TRIB
Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 15/10/2025, n. 7749 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 7749 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 40862/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Bersani ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies, comma terzo, c.p.c. nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 40862/2023 promossa da:
C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
DI GI IA e dell'avv. DE ZAN LELIO LUIGI ( ), elettivamente C.F._1 domiciliata in VIA GIOVANNI BATTISTA PIRELLI 24 MILANO, presso il difensore avv. DI
GI IA
ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PACI LUCA, Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliata in VIA DE AMICIS, 45 20123 MILANO, presso il difensore avv. PACI
LUCA
CONVENUTA
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo – Prestazione di servizi.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 16.09.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso monitorio depositato avanti a questo Tribunale, la società (d'ora in Controparte_1 avanti ) chiedeva ed otteneva l'emissione del decreto ingiuntivo n. 15098/2023 per CP_1
l'importo di € 36.661,00, oltre interessi e spese, nei confronti di e Parte_1 Parte_1
(d'ora in avanti ), a titolo di corrispettivo per prestazioni
[...] Parte_1 professionali di marketing e comunicazione digitale, come da fatture n. 56/2022 (parzialmente pagina 1 di 7 saldata), n. 7/2023, n. 28/2023 e n. 37/2023.
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione avverso il predetto Parte_1 decreto, chiedendone la revoca. A fondamento dell'opposizione, deduceva il grave e colpevole inadempimento di rispetto agli obblighi assunti con i contratti di “Content Marketing” e CP_1
“Social Marketing”. In particolare, l'opponente lamentava la scarsa qualità dei contenuti grafici e testuali forniti, l'inadeguatezza delle strategie proposte rispetto al target di riferimento (clientela del settore immobiliare di lusso), i continui ritardi e la mancata produzione dei risultati attesi in termini di posizionamento del brand. Sulla base di tali inadempimenti, eccepiva l'illegittimità della pretesa di pagamento ai sensi dell'art. 1460 c.c. chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto nonché la condanna di alla restituzione della somma di € 10.614,00, già corrisposta per la realizzazione CP_1 del sito web.
Si costituiva in giudizio contestando integralmente le deduzioni avversarie e chiedendo il CP_1 rigetto dell'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo. La convenuta opposta sosteneva di aver correttamente adempiuto alle proprie obbligazioni, da qualificarsi come obbligazioni di mezzi e non di risultato. Ripercorreva cronologicamente il rapporto, producendo scambi di e-mail dai quali si sarebbero evinti l'approvazione delle attività da parte di nonché le mancanze della Parte_1 stessa committente (ritardi nel fornire materiali, problemi con la carta di credito per le campagne a pagamento). Contestava la fondatezza dell'eccezione di inadempimento e della domanda di restituzione.
Il Tribunale disponeva Consulenza Tecnica d'Ufficio al fine di accertare la conformità delle prestazioni rese da rispetto agli accordi contrattuali all'esito della quale, fatte precisare le CP_1 conclusioni, tratteneva la causa in decisione.
***
In diritto, va osservato che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la posizione sostanziale di attore spetta al creditore istante nella fase monitoria, nonostante l'assunzione della veste formale di convenuto;
pertanto, in conseguenza dell'inversione della posizione processuale delle parti, l'onere della prova del credito grava sul creditore opposto secondo le regole ordinarie, mentre quello di provare i fatti estintivi, modificativi od impeditivi spetta all'opponente (Cass. Sez. UU, Sentenza n.
13533 del 30/10/2001).
Ciò premesso, il Giudice osserva che - in via generale - il criterio di riparto dell'onere di allegazione e prova dell'azione svolta da e della contrapposta eccezione svolta da è regolato CP_1 Parte_1 dagli artt. 1218 e 2697 c.c. e dal principio della vicinanza della prova, in forza dei quali spetta a chi agisce in adempimento allegare e provare la fonte negoziale (o legale) dell'obbligazione che si allega totalmente o parzialmente inadempiuta e, ciò fatto, incombe al debitore allegare e provare di avere pagina 2 di 7 adempiuto esattamente, o di non avere potuto adempiere per causa a sé non imputabile, ovvero altri fatti idonei a paralizzare la pretesa del creditore;
eguale criterio opera, a parti invertite ove, a sua volta, il debitore eccepisca l'inadempimento totale o parziale dell'altro contraente (Cass. civ. SS.UU.,
23.09.2013, n. 21678; Cass. civ. sez. 2, 26.07.2013 n. 18125; Cass. civ. sez. 3 26.02.2013, n. 4792; Cass. civ. 25.10.2007 n. 22361; Cass. civ.
