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Sentenza 12 ottobre 2025
Sentenza 12 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 12/10/2025, n. 900 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 900 |
| Data del deposito : | 12 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI PALERMO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) dott. IA LC Presidente relatore
2) dott. Carmelo Ioppolo Consigliere
3) dott. Claudio Antonelli Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 47 R.G.A. 2022, promossa in grado di appello D A e in proprio e n.q. di genitori esercenti la Parte_1 Parte_2 potestà sul figlio minore rappresentato e difeso dall'Avvocato Aversa Per_1
Anna
- Appellante - C O N T R O
, in persona del pro tempore, rappresentato Controparte_1 CP_2
e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici, siti in Palermo, Via Mariano Stabile n.184, è per legge domiciliato.
- Appellato e appellante incidentale- All'udienza dell'11 settembre 2025 i procuratori delle parti costituite concludevano come dai rispettivi atti difensivi. FATTO Con ricorso depositato innanzi al Tribunale G.L. di Palermo il 18.9.2019
– volontario in servizio permanente dell'Esercito Italiano, presso il Parte_1
4° Reggimento Genio Guastatori di Palermo - esponeva che, in conseguenza delle lesioni riportate in data 15.06.2012, durante lo svolgimento della Missione denominata ISAF XVIII in Afghanistan a causa dell'esplosione di un ordigno, riconosciuto tale evento come atto di terrorismo, con decreto n. 145 dell' 8 maggio 2015 il le aveva attribuito (per l'accertato reliquato di Controparte_1 invalidità complessiva del 18% da parte della Commissione Medica presso il Dipartimento Militare di Medicina Legale di Messina, in data 8.01.2014) il diritto alla corresponsione della Speciale Elargizione;
che la riscontrata patologia (Frattura da
1 scoppio pluriframmentaria composta del calcagno e dell'angolo postero-superiore del domo astralgico destro) - già ritenuta, in data 15.06.2012 dipendente da causa di servizio e, in data 8.10.2015, ascritta alla “Tabella B” - a seguito di visita del 5.12.2018, era risultata aggravata e ascritta alla “Tabella A Categoria 8” e, al punto A del giudizio diagnostico, la patologia “esiti di condropatia femoro rotulea e meniscosi bilaterale Rm evidenziato in atto a lieve incidenza funzionale”, è stata riconosciuta Interdipendente dalla prima;
lamentando l'errata quantificazione dell'invalidità complessiva da indennizzare (in base alla quale la speciale elargizione era stata attribuita in misura pari a € 16.854,76 che, decurtato l'importo già percepito a titolo risarcitorio, peri ad € 47.606,00, portava ad un residuo credito pari ad € 0,00), chiedeva annullarsi il verbale BL/G n.10 dell'8 gennaio 2014 ed il conseguente Decreto ministeriale n. 145 dell'8.05.2015 nonché il verbale BL/B 111/EI dell'8.10.2015 e il verbale BL/B1025/EI del 5.12.2018 e rivendicava il riconoscimento di un'invalidità complessiva del 59%, iscrivendo le patologie alla tabella A5^ Ctg, con conseguente condanna dei Controparte_3
a corrisponderle la speciale elargizione nella misura di 120.000,00
[...] euro, l'assegno vitalizio di cui alla L. n. 407/1998, nella misura di 500,00 euro, e lo speciale assegno vitalizio di cui al comma 3, Legge n. 206/2004 nella misura di € 1.033,00, con decorrenza dal 15.6.2012, nonché il medesimo assegno vitalizio di cui alla L. n. 407/1998, nella stessa misura di 500,00 euro e lo speciale assegno vitalizio di cui al comma 3, Legge n. 206/2004 nella stessa misura di € 1.033,00, in favore, rispettivamente, del convivente e del figlio minore , Parte_2 Persona_2 con decorrenza dal 13.10.2016, nonché il diritto all'assistenza psicologica ex art. 6, comma 2, della legge n. 206/2004, il diritto al beneficio dell'esenzione dalla partecipazione alla spesa per ogni tipo di prestazione sanitaria e farmaceutica e il beneficio di cui all'art.1 della L.n.203/2000 (diritto ai medicinali di fascia C gratuiti), ex art.9 L.n.206/2004. Con la sentenza n. 4412/2021 del 22.11.2021 il Tribunale, preliminarmente dichiarando il difetto di giurisdizione in riferimento alle domande di annullamento dei verbali delle commissioni mediche e del decreto del , Controparte_1 nonché il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha parzialmente accolto la domanda, riconoscendo il diritto del ricorrente all'assistenza psicologica, ex art. 6 comma 2° della L. n. 206/2004, ed all'esenzione dalla spesa farmaceutica, ex art. 9 stessa legge;
