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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 03/10/2025, n. 4283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4283 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 2025/4094
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Prima Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n.r.g. 4094/2025
Il Giudice dr. Alberto La Manna,
Viste le note scritte depositate,
Pronuncia la seguente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.,
Il Giudice dott. Alberto La Manna REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Prima Sezione Civile
nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 4094/2025 promossa da:
, in persona del legale rappresentante pro tempore, e Parte_1 Parte_2
, con il patrocinio dell'avv. FEDERICA MORGANTINI, elettivamente domiciliati in Via
[...]
Cairoli n. 21, 57037 Livorno presso il difensore
ATTORI OPPONENTI
contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Controparte_1
IG TI, elettivamente domiciliata in Via Virgilio n. 8, 00193 Roma presso il difensore
CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI
Parte attrice opponente
“- in via principale, previ accertamenti e istruttoria di rito, dichiarare che l'opponente nulla deve alla Società (C.F./P.IVA ) in forza della documentazione Controparte_2 P.IVA_1 prodotta con il ricorso monitorio e in ogni caso per i motivi tutti suesposti in narrativa dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo e revocare e/o dichiarare quindi nullo e privo di efficacia il decreto ingiuntivo opposto n. 256/2025 - RG. 20149/2024 emesso dal Tribunale di Livorno in data
13.01.2025 e notificato perché infondato in fatto e in diritto e nullo e/o invalido e/o inefficace;
- in via principale nel merito, previ accertamenti e istruttoria di rito, accogliere la presente opposizione e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo n. 256/2025 - RG. 20149/2024 emesso dal
Tribunale di Torino in data 13.01.2025 e/o dichiarandone la nullità e/o invalidità e comunque dichiarandone l'inefficacia - e accertare e dichiarare la nullità delle clausole di cui agli art. 5 e art. 13 e art. 10 del il contratto di leasing n° 7120627 del 07.02.2019 (DOC. 1 con ricorso monitorio) - altresì perché con esse si è inteso prevedere una penale implicita - e per l'effetto dichiarare che nulla
è dovuto dagli opponenti a per la perdita del possesso del veicolo oggetto del Controparte_1 contratto di leasing ovvero nell'ipotesi avversata ridurre la penale ex officio perché eccessiva
- in denegata ipotesi - per il caso di conferma del decreto ingiuntivo opposto e/o condanna degli opponenti al pagamento di somme a qualsiasi titolo a causa e per l'effetto della perdita di possesso del bene nella misura che risulti ad esito di giudizio - dichiarare , con Controparte_3 sede legale in VIA VOLTA 16 - 20093 - GN NZ (MI), iscritta al n° 1540184, tenuta a manlevare la e/o da ogni conseguenza pregiudizievole, Parte_1 Parte_2 nessuna esclusa, incluso il caso condanna al pagamento di somme e spese e interessi che i medesimi subiscano ad esito della presente causa a causa e/o per l'effetto della perdita del possesso del veicolo oggetto del contratto di leasing n° 7120627 del 07.02.2019 (DOC. 1 con ricorso monitorio) e condannarla al pagamento in favore della parte opponente assicurata;
- In ogni caso con di compensi e spese di lite”. CP_4
Parte convenuta opposta
“a) IN VIA PRELIMINARE, (omissis);
b) NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE per tutto quanto dedotto ed eccepito nel presente atto, rigettare l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 256/2025 ex adverso avanzata perché infondata in fatto e in diritto con conseguente conferma dello stesso;
c) IN VIA SUBORDINATA, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dell'opposizione al decreto ingiuntivo n. 256/2025, condannare in solido la in pers. del l.r.p.t. e il Parte_3 sig. al pagamento in favore di della somma di € 46.143,84 Parte_2 Controparte_1
(euro quarantaseimilacentoquarantatré/84) o della maggiore o minore somma eventualmente accertata come dovuta dal Giudice adito;
d) in ogni caso, con vittoria di spese, onorari e competenze come per legge.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, e si opponevano al Parte_1 Parte_2 decreto monitorio n. 256/2025, mediante il quale era stato ingiunto il pagamento di € 46.143,84, oltre interessi, asserendo: che la somma ingiunta era pretesa da parte convenuta in forza e per gli effetti dell'estinzione anticipata del contratto di leasing n. 7120627; che non corrisponde al vero che la società Utilizzatrice avesse maturato canoni di locazione finanziaria insoluti;
che la stessa Società aveva subito il furto del veicolo oggetto di leasing (Range Rover Sport, Tg FT323XP); che per mezzo del proprio amministratore, l'Utilizzatrice denunciava, con tempestività e diligenza, il furto alle forze dell'ordine e notiziava del fatto la società di leasing e la compagnia di assicurazione
[...] che l' aveva regolarmente pagato i canoni di leasing sino alla Controparte_3 Parte_4 data della perdita del possesso;
che, al momento del furto, il veicolo sopra menzionato si trovava in custodia presso l'officina concessionaria LA ER (DREAMLA SRL).
