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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 12/11/2025, n. 954 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 954 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 715/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Damiano Dazzi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g. 715/2025 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Parte_1
PEDRINI BATTISTINA, elettivamente domiciliate presso lo studio del difensore in VIA DELLA PREVIDENZA SOCIALE N. 7, REGGIO EMILIA;
RICORRENTI contro
, , , CP_1 Controparte_2 Controparte_3
Controparte_4
CONVENUTI CONTUMACI
CONCLUSIONI Le ricorrenti hanno concluso come da ricorso introduttivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 27/02/2025, e Parte_1
hanno promosso il presente giudizio al fine di vedersi riconosciuto Parte_1
l'acquisto, per maturata usucapione ventennale, di un fabbricato sito nel Comune di Vetto (RE), loc. Bresse, edificato sulla corte comune identificata al catasto terreni del Comune di Vetto al fg. 18, map. 45, costituito da due vani al piano terra (bagno/lavanderia) con forno e scala, due vani al piano seminterrato (ripostigli) ed area cortiliva adiacente al fabbricato al piano seminterrato. Le ricorrenti hanno convenuto in giudizio coloro cui risultava intestato l'immobile, ossia
, , e , CP_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
pagina 1 di 3 deducendo che nessuno, tra i comproprietari, aveva mai rivendicato la proprietà o altro diritto reale di godimento, e che, di contro, le ricorrenti avevano esercitato il possesso su tale immobile da oltre vent'anni uti dominus, eseguendovi anche opere di manutenzione che di volta in volta si erano rese necessarie. I convenuti, a cui il ricorso è stato ritualmente notificato, non si sono costituiti in giudizio, ed all'udienza dell'11/09/2025 sono stati dichiarati contumaci. La causa è stata istruita documentalmente (cfr. perizia in atti) e con la prova testimoniale assunta all'udienza dell'11/11/2025, ed è stata riservata in decisione nel termine di 30 giorni, ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c., nella medesima udienza dell'11/11/2025.
2. Ciò posto, preliminarmente, in punto di diritto va rilevato come, alla stregua di quanto disposto dall'art. 1158 c.c. la proprietà dei beni immobili e degli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi, si acquista in virtù del possesso continuato per venti anni. L'istituto dell'usucapione richiede solo il possesso e non anche l'ignoranza dell'altrui diritto, non risultando, quindi, incompatibile con la conoscenza del diritto di proprietà altrui. Per la maturazione dell'usucapione il possesso deve essere pacifico, non violento, ininterrotto e continuato. L'attore, quindi, per vedere accolta la domanda proposta, ha l'onere di provare tanto il "corpus" quanto l'"animus"; come noto, il primo indica la situazione di fatto del soggetto con la cosa (signoria materiale), mentre l'animus possidendisi identifica nell'intendimento del possessore di esercitare sul bene i poteri del proprietario o del titolare di altro diritto reale, elemento che può desumersi anche in via presuntiva dallo svolgimento di attività corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà sicché, in tal caso, spetterà al convenuto dimostrare che la disponibilità del bene è stata conseguita dall'attore sulla base di un titolo che attribuiva allo stesso esclusivamente un diritto personale. Fatte queste premesse, ritiene questo Giudice che, nel caso in esame, la prova possa dirsi raggiunta. Il testimone sentito all'udienza dell'11/11/2025, , ha confermato che le Testimone_1 odierne ricorrenti, da oltre vent'anni ed in modo continuativo, si prendono cura dell'immobile in questione comportandosi come proprietarie esclusive, avendo altresì commissionato ( ) opere di manutenzione del tetto. Non consta opposizione Parte_1 alcuna da parte di terzi, che abbiano rivendicato la proprietà o altro diritto reale sull'immobile. Non vi è motivo di dubitare della attendibilità della deposizione testimoniale di Tes_1
, considerato che proviene da un teste che ha dichiarato di conoscere in modo
[...] diretto i luoghi da oltre vent'anni, quantomeno dall'anno 1994 (v. verbale d'udienza dell'11/11/2025).