7.03.2006 n. 4867; Cass. civ. 1^.12.2003 n. 18315; Cass. civ.
SS.UU. 30.10.2001 n. 13533).
In punto di eccezione di inesatto adempimento, va ricordato che, in applicazione dell'art. 1460 co. 2
c.c., la Corte di legittimità ha sancito, con massime costanti, come non tutti gli inesatti adempimenti dell'altro contraente siano idonei a giustificare l'esercizio del diritto di sospendere l'esecuzione della propria prestazione, dovendosi verificare che il rifiuto di adempiere non sia contrario alla buona fede oggettiva (Cass. civ., sez. 1, 4.01.2009, n. 2720; conf.: Cass. civ., sez. 3, 3.11.2010, n. 22353; Cass. civ., sez. 6-3, 23.06.2011 n. 13887; Cass. civ., sez. 6-3, 13.12.2011, n. 26783; Cass. civ., sez. 6-2, 26.11.2013
n. 26365), spettando al giudice del merito accertare la contrarietà a buona fede del rifiuto di adempiere, incensurabile in Cassazione se correttamente motivata (ex multis: Cass. civ., 26783/2013 cit.).
***
Ciò premesso, l'opposizione è infondata e va respinta.
La controversia che ci occupa attiene all'esecuzione di tre distinti contratti, qualificabili come appalto di servizi, sottoscritti dalle parti in data 21.09.2022, aventi ad oggetto:
a) “Accordo per nuovo sito web” per la realizzazione del nuovo sito internet di a fronte Parte_1 di un corrispettivo di € 6.000,00 oltre oneri accessori;
b) “Accordo social marketing” per la definizione e implementazione di un piano editoriale sui social network (Facebook e Instagram) e la realizzazione di newsletter, a fronte di un corrispettivo mensile di € 1.250,00 per il piano editoriale, € 350,00 per la gestione di campagne Google Ads e € 200,00 per le newsletter, per una durata minima di dodici mesi;
c) “Accordo content marketing” per la creazione di contenuti per un blog e l'ottimizzazione SEO, a fronte di un corrispettivo mensile di € 1.100,00, anch'esso per una durata minima di dodici mesi.
Il decreto ingiuntivo opposto è stato emesso per il mancato pagamento di fatture relative ai servizi di cui ai contratti sub b) e c).
In via preliminare, occorre rilevare come la stessa parte opponente, nella propria memoria ai sensi dell'art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c., abbia espressamente ammesso che la prestazione relativa al sito web non è oggetto di contestazione. Si legge infatti a pagina due di tale atto: “Non c'è stata contestazione sulla realizzazione del sito web, che del resto è stato totalmente saldato”.
pagina 3 di 7 Il thema decidendum va, quindi, circoscritto alla presunta fondatezza dell'eccezione di inadempimento
(exceptio inadimpleti contractus ex art. 1460 c.c.) sollevata da in relazione ai contratti di Parte_1
“social marketing” e “content marketing”.
I contratti in esame (doc. 2 e 3 di parte attrice) configurano un appalto di servizi ai sensi dell'art. 1655
c.c., nell'ambito del quale l'appaltatore ( si è obbligato a compiere, con organizzazione dei CP_1 mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, una serie di servizi di natura intellettuale e creativa.
Le obbligazioni assunte da sono pacificamente qualificabili come obbligazioni di mezzi e non CP_1 di risultato. L'opposta, infatti, si era impegnata a prestare la propria attività professionale con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico (art. 1176, co. 2, c.c.), ma non a garantire il raggiungimento di uno specifico risultato commerciale (es. aumento del fatturato, acquisizione di un numero predeterminato di clienti), peraltro non previsto contrattualmente. Ciò non esime, tuttavia, il prestatore dal fornire un servizio conforme alle specifiche pattuite, la cui mancanza può integrare un inesatto adempimento.
In proposito, va detto che la valutazione della gravità dell'inadempimento è rimessa all'apprezzamento del giudice di merito e deve essere condotta alla luce di un esame complessivo del rapporto sinallagmatico, verificando se l'inadempimento abbia inciso in modo apprezzabile sull'economia complessiva del rapporto, alterandone l'equilibrio (Cass. Civ., Sez. 2, n. 37735 del 01-12-2021). Una contestazione generica sulla qualità della prestazione, non supportata da una puntuale e circostanziata allegazione dei vizi, risulta insufficiente a paralizzare la pretesa creditoria.
