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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 17/02/2025, n. 684 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 684 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Salerno, 1^ Sezione Civile, nella persona del Dott. Mattia
Caputo, in funzione di Giudice di primo grado, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 6874/2019, avente ad oggetto: contratti bancari
TRA
(C.F.: ), rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1
procura in calce all'atto di citazione in opposizione, dall'Avv. Vitantonio
Marchesano, presso il cui studio, sito in Eboli alla via U. Nobile n. 14, elettivamente domicilia;
- PARTE OPPONENTE
E
(P.IVA: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., quale incorporante la (P.IVA: Controparte_2
), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e P.IVA_2
difesa, giusta mandati in calce alla comparsa di costituzione e risposta e di intervento, dall'Avv. Roberto Rainone, presso il cui studio, sito in Salerno alla via G. Vicinanza n. 16, elettivamente domicilia;
- PARTE OPPOSTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da scritti difensivi e decreto reso all'esito dell'udienza del
06/11/2024 tenuta con la modalità di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Proc. N.R.G.A.C. 6874/2019 - Sentenza MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente il sig. ha proposto Parte_1
opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n. 1370/2019, con cui è stato ingiunto al pagamento, in favore della opposta, della somma pari ad €
8.826,77, quale debitoria rinveniente dal contratto di finanziamento n.
76659, oltre interessi al tasso di mora contrattualmente pattuito e spese del procedimento monitorio.
Parte opponente ha dedotto: quale primo motivo di opposizione, che il credito azionato in via monitoria non è certo, liquid ed esigibile, disconoscendo le sottoscrizioni a lui apparentemente riconducibili apposte sulla copia della “Richiesta di Finanziamento alla pagina n. 4 di CP_2
7, nonché la conformità agli originali della documentazione contrattuale e delle raccomandate del 01/8/2017 e del 05/3/2019 prodotte in copia fotostatica dall'opposta; quale secondo motivo di opposizione, che le voci di calcolo sono del tutto arbitrarie, dal momento che sono stati applicati dalla opposta tassi di interessi superiori a quelli legali, peraltro mai espressamente pattuiti, così come non risultano pattuiti gli interessi di mora applicati dall'opposta al tasso dell'11.50%, evidentemente al limite rispetto al tasso soglia dell'usura.
In virtù di quanto innanzi esposto il sig. ha formulato le Parte_1
seguenti conclusioni: accogliere l'opposizione e, per l'effetto, revocare il
Decreto Ingiuntivo n. 1370/2019; con vittoria delle spese di lite ed accessori di legge, da distrarsi in favore dell'Avvocato VITANTONIO MARCHESANO, dichiaratosi anticipatario.
Si costituiva in giudizio la deducendo: che Controparte_2
l'opposizione è improcedibile, per non essere stato espletato il tentativo di mediazione obbligatoria;
che essa ha fornito la prova dell'esistenza ed ammontare del credito azionato in via monitoria, avendo prodotto il contratto di finanziamento e la copia conforme all'originale dell'estratto del
Proc. N.R.G.A.C. 6874/2019 - Sentenza libro “Lista Movimenti”, autenticato da Pubblico Ufficiale, oltre a non essere il proprio credito soggetto a termine o condizione;
che, contrariamente a quanto genericamente asserito dall'opponente essa ha applicato al finanziamento per cui è causa, nel rispetto degli articoli 4 e 8 del contratto, un tasso di interesse fisso pari all'8,88%, un tasso annuo effettivo globale pari al 9,80% ed un tasso di mora, sulla rata scaduta e non pagata, pari a
10 punti percentuali in più del tasso BCE, ovvero pari all'11,50%, come espressamente pattuiti, giammai superiori a quelli legali o ultra soglia;