pagina 2 di 3 Di contro, la mancata comparizione dei convenuti contumaci a rendere l'interrogatorio formale, ammesso con ordinanza ritualmente notificata ai convenuti medesimi, comporta la conseguenza che possa ritenersi per ammesso, ai sensi dell'art. 232 c.p.c., il fatto che le sig.re e si trovino da oltre venti anni nel Parte_1 Parte_1 possesso del fabbricato sopra indicato sito nel Comune di Vetto (RE), e che le stesse si siano comportate come esclusive proprietarie negli ultimi venti anni. Alla stregua delle considerazioni che precedono, ritiene pertanto il Tribunale che sussistano i presupposti di cui all'art. 1158 c.c. e che, quindi, la domanda attorea debba trovare accoglimento. Stante il comportamento processuale dei convenuti, che non si sono costituiti in giudizio, non essendoci stata controversia sulla pretesa azionata, le spese di lite vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda disattesa ed assorbita così provvede: 1) accerta e dichiara l'intervenuto acquisto per usucapione, da parte delle ricorrenti e , della proprietà esclusiva del fabbricato sito nel Parte_1 Parte_1
Comune di Vetto (RE) loc.Bresse, edificato sulla corte comune identificata al Catasto Terreni del Comune di Vetto (RE) al Foglio 18, Particella 45, “Qualità classe accessorio” di superficie 160 mq, costituito da due vani al piano terra (bagno/lavanderia) con forno e scala, due vani al piano seminterrato (ripostigli) ed area cortiliva adiacente al fabbricato al piano seminterrato;
2) dispone che la Conservatoria dei Registri Immobiliari competente per territorio, in persona del Conservatore, provveda alla trascrizione della presente sentenza ed alle conseguenti volture;
3) dichiara compensate le spese di lite.
Reggio Emilia, 12 novembre 2025
Il Giudice
dott. Damiano Dazzi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Damiano Dazzi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g. 715/2025 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Parte_1
PEDRINI BATTISTINA, elettivamente domiciliate presso lo studio del difensore in VIA DELLA PREVIDENZA SOCIALE N. 7, REGGIO EMILIA;
RICORRENTI contro
, , , CP_1 Controparte_2 Controparte_3
Controparte_4
CONVENUTI CONTUMACI
CONCLUSIONI Le ricorrenti hanno concluso come da ricorso introduttivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 27/02/2025, e Parte_1
hanno promosso il presente giudizio al fine di vedersi riconosciuto Parte_1
l'acquisto, per maturata usucapione ventennale, di un fabbricato sito nel Comune di Vetto (RE), loc. Bresse, edificato sulla corte comune identificata al catasto terreni del Comune di Vetto al fg. 18, map. 45, costituito da due vani al piano terra (bagno/lavanderia) con forno e scala, due vani al piano seminterrato (ripostigli) ed area cortiliva adiacente al fabbricato al piano seminterrato. Le ricorrenti hanno convenuto in giudizio coloro cui risultava intestato l'immobile, ossia
, , e , CP_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
pagina 1 di 3 deducendo che nessuno, tra i comproprietari, aveva mai rivendicato la proprietà o altro diritto reale di godimento, e che, di contro, le ricorrenti avevano esercitato il possesso su tale immobile da oltre vent'anni uti dominus, eseguendovi anche opere di manutenzione che di volta in volta si erano rese necessarie. I convenuti, a cui il ricorso è stato ritualmente notificato, non si sono costituiti in giudizio, ed all'udienza dell'11/09/2025 sono stati dichiarati contumaci. La causa è stata istruita documentalmente (cfr. perizia in atti) e con la prova testimoniale assunta all'udienza dell'11/11/2025, ed è stata riservata in decisione nel termine di 30 giorni, ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c., nella medesima udienza dell'11/11/2025.
