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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 13/11/2025, n. 8693 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8693 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 28087/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Simonetta Scirpo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 28087/2024 promossa da:
(C.F. Parte_1
), con il patrocinio dell'avv. IL NC, elettivamente domiciliato P.IVA_1
in VIA S.ANTONIO MARIA ZACCARIA 20122 MILANO presso il difensore avv.
IL NC
ATTORE/I
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._1
AP AR, elettivamente domiciliato in VIA PODGORA, 1 20122 MILANO presso il difensore avv. AP AR
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
La parte attrice opponente ha concluso come in atti e la parte opposta come da nota depositata il
22.10.23
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 7 Ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella concisa esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi. L'esame delle questioni seguirà il principio della ragione più liquida (ex multis: Cass. s.u. 08.05.2014 n. 9936; Cass. 28.05.2014 n. 12002; Cass. 19.08.2016
n. 17214), il quale, in un'ottica costituzionalmente orientata di economia processuale e di celerità del giudizio (art. 111 Cost.), consente di sostituire l'ordine di trattazione delle questioni indicato nell'art. 276 c.p.c. con quello ritenuto dal giudicante di più agevole ed evidente soluzione, anche se la questione (di merito o di ordine processuale) ritenuta in concreto assorbente si ponga in posizione logicamente subordinata rispetto alle altre, le quali non necessitano preliminarmente di essere esaminate e decise.
***
1. Con atto di citazione in opposizione a decreto di ingiunzione di pagamento, lo
[...]
” (d'ora in poi anche soltanto ” o Parte_1 Parte_1
“ ” o “associazione”), in persona del liquidatore pro tempore, conveniva in giudizio l'avv. Pt_1
, ricorrente nel procedimento conclusosi con l'emissione, in data Controparte_1
19.04.2024, del decreto n. 5629/2024 del Tribunale di Milano dichiarato provvisoriamente esecutivo, chiedendo la sospensione della provvisoria esecuzione e la revoca del suddetto decreto ingiuntivo in quanto nullo o annullabile per motivi di rito e di merito, ovvero l'accertamento della debenza di una minore somma rispetto a quella ingiunta, in ogni caso previa disposizione del mutamento del rito, ove ritenuta necessaria, con vittoria di spese e di onorari di difesa.
1.1 A sostegno delle domande e delle eccezioni formulate, parte attrice affermava che la somma ingiunta pari a complessivi euro 147.962,28, oltre ad interessi e spese del procedimento, non era dovuta o, comunque, era dovuta in misura inferiore rispetto a quella accertata in sede di rito monitorio e di delibazione sommaria, la cui tutela, peraltro, non avrebbe potuto essere richiesta al giudice per essere il decreto ingiuntivo stato emesso in carenza dei presupposti richiesti dall'art. 633, ss., c.p.c., nonché in difetto delle condizioni dell'azione dal lato della titolarità passiva del rapporto giuridico dedotto in giudizio: il credito affermato dalla parte opposta risultava in ogni caso inesistente e/o manifestamente sproporzionato a motivo dell'inefficacia o dell'invalidità del relativo titolo contrattuale;
per non avere la controparte adempiuto diligentemente alle rispettive controprestazioni;
per essere il corrispettivo richiesto eccessivamente oneroso rispetto alla effettiva attività svolta nonché calcolato secondo indici e parametri erronei.
pagina 2 di 7 2. L'avv. , ritualmente costituito, prendeva posizione sui fatti allegati Controparte_1 dall'attore affermando l'illegittimità del disconoscimento, operato da controparte, delle firme apposte sugli atti di ricognizione di debito prodotti come prova scritta nel procedimento monitorio;
la sussistenza della legittimazione a contraddire in capo allo Studio professionale convenuto, unico titolare del rapporto contrattuale instaurato dal liquidatore munito di poteri rappresentativi dell'associazione in stato di liquidazione;
l'efficacia e la validità del contratto di patrocinio dal quale era derivato il diritto al compenso per le prestazioni professionali rese in favore dello
[...]
