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Sentenza 3 dicembre 2024
Sentenza 3 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 03/12/2024, n. 901 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 901 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2024 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Prato
In Nome del Popolo Italiano il collegio nella seguente composizione:
dott. Lucia Schiaretti Presidente
dott. Costanza Comunale Giudice relatore dott. Giulia Simoni Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 2932/2021 tra le parti:
RICORRENTE
, cf Parte_1 C.F._1
- difesa: avv. RAZZI LORENZA, cf C.F._2
- domicilio: presso il difensore
UT
, cf CP_1 C.F._3
- difesa: avv. ALIMENA ELISEO ALFONSO, cf C.F._4
avv. METAFONTI GIOVANNA cf C.F._5
- domicilio: presso i difensori e con l'intervento del Pubblico Ministero
Pagina 1 a 14 OGGETTO: Separazione giudiziale
Conclusioni delle parti
Per parte ricorrente: “Voglia il Tribunale Il.mo respingere la domanda del resistente, in punto di difetto di giurisdizione del giudice italiano;
1. DICHIARARE la separazione personale dei coniugi IGg.ri e Parte_1 [...]
. CP_1
2. AFFIDARE i figli minori in via esclusiva alla madre, , ai sensi dell'art. 337 Parte_1 quater, 3° comma c.c., con facoltà per questa di adottare in autonomia le decisioni di maggiore interesse per i figli;
con collocazione e residenza anagrafica dei figli minori presso la madre.
3. DISPORRE il diritto di visita e frequentazione del padre con i figli per un pomeriggio infrasettimanale, dalla uscita da scuola e fino al dopo cena, quando il padre alle ore 21.30 li riaccompagnerà presso la residenza materna;
il fine settimana alternati dal sabato mattina alla domenica sera, dopo cena. Le festività seguiranno il principio dell'alternanza. Per le vacanze estive i genitori dovranno accordarsi entro e non oltre il 31 maggio di ciascun anno,
a seconda dei loro impegni lavorativi e non;
in tale periodo, i bambini potranno stare con il padre quindici giorni, anche non consecutivi, facendo conoscere la località di villeggiatura alla madre e permettendo il contatto telefonico quotidiano. Analogamente i figli potranno trascorrere un periodo continuativo di vacanze di quindi giorni anche non consecutivi con la madre nel periodo estivo, durante il quale sarà sospeso il diritto di visita del padre.
4. ASSEGNARE la casa familiare posta in Prato, Via Adda, 14, alla moglie , Parte_1 con tutti gli arredi e le relative pertinenze affinché ivi continui a viverci assieme ai figli minori.
5. PORRE a carico del IG. un assegno mensile pari ad € 600,00, a titolo di CP_1 concorso al mantenimento dei figli minori, ovvero quella diversa somma che sarà ritenuta di
Giustizia, e che dovrà corrispondersi fin dal deposito del ricorso per separazione, oltre alla rivalutazione annuale ISTAT. Versamento da effettuarsi entro e non oltre il giorno 10 (dieci) di ogni mese, tramite bonifico bancario. Oltre al 50% delle spese straordinarie, mediche, scolastiche, ludiche, sportive che si renderanno necessarie per la crescita dei bambini, e da rimborsare il mese successivo rispetto a quello dell'effettivo esborso, previa esibizione di documentazione giustificativa. L'assegno unico INPS dovrà essere interamente corrisposto alla madre, quale collocataria della prole minore. Laddove l'assegno unico INPS venga
Pagina 2 a 14 attribuito a ciascuno dei genitori nella misura del 50% ciascuno, porre a carico di
[...]
un assegno mensile pari a € 800,00 a titolo di contributo al mantenimento dei figli CP_1 minori.
6. In via subordinata, si rimette ad ogni migliore determinazione del Tribunale Ill.mo, in punto di affidamento dei figli minori, e di quantificazione del contributo, da parte del padre, al loro mantenimento.
Con vittoria di spese e onorari, anche in ragione della condotta processuale del resistente;
in subordine, con compensazione delle medesime.