accertata, con ctu sanitaria, un'invalidità permanente pari al 26,3% (secondo il criterio più favorevole determinato in base alle tabelle di cui al D.M. sanità del 5.02.1992 – pari al 26,3% - e quello determinato in base alle tabelle A,B,E,F1 annesse al Dpr 23.12.1978 n.915- pari al 25% - come previsto dall'art.3 del dpr 181/2009), il diritto all'assegno vitalizio
2 di cui all'art.2 n.1 L.n.407/1998 - previsto ove l'invalidità permanente sia non inferiore ad un quarto -; ha osservato che il aveva già parzialmente CP_1 adempiuto a quanto dovuto: infatti, quantificando l'invalidità permanente, ai sensi dell'art. 3 del DPR 181/2009, nel valore “…più favorevole tra quello determinato in base alle tabelle per i gradi di invalidità e relative modalità d'uso approvate, in conformità .….. con il decreto del Ministro della sanità … 5 febbraio 1992 e successive modificazioni, …. e quello determinato in base alle tabelle A, B, E ed F1 annesse al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, e relativi criteri applicativi….”, si perveniva ad un grado di invalidità pari al 26,3% che consentiva la liquidazione della speciale elargizione nella misura di € 52.600,00 (€ 2.000,00 a punto); conseguentemente, tenuto conto che la aveva già liquidato l'importo di € 47.606,00 e che, ai sensi Controparte_4 dell'art. 10 della L. n. 302/1990, la somma del risarcimento deve essere detratta da quella della speciale elargizione, il residuo credito a carico del , doveva CP_1 ritenersi pari a € 4.994,00. Il giudice respingeva nel resto la domanda volta ad ottenere lo speciale assegno per il coniuge e il figlio minore non essendo la parte ricorrente deceduta e ometteva di pronunciarsi in ordine allo speciale assegno vitalizio previsto dalla L.n.206/2004 del 15.06.2012 in favore della ricorrente. Avverso tale sentenza ha proposto appello , unitamente al Parte_1 coniuge , entrambi in proprio e n.q. di genitori esercenti la potestà sul Parte_2 figlio minore con ricorso depositato il 13.1.2022, chiedendone la riforma. Per_1
Ha resistito al gravame il , costituitosi con memoria Controparte_1 depositata il 29.03.2024 che proponeva, al contempo, impugnazione incidentale in merito alla erronea quantificazione dell'invalidità permanente nella misura del 26,3%., piuttosto che, in base al criterio più favorevole, nel 21%, Istruita con il rinnovo della CTU, all'udienza dell'11.09.2025, sulle conclusioni delle parti di cui ai rispettivi atti difensivi, la causa è stata decisa come da dispositivo. MOTIVI Va premesso che è ormai coperta da giudicato la statuizione con cui è stato dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell'Economia e delle Finanze, non impugnata dall'appellante che, infatti, ha pure omesso di evocarlo in questo grado del giudizio. Venendo al merito, con il primo motivo lamenta, anzitutto, l'appellante la violazione dell'art.3 comma 1 del D.P.R. 181/91 per:
- errata qualificazione e determinazione dell'invalidità permanente, non avendo considerato e valutato anche la patologia “esiti di condropatia femoro-rotulea e
3 meniscosi bilaterale RM” riconosciuta dalla Commissione Medica (verbale del 5.12.2018) interdipendente dalla prima (“Frattura da scoppio pluriframmentaria”) per aggravamento;
- omesso riconoscimento del valore più favorevole che, in base alla tabella A cat.8^, allegata al DPR n.181/1991, avrebbe dovuto essere individuato nel 30% e non già nel 26,3%;
