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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 12/12/2025, n. 2130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 2130 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
Prima Sezione Civile – Sezione speciale Famiglia in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Concetta Serino Presidente dott. Roberto Bianco Giudice relatore dott.ssa Giuseppina Vendemiale Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo 1251 del registro generale per gli affari contenziosi dell'anno
2025, avente ad oggetto “separazione personale dei coniugi”,
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa nel presente Parte_1 C.F._1 giudizio, giusta procura in atti, dall'avv. Maria Concetta Belli
Ricorrente
E
(C.F. ), rappresentato e difeso nel presente Controparte_1 CodiceFiscale_2 giudizio, giusta procura in atti, dall'avv. Stefano Barone
Resistente
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in sede
CONCLUSIONI: Come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 c. 17 L. n. 69/2009.
Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4
c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti costituite e l'iter del processo possono riepilogarsi come segue.
1 Con ricorso depositato in data 25.03.2025, – premesso di aver contratto matrimonio Parte_1 con in data 15.09.2019 in Cisterna di Latina e che dalla loro unione erano nati i figli Controparte_1
Per_
(il 21 febbraio 2017) e (il 21 aprile 2019) - chiedeva al Tribunale adito di pronunciare la Per_1 separazione dei coniugi, nonché la regolazione dei rapporti personali e patrimoniali tra le parti, come meglio specificato in ricorso.
nel costituirsi in giudizio, aderiva alla domanda di separazione, chiedendo la Controparte_2 regolazione dei rapporti personali e patrimoniali tra le parti, come meglio specificato nella comparsa di costituzione.
All'udienza del 02.12.2025 il Giudice tentava la conciliazione tra le parti che aveva esito positivo.
Pertanto, le parti chiedevano congiuntamente di definire il presente giudizio di separazione alle seguenti condizioni riportante nel verbale di udienza “affida i figli minori ad entrambi i genitori, prevedendo che restino collocati stabilmente presso la madre;
la responsabilità genitoriale sarà esercitata congiuntamente dai coniugi, precisandosi che le decisioni di maggiore interesse per i figli dovranno essere assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
autorizza ciascuno dei coniugi all'esercizio separato della responsabilità genitoriale limitatamente alle decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione;
il padre potrà vedere e tenere con sé i figli minori previa intesa con la madre;
in mancanza di accordo tra le parti, i tempi e le modalità degli incontri padre-figlii vengono così regolamentati: il padre potrà vedere e tenere con sé i figli il martedì e il giovedì di ogni settimana dalle ore 17:00 alle ore 21:00; b) la prima e la terza settimana di ogni mese dalle ore 14:00 del sabato alle ore
21:00 della domenica;
c) nel periodo delle vacanze natalizie, ad anni alterni, dal 24 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al
6 gennaio;
durante le festività pasquali, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; d) nel periodo estivo per venti giorni, anche non consecutivi, nei mesi di luglio e/o di agosto;
porre a carico di l'obbligo di Controparte_1 contribuire al mantenimento dei figli minori versando a entro il 27 di ogni mese, somma mensile Parte_1 complessiva di € 400,00 (€ 200,00 per ciascun figlio) da rivalutarsi annualmente in base alla variazione dell'indice del costo della vita accertata all'ISTAT, e concorrendo, inoltre, nella misura del 50%, alle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse dei figli (si richiama il protocollo stipulato tra il COA e il Tribunale di Latina); riconoscere il diritto della di percepire il 100% dell'AUU; le parti concedono reciproco consenso al rinnovo dei rispettivi passaporti;
spese Pt_1 compensate”.
La causa, dunque, veniva rimessa al Collegio per la decisione.
*******
La domanda di separazione proposta dalle parti è fondata e meritevole, dunque, di accoglimento.
Com'è noto, ai sensi dell'art. 151 comma 1° c.c. (come novellato dall'art. 33 della L. n. 151/1975), la separazione giudiziale dei coniugi può essere pronunciata quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi (ossia indipendentemente da una causa imputabile ad uno di essi), fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.
2 Nel caso di specie, l'esame degli atti evidenzia chiaramente il determinarsi di una persistente situazione di contrasto e di conflittualità tra i coniugi, palesemente suscettibile di rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza e di recare grave pregiudizio all'educazione della prole.
In particolare, la conflittualità emergente dagli atti processuali lascia agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Conformi al diritto e all'interesse della prole appaiono le condizioni di separazione di cui al verbale di udienza del 02.12.2025 che possono, pertanto, essere avallate dal Tribunale.
Va dunque pronunciata la separazione personale dei coniugi, mandando al Cancelliere ed all'Ufficiale dello stato civile per gli adempimenti di rispettiva competenza.
Trattandosi di pronuncia che ha recepito le condizioni concordate dalle parti, ricorrono giusti ed eccezionali motivi per compensare le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
- pronuncia la separazione personale tra i coniugi in epigrafe generalizzati i quali hanno contratto matrimonio in Cisterna di Latina in data 15.09.2019 (atto n. 29, parte I, Anno 2019);
- ordina al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del predetto Comune per le annotazioni e gli ulteriori adempimenti di cui all'art. 69 lett. d) del D.P.R. n. 396/2000;
- dichiara efficaci le condizioni concordate dalle parti di cui al verbale di udienza del 02.12.2025, che qui devono intendersi tutte integralmente riprodotte e trascritte;
- compensa le spese di lite tra le parti del giudizio.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Latina, 12.12.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. Roberto Bianco dott.ssa Concetta Serino
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
Prima Sezione Civile – Sezione speciale Famiglia in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Concetta Serino Presidente dott. Roberto Bianco Giudice relatore dott.ssa Giuseppina Vendemiale Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo 1251 del registro generale per gli affari contenziosi dell'anno
2025, avente ad oggetto “separazione personale dei coniugi”,
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa nel presente Parte_1 C.F._1 giudizio, giusta procura in atti, dall'avv. Maria Concetta Belli
Ricorrente
E
(C.F. ), rappresentato e difeso nel presente Controparte_1 CodiceFiscale_2 giudizio, giusta procura in atti, dall'avv. Stefano Barone
Resistente
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in sede
CONCLUSIONI: Come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 c. 17 L. n. 69/2009.
Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4
c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti costituite e l'iter del processo possono riepilogarsi come segue.
1 Con ricorso depositato in data 25.03.2025, – premesso di aver contratto matrimonio Parte_1 con in data 15.09.2019 in Cisterna di Latina e che dalla loro unione erano nati i figli Controparte_1
Per_
(il 21 febbraio 2017) e (il 21 aprile 2019) - chiedeva al Tribunale adito di pronunciare la Per_1 separazione dei coniugi, nonché la regolazione dei rapporti personali e patrimoniali tra le parti, come meglio specificato in ricorso.
nel costituirsi in giudizio, aderiva alla domanda di separazione, chiedendo la Controparte_2 regolazione dei rapporti personali e patrimoniali tra le parti, come meglio specificato nella comparsa di costituzione.
All'udienza del 02.12.2025 il Giudice tentava la conciliazione tra le parti che aveva esito positivo.
Pertanto, le parti chiedevano congiuntamente di definire il presente giudizio di separazione alle seguenti condizioni riportante nel verbale di udienza “affida i figli minori ad entrambi i genitori, prevedendo che restino collocati stabilmente presso la madre;
la responsabilità genitoriale sarà esercitata congiuntamente dai coniugi, precisandosi che le decisioni di maggiore interesse per i figli dovranno essere assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
autorizza ciascuno dei coniugi all'esercizio separato della responsabilità genitoriale limitatamente alle decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione;
il padre potrà vedere e tenere con sé i figli minori previa intesa con la madre;
in mancanza di accordo tra le parti, i tempi e le modalità degli incontri padre-figlii vengono così regolamentati: il padre potrà vedere e tenere con sé i figli il martedì e il giovedì di ogni settimana dalle ore 17:00 alle ore 21:00; b) la prima e la terza settimana di ogni mese dalle ore 14:00 del sabato alle ore
21:00 della domenica;
c) nel periodo delle vacanze natalizie, ad anni alterni, dal 24 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al
6 gennaio;
durante le festività pasquali, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; d) nel periodo estivo per venti giorni, anche non consecutivi, nei mesi di luglio e/o di agosto;
porre a carico di l'obbligo di Controparte_1 contribuire al mantenimento dei figli minori versando a entro il 27 di ogni mese, somma mensile Parte_1 complessiva di € 400,00 (€ 200,00 per ciascun figlio) da rivalutarsi annualmente in base alla variazione dell'indice del costo della vita accertata all'ISTAT, e concorrendo, inoltre, nella misura del 50%, alle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse dei figli (si richiama il protocollo stipulato tra il COA e il Tribunale di Latina); riconoscere il diritto della di percepire il 100% dell'AUU; le parti concedono reciproco consenso al rinnovo dei rispettivi passaporti;
spese Pt_1 compensate”.
La causa, dunque, veniva rimessa al Collegio per la decisione.
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La domanda di separazione proposta dalle parti è fondata e meritevole, dunque, di accoglimento.
Com'è noto, ai sensi dell'art. 151 comma 1° c.c. (come novellato dall'art. 33 della L. n. 151/1975), la separazione giudiziale dei coniugi può essere pronunciata quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi (ossia indipendentemente da una causa imputabile ad uno di essi), fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.
2 Nel caso di specie, l'esame degli atti evidenzia chiaramente il determinarsi di una persistente situazione di contrasto e di conflittualità tra i coniugi, palesemente suscettibile di rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza e di recare grave pregiudizio all'educazione della prole.
In particolare, la conflittualità emergente dagli atti processuali lascia agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Conformi al diritto e all'interesse della prole appaiono le condizioni di separazione di cui al verbale di udienza del 02.12.2025 che possono, pertanto, essere avallate dal Tribunale.
Va dunque pronunciata la separazione personale dei coniugi, mandando al Cancelliere ed all'Ufficiale dello stato civile per gli adempimenti di rispettiva competenza.
Trattandosi di pronuncia che ha recepito le condizioni concordate dalle parti, ricorrono giusti ed eccezionali motivi per compensare le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
- pronuncia la separazione personale tra i coniugi in epigrafe generalizzati i quali hanno contratto matrimonio in Cisterna di Latina in data 15.09.2019 (atto n. 29, parte I, Anno 2019);
- ordina al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del predetto Comune per le annotazioni e gli ulteriori adempimenti di cui all'art. 69 lett. d) del D.P.R. n. 396/2000;
- dichiara efficaci le condizioni concordate dalle parti di cui al verbale di udienza del 02.12.2025, che qui devono intendersi tutte integralmente riprodotte e trascritte;
- compensa le spese di lite tra le parti del giudizio.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Latina, 12.12.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. Roberto Bianco dott.ssa Concetta Serino
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