IO - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29380201600027980000 TRIB VARI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320040026544852000 I.C.I. 1998
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320080089877170000 I.C.I. 2001
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320080160469531000 I.C.I. 1999
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320080160469531000 I.C.I. 2002
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320090111003319000 I.C.I. 2003
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320110054477978000 REGISTRO 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320110064082353000 REGISTRO 2004 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320120048947701000 REGISTRO 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320120071973786000 REGISTRO 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320130027916235000 REGISTRO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320130039553565000 REGISTRO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320130045747062000 REGISTRO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320130045747264000 REGISTRO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320130048495519000 REGISTRO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320140009310251000 REGISTRO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320140009310352000 REGISTRO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320140011613318000 REGISTRO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320140011613419000 REGISTRO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320140011613520000 REGISTRO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320140017046437000 REGISTRO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320140029325366000 REGISTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320140029325467000 REGISTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320140029325568000 REGISTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320140032442381000 REGISTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320140032442482000 REGISTRO 2012
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Dir. Provin. Uff. Controlli-Legale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - IO - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320140037718317000 IRPEF-ALTRO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320140037718317000 IVA-ALTRO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320150005891167000 IRPEF-ALTRO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320150005891167000 IVA-ALTRO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320150037745586000 TRIB.VARI 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320150037745586000 IRPEF-ALTRO 2010 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Come da verbale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 proponeva ricorso nei confronti della IO IL SP e dell'Agenzia delle Entrate, avverso il preavviso di fermo amministrativo n. 29380201600027980000 notificato a mezzo PEC il 02.12.2016 afferente a numerose cartelle di pagamento per diversi tributi.
Eccepiva, in sintesi:
- L'inesistenza della notifica del preavviso di fermo
- Che la vettura targata Targa_1 è bene strumentale non sottoponibile a misura cautelare
- Il difetto di motivazione del preavviso e delle cartelle in esso richiamate
- L'omessa notifica delle cartelle
- L'intervenuta decadenza
- L'infondatezza della pretesa
- L'indeterminatezza degli interessi
Concludeva chiedendo l'accoglimento del ricorso per le ragioni ivi esposte.
Resistevano l'Agenzia delle entrate e la IO IL SP
Con ordinanza del 08.02.2018, su richiesta di parte ricorrente, la Commissione disponeva sospendersi il procedimento attesa la pendenza di un giudizio su querela di falso.
Con ordinanza del 07.02.2022 la Commissione Tributaria ratificava la precedente ordinanza di sospensione del procedimento attesa la pendenza del giudizio sulla querela di falso.
Con memorie datate 20.11.2025 parte ricorrente comunicava che il giudizio sulla querela di falso si era concluso con sentenza (di accoglimento), emessa in data 20.01.2023 dal Tribunale di Catania, allegando il citato provvedimento. Concludeva confermando i motivi di ricorso e comunque chiedendo che venisse dichiarata cessata la materia del contendere.
All'udienza del 01.12.2025 parte ricorrente confermava la definitività della sentenza sulla querela di falso emessa dal Tribunale di Catania.
All'udienza del 26.01.2026 il procuratore di parte ricorrente dichiarava che la sentenza del Tribunale di
Catania sulla querela di falso era divenuta definitiva per mancata impugnazione, così come comunicatogli dal difensore della causa civile.
Il ricorso, pertanto, veniva assunto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che il procedimento è stato sospeso in data 08.02.2018 (sospensione reiterata in data
07.02.2022) in attesa della definizione del giudizio sulla querela di falso.
Dalla sentenza depositata dalla ricorrente sul predetto giudizio emerge che la stessa è stata emessa in data
20.01.2023. Dalle dichiarazioni rese dal difensore della ricorrente all'udienza del 26.01.2026 emerge che il passaggio in giudicato è dovuto alla mancata impugnazione della sentenza entro il termine lungo (come risulta dalla comunicazione a mezzo e-mail del difensore della predetta causa civile).
Da ciò discende che certamente il passaggio in giudicato della citata sentenza è avvenuto entro il 2024 pur tenendo conto del termine di cui all'art. 327 c.p.c. (termine lungo per l'impugnazione).
Entro sei mesi dalla definitività del provvedimento, pertanto, le parti avevano l'onere di riassumere il procedimento attraverso apposita istanza di trattazione ai sensi dell'art. 43 D.lvo n. 546/1992, essendo certamente cessata la causa di sospensione. Non essendo stata avanzata alcuna istanza in tal senso entro i termini di legge deve dichiararsi l'estinzione del processo per inattività delle parti ai sensi dell'art. 45 D.lvo n. 546/1992.
Le spese rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per inattività delle parti. Le spese rimangono a carico delle parti che le hanno sostenute.