, anche relativamente alla questione sollevata della mancanza di una data certa della Pt_1 scrittura privata sottoscritta, della nullità del contratto, dell'annullabilità dello stesso atto per vizio del consenso determinato da dolo o errore essenziale;
il corretto adempimento delle obbligazioni derivanti dal mandato conferitogli, anche con riguardo al profilo della diligenza impiegata nell'esecuzione delle prestazioni intellettuali richieste;
l'esistenza di un valido atto di conferimento dei poteri propri dello Jus postulandi per l'intero corso del mandato eseguito;
la corretta determinazione dei compensi professionali maturati per effetto dell'attività prestata in favore dello mercé l'applicazione delle tariffe professionali indicate dalle stesse previsioni Parte_1 contrattuali. Per quanto riguarda l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto concessa a norma dell'art. 642 c.p.c., la parte opposta contestava la sussistenza dei gravi motivi richiesti dall'art. 649 c.p.c., e, in particolare, l'assenza di un pregiudizio economico irreparabile derivante all'opponente dall'inizio o dalla continuazione dell'esecuzione forzata, la non evidente fondatezza dell'opposizione con particolare riguardo alla assenza di un legittimo atto di disconoscimento delle firme apposte sui documenti azionati in via monitoria. Di conseguenza al complesso delle proprie contestazioni, la parte opposta chiedeva, in via preliminare, il rigetto dell'istanza di sospensione della efficacia esecutiva del decreto emesso dal Tribunale di Milano;
nel merito, la conferma del medesimo provvedimento giudiziale impugnato con condanna dell'attore al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c., ovvero la condanna dello al Parte_1
pagamento, in favore della parte opposta, della somma di euro 147.962,98, ovvero della diversa somma accertata, oltre al riconoscimento degli interessi moratori dovuti per legge e alle spese di lite.
***
A seguito di udienza di prima comparizione, il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, fatte precisare le conclusioni, ordinava la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281-sexies
pagina 3 di 7 c.p.c. in una successiva udienza appositamente stabilita. All'udienza fissata, al termine della discussione, il giudice provvedeva al deposito della sentenza nei successivi trenta giorni.
Il Tribunale osserva
3. Attraverso l'esame e la valutazione dei documenti offerti in comunicazione a sostegno dei fatti dedotti dalle parti costituite, deve essere confermato il decreto ingiuntivo n. 5629/2024 del emesso dal Tribunale di Milano in data 19 aprile 2024.
4. Preliminarmente va disatteso l'assunto per cui l'ingiunzione di pagamento di somme di denaro sarebbe stata emessa in difetto dei presupposti richiesti dalla legge e, in particolare in difetto della prova scritta: al riguardo è sufficiente precisare che, sebbene il preavviso di parcella o la “fattura pro forma” (docc. nn. 3, 5, 7 di parte opposta) non costituiscano un documento idoneo ad accompagnare la domanda di pagamento di onorari per prestazioni giudiziali o stragiudiziali ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 633 e 636 c.p.c., nel caso di specie, la prova scritta idonea ex art. 634 c.p.c. ad ammettere la domanda di ingiunzione di pagamento è consistita sia nel contratto di patrocinio affidato all'avv. (doc. n. 1 delle produzioni documentali di parte CP_1
opposta e n. 3 delle produzioni di parte opponente), sia nella ricognizione di debito o promessa unilaterale di pagamento del credito derivante dall'attività professionale svolta dal legale incaricato per conto dello (docc. nn. 4, 6, 8 delle produzioni di parte opposta). Parte_1
4.1. Va, altresì, disattesa l'ulteriore eccezione formulata da parte opponente per cui il decreto monitorio opposto sarebbe stato emesso in carenza di una delle condizioni dell'azione capace di determinare l'inammissibilità della domanda proposta, i.e. la legittimazione a contraddire della associazione ingiunta. Al riguardo occorre esporre che l'incarico di recupero dei crediti esigibili dall'associazione posta in liquidazione a far data dal 24 novembre 2021 è stato conferito all'avv.
, in data 21 febbraio 2022, dall'allora legale rappresentante e liquidatore dello studio CP_1
notarile associato, il dott. : non vi è in generale difetto di legittimazione ad Controparte_2
causam di colui il quale, già munito di potere di rappresentanza sul piano del diritto sostanziale,
poiché gli atti negoziali conclusi in nome e per conto altrui dal precedente rappresentante si producono e rimangono sempre in capo al soggetto rappresentato.
pagina 4 di 7 5. Giungendo alla soluzione delle questioni di merito, va in primo luogo osservato che l'opponente ha ritenuto la necessità di disconoscere col primo atto difensivo la firma apposta dal liquidatore dott. sugli atti di ricognizione di debito prodotti dall'avv. ai fini CP_2 CP_1 dell'ottenimento del decreto ingiuntivo opposto.
