Sentenza 24 novembre 2025
Rigetto
Sentenza 22 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Potenza, sez. I, sentenza 24/11/2025, n. 534 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Potenza |
| Numero : | 534 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00534/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00100/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 100 del 2025, proposto dal Fallimento della Scuola Galotta S.r.l., in persona del Curatore p.t., “previa autorizzazione del Giudice Delegato del 5.7.2024”, rappresentato e difeso dall’avv. Domenico Brancati, PEC domenicobrancati74@pec.ordineavvocaticatania.it, domiciliato ai sensi dell’art. 82 R.D. n. 37/1934 presso la Segreteria di questo Tribunale;
contro
Comune di Potenza, in persona del Sindaco p.t., rappresentato dall’avv. Emilio Bonelli, PEC emilio.bonelli@pec.giuffre.it, con domicilio fisico in Potenza Via Nazario Sauro (Palazzo della Mobilità) presso l’Ufficio Legale dell’Ente;
Ricorso ex artt. 112-115 Cod. Proc. Amm.,
per l’esecuzione del giudicato, formatosi sulla Sentenza del Tribunale di Potenza n. 922 dell’11.7.2023;
Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Potenza;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2025 il Cons. AL TU e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con Sentenza n. 922 dell’11.7.2023 il Tribunale di Potenza ha condannato il Comune di Potenza al pagamento, in favore del Fallimento della Scuola Galotta S.r.l. (per alcune fatture non pagate, relative all’appalto di servizio di diretta streaming e di audio video registrazione con trascrizione integrale e conversione in formato word e jpeg degli interventi delle sedute del Consiglio Comunale di Potenza), della sorte capitale di € 27.734,51 “oltre ad interessi legali di cui al D.Lg.vo n. 192/2012” (pari al tasso di riferimento BCE, maggiorato di 8 punti percentuali: cfr. art. 2, lett. e), D.Lg.vo n. 231/2002, come modificato dall’art. 1, comma 1, lett. b), D.Lg.vo n. 192/2012) “dalle scadenze delle singole fatture al saldo”, nonché delle spese processuali di € 3.000,00 “oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge”.
Tale Sentenza in data 31.7.2024 è stata notificata al Comune di Potenza presso l’indirizzo di posta elettronica RegInde avvocatura@pec.comune.potenza.it.
Con il presente ricorso, notificato il 7.3.2025 e depositato il 20.3.2025, il Curatore del Fallimento della Scuola Galotta S.r.l. ha chiesto la corresponsione delle suddette somme, allegando il titolo esecutivo asseverato, munito della certificazione, attestante il passaggio in giudicato.
Si è costituito in giudizio il Comune di Potenza, depositando, in data 20.5.2025, la proposta al Consiglio Comunale della deliberazione del riconoscimento del suddetto credito del Fallimento della Scuola Galotta S.r.l. come debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lett. a), D.Lg.vo n. 267/2000, corredata dal parere di regolarità tecnica del Segretario comunale e dal parere di regolarità contabile del Responsabile del servizio Finanziario.
Successivamente, il Comune di Potenza:
-prima con memoria del 9.9.2025 ha precisato che con Del. C.C. n. 71 del 30.6.2025 il credito di cui è causa era stato riconosciuto come debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lett. a), D.Lg.vo n. 267/2000 e con Determinazione n. 1897 del 7.8.2025 (depositata nella stessa data del 9.9.2025) il Segretario comunale aveva impegnato, ai sensi dell’art. 183 D.Lg.vo n. 267/2000, la somma complessiva di € 33.822,99;
-e poi con memoria del 31.10.2025 ha chiesto che fosse dichiarata l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto in data 30.10.2025 aveva liquidato e pagato alla parte ricorrente la predetta somma complessiva di € 33.822,99, allegando la relativa documentazione, attestante tali circostanze.
Nella Camera di Consiglio del 5.11.2025 il ricorso è passato in decisione.
Ciò stante, al Collegio non rimane altro che dichiarare, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Poiché l’estinzione del credito è avvenuta dopo la proposizione del ricorso, le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso in epigrafe.
Condanna il Comune di Potenza al pagamento, in favore del Fallimento ricorrente, delle spese relative al presente giudizio, liquidandole nella misura complessiva di € 1.000,00 (mille), oltre rimborso forfettario ex art. 2, comma 2, D.M. n. 55/2014, IVA, CPA e Contributo Unificato nella misura versata.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
TE TO, Presidente
AL TU, Consigliere, Estensore
Benedetto Nappi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AL TU | TE TO |
IL SEGRETARIO