Sentenza 24 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 24/05/2025, n. 937 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 937 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n.° 1934/2024 - Pag. 1 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- SEZIONE CIVILE - Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di conSIlio: dott. Gaetano Laviola Presidente dott. Matteo Prato Giudice dott. Gianluca Di Giovanni Giudice rel. ed est. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n.° 1934/2024 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “divorzio” e vertente TRA
, c.f. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
17.01.1984, rappresentata e difesa dall'avv. Marisa Caravetta, giusta procura in atti, tutti domiciliati come in atti
- Ricorrente -
E
, c.f. nato a [...] il Controparte_1 C.F._2 11.08.1975, rappresentato e difeso dall'avv. Gaetano Monte, giusta procura in atti, tutti domiciliati come in atti;
- Resistente -
NONCHÉ PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Castrovillari
- Interventore ex lege -
CONCLUSIONI
Le parti hanno chiesto di pronunciare lo scioglimento del matrimonio alle condizioni di cui all'accordo depositato in corso di causa ed il P.M., in data 12.12.2024, ha emesso il seguente parere:
“Visto”. FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato in data 15.10.2024, ha introdotto il presente Parte_1 procedimento contenzioso di divorzio nei confronti del marito Controparte_1 All'udienza tenutasi in data 26.03.2025 dinanzi al giudice deSInato, espletato con esito negativo il tentativo di conciliazione, le parti - presenti personalmente - hanno dichiarato di avere raggiunto un accordo in ordine alle condizioni alle quali addivenire al divorzio e, precisamente, hanno chiesto di recepire le condizioni di cui all'accordo depositato telematicamente in data 25.03.2025. Gli avvocati hanno discusso oralmente la causa, chiedendo la pronuncia di divorzio in conformità all'accordo raggiunto. Il Giudice, quindi, ha riservato la decisione al Collegio.
Tanto esposto, si osserva e rileva quanto segue.
La domanda congiunta concernente lo scioglimento del matrimonio proposta dai ricorrenti è fondata e va accolta. Difatti, tenuto conto delle loro concordi dichiarazioni, può dirsi che è del tutto cessata e non può essere più ricostituita la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Nel caso di specie, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b della legge n. 898/70, perché la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi – computati fino alla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio – dalla data del 17.10.2023 dell'avvenuta comparizione dei coniugi alla prima udienza tenutasi nel corso del procedimento di separazione definito con sentenza (a conclusioni congiunte) di questo Tribunale del 7.12.2023 (r.g. n.
1178/2023). Può ritenersi provato dal comportamento delle parti che dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi Presidente del Tribunale è perdurato lo stato di separazione, il quale, in mancanza di provata eccezione contraria, deve ritenersi ininterrotto ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n. 898/70.
Le parti hanno dichiarato di chiedere la cessazione del vincolo matrimoniale e di concordare le condizioni espresse nell'accordo depositato il 25.03.2025, di seguito riportate: 1.“disporre il mutamento di rito da giudiziale in consensuale anche se le parti hanno manifestato la volontà di non volersi conciliare;
2. dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
RI CA il 17.08.2011, dando disposizione all'Ufficiale dello Stato Civile affinché effettui le annotazioni del caso;
3 omologare l'accordo sottoscritto dalle parti alle seguenti condizioni: I) l coniugi continueranno a vivere separatamente fissando la propria residenza ovunque e dovunque credano, nel mutuo e civile reciproco rispetto;
b) i figli minori e sono Per_1 Per_2 affidati ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni sull'affido condiviso, con collocamento presso la madre, con impegno da parte di entrambi di provvedere alla loro salute, educazione ed istruzione, attuando congiuntamente ogni decisione nel preminente interesse di quest'ultima, avendo riguardo alla loro capacità, aspirazione ed inclinazioni culturali;
II) i predetti minori continueranno ad essere collocati presso la madre e vivranno con quest'ultima presso l'abitazione di proprietà dei nonni materni, sita in RI AN (A.U.RI) Via Machiavelli n.31;
IlI) il SI. potrà vedere i propri figli tre pomeriggi a settimana ( lunedì-mercoledì e venerdì CP_1 dalle 12:00 alle 20.00) compatibilmente con gli orari di lavoro della gli orari scolastici Pt_1 ed extra scolastici dei figli minori, previo accordo con la ricorrente;
d. i minori trascorreranno con il padre qualche ora a scelta durante i fine settimana alternati, previo accordo la SI.ra Pt_1 mediante avviso telefonico o sms alla madre da comunicarsi almeno il giorno antecedente agli incontri. e. I minori trascorreranno alternativamente la festività di Pasqua e del Lunedi dell'Angelo, un anno con la madre ed un anno con il padre;