Gli attori opponenti agiscono per la revoca del decreto opposto, attesa l'insussistenza dei requisiti di certezza e di liquidità del credito fatto valere in sede monitoria e l'invalidità delle clausole vessatorie contenute nel suddetto contratto di leasing, chiedendo altresì l'integrazione del contraddittorio nei confronti di e al fine di essere manlevati da ogni responsabilità. Controparte_3 CP_5
In data 09.05.2025 si costituiva in giudizio contestando in diritto le circostanze dedotte CP_1 dalle controparti e chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
L'opposizione deve essere rigettata.
Come primo motivo di opposizione, gli attori sostengono che le somme azionate in sede monitoria sarebbero dovute per canoni insoluti, in violazione dell'art. 5 del contratto di leasing n. 7120627. Tale doglianza risulta infondata.
L'art. 5 del contratto di leasing (doc. 1 opponente) prevede che “L'Utilizzatore, indipendentemente dalla stipulazione delle polizze assicurative di cui al successivo art. 6), risponde verso il Concedente per la perdita ed il deterioramento del Veicolo, anche se derivanti da incendio o per causa ad esso non imputabile e per la sua sottrazione e ciò anche per eventuali rischi che risulteranno comunque non coperti o non indennizzati dalla Compagnia di Assicurazione.
In ogni caso di perdita totale, di sottrazione del Veicolo o di suo deterioramento che lo renda inservibile, a qualsiasi causa dovuti, il Contratto di Leasing si intenderà risolto dall'evento con gli eventi previsti al successivo art. 13.2, ferma altresì la facoltà del Concedente di richiedere la penale per risarcimento del danno ivi indicata.
In caso di furto del Veicolo, il pagamento degli importi sopra indicati è posticipato al 31° giorno dalla comunicazione al Concedente del furto, a condizione che l'utilizzatore abbia regolarmente denunciato l'evento alla pubblica autorità competente ed abbia procurato tempestivamente alla
Compagnia di Assicurazione e/o al Concedente tutti i documenti necessari per la liquidazione dell'indennizzo. Pertanto in tal caso l'Utilizzatore è tenuto al pagamento dei canoni di locazione fino a tale data e l'importo dovuto sarà determinato con riferito al periodo in cui cade il 31° giorno dall'evento”.
Il comma 13.2. dispone come “In tutti i casi di risoluzione del Contratto di Leasing, l'Utilizzatore si obbliga alla immediata restituzione del Veicolo al Concedente ed a corrispondergli in unica soluzione qualunque somma che risulti già maturata a suo carico per canoni, spese, importi anticipati, interessi di mora etc. Al Concedente è altresì dovuto a titolo di risarcimento del danno, se ed in quanto lo richieda, il pagamento in unica soluzione del valore attuale – al tasso interno si attualizzazione in vigore alla data di stipulazione del Contratto di Leasing – di tutti gli altri importi contrattualmente previsti a carico dell'Utilizzatore, e non pagati, fino al termine del Contratto di
Leasing e del Valore di Riscatto, indicato nel frontespizio del Contratto di Leasing al netto della eventuale somma realizzata dal Concedente dalla vendita o dal reimpiego in leasing del Veicolo, il tutto fatto salvo l'eventuale conguaglio a favore dell'Utilizzatore (…)”.