Chiede la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., vecchio rito, per il deposito di memoria conclusionale e di replica.”.
Per parte convenuta: “CONCLUDE Affinché Questo Ecc.mo Tribunale di Prato:
In via preliminare dichiari il difetto di giurisdizione italiana della causa di separazione personale fra i coniugi e ai sensi e per gli effetti CP_1 Parte_1 dell'art.31 L. n.218/1995 e del Reg (UE) con condanna alle spese di lite della ricorrente;
In denegata e subordinata ipotesi, nel merito, dichiari la separazione personale dei coniugi
[...]
e con addebito alla IG.ra ; CP_1 Parte_1 Parte_1
Disponga l'affidamento congiunto dei figli minori, e , Per_1 Persona_2 con collocazione presso entrambi i genitori che saranno presenti a settimane alterne nella casa familiare.
Disponga il mantenimento dei figli minori e a carico Per_1 Persona_2 di entrambi i genitori che provvederanno nelle rispettive settimane di competenza con l'impegno di entrambi a pagare in quota 50% le spese straordinarie concordate.
Disponga, infine, per i periodi feriali di competenza dei genitori per 15 giorni ciascuno nel periodo estivo, una settimana alternata ciascuno nel periodo delle vacanze natalizie ed alternativamente per gli altri periodi di vacanza (Pasqua, etc.).
Determini la decorrenza della ripartizione in quota 50% tra i coniugi dell'assegno unico.
Si chiede che la causa venga trattenuta in decisione e la concessione dei termini di cui all'art.190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle note di replica.”.
Per il Pubblico Ministero: “Visto, in data 5/7/2024.”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 16/11/2021 e ritualmente notificato, Parte_1
ha chiesto all'intestato Tribunale di pronunciare la separazione giudiziale dal
[...] coniuge , sposato con matrimonio contratto in Romania in data CP_1
Pagina 3 a 14 25/08/2013, atto poi trascritto nei registri dello Stato Civile di Iasi, provincia di Iasi, al n. 1603, serie CG n. 456237.
A sostegno del ricorso, la ricorrente ha dedotto: (1) che dal matrimonio sono nati in
Italia i figli (il 22/04/2014) e (il 25/09/2015), entrambi minorenni;
Per_1 Per_2
(2) che l'atteggiamento del marito è stato da sempre irrispettoso ed umiliante nei confronti della stessa, sminuita continuamente sia come donna che come madre e fortemente limitata nelle sue volontà; (3) che, nel corso degli anni di matrimonio, si sono susseguiti diversi episodi di violenza fisica e verbale perpetrati dal coniuge ai danni della moglie, anche alla presenza dei figli;
(4) che la ricorrente svolge l'attività di
Operatrice Socio-Sanitaria presso l'Ospedale di Prato, con contratto a tempo determinato con scadenza al 31/12/2021, da cui percepisce un reddito netto mensile di
€ 1.250,00; (5) che il marito, dopo aver svolto in passato l'attività di autista, è attualmente disoccupato;
(6) che la coppia ha stabilito la propria residenza coniugale in
Prato, via Adda n. 14, in un immobile acquistato in comproprietà al 50% nell'anno
2016, su cui è stato acceso un contratto di mutuo con rata mensile di € 450,00 e per cui la ricorrente ha prestato idonea garanzia quale terza datrice di ipoteca.
Pertanto, ha chiesto che il Tribunale di Prato pronunciasse Parte_1 la separazione giudiziale dal coniuge chiedendo, quali provvedimenti CP_1 accessori: a) l'affidamento condiviso dei minori ad entrambi i genitori, con collocamento e domiciliazione prevalente presso la medesima, alla quale sarà assegnata la casa coniugale – sita in Prato (PO), via Adda n. 14 - nella quale continuerà ad abitare insieme ai figli;
b) il diritto di visita padre/figli secondo le modalità indicate nel ricorso introduttivo;
c) l'obbligo, a carico del convenuto ed in favore della ricorrente, di corrisponderle un assegno mensile di € 500,00 a titolo di contributo al mantenimento economico dei minori, oltre al 50% delle spese straordinarie, mediche e scolastiche che si renderanno necessarie, con facoltà per la ricorrente di richiedere all'INPS di versarle direttamente gli assegni a sostegno del nucleo familiare, essendo collocataria della prole.
