Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 13/03/2025, n. 91 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 91 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Cremona, in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Annalisa Petrosino, all'udienza di discussione del 13.3.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 725/2024 R.G., vertente
TRA
, Parte_1
rappresentata e difesa, in virtù di mandato in atti, dagli Avv.ti Walter Miceli, Giovanni Rinaldi,
Fabio Ganci e Nicola Zampieri ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Rinaldi;
ricorrente E
, in persona del ministro p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso dalla dott.ssa Maria Emanuela Mesiti ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c., resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 5.11.2024 (di seguito Parte_1
semplicemente la ricorrente per brevità) ha convenuto in giudizio il
[...]
per ottenere il riconoscimento del diritto a usufruire del Controparte_1
beneficio economico di euro 500,00 annui, ex art. 1, commi 121 e ss., L. 107/2015, finalizzato allo svolgimento di attività di formazione e aggiornamento (cd. “Carta Elettronica del Docente”), nonché per ottenere il riconoscimento del diritto alla retribuzione professionale docenti, ex art. 7 del
CCNL del 15.03.2001.
Ha esposto di avere lavorato alle dipendenze del come docente supplente Controparte_1
in vari istituti statali, in virtù di diversi contratti a tempo determinato:
“2022/2023 I.C. Anna Frank - Agrigento Sostegno 07/09/22 30/06/23
2024/2025 I.C. U. Foscolo - Vescovato Sostegno 01/09/24 31/08/25”.
Ha chiesto pertanto: “A) previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della
Legge n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e/o dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 novembre 2016, per violazione delle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla dir. 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea, degli artt. 14, 20 e 21 della CDFUE. e delle altre disposizioni sopra richiamate, accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della
Legge n. 107/2015, per gli anni 2022/23, 2023/24, 2024/25 o per i diversi anni risultanti dovuti, così come riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, e conseguentemente condannarsi il alla corresponsione alla parte ricorrente dell'importo Controparte_1 nominale di € 1.500,00, quale contributo alla formazione professionale della parte ricorrente. In via subordinata, previo accertamento e declaratoria del diritto della parte ricorrente alla fruizione del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici
2022/23, 2023/24, 2024/25, condannarsi il al riconoscimento di tale somma a titolo di CP_1
risarcimento del danno in forma specifica ex art. 1218 del c.c. B) Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 del
CCNI del 31.08.1999, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il Per l'effetto, condannare il al Controparte_1 Controparte_1
pagamento delle relative differenze retributive, in ragione dei giorni di lavoro effettivamente svolti, quantificabili al momento del deposito del ricorso, in € 194,97 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo ed eventuali ulteriori somme maturate dal deposito del ricorso alla sentenza.
Spese e competenze integralmente rifuse, oltre C.P.A. al 4% ed IVA al 22% oltre il rimborso delle spese generali nella misura del 15% e contributo unificato se versato, somme da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde.”.
Costituendosi in giudizio il ha Controparte_1 contestato la fondatezza del ricorso, negando che la L. 107/2015 e l'art. 7 del CCNL del 15.03.2001 abbiano creato disparità di trattamento tra docenti a tempo indeterminato (cd. di ruolo) e docenti a tempo determinato (cd. precari) per le plurime ragioni indicate in memoria.