- lamenta, inoltre, che il Tribunale avrebbe erroneamente determinato il grado di invalidità complessiva, non tenendo conto delle speciali modalità di calcolo previste per le vittime del terrorismo dall'art. 4 comma 1 par. d) del DPR 181/2009, che prescrive l'applicazione della seguente formula: IC=DB+DM+(IP-DB); pertanto, assumendo di aver riportato, a seguito del trauma subito in data 15/06/2012, un danno biologico (D.B.) pari al 21% (dovuto a “Frattura da scoppio pluriframmentaria composta del calcagno e dell'angolo postero-superiore del domo astralgico destro, già ritenuta dipendente da causa di servizio e per l'aggravamento dovuto a esiti di condropatia femoro rotulea e meniscosi bilaterale Rm), un danno morale (D.M.) pari a due terzi del danno biologico (14%) ed un' invalidità permanente (I.P) del 45%, assume che l'invalidità complessiva su cui modulare la speciale elargizione avrebbe dovuto determinarsi nel 59% [(IC= DB+DM+(IP-DB)= 21+14+(45-21) = 59], arrotondata al 60% (valore più alto della tabella di riferimento di cui al DPR 181/2009); Si duole, inoltre, della reiezione della richiesta di attribuzione dello “speciale assegno vitalizio” per sé e per il coniuge e il figlio, di cui all'art.5 c.3 della L.n.206/2004, ulteriore e aggiuntivo rispetto all'assegno vitalizio indicato all'art.2 della L.n.407/1998. L'appello è solo in parte fondato.
Ai sensi dell'art. 5 della L. n. 206 del 3 agosto 2004, alle vittime di atti di terrorismo è dovuta la speciale elargizione di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, in ragione di 2.000,00 euro per ogni punto percentuale di invalidità riportata, sino alla misura massima di 200.000 euro;
se, inoltre, l'invalidità riportata a seguito di ferite o di lesioni causate da atti di terrorismo non è inferiore ad un quarto della capacità lavorativa, spetta altresì (non solo alla vittima ma anche ai superstiti) uno speciale assegno vitalizio, non reversibile, di 1.033,00 euro mensili (art. 5 comma 3 L. cit.). Ancora, l'articolo 6 della legge 206 del 2004 stabilisce che le percentuali di invalidità già riconosciute e indennizzate in base ai criteri e alle disposizioni della normativa vigente alla data di entrata in vigore della stessa legge sono rivalutate tenendo conto dell'eventuale intercorso aggravamento fisico e del riconoscimento del danno biologico e morale: la norma primaria non ha indicato i criteri per una
4 concreta valutazione, criteri che sono stati dettati dalla norma regolamentare attuativa, rappresentata dal DPR n. 181 del 2009, diretto proprio a «disciplinare i criteri medico-legali con disposizioni di carattere generale cui debbono attenersi le commissioni mediche di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 510 del 1999». Nell'applicazione della normativa appena citata appare opportuno richiamare i principi elaborati dalle Sezioni Unite della Suprema Corte che, con sentenza n. 6214 del 24/02/2022, ha fornito in merito autorevoli e condivisibili chiarimenti, in special modo, in ordine ai criteri di determinazione del danno indennizzabile con la speciale elargizione, previsti dal DPR n. 181/2009, criteri che, come precisato dalla Corte, non si riferiscono soltanto alla rivalutazione degli indennizzi già liquidati prima dell'entrata in vigore della L. n. 206/2004, ma costituiscono un nuovo criterio regolatore applicabile a tutti gli indennizzi, anche di nuova liquidazione, tra i quali rientra quello per cui è causa. Orbene, onde far chiarezza sui termini e le categorie giuridiche utilizzati dal legislatore, l'art. 1 del D.P.R. n. 181/2009, precisa che a tal fine deve intendersi per:
- danno biologico, «la lesione di carattere permanente dell'indennità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico - relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito»;
- danno morale, «il pregiudizio non patrimoniale costituto dalla sofferenza soggettiva cagionata dal fatto lesivo in sé considerato».