5.1. Nel caso oggetto del presente giudizio, le dichiarazioni rilasciate per iscritto dall'allora liquidatore dott. con le quali lo stesso rappresentante legale dello Studio in liquidazione CP_2
ha accettato di ratificare il prospetto degli importi dei compensi maturati (per lo svolgimento di attività stragiudiziali e giudiziali) dall'avv. assumono la valenza di ricognizione di debito. CP_1
La natura e la portata confessoria dei documenti offerti in comunicazione emergono in particolare dalle espressioni adoperate dal dichiarante il quale ha attestato “di ratificare ed accettare il suddetto importo (ndr, quello esposto dall'avv. nel prospetto riassuntivo del credito CP_1 recuperato a seguito dell'attività stragiudiziale svolta, cfr. doc. n. 2 delle produzioni di parte opposta;
ovvero anche di quello esposto nei preavvisi di parcella redatti a seguito dello svolgimento dell'attività giudiziale o di quella ulteriore stragiudiziale), ritenendolo congruo rispetto all'attività svolta e conforme ai parametri e si impegna a corrispondere la predetta somma immediatamente”. La frase riportata fa infatti espresso riferimento al titolo del debito maturato
(l'attività svolta, a sua volta desumibile nella sua esatta consistenza dalle parcelle e dal prospetto riepilogativo e dai documenti offerti).
5.2. Il disconoscimento non può dunque essere formulato poichè l'art. 214 c.p.c. richiede che la dichiarazione provenga dallo stesso presunto autore della scrittura privata prodotta in giudizio e non, invece, da un terzo. Non a caso il secondo comma dell'articolo soprarichiamato ammette che gli aventi causa possano limitarsi a dichiarare di non conoscere la scrittura del loro dante causa.
Le consulenze grafologiche depositate da ciascuna delle due parti costituiscono mere allegazioni.
I capitoli di prova offerti dal nr. 1 al nr 5 della memoria nr.2 ed in particolare i capitoli 1, 2 e 3
hanno contenuto negativo (Vero che la firma apposta in calce al riconoscimento di debito prodotto sub. doc. 4 avv. e che si rammostra al teste non è stata apposta di suo pugno dal Dottor CP_2
), non specificano chi avrebbe apposto la firma, inoltre, nemmeno negli atti assertivi
[...]
(costituzione e prima memoria), non è stato allegato chi avrebbe sottoscritto;
vale a dire che, tenuto conto del fatto che i riconoscimenti di debito sono sottoscritti, la testimonianza richiesta per essere ammessa avrebbe dovuto essere anticipata dalla narrazione di un contesto al quale avevano pagina 5 di 7 partecipato i testi indicati, che pertanto erano in grado di dire che un soggetto dall'identità
differente da quella del liquidatore aveva sottoscritto i riconoscimenti di debito, simulando così la sigla riconducibile alla grafia del dott. . CP_2
In definitiva, si osserva che è in questo processo è impossibile procedere con il disconoscimento della firma da parte dell' poiché soggetto terzo non sottoscrittore, e che la sola Parte_2
possibilità di escludere valenza probatoria ai riconoscimenti di debito è costituita da una querela di falso o dall'esposto in Procura che è stato annunciato in atto di citazione ma di cui però non emerge traccia nei documenti depositati. Di fatti la querela di falso può essere proposta da chiunque vi abbia interesse e non solo dal soggetto a cui la sottoscrizione è attribuita.
Tenuto conto di quanto precede e dell'attuale valenza probatoria dei documenti di riconoscimento di debito ogni altra questione sia relativa ai vizi nella formazione del consenso nella stipulazione del contratto, sia in relazione al dedotto inadempimento risultano logicamente assorbiti dall'intervenuto riconoscimento, ne consegue il rigetto dell'opposizione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano tenuto conto del valore di causa e dei parametri medi per la fase di studio, introduttiva, e ai parametri minimi per la fase istruttoria
(costituita da soli documenti) e per la fase decisoria (per la peculiarità del rito stante l'assenza di comparse conclusionali)
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza o eccezione disattesa o assorbita,
così dispone:
1) conferma il decreto ingiuntivo n. 5629/2024 emesso dal Tribunale di Milano in data 19 aprile
2024 munito di efficacia esecutiva;
2) condanna la parte opponente al pagamento, in favore della parte opposta, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 9142,00 oltre ad Iva, Cpa e spese generali del 15%.