Ha rassegnato le seguenti conclusioni: “1) Rigettare il ricorso in quanto nullo e/o illegittimo, inammissibile, improponibile e infondato in fatto e in diritto per le ragioni esposte in narrativa;
2) in subordine, escludere dal computo gli anni scolastici in cui la prestazione lavorativa è stata resa in modo residuale e discontinuo;
3) dichiarare inammissibili i mezzi di prova indicati in ricorso;
4) ritenere in ogni caso non provate le ragioni oggettive che assimilerebbero un lavoratore a tempo determinato con il suo omologo a tempo indeterminato;
5) dichiarare la prescrizione, ove maturata;
6) nella denegata ipotesi di accoglimento della richiesta attorea, formulare i conteggi alla luce delle giornate effettivamente lavorate, e, cioè, moltiplicando la base giornaliera ai giorni di effettivo servizio e parametrate all'orario e alla qualità del servizio effettivamente svolto, e dedurre dalla somma eventualmente spettante sia l'indennità di ferie non godute che quella di disoccupazione;
7) rigettare la richiesta di maggiorazione del compenso ex art. 4, comma 1-bis,
D.M. n. 55/2014; in ogni caso, condannare parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio a favore del funzionario delegato ex art. 4, comma 42, L. 12.11.2011 n. 183 (legge di stabilità 2012), nella misura corrispondente alla tariffa vigente per gli avvocati, detratto il 20% degli onorari di avvocato ivi previsti. Restando ferma la richiesta di compensazione delle spese di lite in caso di soccombenza.”.
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Giova ricostruire il quadro normativo del beneficio denominato “Carta del Docente”.
Tale beneficio consiste in un'erogazione, effettuata su apposita carta elettronica, di euro 500,00 annui che il docente può utilizzare per l'acquisto di libri e riviste, di biglietti per l'ingresso in musei, teatri, cinema e per la partecipazione a eventi culturali, per l'iscrizione a corsi di laurea, master universitari, corsi di aggiornamento svolti da enti qualificati o accreditati presso il
[...]
.. Controparte_2
L'art. 1, comma 121, L. 107/2015, prevede infatti che: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o Controparte_3
a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Le modalità e criteri di attribuzione di tale beneficio sono disciplinati dal successivo comma 122, che stabilisce: “Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il
[...]
e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da Controparte_4
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima”.
In attuazione di quanto disposto dal comma 122, il D.P.C.M. 23 settembre 2015 (“modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”) prevede al comma 1 dell'art. 2 che “I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che è nominativa, personale e non trasferibile” e al comma 2 che
“La Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1.”.
Il comma 124 L. 107/2015 cit. precisa poi che: “Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del , Controparte_4 sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria”.
Da ultimo il D.L. 22/2020, all'art. 2, comma 3, ha previsto che: “In corrispondenza della sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell'emergenza epidemiologica, il personale docente assicura comunque le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione, potendo anche disporre per l'acquisto di servizi di connettività delle risorse di cui alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui all'articolo 1, comma 121, della L. n. 107/2015”; così ampliando le categorie merceologiche acquistabili con tale strumento e, dunque, assicurando un migliore espletamento della didattica a distanza.
Alla luce del delineato quadro normativo si ritiene che i docenti assunti con contratti a tempo determinato, pur essendo stati adibiti alle medesime mansioni dei docenti a tempo indeterminato, non abbiano ingiustamente usufruito delle somme di denaro concesse tramite “Carta del Docente” e, di conseguenza, non abbiano avuto accesso ai benefici alla stessa connessi (l'acquisto di materiale didattico, la possibilità di effettuare l'aggiornamento e la formazione continua, l'acquisto di hardware deputati allo svolgimento della didattica a distanza etc.).
Ragion per cui risulta una diretta discriminazione tra docenti assunti a tempo determinato e docenti assunti a tempo indeterminato.
Come sostenuto dal Consiglio di Stato nella condivisibile sentenza n. 1842/2022 – alla motivazione della quale si rinvia ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.: “un tale sistema collide con i precetti costituzionali degli artt. 3,35 e 97 Cost. sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.: invero, la differenziazione appena descritta collide con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti. In altre parole, è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti. Ma se così è - e invero non si vede come possa essere diversamente, altrimenti si manterrebbero nell'insegnamento docenti non aggiornati, né formati - il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso (…)”.