2. Ciò posto, preliminarmente, in punto di diritto va rilevato come, alla stregua di quanto disposto dall'art. 1158 c.c. la proprietà dei beni immobili e degli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi, si acquista in virtù del possesso continuato per venti anni. L'istituto dell'usucapione richiede solo il possesso e non anche l'ignoranza dell'altrui diritto, non risultando, quindi, incompatibile con la conoscenza del diritto di proprietà altrui. Per la maturazione dell'usucapione il possesso deve essere pacifico, non violento, ininterrotto e continuato. L'attore, quindi, per vedere accolta la domanda proposta, ha l'onere di provare tanto il "corpus" quanto l'"animus"; come noto, il primo indica la situazione di fatto del soggetto con la cosa (signoria materiale), mentre l'animus possidendisi identifica nell'intendimento del possessore di esercitare sul bene i poteri del proprietario o del titolare di altro diritto reale, elemento che può desumersi anche in via presuntiva dallo svolgimento di attività corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà sicché, in tal caso, spetterà al convenuto dimostrare che la disponibilità del bene è stata conseguita dall'attore sulla base di un titolo che attribuiva allo stesso esclusivamente un diritto personale. Fatte queste premesse, ritiene questo Giudice che, nel caso in esame, la prova possa dirsi raggiunta. Il testimone sentito all'udienza dell'11/11/2025, , ha confermato che le Testimone_1 odierne ricorrenti, da oltre vent'anni ed in modo continuativo, si prendono cura dell'immobile in questione comportandosi come proprietarie esclusive, avendo altresì commissionato ( ) opere di manutenzione del tetto. Non consta opposizione Parte_1 alcuna da parte di terzi, che abbiano rivendicato la proprietà o altro diritto reale sull'immobile. Non vi è motivo di dubitare della attendibilità della deposizione testimoniale di Tes_1
, considerato che proviene da un teste che ha dichiarato di conoscere in modo
[...] diretto i luoghi da oltre vent'anni, quantomeno dall'anno 1994 (v. verbale d'udienza dell'11/11/2025).
pagina 2 di 3 Di contro, la mancata comparizione dei convenuti contumaci a rendere l'interrogatorio formale, ammesso con ordinanza ritualmente notificata ai convenuti medesimi, comporta la conseguenza che possa ritenersi per ammesso, ai sensi dell'art. 232 c.p.c., il fatto che le sig.re e si trovino da oltre venti anni nel Parte_1 Parte_1 possesso del fabbricato sopra indicato sito nel Comune di Vetto (RE), e che le stesse si siano comportate come esclusive proprietarie negli ultimi venti anni. Alla stregua delle considerazioni che precedono, ritiene pertanto il Tribunale che sussistano i presupposti di cui all'art. 1158 c.c. e che, quindi, la domanda attorea debba trovare accoglimento. Stante il comportamento processuale dei convenuti, che non si sono costituiti in giudizio, non essendoci stata controversia sulla pretesa azionata, le spese di lite vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda disattesa ed assorbita così provvede: 1) accerta e dichiara l'intervenuto acquisto per usucapione, da parte delle ricorrenti e , della proprietà esclusiva del fabbricato sito nel Parte_1 Parte_1
Comune di Vetto (RE) loc.Bresse, edificato sulla corte comune identificata al Catasto Terreni del Comune di Vetto (RE) al Foglio 18, Particella 45, “Qualità classe accessorio” di superficie 160 mq, costituito da due vani al piano terra (bagno/lavanderia) con forno e scala, due vani al piano seminterrato (ripostigli) ed area cortiliva adiacente al fabbricato al piano seminterrato;
2) dispone che la Conservatoria dei Registri Immobiliari competente per territorio, in persona del Conservatore, provveda alla trascrizione della presente sentenza ed alle conseguenti volture;
3) dichiara compensate le spese di lite.
Reggio Emilia, 12 novembre 2025
Il Giudice
dott. Damiano Dazzi
pagina 3 di 3