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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/07/2025, n. 8410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8410 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
I SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott.ssa Anna Maria La Marra, dopo il deposito delle note di trattazione scritta ex art 127 ter cpc, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.25788/2024 promossa
DA
Parte_1
Con l'avvocato MONTEMARANO EMANUELE
RICORRENTE
CONTRO
E Controparte_1 CP_2
RESISTENTE CONTUMACE
Conclusioni : come in atti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 5.7.2024 la ricorrente conveniva in giudizio e Controparte_1 [...]
esponendo di aver lavorato dal 9 maggio al 31 gennaio 2024 alle dipendenze dei convenuti;
Per_1 di aver svolto mansioni di collaboratrice domestica;
aver osservato l'orario dalle 14.00 alle 18.00 martedì e venerdì; di aver percepito una paga oraria di euro 9.00; di non aver goduto di ferie;
di non aver percepito la 13 né il TF. Tanto premesso concludeva chiedendo al Tribunale di accertare e dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con decorrenza dal 9 maggio 2023 al 31 gennaio 2024 per 8 ore settimanali;
di accertare e dichiarare il diritto all'inquadramento nel livello B;
condannare i resistenti a corrispondere la somma di euro 1101,33 . Con vittoria di spese da distrarsi.
Parte resistente non si costituiva e veniva dichiarata la contumacia.
Dato atto della mancata comparizioni dei resistenti a rendere l'interrogatorio formale, escussi i testi, dopo il deposito delle note di trattazione scritta ex art 127 ter cpc la causa veniva discussa e decisa con sentenza .
Il ricorso appare infondato e indimostrato in ogni articolazione e, pertanto, va integralmente respinto. Con il presente giudizio la ricorrente sostiene di aver lavorato per i resistenti con mansioni inquadrabili al livello B del CCNL lavoro domestici dal 9 maggio 2023 al 31 gennaio 2024 , nonché di aver osservato l'orario dalle 14.00 alle 18.00 il martedì e venerdì .
Era dunque onere della lavoratrice dimostrare che, di fatto, avesse lavorato, con mansioni di collaboratrice domestica ed orario dalle 14 alle 18.oo per due giorni a settimana per i convenuti secondo gli schemi della subordinazione.
Ebbene, tale onere non risulta assolto, per le seguenti argomentazioni.
Al riguardo, infatti, l'istruttoria espletata non ha consentito di acclarare la fondatezza di quanto dedotto in ricorso posto che tutti i testi intimati hanno dimostrato di non aver avuto alcuna cognizione diretta dei fatti di causa bensì perlopiù “ riferiti” dalla stessa lavoratrice. Ed invero, il primo teste
, marito della ricorrente ha confermato di non aver mai visto i convenuti e Testimone_1 di non essere mai salito in casa dei medesimi bensì di sapere i fatti di causa perché “ me li ha riferiti mia moglie”. Del pari il secondo teste parente del marito della Testimone_2 Per_ ricorrente si è limitato a riferire di aver sentito al telefono la perché cercava una ragazza ma di non averla mai conosciuta né di essere mai andato a casa sua né di aver mai visto la ricorrente lavorare ( cfr verbale di udienza del 17.4.2024) .
Dinnanzi a tale piattaforma testimoniale non si può certamente ritenere assolto l'onere probatorio gravante sulla ricorrente dal momento che non è emerso alcun elemento sufficienti per poter accertare la sussistenza di un rapporto di lavoro tra la ricorrente ed i convenuti.
Né d'altro canto la carenza probatoria può essere sanata dalla mancata risposta dei convenuti all'interrogatorio formale.Com'è noto, infatti, l'inciso contenuto nell'art. 232 c.p.c., secondo il quale il giudice può ritenere ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio se la parte non si presenta o si rifiuta di rispondere senza giustificato motivo, "valutato ogni altro elemento di prova", va, interpretato nel senso che la mancata risposta non equivale ad una confessione, ma può assurgere a prova dei fatti dedotti secondo il prudente apprezzamento del giudice (art. 116 c.p.c.), il quale può trarre elementi di convincimento in tal senso non solo dalla concomitante presenza di elementi di prova indiziaria dei fatti medesimi, ma anche dalla mancata proposizione di prove in contrario. E' stato, comunque, precisato che l'ulteriore elemento probatorio non deve peraltro essere ex se suscettivo di fornire piena prova, poiché in tal caso, risultando assolto l'onere della prova, sarebbe superflua la considerazione della mancata risposta all'interrogatorio, ma deve soltanto fornire elementi di giudizio integrativi, idonei a determinare il convincimento del giudice sui fatti dedotti nell'interrogatorio (tra le tante Cass. 1771972014) ; Nel caso di specie, dunque, mancando altri elementi di prova, la mancata risposta all'interrogatorio formale non è sufficiente a ritenere raggiunta la prova dei fatti posti a fondamento del ricorso.
Alla luce di quanto sopra premesso il ricorso va rigettato.
Nulla per le spese attesa la contumacia dei resistenti.
P.Q.M.
Respinge il ricorso;
nulla per le spese.
