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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 01/12/2025, n. 632 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 632 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PORDENONE
Il Giudice dott. Giorgio Cozzarini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1823/2023 del R.G. Trib. in data 9/10/2023 promossa d a
- C.F.: , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Luca
Turrin
a t t o r e contro
- , C.F. nato a Controparte_1 CodiceFiscale_2
RD (PN) il 04.10.1967, residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Leopoldo Da Ros
c o n v e n u t o
e con la chiamata in causa di
- con sede in Bologna – Via Stalingrado nr. 45 Controparte_2
(C.F. e P.IVA , in persona del suo procuratore ad negotia dott. P.IVA_1 CP_3
, rappresentata e difesa dall'avv. Arnaldo De Vito
[...]
t e r z a c h i a m a t a
1 - corrente in Controparte_4
Piazza Vetra, 17 - 20123 Milano, (C.F. P.I. ), in persona del suo P.IVA_2 P.IVA_3
Procuratore Speciale Dr.ssa difesa e rappresentata dall'Avv. Giovanni Controparte_5
Roveda
t e r z a c h i a m a t a
avente per oggetto: responsabilità professionale, trattenuta in decisione nell'udienza del giorno 7/10/25, sostituita con note scritte, in cui le parti hanno formulato le seguenti
CONCLUSIONI
- per parte attrice:
“NEL MERITO: Per le causali sopra esposte e per quelle eventuali emergenti, accertarsi il grave inadempimento del convenuto e, per l'effetto, dichiararsi la risoluzione del contratto
d'opera intercorso, ed accertarsi tutti i danni subiti dall'attore, come indicati in citazione,
e conseguentemente condannarsi il geom. a restituire al Controparte_1 signor l'importo di € 21.328,65 (oltre interessi dalla corresponsione al Parte_1 saldo) e risarcire i danni dal medesimo subiti mediante il pagamento dell'importo capitale di € 28.800,00 (oltre rivalutazione e interessi dalla domanda al saldo) e/o comunque gli eventuali diversi importi, maggiori o minori, emergenti in corso di causa e/o ritenuti di giustizia. Spese legali e di eventuali CTU/CTP integralmente rifuse.
IN VIA ISTRUTTORIA: Si richiama quanto già depositato con atto di citazione introduttivo del procedimento e con le memorie ex art. 171 ter cpc.
Si chiede – occorrendo ed a parziale modifica dell'ordinanza 16/7/2024 – di ammettere ogni prova richiesta con memoria ex art. 171 ter cpc n.2 e non ammessa, con tutti i testi indicati, anche a riprova.”;
- per parte convenuta:
“Nel merito, in via principale: respingere tutte le domande attoree, siccome inammissibili e infondate in fatto e in diritto, dichiarandosi che il convenuto nulla deve all'attore.
Nel merito, in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui venisse accertata una qualche responsabilità in capo al Geom. : CP_1
2 - ridurre l'entità della somma a cui il convenuto dovesse essere condannato, nei termini e per le ragioni dedotte in atti e provate in sede di istruttoria, escludendo la restituzione dei compensi professionali e comunque scomputando il valore della controprestazione professionale goduta dall'attore (ovvero in subordine contenendo la restituzione all'importo effettivamente pagato pari ad € 11.850,00), nonché contenendo l'eventuale obbligo risarcitorio in capo al Geom. nei limiti del grado di responsabilità a CP_1 quest'ultimo strettamente imputabile e quantificandolo secondo la valutazione più conforme a giustizia, anche ai sensi dell'art. 1227, primo e secondo comma, c.c.; in ogni caso con esclusione di rivalutazione e interessi sulle somme eventualmente riconosciute;
- accertare e dichiarare, per tutte le ragioni di cui in atti, l'obbligo di
[...]
e di mantenere indenne il Geom. Controparte_6 Controparte_4 Controparte_1
da tutte le somme che fossero riconosciute come spettanti all'attore per i titoli e le
[...] causali del presente giudizio, incluse le spese legali, nonché relativamente alle spese di resistenza sostenute dal convenuto nel presente giudizio;
- condannare le società e in solido tra loro Controparte_6 Controparte_4
a mantenere indenne il Geom. da tutte le somme che Controparte_1 quest'ultimo fosse condannato a pagare all'attore per i titoli e le causali del presente giudizio incluse le spese legali, nonché a rifondere le spese di resistenza sostenute dal convenuto nel presente giudizio.
Nel merito e in via riconvenzionale: accertare e dichiarare che il Geom.
[...]
vanta nei confronti del signor per le causali dedotte in Controparte_1 Parte_1 atti e provate in corso di causa, un credito dell'importo di € 6.950,00 oltre Cassa Geometri
5% e IVA 22%, ovvero del diverso importo maggiore o minore ritenuto di giustizia ed equità anche ai sensi del D.M. 140/2012 e dell'art. 1226 c.c., in ogni caso oltre interessi al tasso legale dalla messa in mora dell'11/09/2020 sino alla proposizione della presente domanda giudiziale e, successivamente, al tasso di mora commerciale ex art. 1224 ult. co.
c.c. dalla domanda al saldo, e per l'effetto, condannare il signor a pagare Parte_1 al Geom. per le causali di cui in atti la somma di € 6.950,00 Controparte_1 oltre Cassa Geometri 5% e IVA 22%, ovvero la diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia ed equità anche ai sensi del D.M. 140/2012 e dell'art. 1226 c.c., in ogni caso oltre interessi al tasso legale dalla messa in mora dell'11/09/2020 sino alla proposizione
3 della presente domanda giudiziale e, successivamente, al tasso di mora commerciale ex art. 1224 ult. co. c.c. dalla domanda al saldo.
Con vittoria di spese e compensi di lite, da porre a carico dell'attore o, in difetto e in subordine, a carico delle assicurazioni.
In via istruttoria: si riportano per scrupolo, non intendendosi rinunciate, le istanze istruttorie allo stato non accolte, insistendo per il loro accoglimento:
- interrogatorio formale dell'attore e prova per testi sui seguenti capitoli: 1) Vero che alla fine del 2018 il signor , padre dell'odierno attore, conferì al Geom. Persona_1
l'incarico di provvedere alla sanatoria edilizia di un Controparte_1 fabbricato di civile abitazione sito a Fiume Veneto (PN) in via Oberdan 23, censito in mappa del medesimo comune al foglio 18, mapp. 515, il quale presentava il muro perimetrale est fabbricato più avanzato rispetto al progetto originario e accostato ad altro fabbricato di proprietà dello stesso signor , posto sul medesimo mappale 515, sì da Pt_1 costituire un unico corpo di fabbrica? 2) Vero che l'incarico di cui al cap. 1 fu conferito perché la proprietà intendeva dividere catastalmente e materialmente i due fabbricati e successivamente donare la porzione ovest, oggetto di sanatoria, al figlio odierno attore? 3)
Vero che, ricevuto l'incarico di cui al cap. 1, il Geom. effettuò un accesso agli atti CP_1 presso il Comune di Fiume Veneto (ottenendo copia della concessione edilizia, delle varianti, dell'agibilità, etc.) e svolse sui luoghi sopralluoghi, calcoli e misurazioni, predisponendo gli atti e documenti della sanatoria, inclusi gli elaborati grafici, comprensivi di dati metrici, relazione tecnica illustrativa, e -tramite l'ing. il CP_7 certificato di idoneità statica, presentò tali documenti presso l' Controparte_8
del Comune di Fiume Veneto, unitamente a domanda di permesso di
[...] costruire in sanatoria, in data 31/05/2019 e il 19/06/2019 il Comune di Fiume Veneto rilasciò il permesso di costruire in sanatoria n. 12/2019? 4) Vero che l'odierno convenuto depositò presso l'Agenzia delle Entrate le pratiche di divisione catastale dei due immobili
e di aggiornamento delle distribuzioni interne in date 10 e 27/05/2019, in seguito alle quali la porzione ovest rimase identificata al mappale 515 (sub 4) del foglio 18 del Catasto
Fabbricati del Comune di Fiume Veneto, la porzione est venne identificata con il mappale
1285, subb 1 e 2 e la strada di accesso ai due immobili venne identificata con il nuovo mappale 1286? 5) Vero che in data 22 maggio 2019 il Geom. trasmise via email CP_1
4 al signor il preventivo di spesa di cui al doc. 4 che si rammostra, datato Pt_1
20/05/2019 e per un importo di € 9.800 + € 9.950 oltre IVA e CNP? 6) Vero che in data 29 maggio 2019 il signor e il Geometra si incontrarono presso lo studio di Pt_1 CP_1 quest'ultimo, modificarono di comune accordo gli importi del preventivo di cui al capitolo precedente in € 7.000 + 7.000 oltre IVA e CNP (doc. 10) e approvarono il preventivo così modificato? 8) Vero che, tra maggio e settembre 2019 in esecuzione dell'incarico di cui al doc. 10 che si rammostra il Geom. svolse le seguenti attività: sopralluoghi, CP_1 calcoli e misurazioni presso il fabbricato di proprietà , predisposizione del progetto Pt_1 architettonico e degli atti e documenti necessari all'ottenimento del permesso di costruire, inclusi la relazione tecnica illustrativa, la documentazione fotografica e gli elaborati grafici di cui al doc. 14 (tav.
1-cartografie e planimetrie;
tav.
2-dai metrici;
tav.
3-piante prospetti e sezioni stato di fatto;
tav.
4-piante sezioni e prospetti di progetto;
tav.
5-piante prospetti e sezioni di raffronto;
tav.
6-L. 13/1989 superamento delle barriere architettoniche;
tav.