mentre le vacanze Natalizie verranno così ripartite: alternativamente i giorni di festa del 25 e 26 dicembre i minori li trascorreranno un anno con la madre e un anno con il padre, alternativamente i giorni di festa del 1 gennaio e 6 gennaio i minori li trascorreranno un anno con la madre e un anno con il padre. Durante le vacanze estive i minori potranno trascorrere del tempo con il padre previo accordo con la SI.ra fermo restando che il giorno di Ferragosto, sarà trascorso ad anni alterni con l'uno o Pt_1
l'altro genitore. Per le altre festività (compleanni, onomastici, ecc] salvo diverso accordo, l coniugi stabiliscono di festeggiare insieme nelle date dei compleanni e onomastici dei figli minori, in alternanza le ulteriori rimanenti festività (25 aprile, 1 maggio, 8 dicembre, e così via;
IV) le parti provvederanno in via diretta al mantenimento dei minori al 100% nei periodi di loro spettanza, rimborsandosi reciprocamente il 50% delle spese straordinarie, impegnandosi, inoltre, a concedere le necessarie autorizzazioni per il rilascio dei documenti di identità e/o validi per l'espatrio riguardanti se stessi e i minori. V) il SI. continuerà a versare alla SI.ra entro e CP_1 Pt_1 non oltre giorno 10 di ogni mese, la somma di € 450,00 (€225,00 per ogni figlio) a titolo di contributo per il mantenimento del minori, da rivalutarsi annualmente come per legge, in base agli indici ISTAT;
oltre 50% delle spese straordinarie, mediche ed odontoiatriche, scolastiche ed extrascolastiche (ad esempio: spese per cure mediche, corredo iniziale per anno scolastico, libri e vocabolari, gite di istruzione e di svago proposte dalla scuola, spese per il sostenimento economico delle trasferte per motivi di salute, sportive (ad esempio: iscrizioni ai corsi, materiale ed attrezzature specifiche) e ludiche (ad esempio: oratori e centri estivi), purché preventivamente R.G. n.° 1934/2024 - Pag. 3 di 3
concordate e documentata;
9. gli istanti dichiarano di non avere alcuna pretesa reciproca di carattere patrimoniali;
10. i beni di proprietà esclusiva resteranno assegnati a ciascun ricorrente secondo i rispettivi titoli di proprietà;
VI. i coniugi dichiarano altresì di essere d'accordo che per i mesi di giugno-luglio e agosto 2025, la SI.ra si recherà, unitamente ai due figli minori, e , in Puglia per motivi Pt_1 Per_1 Per_2 lavorativi;
in questi tre mesi il padre potrà vedere i figli ogni qualvolta lo vorrà e almeno una volta al mese;
VII) i coniugi dichiarano, inoltre che ad agosto e segnatamente in data 11.08.2025, i bambini scenderanno dalla Puglia a RI per festeggiare il compleanno insieme al padre;
VIII). Terminata il rapporto lavorativo in Puglia della SI.ra il padre, SI. Pt_1 CP_1 riprenderà a vedere i figli seguendo il piano genitoriale concordato;
IX) nei giorni dell 11-12-13 giugno 2025, e in data 18.06.2025, il figlio minore resterà collocato presso il padre, a Per_1 casa dei nonni paterni, per sostenere gli esami di terza media, successivamente alla data del 18 giugno 2025, il SI. accompagnerà il figlio in Puglia dalla madre e dalla sorella;
X) CP_1 Per_2 nel caso in cui la SI.ra troverà stabilmente lavoro in Puglia, bambini resteranno Pt_1 collocato presso di lei, con possibilità del padre di poterli vedere ogni qualvolta vorrà e per le festività si rispetterà il principio dell'alternanza; XI). Che l'assegno unico universale continuerà ad essere percepito al 100% dalla SI.ra ; alla luce di tanto, inoltre si precisa Parte_1 che la separazione tra gli ex coniugi dura ininterrottamente dalla prima udienza di separazione fissata fissato il 17.10.2023; che non vi è alcuna possibilità o reciproca volontà di riconciliazione o di ripresa della convivenza e, pertanto, sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio come sopra contratto. Spese legali compensate”. Il Tribunale prende atto delle condizioni pattuite tra le parti ritenendole conformi alla legge e all'interesse della prole. Per gli esposti motivi, il Tribunale deve pronunziare lo scioglimento del matrimonio. Tenuto conto dell'esito del giudizio, che ha visto le parti raggiungere un accordo in ordine alle condizioni del divorzio, va disposta l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Castrovillari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
A. DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto in RI CA (CS) in data
17.08.2011 tra e come sopra generalizzati, alle Parte_1 Controparte_1 condizioni indicate in parte motiva;
B. DICHIARA integralmente compensate le spese di lite tra le parti;
C. MANDA alla Cancelleria di trasmettere la sentenza, in copia autentica, non appena sarà passata in giudicato, all'Ufficiale dello stato civile del Comune di RI AN (CS) in cui l'atto di matrimonio (atto n. 16 parte I, anno 2011) fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al di cui al D.P.R.
3.11.2000 n. 396. Così deciso nella camera di conSIlio tenutasi in data 22 maggio 2025.
Il Presidente dott. Gaetano Laviola
Il Giudice estensore dott. Gianluca Di Giovanni
Sentenza redatta in collaborazione con l'Addetto all'Ufficio per il Processo, dott. Francesco Cottone.