Da ciò si evince che il secondo capoverso dell'art. 5, il quale disciplina solamente termini e condizioni di pagamento dei canoni di locazione finanziaria nel solo caso di furto del veicolo, è previsto in via ulteriore alla possibilità riconosciuta alla Concedente dal primo capoverso di risolvere il contratto e di domandare l'applicazione della penale espressamente prevista dall'art. 13.2. anche nella medesima circostanza di furto, configurante un'ipotesi di perdita/sottrazione del veicolo.
A differenza di quanto dedotto dagli opponenti (pag. 5 atto di citazione), la somma azionata in sede monitoria viene richiesta non a titolo di “canoni insoluti” ma di penale, come esposto dalla stessa convenuta non solo in tale giudizio, ma anche nella diffida del 26.01.2022 allegata al ricorso monitorio (doc. 6 fasc. monitorio), nella quale si dà altresì atto che “la Compagnia di Assicurazione non ha liquidato l'indennizzo relativo al veicolo in oggetto”, circostanza non specificamente contestata da parte opponente ai sensi dell'art. 115 c.p.c.
In sintesi, la somma pretesa da parte opponente trova fondamento nel combinato disposto degli artt.
5 e 13.2. del contratto di leasing.
In riferimento alle clausole sopra richiamate e a quella di cui all'art. 10, parti opponenti allegano come le stesse debbano essere dichiarate nulle in quanto vessatorie e non approvate per iscritto.
In primis, è opportuno specificare che, come giustamente osservato dalla parte opposta, nel caso di specie non è invocabile la disciplina di cui al Codice del Consumo atteso che la parte contraente è persona giuridica la quale, ai sensi dell'art. 3 del medesimo Codice, non può rivestire la qualifica di consumatore.
Dovendosi quindi applicare la disciplina generale di cui all'art. 1341 c.c., si rinviene quanto stabilito dalla Suprema Corte per cui “Nel caso di condizioni generali di contratto, l'obbligo della specifica approvazione per iscritto a norma dell'art. 1341 c.c. della clausola vessatoria è rispettato anche nel caso di richiamo numerico a clausole, onerose e non, purché non cumulativo, salvo che, in quest'ultima ipotesi, non sia accompagnato da un'indicazione, benché sommaria, del loro contenuto, ovvero che non sia prevista dalla legge una forma scritta per la valida stipula del contratto” (Cass. n. 4126/2024). E poiché le clausole impugnate risultano sottoscritte secondo i criteri ora richiamati, non può essere accolta la domanda di nullità formulata dagli opponenti.
In aggiunta, a nulla rileva il disconoscimento operato dall'opponente in sede di memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c. in quanto assolutamente tardiva e generica.
La domanda di manleva non potrà essere accolta attesa la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di , la cui istanza è stata rigettata già con provvedimento del Controparte_3
12.03.2025.
Per le ragioni sopra esposte, si rigetta l'opposizione e si conferma il decreto ingiuntivo opposto.
Le spese del procedimento seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta l'opposizione e, per l'effetto;
conferma il decreto ingiuntivo n. 256/2025 già provvisoriamente esecutivo;
condanna e , in solido tra loro, a rimborsare a Parte_1 Parte_2 CP_1 le spese di lite, che si liquidano in € 3.809,00 (di cui € 851,00 per fase studio, € 602,00 per fase
[...] introduttiva, € 903,00 per fase istruttoria, € 1.453,00 per fase decisionale), oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00% per spese generali.