Ai sensi dell'art. 2 del medesimo D.P.R., la valutazione della percentuale di invalidità di cui all'art. 6, comma 1, della l. n. 206/2004 è espressa in una percentuale unica, comprensiva del danno biologico e morale («la valutazione della percentuale d'invalidità [...] è espressa in una percentuale unica d'invalidità, comprensiva del riconoscimento del danno biologico e morale»). Tanto precisato, e venendo ai criteri per la valutazione della suddetta indennità, soccorrono gli artt. 3 e 4 dello stesso DPR, precisamente:
- l'art. 3, rubricato «Criteri medico legali per la valutazione dell'invalidità permanente» dispone che la percentuale di invalidità permanente (IP), riferita alla capacità lavorativa, è attribuita scegliendo il valore più favorevole tra quello determinato in base alle tabelle approvate con il decreto del Ministro della sanità 5 febbraio 1992 e quello determinato in base alle tabelle A, B, E, F1 annesse al d.P.R. n. 915/1978, stabilendo le modalità per il loro utilizzo. La norma, dunque, fissa le regole per la determinazione dell'invalidità permanente, anche mediante conversione di preesistenti categorie e tabelle normative, prevedendo che essa sia stabilita secondo il valore più favorevole derivante da tali plurimi parametri;
5 - l'art. 4, rubricato «Criteri medico legali per la rivalutazione dell'invalidità permanente e per la determinazione del danno biologico e del danno morale» stabilisce i criteri per la rivalutazione delle indennità già riconosciute ed indennizzate, disponendo che:
- la percentuale di invalidità permanente (IP), riferita alla capacità lavorativa, venga attribuita secondo quanto indicato nel precedente art. 3;
- la percentuale di danno biologico (DB), venga determinata in base alla tabella delle menomazioni di cui agli artt. 138, comma 1 e 139, comma 4, d.lgs. n. 209/2005;
- la percentuale di danno morale (DM) venga determinata caso per caso (secondo i parametri indicati dalla medesima norma) fino ad un massimo di 2/3 del valore percentuale del danno biologico;
- la percentuale unica di invalidità complessiva (IC) di cui all'art. 6 I. n. 206/2004 sia pari, in misura comunque non superiore al 100%, alla somma delle percentuali del danno biologico, del danno morale e della differenza, se positiva, tra l'invalidità riferita alla capacità lavorativa ed il danno biologico, secondo la formula IC = DB + DM + (IP-DB). Ciò posto, la Suprema Corte ha dunque chiarito che “L'art. 4… si occupa dei criteri attraverso cui l'invalidità permanente di cui al precedente art. 3 va integrata con il danno biologico (di cui si indica la tabella di calcolo: lett. b) e con il danno morale (di cui vengono ivi fissate le regole di determinazione: lett. c). Infine, vi è un criterio (lett. d) che definisce la sommatoria tra tali voci di danno, in una prospettiva di massimo favore per i beneficiari, in quanto al danno biologico ed al danno morale si aggiungono, se superiori, i valori differenziali inerenti all'invalidità permanente di cui all'art. 3, calcolati appunto sottraendo da essa la percentuale inerente al danno biologico stesso”. Ora, che i criteri di cui all'art. 4 debbano applicarsi a tutti i casi, sia di rivalutazione di precedenti indennizzi che ai nuovi, si ricava dall'art. 6 comma 1 del DPR n. 181/2009 (Disposizioni finali) laddove prevede che: «1. A fare data dall'entrata in vigore del presente regolamento le commissioni mediche provvedono all'accertamento delle invalidità secondo quanto previsto agli articoli 3 e 4. 2. Nei casi di applicazione dell'articolo 6, comma 1, della legge 3 agosto 2004, n. 206, le valutazioni delle invalidità operate in difformità alle disposizioni del presente regolamento, possono formare oggetto di revisione da parte dei competenti organismi sanitari, previa domanda degli interessati agli uffici delle amministrazioni competenti [...]».
