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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 28/07/2025, n. 53 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 53 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
Ricorso per Liquidaz. Giudiziale n. 80-1/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pescara
Il Tribunale, riunito nella Camera di Consiglio e composto dai magistrati:
Dott. Elio Bongrazio Presidente
Dott.ssa Federica Colantonio Giudice rel.
Dott.ssa Daniela Angelozzi Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA sul ricorso per apertura di liquidazione giudiziale proposto da:
- Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pescara;
- , rappresentato e difeso dall'avv. Giacomo Felli;
Parte_1
nei confronti di
(C.F. e P.Iva: ), in persona del legale rappresentate Controparte_1 P.IVA_1
pro-tempore, con sede legale in Pescara (Pe) alla Via Teramo n. 22, rappresentata e difesa dall'Avv. Federico Pace
Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
Vista la richiesta del P.M. del 11/06/2025 con la quale insta per l'apertura della liquidazione giudiziale della società con sede legale in Pescara (Pe) alla Via Controparte_1
Teramo n.22, allegando l'evidente situazione di insolvenza della predetta società, evidenziata dall'assenza di redditi propri e reali idonei a coprire i debiti e dall'assenza di compilazione di idonea documentazione contabile utile a ricostruzione della movimentazione degli affari;
convocati davanti al giudice appositamente delegato P.M. e società Controparte_1
[...]
Pag. 1 a 6 rilevato che analoga domanda di apertura dell'apertura della liquidazione giudiziale di
[...]
è stata proposta, con ricorso depositato il 30/06/2025, da , Controparte_1 Parte_1 deducendo di essere creditore della della complessiva somma di € Controparte_1
26.517,64, portata da due decreti ingiunti definitivamente esecutivi del Giudice del Lavoro del Tribunale di Pescara;
vista la memoria di costituzione di nella quale eccepisce di non Controparte_1
aver svolto alcuna attività economica significativa nel triennio di riferimento e, in ogni caso, di non aver superato in nessuno degli ultimi tre esercizi le soglie dimensionali previste dall'art. 2, lett. d), CCII;
contesta altresì la sussistenza dello stato d'insolvenza allegando che la società ha regolarmente definito in via stragiudiziale appositi piani di rateizzazione con i propri dipendenti per il pagamento di arretrati stipendiali e che l'accordo con il dipendente
è tuttora in corso ed è stato sospeso il pagamento della rata con scadenza Parte_1
giugno 2025 a seguito della notifica del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione della presente procedura nel quale il debitore viene invitato a non effettuare pagamenti;
considerato che
competente territorialmente è sicuramente il Tribunale di Pescara in quanto la sede legale della debitrice si trova nel circondario di questo ufficio;
rilevato che sussiste la legittimazione attiva del PM in quanto l'insolvenza è stata rilevata nell'ambito del procedimento penale n. 650/25 RG Mod. 45; rilevato che non è dubitabile la natura di imprenditore commerciale della resistente trattandosi di società di capitali che ha per oggetto servizi alle imprese quali merchandising, marketing, pubblicità, promozioni etc;
ritenuto che
sussistono i presupposti per l'assoggettabilità della società debitrice alla procedura di liquidazione giudiziale in quanto la società resistente, non ha dimostrato il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) del CCII;
osservato, infatti, che per la Cassazione “l'onere della prova dell'inammissibilità del fallimento incombe dunque sul debitore contro il quale sia stata presentata la relativa istanza, anche se l'onere della prova della sua qualità di imprenditore commerciale incombe sul creditore istante. E benché non abbiano certamente valore di prova legale, i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi sono la base documentale imprescindibile della dimostrazione che il debitore ha l'onere di fornire per sottrarsi alla dichiarazione del fallimento. Sicché la mancata produzione dei bilanci non può che risolversi in danno del debitore, a meno che la prova
Pag. 2 a 6 dell'inammissibilità del fallimento non possa desumersi da documenti altrettanto significativi.