Torino, 03.10.2025
Il Giudice
dott. Alberto La Manna
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Prima Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n.r.g. 4094/2025
Il Giudice dr. Alberto La Manna,
Viste le note scritte depositate,
Pronuncia la seguente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.,
Il Giudice dott. Alberto La Manna REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Prima Sezione Civile
nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 4094/2025 promossa da:
, in persona del legale rappresentante pro tempore, e Parte_1 Parte_2
, con il patrocinio dell'avv. FEDERICA MORGANTINI, elettivamente domiciliati in Via
[...]
Cairoli n. 21, 57037 Livorno presso il difensore
ATTORI OPPONENTI
contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Controparte_1
IG TI, elettivamente domiciliata in Via Virgilio n. 8, 00193 Roma presso il difensore
CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI
Parte attrice opponente
“- in via principale, previ accertamenti e istruttoria di rito, dichiarare che l'opponente nulla deve alla Società (C.F./P.IVA ) in forza della documentazione Controparte_2 P.IVA_1 prodotta con il ricorso monitorio e in ogni caso per i motivi tutti suesposti in narrativa dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo e revocare e/o dichiarare quindi nullo e privo di efficacia il decreto ingiuntivo opposto n. 256/2025 - RG. 20149/2024 emesso dal Tribunale di Livorno in data
13.01.2025 e notificato perché infondato in fatto e in diritto e nullo e/o invalido e/o inefficace;
- in via principale nel merito, previ accertamenti e istruttoria di rito, accogliere la presente opposizione e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo n. 256/2025 - RG. 20149/2024 emesso dal
Tribunale di Torino in data 13.01.2025 e/o dichiarandone la nullità e/o invalidità e comunque dichiarandone l'inefficacia - e accertare e dichiarare la nullità delle clausole di cui agli art. 5 e art. 13 e art. 10 del il contratto di leasing n° 7120627 del 07.02.2019 (DOC. 1 con ricorso monitorio) - altresì perché con esse si è inteso prevedere una penale implicita - e per l'effetto dichiarare che nulla
è dovuto dagli opponenti a per la perdita del possesso del veicolo oggetto del Controparte_1 contratto di leasing ovvero nell'ipotesi avversata ridurre la penale ex officio perché eccessiva
- in denegata ipotesi - per il caso di conferma del decreto ingiuntivo opposto e/o condanna degli opponenti al pagamento di somme a qualsiasi titolo a causa e per l'effetto della perdita di possesso del bene nella misura che risulti ad esito di giudizio - dichiarare , con Controparte_3 sede legale in VIA VOLTA 16 - 20093 - GN NZ (MI), iscritta al n° 1540184, tenuta a manlevare la e/o da ogni conseguenza pregiudizievole, Parte_1 Parte_2 nessuna esclusa, incluso il caso condanna al pagamento di somme e spese e interessi che i medesimi subiscano ad esito della presente causa a causa e/o per l'effetto della perdita del possesso del veicolo oggetto del contratto di leasing n° 7120627 del 07.02.2019 (DOC. 1 con ricorso monitorio) e condannarla al pagamento in favore della parte opponente assicurata;
- In ogni caso con di compensi e spese di lite”. CP_4
Parte convenuta opposta
“a) IN VIA PRELIMINARE, (omissis);
b) NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE per tutto quanto dedotto ed eccepito nel presente atto, rigettare l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 256/2025 ex adverso avanzata perché infondata in fatto e in diritto con conseguente conferma dello stesso;
c) IN VIA SUBORDINATA, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dell'opposizione al decreto ingiuntivo n. 256/2025, condannare in solido la in pers. del l.r.p.t. e il Parte_3 sig. al pagamento in favore di della somma di € 46.143,84 Parte_2 Controparte_1
(euro quarantaseimilacentoquarantatré/84) o della maggiore o minore somma eventualmente accertata come dovuta dal Giudice adito;
d) in ogni caso, con vittoria di spese, onorari e competenze come per legge.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, e si opponevano al Parte_1 Parte_2 decreto monitorio n. 256/2025, mediante il quale era stato ingiunto il pagamento di € 46.143,84, oltre interessi, asserendo: che la somma ingiunta era pretesa da parte convenuta in forza e per gli effetti dell'estinzione anticipata del contratto di leasing n. 7120627; che non corrisponde al vero che la società Utilizzatrice avesse maturato canoni di locazione finanziaria insoluti;
che la stessa Società aveva subito il furto del veicolo oggetto di leasing (Range Rover Sport, Tg FT323XP); che per mezzo del proprio amministratore, l'Utilizzatrice denunciava, con tempestività e diligenza, il furto alle forze dell'ordine e notiziava del fatto la società di leasing e la compagnia di assicurazione
[...] che l' aveva regolarmente pagato i canoni di leasing sino alla Controparte_3 Parte_4 data della perdita del possesso;
che, al momento del furto, il veicolo sopra menzionato si trovava in custodia presso l'officina concessionaria LA ER (DREAMLA SRL).