Si è costituito in giudizio , il quale ha eccepito, in via preliminare, il CP_1 difetto di giurisdizione dell'autorità italiana, in quanto i coniugi sono entrambi romeni
– ancorché residenti in Prato – ed hanno contratto matrimonio in Romania optando per l'applicazione della legge dello Stato de quo, a cui ha espressamente fatto riferimento la ricorrente con la prima raccomandata inviata al coniuge in data 21/09/2021, con cui ha manifestato l'intenzione di addivenire allo scioglimento del matrimonio civile ai sensi
Pagina 4 a 14 dell'art. 31 della legge 218 del 1995. Ha poi allegato che è attualmente pendente innanzi al Tribunale di primo grado di Iasi (Romania) la causa n. 31717/245/2021 tra le stesse parti, con oggetto “divorzio con figli”. Nel merito, ha dedotto (a) che i motivi della separazione tra i coniugi devono essere addebitati a carico della IG.ra , la CP_1 quale ha intrattenuto una relazione extraconiugale con un'altra persona incontrata in ambiente lavorativo;
b) che le considerazioni svolte dalla ricorrente in ordine alle presunte violenze fisiche e verbali del marito sono rimaste prive di fondamento, tanto che la moglie ha sporto querela nei confronti del marito solo in data 05/03/2022, dopo aver ricevuto l'avviso di conclusione delle indagini preliminari per la querela a sua volta promossa dal nei confronti della IG.ra e della di lei madre;
c) di CP_1 Pt_1 aver perso il lavoro a settembre 2021 e di aver ripreso a lavorare nel mese di gennaio
2022 con contratto a tempo determinato con scadenza al 30/06/2022, poi prorogato fino al 31/12/2022, con un reddito mensile lordo di € 1.484,88 (che, però, per i primi tre mesi di attività è stato decisamente inferiore, come dimostrano le relative buste paga allegate); d) che dal reddito percepito, il deve detrarre l'importo della rata del CP_1 mutuo gravante sulla casa coniugale per circa € 430,00 mensili (anche se dal mese di
Novembre 2021, la ricorrente ha iniziato a rimborsare il 50% della relativa rata); e) che le spese sostenute dal medesimo negli ultimi anni lo hanno spinto a chiedere un nuovo finanziamento nel mese di Maggio 2022, con rata mensile di € 198,00.
Pertanto, il convenuto, in denegata ipotesi di non accoglimento dell'eccezione preliminare, ha chiesto (1) la separazione dalla coniuge con addebito a carico della medesima per le condotte sopra riportate;
(2) l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, con collocamento pressoché alternato e paritario presso i medesimi che saranno presenti a settimane alterne nella casa familiare;
(3) che i genitori contribuiscano in via diretta al mantenimento dei figli per i periodi di permanenza presso gli stessi, con ripartizione egualitaria delle spese straordinarie resesi necessarie nell'interesse dei minori;
(4) la determinazione del diritto di visita genitori/figli nei periodi feriali stabilendo una settimana alternata ciascuno nel periodo delle vacanze natalizie ed alternativamente per gli altri periodi di vacanza.
Con ordinanza presidenziale del 30/09/2022, adottata a scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza presidenziale, il Presidente del Tribunale ha autorizzato i coniugi a vivere separati portandosi reciproco rispetto e, dopo aver rigettato l'eccezione di difetto di giurisdizione avanzata da parte convenuta perché infondata ai sensi delle motivazioni fornite dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite con sentenza
Pagina 5 a 14 n. 29171 del 21/12/2020, ha adottato i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti ritenuti opportuni nell'interesse dei coniugi e della prole: a) ha disposto l'affidamento condiviso dei minori ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre, alla quale sarà assegnata la casa coniugale nella quale vi abiterà unitamente ai figli;
b) ha disposto le modalità di esercizio del diritto di visita padre/figli secondo quanto indicato in ordinanza;
d) ha disposto l'obbligo, a carico del convenuto, di versare in favore della ricorrente la somma mensile di € 300,00 a titolo di contributo al mantenimento economico dei figli, oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie, secondo quanto individuato dal Protocollo d'Intesa n. 468/2019.
