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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 02/07/2025, n. 2305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2305 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1679/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai seguenti Magistrati dott. Caterina Passarelli Presidente dott. Enrico Schiavon Consigliere estensore dott. Elena Garbo Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1679 del ruolo generale dell'anno 2023 promossa da
(C.F. Parte_1 P.IVA_1 appellante rappresentata e difesa dall'avv. Adriana Canzio contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_2 appellata ed appellante incidentale rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Cornolò
e contro
(C.F. ) Controparte_2 P.IVA_3 appellata contumace
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1139/2023 del Tribunale di Venezia emessa
1 e depositata in data 28.06.2023.
Conclusioni di : Parte_1
“- accogliere lo spiegato appello ed in riforma parziale della sentenza impugnata, dichiarare la legittimità del pignoramento mobiliare eseguito in danno della CP_2 con riferimento anche al veicolo IVECO Magirus targato FB087DT, in ragione della inopponibilità al creditore dell'atto di trasferimento della proprietà non debitamente trascritto e, in ogni caso, risultante da documenti privi di data certa anteriore al pignoramento;
- con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, con distrazione dei soli importi imputabili al presente grado di appello in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Conclusioni di Controparte_1
“Nel merito, in via principale
- per le motivazioni esposte in atti, rigettare l'appello promosso da Parte_2
, poiché infondato in fatto e in diritto, e, conseguentemente, in accoglimento
[...] dell'appello incidentale formulato da riformare parzialmente la Controparte_3 sentenza n. 1139/2023 emessa dal Tribunale Ordinario di Venezia in data 28/06/2023, R.G.
8919/2022, e conseguentemente dichiarare nullo e/o illegittimo il pignoramento del
06/03/2020, cronologico n. 144, eseguito dall' nei confronti della Controparte_4
in relazione ai veicoli IVECO Margirus targato EL 396 EN e IVECO BA3C Controparte_2 targato ES 896 TC, con conseguente riduzione del pignoramento effettuato nei confronti della unicamente ai mezzi SL 1355S tg. AB15759, Controparte_2 Controparte_5
tg. AE10979, Schwarzmueller 3E tg. XA748CR. Controparte_6 CP_5
In ogni caso, con condanna alla refusione delle spese e competenza di giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 619 c.p.c. proponeva opposizione di terzo Controparte_1 avverso l'atto notificato a in data 06.03.2020, con cui l' Controparte_2 Parte_1
aveva sottoposto a pignoramento, ai sensi dell'art. 521 bis c.p.c., i tre veicoli
[...]
2 IVECO Magirus targato FB 087 DT, IVECO Magirus targato EL 396 EN e IVECO BA3C targato ES 896 TC, assumendo che essa aveva acquistato la proprietà dei predetti tre veicoli dalla debitrice pignorata anteriormente alla notifica dell'atto di Controparte_2 pignoramento.
Si costituiva l' , chiedendo il rigetto dell'opposizione. Parte_1
Con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale di Venezia accoglieva l'opposizione solo con riferimento al veicolo IVECO Magirus targato FB 087 DT e compensava le spese di lite in ragione di due terzi, ponendo la quota residua a carico dell' Parte_1
.
[...]
2 Avverso l'indicata pronuncia, l' ha interposto Parte_1 tempestivo appello, col quale denuncia l'erroneità della sentenza impugnata laddove non ha rilevato l'inopponibilità al creditore esecutante dell'atto di acquisto del veicolo IVECO
Magirus targato FB 087 DT, in quanto trascritto successivamente al pignoramento e comunque privo di data certa anteriore a quest'ultimo.
3. Si è costituita la quale ha chiesto il rigetto del gravame ed ha svolto Controparte_1 appello incidentale contro la sentenza nella parte in cui non ha accolto l'opposizione con riferimento ai due veicoli IVECO Magirus targato EL 396 EN e IVECO BA3C targato ES
896 TC.
4. L'appello principale e quello incidentale possono essere esaminati congiuntamente, in quanto pongono questioni strettamente connesse.
Il tribunale, muovendo dalla considerazione che il contratto di compravendita di un'automobile non richiede la forma scritta ad substantiam, ma si perfeziona, al pari della vendita di qualsiasi bene mobile, con la semplice manifestazione del consenso del venditore e dell'acquirente, e che la trascrizione dell'atto di acquisto presso il PRA non è richiesta ai fini della validità ed efficacia del trasferimento, ma ha la mera funzione di pubblicità, essendo diretta a dirimere il conflitto tra più aventi causa dal medesimo venditore, è giunto alla conclusione che solo con riferimento al veicolo IVECO Magirus targato FB
087 DT l'opponente fosse riuscita a dimostrare, attraverso la documentazione prodotta, che
3 l'acquisto fosse avvenuto prima della notifica del pignoramento.