Ebbene, l'opponente ha fondato la propria difesa sull'eccezione di inadempimento di cui all'art. 1460
c.c. sostenendo che l'inadempimento altrui non sia di “scarsa importanza”, avuto riguardo all'interesse della parte adempiente (art. 1455 c.c.); in particolare, l'opponente ha lamentato una prestazione qualitativamente scadente e non in linea con il proprio target di lusso. A sostegno di ciò, ha prodotto numerosi scambi di e-mail (docc.
5-17 fasc. opponente) in cui la propria referente, sig.ra CP_2 segnalava errori, richiedeva modifiche grafiche e contestava la qualità delle immagini e dei testi proposti da CP_1
Dal canto suo, l'opposta ha documentato di aver dato seguito a tali richieste, apportando le correzioni,
e ha prodotto comunicazioni in cui la stessa esprimeva apprezzamento per il lavoro Parte_1 svolto (cfr. doc. 13 opposta: e-mail del 16.12.2022 in cui la sig.ra definisce “ottimo” il lavoro CP_2 svolto;
doc. 20 opposta: e-mail del 10.1.2023 in cui la stessa definisce “Ottimo lavoro” il report sulle campagne social).
Ritiene il Tribunale che, alla luce delle risultanze istruttorie, l'eccezione di inadempimento sollevata dagli opponenti non meriti accoglimento, non essendo stata fornita prova di un inadempimento di pagina 4 di 7 che, per gravità, possa giustificare il mancato pagamento dei corrispettivi pattuiti, ai sensi CP_1 dell'art. 1455 c.c.
I contratti di social e content marketing prevedevano, per loro natura, un'esecuzione progressiva e continuativa, che implicava una necessaria e costante collaborazione da parte della committente. Dalla documentazione in atti, in particolare dagli scambi di e-mail prodotti da entrambe le parti (docc. 5-6,
8-17, fasc. att.; docc. 1-4, 6-17, 20-35 fasc. conv.), emerge un fitto dialogo tra le parti, con Pt_1 che forniva feedback, richiedeva modifiche e approvava i contenuti proposti da e
[...] CP_1 quest'ultima che, a sua volta, si mostrava disponibile ad apportare le correzioni richieste, dimostrando un comportamento improntato alla diligenza professionale.
Le doglianze di circa la qualità dei contenuti e delle grafiche appaiono generiche e, in Parte_1 parte, contraddette dal comportamento tenuto in corso di rapporto. Risulta, infatti, che Parte_1 abbia approvato diversi piani editoriali e contenuti grafici. Inoltre, la circostanza, non contestata, che abbia proposto la sostituzione di ben tre diversi grafici per venire incontro alle esigenze CP_1 estetiche della committente, giungendo persino a offrire a la possibilità di indicare un Parte_1 professionista di propria fiducia, smentisce la tesi di un atteggiamento inerte o negligente da parte dell'agenzia e, al contrario, evidenzia una certa refrattarietà della committente a trovare una soluzione condivisa.
Anche le risultanze della C.T.U., espletata in corso di causa, non supportano la tesi di un grave e totale inadempimento. Sebbene l'elaborato del CTU, come interpretato dagli opponenti, abbia rilevato alcune difformità quantitative (es. numero di newsletter inferiore al pattuito) e qualitative (es. tassi di interazione inferiori alle medie di settore), lo stesso consulente ha dato atto dell'avvenuta esecuzione di gran parte delle attività commissionate fintanto che le parti hanno avuto rapporti collaborativi ed ha concluso che “non risulta, tuttavia, che vi siano state attività svolte dalla Convenuta con superficialità o scarsa diligenza tali da giustificare l'interruzione dei rapporti”.
In aggiunta, rileva il Tribunale come le critiche qualitative (basso engagement) si scontrino con la natura di obbligazione di mezzi dell'incarico.
Al riguardo, come evidenziato dal CTU, molte delle lamentele di (qualità dei contenuti, Parte_1 strategia di targeting, gradimento grafico, scarso ritorno sull'investimento) attengono al risultato e all'efficacia della campagna, elementi non garantiti contrattualmente. Inoltre, molte critiche, in particolare quelle sulla qualità grafica e sulla strategia di contenuto, sono state ritenute, correttamente, dal CTU di natura soggettiva e non misurabili oggettivamente.