Nominato il Giudice Istruttore per il prosieguo della causa, le parti si sono tempestivamente costituite nel giudizio di merito. Parte ricorrente, nella propria memoria integrativa, ha modificato le conclusioni già formulate con ricorso introduttivo, demandando l'affidamento in via esclusiva dei figli minori alla medesima ai sensi dell'art. 337quater, c. 3, c.c., con facoltà di adottare in autonomia le decisioni di maggiore interesse per i figli, con collocamento e residenza anagrafica dei medesimi presso di sè; la determinazione del diritto di visita padre/figli secondo quanto articolato in memoria;
la conferma, nel resto, delle condizioni già formulate e, in subordine, dei provvedimenti presidenziali emessi il 29/09/2022. Parte convenuta, nella propria memoria integrativa, ha invece precisato le proprie conclusioni così come già articolate in comparsa di costituzione e risposta.
Il G.I., all'esito dell'udienza ex art. 183 c.p.c. tenuta in data 06/12/2022, ha parzialmente modificato l'ordinanza presidenziale disponendo che il contributo al mantenimento cui è tenuta parte convenuta dovrà essere effettuato entro il giorno 15 di ogni mese, fermo il resto, ed ha autorizzato le parti al deposito delle memorie istruttorie ex art. 183, comma 6, c.p.c.
La causa è stata istruita mediante produzione documentale attestante la situazione economico-patrimoniale delle parti, acquisizione degli atti relativi ai procedimenti penali a carico di con persona offesa , ai sensi CP_1 Parte_1 dell'art. 64 disp. Att. c.p.p., escussione testimoniale e relazioni di aggiornamento sul nucleo familiare depositate, secondo le indicazioni fornite dal G.I., da parte del
Servizio Sociale territorialmente competente (SDS area pratese).
Con ordinanza del 10/04/2024, il G.I., preso atto della volontà di parte ricorrente di non proseguire il percorso di mediazione familiare suggerito dal Servizio Sociale, previa disponibilità della stessa e di parte convenuta, ha disposto che l'assegno unico
Pagina 6 a 14 universale per i figli dovesse essere ripartito al 50% tra i genitori ed ha rinviato la causa al 03/07/2024 per la precisazione delle conclusioni, sostituendo l'udienza col deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c.
Le parti hanno tempestivamente provveduto al deposito delle note scritte in sostituzione di udienza precisando le rispettive conclusioni (parte ricorrente, a modifica delle conclusioni già precisate in sede di memoria ex art. 183, comma 6, n. 1,
c.p.c. in punto di mantenimento economico dei minori, ha chiesto di disporre a carico del coniuge l'obbligo di versarle un assegno mensile di € 600,00 a titolo di concorso al mantenimento dei minori, oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie, ovvero, laddove l'assegno unico INPS venga attribuito a ciascuno dei genitori nella misura del
50%, di prevedere un aumento dell'assegno a carico del coniuge per € 800,00 mensili;
parte convenuta ha reiterato le conclusioni già rassegnate).
La causa è stata, dunque, rimessa al Collegio per la decisione, previa concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica e previa trasmissione degli atti al Pubblico Ministero per le proprie conclusioni.
Difetto di giurisdizione e riconoscimento della sentenza di divorzio resa di fronte al
Tribunale di Iasi – Parte convenuta ha in sede di conclusioni riproposto l'eccezione di carenza di giurisdizione già formulata con il proprio atto introduttivo mentre nella comparsa conclusionale ha chiesto che il Tribunale provveda al riconoscimento della sentenza di divorzio emessa dal Tribunale di Bucarest tra le medesime parti con conseguente cessazione della materia del contendere in punto di status.
