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Sentenza 16 maggio 2024
Sentenza 16 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 16/05/2024, n. 1273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1273 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di MESSINA Seconda Sezione Civile VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3148/2015 L'anno 2024 il giorno 16 del mese di MAGGIO avanti al Presidente di Sezione in funzione di giudice istruttore, dott. Ugo Scavuzzo, viene chiamata la causa iscritta al numero 3148.2015 R.G. Alle ore 10,15 è comparso l'Avv. D. SPARACINO per delega dell'Avv. CONTI M. nell'interesse di parte opponente, il quale si riporta all'opposizione proposta ne chiede l'accoglimento L'avv. PARISI per delega dell'avv. S. V. TROVATO nell'interesse della parte opposta il quale insiste per il rigetto dell'opposizione proposta, con la conferma del decreto ingiuntivo ed il favore delle spese
Il Giudice invita quindi alla discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c..
Le parti presenti discutono oralmente la causa illustrando brevemente le conclusioni già rassegnate in atti e verbali.
Quindi, il giudice decide la causa con motivazione contestuale ex art. 281 sexies c.p.c., di cui dà lettura in udienza.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MESSINA II SEZIONE CIVILE In fatto ed in diritto Con atto di citazione notificato in data 05.06.2015 la (P. VA Parte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Massimiliano Conti, proponeva opposizione P.IVA_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 415.2015 del 18.03.2015 emesso dal Tribunale di Messina, con cui le era stato ingiunto il pagamento, in favore della (P. VA Parte_2
con sede legale in Messina, Via Verdi, isol. , in persona del suo P.IVA_2 CP_1 rappresentante legale pro tempore, dell'importo di € 72.845,59 oltre interessi moratori e spese del procedimento liquidate complessivamente in € 2.541,50 in forza del mancato pagamento della fattura n. 23.2014 del 14.04.2014 a titolo di prezzo della prestazione di fornitura di calcestruzzo (CLS ; eccepiva l'incompetenza territoriale del Giudice C.F._1 che ha emesso il suddetto decreto ingiuntivo, individuando, ai sensi degli artt. 19-20 c.p.c., la competenza del Tribunale di Gela in ragione della sede legale della società Parte_1
e del luogo in cui è sorta l'obbligazione; contestava nel merito le fatture fondanti l'ingiunzione di pagamento di cui al ricorso monitorio, nonché la fattura n. 23.2014 di cui non aveva effettuato il pagamento in ragione della dedotta mancata rispondenza del materiale consegnato con il calcestruzzo negoziato ai sensi degli artt. 1490- 1497 c.c., per cui deduceva l'insussistenza del credito negando, quindi, d'essere debitrice dell'intera
1 somma ingiunta in favore della chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo Parte_2 opposto. Si costituiva in giudizio parte ricorrente in monitorio e odierna opposta la Pt_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, la quale preliminarmente
[...] contestava la fondatezza dell'eccezione preliminare di incompetenza per territorio avanzata dall'opponente; nel merito chiedeva la conferma del decreto ingiuntivo opposto e il rigetto delle doglianze mosse dalla Parte_1
Ammessa ed espletata la prova, il giudice invitava le parti a precisare le conclusioni;
in esito alla detta precisazione il giudice ordinava la discussione orale per la data del 16.05.2024. Va, in via preliminare, affermata l'inammissibilità dell'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Messina come formulata da parte opponente la quale ha indicato i criteri di collegamento del forum personae (il luogo in cui la persona ha residenza o il domicilio, ovvero la società ha la sede legale) e del forum contracti (ossia del luogo in cui l'obbligazione è sorta), ma ha omesso di contestare del tutto il criterio di collegamento del forun destinate solutionis (ossia del luogo in cui l'adempimento deve essere eseguito), uno dei fori alternativi ex art. 20 c.p.c. in alternativa al forum contracti. Resta fermo che, in ossequio della disposizione dell'art. 1182, comma 3, c.c., per le cause relative a diritti di obbligazione, il pagamento di una somma di denaro deve essere adempiuta presso il domicilio del creditore, quindi nel caso che ci occupa, trattandosi di società, presso la sede legale della società he ricade in Messina, sicché in Parte_2 tale luogo si radica la competenza territoriale nel presente giudizio ai sensi dell'art. 20 c.p.c. Opportuna è una premessa di ordine generale sulla natura del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. Per costante orientamento giurisprudenziale, infatti, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ha ad oggetto non la verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, estendendosi all'accertamento dei fatti costitutivi del diritto in contestazione, con la conseguenza che il Giudice dell'opposizione è investito del potere- dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni proposte, ancorché il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori delle condizioni stabilite dalla legge, non potendosi limitare ad accertare e dichiarare la nullità del decreto emesso all'esito dello stesso (cfr. Cassazione civile, sez. III, 15 luglio 2005, n. 15037, per la quale “l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, inteso ad accertare la pretesa fatta valere e non se l'ingiunzione fu legittimamente emessa in relazione alle condizioni previste dalla legge;