Quanto alle carenze quantitative, esse non appaiono di tale gravità da giustificare la risoluzione del rapporto e il totale rifiuto del pagamento, soprattutto considerando che i contratti prevedevano una durata minima di 12 mesi e che l'interruzione anticipata e unilaterale del rapporto da parte di Pt_1
pagina 5 di 7 ha impedito a di proseguire nell'attività e potenzialmente correggere e migliorare le Pt_1 CP_1 performance nel tempo, come peraltro prospettato dalla stessa in corso di rapporto. CP_1
In particolare, l'analisi del CTU ha esaminato le singole attività contrattualizzate evidenziando:
-Servizio Newsletter: a fronte di 12 newsletter previste, ne è stata prodotta solo una a causa del deterioramento dei rapporti. La lamentela dell'attrice circa il mancato invio è stata ritenuta infondata dal CTU, poiché il contratto prevedeva solo la "creazione del contenuto" e non l'invio, che l'attrice ha poi effettuato con mezzi propri.
-Attività di Content Marketing (Blog): sono stati prodotti 27 articoli in 5 mesi, a fronte di un piano annuale di 80/90. L'attrice, pur inizialmente soddisfatta, ha poi lamentato una qualità non eccelsa e una scarsa attinenza al proprio core business. Il CTU ha osservato che tali valutazioni rientrano nelle scelte strategiche del professionista e non sono misurabili scientificamente, soprattutto in un arco temporale così limitato.
-Attività di Social Marketing (Google e Meta):
*Google Ads: l'attrice ha contestato una targettizzazione geograficamente e anagraficamente troppo ristretta (Milano, under 34) e un budget impiegato (€ 1.115,00) insufficiente. La convenuta ha giustificato la scelta come una strategia mirata a raggiungere i collaboratori dei clienti finali. Il CTU, pur notando che la strategia aveva un suo pregio e che il target non era specificato nel contratto, ha convenuto che il budget fosse "effettivamente scarso". Tuttavia, ha anche rilevato che le operazioni hanno comunque prodotto un "incremento di visite", raggiungendo un risultato atteso.
*Meta (Facebook/Instagram): l'attrice ha lamentato un budget speso (€ 269,27) molto inferiore a quello pianificato (€ 700,00), una targettizzazione troppo generica, la duplicazione dei post e una qualità grafica insoddisfacente. Il CTU ha ritenuto non provata la giustificazione di sui CP_1 problemi di pagamento. Ha inoltre considerato la critica sulla mancanza di "Call-To-Action" (CTA) specifiche come pertinente, poiché queste avrebbero dovuto essere definite già nella fase di studio iniziale. Tuttavia, per quanto riguarda la grafica, ha sottolineato la natura soggettiva del giudizio e la disponibilità di a trovare soluzioni, proponendo diversi professionisti e persino lo scorporo CP_1 dell'attività.
Alla luce di quanto sopra, le risultanze probatorie, nel complesso, non supportano la tesi di un grave inadempimento da parte di tale da giustificare la risoluzione del contratto o il mancato CP_1 pagamento delle prestazioni.
Per completezza, il Tribunale osserva che l'eccezione di inadempimento, per essere legittimamente opposta, deve essere conforme a buona fede. Non può pertanto essere invocata quando l'inadempimento della controparte sia di scarsa importanza o quando il rifiuto della propria prestazione risulti sproporzionato rispetto alla mancanza altrui. Nel caso di specie, a fronte di pagina 6 di 7 un'attività comunque svolta da per diversi mesi, dalla quale ha tratto utilità (il CP_1 Parte_1 sito è stato online, i social sono stati gestiti, i contenuti sono stati pubblicati), il rifiuto integrale di collaborazione e di pagamento appare contrario al principio di buona fede contrattuale (art. 1375 c.c.).
Ne consegue che le critiche mosse dagli opponenti all'operato di pur evidenziando una non CP_1 piena soddisfazione per i servizi ricevuti, si risolvono in una contestazione generica che, comunque, non raggiunge la soglia della gravità richiesta dall'art. 1455 c.c. per paralizzare la pretesa creditoria dell'opposta.