“La lettura coordinata dei suddetti commi 1 e 2 porta a ritenere che con il primo comma si sia inteso prevedere una applicazione generalizzata della regola
6 della liquidazione complessiva prevista dall'art. 4 del medesimo d.P.R. n. 181/2009 per tutti gli indennizzi, anche successivi all'entrata in vigore della I. n. 206/2004; il comma 2 ne ribadisce l'applicazione alle ipotesi di rivalutazione di cui all'art. 6, comma 1, della I. n. 206/2004. La norma, dunque, così intesa si riferisce anche (anzi principalmente) alle nuove liquidazioni, che devono essere fatte con il computo del danno non patrimoniale. E del resto anche l'art. 6, comma 1, della I. n. 206/2004 (norma rispetto alla quale è proprio il d.P.R. n. 181/2009 ad individuare i criteri medico-legali per l'accertamento e la determinazione dell'invalidità e del danno biologico e morale) laddove stabilisce che: «1. Le percentuali di invalidità già riconosciute e indennizzate in base ai criteri e alle disposizioni della normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge sono rivalutate tenendo conto dell'eventuale intercorso aggravamento fisico e del riconoscimento del danno biologico e morale» non può che interpretarsi nel senso che i nuovi criteri, che prevedono il rilievo del danno non patrimoniale, si applicano 'anche' alle indennità già liquidate e non solo ad esse”. (v. Cass. SSUU n. n. 6214 del 24/02/2022 in motivazione). Tanto premesso in diritto, si osserva che dalla lettura del verbale dell'8 gennaio 2014 appare di tutta evidenza come la CMO si sia attenuta esclusivamente ai criteri indicati all'art. 3, raffrontando i valori tratti dalle due tabelle ivi indicate come parametri di riferimento, ed attribuendo il grado di invalidità (più favorevole) da esse risultante.
L'appellante ha, sotto un primo profilo, censurato tale giudizio (e quello successivo adottato dal CTU e recepito nella sentenza impugnata) lamentando l'errata applicazione del criterio previsto dall'art. 3, in quanto, in primo luogo, non sarebbe stata applicata la percentuale invalidante più favorevole scaturita dal confronto tra le due tabelle ivi indicate ed, in secondo luogo, in quanto sarebbero stati del tutto obliterati i criteri di cui all'art.
4. La prima censura è infondata.
Non risulta, intanto, contestato il giudizio diagnostico effettuato dalla CMO, consistito in “Frattura da scoppio pluriframmentaria composta del calcagno e dell'angolo postero-superiore del domo astralgico destro”- v. all. 5; tale tipologia di lesione è stata sussunta dal CTU nominato nel primo grado del giudizio, rispettivamente, per analogia, nei codici 7214 e 7220 e 7221 della tabella ex D.M. 05/02/92 (26,3%), e, per analogia con l'unica voce applicabile, richiamata in 8^ categoria della Tabella A del dpr 915/78 -“Anchilosi tibiotarsica di un solo piede senza deviazione di esso e senza notevole disturbo della deambulazione”-25%).
7 Deduce l'appellante che tale giudizio non avrebbe tenuto conto del valore più favorevole risultante dal raffronto tra tali due tabelle, assumendo come valore base quello del danno biologico a suo dire pari al 30%. Tale asserzione è priva di qualsivoglia riscontro, non essendo stato chiarito secondo quali criteri alla tipologia di lesione diagnosticata possa esser attribuita un'efficacia incidente sulla capacità lavorativa più elevata rispetto a quella già attribuita dal CTU, pari al 26,3%. Ciò che, invece, non è condivisibile è che alla era stata diagnosticata Pt_1 una ulteriore patologia (esiti di condropatia femoro rotulea e meniscosi bilaterale Rm) con il verbale del 5.12.2018 (v. all.9) valutata interdipendente dalla prima quale aggravamento, di cui il Tribunale e, quindi, il ctu, non hanno tenuto conto nella determinazione dell'I.P..