che tutte le condizioni contrattuali sono state validamente sottoscritte dall'odierno opponente, anche specificamente e tanto è dimostrato dal contratto di finanziamento versato in atti, alla cui pagina 4 di 7, laddove è indicato “Accettazione espressa delle Condizioni Contrattuali”, e risulta che l'opponente dichiara di aver letto ed accettato integralmente le condizioni generali di finanziamento ed in particolare di approvare specificatamente ai sensi dell'art. 1341 c.c., tra le altre, la seguente clausola: 8. “Mancato o ritardato pagamento delle rate”; che il disconoscimento delle sottoscrizioni apposte sulle pagine 4 e 7 della richiesta di finanziamento è del tutto incompatibile con quanto affermato dall'opponente alla pagina 2, rigo 24 dell'atto di citazione in opposizione, dove asserisce altresì “appare davvero ingiustificata la richiesta di controparte volta ad ottenere un preteso saldo calcolato in €.8.826,7…..considerando i pagamenti già eseguiti …..”; che da una parte, pertanto, l'opponente disconosce la firma, dall'altra, dichiara di aver eseguito pagamenti, ammettendo, ove necessario, di aver ottenuto il finanziamento;
che essa formula domanda di chiamata in causa nei confronti della quale agente in attività finanziaria Controparte_3
della al fine di richiedere ed ottenere la restituzione Controparte_2
delle somme erogate oltre al risarcimento dei danni derivanti dal mancato utile, chiedendo di essere autorizzati alla chiamata della indicata società, quale terzo in causa, riservando l'esercizio di tale diritto, nella sola ipotesi di
Proc. N.R.G.A.C. 6874/2019 - Sentenza disconoscimento, delle firme apposte al contratto di finanziamento, ove formalizzato in prima udienza;
che tale agente ha l'obbligo ex art. 4) lett. h) di “procedere alla identificazione della clientela…” e ai sensi dell'art. 12 del citato contratto “L'Agente risponde nei confronti della Preponente delle sanzioni e delle conseguenze dei provvedimenti delle Autorità che dipendano comunque dalla attività dell'Agente stesso e dei suoi collaboratori”; che ai fini dell'adeguata verifica istruttoria, la ha dichiarato, in Controparte_3
contratto di finanziamento, sotto la propria responsabilità, anche ai sensi del D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231 “di aver provveduto in nome e per conto di all'adeguata verifica del richiedente e dell'eventuale Controparte_2
coobbligato e di aver accertato che gli stessi sono titolari effettivi della relazione…..dichiara altresì che le firme sono state apposte personalmente ed in mia presenza dai richiedenti e che corrispondono a quelle riportate nei documenti di riconoscimento utilizzati per l'identificazione esibiti in originale”; che, pertanto, nella denegata ipotesi in cui si accertasse la falsità della firma del sig. , apposta in calce al contratto per cui è causa, Parte_1
si chiede che il Tribunale, alla luce della normativa vigente, di quella regolante il contratto di finanziamento e del mandato di agenzia, nonché dei principi di diligenza professionale e degli obblighi di adeguata verifica della clientela, ex d.lgs. n. 231/2007, che incombono sugli intermediari finanziari, tra le cui modalità, indicate per l'adempimento dei suddetti obblighi, la normativa richiede che l'identificazione e la verifica dell'identità del cliente e del titolare effettivo venga svolta “in presenza del cliente, anche attraverso propri dipendenti o collaboratori, mediante un documento
d'identità non scaduto (…) prima dell'instaurazione del rapporto continuativo
o al momento in cui è conferito l'incarico di svolgere una prestazione professionale o dell'esecuzione dell'operazione” (D.Lgs. cit., art. 19, lett. a), pertanto in violazione dei suddetti obblighi, condanni la Controparte_4
restituzione, in suo favore, della somma pari ad € 21.863,36, pari
[...]
Proc. N.R.G.A.C. 6874/2019 - Sentenza all'importo finanziato al citato agente, oltre interessi al tasso di mora ex
D.Lgs. n. 231/2002 dal 27/9/2011 sino al soddisfo, o di quella maggior o minor somma ritenuta di giustizia e/o determinata in corso di causa anche mediante C.T.U. contabile, di cui sin d'ora si chiede nomina, nonché al risarcimento dei danni derivanti dal mancato utile conseguito, pari ad €
7.766,93, ovvero pari alla differenza tra l'importo lordo di € 29.630,29 che la avrebbe dovuto incassare a titolo di finanziamento, Controparte_2
comprensivo quindi di utili e, l'importo pari ad € 21.863,36, pari alla somma erogata al netto degli utili, oltre interessi al tasso di mora ex D.Lgs.