Per le ragioni che precedono, l'opposizione è infondata e deve essere rigettata, con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della causa e dell'attività svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
2) condanna e in solido tra loro, a rifondere a Parte_1 Parte_1 le spese di lite, che si liquidano in € 7.616,00, oltre rimborso forfettario spese Controparte_1 generali, CPA e IVA di legge;
3) Pone le spese di CTU, come già liquidate dal Tribunale in corso di causa, in via definitiva a carico di e in solido tra loro. Parte_1 Parte_1 Parte_1
Milano, 15 ottobre 2025
Il Giudice Onorario
dott. Caterina Bersani
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Bersani ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies, comma terzo, c.p.c. nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 40862/2023 promossa da:
C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
DI GI IA e dell'avv. DE ZAN LELIO LUIGI ( ), elettivamente C.F._1 domiciliata in VIA GIOVANNI BATTISTA PIRELLI 24 MILANO, presso il difensore avv. DI
GI IA
ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PACI LUCA, Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliata in VIA DE AMICIS, 45 20123 MILANO, presso il difensore avv. PACI
LUCA
CONVENUTA
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo – Prestazione di servizi.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 16.09.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso monitorio depositato avanti a questo Tribunale, la società (d'ora in Controparte_1 avanti ) chiedeva ed otteneva l'emissione del decreto ingiuntivo n. 15098/2023 per CP_1
l'importo di € 36.661,00, oltre interessi e spese, nei confronti di e Parte_1 Parte_1
(d'ora in avanti ), a titolo di corrispettivo per prestazioni
[...] Parte_1 professionali di marketing e comunicazione digitale, come da fatture n. 56/2022 (parzialmente pagina 1 di 7 saldata), n. 7/2023, n. 28/2023 e n. 37/2023.
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione avverso il predetto Parte_1 decreto, chiedendone la revoca. A fondamento dell'opposizione, deduceva il grave e colpevole inadempimento di rispetto agli obblighi assunti con i contratti di “Content Marketing” e CP_1
“Social Marketing”. In particolare, l'opponente lamentava la scarsa qualità dei contenuti grafici e testuali forniti, l'inadeguatezza delle strategie proposte rispetto al target di riferimento (clientela del settore immobiliare di lusso), i continui ritardi e la mancata produzione dei risultati attesi in termini di posizionamento del brand. Sulla base di tali inadempimenti, eccepiva l'illegittimità della pretesa di pagamento ai sensi dell'art. 1460 c.c. chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto nonché la condanna di alla restituzione della somma di € 10.614,00, già corrisposta per la realizzazione CP_1 del sito web.
Si costituiva in giudizio contestando integralmente le deduzioni avversarie e chiedendo il CP_1 rigetto dell'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo. La convenuta opposta sosteneva di aver correttamente adempiuto alle proprie obbligazioni, da qualificarsi come obbligazioni di mezzi e non di risultato. Ripercorreva cronologicamente il rapporto, producendo scambi di e-mail dai quali si sarebbero evinti l'approvazione delle attività da parte di nonché le mancanze della Parte_1 stessa committente (ritardi nel fornire materiali, problemi con la carta di credito per le campagne a pagamento). Contestava la fondatezza dell'eccezione di inadempimento e della domanda di restituzione.
Il Tribunale disponeva Consulenza Tecnica d'Ufficio al fine di accertare la conformità delle prestazioni rese da rispetto agli accordi contrattuali all'esito della quale, fatte precisare le CP_1 conclusioni, tratteneva la causa in decisione.
***
In diritto, va osservato che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la posizione sostanziale di attore spetta al creditore istante nella fase monitoria, nonostante l'assunzione della veste formale di convenuto;
pertanto, in conseguenza dell'inversione della posizione processuale delle parti, l'onere della prova del credito grava sul creditore opposto secondo le regole ordinarie, mentre quello di provare i fatti estintivi, modificativi od impeditivi spetta all'opponente (Cass. Sez. UU, Sentenza n.
13533 del 30/10/2001).
Ciò premesso, il Giudice osserva che - in via generale - il criterio di riparto dell'onere di allegazione e prova dell'azione svolta da e della contrapposta eccezione svolta da è regolato CP_1 Parte_1 dagli artt. 1218 e 2697 c.c. e dal principio della vicinanza della prova, in forza dei quali spetta a chi agisce in adempimento allegare e provare la fonte negoziale (o legale) dell'obbligazione che si allega totalmente o parzialmente inadempiuta e, ciò fatto, incombe al debitore allegare e provare di avere pagina 2 di 7 adempiuto esattamente, o di non avere potuto adempiere per causa a sé non imputabile, ovvero altri fatti idonei a paralizzare la pretesa del creditore;
eguale criterio opera, a parti invertite ove, a sua volta, il debitore eccepisca l'inadempimento totale o parziale dell'altro contraente (Cass. civ. SS.UU.,
23.09.2013, n. 21678; Cass. civ. sez. 2, 26.07.2013 n. 18125; Cass. civ. sez. 3 26.02.2013, n. 4792; Cass. civ. 25.10.2007 n. 22361; Cass. civ.