7-L.R. 24/2015 norme per la sicurezza dei lavori in quota)? 9) Vero che, nel medesimo periodo e nell'esecuzione del medesimo incarico di cui al cap. 8 il
Geom. incaricò l'ing. di RD di redigere il progetto acustico di CP_1 Per_2 cui al doc. 14, il Dott. di Fiume Veneto di redigere la relazione Persona_3 geologica-geotecnica di cui al doc. 14, il p.i. di Cordenons di redigere la CP_9 relazione di calcolo impianto termico e la relazione di calcolo impianto elettrico e speciali di cui al doc. 14e l'ing. di Brugnera di redigere la relazione tecnica Persona_4 strutturale di cui al doc. 14 e il progetto strutturale con relativi calcoli e disegni tecnici di cui al doc. 18? 10) Vero che i progetti di cui al capitolo precedente furono elaborati e consegnati al Geom. nell'ottobre-novembre 2019? 11) Vero che gli elaborati CP_1 tecnici e i progetti di cui ai capitoli 8-10 che precedono prevedevano, a livello strutturale, di realizzare un porticato esterno con sovrastante terrazza e rifare, di conseguenza, la copertura dell'edificio con ampliamento del piano primo e, a livello architettonico, una diversa distribuzione e una modifica delle destinazioni d'uso degli spazi interni, nonché
l'applicazione di materiali isolanti a fini di risparmio energetico e una risistemazione del giardino esterno? 12) Vero che il costo originariamente previsto dei lavori era di circa
150.000 euro complessivi e in seguito alla variante di cui ai docc. 47 e 48 aumentò ad oltre
€ 200.000? 13) Vero che il progetto di cui ai capitoli precedenti inizialmente prevedeva la
5 realizzazione di un garage, che tale manufatto fu effettivamente progettato dal Geom.
, ma che nel luglio 2019 la committenza -dopo consulto con il proprio CP_1 commercialista- decise di presentare le pratiche separatamente per ragioni fiscali (doc.
11)? 14) Vero che il 19/07/2019 il Geom. ottenne dal Comune di Fiume Veneto il CP_1
Certificato di Destinazione Urbanistica e il 27/08/2019 lo trasmise al signor Pt_1 insieme a copia di tutti i documenti tecnici relativi all'immobile (reperiti con l'accesso agli atti del novembre 2018), necessari per l'atto notarile (doc. 12)? 15) Vero che in data
11/09/2019, con atto a rogito del Notaio di Sacile, Repertorio n. Persona_5
31183, il signor donò al figlio , odierno attore, il fabbricato ovest in Persona_1 Pt_1 precedenza sanato e diviso: foglio 18, mapp.li 515? 16) Vero che in data 01/10/2019 il
Geom. presentò al Comune di Fiume Veneto la richiesta di permesso di costruire CP_1
e relativi allegati di cui al doc. 14? 17) Vero che la richiesta di permesso di costruire, il relativo progetto e i relativi allegati di cui ai capitoli precedenti furono illustrati dal Geom.
al signor nel corso di alcuni incontri avvenuti a marzo-aprile e CP_1 Parte_1 tra luglio e ottobre 2019 presso lo studio del Geom. in Via Tomat 2 a Fiume CP_1
Veneto e presso la sede di lavoro del committente, anche alla presenza degli architetti
e ? 23) Vero che: il 12/12/2019 fu depositato in Testimone_1 Testimone_2
Regione il progetto strutturale prot. n. 1723/2019 e relativi allegati di cui al doc. 18; lo stesso 12/12/2019 il Comune di Fiume Veneto comunicò al Geom. l'esito positivo CP_1 dell'istruttoria chiedendo alcune integrazioni e il pagamento degli oneri di costruzione e diritti di segreteria e il Geom. trasmise il tutto al signor lo stesso giorno CP_1 Pt_1
(doc. 19)? 24) Vero che il 16/12/2019 il sig. inviò al Geom. la ricevuta di Pt_1 CP_1 pagamento degli oneri e diritti di segreteria (doc. 19), il 17/12/2019 il Geom. CP_1 trasmise al Comune le integrazioni richieste insieme a copia dei pagamenti e in data
19/12/2019 il Comune di Fiume Veneto rilasciò il permesso di costruire n. 23/2019 (doc.
20) 25) Vero che il 20/12/2019, il Geom. trasmise agli uffici competenti la CP_1
Comunicazione di IN OR e la notifica preliminare di cui al doc. 21? 26) Vero che il
20/12/2019 la ditta Co.Sp.Edil iniziò i lavori di ristrutturazione dell'immobile di cui è causa? 27) Vero che la fattura n. 81/001 del 20/12/2019 del Geom. (doc. 24) fu CP_1 modificata e sostituita dalla fattura n. 87/001 del 23/12/2019 (doc. 63) su richiesta del signor , al quale, con email del 13/12/2019, il dott. aveva comunicato che Pt_1 Per_6
6 per detrarre le spese di progettazione occorreva distinguere “quanta parte delle prestazioni è relativa alla ristrutturazione (che gode delle detrazioni per recupero edilizio)
e quanta invece è riferita all'ampliamento (che non gode delle detrazioni per recupero edilizio)” (doc. 25)? 29) Vero che nel febbraio/marzo 2020 il Geom. si recò più di CP_1 una volta nel cantiere di cui è causa con l'ing. per svolgere la verifica Persona_4 sismica, le misurazioni e i calcoli propedeutici alla progettazione di cui al capitolo che precede? 30) Vero che nei mesi di aprile e maggio 2020 avvennero alcuni incontri e interlocuzioni tra il Geom. , il signor e gli architetti e CP_1 Pt_1 Testimone_1
in merito alla progettazione della scala interna, del porticato e della Testimone_2 terrazza e della copertura del fabbricato di cui è causa? 35) Vero che il 16/07/2020 il
Geom. depositò il progetto strutturale redatto dall'ing. , la relazione CP_1 Persona_4 di calcolo e sui materiali, l'attestazione di riduzione del rischio sismico e relativi allegati di cui al doc. 48 sia presso il Comune di Fiume Veneto in allegato alla SCIA, sia presso gli
Uffici Regionali di RD? 36) Vero che nel corso di un incontro avvenuto presso lo studio del Geometra nella prima metà di luglio 2020 quest'ultimo illustrò al CP_1 signor gli elaborati tecnici e progettuali di cui ai docc. 47 e 48? 37) Vero che il Pt_1 signor in data 16/07/2020 comunicò via email al Geom. di voler accedere Pt_1 CP_1 al cd. Superbonus 110% (doc. 46)? 39) Vero che nell'agosto 2020 tutte le opere di ristrutturazione previste nei progetti di cui ai docc. 13, 17, 19, 47 e 48 erano state eseguite al rustico e che sino a quel momento il Geom. aveva svolto l'incarico di direttore CP_1 dei lavori di ristrutturazione stessi? 40) Vero che le foto di cui ai docc. 64-75 inclusi raffigurano lo stato dei lavori in corso presso il cantiere di cui è causa per come si presentava nelle date rispettivamente annotate a margine delle fotografie stesse? 41) Vero che nell'agosto 2020 il signor comunicò via email al Geom. di voler Pt_1 CP_1 sospendere i lavori, che i lavori vennero quindi sospesi e che essi ripresero nel gennaio
2022? 42) Vero che da agosto 2020 a dicembre 2021 inclusi il cantiere di cui è causa rimase nelle condizioni e nello stato raffigurato nelle foto di cui ai docc. 73-75? 43) Vero che il Geom. saldò con denaro proprio le competenze professionali dell'ing. CP_1 [...]
, dell'ing. del dott. e del p.i. per Per_4 Per_2 Persona_3 CP_9
l'attività da questi svolta di cui al cap. 9? 44) Vero che il 15 dicembre 2020, su richiesta del committente, il Geom. consegnò al signor tutta la documentazione CP_1 Pt_1
7 tecnica inerente all'immobile? 45) Vero che alla fine di aprile 2021 il Geom. e il CP_1
Geom. sottoscrissero la dichiarazione di “subentro di direzione lavori” di cui al CP_10 doc. 62? Testi: - , residente Via 4 Novembre n. 35 - 33082 NO Testimone_3
CI (PN), impiegata;
- , residente in [...] - 33080 Testimone_4
Per_ OR (PN), impiegata;
- Ing. residente in [...] 33070 Per_4
Brugnera (PN), ingegnere strutturista. Si insiste inoltre nella richiesta di Consulenza tecnica d'ufficio volta a confermare: (i) che il progetto di ristrutturazione originario di cui al permesso di costruire n. 23/2019 del 19/12/2019 prevedeva, a livello strutturale, di realizzare un porticato esterno con sovrastante terrazza e rifare, di conseguenza, la copertura dell'edificio con ampliamento del piano primo e, a livello architettonico, una diversa distribuzione e una modifica delle destinazioni d'uso degli spazi interni, nonché
l'applicazione di materiali isolanti a fini di risparmio energetico e una risistemazione del giardino esterno, ma non comprendeva interventi di consolidamento statico tali da determinare un salto di due classi nella riduzione del rischio sismico dell'edificio e che CP_1 soltanto la di variante del luglio 2020 consentì tale risultato;
(ii) che la SCIA di variante del luglio 2020 recepì le modifiche apportate tra febbraio e maggio 2020 dal
Committente e dall'arch. in merito alla progettazione della scala Testimone_2 interna, del porticato e della terrazza e della copertura del fabbricato di cui è causa che richiesero anche un adeguamento della progettazione sismica e che solo tale variante comprendeva interventi di consolidamento statico tali da determinare un salto di due classi nella riduzione del rischio sismico dell'edificio. Nel denegato caso di ammissione di qualche ulteriore capitolo attoreo, si chiede di essere ammessi a prova contraria con i testi già indicati a prova diretta nella seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c. Ci si oppone all'avversa istanza ex art. 213 c.p.c., manifestamente esplorativa e comunque del tutto inconferente e irrilevante per la decisione della causa.”
- per parte terza chiamata Controparte_2
“In via preliminare di merito: dichiararsi la prescrizione del diritto alla garanzia assicurativa invocata dal geom. ex art. 2952 commi 2 e 3 c.c. Controparte_1
Nel merito, con riferimento al rapporto assicurativo: respingere la domanda di condanna in garanzia formulata dal Geom. per mancanza del diritto alla copertura CP_1 assicurativa. Porsi a carico del Geom. le spese di lite sostenute CP_1
8 dall'Assicurazione a fronte di un diritto alla garanzia assicurativa insussistente e comunque prescritto.
Nel merito, con riferimento alla domanda principale: respingere la domanda risarcitoria formulata dall'attore in quanto infondata.
In via di subordine: quantificare il danno in relazione all'effettiva perdita patrimoniale parametrata al caso concreto e alla capienza fiscale del Sig. . Pt_1
In ogni caso, con integrale rifusione delle spese di lite.”
- per parte terza chiamata Controparte_4
“Emesse tutte le più appropriate pronunce, condanne e declaratorie del caso, respinta ogni diversa domanda, eccezione e deduzione avversaria, voglia il Tribunale di RD:
1. respingere ogni domanda rivolta nei confronti del Geom. perchè infondata in CP_1 fatto ed in diritto;
Con
2. respingere la domanda di manleva svolta dal Geom. nei confronti di CP_1 perché il diritto dell'assicurato si è prescritto ex art. 2952 c.c.;
3. in via subordinata, respingere la domanda di manleva perché la garanzia non è operante in ordine ai fatti per cui è causa ai sensi dell'artt.