Milano, 13 novembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Simonetta Scirpo
pagina 6 di 7 pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Simonetta Scirpo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 28087/2024 promossa da:
(C.F. Parte_1
), con il patrocinio dell'avv. IL NC, elettivamente domiciliato P.IVA_1
in VIA S.ANTONIO MARIA ZACCARIA 20122 MILANO presso il difensore avv.
IL NC
ATTORE/I
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._1
AP AR, elettivamente domiciliato in VIA PODGORA, 1 20122 MILANO presso il difensore avv. AP AR
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
La parte attrice opponente ha concluso come in atti e la parte opposta come da nota depositata il
22.10.23
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 7 Ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella concisa esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi. L'esame delle questioni seguirà il principio della ragione più liquida (ex multis: Cass. s.u. 08.05.2014 n. 9936; Cass. 28.05.2014 n. 12002; Cass. 19.08.2016
n. 17214), il quale, in un'ottica costituzionalmente orientata di economia processuale e di celerità del giudizio (art. 111 Cost.), consente di sostituire l'ordine di trattazione delle questioni indicato nell'art. 276 c.p.c. con quello ritenuto dal giudicante di più agevole ed evidente soluzione, anche se la questione (di merito o di ordine processuale) ritenuta in concreto assorbente si ponga in posizione logicamente subordinata rispetto alle altre, le quali non necessitano preliminarmente di essere esaminate e decise.
***
1. Con atto di citazione in opposizione a decreto di ingiunzione di pagamento, lo
[...]
” (d'ora in poi anche soltanto ” o Parte_1 Parte_1
“ ” o “associazione”), in persona del liquidatore pro tempore, conveniva in giudizio l'avv. Pt_1
, ricorrente nel procedimento conclusosi con l'emissione, in data Controparte_1
19.04.2024, del decreto n. 5629/2024 del Tribunale di Milano dichiarato provvisoriamente esecutivo, chiedendo la sospensione della provvisoria esecuzione e la revoca del suddetto decreto ingiuntivo in quanto nullo o annullabile per motivi di rito e di merito, ovvero l'accertamento della debenza di una minore somma rispetto a quella ingiunta, in ogni caso previa disposizione del mutamento del rito, ove ritenuta necessaria, con vittoria di spese e di onorari di difesa.
1.1 A sostegno delle domande e delle eccezioni formulate, parte attrice affermava che la somma ingiunta pari a complessivi euro 147.962,28, oltre ad interessi e spese del procedimento, non era dovuta o, comunque, era dovuta in misura inferiore rispetto a quella accertata in sede di rito monitorio e di delibazione sommaria, la cui tutela, peraltro, non avrebbe potuto essere richiesta al giudice per essere il decreto ingiuntivo stato emesso in carenza dei presupposti richiesti dall'art. 633, ss., c.p.c., nonché in difetto delle condizioni dell'azione dal lato della titolarità passiva del rapporto giuridico dedotto in giudizio: il credito affermato dalla parte opposta risultava in ogni caso inesistente e/o manifestamente sproporzionato a motivo dell'inefficacia o dell'invalidità del relativo titolo contrattuale;
per non avere la controparte adempiuto diligentemente alle rispettive controprestazioni;
per essere il corrispettivo richiesto eccessivamente oneroso rispetto alla effettiva attività svolta nonché calcolato secondo indici e parametri erronei.
pagina 2 di 7 2. L'avv. , ritualmente costituito, prendeva posizione sui fatti allegati Controparte_1 dall'attore affermando l'illegittimità del disconoscimento, operato da controparte, delle firme apposte sugli atti di ricognizione di debito prodotti come prova scritta nel procedimento monitorio;
la sussistenza della legittimazione a contraddire in capo allo Studio professionale convenuto, unico titolare del rapporto contrattuale instaurato dal liquidatore munito di poteri rappresentativi dell'associazione in stato di liquidazione;
l'efficacia e la validità del contratto di patrocinio dal quale era derivato il diritto al compenso per le prestazioni professionali rese in favore dello
[...]