7.03.2006 n. 4867; Cass. civ. 1^.12.2003 n. 18315; Cass. civ.
SS.UU. 30.10.2001 n. 13533).
In punto di eccezione di inesatto adempimento, va ricordato che, in applicazione dell'art. 1460 co. 2
c.c., la Corte di legittimità ha sancito, con massime costanti, come non tutti gli inesatti adempimenti dell'altro contraente siano idonei a giustificare l'esercizio del diritto di sospendere l'esecuzione della propria prestazione, dovendosi verificare che il rifiuto di adempiere non sia contrario alla buona fede oggettiva (Cass. civ., sez. 1, 4.01.2009, n. 2720; conf.: Cass. civ., sez. 3, 3.11.2010, n. 22353; Cass. civ., sez. 6-3, 23.06.2011 n. 13887; Cass. civ., sez. 6-3, 13.12.2011, n. 26783; Cass. civ., sez. 6-2, 26.11.2013
n. 26365), spettando al giudice del merito accertare la contrarietà a buona fede del rifiuto di adempiere, incensurabile in Cassazione se correttamente motivata (ex multis: Cass. civ., 26783/2013 cit.).
***
Ciò premesso, l'opposizione è infondata e va respinta.
La controversia che ci occupa attiene all'esecuzione di tre distinti contratti, qualificabili come appalto di servizi, sottoscritti dalle parti in data 21.09.2022, aventi ad oggetto:
a) “Accordo per nuovo sito web” per la realizzazione del nuovo sito internet di a fronte Parte_1 di un corrispettivo di € 6.000,00 oltre oneri accessori;
b) “Accordo social marketing” per la definizione e implementazione di un piano editoriale sui social network (Facebook e Instagram) e la realizzazione di newsletter, a fronte di un corrispettivo mensile di € 1.250,00 per il piano editoriale, € 350,00 per la gestione di campagne Google Ads e € 200,00 per le newsletter, per una durata minima di dodici mesi;
c) “Accordo content marketing” per la creazione di contenuti per un blog e l'ottimizzazione SEO, a fronte di un corrispettivo mensile di € 1.100,00, anch'esso per una durata minima di dodici mesi.
Il decreto ingiuntivo opposto è stato emesso per il mancato pagamento di fatture relative ai servizi di cui ai contratti sub b) e c).
In via preliminare, occorre rilevare come la stessa parte opponente, nella propria memoria ai sensi dell'art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c., abbia espressamente ammesso che la prestazione relativa al sito web non è oggetto di contestazione. Si legge infatti a pagina due di tale atto: “Non c'è stata contestazione sulla realizzazione del sito web, che del resto è stato totalmente saldato”.
pagina 3 di 7 Il thema decidendum va, quindi, circoscritto alla presunta fondatezza dell'eccezione di inadempimento
(exceptio inadimpleti contractus ex art. 1460 c.c.) sollevata da in relazione ai contratti di Parte_1
“social marketing” e “content marketing”.
I contratti in esame (doc. 2 e 3 di parte attrice) configurano un appalto di servizi ai sensi dell'art. 1655
c.c., nell'ambito del quale l'appaltatore ( si è obbligato a compiere, con organizzazione dei CP_1 mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, una serie di servizi di natura intellettuale e creativa.
Le obbligazioni assunte da sono pacificamente qualificabili come obbligazioni di mezzi e non CP_1 di risultato. L'opposta, infatti, si era impegnata a prestare la propria attività professionale con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico (art. 1176, co. 2, c.c.), ma non a garantire il raggiungimento di uno specifico risultato commerciale (es. aumento del fatturato, acquisizione di un numero predeterminato di clienti), peraltro non previsto contrattualmente. Ciò non esime, tuttavia, il prestatore dal fornire un servizio conforme alle specifiche pattuite, la cui mancanza può integrare un inesatto adempimento.
In proposito, va detto che la valutazione della gravità dell'inadempimento è rimessa all'apprezzamento del giudice di merito e deve essere condotta alla luce di un esame complessivo del rapporto sinallagmatico, verificando se l'inadempimento abbia inciso in modo apprezzabile sull'economia complessiva del rapporto, alterandone l'equilibrio (Cass. Civ., Sez. 2, n. 37735 del 01-12-2021). Una contestazione generica sulla qualità della prestazione, non supportata da una puntuale e circostanziata allegazione dei vizi, risulta insufficiente a paralizzare la pretesa creditoria.