Ebbene, premesso che l'eccezione preliminare di carenza di giurisdizione è stata già respinta nel corso del presente giudizio, in merito al riconoscimento della sentenza di divorzio resa in Romania tra le parti si osserva quanto segue.
L'articolo 64 della legge 218/1995 prevede: “La sentenza straniera è riconosciuta in Italia senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento quando:
a) il giudice che l'ha pronunciata poteva conoscere della causa secondo i principi sulla competenza giurisdizionale propri dell'ordinamento italiano;
b) l'atto introduttivo del giudizio è stato portato a conoscenza del convenuto in conformità a quanto previsto dalla legge del luogo dove si è svolto il processo e non sono stati violati i diritti essenziali della difesa;
c) le parti si sono costituite in giudizio secondo la legge del luogo dove si è svolto il processo o la contumacia è stata dichiarata in conformità a tale legge:
Pagina 7 a 14 d) essa è passata in giudicato secondo la legge del luogo in cui è stata pronunziata;
e) essa non è contraria ad altra sentenza pronunziata da un giudice italiano passata in giudicato;
f) non pende un processo davanti a un giudice italiano per il medesimo oggetto e fra le stesse parti, che abbia avuto inizio prima del processo straniero;
g) le sue disposizioni non producono effetti contrari all'ordine pubblico.”.
L'articolo 65 della legge citata prevede poi: “Hanno effetto in Italia i provvedimenti stranieri relativi alla capacità delle persone nonché all'esistenza di rapporti di famiglia o di diritti della personalità quando essi sono stati pronunciati dalle autorità dello Stato la cui legge
è richiamata dalle norme della presente legge o producono effetti nell'ordinamento di quello
Stato, anche se pronunciati da autorità di altro Stato, purché non siano contrari all'ordine pubblico e siano stati rispettati i diritti essenziali della difesa.”.
Dalla lettura combinata di tali norme si evince che il riconoscimento delle sentenze straniere relative ai rapporti di famiglia avviene automaticamente nel nostro ordinamento purchè non siano contrarie all'ordine pubblico e siano stati rispettati i diritti essenziali della difesa e quando non pende un processo davanti a un giudice italiano per il medesimo oggetto e fra le stesse parti, che abbia avuto inizio prima del processo straniero.
Ebbene, nel caso in esame ricorrono tutte le condizioni per riconoscere la sentenza di divorzio emessa dal Tribunale di Bucarest tra le parti posto che la stessa non è contraria all'ordine pubblico, sono stati rispettati i diritti essenziali della difesa tenuto conto che la odierna ricorrente era a conoscenza del procedimento instaurato dal coniuge in Romania ed è stata regolarmente citata in giudizio. Né può dirsi che pendeva in Italia un procedimento per il medesimo oggetto e fra le stesse parti, posto che il giudizio di separazione non ha lo stesso oggetto del giudizio divorzile.
Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, “deve osservarsi che il criterio dell'assoluta identità può essere integrato con quelli dell'equivalenza e dell'assimilabilità della situazione giuridica dedotta in giudizio e del provvedimento richiesto, ma nella specie, anche prospettando un'interpretazione più ampia e non restrittiva del criterio dell'identità, non può ritenersi che il giudizio di separazione sia assimilabile a quello straniero di divorzio sotto il profilo cruciale degli effetti dell'uno e dell'altro giudizio, essendo il primo una scansione necessaria del complessivo processo di dissoluzione del vincolo, inidonea a determinare la caducazione dello status coniugale, realizzabile soltanto con il secondo. Oltre a tali assorbenti considerazioni, deve evidenziarsi che alla separazione può non conseguire il divorzio, mentre il divorzio, anche alla luce delle ultime modifiche legislative, in chiave semplificativa, dei due
Pagina 8 a 14 istituti, non può non conseguire, per la legge italiana, alla separazione personale dei coniugi.”
(cfr. Cass. 24542/2016 in motivazione).
Pertanto, pur avendo il convenuto instaurato il giudizio di divorzio in Romania dopo l'instaurazione del giudizio separativo in Italia, tale giudizio può essere riconosciuto nel nostro ordinamento, anche in pendenza del giudizio separativo, non potendosi applicare la condizione ostativa della litispendenza sopra richiamata.