A ciò si aggiunga che ai sensi degli art. 63 e 64 del CCNL Comparto Scuola del 29.11.2007
“L'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio”, senza distinzioni in base alla natura giuridica del contratto di lavoro. Le regole dettate dagli artt. 63 e 64 cit., infatti, “pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, "strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio"
(così il comma 1 dell'art. 63 cit.). E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la Carta del docente, di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato (come gli appellanti), così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo”
(Consiglio di Stato sent. n. 1842/2022 cit.).
Sulla questione oggetto di causa è pure intervenuta la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, investita dal Tribunale di Vercelli proprio della questione di compatibilità dell'art. 1, comma 121, legge n. 107/2015 con le clausole 4, punto 1, e 6 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato.
La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha ritenuto che: “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo CP_1 determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 CP_1 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
Quanto all'ulteriore presupposto di operatività costituito dalla comparabilità tra il dipendente a termine e quello a tempo indeterminato, nel ribadire che la verifica spetta al giudice nazionale, la
Corte di Giustizia ha dato atto che nel procedimento principale era pacifico che la situazione della ricorrente “e quella dei docenti a tempo indeterminato, assunti dal nell'ambito di un CP_1
rapporto di lavoro a tempo indeterminato, sono comparabili dal punto di vista della natura del lavoro e delle competenze professionali richieste” (vd. Corte di Giustizia UE n. 450 del 18.5.2022).
Anche la Corte di Cassazione si è pronunciata sulla questione prospettata da parte ricorrente con la sentenza n. 29961 del 27.10.2023 enunciando i seguenti principi di diritto: “1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.”.
Orbene, nella fattispecie è provato per tabulas che la ricorrente ha prestato servizio negli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 come supplente alle dipendenze del con CP_1
incarichi per docenza annuale (al 31.8) ovvero fino al termine delle attività didattiche (al 30.6), senza ricevere la “Carta del Docente” e senza fruire dei benefici a essa connessi (vd. stato matricolare).
Non risulta la fuoriuscita, ad oggi, dell'istante dal sistema delle docenze scolastiche, sicché spetta all'istante l'adempimento in forma specifica (vd. stato matricolare).
Deve ritenersi fondata la domanda attorea in relazione all'anno scolastico 2024/2025, nonostante l'intervento, in pendenza di questo giudizio, della Legge di Bilancio 2025 – che con l'art. 85 ha esteso il beneficio in questione anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile e ha previsto che la misura del beneficio venga rideterminata annualmente con decreto ministeriale, entro l'importo massimo di euro 500,00.
Allo stato, invero, non v'è prova che la previsione trovi applicazione al corrente anno scolastico ovvero all'anno scolastico 2025/2026.
Si ritiene, pertanto, di condizionare il diritto della ricorrente al conseguimento del beneficio per l'a.s. 2024/2025 al mancato riconoscimento del beneficio medesimo in via amministrativa.
Pertanto - considerato che la differenza di trattamento in punto di concessione della “Carta del docente” fra l'istante, assunto a tempo pieno e determinato, e il personale assunto a tempo pieno e indeterminato nel medesimo tipo di scuola e di classe non risulta giustificato da alcuna ragione obiettiva - va riconosciuto il diritto dell'istante per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e
2024/2025 – per quest'ultimo anno solo ove non riconosciuta in via amministrativa e nella medesima misura spettante ai docenti di ruolo – all'attribuzione della “Carta del docente” secondo il sistema proprio di essa (e dunque anche tenendo conto della destinazione vincolata della somma annualmente disponibile) nonché per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, L. 724/1994, dalla data di insorgenza del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione.
Giova a questo punto ricostruire pure il quadro normativo della cd. “Retribuzione professionale docenti”.
L'art. 7 C.C.N.L. 15 marzo 2001 prevede che: “1. Con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive.
2. Ai compensi di cui al comma 1, si aggiunge il compenso individuale accessorio di cui all'art. 25 del
CCNI 31.8.1999 che viene soppresso limitatamente al personale docente ed educativo;
nella
Tabella C è riportata la retribuzione complessiva, denominata retribuzione professionale docenti, risultante dalla somma dei compensi di cui al comma 1 e del soppresso compenso individuale accessorio.