4.18 di polizza nonché degli artt. 1892 e 1893 c.c. Con
4. in via ulteriormente subordinata, limitare ogni eventuale obbligazione in capo ad nei limiti, massimali e franchigia (€. 1.500,00) di polizza.
5. Con integrale rifusione di spese e competenze di causa”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, premesso di aver Parte_1 conferito incarico al geom. per progettare, dirigere e Controparte_1 sovrintendere i lavori di ristrutturazione di un fabbricato residenziale di sua proprietà, per i quali era intenzionato a fruire dei duplici benefici fiscali per la ristrutturazione e per la riduzione del rischio sismico, ha dedotto il grave inadempimento degli obblighi contrattuali assunti dal professionista, causa del danno consistito nella perdita del diritto alla detrazione fiscale per il c.d. sisma bonus. Conseguentemente, ha chiesto la risoluzione del contratto e la condanna del convenuto alla restituzione dei corrispettivi da lui pagati (con interessi dalla corresponsione al saldo) e al risarcimento del danno, nella misura dei minori vantaggi
9 fiscali conseguiti (oltre a rivalutazione e interessi dalla domanda al saldo).
Più specificamente, l'attore ha allegato che il convenuto, impegnatosi a eseguire quanto necessario al conseguimento del sisma bonus, non aveva provveduto, così come previsto dalla normativa fiscale, a depositare prima dell'inizio dei lavori l'asseverazione tecnica necessaria, ritardo al quale era conseguita l'irrimediabile perdita del diritto alla detrazione fiscale.
2. Con la comparsa di costituzione, il convenuto, chiedendo preliminarmente il differimento dell'udienza per la chiamata in causa delle proprie assicurazioni professionali, ha integralmente contestato le pretese attoree.
Rappresentando che i suoi presunti inadempimenti gli erano stati contestati solo nel marzo dell'anno 2021, dopo diversi solleciti di pagamento delle proprie competenze professionali residue, il professionista ha innanzitutto negato di aver originariamente assunto l'impegno di eseguire le prestazioni necessarie a ottenere le detrazioni fiscali, e, ancora a monte, ha sostenuto che l'incarico originario nemmeno aveva contemplato lavori di consolidamento statico tali da far ottenere il miglioramento di almeno due classi del rischio sismico, presupposto necessario per il conseguimento del sisma bonus. Fornendo una ricostruzione dei fatti alternativa rispetto a quella esposta in citazione, il convenuto ha asserito che l'ipotesi di accedere al sisma bonus era emersa solo in un incontro di data 6/12/2019, ben dopo la presentazione della richiesta di permesso di costruire, avvenuta in data 01/10/2019, quindi in un momento nel quale, secondo la normativa allora in vigore, non sarebbe più stato possibile depositare tempestivamente l'asseverazione.
In secondo luogo, il convenuto ha fornito una diversa interpretazione della normativa fiscale, per effetto della quale ha escluso, nel caso in esame, l'esistenza di condizioni ostative al conseguimento del sisma bonus, sostenendo che l'asseverazione sul rischio sismico non avrebbe dovuto essere necessariamente abbinata alla prima richiesta di titolo edilizio, ma avrebbe potuto essere presentata, così come concretamente avvenuto, unitamente alla richiesta della variante. Tant'è che , secondo il convenuto, non Pt_1 aveva ricevuto alcun diniego o anche solo un qualche parere o interpello negativo in relazione alla concessione del beneficio fiscale, che semplicemente aveva rinunciato a richiedere, però in forza di una scelta unilaterale, opinabile in quanto frutto di un'erronea
10 interpretazione della normativa. In aggiunta, il convenuto ha sostenuto che il committente, anche in caso di (denegata) decadenza, in forza di specifiche previsioni legislative avrebbe potuto essere rimesso in termini, così sanando l'ipotizzata irregolarità mediante deposito dell'asseverazione prima della presentazione della corrispondente dichiarazione fiscale.
Il professionista ha contestato anche le ulteriori domande proposte nei suoi confronti. La richiesta di risoluzione del contratto è stata ritenuta infondata per difetto d'inadempimento,
o comunque per la scarsa importanza dell'eventuale inadempimento, essendo stata peraltro anche sollevata dal convenuto eccezione d'inadempimento ai sensi dell'art. 1460 c.c., per effetto del mancato pagamento dei suoi compensi professionali.
In via subordinata, in caso di accoglimento della domanda di risoluzione, ha CP_1 contestato l'importo richiesto in restituzione dall'attore, sia perché ha escluso essergli stata pagata la fattura 40/001 del 21/7/2020, sia perché ha reclamato il diritto di ritenere il valore della controprestazione professionale effettivamente goduta dal committente, in assenza di contestazione nel merito dell'attività professionale svolta con riferimento ai profili progettuali ed edilizi.
Analogamente, l'importo risarcitorio richiesto dalla parte attrice è stato ritenuto privo di titolo e privo di prova, non essendo stata fornita dimostrazione delle spese ammesse alla detrazione, né della capienza fiscale necessaria per fruire del beneficio che in ipotesi sarebbe stato perso.
Infine, il convenuto ha richiesto in via riconvenzionale il pagamento del corrispettivo per le prestazioni svolte in forza dell'incarico originario (al netto delle anticipazioni già pagate) e per quelle relative ai lavori in variante, cui si era riferita la fattura 40/001 del 21/7/2020, rimasta impagata.
3. Entrambe le Compagnie terze chiamate hanno eccepito, in via preliminare, la prescrizione del diritto alla garanzia assicurativa. ha anche escluso la copertura della polizza con Controparte_2 riferimento ai danni da perdita patrimoniale, essendo l'oggetto di tale copertura limitato ai danni corporali e ai danni materiali involontariamente cagionati a terzi.
a eccepito il difetto di copertura assicurativa: a) perché riferita a fatti Controparte_4 pregressi che l'assicurato avrebbe potuto ragionevolmente considerare come possibile
11 fonte di una richiesta di risarcimento (art.
4.18 della polizza); b) per inesattezza e reticenze dell'assicurato; c) per la domanda restitutoria proposta dal committente. Inoltre, ha eccepito i limiti, le condizioni, i massimali e la franchigia previsti dalla polizza.
Entrambe le parti terze chiamate si sono comunque associate alle argomentazioni di parte convenuta, in ordine alle contestazioni nel merito delle domande di parte attrice.
4. Dopo lo scambio delle memorie ex art. 171 ter c.p.c., la causa, istruita mediante assunzione di prove testimoniali e mediante acquisizione della documentazione prodotta dalle parti, è stata trattenuta in decisione nell'udienza di data 7/10/25, sostituita con il deposito di note scritte e preceduta dal deposito degli scritti conclusivi.
5. Le domande possono essere accolte solo in parte, nella misura e per le argomentazioni che seguono.
5.1. Le richieste di parte attrice presuppongono la prova della fonte del diritto azionato, il che si traduce, nella fattispecie in esame, nell'accertamento che il professionista convenuto avesse effettivamente assunto l'obbligazione di predisporre quanto necessario per consentire al committente di ottenere la detrazione fiscale del sisma bonus.
Sotto questo profilo, il preventivo predisposto dal geometra (doc.1 di parte CP_1 attrice) non fornisce un'evidenza oggettiva dell'esistenza dell'obbligazione sopra specificata e del correlativo diritto del committente, in quanto non menziona attività finalizzata al conseguimento delle detrazioni fiscali, né, più specificamente, la predisposizione dell'asseverazione necessaria a ottenere il sisma bonus.
Ciononostante, i testimoni hanno fornito dichiarazioni che, considerate nel loro complesso, hanno fornito la prova della fonte del diritto azionato dall'attore, prova della quale quest'ultimo era onerato.
commercialista del committente, ha dichiarato che gli Testimone_5 Pt_1 aveva riferito che il geometra aveva assicurato la possibilità di accedere ai benefici fiscali, compreso quello per il sisma bonus, anche se non è stato in grado di specificare quando le parti si fossero accordate sul punto. Il teste ha poi confermato che della detrazione fiscale per l'adeguamento sismico si era parlato nella riunione appositamente convocata per il
12 giorno 6/12/2019, nella quale lui aveva espressamente chiarito agli interlocutori, tra cui
, quale documentazione fosse necessaria a fini fiscali, specificando che CP_1
l'asseverazione sulle classi sismiche avrebbe dovuto essere presentata prima dell'inizio dei lavori.
Anche la teste la quale aveva partecipato alla riunione del Testimone_6
6/12/2019 in rappresentanza dell'impresa costruttrice, ha dichiarato che il geometra aveva confermato che avrebbe predisposto quanto necessario per consentire a CP_1
di fruire del sisma bonus. Pt_1
Gli altri testimoni hanno fornito ricostruzioni parzialmente contrastanti, ma complessivamente congruenti con l'esistenza della fonte negoziale dell'obbligo assunto dal professionista convenuto.
compagna dell'attore, ha dichiarato che sin dall'inizio del rapporto Testimone_7 contrattuale il suo convivente aveva chiesto a di poter fruire di entrambe le CP_1 detrazioni fiscali, per ristrutturazione e per riduzione del rischio sismico. La teste ha aggiunto che, per quanto riferitole dall'attore, il professionista aveva assicurato il conseguimento dei benefici fiscali.
Se le dipendenti del professionista assunte come testimoni hanno escluso che il primo incarico comprendesse anche le pratiche fiscali, entrambe hanno però confermato che le parti avevano cominciato a parlare delle detrazioni fiscali quantomeno a partire dalla riunione del giorno 6/12/2019.
Infine, progettista strutturale delle opere, ha riferito di aver ricevuto dal Persona_4 convenuto l'incarico per predisporre l'asseverazione sul rischio sismico CP_1 necessaria a ottenere il sisma bonus.
In sostanza, tenuto conto del contenuto delle deposizioni testimoniali, riferito non solo direttamente agli accordi tra le parti, ma anche al loro comportamento successivo alla conclusione del contratto di prestazione d'opera, può ritenersi accertato che il convenuto avesse assunto anche l'obbligo di apprestare e depositare la documentazione necessaria al conseguimento del sisma bonus. Se così non fosse stato, non avrebbe avuto CP_1 alcun motivo per far predisporre e poi per depositare l'asseverazione cui ha fatto espresso riferimento il teste , in quanto documento specificamente preordinato proprio Per_4 alla fruizione del beneficio fiscale per il miglioramento del rischio sismico.