Infatti, le norme che distribuiscono tra le parti l'onere della prova individuano la parte cui la decisione risulterà sfavorevole anche se risultasse solo incerto alcuno dei fatti rilevanti, posto che il procedimento giurisdizionale non può concludersi con un non liquet e quindi una decisione deve essere comunque assunta, pur quando manchino tutte le informazioni necessarie ad accertare i fatti costitutivi o modificativi o impeditivi o estintivi dei diritti controversi” (Cass. Civ., 15 maggio 2009, n. 11309; Cass. Civ. 31 maggio 2012, n. 8769); conseguentemente, in caso di mancato deposito dei bilanci e laddove il giudice ritenga i bilanci inattendibili, l'imprenditore dovrà provare la sussistenza dei requisiti mediante diversi documenti, altrettanto significativi, quali, i conti di mastro, le situazioni contabili di fine anno, i partitari clienti e fornitori, il libro giornale, i registri iva, e le dichiarazioni fiscali, tutti da valutarsi tenendo conto dell'assenza di circostanze di fatto che ne mettano in dubbio l'attendibilità e dell'assenza di altri elementi di giudizio eventualmente contrastanti con le risultanze di tale documentazione (cfr. Cass. civ, Sez I, 18 giugno 2018, n. 16067; Cass. civ,
Sez I, 23 novembre 2018, n.30516);
rilevato che nel caso in esame la società presenta un indebitamento complessivo, comprensivo anche dei debiti non scaduti, superiore ad Euro 500.000 come si evince dalla certificazione ex art. 367 CCI ove sono riportati debiti tributari per oltre 750.000 euro;
rilevato, quanto al requisito oggettivo di cui all'art. 2 comma 1° lett. b) del CCII, che dagli atti risulta che:
- la debitrice non ha soddisfatto il credito di , di circa € 26.517,64, sebbene Parte_1
portato da titoli giudiziari definitivi, ed ha proposto a quest'ultimo un pagamento rateale, circostanze, quest'ultime, da cui si desume che la medesima società debitrice non sia in grado di farvi fronte regolarmente per mancanza di liquidità;
- il pignoramento mobiliare eseguito il 19/02/2025 dal creditore presso la sede legale Pt_1
ed operativa della società debitrice è risultato infruttuoso ed ha avuto esito negativo in quanto non sono stati rinvenuti beni pignorabili, come da verbale U.N.E.P.;
- il creditore ha altresì intrapreso un pignoramento presso terzi (presso la Pt_1 [...]
) il quale ha dato esito negativo per incapienza dei conti correnti intestati alla CP_2
società debitrice, come da dichiarazione negativa del terzo e Verbale esito ricerca con modalità telematiche U.N.E.P. Tribunale di Pescara del 15/02/2025;
Pag. 3 a 6 - la società è priva di patrimonio immobiliare;
- la società non deposita i bilanci di esercizio dal 2020 e quest'ultimo bilancio riporta una perdita d'esercizio di € 36.385;
- la medesima società ha ammesso di non svolgere, da almeno tre anni, alcuna attività;
- la società presenta altresì debiti tributari e contributivi per oltre 750mila di euro (v.
Certificazione ex art. 367 CCI); considerato che ai sensi dell'art. 2 comma 1° lett. b) del CCII per insolvenza si intende “lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”; considerato che dagli elementi sopra esposti emerge la sussistenza di una situazione di conclamata insolvenza della debitrice, la cui irreversibilità discende dalla mancanza di risorse finanziarie per fronteggiarla;
rilevato che dalla visura camerale agli atti risulta che la società non è stata ad oggi cancellata;
considerato, infine, che i debiti scaduti e non pagati dal debitore come risultanti dagli atti eccedono la soglia di € 30.000,00 posta dall'art. 49 comma 5° del CCII.
Ricorrono, dunque, le condizioni che impongono la dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione giudiziale della debitrice.
p.q.m.
il Tribunale dichiara aperta la procedura di liquidazione giudiziale di Controparte_1
(C.F. e P.Iva: ), con sede legale in Pescara (Pe) alla Via Teramo n.22,
[...] P.IVA_1
NOMINA
Giudice Delegato alla procedura il giudice Dott.ssa Federica Colantonio e Curatore il Dott.
con studio in Via Aldo Moro N. 6 65015 Montesilvano, inscritto Persona_1 all'albo Gestori della Crisi d'Impresa e in possesso dei requisiti necessari, anche alla luce delle precedenti relazioni, per l'espletamento dell'incarico
AUTORIZZA
il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att.