Gli attori opponenti agiscono per la revoca del decreto opposto, attesa l'insussistenza dei requisiti di certezza e di liquidità del credito fatto valere in sede monitoria e l'invalidità delle clausole vessatorie contenute nel suddetto contratto di leasing, chiedendo altresì l'integrazione del contraddittorio nei confronti di e al fine di essere manlevati da ogni responsabilità. Controparte_3 CP_5
In data 09.05.2025 si costituiva in giudizio contestando in diritto le circostanze dedotte CP_1 dalle controparti e chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
L'opposizione deve essere rigettata.
Come primo motivo di opposizione, gli attori sostengono che le somme azionate in sede monitoria sarebbero dovute per canoni insoluti, in violazione dell'art. 5 del contratto di leasing n. 7120627. Tale doglianza risulta infondata.
L'art. 5 del contratto di leasing (doc. 1 opponente) prevede che “L'Utilizzatore, indipendentemente dalla stipulazione delle polizze assicurative di cui al successivo art. 6), risponde verso il Concedente per la perdita ed il deterioramento del Veicolo, anche se derivanti da incendio o per causa ad esso non imputabile e per la sua sottrazione e ciò anche per eventuali rischi che risulteranno comunque non coperti o non indennizzati dalla Compagnia di Assicurazione.
In ogni caso di perdita totale, di sottrazione del Veicolo o di suo deterioramento che lo renda inservibile, a qualsiasi causa dovuti, il Contratto di Leasing si intenderà risolto dall'evento con gli eventi previsti al successivo art. 13.2, ferma altresì la facoltà del Concedente di richiedere la penale per risarcimento del danno ivi indicata.
In caso di furto del Veicolo, il pagamento degli importi sopra indicati è posticipato al 31° giorno dalla comunicazione al Concedente del furto, a condizione che l'utilizzatore abbia regolarmente denunciato l'evento alla pubblica autorità competente ed abbia procurato tempestivamente alla
Compagnia di Assicurazione e/o al Concedente tutti i documenti necessari per la liquidazione dell'indennizzo. Pertanto in tal caso l'Utilizzatore è tenuto al pagamento dei canoni di locazione fino a tale data e l'importo dovuto sarà determinato con riferito al periodo in cui cade il 31° giorno dall'evento”.
Il comma 13.2. dispone come “In tutti i casi di risoluzione del Contratto di Leasing, l'Utilizzatore si obbliga alla immediata restituzione del Veicolo al Concedente ed a corrispondergli in unica soluzione qualunque somma che risulti già maturata a suo carico per canoni, spese, importi anticipati, interessi di mora etc. Al Concedente è altresì dovuto a titolo di risarcimento del danno, se ed in quanto lo richieda, il pagamento in unica soluzione del valore attuale – al tasso interno si attualizzazione in vigore alla data di stipulazione del Contratto di Leasing – di tutti gli altri importi contrattualmente previsti a carico dell'Utilizzatore, e non pagati, fino al termine del Contratto di
Leasing e del Valore di Riscatto, indicato nel frontespizio del Contratto di Leasing al netto della eventuale somma realizzata dal Concedente dalla vendita o dal reimpiego in leasing del Veicolo, il tutto fatto salvo l'eventuale conguaglio a favore dell'Utilizzatore (…)”.