Quanto più precisamente all'efficacia della pronuncia, la stessa fa stato a pieno titolo tra le parti, essendo invece subordinati all'annotazione di essa nei registri dello stato civile i suoi soli effetti erga omnes, atteso il carattere meramente dichiarativo della pubblicità in questione (cfr.: Cass. Sez. 1, sentenza n. 9244 del 04.08.1992: "La norma di cui all'art. 10. secondo comma, della L. 1 dicembre 1970, n. 898, secondo cui lo scioglimento e la cessazione degli effetti civili del matrimonio hanno efficacia, a tutti gli effetti civili, dal giorno dell'annotazione della sentenza, va interpretata nel senso che gli effetti personali e patrimoniali della sentenza si producono tra le parti dal passaggio in giudicato, mentre l'annotazione attiene unicamente agli effetti "erga omnes" della pronuncia stessa, in considerazione dell'efficacia dichiarativa e non costitutiva dello stato delle persone fisiche che è propria dei registri dello stato civile").
Domanda di separazione e domanda di addebito – Alla luce di quanto sinora detto per la domanda di separazione e la domanda di addebito formulata da parte convenuta deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere essendo venuto meno il vincolo matrimoniale tra le parti.
Resta, tuttavia, la giurisdizione del giudice italiano in ordine alle domande di affidamento e mantenimento dei minori alla luce di quanto statuito nella Legge
218/1995.
Affidamento dei figli minori – Il Collegio ritiene che, nel caso di specie, ricorrano le condizioni per disporre l'affidamento esclusivo dei figli alla madre. Invero, la regola dettata dal legislatore dell'affidamento condiviso dei figli può essere derogata qualora la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento dovrà essere sorretta da una motivazione in positivo – sulla idoneità del genitore affidatario – e da una in negativo – sulla inidoneità educativa o manifesta carenza dell'altro genitore (cfr. Cass. n.
6535/2019). Infatti, il criterio da prediligere nella scelta del regime di affidamento maggiormente idoneo nel caso in esame è costituito dall'esclusivo interesse morale e materiale del minore (ex art. 337quater c.c.), da intendersi riferito alle sue fondamentali
Pagina 9 a 14 eIGenze di cura, educazione, istruzione e benessere psico-fisico, e ciò induce il giudicante a compiere un giudizio prognostico circa la capacità del singolo genitore di educare il figlio, desumibile dall'analisi di elementi concreti, quali la sua capacità relazionale ed affettiva e le modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il suo ruolo, nonché mediante apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente sociale e familiare che è in grado di offrire al minore (cfr. Cass. n. 28244/2019).
Nel caso in esame si osserva che il convenuto ha posto in essere molteplici comportamenti inadeguati e pregiudizievoli nei confronti dei figli nell'arco del presente procedimento, tali da far ritenere, all'esito del giudizio, l'inadeguatezza, allo stato, del medesimo di esercitare pienamente le proprie capacità genitoriali. In particolare, si osserva che il medesimo è stato rinviato a giudizio nell'ambito del procedimento RGNR 888/22 che lo vede imputato dei reati di cui agli artt. 572 e 570
c.p. ai danni della ricorrente e dei figli, ha volutamente e ripetutamente negato alla ricorrente la consegna della documentazione necessaria per l'ottenimento da parte della stessa dell'attestazione ISEE, inadempimento che gli ha comportato la condanna al pagamento di una pena pecuniaria in favore della delle Ammende ai sensi Pt_2 dell'art. 709 ter c.p.c. da parte del giudice istruttore, non ha rimborsato sistematicamente le spese straordinarie sostenute dalla madre per i figli, ha smesso di pagare il mutuo contratto sull'abitazione familiare nonostante la ricorrente abbia dimostrato di aver regolarmente versato al medesimo la propria quota parte ed ha assunto un atteggiamento altamente conflittuale e ostacolante nei confronti della moglie, comportamento che ha inciso negativamente sull'interesse dei minori, tanto da doversi considerare pregiudizievole per i medesimi.