, anche relativamente alla questione sollevata della mancanza di una data certa della Pt_1 scrittura privata sottoscritta, della nullità del contratto, dell'annullabilità dello stesso atto per vizio del consenso determinato da dolo o errore essenziale;
il corretto adempimento delle obbligazioni derivanti dal mandato conferitogli, anche con riguardo al profilo della diligenza impiegata nell'esecuzione delle prestazioni intellettuali richieste;
l'esistenza di un valido atto di conferimento dei poteri propri dello Jus postulandi per l'intero corso del mandato eseguito;
la corretta determinazione dei compensi professionali maturati per effetto dell'attività prestata in favore dello mercé l'applicazione delle tariffe professionali indicate dalle stesse previsioni Parte_1 contrattuali. Per quanto riguarda l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto concessa a norma dell'art. 642 c.p.c., la parte opposta contestava la sussistenza dei gravi motivi richiesti dall'art. 649 c.p.c., e, in particolare, l'assenza di un pregiudizio economico irreparabile derivante all'opponente dall'inizio o dalla continuazione dell'esecuzione forzata, la non evidente fondatezza dell'opposizione con particolare riguardo alla assenza di un legittimo atto di disconoscimento delle firme apposte sui documenti azionati in via monitoria. Di conseguenza al complesso delle proprie contestazioni, la parte opposta chiedeva, in via preliminare, il rigetto dell'istanza di sospensione della efficacia esecutiva del decreto emesso dal Tribunale di Milano;
nel merito, la conferma del medesimo provvedimento giudiziale impugnato con condanna dell'attore al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c., ovvero la condanna dello al Parte_1
pagamento, in favore della parte opposta, della somma di euro 147.962,98, ovvero della diversa somma accertata, oltre al riconoscimento degli interessi moratori dovuti per legge e alle spese di lite.
***
A seguito di udienza di prima comparizione, il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, fatte precisare le conclusioni, ordinava la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281-sexies
pagina 3 di 7 c.p.c. in una successiva udienza appositamente stabilita. All'udienza fissata, al termine della discussione, il giudice provvedeva al deposito della sentenza nei successivi trenta giorni.
Il Tribunale osserva
3. Attraverso l'esame e la valutazione dei documenti offerti in comunicazione a sostegno dei fatti dedotti dalle parti costituite, deve essere confermato il decreto ingiuntivo n. 5629/2024 del emesso dal Tribunale di Milano in data 19 aprile 2024.
4. Preliminarmente va disatteso l'assunto per cui l'ingiunzione di pagamento di somme di denaro sarebbe stata emessa in difetto dei presupposti richiesti dalla legge e, in particolare in difetto della prova scritta: al riguardo è sufficiente precisare che, sebbene il preavviso di parcella o la “fattura pro forma” (docc. nn. 3, 5, 7 di parte opposta) non costituiscano un documento idoneo ad accompagnare la domanda di pagamento di onorari per prestazioni giudiziali o stragiudiziali ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 633 e 636 c.p.c., nel caso di specie, la prova scritta idonea ex art. 634 c.p.c. ad ammettere la domanda di ingiunzione di pagamento è consistita sia nel contratto di patrocinio affidato all'avv. (doc. n. 1 delle produzioni documentali di parte CP_1
opposta e n. 3 delle produzioni di parte opponente), sia nella ricognizione di debito o promessa unilaterale di pagamento del credito derivante dall'attività professionale svolta dal legale incaricato per conto dello (docc. nn. 4, 6, 8 delle produzioni di parte opposta). Parte_1
4.1. Va, altresì, disattesa l'ulteriore eccezione formulata da parte opponente per cui il decreto monitorio opposto sarebbe stato emesso in carenza di una delle condizioni dell'azione capace di determinare l'inammissibilità della domanda proposta, i.e. la legittimazione a contraddire della associazione ingiunta. Al riguardo occorre esporre che l'incarico di recupero dei crediti esigibili dall'associazione posta in liquidazione a far data dal 24 novembre 2021 è stato conferito all'avv.
, in data 21 febbraio 2022, dall'allora legale rappresentante e liquidatore dello studio CP_1
notarile associato, il dott. : non vi è in generale difetto di legittimazione ad Controparte_2
causam di colui il quale, già munito di potere di rappresentanza sul piano del diritto sostanziale,
poiché gli atti negoziali conclusi in nome e per conto altrui dal precedente rappresentante si producono e rimangono sempre in capo al soggetto rappresentato.
pagina 4 di 7 5. Giungendo alla soluzione delle questioni di merito, va in primo luogo osservato che l'opponente ha ritenuto la necessità di disconoscere col primo atto difensivo la firma apposta dal liquidatore dott. sugli atti di ricognizione di debito prodotti dall'avv. ai fini CP_2 CP_1 dell'ottenimento del decreto ingiuntivo opposto.