231/2002 dal 27/9/2011 al soddisfo, o di quella maggior o minor somma ritenuta di giustizia e/o determinata in corso di causa anche mediante
C.T.U. contabile, di cui sin d'ora si chiede nomina.
In virtù di quanto innanzi esposto la ha formulato le Controparte_2
seguenti conclusioni:
1. In via preliminare, si chiede che l'On.le Giudicante dichiari l'improcedibilità della domanda, in virtù del D.L. 21.06.2013, n. 69
(cosiddetto “decreto del fare” convertito dalla legge n. 98 del 9.08.2013, in
G.U. n. 194 del 20.08.2013), in vigore dal 20.09.2013; 2. Sempre in via preliminare, nella sola ipotesi di disconoscimento, in prima udienza, delle firme apposte al contratto di finanziamento, si chiede di essere autorizzati alla chiamata in causa della società in persona CP_3 CP_3
dell'A.U. e legale rapp.te p.t., C.F. & P.I. , con sede legale in P.IVA_3
Salerno (SA) alla Via San Leonardo n.96/98, quale Agente in attività finanziaria della società con contestuale differimento della Controparte_2
prima udienza allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini di legge;
3. Nel merito, disattesa ogni domanda o eccezione contraria, perché inammissibile improponibile, nulla ed infondata, in fatto ed in diritto, rigettare l'opposizione, e per l'effetto confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto;
4. Sempre nel merito, in via subordinata, ove accertata la falsità della firma , apposta al contratto di Parte_1
Proc. N.R.G.A.C. 6874/2019 - Sentenza finanziamento per cui è causa, acclarata la responsabilità dell'Agente, condannare la società in persona dell'A.U. e legale Controparte_3
rapp.te p.t., C.F. & P.I. , con sede legale in Salerno (SA) alla P.IVA_3
Via San Leonardo n.96/98, alla restituzione, in favore della CP_2
in persona del legale rapp.te p.t., della somma pari ad ad euro
[...]
21.863,36, pari all'importo finanziato al citato agente, oltre interessi al tasso di mora ex D.Lgs. 231/2012 dal 27.09.2011 sino al soddisfo, o di quella maggior o minor somma ritenuta di giustizia e/o determinata in corso di causa anche mediante C.T.U. contabile, di cui sin d'ora si chiede nomina, nonché al risarcimento dei danni derivanti dal mancato utile conseguito, pari ad euro 7.766,93, ovvero pari alla differenza tra l'importo lordo di euro
29.630,29, che la avrebbe dovuto incassare a titolo di Controparte_2
finanziamento, comprensivo quindi di utili e, l'importo pari ad euro
21.863,36, pari alla somma erogata al netto degli utili, oltre interessi al tasso di mora ex D.Lgs. 231/2012 dal 27.09.2011 al soddisfo, o di quella maggior o minor somma ritenuta di giustizia e/o determinata in corso di causa anche mediante C.T.U. contabile, di cui sin d'ora si chiede nomina.
Con vittoria delle spese di lite, da liquidare anche in via equitativa
Alla prima udienza del 22/10/2020 la parte opposta provvedeva al deposito dei documenti in originale di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed f), come indicati nelle note scritte, e la parte opponente non formulava alcun disconoscimento in relazione alla documentazione prodotta in originale, quindi questo Giudice rigettava la richiesta di chiamata in causa della terza società da parte dell'opposta ed onerava quest'ultima di instaurare il tentativo di mediazione, che a tanto provvedeva (cfr. verbale negativo di mediazione depositato telematicamente dalla parte opposta il
23/1/2021).
Venivano quindi concessa la provvisoria esecuzione del Decreto Ingiuntivo ed assegnati alle parti i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c.
Proc. N.R.G.A.C. 6874/2019 - Sentenza Quindi la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni senza attività istruttoria.