Dunque, questo Collegio ritiene necessario, allo stato, di disporre l'affidamento in via esclusiva dei minori alla madre, con collocamento prevalente dei medesimi presso di essa, con la quale già convivono e risiedono anagraficamente.
Diritto di visita – il Collegio, all'esito del giudizio, alla luce anche delle relazioni dei
Servizi Sociali incaricati, ritiene di dover confermare l'articolazione del diritto di visita del padre nei confronti dei minori come disposta in sede presidenziale, in assenza di problematiche sul punto. I Servizi Sociali hanno dato atto che tale regime funziona, soprattutto dopo l'individuazione da parte delle parti del giorno infrasettimanale di visita da parte del padre. Pertanto, il Collegio prevede che il padre possa vedere e tenere con sé i figli per un pomeriggio infrasettimanale, dalla uscita da scuola e fino al
Pagina 10 a 14 dopo cena, quando il padre alle ore 21.30 li riaccompagnerà presso la residenza materna;
il fine settimana alternati dal sabato mattina alla domenica sera, dopo cena.
Le festività seguiranno il principio dell'alternanza. Per le vacanze estive i genitori dovranno accordarsi entro e non oltre il 31 maggio di ciascun anno;
in tale periodo, i bambini potranno stare con il padre quindici giorni, anche non consecutivi, facendo conoscere la località di villeggiatura alla madre e permettendo il contatto telefonico quotidiano. Analogamente i figli potranno trascorrere un periodo continuativo di vacanze di quindici giorni anche non consecutivi con la madre nel periodo estivo, durante il quale sarà sospeso il diritto di visita del padre.
Non si ravvisano i presupposti per disporre il collocamento paritario con alternanza dei genitori nella casa familiare, ciò in ragione della ancora accesa conflittualità sussistente tra le parti.
Assegnazione della casa familiare – In ragione del collocamento dei minori in via prevalente presso la madre, la casa familiare dovrà essere assegnata alla medesima che vi abiterà unitamente ai figli minorenni.
Mantenimento dei minori - Sulla base della disciplina dettata dal combinato disposto degli artt. 147 e 337 ter c.c. si evince l'obbligo da parte dei genitori, sia in costanza di matrimonio, sia in sede di separazione o divorzio, di mantenere, istruire ed educare i figli, provvedendo al mantenimento degli stessi, in misura proporzionale al proprio reddito, considerando “1) le attuali eIGenze del figlio, 2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori, 3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore, 4) le risorse economiche di entrambi i genitori, 5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore”. Tale obbligo sussiste per il solo fatto di aver generato i figli e prescinde da qualsiasi domanda.
Nella fattispecie in esame, il Collegio ritiene che, valutata la situazione patrimoniale e la corrispondente capacità contributiva delle parti - in considerazione della disciplina di affidamento sopra richiamata, della collocazione dei figli, della loro età e delle loro eIGenze scolastiche ed extrascolastiche, della situazione economica in cui versa la ricorrente, nonché della situazione reddituale del padre - deve essere posto a carico del padre un contributo al mantenimento della prole nella misura di complessivi € 500,00 mensili (euro 250,00 per ogni figlio), da corrispondere in favore della ricorrente entro il giorno 15 di ogni mese, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat relativi all'andamento dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo quanto indicato nel Protocollo d'Intesa n.
Pagina 11 a 14 468/2019 applicato nelle cause in materia di famiglia promosse innanzi a questo
Tribunale.
In particolare, si osserva che le parti hanno sostanzialmente redditi equivalenti (circa
22.000,00 euro lordi l'anno) ed entrambi hanno esborsi mensili, la ricorrente per il pagamento del mutuo e il convenuto per il pagamento del canone di locazione dell'abitazione che abita. Gli altri prestiti contratti dal padre non si comprende a che titolo siano stati accesi e le spese correnti non possono essere considerate posto che entrambi devono sostenerle.