13 5.2. Com'è noto, assolto l'onere della prova a suo carico, il creditore si può limitare all'allegazione dell'inadempimento del debitore, al quale spetta l'onere della prova dell'adempimento o dell'impossibilità di adempimento per causa a lui non imputabile.
Parte attrice ha dedotto l'inadempimento del professionista, consistito nell'aver tardivamente predisposto e depositato la documentazione tecnica necessaria al conseguimento del beneficio fiscale, in particolare l'asseverazione relativa al conseguimento del miglioramento delle classi di rischio sismico, depositata solo in data
16/7/2020, mesi dopo il termine ultimo previsto, che ha sostenuto coincidere con l'inizio dei lavori, comunicato il giorno 20/12/2019.
A fronte dell'allegazione attorea, il debitore non ha fornito la prova liberatoria.
Il convenuto, nell'ambito di una difesa complessivamente contraddittoria, dapprima ha negato di essere obbligato, per poi sostenere, quantomeno implicitamente, l'esatto e tempestivo adempimento della propria obbligazione, affermando che il deposito dell'asseverazione non sarebbe stato tardivo e che avrebbe comunque consentito, eventualmente mediante rimessione in termini, di beneficiare della detrazione fiscale, sostenendo quindi che il mancato conseguimento del sisma bonus sarebbe dipeso esclusivamente dall'inerzia del committente, il quale avrebbe rinunciato alla richiesta del beneficio pensando di non averne i requisiti, in base a una sua soggettiva ed erronea interpretazione della normativa fiscale.
La tesi sostenuta dal convenuto è priva di qualsiasi riscontro, mentre i testi e Per_6
hanno confermato l'opposta ricostruzione sostenuta dall'attore. D'altro Tes_6 canto, lo stesso professionista ha richiamato la versione dell'art. 3 comma 3 D.M. 58/2017 in vigore all'epoca del deposito dall'asseverazione, secondo la quale il documento avrebbe dovuto essere allegato “… comunque prima dell'inizio dei lavori …”, ciò costituendo un argomento a favore della tardività del deposito.
Nel complesso va registrata una situazione di oggettiva incertezza circa la tardività e la conseguente inutilità del deposito dell'asseverazione, incertezza che però si riflette negativamente sulla posizione del debitore, onerato della prova di aver provveduto al regolare e tempestivo adempimento.
14 Nemmeno risulta fondata l'eccezione d'inadempimento proposta dallo stesso debitore convenuto, poiché tale eccezione si riferisce all'omesso pagamento da parte del committente della terza fattura, emessa però in data 21/7/2020, quando, in tesi attorea, si era già integrato l'inadempimento da parte del professionista.
5.3. La domanda di risoluzione comporta la valutazione della gravità dell'inadempimento, che, ai sensi dell'art. 1455 c.c., non deve essere di scarsa importanza.
Il giudizio sul punto va svolto secondo “… il principio (c.d. relativistico) per cui "In tema di risoluzione per inadempimento, il giudice, per valutarne la gravità, deve tener conto di un criterio oggettivo, avuto riguardo all'interesse del creditore all'adempimento della prestazione attraverso la verifica che l'inadempimento abbia inciso in misura apprezzabile nell'economia complessiva del rapporto (in astratto, per la sua entità, e, in concreto, in relazione al pregiudizio effettivamente causato all'altro contraente), sì da dar luogo ad uno squilibrio sensibile del sinallagma contrattuale, nonché di eventuali elementi di carattere soggettivo, consistenti nel comportamento di entrambe le parti (come un atteggiamento incolpevole o una tempestiva riparazione, ad opera dell'una, un reciproco inadempimento
o una protratta tolleranza dell'altra), che possano, in relazione alla particolarità del caso, attenuarne l'intensità"…” (in motivazione, Cass. 7187/2022).
Considerati i richiamati criteri di valutazione, deve ritenersi accertata la non scarsa importanza dell'inadempimento. Da un punto di vista oggettivo, infatti, deve essere considerato che la mancata fruizione del sisma bonus ha inciso in misura apprezzabile nell'economia complessiva del rapporto contrattuale, sia per l'entità significativa del vantaggio fiscale non conseguito, superiore all'ammontare di quanto fatturato dal professionista, sia per il concreto rilievo economico assunto dai benefici fiscali rispetto all'operazione economica complessiva posta in essere dal committente. Da un punto di vista soggettivo, inoltre, i testi hanno confermato che il professionista era stato specificamente ed espressamente richiamato circa l'importanza per il committente dei profili fiscali dell'incarico.
In definitiva, va accolta la domanda di risoluzione del contratto d'opera professionale, per grave inadempimento del prestatore d'opera.
15 5.4. La risoluzione ha efficacia retroattiva ex art. 1458 c.c., ma l'effetto restitutorio integrale non si estende alle prestazioni regolarmente eseguite dal professionista delle quali il committente si è regolarmente giovato, tali dovendosi considerare quelle oggetto delle due fatture (nn. 45/001 del 17/7/2019 e 87/001 del 23/12/2019) relative alle attività in campo progettuale e edilizio, non contestate e già pagate dal committente. Quindi, la domanda di restituzione non può essere accolta per gli importi corrisposti in riferimento alle prestazioni regolarmente adempiute dal professionista, delle quali il committente si è giovato.
Al contrario, la fattura n.40/001 del 21/7/2020 riguarda prestazioni inerenti al sisma bonus e quindi si riferisce ai profili dell'incarico non regolarmente adempiuti. Per effetto della risoluzione contrattuale, il prestatore d'opera non ha diritto al pagamento della fattura. Ne deriva il rigetto della domanda riconvenzionale proposta dal convenuto.
Non risultando che tale fattura sia stata pagata (nemmeno i testi di parte attrice hanno confermato il pagamento, non documentato), nemmeno può essere accolta la domanda di restituzione dell'importo fatturato.
In conclusione, deve essere integralmente rigettata la domanda di parte attrice, di condanna del convenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 21.328,65.
Analogamente, come anticipato, va respinta anche la domanda riconvenzionale della parte convenuta, priva di titolo per effetto della risoluzione del contratto.
5.5. Non può essere accolta la domanda attorea di risarcimento del danno, che, nella fattispecie in esame, sarebbe consistito “… nella perdita patrimoniale corrispondente alla mancata detrazione fiscale per il sisma bonus …” (pag.6 citazione), per una misura che parte attrice ha quantificato nel 30% (differenza tra percentuale della detrazione per sisma bonus e percentuale della detrazione per ristrutturazione) dell'ammontare ammissibile, per un importo di 28.800,00 euro.
Per ottenere il risarcimento, l'attore avrebbe dovuto provare: a) l'esistenza dei requisiti per essere ammesso alla detrazione fiscale;
b) l'ammontare delle spese ammesse alla detrazione;
c) la possibilità di godere del beneficio per adeguata capienza fiscale;
d)
l'impossibilità di fruire del beneficio a causa del ritardo nel deposito della documentazione tecnica addebitabile al convenuto.
16 La prova richiesta non è stata raggiunta.
Innanzitutto, non è stata accertata l'esistenza del nesso causale tra inadempimento e danno
Come si è sopra anticipato, è controverso che il committente si sia trovato nell'impossibilità di fruire della detrazione a causa del ritardo nel deposito della asseverazione sul miglioramento del rischio sismico, circostanza specificamente contestata dal convenuto, il quale ha anche subordinatamente prospettato l'ipotesi della rimessione in termini. Nessuna delle parti ha fornito sul punto riscontri oggettivi decisivi, né a tal fine sarebbe stato possibile acquisire elementi informativi dall'Agenzia delle Entrate, così come richiesto dalla parte attrice, perché, ai sensi dell'art. 213 c.p.c., il giudice può richiedere alla pubblica amministrazione le informazioni scritte relative ad atti e documenti, ma non può chiedere di riferire circa “… l'ammissibilità alla detrazione fiscale (cd. Sisma-bonus) dell'intervento per cui è causa con documentazione …” (pag.4 seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c. di parte attrice). In altri termini, accogliendo l'istanza attorea, si sarebbe dovuta richiedere all'Agenzia non la trasmissione di semplici informazioni e documenti, ma una valutazione tecnica ipotetica a posteriori sulla fattispecie in esame, con evidente violazione dei limiti di ammissibilità del mezzo di prova, che pertanto non è stato ritenuto ammissibile. L'incertezza sull'ammissibilità del beneficio fiscale, se si è tradotta, in punto regolare adempimento della prestazione professionale, in uno svantaggio processuale per il debitore (professionista), che sotto quel profilo aveva l'onere della prova, al contrario, in tema di nesso causale, si risolve in un deficit probatorio gravante sul creditore
(committente).
Anche a prescindere dai profili del nesso causale, nemmeno gli altri elementi costitutivi della pretesa risarcitoria sono stati provati. L'attore non ha fornito evidenza del possesso dei requisiti per beneficiare del sisma bonus. Soprattutto, non ha documentato le spese ammesse al beneficio, né la capienza fiscale necessaria a fruire concretamente della detrazione.
Il deficit probatorio comporta il rigetto della domanda.
6. L'accoglimento della domanda di risoluzione e il rigetto di tutte le ulteriori domande di entrambe le parti determina una reciproca soccombenza, con conseguente integrale compensazione delle spese di lite.
17 La compensazione si estende anche alle parti terze chiamate, poiché il rigetto delle domande restitutorie e risarcitorie della parte attrice esime dall'esaminare la domanda di manleva del convenuto.
P. Q. M.
Il giudice monocratico dott. Giorgio Cozzarini, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando nella causa n. 1823/23
R.G., così decide:
1) dichiara la risoluzione del contratto di prestazione d'opera professionale stipulato da e per grave inadempimento del Parte_1 Controparte_1 professionista prestatore d'opera;
2) rigetta le domande di parte attrice di restituzione e di risarcimento Parte_1 danno;
3) rigetta la domanda riconvenzionale di parte convenuta Controparte_1
;
[...]