pertanto in sede di opposizione l'eventuale carenza dei requisiti probatori può rilevare soltanto ai fini del regolamento delle spese processuali, di talché l'impugnazione della sentenza non può essere dedotta solo per far accertare la sussistenza o meno delle originarie condizioni di emissione del decreto, se non sia accompagnata da una censura in tema di spese processuali”). Da quanto dedotto consegue che, non essendo il presente giudizio di opposizione mera impugnazione del decreto ingiuntivo volta a farne valere vizi propri, bensì un ordinario giudizio di cognizione di merito rivolto all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito azionato dal creditore in sede monitoria, deve procedersi alla verifica della fondatezza o meno della pretesa sostanziale azionata dall'ingiungente, indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione fu emessa, rimanendo irrilevanti, ai fini di tale accertamento, eventuali vizi della procedura monitoria che non importino l'insussistenza del diritto fatto
2 valere con tale procedura e che potrebbero valere soltanto ai fini di una diversa statuizione sulle spese della fase monitoria. Orbene, l'opposizione proposta è infondata nel merito e va, per l'effetto, rigettata e ciò per quanto di ragione. Va osservato che, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero – come nella fattispecie in esame - per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell' onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass. 2007, n. 9351). Ciò posto, nel caso di specie, deve ritenersi che la società , ricorrente Parte_2 in monitorio e attore in senso sostanziale, abbia assolto l'onere probatorio sulla stessa gravante documentando l'effettiva esecuzione della prestazione ovvero la consegna del calcestruzzo. Nel dettaglio ha prodotto in atti: A) la richiesta preventivo fornitura del 10.02.2014 della alla Parte_1 Parte_2
B) la proposta contrattuale dell'11.02.2014, della trasmessa a mezzo e-mail Parte_2 alla Parte_1
C) la dichiarazione di accettazione della proposta da parte di Parte_1
D) la fattura n.23.2014 del 14.02.2014 E) le quietanze di consegna (c.d “buoni di consegna”) del materiale dei giorni 10.03.2014 – 12.03.2014 - 14.03.2014 - 18.03.2014 – 19.03.2014 – 20.03.2014; F) l'estratto Registro VA Vendite della società del periodo dall'01.01.2014 al Parte_2
30.09.2014, al cui interno risultata annotata la fattura n.23.2014 ai numeri: progressivo 24 – protocollo 23 – documento 23; G) la dichiarazione unilaterale di cessione del credito in favore di contenuta Parte_2 nella nota datata 07.06.2014 della Parte_1
Nella fattispecie in esame assume un valore decisivo la produzione dei documenti di trasporto delle merce fatturata sottoscritti dal conducente e dal destinatario (e mai contestati dalla parte odierna opponente); le dette emergenze processuali consentono di ritenere compiutamente provato il fatto costitutivo del credito allegato da parte opposta. Pur vero che parte opponente nello specifico ha contestato con l'opposizione in esame la qualità del materiale fatturato e consegnato dalla e lamentato un grave Parte_2 danno prodotto dall'inadempimento della società fornitrice rispetto all'obbligazione di consegnare la cosa oggetto del contratto;
sennonché trattasi di doglianza tardivamente formulata;
infatti, ai sensi dell'art. 1495 c.c., l'azione (come l'eccezione) del compratore contro il venditore per far valere la garanzia si prescrive in ogni caso nel termine di un anno dalla consegna del bene compravenduto (anche se i vizi non sono stati scoperti o non sono stati tempestivamente denunciati, o se la denuncia stessa non è necessaria) e, laddove convenuto in esecuzione del contratto, può sempre far valere la garanzia purché il vizio sia stato denunziato entro 8 giorni dalla scoperta e prima del decorso dell'anno dalla consegna. Nel caso di specie si rileva che la fornitura del materiale è avvenuta nel mese di marzo 2014 e la società opponente ha allegato di aver avuto in data del 23.04.2014 conoscenza dei pretesi vizi a seguito di una campagna di indagini disposta dal Direttore dei lavori relativamente ai materiali utilizzati;
sennonché la non ha esperito azione Parte_1 alcuna entro un anno da tale data per evitare di incorrere nella prescrizione;
né ha formalizzato denunzia alcuna dei vizi riscontrati rivolta alla controparte;
per converso ha
3 assunto un contegno ed intrapreso iniziative incompatibili con la volontà di denunziare i vizi e di omettere il pagamento del dovuto;
infatti, parte opponente, con nota datata 07.06.2014 (successiva quindi alla scoperta dei vizi) ha dichiarato di riconoscere il diritto di credito vantato dalla (si cfr. la proposta di cessione del credito) in forza della Parte_2 fattura azionata con l'implicita rinuncia a far valere i vizi invece denunziati con l'opposizione odierna. L'opposizione in esame è stata, invero, formulata senza alcuna documentazione a sostegno delle deduzioni articolate sul vizio del calcestruzzo fatturato da parte opposto;
per converso le dichiarazioni testimoniali dei signori Testimone_1 CP_2
e avvalorano la tesi articolata da parte opposta
[...] Testimone_2 sull'inesistenza dei vizi dedotti da parte opponente e sulla approssimativa e scorretta verifica delle caratteristiche del calcestruzzo eseguita dal personale dell'opponente. Dalle superiori considerazioni discende l'infondatezza dell'opposizione proposta;
logico corollario: il rigetto dell'opposizione; il decreto ingiuntivo va confermato.
