Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/06/2025, n. 853 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 853 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
RG 985/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti - Presidente-
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice -
Dott.ssa Giulia d'Alessandro - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 985 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c e 473 bis.51 cpc
[...]
, nata a [...] il [...], C.F. , CP_1 C.F._1
rappresentata e difesa, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. GUARINO
EMANUELE presso il quale elettivamente domicilia;
E
nato a [...] il [...], C.F. Controparte_2
, rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso, C.F._2 dall'avv. GUARINO EMANUELE presso il quale elettivamente domicilia;
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 13.01.2025 e esponevano di CP_1 Controparte_2
aver contratto matrimonio in data 16.06.1995 in Napoli (Atto n 19, s.A, sez G, Reg. Atti di
Matrimonio 1995); che dalla loro unione erano nati due figli, in data 02.03.2000, Per_1
maggiorenne non economicamente autosufficiente e in data 03.09.2007, Per_2
prossimo alla maggiore età; che i coniugi erano separati di fatto già da circa un anno, in
1
quanto il sig. si era trasferito in un'altra abitazione;
che entrambi lavoravano ed CP_2
erano economicamente autosufficienti;
che dalla separazione di fatto, Per_1
maggiorenne non economicamente autosufficiente, viveva con la madre e con il Per_2
padre e ognuno di loro provvedeva al mantenimento diretto del figlio convivente.
Tanto premesso, rappresentavano la volontà di separarsi consensualmente, in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
- i coniugi saranno autorizzati a vivere separatamente, fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto;
- i coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento essendo entrambi economicamente indipendenti;
- la casa coniugale, di cui i coniugi sono comproprietari resta nella disponibilità della sig.ra ed è gravata da mutuo ipotecario per l'importo di € 600,00 mensili;
CP_1
- i coniugi per la disciplina del mantenimento dei figli e dell'affido del figlio minore si riportano alle disposizioni di cui al ricorso: maggiorenne economicamente non Per_1
autosufficiente, continuerà a convivere con la madre e minorenne, con il padre, Per_2
per tanto ogni genitore collocatario provvederà al mantenimento diretto del figlio convivente;
resta per l'affido condiviso ad entrambe i genitori con collocamento Per_2
presso il padre;
restano in carico di entrambe i coniugi tutte le spese straordinarie di istruzione compresi i costi di iscrizione e retta annuale, ricreazione e salute che dovessero sorgere per la gestione dei figli;
per quanto non disciplinato nel presente atto i coniugi si riportano al protocollo di intesa tra Tribunale di Napoli e COA Napoli sulle spese ordinarie e straordinarie del 07/03/2018;
- per quanto riguarda la disciplina della visita, in particolare quella del minore Per_2 con la madre è libera, ciò in ragione dell'approssimarsi della maggiore età, e verrà determinata anche in ragione del rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici del figlio.
2 RG 985/2025
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto
(affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi del minore, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto del minore, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai suoi interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la separazione personale dei coniugi nata a [...] il CP_1
16.11.1971 e nato a [...] il [...] (Atto n 19, p.lla, s.A sez G, Controparte_2
Reg. Atti di Matrimonio 1995);
b) omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett.
D) D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 30.5.2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Dott. Giulia d'Alessandro Dott. Valeria Rosetti
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