Roma, 16.7.2025 Il Giudice
(dott.ssa A.M.La Marra
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
I SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott.ssa Anna Maria La Marra, dopo il deposito delle note di trattazione scritta ex art 127 ter cpc, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.25788/2024 promossa
DA
Parte_1
Con l'avvocato MONTEMARANO EMANUELE
RICORRENTE
CONTRO
E Controparte_1 CP_2
RESISTENTE CONTUMACE
Conclusioni : come in atti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 5.7.2024 la ricorrente conveniva in giudizio e Controparte_1 [...]
esponendo di aver lavorato dal 9 maggio al 31 gennaio 2024 alle dipendenze dei convenuti;
Per_1 di aver svolto mansioni di collaboratrice domestica;
aver osservato l'orario dalle 14.00 alle 18.00 martedì e venerdì; di aver percepito una paga oraria di euro 9.00; di non aver goduto di ferie;
di non aver percepito la 13 né il TF. Tanto premesso concludeva chiedendo al Tribunale di accertare e dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con decorrenza dal 9 maggio 2023 al 31 gennaio 2024 per 8 ore settimanali;
di accertare e dichiarare il diritto all'inquadramento nel livello B;
condannare i resistenti a corrispondere la somma di euro 1101,33 . Con vittoria di spese da distrarsi.
Parte resistente non si costituiva e veniva dichiarata la contumacia.
Dato atto della mancata comparizioni dei resistenti a rendere l'interrogatorio formale, escussi i testi, dopo il deposito delle note di trattazione scritta ex art 127 ter cpc la causa veniva discussa e decisa con sentenza .
Il ricorso appare infondato e indimostrato in ogni articolazione e, pertanto, va integralmente respinto. Con il presente giudizio la ricorrente sostiene di aver lavorato per i resistenti con mansioni inquadrabili al livello B del CCNL lavoro domestici dal 9 maggio 2023 al 31 gennaio 2024 , nonché di aver osservato l'orario dalle 14.00 alle 18.00 il martedì e venerdì .
Era dunque onere della lavoratrice dimostrare che, di fatto, avesse lavorato, con mansioni di collaboratrice domestica ed orario dalle 14 alle 18.oo per due giorni a settimana per i convenuti secondo gli schemi della subordinazione.
Ebbene, tale onere non risulta assolto, per le seguenti argomentazioni.
Al riguardo, infatti, l'istruttoria espletata non ha consentito di acclarare la fondatezza di quanto dedotto in ricorso posto che tutti i testi intimati hanno dimostrato di non aver avuto alcuna cognizione diretta dei fatti di causa bensì perlopiù “ riferiti” dalla stessa lavoratrice. Ed invero, il primo teste
, marito della ricorrente ha confermato di non aver mai visto i convenuti e Testimone_1 di non essere mai salito in casa dei medesimi bensì di sapere i fatti di causa perché “ me li ha riferiti mia moglie”. Del pari il secondo teste parente del marito della Testimone_2 Per_ ricorrente si è limitato a riferire di aver sentito al telefono la perché cercava una ragazza ma di non averla mai conosciuta né di essere mai andato a casa sua né di aver mai visto la ricorrente lavorare ( cfr verbale di udienza del 17.4.2024) .
Dinnanzi a tale piattaforma testimoniale non si può certamente ritenere assolto l'onere probatorio gravante sulla ricorrente dal momento che non è emerso alcun elemento sufficienti per poter accertare la sussistenza di un rapporto di lavoro tra la ricorrente ed i convenuti.
Né d'altro canto la carenza probatoria può essere sanata dalla mancata risposta dei convenuti all'interrogatorio formale.Com'è noto, infatti, l'inciso contenuto nell'art. 232 c.p.c., secondo il quale il giudice può ritenere ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio se la parte non si presenta o si rifiuta di rispondere senza giustificato motivo, "valutato ogni altro elemento di prova", va, interpretato nel senso che la mancata risposta non equivale ad una confessione, ma può assurgere a prova dei fatti dedotti secondo il prudente apprezzamento del giudice (art. 116 c.p.c.), il quale può trarre elementi di convincimento in tal senso non solo dalla concomitante presenza di elementi di prova indiziaria dei fatti medesimi, ma anche dalla mancata proposizione di prove in contrario. E' stato, comunque, precisato che l'ulteriore elemento probatorio non deve peraltro essere ex se suscettivo di fornire piena prova, poiché in tal caso, risultando assolto l'onere della prova, sarebbe superflua la considerazione della mancata risposta all'interrogatorio, ma deve soltanto fornire elementi di giudizio integrativi, idonei a determinare il convincimento del giudice sui fatti dedotti nell'interrogatorio (tra le tante Cass. 1771972014) ; Nel caso di specie, dunque, mancando altri elementi di prova, la mancata risposta all'interrogatorio formale non è sufficiente a ritenere raggiunta la prova dei fatti posti a fondamento del ricorso.
Alla luce di quanto sopra premesso il ricorso va rigettato.
Nulla per le spese attesa la contumacia dei resistenti.
P.Q.M.
Respinge il ricorso;
nulla per le spese.
Roma, 16.7.2025 Il Giudice
(dott.ssa A.M.La Marra