Deve, poi, riconoscersi che la CMO ha del tutto obliterato i criteri integrativi previsti dal successivo art. 4, da applicarsi al fine di procedere alla rivalutazione prescritta dall'art. 6 della l n. 206/2004, allo scopo di ricomprendere nella sua valutazione anche il danno biologico ed il danno morale. Tali errori hanno, evidentemente, inciso sulla correttezza della decisione di primo grado. Il ctu Dott. nominato in questo grado, rispondendo al Persona_3 quesito diretto a determinare sulla scorta della tipologia di lesioni già accertate dai verbali della CMO del 8.01.2014, 8.10.2015 e 5.12.2018:
- il grado di invalidità permanente, riferita alla capacità lavorativa, scegliendo- in applicazione del d.p.r.n.181/2009 - il valore più favorevole tra quello determinato in base alle tabelle approvate con il decreto del Ministro della sanità 5 febbraio 1992 e quello determinato in base alle tabelle A, B, E, F1 annesse al d.P.R. n. 915/1978;
- la percentuale di danno biologico determinata in base alla tabella delle menomazioni di cui agli artt. 138, comma 1 e 139, comma 4, d.lgs. n. 209/2005; l'IC secondo la formula prevista dall'art.4 del citato dpr 181/2009, ha, concluso che in atto sono residuati” Esiti algo-disfunzionali a carico delle ginocchia da condropatia femoro-rotulea, lesione parziale LCA sinistro, lesione a tutto spessore del menisco mediale di sinistra, lesione del menisco mediale e del menisco laterale di destra. Esiti di pregresso intervento chirurgico di artroprotesi tibio- tarsale destra, con artrosi intertarsale, metatarso-falangea ed interfalangea, con correlata riduzione del tenore calcareo”, concludendo nel senso che La percentuale di invalidità complessiva (IC) che ne deriva, sulla base dei criteri di cui al DPR
8 181/2009, risulta pari, con applicazione del calcolo sopra descritto, al quarantasette per cento e cioè: DB 34 % + DM 9% + ( IP 38% - DB 34%) = 47 % . Il sanitario ha, innanzi, tutto, accertato che la invalidità permanente (IP) sia pari al 38 %. Ha precisato di essere pervenuto a tale valutazione considerando che la invalidità permanente, ex D.M. 5/02/92, con riferimento proporzionale alle previsioni tabellari di cui al codice 7218, prevede per “la rigidità del ginocchio e lassità del ginocchio superiore al 50 % “ un valore fisso del 35 % “ –Nel caso di che trattasi, in considerazione del dato obiettivo, posto che il deficit funzionale rilevato non può certo assimilarsi alla ben più grave anchilosi articolare – appare equo valutare nella misura del 20 % , in considerazione anche degli “esiti di condropatia femoro-rotulea e meniscosi bilaterale”, riconosciuti quali “interdipendenti” al punto A del giudizio diagnostico del verbale 1025/E del 5.12.2018, nell'ambito del quale la stessa CMO riconosceva l'aggravamento della patologia, già “SI dipendente da causa di servizio” “frattura da scoppio pluriframmentaria composta del calcagno e dell'angolo postero-superiore del domo astragalico destro in atto a lieve incidenza funzionale, normoacusia bilaterale”, con attribuzione di Tabella 8 cat. A. – Quanto, poi, alla articolazione tibio-tarsica, l'esame obiettivo ha permesso di rilevare un deficit funzionale di grado sostanzialmente lieve , con riduzione di circa 1/3 del R.O.M. di tutti i movimenti propri dell'articolazione, con ripercussioni molto modeste in merito alla deambulazione usuale e lievemente maggiore su quella sotto- carico e o in condizioni di stress;
ha precisato che l' appellante è stata sottoposta ad intervento di triplice artrodesi con placca e viti , cui è seguita, nell'agosto u.s., la rimozione della placca mediale e laterale;
che ad oggi, come da indagine rx piede destro – del 4.03.205 (v. punto 16 del paragrafo “esame degli atti” della presente ctu), sono rilevabili esiti del pregresso atto operatorio di artroprotesi tibio-tarsale, con segni di artrosi intertarsale, metatarso-falangea ed interfalangea, oltre a segni di riduzione del tenore calcico. Si ritiene, pertanto, far riferimento ai codici 7214/7220, valutando nella misura del 20 % . Trattandosi di affezioni che incidono sullo stesso apparato, si può procedere alla somma della suddette affezioni con “metodica salomonica” (in base alla quale, dopo avere calcolato le percentuali relative alla singola invalidità, la percentuale complessiva di invalidità sarà data dalla media fra la somma delle singole invalidità ed il risultato della formula riduzionistica proporzionale, secondo la formula IT=(ST + FP)/2 – ove ST è la somma delle singole invalidità ed FP il risultato della formula riduzionistica proporzionale): in questo caso, la percentuale finale del calcolo risulta pari a 38 % % .