c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
Pag. 4 a 6 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio
2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,
ORDINA al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
FISSA
il giorno 13/01/2026 h. 11.45 per lo svolgimento dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, che avrà luogo davanti al predetto Giudice Delegato, nell'aula 9 posta al primo piano del corpo C del Palazzo di Giustizia di Pescara, via Lo Feudo n. 1; avvertendo il soggetto sottoposto a liquidazione che può chiedere di essere sentito ai sensi dell'art. 203 comma IV del CCII e che può intervenire nella predetta udienza per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;
DISPONE che il Curatore proceda, ai sensi dell'art. 193 del CCII, all'immediata apposizione dei sigilli su tutti i beni mobili che si trovino presso la sede principale dell'impresa, nonché su tutti gli altri beni della fallita ovunque essi si trovino e che, non appena possibile, rediga l'inventario a norma dell'art. 195 del CCII dei beni esistenti nei locali di pertinenza della debitrice (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche se del caso omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendano necessaria, utile e/o comunque opportuna tenuto conto della natura e dello stato dei beni;
in tal caso dovrà procedersi a norma degli artt. 752 e ss. c.p.c. e 193 del CCII ed il curatore è autorizzato sin d'ora a richiedere
Pag. 5 a 6 l'ausilio della forza pubblica;
per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, si procederà ai sensi dell'art. 758 c.p.c.; nell'immediato, il curatore procederà comunque, con la massima urgenza e utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici, ad una prima ricognizione dei suddetti beni, onde prenderne cognizione ed evitarne occultamento o dispersione, eventualmente anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, depositando in cancelleria il verbale di ricognizione sommaria entro e non oltre i dieci giorni successivi a quello in cui vi avrà provveduto;
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali su cose in possesso della fallita, termine perentorio fino a trenta prima della data dell'adunanza di cui sopra per la trasmissione delle domande di ammissione al passivo dei crediti e di restituzione o rivendicazione di beni mobili e immobili, ai sensi dell'art. 201 del CCII all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del curatore, avvisando che le domande presentate dopo la scadenza del suddetto termine ed entro dodici mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo (termine che on vi
è ragione di prorogare) verranno trattate come domande tardive a norma dell'art. 208 del
CCII.
DISPONE che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Liquidatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle
Imprese.
Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del 24/07/2025.
Il Giudice est.
Dott.ssa Federica Colantonio
Il Presidente
Dott. Elio Bongrazio
Pag. 6 a 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pescara
Il Tribunale, riunito nella Camera di Consiglio e composto dai magistrati:
Dott. Elio Bongrazio Presidente
Dott.ssa Federica Colantonio Giudice rel.
Dott.ssa Daniela Angelozzi Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA sul ricorso per apertura di liquidazione giudiziale proposto da:
- Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pescara;
- , rappresentato e difeso dall'avv. Giacomo Felli;
Parte_1
nei confronti di
(C.F. e P.Iva: ), in persona del legale rappresentate Controparte_1 P.IVA_1
pro-tempore, con sede legale in Pescara (Pe) alla Via Teramo n. 22, rappresentata e difesa dall'Avv. Federico Pace
Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
Vista la richiesta del P.M. del 11/06/2025 con la quale insta per l'apertura della liquidazione giudiziale della società con sede legale in Pescara (Pe) alla Via Controparte_1
Teramo n.22, allegando l'evidente situazione di insolvenza della predetta società, evidenziata dall'assenza di redditi propri e reali idonei a coprire i debiti e dall'assenza di compilazione di idonea documentazione contabile utile a ricostruzione della movimentazione degli affari;
convocati davanti al giudice appositamente delegato P.M. e società Controparte_1
[...]
Pag. 1 a 6 rilevato che analoga domanda di apertura dell'apertura della liquidazione giudiziale di
[...]