Con comparsa di costituzione depositata telematicamente il 21/12/2021 spiegava intervento il in qualità di società Controparte_1
incorporante della deducendo: che esso quale società Controparte_2
incorporante della quest'ultima già cessionaria del Controparte_2
ramo d'azienda relativo all'attività di credito al consumo di CP_2
giusto atta di scissione parziale proporzionale Rep. 7741, Racc.
[...]
4026, perfezionato il 27/6/2019 a rogito del Notaio – giusta Persona_1
atto di fusione per incorporazione Rep. n. 11878, Racc n. 6344, perfezionato il 22/06/2021, a rogito del Notaio , in virtù Persona_2
del quale, dal 19/07/2021, è subentrata, senza soluzione di continuità, in tutti i rapporti, attivi e passivi, facenti capo alla incorporata e nella titolarità dei dati personali con le finalità e modalità di trattamentogià oggetto della incorporata;
che esso, pertanto, in tale qualità, ha interesse ad intervenire nel presente giudizio ed a chiedere l'estromissione della Controparte_2
ai sensi e per gli effetti dell'art. 111 c.p.c.
In virtù di quanto innanzi esposto il in qualità di Controparte_1
società incorporante della ha concluso riportandosi Controparte_2
alle difese, eccezioni e conclusioni della Controparte_2
All'udienza del 06/11/2024, tenuta con la modalità di trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., la causa veniva assegnata in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. (60 + 20 gg.).
SULLA FONDATEZZA DELL'OPPOSIZIONE
In via del tutto preliminare occorre rilevare che la domanda monitoria è procedibile, avendo la parte opposta provveduto ad espletare il tentativo di mediazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 5, comma 1 bis, D.Lgs. n.
28/2010 (cfr. verbale negativo di mediazione depositato telematicamente dalla parte opposta il 23/1/2021).
Proc. N.R.G.A.C. 6874/2019 - Sentenza Fermo quanto innanzi esposto, con il primo motivo di opposizione parte opponente ha eccepito che il credito azionato in via monitoria non sarebbe certo, liquido ed esigibile, disconoscendo le sottoscrizioni a lui apparentemente riconducibili apposte sulla copia della “Richiesta di
Finanziamento alla pagina n. 4 di 7, nonché la conformità agli CP_2
originali della documentazione contrattuale e delle raccomandate del
01/8/2017 e del 05/3/2019 prodotte in copia fotostatica dall'opposta.
Il motivo di opposizione è infondato e va rigettato.
Invero, deve premettersi che il disconoscimento della conformità agli originali della documentazione prodotta dall'opposta solo in copia fotostatica è del tutto generico (“ex multis” Cass. Civ., n. 24634/2021),
“tamquam non esset”, non avendo il sig. neppure indicato in quali Pt_1
aspetti o elementi tali documenti sarebbero diversi dagli originali.
Parimenti inammissibile deve considerarsi il disconoscimento delle sottoscrizioni apposte sulle pagine 4) e 7) del contratto di finanziamento posto a fondamento del monitorio, avendo da un lato l'opponente corrisposto una parte del finanziamento (cfr. all. 5 della produzione della fase monitoria) e dall'altro esplicitamente dichiarato nell'atto di citazione
(cfr.) “Alla luce delle argomentazioni svolte, appare davvero ingiustificata la richiesta di controparte volta ad ottenere un preteso saldo calcolato in €
8.826,77, a fronte di un prestito personale di € 21.663,36, considerando i pagamenti già eseguiti, che coprono il totale della somma finanziata, e la mancanza di pattuizione in merito agli interessi applicati.”, entrambi comportamenti del tutto incompatibili con la mancata sottoscrizione del predetto contratto.
Ad ogni modo, poi, non avendo il sig. reiterato il disconoscimento – Pt_1
sia della conformità dei documenti prodotti in copia fotostatica rispetto agli originali, sia delle sottoscrizioni – a seguito del deposito di tali documenti in originale da parte dell'opposta (cfr. verbale di udienza del 22/10/2020),
Proc. N.R.G.A.C. 6874/2019 - Sentenza deve ritenersi che esso sia stato oggetto di rinuncia da parte dell'opponente.