In applicazione della regola della soccombenza parte opponente va condannata al pagamento in favore di parte opposta delle spese di lite liquidate in dispositivo
P.Q.M
il Tribunale, in funzione di giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo promossa da nella persona Parte_1 dell'Amministratore unico (P. VA , con sede in Niscemi, Via Samperi n. 277, P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Massimiliano Conti, parte opponente, contro Pt_2
con sede legale in Messina, Via Verdi isol. , (P.VA: , in
[...] CP_1 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore, sig.ra nata a [...] il Controparte_3
15.12.1972, residente in [...] – Contrada Rocca n° 36 - avente codice fiscale: ed elettivamente domiciliata in S. Agata di TE (ME) - C.F._2
Via San Martino n. 21 – presso lo studio dell'Avv. Santo Vincenzo Trovato che ha codice fiscale: , che la rappresentata e difende per procura in atti, parte CodiceFiscale_3 opposta, così provvede: A) rigetta l'opposizione proposta;
B) conferma il decreto ingiuntivo opposto;
C) dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo;
D) condanna l'opponente al pagamento in favore della parte opposta delle spese del presente giudizio liquidate in € 7.052.00 oltre spese generali al 15%, i.v.a. e cassa. Così deciso in Messina, il 16.05.2024 Il Presidente di Sezione dott. U. Scavuzzo
4
Il Giudice invita quindi alla discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c..
Le parti presenti discutono oralmente la causa illustrando brevemente le conclusioni già rassegnate in atti e verbali.
Quindi, il giudice decide la causa con motivazione contestuale ex art. 281 sexies c.p.c., di cui dà lettura in udienza.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MESSINA II SEZIONE CIVILE In fatto ed in diritto Con atto di citazione notificato in data 05.06.2015 la (P. VA Parte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Massimiliano Conti, proponeva opposizione P.IVA_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 415.2015 del 18.03.2015 emesso dal Tribunale di Messina, con cui le era stato ingiunto il pagamento, in favore della (P. VA Parte_2
con sede legale in Messina, Via Verdi, isol. , in persona del suo P.IVA_2 CP_1 rappresentante legale pro tempore, dell'importo di € 72.845,59 oltre interessi moratori e spese del procedimento liquidate complessivamente in € 2.541,50 in forza del mancato pagamento della fattura n. 23.2014 del 14.04.2014 a titolo di prezzo della prestazione di fornitura di calcestruzzo (CLS ; eccepiva l'incompetenza territoriale del Giudice C.F._1 che ha emesso il suddetto decreto ingiuntivo, individuando, ai sensi degli artt. 19-20 c.p.c., la competenza del Tribunale di Gela in ragione della sede legale della società Parte_1
e del luogo in cui è sorta l'obbligazione; contestava nel merito le fatture fondanti l'ingiunzione di pagamento di cui al ricorso monitorio, nonché la fattura n. 23.2014 di cui non aveva effettuato il pagamento in ragione della dedotta mancata rispondenza del materiale consegnato con il calcestruzzo negoziato ai sensi degli artt. 1490- 1497 c.c., per cui deduceva l'insussistenza del credito negando, quindi, d'essere debitrice dell'intera
1 somma ingiunta in favore della chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo Parte_2 opposto. Si costituiva in giudizio parte ricorrente in monitorio e odierna opposta la Pt_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, la quale preliminarmente
[...] contestava la fondatezza dell'eccezione preliminare di incompetenza per territorio avanzata dall'opponente; nel merito chiedeva la conferma del decreto ingiuntivo opposto e il rigetto delle doglianze mosse dalla Parte_1
Ammessa ed espletata la prova, il giudice invitava le parti a precisare le conclusioni;