3. La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999, nei limiti di cui all'art. 49, lettera D del CCNL 26.5.1999, ed agli articoli 24 e 25 del CCNL 4.8.1995”.
L'art. 25, commi 1, 5 e 8, C.C.N.I. 31 agosto 1999 stabilisce che il compenso spetta: “a) dal 1° luglio 1999, a tutto il personale docente, educativo ed ATA con rapporto di impiego a tempo indeterminalo e al personale insegnante di religione cattolica con progressione di carriera;
b) dalla data di assunzione del servizio, per ciascun anno scolastico, al personale docente, educativo ed ATA con rapporto di impiego a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico;
c) dalla data di assunzione del servizio, e per un massimo di dieci mesi per ciascun anno scolastico, al personale docente, educativo ed A.T.A con rapporto di impiego a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche nonché al personale insegnante di religione cattolica con impiego di durata annuale… 5. Per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio… 8. Nei confronti del personale docente con contratto a tempo determinato senza trattamento di cattedra e del personale docente ed A.T.A. con contratto part-time, il compenso in questione è liquidato in rapporto all'orario risultante dal contratto”.
Ora, in forza del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 della Direttiva
1999/70/CE relativa all'Accordo Quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato
(stipulato il 18 marzo 1999), “per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”.
Dalla normativa contrattuale pocanzi richiamata emerge, tuttavia, che la retribuzione professionale docenti spetti sia ai docenti di ruolo che ai docenti assunti con contratto di lavoro a tempo determinato, a condizione che si tratti di un'assunzione a termine annuale ovvero sino al termine delle attività didattiche.
Non sussiste, dunque, una preclusione della “Retribuzione professionale docenti” per tutti i docenti assunti a termine, ma solo per i docenti supplenti con incarichi brevi e saltuari, che non siano chiamati a operare sino alla fine dell'anno scolastico.
Sulla questione oggetto di causa si è già pronunciato il Tribunale di Milano (est. Dott.ssa Colosimo) con sentenza n. 381/2023 del 9.2.2023. Si trascrive di seguito, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., uno stralcio della sentenza in quanto pienamente condivisibile. << La questione principale del presente giudizio concerne dunque l'interpretazione della nozione di “ragioni oggettive”, ossia, la definizione di quelle condizioni che, secondo la Clausola 4, pt. 1, dell'Accordo Quadro, possono legittimare un trattamento diverso dei lavoratori a tempo determinato – si osservi, dei soli lavoratori a termine con scadenza del rapporto anticipata rispetto alla fine delle attività didattiche – rispetto agli altri ammessi alla fruizione della retribuzione professionale docenti.
Sotto questo profilo, rileva la ratio sottesa all'emolumento in parola per come cristallizzata dalla contrattazione collettiva: la retribuzione professionale docenti ha l'obiettivo “della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico”.
Tale specifica funzione necessita di un processo di lunga durata che prevede la stabilità del docente nell'arco dell'intero anno scolastico, e la sua partecipazione a tutte le attività progettuali dell'istituto di afferenza (ad esempio, la progettazione del programma didattico di classe, la predisposizione di progetti specifici, la predisposizione del programma preventivo didattico, e simili); si tratta, in sostanza, di un emolumento causalmente correlato a una progettualità che non può prescindere da una, seppur minima, stabilità che le parti sociali hanno ritenuto di riconoscere anche ai rapporti a termine, a condizione che consentano – quantomeno – una partecipazione alla progettazione didattica sino al termine delle attività scolastiche.
In questa prospettiva, la previsione contrattuale risulta ragionevole e introduce una differenza di trattamento oggettivamente giustificabile che, in quanto tale, non risulta porsi in contrasto con il principio di non discriminazione di cui sopra: si tratta, in sostanza, di un trattamento diverso previsto per situazioni obiettivamente non equiparabili.