4) compensa integralmente tra tutte le parti le spese di lite
Così deciso in RD, il 1 dicembre 2025
Il Giudice Dr. Giorgio Cozzarini
18
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PORDENONE
Il Giudice dott. Giorgio Cozzarini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1823/2023 del R.G. Trib. in data 9/10/2023 promossa d a
- C.F.: , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Luca
Turrin
a t t o r e contro
- , C.F. nato a Controparte_1 CodiceFiscale_2
RD (PN) il 04.10.1967, residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Leopoldo Da Ros
c o n v e n u t o
e con la chiamata in causa di
- con sede in Bologna – Via Stalingrado nr. 45 Controparte_2
(C.F. e P.IVA , in persona del suo procuratore ad negotia dott. P.IVA_1 CP_3
, rappresentata e difesa dall'avv. Arnaldo De Vito
[...]
t e r z a c h i a m a t a
1 - corrente in Controparte_4
Piazza Vetra, 17 - 20123 Milano, (C.F. P.I. ), in persona del suo P.IVA_2 P.IVA_3
Procuratore Speciale Dr.ssa difesa e rappresentata dall'Avv. Giovanni Controparte_5
Roveda
t e r z a c h i a m a t a
avente per oggetto: responsabilità professionale, trattenuta in decisione nell'udienza del giorno 7/10/25, sostituita con note scritte, in cui le parti hanno formulato le seguenti
CONCLUSIONI
- per parte attrice:
“NEL MERITO: Per le causali sopra esposte e per quelle eventuali emergenti, accertarsi il grave inadempimento del convenuto e, per l'effetto, dichiararsi la risoluzione del contratto
d'opera intercorso, ed accertarsi tutti i danni subiti dall'attore, come indicati in citazione,
e conseguentemente condannarsi il geom. a restituire al Controparte_1 signor l'importo di € 21.328,65 (oltre interessi dalla corresponsione al Parte_1 saldo) e risarcire i danni dal medesimo subiti mediante il pagamento dell'importo capitale di € 28.800,00 (oltre rivalutazione e interessi dalla domanda al saldo) e/o comunque gli eventuali diversi importi, maggiori o minori, emergenti in corso di causa e/o ritenuti di giustizia. Spese legali e di eventuali CTU/CTP integralmente rifuse.
IN VIA ISTRUTTORIA: Si richiama quanto già depositato con atto di citazione introduttivo del procedimento e con le memorie ex art. 171 ter cpc.
Si chiede – occorrendo ed a parziale modifica dell'ordinanza 16/7/2024 – di ammettere ogni prova richiesta con memoria ex art. 171 ter cpc n.2 e non ammessa, con tutti i testi indicati, anche a riprova.”;
- per parte convenuta:
“Nel merito, in via principale: respingere tutte le domande attoree, siccome inammissibili e infondate in fatto e in diritto, dichiarandosi che il convenuto nulla deve all'attore.
Nel merito, in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui venisse accertata una qualche responsabilità in capo al Geom. : CP_1
2 - ridurre l'entità della somma a cui il convenuto dovesse essere condannato, nei termini e per le ragioni dedotte in atti e provate in sede di istruttoria, escludendo la restituzione dei compensi professionali e comunque scomputando il valore della controprestazione professionale goduta dall'attore (ovvero in subordine contenendo la restituzione all'importo effettivamente pagato pari ad € 11.850,00), nonché contenendo l'eventuale obbligo risarcitorio in capo al Geom. nei limiti del grado di responsabilità a CP_1 quest'ultimo strettamente imputabile e quantificandolo secondo la valutazione più conforme a giustizia, anche ai sensi dell'art. 1227, primo e secondo comma, c.c.; in ogni caso con esclusione di rivalutazione e interessi sulle somme eventualmente riconosciute;
- accertare e dichiarare, per tutte le ragioni di cui in atti, l'obbligo di
[...]
e di mantenere indenne il Geom. Controparte_6 Controparte_4 Controparte_1
da tutte le somme che fossero riconosciute come spettanti all'attore per i titoli e le
[...] causali del presente giudizio, incluse le spese legali, nonché relativamente alle spese di resistenza sostenute dal convenuto nel presente giudizio;
- condannare le società e in solido tra loro Controparte_6 Controparte_4
a mantenere indenne il Geom. da tutte le somme che Controparte_1 quest'ultimo fosse condannato a pagare all'attore per i titoli e le causali del presente giudizio incluse le spese legali, nonché a rifondere le spese di resistenza sostenute dal convenuto nel presente giudizio.
Nel merito e in via riconvenzionale: accertare e dichiarare che il Geom.
[...]
vanta nei confronti del signor per le causali dedotte in Controparte_1 Parte_1 atti e provate in corso di causa, un credito dell'importo di € 6.950,00 oltre Cassa Geometri
5% e IVA 22%, ovvero del diverso importo maggiore o minore ritenuto di giustizia ed equità anche ai sensi del D.M. 140/2012 e dell'art. 1226 c.c., in ogni caso oltre interessi al tasso legale dalla messa in mora dell'11/09/2020 sino alla proposizione della presente domanda giudiziale e, successivamente, al tasso di mora commerciale ex art. 1224 ult. co.
c.c. dalla domanda al saldo, e per l'effetto, condannare il signor a pagare Parte_1 al Geom. per le causali di cui in atti la somma di € 6.950,00 Controparte_1 oltre Cassa Geometri 5% e IVA 22%, ovvero la diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia ed equità anche ai sensi del D.M. 140/2012 e dell'art. 1226 c.c., in ogni caso oltre interessi al tasso legale dalla messa in mora dell'11/09/2020 sino alla proposizione
3 della presente domanda giudiziale e, successivamente, al tasso di mora commerciale ex art. 1224 ult. co. c.c. dalla domanda al saldo.
Con vittoria di spese e compensi di lite, da porre a carico dell'attore o, in difetto e in subordine, a carico delle assicurazioni.
In via istruttoria: si riportano per scrupolo, non intendendosi rinunciate, le istanze istruttorie allo stato non accolte, insistendo per il loro accoglimento:
- interrogatorio formale dell'attore e prova per testi sui seguenti capitoli: 1) Vero che alla fine del 2018 il signor , padre dell'odierno attore, conferì al Geom. Persona_1
l'incarico di provvedere alla sanatoria edilizia di un Controparte_1 fabbricato di civile abitazione sito a Fiume Veneto (PN) in via Oberdan 23, censito in mappa del medesimo comune al foglio 18, mapp. 515, il quale presentava il muro perimetrale est fabbricato più avanzato rispetto al progetto originario e accostato ad altro fabbricato di proprietà dello stesso signor , posto sul medesimo mappale 515, sì da Pt_1 costituire un unico corpo di fabbrica? 2) Vero che l'incarico di cui al cap. 1 fu conferito perché la proprietà intendeva dividere catastalmente e materialmente i due fabbricati e successivamente donare la porzione ovest, oggetto di sanatoria, al figlio odierno attore? 3)
Vero che, ricevuto l'incarico di cui al cap. 1, il Geom. effettuò un accesso agli atti CP_1 presso il Comune di Fiume Veneto (ottenendo copia della concessione edilizia, delle varianti, dell'agibilità, etc.) e svolse sui luoghi sopralluoghi, calcoli e misurazioni, predisponendo gli atti e documenti della sanatoria, inclusi gli elaborati grafici, comprensivi di dati metrici, relazione tecnica illustrativa, e -tramite l'ing. il CP_7 certificato di idoneità statica, presentò tali documenti presso l' Controparte_8
del Comune di Fiume Veneto, unitamente a domanda di permesso di
[...] costruire in sanatoria, in data 31/05/2019 e il 19/06/2019 il Comune di Fiume Veneto rilasciò il permesso di costruire in sanatoria n. 12/2019? 4) Vero che l'odierno convenuto depositò presso l'Agenzia delle Entrate le pratiche di divisione catastale dei due immobili
e di aggiornamento delle distribuzioni interne in date 10 e 27/05/2019, in seguito alle quali la porzione ovest rimase identificata al mappale 515 (sub 4) del foglio 18 del Catasto
Fabbricati del Comune di Fiume Veneto, la porzione est venne identificata con il mappale
1285, subb 1 e 2 e la strada di accesso ai due immobili venne identificata con il nuovo mappale 1286? 5) Vero che in data 22 maggio 2019 il Geom. trasmise via email CP_1
4 al signor il preventivo di spesa di cui al doc. 4 che si rammostra, datato Pt_1
20/05/2019 e per un importo di € 9.800 + € 9.950 oltre IVA e CNP? 6) Vero che in data 29 maggio 2019 il signor e il Geometra si incontrarono presso lo studio di Pt_1 CP_1 quest'ultimo, modificarono di comune accordo gli importi del preventivo di cui al capitolo precedente in € 7.000 + 7.000 oltre IVA e CNP (doc. 10) e approvarono il preventivo così modificato? 8) Vero che, tra maggio e settembre 2019 in esecuzione dell'incarico di cui al doc. 10 che si rammostra il Geom. svolse le seguenti attività: sopralluoghi, CP_1 calcoli e misurazioni presso il fabbricato di proprietà , predisposizione del progetto Pt_1 architettonico e degli atti e documenti necessari all'ottenimento del permesso di costruire, inclusi la relazione tecnica illustrativa, la documentazione fotografica e gli elaborati grafici di cui al doc. 14 (tav.
1-cartografie e planimetrie;
tav.
2-dai metrici;
tav.
3-piante prospetti e sezioni stato di fatto;
tav.
4-piante sezioni e prospetti di progetto;
tav.
5-piante prospetti e sezioni di raffronto;
tav.
6-L. 13/1989 superamento delle barriere architettoniche;
tav.