in esito alla detta precisazione il giudice ordinava la discussione orale per la data del 16.05.2024. Va, in via preliminare, affermata l'inammissibilità dell'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Messina come formulata da parte opponente la quale ha indicato i criteri di collegamento del forum personae (il luogo in cui la persona ha residenza o il domicilio, ovvero la società ha la sede legale) e del forum contracti (ossia del luogo in cui l'obbligazione è sorta), ma ha omesso di contestare del tutto il criterio di collegamento del forun destinate solutionis (ossia del luogo in cui l'adempimento deve essere eseguito), uno dei fori alternativi ex art. 20 c.p.c. in alternativa al forum contracti. Resta fermo che, in ossequio della disposizione dell'art. 1182, comma 3, c.c., per le cause relative a diritti di obbligazione, il pagamento di una somma di denaro deve essere adempiuta presso il domicilio del creditore, quindi nel caso che ci occupa, trattandosi di società, presso la sede legale della società he ricade in Messina, sicché in Parte_2 tale luogo si radica la competenza territoriale nel presente giudizio ai sensi dell'art. 20 c.p.c. Opportuna è una premessa di ordine generale sulla natura del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. Per costante orientamento giurisprudenziale, infatti, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ha ad oggetto non la verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, estendendosi all'accertamento dei fatti costitutivi del diritto in contestazione, con la conseguenza che il Giudice dell'opposizione è investito del potere- dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni proposte, ancorché il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori delle condizioni stabilite dalla legge, non potendosi limitare ad accertare e dichiarare la nullità del decreto emesso all'esito dello stesso (cfr. Cassazione civile, sez. III, 15 luglio 2005, n. 15037, per la quale “l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, inteso ad accertare la pretesa fatta valere e non se l'ingiunzione fu legittimamente emessa in relazione alle condizioni previste dalla legge;
pertanto in sede di opposizione l'eventuale carenza dei requisiti probatori può rilevare soltanto ai fini del regolamento delle spese processuali, di talché l'impugnazione della sentenza non può essere dedotta solo per far accertare la sussistenza o meno delle originarie condizioni di emissione del decreto, se non sia accompagnata da una censura in tema di spese processuali”). Da quanto dedotto consegue che, non essendo il presente giudizio di opposizione mera impugnazione del decreto ingiuntivo volta a farne valere vizi propri, bensì un ordinario giudizio di cognizione di merito rivolto all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito azionato dal creditore in sede monitoria, deve procedersi alla verifica della fondatezza o meno della pretesa sostanziale azionata dall'ingiungente, indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione fu emessa, rimanendo irrilevanti, ai fini di tale accertamento, eventuali vizi della procedura monitoria che non importino l'insussistenza del diritto fatto
2 valere con tale procedura e che potrebbero valere soltanto ai fini di una diversa statuizione sulle spese della fase monitoria. Orbene, l'opposizione proposta è infondata nel merito e va, per l'effetto, rigettata e ciò per quanto di ragione. Va osservato che, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero – come nella fattispecie in esame - per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell' onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass. 2007, n. 9351). Ciò posto, nel caso di specie, deve ritenersi che la società , ricorrente Parte_2 in monitorio e attore in senso sostanziale, abbia assolto l'onere probatorio sulla stessa gravante documentando l'effettiva esecuzione della prestazione ovvero la consegna del calcestruzzo. Nel dettaglio ha prodotto in atti: A) la richiesta preventivo fornitura del 10.02.2014 della alla Parte_1 Parte_2
B) la proposta contrattuale dell'11.02.2014, della trasmessa a mezzo e-mail Parte_2 alla Parte_1
C) la dichiarazione di accettazione della proposta da parte di Parte_1
D) la fattura n.23.2014 del 14.02.2014 E) le quietanze di consegna (c.d “buoni di consegna”) del materiale dei giorni 10.03.2014 – 12.03.2014 - 14.03.2014 - 18.03.2014 – 19.03.2014 – 20.03.2014; F) l'estratto Registro VA Vendite della società del periodo dall'01.01.2014 al Parte_2
30.09.2014, al cui interno risultata annotata la fattura n.23.2014 ai numeri: progressivo 24 – protocollo 23 – documento 23; G) la dichiarazione unilaterale di cessione del credito in favore di contenuta Parte_2 nella nota datata 07.06.2014 della Parte_1