Il giudice di prime cure ha però omesso di rilevare che la trascrizione del pignoramento di autoveicoli - che, pur non essendo menzionata dal RDL 15 marzo 1927, n
436, deve essere eseguita a norma dell'art. 2693 cod. civ. - ha, come la trascrizione del pignoramento immobiliare, una duplice funzione: la funzione di pubblicità notizia diretta ai creditori del debitore esecutato si da rendere possibile a costoro la conoscenza dell'eseguito pignoramento e, quindi, il loro intervento nel processo esecutivo al fine di partecipare alla distribuzione della somma ricavata dalla vendita coatta;
la funzione, poi, di rendere inefficaci, nei confronti del creditore pignorante e dei creditori intervenuti nell'esecuzione, gli atti traslativi e costitutivi di diritti sull'autoveicolo pignorato che siano compiuti dal debitore in favore di terzi dopo la trascrizione (v. Cass.
n. 2733 del 25/06/1977).
In particolare l'art. 2914 cod. civ., richiamato dall'art. 2693 cod. civ., stabilisce che non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell'esecuzione, sebbene anteriori al pignoramento, le alienazioni di beni mobili iscritti in pubblici registri, che siano state trascritte successivamente al pignoramento.
Dalle visure del PRA dimesse dall' si evince che gli atti Parte_1 di acquisto dei tre veicoli sono stati trascritti successivamente alla trascrizione del pignoramento.
Il pignoramento infatti è stato trascritto il 22.06.2020, mentre la trascrizione dell'atto di trasferimento della proprietà è stata eseguita il 18.08.2020 con riferimento ai veicoli targati
FB087DT e ES896TC ed il 29.09.2020 con riferimento al veicolo targato EL396EN.
Ne consegue che l'opposizione va rigettata in toto.
Le spese relative ai due gradi del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, con distrazione a favore del procuratore antistatario che ne ha fatto richiesta limitatamente a questa fase del giudizio.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia,
4 definitivamente pronunziando, contrariis rejectis, in accoglimento dell'appello principale ed in riforma della sentenza impugnata:
1) rigetta interamente l'opposizione all'esecuzione proposta da Controparte_1
2) condanna a rifondere all' le Controparte_1 Parte_1 spese del giudizio di primo grado, che si liquidano in €3.500,00 per compensi, oltre a spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, come per legge;
3) condanna a rifondere all' le Controparte_1 Parte_1 spese del giudizio di secondo grado, che si liquidano in €3.000,00 per compensi, oltre a spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, come per legge, con distrazione a favore del procuratore antistatario;
4) dà atto che sussistono a carico di i presupposti per l'applicazione Controparte_1 dell'art. 13, comma 1, quater del d.p.r. n. 115 del 2002 (T.U. in materia di spese di giustizia).
Cosi deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 02.07.2025.
Il Consigliere estensore
Enrico Schiavon
Il Presidente
Caterina Passarelli
5
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai seguenti Magistrati dott. Caterina Passarelli Presidente dott. Enrico Schiavon Consigliere estensore dott. Elena Garbo Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1679 del ruolo generale dell'anno 2023 promossa da
(C.F. Parte_1 P.IVA_1 appellante rappresentata e difesa dall'avv. Adriana Canzio contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_2 appellata ed appellante incidentale rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Cornolò
e contro
(C.F. ) Controparte_2 P.IVA_3 appellata contumace
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1139/2023 del Tribunale di Venezia emessa
1 e depositata in data 28.06.2023.
Conclusioni di : Parte_1
“- accogliere lo spiegato appello ed in riforma parziale della sentenza impugnata, dichiarare la legittimità del pignoramento mobiliare eseguito in danno della CP_2 con riferimento anche al veicolo IVECO Magirus targato FB087DT, in ragione della inopponibilità al creditore dell'atto di trasferimento della proprietà non debitamente trascritto e, in ogni caso, risultante da documenti privi di data certa anteriore al pignoramento;
- con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, con distrazione dei soli importi imputabili al presente grado di appello in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Conclusioni di Controparte_1
“Nel merito, in via principale
- per le motivazioni esposte in atti, rigettare l'appello promosso da Parte_2
, poiché infondato in fatto e in diritto, e, conseguentemente, in accoglimento
[...] dell'appello incidentale formulato da riformare parzialmente la Controparte_3 sentenza n. 1139/2023 emessa dal Tribunale Ordinario di Venezia in data 28/06/2023, R.G.
8919/2022, e conseguentemente dichiarare nullo e/o illegittimo il pignoramento del
06/03/2020, cronologico n. 144, eseguito dall' nei confronti della Controparte_4
in relazione ai veicoli IVECO Margirus targato EL 396 EN e IVECO BA3C Controparte_2 targato ES 896 TC, con conseguente riduzione del pignoramento effettuato nei confronti della unicamente ai mezzi SL 1355S tg. AB15759, Controparte_2 Controparte_5
tg. AE10979, Schwarzmueller 3E tg. XA748CR. Controparte_6 CP_5
In ogni caso, con condanna alla refusione delle spese e competenza di giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 619 c.p.c. proponeva opposizione di terzo Controparte_1 avverso l'atto notificato a in data 06.03.2020, con cui l' Controparte_2 Parte_1
aveva sottoposto a pignoramento, ai sensi dell'art. 521 bis c.p.c., i tre veicoli
[...]