è stata proposta, con ricorso depositato il 30/06/2025, da , Controparte_1 Parte_1 deducendo di essere creditore della della complessiva somma di € Controparte_1
26.517,64, portata da due decreti ingiunti definitivamente esecutivi del Giudice del Lavoro del Tribunale di Pescara;
vista la memoria di costituzione di nella quale eccepisce di non Controparte_1
aver svolto alcuna attività economica significativa nel triennio di riferimento e, in ogni caso, di non aver superato in nessuno degli ultimi tre esercizi le soglie dimensionali previste dall'art. 2, lett. d), CCII;
contesta altresì la sussistenza dello stato d'insolvenza allegando che la società ha regolarmente definito in via stragiudiziale appositi piani di rateizzazione con i propri dipendenti per il pagamento di arretrati stipendiali e che l'accordo con il dipendente
è tuttora in corso ed è stato sospeso il pagamento della rata con scadenza Parte_1
giugno 2025 a seguito della notifica del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione della presente procedura nel quale il debitore viene invitato a non effettuare pagamenti;
considerato che
competente territorialmente è sicuramente il Tribunale di Pescara in quanto la sede legale della debitrice si trova nel circondario di questo ufficio;
rilevato che sussiste la legittimazione attiva del PM in quanto l'insolvenza è stata rilevata nell'ambito del procedimento penale n. 650/25 RG Mod. 45; rilevato che non è dubitabile la natura di imprenditore commerciale della resistente trattandosi di società di capitali che ha per oggetto servizi alle imprese quali merchandising, marketing, pubblicità, promozioni etc;
ritenuto che
sussistono i presupposti per l'assoggettabilità della società debitrice alla procedura di liquidazione giudiziale in quanto la società resistente, non ha dimostrato il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) del CCII;
osservato, infatti, che per la Cassazione “l'onere della prova dell'inammissibilità del fallimento incombe dunque sul debitore contro il quale sia stata presentata la relativa istanza, anche se l'onere della prova della sua qualità di imprenditore commerciale incombe sul creditore istante. E benché non abbiano certamente valore di prova legale, i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi sono la base documentale imprescindibile della dimostrazione che il debitore ha l'onere di fornire per sottrarsi alla dichiarazione del fallimento. Sicché la mancata produzione dei bilanci non può che risolversi in danno del debitore, a meno che la prova
Pag. 2 a 6 dell'inammissibilità del fallimento non possa desumersi da documenti altrettanto significativi.
Infatti, le norme che distribuiscono tra le parti l'onere della prova individuano la parte cui la decisione risulterà sfavorevole anche se risultasse solo incerto alcuno dei fatti rilevanti, posto che il procedimento giurisdizionale non può concludersi con un non liquet e quindi una decisione deve essere comunque assunta, pur quando manchino tutte le informazioni necessarie ad accertare i fatti costitutivi o modificativi o impeditivi o estintivi dei diritti controversi” (Cass. Civ., 15 maggio 2009, n. 11309; Cass. Civ. 31 maggio 2012, n. 8769); conseguentemente, in caso di mancato deposito dei bilanci e laddove il giudice ritenga i bilanci inattendibili, l'imprenditore dovrà provare la sussistenza dei requisiti mediante diversi documenti, altrettanto significativi, quali, i conti di mastro, le situazioni contabili di fine anno, i partitari clienti e fornitori, il libro giornale, i registri iva, e le dichiarazioni fiscali, tutti da valutarsi tenendo conto dell'assenza di circostanze di fatto che ne mettano in dubbio l'attendibilità e dell'assenza di altri elementi di giudizio eventualmente contrastanti con le risultanze di tale documentazione (cfr. Cass. civ, Sez I, 18 giugno 2018, n. 16067; Cass. civ,
Sez I, 23 novembre 2018, n.30516);
rilevato che nel caso in esame la società presenta un indebitamento complessivo, comprensivo anche dei debiti non scaduti, superiore ad Euro 500.000 come si evince dalla certificazione ex art. 367 CCI ove sono riportati debiti tributari per oltre 750.000 euro;
rilevato, quanto al requisito oggettivo di cui all'art. 2 comma 1° lett. b) del CCII, che dagli atti risulta che:
- la debitrice non ha soddisfatto il credito di , di circa € 26.517,64, sebbene Parte_1
portato da titoli giudiziari definitivi, ed ha proposto a quest'ultimo un pagamento rateale, circostanze, quest'ultime, da cui si desume che la medesima società debitrice non sia in grado di farvi fronte regolarmente per mancanza di liquidità;
- il pignoramento mobiliare eseguito il 19/02/2025 dal creditore presso la sede legale Pt_1
ed operativa della società debitrice è risultato infruttuoso ed ha avuto esito negativo in quanto non sono stati rinvenuti beni pignorabili, come da verbale U.N.E.P.;
- il creditore ha altresì intrapreso un pignoramento presso terzi (presso la Pt_1 [...]