7-L.R. 24/2015 norme per la sicurezza dei lavori in quota)? 9) Vero che, nel medesimo periodo e nell'esecuzione del medesimo incarico di cui al cap. 8 il
Geom. incaricò l'ing. di RD di redigere il progetto acustico di CP_1 Per_2 cui al doc. 14, il Dott. di Fiume Veneto di redigere la relazione Persona_3 geologica-geotecnica di cui al doc. 14, il p.i. di Cordenons di redigere la CP_9 relazione di calcolo impianto termico e la relazione di calcolo impianto elettrico e speciali di cui al doc. 14e l'ing. di Brugnera di redigere la relazione tecnica Persona_4 strutturale di cui al doc. 14 e il progetto strutturale con relativi calcoli e disegni tecnici di cui al doc. 18? 10) Vero che i progetti di cui al capitolo precedente furono elaborati e consegnati al Geom. nell'ottobre-novembre 2019? 11) Vero che gli elaborati CP_1 tecnici e i progetti di cui ai capitoli 8-10 che precedono prevedevano, a livello strutturale, di realizzare un porticato esterno con sovrastante terrazza e rifare, di conseguenza, la copertura dell'edificio con ampliamento del piano primo e, a livello architettonico, una diversa distribuzione e una modifica delle destinazioni d'uso degli spazi interni, nonché
l'applicazione di materiali isolanti a fini di risparmio energetico e una risistemazione del giardino esterno? 12) Vero che il costo originariamente previsto dei lavori era di circa
150.000 euro complessivi e in seguito alla variante di cui ai docc. 47 e 48 aumentò ad oltre
€ 200.000? 13) Vero che il progetto di cui ai capitoli precedenti inizialmente prevedeva la
5 realizzazione di un garage, che tale manufatto fu effettivamente progettato dal Geom.
, ma che nel luglio 2019 la committenza -dopo consulto con il proprio CP_1 commercialista- decise di presentare le pratiche separatamente per ragioni fiscali (doc.
11)? 14) Vero che il 19/07/2019 il Geom. ottenne dal Comune di Fiume Veneto il CP_1
Certificato di Destinazione Urbanistica e il 27/08/2019 lo trasmise al signor Pt_1 insieme a copia di tutti i documenti tecnici relativi all'immobile (reperiti con l'accesso agli atti del novembre 2018), necessari per l'atto notarile (doc. 12)? 15) Vero che in data
11/09/2019, con atto a rogito del Notaio di Sacile, Repertorio n. Persona_5
31183, il signor donò al figlio , odierno attore, il fabbricato ovest in Persona_1 Pt_1 precedenza sanato e diviso: foglio 18, mapp.li 515? 16) Vero che in data 01/10/2019 il
Geom. presentò al Comune di Fiume Veneto la richiesta di permesso di costruire CP_1
e relativi allegati di cui al doc. 14? 17) Vero che la richiesta di permesso di costruire, il relativo progetto e i relativi allegati di cui ai capitoli precedenti furono illustrati dal Geom.
al signor nel corso di alcuni incontri avvenuti a marzo-aprile e CP_1 Parte_1 tra luglio e ottobre 2019 presso lo studio del Geom. in Via Tomat 2 a Fiume CP_1
Veneto e presso la sede di lavoro del committente, anche alla presenza degli architetti
e ? 23) Vero che: il 12/12/2019 fu depositato in Testimone_1 Testimone_2
Regione il progetto strutturale prot. n. 1723/2019 e relativi allegati di cui al doc. 18; lo stesso 12/12/2019 il Comune di Fiume Veneto comunicò al Geom. l'esito positivo CP_1 dell'istruttoria chiedendo alcune integrazioni e il pagamento degli oneri di costruzione e diritti di segreteria e il Geom. trasmise il tutto al signor lo stesso giorno CP_1 Pt_1
(doc. 19)? 24) Vero che il 16/12/2019 il sig. inviò al Geom. la ricevuta di Pt_1 CP_1 pagamento degli oneri e diritti di segreteria (doc. 19), il 17/12/2019 il Geom. CP_1 trasmise al Comune le integrazioni richieste insieme a copia dei pagamenti e in data
19/12/2019 il Comune di Fiume Veneto rilasciò il permesso di costruire n. 23/2019 (doc.
20) 25) Vero che il 20/12/2019, il Geom. trasmise agli uffici competenti la CP_1
Comunicazione di IN OR e la notifica preliminare di cui al doc. 21? 26) Vero che il
20/12/2019 la ditta Co.Sp.Edil iniziò i lavori di ristrutturazione dell'immobile di cui è causa? 27) Vero che la fattura n. 81/001 del 20/12/2019 del Geom. (doc. 24) fu CP_1 modificata e sostituita dalla fattura n. 87/001 del 23/12/2019 (doc. 63) su richiesta del signor , al quale, con email del 13/12/2019, il dott. aveva comunicato che Pt_1 Per_6
6 per detrarre le spese di progettazione occorreva distinguere “quanta parte delle prestazioni è relativa alla ristrutturazione (che gode delle detrazioni per recupero edilizio)
e quanta invece è riferita all'ampliamento (che non gode delle detrazioni per recupero edilizio)” (doc. 25)? 29) Vero che nel febbraio/marzo 2020 il Geom. si recò più di CP_1 una volta nel cantiere di cui è causa con l'ing. per svolgere la verifica Persona_4 sismica, le misurazioni e i calcoli propedeutici alla progettazione di cui al capitolo che precede? 30) Vero che nei mesi di aprile e maggio 2020 avvennero alcuni incontri e interlocuzioni tra il Geom. , il signor e gli architetti e CP_1 Pt_1 Testimone_1
in merito alla progettazione della scala interna, del porticato e della Testimone_2 terrazza e della copertura del fabbricato di cui è causa? 35) Vero che il 16/07/2020 il
Geom. depositò il progetto strutturale redatto dall'ing. , la relazione CP_1 Persona_4 di calcolo e sui materiali, l'attestazione di riduzione del rischio sismico e relativi allegati di cui al doc. 48 sia presso il Comune di Fiume Veneto in allegato alla SCIA, sia presso gli
Uffici Regionali di RD? 36) Vero che nel corso di un incontro avvenuto presso lo studio del Geometra nella prima metà di luglio 2020 quest'ultimo illustrò al CP_1 signor gli elaborati tecnici e progettuali di cui ai docc. 47 e 48? 37) Vero che il Pt_1 signor in data 16/07/2020 comunicò via email al Geom. di voler accedere Pt_1 CP_1 al cd. Superbonus 110% (doc. 46)? 39) Vero che nell'agosto 2020 tutte le opere di ristrutturazione previste nei progetti di cui ai docc. 13, 17, 19, 47 e 48 erano state eseguite al rustico e che sino a quel momento il Geom. aveva svolto l'incarico di direttore CP_1 dei lavori di ristrutturazione stessi? 40) Vero che le foto di cui ai docc. 64-75 inclusi raffigurano lo stato dei lavori in corso presso il cantiere di cui è causa per come si presentava nelle date rispettivamente annotate a margine delle fotografie stesse? 41) Vero che nell'agosto 2020 il signor comunicò via email al Geom. di voler Pt_1 CP_1 sospendere i lavori, che i lavori vennero quindi sospesi e che essi ripresero nel gennaio
2022? 42) Vero che da agosto 2020 a dicembre 2021 inclusi il cantiere di cui è causa rimase nelle condizioni e nello stato raffigurato nelle foto di cui ai docc. 73-75? 43) Vero che il Geom. saldò con denaro proprio le competenze professionali dell'ing. CP_1 [...]
, dell'ing. del dott. e del p.i. per Per_4 Per_2 Persona_3 CP_9
l'attività da questi svolta di cui al cap. 9? 44) Vero che il 15 dicembre 2020, su richiesta del committente, il Geom. consegnò al signor tutta la documentazione CP_1 Pt_1
7 tecnica inerente all'immobile? 45) Vero che alla fine di aprile 2021 il Geom. e il CP_1
Geom. sottoscrissero la dichiarazione di “subentro di direzione lavori” di cui al CP_10 doc. 62? Testi: - , residente Via 4 Novembre n. 35 - 33082 NO Testimone_3
CI (PN), impiegata;
- , residente in [...] - 33080 Testimone_4
Per_ OR (PN), impiegata;
- Ing. residente in [...] 33070 Per_4
Brugnera (PN), ingegnere strutturista. Si insiste inoltre nella richiesta di Consulenza tecnica d'ufficio volta a confermare: (i) che il progetto di ristrutturazione originario di cui al permesso di costruire n. 23/2019 del 19/12/2019 prevedeva, a livello strutturale, di realizzare un porticato esterno con sovrastante terrazza e rifare, di conseguenza, la copertura dell'edificio con ampliamento del piano primo e, a livello architettonico, una diversa distribuzione e una modifica delle destinazioni d'uso degli spazi interni, nonché
l'applicazione di materiali isolanti a fini di risparmio energetico e una risistemazione del giardino esterno, ma non comprendeva interventi di consolidamento statico tali da determinare un salto di due classi nella riduzione del rischio sismico dell'edificio e che CP_1 soltanto la di variante del luglio 2020 consentì tale risultato;
(ii) che la SCIA di variante del luglio 2020 recepì le modifiche apportate tra febbraio e maggio 2020 dal
Committente e dall'arch. in merito alla progettazione della scala Testimone_2 interna, del porticato e della terrazza e della copertura del fabbricato di cui è causa che richiesero anche un adeguamento della progettazione sismica e che solo tale variante comprendeva interventi di consolidamento statico tali da determinare un salto di due classi nella riduzione del rischio sismico dell'edificio. Nel denegato caso di ammissione di qualche ulteriore capitolo attoreo, si chiede di essere ammessi a prova contraria con i testi già indicati a prova diretta nella seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c. Ci si oppone all'avversa istanza ex art. 213 c.p.c., manifestamente esplorativa e comunque del tutto inconferente e irrilevante per la decisione della causa.”
- per parte terza chiamata Controparte_2
“In via preliminare di merito: dichiararsi la prescrizione del diritto alla garanzia assicurativa invocata dal geom. ex art. 2952 commi 2 e 3 c.c. Controparte_1
Nel merito, con riferimento al rapporto assicurativo: respingere la domanda di condanna in garanzia formulata dal Geom. per mancanza del diritto alla copertura CP_1 assicurativa. Porsi a carico del Geom. le spese di lite sostenute CP_1
8 dall'Assicurazione a fronte di un diritto alla garanzia assicurativa insussistente e comunque prescritto.
Nel merito, con riferimento alla domanda principale: respingere la domanda risarcitoria formulata dall'attore in quanto infondata.
In via di subordine: quantificare il danno in relazione all'effettiva perdita patrimoniale parametrata al caso concreto e alla capienza fiscale del Sig. . Pt_1
In ogni caso, con integrale rifusione delle spese di lite.”
- per parte terza chiamata Controparte_4
“Emesse tutte le più appropriate pronunce, condanne e declaratorie del caso, respinta ogni diversa domanda, eccezione e deduzione avversaria, voglia il Tribunale di RD:
1. respingere ogni domanda rivolta nei confronti del Geom. perchè infondata in CP_1 fatto ed in diritto;
Con
2. respingere la domanda di manleva svolta dal Geom. nei confronti di CP_1 perché il diritto dell'assicurato si è prescritto ex art. 2952 c.c.;
3. in via subordinata, respingere la domanda di manleva perché la garanzia non è operante in ordine ai fatti per cui è causa ai sensi dell'artt.