Ebbene, l'opponente ha fondato la propria difesa sull'eccezione di inadempimento di cui all'art. 1460
c.c. sostenendo che l'inadempimento altrui non sia di “scarsa importanza”, avuto riguardo all'interesse della parte adempiente (art. 1455 c.c.); in particolare, l'opponente ha lamentato una prestazione qualitativamente scadente e non in linea con il proprio target di lusso. A sostegno di ciò, ha prodotto numerosi scambi di e-mail (docc.
5-17 fasc. opponente) in cui la propria referente, sig.ra CP_2 segnalava errori, richiedeva modifiche grafiche e contestava la qualità delle immagini e dei testi proposti da CP_1
Dal canto suo, l'opposta ha documentato di aver dato seguito a tali richieste, apportando le correzioni,
e ha prodotto comunicazioni in cui la stessa esprimeva apprezzamento per il lavoro Parte_1 svolto (cfr. doc. 13 opposta: e-mail del 16.12.2022 in cui la sig.ra definisce “ottimo” il lavoro CP_2 svolto;
doc. 20 opposta: e-mail del 10.1.2023 in cui la stessa definisce “Ottimo lavoro” il report sulle campagne social).
Ritiene il Tribunale che, alla luce delle risultanze istruttorie, l'eccezione di inadempimento sollevata dagli opponenti non meriti accoglimento, non essendo stata fornita prova di un inadempimento di pagina 4 di 7 che, per gravità, possa giustificare il mancato pagamento dei corrispettivi pattuiti, ai sensi CP_1 dell'art. 1455 c.c.
I contratti di social e content marketing prevedevano, per loro natura, un'esecuzione progressiva e continuativa, che implicava una necessaria e costante collaborazione da parte della committente. Dalla documentazione in atti, in particolare dagli scambi di e-mail prodotti da entrambe le parti (docc. 5-6,
8-17, fasc. att.; docc. 1-4, 6-17, 20-35 fasc. conv.), emerge un fitto dialogo tra le parti, con Pt_1 che forniva feedback, richiedeva modifiche e approvava i contenuti proposti da e
[...] CP_1 quest'ultima che, a sua volta, si mostrava disponibile ad apportare le correzioni richieste, dimostrando un comportamento improntato alla diligenza professionale.
Le doglianze di circa la qualità dei contenuti e delle grafiche appaiono generiche e, in Parte_1 parte, contraddette dal comportamento tenuto in corso di rapporto. Risulta, infatti, che Parte_1 abbia approvato diversi piani editoriali e contenuti grafici. Inoltre, la circostanza, non contestata, che abbia proposto la sostituzione di ben tre diversi grafici per venire incontro alle esigenze CP_1 estetiche della committente, giungendo persino a offrire a la possibilità di indicare un Parte_1 professionista di propria fiducia, smentisce la tesi di un atteggiamento inerte o negligente da parte dell'agenzia e, al contrario, evidenzia una certa refrattarietà della committente a trovare una soluzione condivisa.
Anche le risultanze della C.T.U., espletata in corso di causa, non supportano la tesi di un grave e totale inadempimento. Sebbene l'elaborato del CTU, come interpretato dagli opponenti, abbia rilevato alcune difformità quantitative (es. numero di newsletter inferiore al pattuito) e qualitative (es. tassi di interazione inferiori alle medie di settore), lo stesso consulente ha dato atto dell'avvenuta esecuzione di gran parte delle attività commissionate fintanto che le parti hanno avuto rapporti collaborativi ed ha concluso che “non risulta, tuttavia, che vi siano state attività svolte dalla Convenuta con superficialità o scarsa diligenza tali da giustificare l'interruzione dei rapporti”.
In aggiunta, rileva il Tribunale come le critiche qualitative (basso engagement) si scontrino con la natura di obbligazione di mezzi dell'incarico.
Al riguardo, come evidenziato dal CTU, molte delle lamentele di (qualità dei contenuti, Parte_1 strategia di targeting, gradimento grafico, scarso ritorno sull'investimento) attengono al risultato e all'efficacia della campagna, elementi non garantiti contrattualmente. Inoltre, molte critiche, in particolare quelle sulla qualità grafica e sulla strategia di contenuto, sono state ritenute, correttamente, dal CTU di natura soggettiva e non misurabili oggettivamente.