Nella fattispecie in esame assume un valore decisivo la produzione dei documenti di trasporto delle merce fatturata sottoscritti dal conducente e dal destinatario (e mai contestati dalla parte odierna opponente); le dette emergenze processuali consentono di ritenere compiutamente provato il fatto costitutivo del credito allegato da parte opposta. Pur vero che parte opponente nello specifico ha contestato con l'opposizione in esame la qualità del materiale fatturato e consegnato dalla e lamentato un grave Parte_2 danno prodotto dall'inadempimento della società fornitrice rispetto all'obbligazione di consegnare la cosa oggetto del contratto;
sennonché trattasi di doglianza tardivamente formulata;
infatti, ai sensi dell'art. 1495 c.c., l'azione (come l'eccezione) del compratore contro il venditore per far valere la garanzia si prescrive in ogni caso nel termine di un anno dalla consegna del bene compravenduto (anche se i vizi non sono stati scoperti o non sono stati tempestivamente denunciati, o se la denuncia stessa non è necessaria) e, laddove convenuto in esecuzione del contratto, può sempre far valere la garanzia purché il vizio sia stato denunziato entro 8 giorni dalla scoperta e prima del decorso dell'anno dalla consegna. Nel caso di specie si rileva che la fornitura del materiale è avvenuta nel mese di marzo 2014 e la società opponente ha allegato di aver avuto in data del 23.04.2014 conoscenza dei pretesi vizi a seguito di una campagna di indagini disposta dal Direttore dei lavori relativamente ai materiali utilizzati;
sennonché la non ha esperito azione Parte_1 alcuna entro un anno da tale data per evitare di incorrere nella prescrizione;
né ha formalizzato denunzia alcuna dei vizi riscontrati rivolta alla controparte;
per converso ha
3 assunto un contegno ed intrapreso iniziative incompatibili con la volontà di denunziare i vizi e di omettere il pagamento del dovuto;
infatti, parte opponente, con nota datata 07.06.2014 (successiva quindi alla scoperta dei vizi) ha dichiarato di riconoscere il diritto di credito vantato dalla (si cfr. la proposta di cessione del credito) in forza della Parte_2 fattura azionata con l'implicita rinuncia a far valere i vizi invece denunziati con l'opposizione odierna. L'opposizione in esame è stata, invero, formulata senza alcuna documentazione a sostegno delle deduzioni articolate sul vizio del calcestruzzo fatturato da parte opposto;
per converso le dichiarazioni testimoniali dei signori Testimone_1 CP_2
e avvalorano la tesi articolata da parte opposta
[...] Testimone_2 sull'inesistenza dei vizi dedotti da parte opponente e sulla approssimativa e scorretta verifica delle caratteristiche del calcestruzzo eseguita dal personale dell'opponente. Dalle superiori considerazioni discende l'infondatezza dell'opposizione proposta;
logico corollario: il rigetto dell'opposizione; il decreto ingiuntivo va confermato.
In applicazione della regola della soccombenza parte opponente va condannata al pagamento in favore di parte opposta delle spese di lite liquidate in dispositivo
P.Q.M
il Tribunale, in funzione di giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo promossa da nella persona Parte_1 dell'Amministratore unico (P. VA , con sede in Niscemi, Via Samperi n. 277, P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Massimiliano Conti, parte opponente, contro Pt_2
con sede legale in Messina, Via Verdi isol. , (P.VA: , in
[...] CP_1 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore, sig.ra nata a [...] il Controparte_3
15.12.1972, residente in [...] – Contrada Rocca n° 36 - avente codice fiscale: ed elettivamente domiciliata in S. Agata di TE (ME) - C.F._2
Via San Martino n. 21 – presso lo studio dell'Avv. Santo Vincenzo Trovato che ha codice fiscale: , che la rappresentata e difende per procura in atti, parte CodiceFiscale_3 opposta, così provvede: A) rigetta l'opposizione proposta;
B) conferma il decreto ingiuntivo opposto;
C) dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo;
D) condanna l'opponente al pagamento in favore della parte opposta delle spese del presente giudizio liquidate in € 7.052.00 oltre spese generali al 15%, i.v.a. e cassa. Così deciso in Messina, il 16.05.2024 Il Presidente di Sezione dott. U. Scavuzzo
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