4.18 di polizza nonché degli artt. 1892 e 1893 c.c. Con
4. in via ulteriormente subordinata, limitare ogni eventuale obbligazione in capo ad nei limiti, massimali e franchigia (€. 1.500,00) di polizza.
5. Con integrale rifusione di spese e competenze di causa”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, premesso di aver Parte_1 conferito incarico al geom. per progettare, dirigere e Controparte_1 sovrintendere i lavori di ristrutturazione di un fabbricato residenziale di sua proprietà, per i quali era intenzionato a fruire dei duplici benefici fiscali per la ristrutturazione e per la riduzione del rischio sismico, ha dedotto il grave inadempimento degli obblighi contrattuali assunti dal professionista, causa del danno consistito nella perdita del diritto alla detrazione fiscale per il c.d. sisma bonus. Conseguentemente, ha chiesto la risoluzione del contratto e la condanna del convenuto alla restituzione dei corrispettivi da lui pagati (con interessi dalla corresponsione al saldo) e al risarcimento del danno, nella misura dei minori vantaggi
9 fiscali conseguiti (oltre a rivalutazione e interessi dalla domanda al saldo).
Più specificamente, l'attore ha allegato che il convenuto, impegnatosi a eseguire quanto necessario al conseguimento del sisma bonus, non aveva provveduto, così come previsto dalla normativa fiscale, a depositare prima dell'inizio dei lavori l'asseverazione tecnica necessaria, ritardo al quale era conseguita l'irrimediabile perdita del diritto alla detrazione fiscale.
2. Con la comparsa di costituzione, il convenuto, chiedendo preliminarmente il differimento dell'udienza per la chiamata in causa delle proprie assicurazioni professionali, ha integralmente contestato le pretese attoree.
Rappresentando che i suoi presunti inadempimenti gli erano stati contestati solo nel marzo dell'anno 2021, dopo diversi solleciti di pagamento delle proprie competenze professionali residue, il professionista ha innanzitutto negato di aver originariamente assunto l'impegno di eseguire le prestazioni necessarie a ottenere le detrazioni fiscali, e, ancora a monte, ha sostenuto che l'incarico originario nemmeno aveva contemplato lavori di consolidamento statico tali da far ottenere il miglioramento di almeno due classi del rischio sismico, presupposto necessario per il conseguimento del sisma bonus. Fornendo una ricostruzione dei fatti alternativa rispetto a quella esposta in citazione, il convenuto ha asserito che l'ipotesi di accedere al sisma bonus era emersa solo in un incontro di data 6/12/2019, ben dopo la presentazione della richiesta di permesso di costruire, avvenuta in data 01/10/2019, quindi in un momento nel quale, secondo la normativa allora in vigore, non sarebbe più stato possibile depositare tempestivamente l'asseverazione.
In secondo luogo, il convenuto ha fornito una diversa interpretazione della normativa fiscale, per effetto della quale ha escluso, nel caso in esame, l'esistenza di condizioni ostative al conseguimento del sisma bonus, sostenendo che l'asseverazione sul rischio sismico non avrebbe dovuto essere necessariamente abbinata alla prima richiesta di titolo edilizio, ma avrebbe potuto essere presentata, così come concretamente avvenuto, unitamente alla richiesta della variante. Tant'è che , secondo il convenuto, non Pt_1 aveva ricevuto alcun diniego o anche solo un qualche parere o interpello negativo in relazione alla concessione del beneficio fiscale, che semplicemente aveva rinunciato a richiedere, però in forza di una scelta unilaterale, opinabile in quanto frutto di un'erronea
10 interpretazione della normativa. In aggiunta, il convenuto ha sostenuto che il committente, anche in caso di (denegata) decadenza, in forza di specifiche previsioni legislative avrebbe potuto essere rimesso in termini, così sanando l'ipotizzata irregolarità mediante deposito dell'asseverazione prima della presentazione della corrispondente dichiarazione fiscale.
Il professionista ha contestato anche le ulteriori domande proposte nei suoi confronti. La richiesta di risoluzione del contratto è stata ritenuta infondata per difetto d'inadempimento,
o comunque per la scarsa importanza dell'eventuale inadempimento, essendo stata peraltro anche sollevata dal convenuto eccezione d'inadempimento ai sensi dell'art. 1460 c.c., per effetto del mancato pagamento dei suoi compensi professionali.
In via subordinata, in caso di accoglimento della domanda di risoluzione, ha CP_1 contestato l'importo richiesto in restituzione dall'attore, sia perché ha escluso essergli stata pagata la fattura 40/001 del 21/7/2020, sia perché ha reclamato il diritto di ritenere il valore della controprestazione professionale effettivamente goduta dal committente, in assenza di contestazione nel merito dell'attività professionale svolta con riferimento ai profili progettuali ed edilizi.
Analogamente, l'importo risarcitorio richiesto dalla parte attrice è stato ritenuto privo di titolo e privo di prova, non essendo stata fornita dimostrazione delle spese ammesse alla detrazione, né della capienza fiscale necessaria per fruire del beneficio che in ipotesi sarebbe stato perso.
Infine, il convenuto ha richiesto in via riconvenzionale il pagamento del corrispettivo per le prestazioni svolte in forza dell'incarico originario (al netto delle anticipazioni già pagate) e per quelle relative ai lavori in variante, cui si era riferita la fattura 40/001 del 21/7/2020, rimasta impagata.
3. Entrambe le Compagnie terze chiamate hanno eccepito, in via preliminare, la prescrizione del diritto alla garanzia assicurativa. ha anche escluso la copertura della polizza con Controparte_2 riferimento ai danni da perdita patrimoniale, essendo l'oggetto di tale copertura limitato ai danni corporali e ai danni materiali involontariamente cagionati a terzi.
a eccepito il difetto di copertura assicurativa: a) perché riferita a fatti Controparte_4 pregressi che l'assicurato avrebbe potuto ragionevolmente considerare come possibile
11 fonte di una richiesta di risarcimento (art.
4.18 della polizza); b) per inesattezza e reticenze dell'assicurato; c) per la domanda restitutoria proposta dal committente. Inoltre, ha eccepito i limiti, le condizioni, i massimali e la franchigia previsti dalla polizza.
Entrambe le parti terze chiamate si sono comunque associate alle argomentazioni di parte convenuta, in ordine alle contestazioni nel merito delle domande di parte attrice.
4. Dopo lo scambio delle memorie ex art. 171 ter c.p.c., la causa, istruita mediante assunzione di prove testimoniali e mediante acquisizione della documentazione prodotta dalle parti, è stata trattenuta in decisione nell'udienza di data 7/10/25, sostituita con il deposito di note scritte e preceduta dal deposito degli scritti conclusivi.
5. Le domande possono essere accolte solo in parte, nella misura e per le argomentazioni che seguono.
5.1. Le richieste di parte attrice presuppongono la prova della fonte del diritto azionato, il che si traduce, nella fattispecie in esame, nell'accertamento che il professionista convenuto avesse effettivamente assunto l'obbligazione di predisporre quanto necessario per consentire al committente di ottenere la detrazione fiscale del sisma bonus.
Sotto questo profilo, il preventivo predisposto dal geometra (doc.1 di parte CP_1 attrice) non fornisce un'evidenza oggettiva dell'esistenza dell'obbligazione sopra specificata e del correlativo diritto del committente, in quanto non menziona attività finalizzata al conseguimento delle detrazioni fiscali, né, più specificamente, la predisposizione dell'asseverazione necessaria a ottenere il sisma bonus.
Ciononostante, i testimoni hanno fornito dichiarazioni che, considerate nel loro complesso, hanno fornito la prova della fonte del diritto azionato dall'attore, prova della quale quest'ultimo era onerato.
commercialista del committente, ha dichiarato che gli Testimone_5 Pt_1 aveva riferito che il geometra aveva assicurato la possibilità di accedere ai benefici fiscali, compreso quello per il sisma bonus, anche se non è stato in grado di specificare quando le parti si fossero accordate sul punto. Il teste ha poi confermato che della detrazione fiscale per l'adeguamento sismico si era parlato nella riunione appositamente convocata per il
12 giorno 6/12/2019, nella quale lui aveva espressamente chiarito agli interlocutori, tra cui
, quale documentazione fosse necessaria a fini fiscali, specificando che CP_1
l'asseverazione sulle classi sismiche avrebbe dovuto essere presentata prima dell'inizio dei lavori.
Anche la teste la quale aveva partecipato alla riunione del Testimone_6
6/12/2019 in rappresentanza dell'impresa costruttrice, ha dichiarato che il geometra aveva confermato che avrebbe predisposto quanto necessario per consentire a CP_1
di fruire del sisma bonus. Pt_1
Gli altri testimoni hanno fornito ricostruzioni parzialmente contrastanti, ma complessivamente congruenti con l'esistenza della fonte negoziale dell'obbligo assunto dal professionista convenuto.
compagna dell'attore, ha dichiarato che sin dall'inizio del rapporto Testimone_7 contrattuale il suo convivente aveva chiesto a di poter fruire di entrambe le CP_1 detrazioni fiscali, per ristrutturazione e per riduzione del rischio sismico. La teste ha aggiunto che, per quanto riferitole dall'attore, il professionista aveva assicurato il conseguimento dei benefici fiscali.
Se le dipendenti del professionista assunte come testimoni hanno escluso che il primo incarico comprendesse anche le pratiche fiscali, entrambe hanno però confermato che le parti avevano cominciato a parlare delle detrazioni fiscali quantomeno a partire dalla riunione del giorno 6/12/2019.
Infine, progettista strutturale delle opere, ha riferito di aver ricevuto dal Persona_4 convenuto l'incarico per predisporre l'asseverazione sul rischio sismico CP_1 necessaria a ottenere il sisma bonus.
In sostanza, tenuto conto del contenuto delle deposizioni testimoniali, riferito non solo direttamente agli accordi tra le parti, ma anche al loro comportamento successivo alla conclusione del contratto di prestazione d'opera, può ritenersi accertato che il convenuto avesse assunto anche l'obbligo di apprestare e depositare la documentazione necessaria al conseguimento del sisma bonus. Se così non fosse stato, non avrebbe avuto CP_1 alcun motivo per far predisporre e poi per depositare l'asseverazione cui ha fatto espresso riferimento il teste , in quanto documento specificamente preordinato proprio Per_4 alla fruizione del beneficio fiscale per il miglioramento del rischio sismico.
