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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 24/04/2025, n. 160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 160 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
N. 261/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale così costituito:
Dott.ssa Michela Grillo Presidente
Dott.ssa Rossella Pezzella Giudice
Dott. Luigi Salvia Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA avente ad oggetto: separazione consensuale, nel proc. n. 261 /2025 V.G., promosso, con ricorso proposto congiuntamente, da
, nata in [...] il [...], elettivamente domiciliata in SORA alla Parte_1
via San Giuliano Sura n. 2/a, presso lo studio dell'Avv. CONTUCCI MASSIMILIANO che la rappresenta e difende, come da procura in atti;
E
, nato in [...] il [...], elettivamente domiciliato in SORA alla via CP_1
Firenze n. 13, presso lo studio dell'Avv. MACIOCE ROMINA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da note scritte depositate per l'udienza del 23/04/2025.
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 10/02/2025 i ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in data 15/08/2012 in SORA (FR) e di aver avuto durante la convivenza i figli
(nato il [...]), (nata il [...]) e (nata il [...]), hanno Per_1 Per_2 Per_3
chiesto che il Collegio dichiari la separazione consensuale dei coniugi.
Nelle successive fasi del giudizio i ricorrenti hanno reiterato le istanze presenti nell'atto. La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione senza espletamento di attività istruttoria.
Ricostruiti in questo modo gli aspetti essenziali della controversia, il Tribunale ritiene che la volontà dei consorti di separarsi e il fallimento di qualsiasi tentativo di riconciliazione rappresentino circostanze sufficienti a dimostrare il requisito della intollerabilità della convivenza previsto dall'art. 151 c.c.. Gli accordi conclusi durante il processo, inoltre, appaiono conformi alla legge e agli interessi della prole. Nulla osta, pertanto, al loro recepimento.
L'accordo dei coniugi giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino - Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 261/2025, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, con l'intervento del Pubblico
Ministero, visti gli artt. 473 bis 51 s.s. c.p.c., così provvede:
1) OMOLOGA la separazione personale consensuale dei coniugi sopra indicati ai patti ed alle condizioni di cui al ricorso congiunto, come integrato confermato dalle parti con note scritte depositate in data 23/04/2025;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato civile competente la relativa annotazione come per legge
(matrimonio contratto in SORA il 15/08/2012, atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di SORA dell'anno 2012, al n. 65, parte II, serie A);
3) compensa le spese di lite;
Così deciso in Cassino, nella camera di consiglio del 23/04/2025.
Il Presidente Estensore
Dr.ssa Michela Grillo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale così costituito:
Dott.ssa Michela Grillo Presidente
Dott.ssa Rossella Pezzella Giudice
Dott. Luigi Salvia Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA avente ad oggetto: separazione consensuale, nel proc. n. 261 /2025 V.G., promosso, con ricorso proposto congiuntamente, da
, nata in [...] il [...], elettivamente domiciliata in SORA alla Parte_1
via San Giuliano Sura n. 2/a, presso lo studio dell'Avv. CONTUCCI MASSIMILIANO che la rappresenta e difende, come da procura in atti;
E
, nato in [...] il [...], elettivamente domiciliato in SORA alla via CP_1
Firenze n. 13, presso lo studio dell'Avv. MACIOCE ROMINA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da note scritte depositate per l'udienza del 23/04/2025.
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 10/02/2025 i ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in data 15/08/2012 in SORA (FR) e di aver avuto durante la convivenza i figli
(nato il [...]), (nata il [...]) e (nata il [...]), hanno Per_1 Per_2 Per_3
chiesto che il Collegio dichiari la separazione consensuale dei coniugi.
Nelle successive fasi del giudizio i ricorrenti hanno reiterato le istanze presenti nell'atto. La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione senza espletamento di attività istruttoria.
Ricostruiti in questo modo gli aspetti essenziali della controversia, il Tribunale ritiene che la volontà dei consorti di separarsi e il fallimento di qualsiasi tentativo di riconciliazione rappresentino circostanze sufficienti a dimostrare il requisito della intollerabilità della convivenza previsto dall'art. 151 c.c.. Gli accordi conclusi durante il processo, inoltre, appaiono conformi alla legge e agli interessi della prole. Nulla osta, pertanto, al loro recepimento.
L'accordo dei coniugi giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino - Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 261/2025, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, con l'intervento del Pubblico
Ministero, visti gli artt. 473 bis 51 s.s. c.p.c., così provvede:
1) OMOLOGA la separazione personale consensuale dei coniugi sopra indicati ai patti ed alle condizioni di cui al ricorso congiunto, come integrato confermato dalle parti con note scritte depositate in data 23/04/2025;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato civile competente la relativa annotazione come per legge
(matrimonio contratto in SORA il 15/08/2012, atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di SORA dell'anno 2012, al n. 65, parte II, serie A);
3) compensa le spese di lite;
Così deciso in Cassino, nella camera di consiglio del 23/04/2025.
Il Presidente Estensore
Dr.ssa Michela Grillo