L'assegno unico, tenuto conto del regime di affidamento, dovrà essere versato integralmente alla ricorrente.
La domanda di ripetizione delle somme indebitamente percepite dalla ricorrente a titolo di assegno unico deve essere dichiarata inammissibile, perché non connessa all'oggetto del presente procedimento.
Spese del giudizio – Tenuto conto dell'esito del giudizio il Tribunale ritiene di dover compensare tra le parti le spese del procedimento nella misura di 2/3, ponendo la parte restante a carico del convenuto, alla luce delle statuizioni rese in tema di affidamento, diritto di visita e mantenimento dei figli minori.
Le stesse saranno liquidate come in dispositivo in applicazione del D.M. 147/2022 tenuto conto del valore della controversia (valore indeterminabile di bassa complessità)
e della concreta attività svolta dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, così provvede:
1. DICHIARA cessata la materia del contendere tra le parti in ordine alla pronuncia di separazione giudiziale e della domanda di addebito;
2. AFFIDA i figli minori in via esclusiva alla madre;
3. ASSEGNA la casa familiare sita in Prato, via Adda 14 alla madre che vi abiterà unitamente ai figli minori;
4. DISPONE che il padre possa vedere e tenere con sé i figli per un pomeriggio infrasettimanale, dalla uscita da scuola e fino al dopo cena, quando il padre alle ore 21.30 li riaccompagnerà presso la residenza materna;
il fine settimana alternati dal sabato mattina alla domenica sera, dopo cena. Le festività seguiranno il principio dell'alternanza. Per le vacanze estive i genitori dovranno accordarsi entro e non oltre il 31 maggio di ciascun anno;
in tale
Pagina 12 a 14 periodo, i bambini potranno stare con il padre quindici giorni, anche non consecutivi, facendo conoscere la località di villeggiatura alla madre e permettendo il contatto telefonico quotidiano. Analogamente i figli potranno trascorrere un periodo continuativo di vacanze di quindici giorni anche non consecutivi con la madre nel periodo estivo, durante il quale sarà sospeso il diritto di visita del padre;
5. PONE A CARICO di l'obbligo di versare alla madre, a titolo di CP_1 contributo al mantenimento dei figli, entro il giorno 15 di ogni mese, la somma mensile di euro 500,00, somma annualmente rivalutabile secondo gli indici
ISTAT;
6. PONE A CARICO di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, le seguenti spese straordinarie:
a) sono da ritenersi ricomprese nell'assegno mensile di mantenimento ordinario le spese per vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione (comprese le utenze), materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco
(comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, parrucchiere;
b) rientrano nelle spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative (ove fuori sede), di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, pre-scuola, doposcuola e servizio di baby sitting;
corsi di lingua o attività artistiche
(musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuola private, trattamenti estetici, spese per la cura di animali domestici (se prima della separazione non erano sostenute), uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture
Pagina 13 a 14 pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli;
c) rientrano tra le spese straordinarie per le quali non è richiesta la previa concertazione: iscrizioni e rette scuole pubbliche, libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, spese per la cura di animali domestici (già presenti prima della separazione);
d) il genitore che ha anticipato la spesa di natura straordinaria (concordata o meno) avrà diritto di essere rimborsato, per la quota ad esso spettante, previa esibizione della relativa documentazione giustificativa;
7. DISPONE che l'assegno unico e universale erogato dall'INPS venga versato integralmente alla IG.ra ; Parte_1
8. DICHIARA inammissibile la domanda di ripetizione delle somme percepite dalla ricorrente;
9. COMPENSA tra le parti le spese del giudizio nella misura di 2/3;
10. CONDANNA parte convenuta al pagamento delle spese processuali sostenute da parte ricorrente (nella misura di 1/3) che si liquidano in euro 2.538,66 per compensi, euro 32,66 per esborsi, oltre al 15% per rimborso forfettario, IVA e
CPA come per legge.
Così deciso in Prato nella camera di conIGlio del 20.11.2024
Il Presidente dott. Lucia Schiaretti
il giudice est. dr.ssa Costanza Comunale
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