9 Ha aggiunto che a percentuale pressoché analoga si perviene in riferimento alla Tabella delle corrispondenze di cui all'art. 3 , in allegato, del DPR n. 181 del 30.10.2009. Con riguardo, invece, al Danno Biologico, il ctu ha ritenuto di far riferimento alle Tabelle delle Menomazioni approvate con Decreto del Ministero del Lavoro del 12.07.2000. Nel caso specifico, si ritiene far riferimento, con criterio analogico e proporzionale alle voci 273/275/276/277/281, per quel che concerne le ginocchia, pervenendo ad una percentuale pari al 14 % . In merito, invece, agli esiti a carico della caviglia/piede di destra, si ritiene potere valutare nella misura del 23 %, con riferimento proporzionale alle voci 293/294/296. Complessivamente, pertanto, è pervenuto ad una percentuale globale di danno biologico pari al 34 % . Sostanzialmente sovrapponibile la valutazione con riferimento alla tabella delle menomazioni di cui agli artt. 138, comma 1 e 139, comma 4, d.lgs 209/2005. Considerazioni particolari il sanitario ha ritenuto di svolgere a proposito del
“Danno morale”: ha tenuto conto della entità della sofferenza e del turbamento dello stato d'animo, oltre che della lesione alla dignità della persona, connessi ed in rapporto alla natura ed entità dell'evento occorso, oltre che sulla scorta delle conseguenze fisiche - nonché la condizione psicologica in cui operò la , che Pt_1 hanno - con criterio di elevata probabilità - comportato uno stato di elevata tensione emotiva, in precarie, fra l'altro condizioni igieniche ed ambientali (e peraltro nell'ambito di un territorio fatto oggetto di attività belliche di bombardamento): ha valutato tale voce di danno, nella percentuale di 1/4 del danno biologico e pertanto, nella misura del 9 % . Ha, dunque, determinato la percentuale di invalidità complessiva che ne deriva, con applicazione dei criteri di cui al DPR 181/2009, pari, con applicazione del calcolo sopra descritto, al quarantasette per cento e cioè: DB 34 % + DM 9% + ( IP 38% - DB 34%) = 47 % Ritiene la Corte che le conclusioni rassegnate nella relazione medico-legale depositata in questo grado, risultino, da un lato, solidamente ancorate ad un approfondito apprezzamento del c.t.u. delle risultanze processuali e delle norme richiamate, dall'altro, sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico che, in quanto tali, meritano di essere pienamente condivise. In particolare, quanto al danno morale, lo stesso va riconosciuto, a norma dell'art. 138 del Dlgs 209/2005 (cui fa rinvio l'art. 4 del dpr sopra citato) “Qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico relazionali personali”; (solo) in tal caso “l'ammontare del danno determinato ai sensi della tabella unica nazionale può essere aumentato dal giudice sino al trenta per
10 cento, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato”. Deve, dunque, escludersi che la norma autorizzi ad un riconoscimento automatico di tale voce di danno, dovendosi invece, secondo i principi generali, affermarsi che la parte lesa sia comunque onerata di dedurre e provare la sussistenza di quei particolari patimenti che, a motivo delle lesioni subite, hanno inciso negativamente sugli aspetti dinamico relazionali personali. Pur difettando, in concreto, qualsivoglia allegazione sul punto, in considerazione della accertata gravità dei postumi invalidanti subiti che consentono di ritenere presuntivamente incisa, per effetto delle subite menomazioni fisiche, la sfera dinamico relazionale del soggetto leso, può essere qui riconosciuto a tale titolo