Quanto poi alla dedotta carenza di prova del credito azionato in via monitoria, la parte opposta ha, contrariamente a quanto sostenuto dall'opponente, dimostrato l'esistenza e l'ammontare dello stesso, producendo in giudizio:
- Copia del contratto di finanziamento validamente sottoscritto dal sig.
completo di tutte le condizioni economiche ed il relativo piano di Pt_1
ammortamento (cfr. all.ti 4 e 6 della produzione della fase monitoria);
- Copia della “lista movimenti” analitica relativa alla composizione del credito oggetto di ingiunzione (cfr. all. 5 della produzione della fase monitoria).
Dal canto suo, poi, l'opponente non ha contestato di avere ricevuto gli importi di cui l'opposta ha chiesto la restituzione mediante ingiunzione, nè tantomeno ha fornito la prova, su di lui gravante (Cass. Civ., SS.UU., n.
13533/2001), di dimostrare di avere adempiuto alla propria obbligazione restitutoria.
Con il secondo motivo di opposizione l'opponente lamenta che le voci di calcolo sarebbero del tutto arbitrarie, dal momento che sono stati applicati tassi di interessi superiori a quelli legali, peraltro mai espressamente pattuiti, così come non risultano pattuiti gli interessi di mora applicati dall'opposta al tasso dell'11.50%, evidentemente al limite rispetto al tasso soglia dell'usura.
Anche questo motivo di opposizione è infondato e va rigettato.
Invero, la misura del tasso di interesse ultralegale risulta essere stata validamente pattuita nella percentuale dell'8,88% fisso (cfr. all. 3 della produzione di parte opposta), mentre la dedotta contestazione in ordine alla vessatorietà della clausola (che non risulterebbe nemmeno essere stata pattuita) per cui, in caso di inadempimento, l'importo complessivamente
Proc. N.R.G.A.C. 6874/2019 - Sentenza dovuto alla scadenza di ciascuna rata avrebbe prodotto interessi dalla data delle singole scadenze e sino al momento del pagamento, risulta sfornita di qualsiasi sostegno probatorio, non avendo in alcun modo dimostrato il sig. né l'esistenza in concreto di un siffatto meccanismo, né illustrato le Pt_1
ragioni per cui, eventualmente, una tale previsione sarebbe stata vessatoria.
Alla luce di quanto innanzi esposto consegue che l'opposizione è infondata, in fatto ed in diritto, e va rigettata e per l'effetto il Decreto Ingiuntivo n.
1370/2019 va confermato.
SUL REGIME DELLE SPESE DI LITE
Le spese del presente giudizio seguono il criterio generale della soccombenza e, stante il rigetto dell'opposizione, sono poste a carico di
e, considerate la natura, il valore (€ 8.826,77, pari a quello Parte_1
del monitorio) e la complessità delle questioni (bassa), si liquidano in dispositivo, secondo i criteri di cui al D.M. n. 55/2014 (così come modificato con D.M. n. 147/2022) in complessivi € 2.540,00 a titolo di compensi professionali (di cui € 460,00 per la fase di studio;
€ 389,00 per la fase introduttiva;
€ 840,00 per la fase istruttoria/trattazione; € 851,00 per la fase decisionale), nonché € 221,00 per l'attività stragiudiziale di mediazione
(consistita nella sola fase di attivazione), oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
1) Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il Decreto Ingiuntivo
n. 1370/2019 e lo dichiara esecutivo;
2) Condanna al pagamento, in favore del Parte_1 CP_1
in qualità di incorporante della delle spese
[...] Controparte_2
di lite, che si liquidano in complessivi € 2.761,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come
Proc. N.R.G.A.C. 6874/2019 - Sentenza per legge, I.V.A. e C.P.A.
Così deciso in Salerno il 17/2/2025
Il Giudice Dott. Mattia Caputo
Proc. N.R.G.A.C. 6874/2019 - Sentenza