5.1. Nel caso oggetto del presente giudizio, le dichiarazioni rilasciate per iscritto dall'allora liquidatore dott. con le quali lo stesso rappresentante legale dello Studio in liquidazione CP_2
ha accettato di ratificare il prospetto degli importi dei compensi maturati (per lo svolgimento di attività stragiudiziali e giudiziali) dall'avv. assumono la valenza di ricognizione di debito. CP_1
La natura e la portata confessoria dei documenti offerti in comunicazione emergono in particolare dalle espressioni adoperate dal dichiarante il quale ha attestato “di ratificare ed accettare il suddetto importo (ndr, quello esposto dall'avv. nel prospetto riassuntivo del credito CP_1 recuperato a seguito dell'attività stragiudiziale svolta, cfr. doc. n. 2 delle produzioni di parte opposta;
ovvero anche di quello esposto nei preavvisi di parcella redatti a seguito dello svolgimento dell'attività giudiziale o di quella ulteriore stragiudiziale), ritenendolo congruo rispetto all'attività svolta e conforme ai parametri e si impegna a corrispondere la predetta somma immediatamente”. La frase riportata fa infatti espresso riferimento al titolo del debito maturato
(l'attività svolta, a sua volta desumibile nella sua esatta consistenza dalle parcelle e dal prospetto riepilogativo e dai documenti offerti).
5.2. Il disconoscimento non può dunque essere formulato poichè l'art. 214 c.p.c. richiede che la dichiarazione provenga dallo stesso presunto autore della scrittura privata prodotta in giudizio e non, invece, da un terzo. Non a caso il secondo comma dell'articolo soprarichiamato ammette che gli aventi causa possano limitarsi a dichiarare di non conoscere la scrittura del loro dante causa.
Le consulenze grafologiche depositate da ciascuna delle due parti costituiscono mere allegazioni.
I capitoli di prova offerti dal nr. 1 al nr 5 della memoria nr.2 ed in particolare i capitoli 1, 2 e 3
hanno contenuto negativo (Vero che la firma apposta in calce al riconoscimento di debito prodotto sub. doc. 4 avv. e che si rammostra al teste non è stata apposta di suo pugno dal Dottor CP_2
), non specificano chi avrebbe apposto la firma, inoltre, nemmeno negli atti assertivi
[...]
(costituzione e prima memoria), non è stato allegato chi avrebbe sottoscritto;
vale a dire che, tenuto conto del fatto che i riconoscimenti di debito sono sottoscritti, la testimonianza richiesta per essere ammessa avrebbe dovuto essere anticipata dalla narrazione di un contesto al quale avevano pagina 5 di 7 partecipato i testi indicati, che pertanto erano in grado di dire che un soggetto dall'identità
differente da quella del liquidatore aveva sottoscritto i riconoscimenti di debito, simulando così la sigla riconducibile alla grafia del dott. . CP_2
In definitiva, si osserva che è in questo processo è impossibile procedere con il disconoscimento della firma da parte dell' poiché soggetto terzo non sottoscrittore, e che la sola Parte_2
possibilità di escludere valenza probatoria ai riconoscimenti di debito è costituita da una querela di falso o dall'esposto in Procura che è stato annunciato in atto di citazione ma di cui però non emerge traccia nei documenti depositati. Di fatti la querela di falso può essere proposta da chiunque vi abbia interesse e non solo dal soggetto a cui la sottoscrizione è attribuita.
Tenuto conto di quanto precede e dell'attuale valenza probatoria dei documenti di riconoscimento di debito ogni altra questione sia relativa ai vizi nella formazione del consenso nella stipulazione del contratto, sia in relazione al dedotto inadempimento risultano logicamente assorbiti dall'intervenuto riconoscimento, ne consegue il rigetto dell'opposizione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano tenuto conto del valore di causa e dei parametri medi per la fase di studio, introduttiva, e ai parametri minimi per la fase istruttoria
(costituita da soli documenti) e per la fase decisoria (per la peculiarità del rito stante l'assenza di comparse conclusionali)
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza o eccezione disattesa o assorbita,
così dispone:
1) conferma il decreto ingiuntivo n. 5629/2024 emesso dal Tribunale di Milano in data 19 aprile
2024 munito di efficacia esecutiva;
2) condanna la parte opponente al pagamento, in favore della parte opposta, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 9142,00 oltre ad Iva, Cpa e spese generali del 15%.
Milano, 13 novembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Simonetta Scirpo
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