Tanto basta, a parere del giudicante, per concludere per la legittimità dell'esclusione del supplente temporaneo dalla fruizione della retribuzione professionale docenti ove la prestazione sia resa – nel corso dell'anno – in via oltremodo frammentaria e con una durata complessivamente ridotta, che non ne consente la funzionalizzazione rispetto alle finalità che la voce retributiva presuppone.
Per questi motivi
, il giudicante – pur rispettoso della funzione nomofilattica della Corte di
Cassazione – non ritiene di poter aderire all'orientamento del Supremo Collegio nella parte in cui ha affermato che “…3. dal complesso delle disposizioni richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della RPD, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (art. 81 del CCNL 24.7.2003, art. 83 del CCNL
29.11.2007), emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. fra le tante Cass. n. 17773/2017);
4. non vi è dubbio, pertanto, che lo stesso rientri nelle «condizioni di impiego» che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali
«non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive»” (Cass. Civ., Sez. Lav., 27 luglio 2018, n. 20015).
Da un lato, infatti, la pronunzia non pare valorizzare il fatto che la disciplina contrattuale include
– tra i beneficiari del trattamento – anche i docenti assunti a termine, seppur alle condizioni già sopra evidenziate: ne consegue che il trattamento differenziato non riguarda i lavoratori a tempo determinato rispetto a quelli a tempo indeterminato, bensì particolari tipologie di lavoratori a termine rispetto ad altre tipologie di docenti precari.
Dall'altro, la decisione pare sovrapporre il piano delle modalità di erogazione con quello della funzionalizzazione dell'emolumento, svincolandolo dalla causa che gli è propria.>>.
Nella fattispecie la ricorrente nell'anno scolastico 2019/2020 ha svolto due supplenze con orario settimanale di 9 ore, di cui una della durata di un giorno (dal 6.4.2020 al 10.6.2020 e dal 12.6.2020 al 12.6.2020), per un totale di 67 giorni.
Ragion per cui il servizio da ella prestato non può essere ritenuto omogeneo a quello dell'insegnante di ruolo né la prestazione da ella resa in modo frammentario e per periodi ridotti può ritenersi funzionale rispetto alle finalità proprie della voce retributiva in esame.
Ne consegue il rigetto della domanda diretta ad ottenere il riconoscimento della “Retribuzione professionale docenti” per l'anno scolastico 2019/2020.
Le spese di lite seguono la soccombenza del e si liquidano nel dispositivo in CP_1 ragione del valore della causa, della natura seriale della questione esaminata e dell'attività effettivamente espletata, che non ha contemplato alcuna istruttoria (fase studio, fase introduttiva, fase decisionale).
P.Q.M.
Il Tribunale di Cremona, definitivamente pronunciando così provvede, ogni contraria istanza, difesa ed eccezione disattesa e rigettata:
1) in accoglimento del ricorso per quanto di ragione, accerta il diritto di all'attribuzione della “Carta Elettronica del Docente” Parte_1 per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, in misura pari euro 500,00 annui, nonché per l'anno scolastico 2024/2025, nella medesima misura spettante ai docenti di ruolo, ove non riconosciuta in via amministrativa, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, L. 724/1994, dalla data di insorgenza del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione;
per l'effetto, condanna il ai conseguenti adempimenti;
Controparte_1
2) condanna il a pagare in favore di Controparte_1 [...]
le spese di giudizio, che vengono liquidate in euro 1.030,00, oltre rimborso Parte_1
forfetario spese generali al 15%, IVA se dovuta e CPA come per legge, con attribuzione agli Avv.ti
Walter Miceli, Giovanni Rinaldi, Fabio Ganci e Nicola Zampieri, dichiaratisi anticipatari.
Cremona, 13.3.2025.
Il Giudice dott.ssa Annalisa Petrosino