Il Presidente estensore
RO La SA
(firma digitale)
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 10, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
LA ROSA ALESSANDRO COSIMO MA, Presidente e Relatore
CASTORINA IA MARIA, Giudice
URSINO ANDREA MARIA MASSIMO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1687/2017 depositato il 01/03/2017
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IO - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29380201600027980000 TRIB VARI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320040026544852000 I.C.I. 1998
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320080089877170000 I.C.I. 2001
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320080160469531000 I.C.I. 1999
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320080160469531000 I.C.I. 2002
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320090111003319000 I.C.I. 2003
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320110054477978000 REGISTRO 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320110064082353000 REGISTRO 2004 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320120048947701000 REGISTRO 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320120071973786000 REGISTRO 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320130027916235000 REGISTRO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320130039553565000 REGISTRO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320130045747062000 REGISTRO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320130045747264000 REGISTRO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320130048495519000 REGISTRO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320140009310251000 REGISTRO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320140009310352000 REGISTRO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320140011613318000 REGISTRO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320140011613419000 REGISTRO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320140011613520000 REGISTRO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320140017046437000 REGISTRO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320140029325366000 REGISTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320140029325467000 REGISTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320140029325568000 REGISTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320140032442381000 REGISTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320140032442482000 REGISTRO 2012
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Dir. Provin. Uff. Controlli-Legale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - IO - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320140037718317000 IRPEF-ALTRO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320140037718317000 IVA-ALTRO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320150005891167000 IRPEF-ALTRO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320150005891167000 IVA-ALTRO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320150037745586000 TRIB.VARI 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320150037745586000 IRPEF-ALTRO 2010 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Come da verbale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 proponeva ricorso nei confronti della IO IL SP e dell'Agenzia delle Entrate, avverso il preavviso di fermo amministrativo n. 29380201600027980000 notificato a mezzo PEC il 02.12.2016 afferente a numerose cartelle di pagamento per diversi tributi.
Eccepiva, in sintesi:
- L'inesistenza della notifica del preavviso di fermo
- Che la vettura targata Targa_1 è bene strumentale non sottoponibile a misura cautelare
- Il difetto di motivazione del preavviso e delle cartelle in esso richiamate
- L'omessa notifica delle cartelle
- L'intervenuta decadenza
- L'infondatezza della pretesa
- L'indeterminatezza degli interessi
Concludeva chiedendo l'accoglimento del ricorso per le ragioni ivi esposte.
Resistevano l'Agenzia delle entrate e la IO IL SP
Con ordinanza del 08.02.2018, su richiesta di parte ricorrente, la Commissione disponeva sospendersi il procedimento attesa la pendenza di un giudizio su querela di falso.
Con ordinanza del 07.02.2022 la Commissione Tributaria ratificava la precedente ordinanza di sospensione del procedimento attesa la pendenza del giudizio sulla querela di falso.
Con memorie datate 20.11.2025 parte ricorrente comunicava che il giudizio sulla querela di falso si era concluso con sentenza (di accoglimento), emessa in data 20.01.2023 dal Tribunale di Catania, allegando il citato provvedimento. Concludeva confermando i motivi di ricorso e comunque chiedendo che venisse dichiarata cessata la materia del contendere.
All'udienza del 01.12.2025 parte ricorrente confermava la definitività della sentenza sulla querela di falso emessa dal Tribunale di Catania.
All'udienza del 26.01.2026 il procuratore di parte ricorrente dichiarava che la sentenza del Tribunale di
Catania sulla querela di falso era divenuta definitiva per mancata impugnazione, così come comunicatogli dal difensore della causa civile.
Il ricorso, pertanto, veniva assunto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che il procedimento è stato sospeso in data 08.02.2018 (sospensione reiterata in data
07.02.2022) in attesa della definizione del giudizio sulla querela di falso.
Dalla sentenza depositata dalla ricorrente sul predetto giudizio emerge che la stessa è stata emessa in data
20.01.2023. Dalle dichiarazioni rese dal difensore della ricorrente all'udienza del 26.01.2026 emerge che il passaggio in giudicato è dovuto alla mancata impugnazione della sentenza entro il termine lungo (come risulta dalla comunicazione a mezzo e-mail del difensore della predetta causa civile).
Da ciò discende che certamente il passaggio in giudicato della citata sentenza è avvenuto entro il 2024 pur tenendo conto del termine di cui all'art. 327 c.p.c. (termine lungo per l'impugnazione).
Entro sei mesi dalla definitività del provvedimento, pertanto, le parti avevano l'onere di riassumere il procedimento attraverso apposita istanza di trattazione ai sensi dell'art. 43 D.lvo n. 546/1992, essendo certamente cessata la causa di sospensione. Non essendo stata avanzata alcuna istanza in tal senso entro i termini di legge deve dichiararsi l'estinzione del processo per inattività delle parti ai sensi dell'art. 45 D.lvo n. 546/1992.
Le spese rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per inattività delle parti. Le spese rimangono a carico delle parti che le hanno sostenute.
Il Presidente estensore
RO La SA
(firma digitale)