) il quale ha dato esito negativo per incapienza dei conti correnti intestati alla CP_2
società debitrice, come da dichiarazione negativa del terzo e Verbale esito ricerca con modalità telematiche U.N.E.P. Tribunale di Pescara del 15/02/2025;
Pag. 3 a 6 - la società è priva di patrimonio immobiliare;
- la società non deposita i bilanci di esercizio dal 2020 e quest'ultimo bilancio riporta una perdita d'esercizio di € 36.385;
- la medesima società ha ammesso di non svolgere, da almeno tre anni, alcuna attività;
- la società presenta altresì debiti tributari e contributivi per oltre 750mila di euro (v.
Certificazione ex art. 367 CCI); considerato che ai sensi dell'art. 2 comma 1° lett. b) del CCII per insolvenza si intende “lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”; considerato che dagli elementi sopra esposti emerge la sussistenza di una situazione di conclamata insolvenza della debitrice, la cui irreversibilità discende dalla mancanza di risorse finanziarie per fronteggiarla;
rilevato che dalla visura camerale agli atti risulta che la società non è stata ad oggi cancellata;
considerato, infine, che i debiti scaduti e non pagati dal debitore come risultanti dagli atti eccedono la soglia di € 30.000,00 posta dall'art. 49 comma 5° del CCII.
Ricorrono, dunque, le condizioni che impongono la dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione giudiziale della debitrice.
p.q.m.
il Tribunale dichiara aperta la procedura di liquidazione giudiziale di Controparte_1
(C.F. e P.Iva: ), con sede legale in Pescara (Pe) alla Via Teramo n.22,
[...] P.IVA_1
NOMINA
Giudice Delegato alla procedura il giudice Dott.ssa Federica Colantonio e Curatore il Dott.
con studio in Via Aldo Moro N. 6 65015 Montesilvano, inscritto Persona_1 all'albo Gestori della Crisi d'Impresa e in possesso dei requisiti necessari, anche alla luce delle precedenti relazioni, per l'espletamento dell'incarico
AUTORIZZA
il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att.
c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
Pag. 4 a 6 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio
2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,
ORDINA al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
FISSA
il giorno 13/01/2026 h. 11.45 per lo svolgimento dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, che avrà luogo davanti al predetto Giudice Delegato, nell'aula 9 posta al primo piano del corpo C del Palazzo di Giustizia di Pescara, via Lo Feudo n. 1; avvertendo il soggetto sottoposto a liquidazione che può chiedere di essere sentito ai sensi dell'art. 203 comma IV del CCII e che può intervenire nella predetta udienza per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;
DISPONE che il Curatore proceda, ai sensi dell'art. 193 del CCII, all'immediata apposizione dei sigilli su tutti i beni mobili che si trovino presso la sede principale dell'impresa, nonché su tutti gli altri beni della fallita ovunque essi si trovino e che, non appena possibile, rediga l'inventario a norma dell'art. 195 del CCII dei beni esistenti nei locali di pertinenza della debitrice (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche se del caso omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendano necessaria, utile e/o comunque opportuna tenuto conto della natura e dello stato dei beni;
in tal caso dovrà procedersi a norma degli artt. 752 e ss. c.p.c. e 193 del CCII ed il curatore è autorizzato sin d'ora a richiedere
Pag. 5 a 6 l'ausilio della forza pubblica;
per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, si procederà ai sensi dell'art. 758 c.p.c.; nell'immediato, il curatore procederà comunque, con la massima urgenza e utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici, ad una prima ricognizione dei suddetti beni, onde prenderne cognizione ed evitarne occultamento o dispersione, eventualmente anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, depositando in cancelleria il verbale di ricognizione sommaria entro e non oltre i dieci giorni successivi a quello in cui vi avrà provveduto;
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali su cose in possesso della fallita, termine perentorio fino a trenta prima della data dell'adunanza di cui sopra per la trasmissione delle domande di ammissione al passivo dei crediti e di restituzione o rivendicazione di beni mobili e immobili, ai sensi dell'art. 201 del CCII all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del curatore, avvisando che le domande presentate dopo la scadenza del suddetto termine ed entro dodici mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo (termine che on vi
è ragione di prorogare) verranno trattate come domande tardive a norma dell'art. 208 del
CCII.
DISPONE che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Liquidatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle
Imprese.
Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del 24/07/2025.
Il Giudice est.
Dott.ssa Federica Colantonio
Il Presidente
Dott. Elio Bongrazio
Pag. 6 a 6