Quanto alle carenze quantitative, esse non appaiono di tale gravità da giustificare la risoluzione del rapporto e il totale rifiuto del pagamento, soprattutto considerando che i contratti prevedevano una durata minima di 12 mesi e che l'interruzione anticipata e unilaterale del rapporto da parte di Pt_1
pagina 5 di 7 ha impedito a di proseguire nell'attività e potenzialmente correggere e migliorare le Pt_1 CP_1 performance nel tempo, come peraltro prospettato dalla stessa in corso di rapporto. CP_1
In particolare, l'analisi del CTU ha esaminato le singole attività contrattualizzate evidenziando:
-Servizio Newsletter: a fronte di 12 newsletter previste, ne è stata prodotta solo una a causa del deterioramento dei rapporti. La lamentela dell'attrice circa il mancato invio è stata ritenuta infondata dal CTU, poiché il contratto prevedeva solo la "creazione del contenuto" e non l'invio, che l'attrice ha poi effettuato con mezzi propri.
-Attività di Content Marketing (Blog): sono stati prodotti 27 articoli in 5 mesi, a fronte di un piano annuale di 80/90. L'attrice, pur inizialmente soddisfatta, ha poi lamentato una qualità non eccelsa e una scarsa attinenza al proprio core business. Il CTU ha osservato che tali valutazioni rientrano nelle scelte strategiche del professionista e non sono misurabili scientificamente, soprattutto in un arco temporale così limitato.
-Attività di Social Marketing (Google e Meta):
*Google Ads: l'attrice ha contestato una targettizzazione geograficamente e anagraficamente troppo ristretta (Milano, under 34) e un budget impiegato (€ 1.115,00) insufficiente. La convenuta ha giustificato la scelta come una strategia mirata a raggiungere i collaboratori dei clienti finali. Il CTU, pur notando che la strategia aveva un suo pregio e che il target non era specificato nel contratto, ha convenuto che il budget fosse "effettivamente scarso". Tuttavia, ha anche rilevato che le operazioni hanno comunque prodotto un "incremento di visite", raggiungendo un risultato atteso.
*Meta (Facebook/Instagram): l'attrice ha lamentato un budget speso (€ 269,27) molto inferiore a quello pianificato (€ 700,00), una targettizzazione troppo generica, la duplicazione dei post e una qualità grafica insoddisfacente. Il CTU ha ritenuto non provata la giustificazione di sui CP_1 problemi di pagamento. Ha inoltre considerato la critica sulla mancanza di "Call-To-Action" (CTA) specifiche come pertinente, poiché queste avrebbero dovuto essere definite già nella fase di studio iniziale. Tuttavia, per quanto riguarda la grafica, ha sottolineato la natura soggettiva del giudizio e la disponibilità di a trovare soluzioni, proponendo diversi professionisti e persino lo scorporo CP_1 dell'attività.
Alla luce di quanto sopra, le risultanze probatorie, nel complesso, non supportano la tesi di un grave inadempimento da parte di tale da giustificare la risoluzione del contratto o il mancato CP_1 pagamento delle prestazioni.
Per completezza, il Tribunale osserva che l'eccezione di inadempimento, per essere legittimamente opposta, deve essere conforme a buona fede. Non può pertanto essere invocata quando l'inadempimento della controparte sia di scarsa importanza o quando il rifiuto della propria prestazione risulti sproporzionato rispetto alla mancanza altrui. Nel caso di specie, a fronte di pagina 6 di 7 un'attività comunque svolta da per diversi mesi, dalla quale ha tratto utilità (il CP_1 Parte_1 sito è stato online, i social sono stati gestiti, i contenuti sono stati pubblicati), il rifiuto integrale di collaborazione e di pagamento appare contrario al principio di buona fede contrattuale (art. 1375 c.c.).
Ne consegue che le critiche mosse dagli opponenti all'operato di pur evidenziando una non CP_1 piena soddisfazione per i servizi ricevuti, si risolvono in una contestazione generica che, comunque, non raggiunge la soglia della gravità richiesta dall'art. 1455 c.c. per paralizzare la pretesa creditoria dell'opposta.
Per le ragioni che precedono, l'opposizione è infondata e deve essere rigettata, con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della causa e dell'attività svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
2) condanna e in solido tra loro, a rifondere a Parte_1 Parte_1 le spese di lite, che si liquidano in € 7.616,00, oltre rimborso forfettario spese Controparte_1 generali, CPA e IVA di legge;
3) Pone le spese di CTU, come già liquidate dal Tribunale in corso di causa, in via definitiva a carico di e in solido tra loro. Parte_1 Parte_1 Parte_1
Milano, 15 ottobre 2025
Il Giudice Onorario
dott. Caterina Bersani
pagina 7 di 7