2 IVECO Magirus targato FB 087 DT, IVECO Magirus targato EL 396 EN e IVECO BA3C targato ES 896 TC, assumendo che essa aveva acquistato la proprietà dei predetti tre veicoli dalla debitrice pignorata anteriormente alla notifica dell'atto di Controparte_2 pignoramento.
Si costituiva l' , chiedendo il rigetto dell'opposizione. Parte_1
Con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale di Venezia accoglieva l'opposizione solo con riferimento al veicolo IVECO Magirus targato FB 087 DT e compensava le spese di lite in ragione di due terzi, ponendo la quota residua a carico dell' Parte_1
.
[...]
2 Avverso l'indicata pronuncia, l' ha interposto Parte_1 tempestivo appello, col quale denuncia l'erroneità della sentenza impugnata laddove non ha rilevato l'inopponibilità al creditore esecutante dell'atto di acquisto del veicolo IVECO
Magirus targato FB 087 DT, in quanto trascritto successivamente al pignoramento e comunque privo di data certa anteriore a quest'ultimo.
3. Si è costituita la quale ha chiesto il rigetto del gravame ed ha svolto Controparte_1 appello incidentale contro la sentenza nella parte in cui non ha accolto l'opposizione con riferimento ai due veicoli IVECO Magirus targato EL 396 EN e IVECO BA3C targato ES
896 TC.
4. L'appello principale e quello incidentale possono essere esaminati congiuntamente, in quanto pongono questioni strettamente connesse.
Il tribunale, muovendo dalla considerazione che il contratto di compravendita di un'automobile non richiede la forma scritta ad substantiam, ma si perfeziona, al pari della vendita di qualsiasi bene mobile, con la semplice manifestazione del consenso del venditore e dell'acquirente, e che la trascrizione dell'atto di acquisto presso il PRA non è richiesta ai fini della validità ed efficacia del trasferimento, ma ha la mera funzione di pubblicità, essendo diretta a dirimere il conflitto tra più aventi causa dal medesimo venditore, è giunto alla conclusione che solo con riferimento al veicolo IVECO Magirus targato FB
087 DT l'opponente fosse riuscita a dimostrare, attraverso la documentazione prodotta, che
3 l'acquisto fosse avvenuto prima della notifica del pignoramento.
Il giudice di prime cure ha però omesso di rilevare che la trascrizione del pignoramento di autoveicoli - che, pur non essendo menzionata dal RDL 15 marzo 1927, n
436, deve essere eseguita a norma dell'art. 2693 cod. civ. - ha, come la trascrizione del pignoramento immobiliare, una duplice funzione: la funzione di pubblicità notizia diretta ai creditori del debitore esecutato si da rendere possibile a costoro la conoscenza dell'eseguito pignoramento e, quindi, il loro intervento nel processo esecutivo al fine di partecipare alla distribuzione della somma ricavata dalla vendita coatta;
la funzione, poi, di rendere inefficaci, nei confronti del creditore pignorante e dei creditori intervenuti nell'esecuzione, gli atti traslativi e costitutivi di diritti sull'autoveicolo pignorato che siano compiuti dal debitore in favore di terzi dopo la trascrizione (v. Cass.
n. 2733 del 25/06/1977).
In particolare l'art. 2914 cod. civ., richiamato dall'art. 2693 cod. civ., stabilisce che non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell'esecuzione, sebbene anteriori al pignoramento, le alienazioni di beni mobili iscritti in pubblici registri, che siano state trascritte successivamente al pignoramento.
Dalle visure del PRA dimesse dall' si evince che gli atti Parte_1 di acquisto dei tre veicoli sono stati trascritti successivamente alla trascrizione del pignoramento.
Il pignoramento infatti è stato trascritto il 22.06.2020, mentre la trascrizione dell'atto di trasferimento della proprietà è stata eseguita il 18.08.2020 con riferimento ai veicoli targati
FB087DT e ES896TC ed il 29.09.2020 con riferimento al veicolo targato EL396EN.
Ne consegue che l'opposizione va rigettata in toto.
Le spese relative ai due gradi del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, con distrazione a favore del procuratore antistatario che ne ha fatto richiesta limitatamente a questa fase del giudizio.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia,
4 definitivamente pronunziando, contrariis rejectis, in accoglimento dell'appello principale ed in riforma della sentenza impugnata:
1) rigetta interamente l'opposizione all'esecuzione proposta da Controparte_1
2) condanna a rifondere all' le Controparte_1 Parte_1 spese del giudizio di primo grado, che si liquidano in €3.500,00 per compensi, oltre a spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, come per legge;
3) condanna a rifondere all' le Controparte_1 Parte_1 spese del giudizio di secondo grado, che si liquidano in €3.000,00 per compensi, oltre a spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, come per legge, con distrazione a favore del procuratore antistatario;
4) dà atto che sussistono a carico di i presupposti per l'applicazione Controparte_1 dell'art. 13, comma 1, quater del d.p.r. n. 115 del 2002 (T.U. in materia di spese di giustizia).
Cosi deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 02.07.2025.
Il Consigliere estensore
Enrico Schiavon
Il Presidente
Caterina Passarelli
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