Cass. civ., SS.UU., sentenza 14/07/1956, n. 2633
CASS
Sentenza 14 luglio 1956

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A) è incensurabile l'apprezzamento del giudice di merito sulla qualificazione di un negozio come negozio di accertamento, anziché come transazione, data la Mancanza delle reciproche concessioni e della res dubia. B) l'art.2036 codice civile, regola soltanto l'indebito soggettivo ex parte debitoris e non può applicarsi all'indebito soggettivo ex parte creditoris, al quale è invece applicabile l'articolo 2033 codice civile, sull'indebito oggettivo, data la analogia di tale situazione con quella del debitore che paga a persona diversa del creditore. C) l'oblazione, sia processuale che extraprocessuale è un istituto unico di diritto penale e non di diritto amministrativo e deve essere considerato non come una transazione tra stato e contravventore, ma quale esecuzione volontaria della pena fissata o dalla legge o dall'autorità amministrativa, basata sul riconoscimento della responsabilità. Pertanto, sia all'oblazione processuale che a quella extra processuale, non possono essere applicati i principii di diritto amministrativo per la annullabilità o la revoca degli Atti amministrativi ne', tanto meno, l'istituto della condictio indebiti, che, risolvendosi in una negazione del fatto contravvenzionale ovvero nel disconoscimento del diritto dell'ente pubblico violato dal contravventore, si porrebbe in aperta contraddizione col riconoscimento che giustifica l'oblazione e, con essa, l'arresto dell'Azione penale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., SS.UU., sentenza 14/07/1956, n. 2633
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2633
    Data del deposito : 14 luglio 1956

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