Da ciò si evince che il secondo capoverso dell'art. 5, il quale disciplina solamente termini e condizioni di pagamento dei canoni di locazione finanziaria nel solo caso di furto del veicolo, è previsto in via ulteriore alla possibilità riconosciuta alla Concedente dal primo capoverso di risolvere il contratto e di domandare l'applicazione della penale espressamente prevista dall'art. 13.2. anche nella medesima circostanza di furto, configurante un'ipotesi di perdita/sottrazione del veicolo.
A differenza di quanto dedotto dagli opponenti (pag. 5 atto di citazione), la somma azionata in sede monitoria viene richiesta non a titolo di “canoni insoluti” ma di penale, come esposto dalla stessa convenuta non solo in tale giudizio, ma anche nella diffida del 26.01.2022 allegata al ricorso monitorio (doc. 6 fasc. monitorio), nella quale si dà altresì atto che “la Compagnia di Assicurazione non ha liquidato l'indennizzo relativo al veicolo in oggetto”, circostanza non specificamente contestata da parte opponente ai sensi dell'art. 115 c.p.c.
In sintesi, la somma pretesa da parte opponente trova fondamento nel combinato disposto degli artt.
5 e 13.2. del contratto di leasing.
In riferimento alle clausole sopra richiamate e a quella di cui all'art. 10, parti opponenti allegano come le stesse debbano essere dichiarate nulle in quanto vessatorie e non approvate per iscritto.
In primis, è opportuno specificare che, come giustamente osservato dalla parte opposta, nel caso di specie non è invocabile la disciplina di cui al Codice del Consumo atteso che la parte contraente è persona giuridica la quale, ai sensi dell'art. 3 del medesimo Codice, non può rivestire la qualifica di consumatore.
Dovendosi quindi applicare la disciplina generale di cui all'art. 1341 c.c., si rinviene quanto stabilito dalla Suprema Corte per cui “Nel caso di condizioni generali di contratto, l'obbligo della specifica approvazione per iscritto a norma dell'art. 1341 c.c. della clausola vessatoria è rispettato anche nel caso di richiamo numerico a clausole, onerose e non, purché non cumulativo, salvo che, in quest'ultima ipotesi, non sia accompagnato da un'indicazione, benché sommaria, del loro contenuto, ovvero che non sia prevista dalla legge una forma scritta per la valida stipula del contratto” (Cass. n. 4126/2024). E poiché le clausole impugnate risultano sottoscritte secondo i criteri ora richiamati, non può essere accolta la domanda di nullità formulata dagli opponenti.
In aggiunta, a nulla rileva il disconoscimento operato dall'opponente in sede di memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c. in quanto assolutamente tardiva e generica.
La domanda di manleva non potrà essere accolta attesa la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di , la cui istanza è stata rigettata già con provvedimento del Controparte_3
12.03.2025.
Per le ragioni sopra esposte, si rigetta l'opposizione e si conferma il decreto ingiuntivo opposto.
Le spese del procedimento seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta l'opposizione e, per l'effetto;
conferma il decreto ingiuntivo n. 256/2025 già provvisoriamente esecutivo;
condanna e , in solido tra loro, a rimborsare a Parte_1 Parte_2 CP_1 le spese di lite, che si liquidano in € 3.809,00 (di cui € 851,00 per fase studio, € 602,00 per fase
[...] introduttiva, € 903,00 per fase istruttoria, € 1.453,00 per fase decisionale), oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00% per spese generali.
Torino, 03.10.2025
Il Giudice
dott. Alberto La Manna