13 5.2. Com'è noto, assolto l'onere della prova a suo carico, il creditore si può limitare all'allegazione dell'inadempimento del debitore, al quale spetta l'onere della prova dell'adempimento o dell'impossibilità di adempimento per causa a lui non imputabile.
Parte attrice ha dedotto l'inadempimento del professionista, consistito nell'aver tardivamente predisposto e depositato la documentazione tecnica necessaria al conseguimento del beneficio fiscale, in particolare l'asseverazione relativa al conseguimento del miglioramento delle classi di rischio sismico, depositata solo in data
16/7/2020, mesi dopo il termine ultimo previsto, che ha sostenuto coincidere con l'inizio dei lavori, comunicato il giorno 20/12/2019.
A fronte dell'allegazione attorea, il debitore non ha fornito la prova liberatoria.
Il convenuto, nell'ambito di una difesa complessivamente contraddittoria, dapprima ha negato di essere obbligato, per poi sostenere, quantomeno implicitamente, l'esatto e tempestivo adempimento della propria obbligazione, affermando che il deposito dell'asseverazione non sarebbe stato tardivo e che avrebbe comunque consentito, eventualmente mediante rimessione in termini, di beneficiare della detrazione fiscale, sostenendo quindi che il mancato conseguimento del sisma bonus sarebbe dipeso esclusivamente dall'inerzia del committente, il quale avrebbe rinunciato alla richiesta del beneficio pensando di non averne i requisiti, in base a una sua soggettiva ed erronea interpretazione della normativa fiscale.
La tesi sostenuta dal convenuto è priva di qualsiasi riscontro, mentre i testi e Per_6
hanno confermato l'opposta ricostruzione sostenuta dall'attore. D'altro Tes_6 canto, lo stesso professionista ha richiamato la versione dell'art. 3 comma 3 D.M. 58/2017 in vigore all'epoca del deposito dall'asseverazione, secondo la quale il documento avrebbe dovuto essere allegato “… comunque prima dell'inizio dei lavori …”, ciò costituendo un argomento a favore della tardività del deposito.
Nel complesso va registrata una situazione di oggettiva incertezza circa la tardività e la conseguente inutilità del deposito dell'asseverazione, incertezza che però si riflette negativamente sulla posizione del debitore, onerato della prova di aver provveduto al regolare e tempestivo adempimento.
14 Nemmeno risulta fondata l'eccezione d'inadempimento proposta dallo stesso debitore convenuto, poiché tale eccezione si riferisce all'omesso pagamento da parte del committente della terza fattura, emessa però in data 21/7/2020, quando, in tesi attorea, si era già integrato l'inadempimento da parte del professionista.
5.3. La domanda di risoluzione comporta la valutazione della gravità dell'inadempimento, che, ai sensi dell'art. 1455 c.c., non deve essere di scarsa importanza.
Il giudizio sul punto va svolto secondo “… il principio (c.d. relativistico) per cui "In tema di risoluzione per inadempimento, il giudice, per valutarne la gravità, deve tener conto di un criterio oggettivo, avuto riguardo all'interesse del creditore all'adempimento della prestazione attraverso la verifica che l'inadempimento abbia inciso in misura apprezzabile nell'economia complessiva del rapporto (in astratto, per la sua entità, e, in concreto, in relazione al pregiudizio effettivamente causato all'altro contraente), sì da dar luogo ad uno squilibrio sensibile del sinallagma contrattuale, nonché di eventuali elementi di carattere soggettivo, consistenti nel comportamento di entrambe le parti (come un atteggiamento incolpevole o una tempestiva riparazione, ad opera dell'una, un reciproco inadempimento
o una protratta tolleranza dell'altra), che possano, in relazione alla particolarità del caso, attenuarne l'intensità"…” (in motivazione, Cass. 7187/2022).
Considerati i richiamati criteri di valutazione, deve ritenersi accertata la non scarsa importanza dell'inadempimento. Da un punto di vista oggettivo, infatti, deve essere considerato che la mancata fruizione del sisma bonus ha inciso in misura apprezzabile nell'economia complessiva del rapporto contrattuale, sia per l'entità significativa del vantaggio fiscale non conseguito, superiore all'ammontare di quanto fatturato dal professionista, sia per il concreto rilievo economico assunto dai benefici fiscali rispetto all'operazione economica complessiva posta in essere dal committente. Da un punto di vista soggettivo, inoltre, i testi hanno confermato che il professionista era stato specificamente ed espressamente richiamato circa l'importanza per il committente dei profili fiscali dell'incarico.
In definitiva, va accolta la domanda di risoluzione del contratto d'opera professionale, per grave inadempimento del prestatore d'opera.
15 5.4. La risoluzione ha efficacia retroattiva ex art. 1458 c.c., ma l'effetto restitutorio integrale non si estende alle prestazioni regolarmente eseguite dal professionista delle quali il committente si è regolarmente giovato, tali dovendosi considerare quelle oggetto delle due fatture (nn. 45/001 del 17/7/2019 e 87/001 del 23/12/2019) relative alle attività in campo progettuale e edilizio, non contestate e già pagate dal committente. Quindi, la domanda di restituzione non può essere accolta per gli importi corrisposti in riferimento alle prestazioni regolarmente adempiute dal professionista, delle quali il committente si è giovato.
Al contrario, la fattura n.40/001 del 21/7/2020 riguarda prestazioni inerenti al sisma bonus e quindi si riferisce ai profili dell'incarico non regolarmente adempiuti. Per effetto della risoluzione contrattuale, il prestatore d'opera non ha diritto al pagamento della fattura. Ne deriva il rigetto della domanda riconvenzionale proposta dal convenuto.
Non risultando che tale fattura sia stata pagata (nemmeno i testi di parte attrice hanno confermato il pagamento, non documentato), nemmeno può essere accolta la domanda di restituzione dell'importo fatturato.
In conclusione, deve essere integralmente rigettata la domanda di parte attrice, di condanna del convenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 21.328,65.
Analogamente, come anticipato, va respinta anche la domanda riconvenzionale della parte convenuta, priva di titolo per effetto della risoluzione del contratto.
5.5. Non può essere accolta la domanda attorea di risarcimento del danno, che, nella fattispecie in esame, sarebbe consistito “… nella perdita patrimoniale corrispondente alla mancata detrazione fiscale per il sisma bonus …” (pag.6 citazione), per una misura che parte attrice ha quantificato nel 30% (differenza tra percentuale della detrazione per sisma bonus e percentuale della detrazione per ristrutturazione) dell'ammontare ammissibile, per un importo di 28.800,00 euro.
Per ottenere il risarcimento, l'attore avrebbe dovuto provare: a) l'esistenza dei requisiti per essere ammesso alla detrazione fiscale;
b) l'ammontare delle spese ammesse alla detrazione;
c) la possibilità di godere del beneficio per adeguata capienza fiscale;
d)
l'impossibilità di fruire del beneficio a causa del ritardo nel deposito della documentazione tecnica addebitabile al convenuto.
16 La prova richiesta non è stata raggiunta.
Innanzitutto, non è stata accertata l'esistenza del nesso causale tra inadempimento e danno
Come si è sopra anticipato, è controverso che il committente si sia trovato nell'impossibilità di fruire della detrazione a causa del ritardo nel deposito della asseverazione sul miglioramento del rischio sismico, circostanza specificamente contestata dal convenuto, il quale ha anche subordinatamente prospettato l'ipotesi della rimessione in termini. Nessuna delle parti ha fornito sul punto riscontri oggettivi decisivi, né a tal fine sarebbe stato possibile acquisire elementi informativi dall'Agenzia delle Entrate, così come richiesto dalla parte attrice, perché, ai sensi dell'art. 213 c.p.c., il giudice può richiedere alla pubblica amministrazione le informazioni scritte relative ad atti e documenti, ma non può chiedere di riferire circa “… l'ammissibilità alla detrazione fiscale (cd. Sisma-bonus) dell'intervento per cui è causa con documentazione …” (pag.4 seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c. di parte attrice). In altri termini, accogliendo l'istanza attorea, si sarebbe dovuta richiedere all'Agenzia non la trasmissione di semplici informazioni e documenti, ma una valutazione tecnica ipotetica a posteriori sulla fattispecie in esame, con evidente violazione dei limiti di ammissibilità del mezzo di prova, che pertanto non è stato ritenuto ammissibile. L'incertezza sull'ammissibilità del beneficio fiscale, se si è tradotta, in punto regolare adempimento della prestazione professionale, in uno svantaggio processuale per il debitore (professionista), che sotto quel profilo aveva l'onere della prova, al contrario, in tema di nesso causale, si risolve in un deficit probatorio gravante sul creditore
(committente).
Anche a prescindere dai profili del nesso causale, nemmeno gli altri elementi costitutivi della pretesa risarcitoria sono stati provati. L'attore non ha fornito evidenza del possesso dei requisiti per beneficiare del sisma bonus. Soprattutto, non ha documentato le spese ammesse al beneficio, né la capienza fiscale necessaria a fruire concretamente della detrazione.
Il deficit probatorio comporta il rigetto della domanda.
6. L'accoglimento della domanda di risoluzione e il rigetto di tutte le ulteriori domande di entrambe le parti determina una reciproca soccombenza, con conseguente integrale compensazione delle spese di lite.
17 La compensazione si estende anche alle parti terze chiamate, poiché il rigetto delle domande restitutorie e risarcitorie della parte attrice esime dall'esaminare la domanda di manleva del convenuto.
P. Q. M.
Il giudice monocratico dott. Giorgio Cozzarini, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando nella causa n. 1823/23
R.G., così decide:
1) dichiara la risoluzione del contratto di prestazione d'opera professionale stipulato da e per grave inadempimento del Parte_1 Controparte_1 professionista prestatore d'opera;
2) rigetta le domande di parte attrice di restituzione e di risarcimento Parte_1 danno;
3) rigetta la domanda riconvenzionale di parte convenuta Controparte_1
;
[...]
4) compensa integralmente tra tutte le parti le spese di lite
Così deciso in RD, il 1 dicembre 2025
Il Giudice Dr. Giorgio Cozzarini
18