il previsto aumento sino al 30%, potendosi, conseguentemente attribuire a tale voce di danno un valore pari a quello quantificato dal ctu. Ha ribadito l'appellante, sia con i rilievi formulati al consulente, che nel corso dell'odierna discussione orale, tale giudizio medico legale non avrebbe tenuto conto del valore più favorevole del range tabellare di cui all'Allegato 1 del medesimo Dpr 181/2009, per la categoria IV della Tabella A (50%-41%) sicché alla Pt_1 andrebbe attribuito il 50%. Tale asserzione è priva di qualsivoglia fondamento atteso che il criterio più favorevole cui si riferisce il citato dpr riguarda, come su ampiamente detto, i valori tabellari di cui al DM Sanità 5 febbraio 1992 e quelle annesse al dpr n.915/1978, raffronto correttamente operato dal ctu. Ne consegue che, applicando il parametro di € 2.000,00 a punto, la speciale elargizione cui ha diritto la decurtata la somma già percepita dalla Pt_1 compagnia di assicurazione, è pari ad € 46.394,00 (€ 2.000,00 x 47= 94.000,00 – 47.606,00). E', altresì, fondata la doglianza che si appunta sull'omessa pronuncia in ordine alla domanda di attribuzione alla della speciale elargizione di cui all'art. 5 Pt_1 comma 3 della Legge 206/2004, che prevede: “A chiunque subisca o abbia subito, per effetto di ferite o di lesioni, causate da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, un'invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa, nonché' ai superstiti delle vittime, compresi i figli maggiorenni, è concesso, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, oltre all'elargizione di cui al comma 1, uno speciale assegno vitalizio, non reversibile, di
1.033 euro mensili, soggetto alla perequazione automatica di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni”. Si tratta di un emolumento ulteriore ed aggiuntivo rispetto all'assegno vitalizio indicato all'art. 2 n. 1 legge n. 407/1998, già riconosciuto dal Tribunale, che è
11 espressamente previsto in favore del personale che ha riportato, come la una Pt_1
“Invalidità Complessiva uguale o superiore ad un quarto della capacità lavorativa”. Il medesimo emolumento non spetta, invece, al coniuge e al figlio minore della non essendo costoro “superstiti” della congiunta, come già correttamente Pt_1 ritenuto dal Tribunale senza, che, in realtà l'appellante abbia censurato le ragioni della decisione. Assorbito l'appello incidentale, in parziale riforma della sentenza vanno, quindi, emesse le statuizioni di cui in dispositivo.
In considerazione dell'esito complessivo del giudizio, si ravvisano giusti motivi per dichiarare compensate tra le parti per un terzo le spese di entrambi i gradi di giudizio che, per la restante quota, seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. Restano a carico dell'appellato le spese delle ctu già liquidate in entrambi i gradi.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, nel contraddittorio delle parti, in parzale riforma della sentenza n. 4412/024 emessa il 22.11.2021dal Tribunale G.L. di Palermo, condanna il al pagamento in favore della ricorrente Controparte_1 della somma di € 46.394,00 a titolo di speciale elargizione, oltre accessori di legge al soddisfo;
- condanna il all'erogazione in favore della ricorrente dello Controparte_1 speciale assegno vitalizio non reversibile di cui all'art. 5 c.3 della legge n.206/2004 nella misura di € 1.033,00 mensili. Compensa per un terzo le spese del primo grado di giudizio e condanna il CP_1
difesa al rimborso, in favore dell'appellante, della restante quota, che liquida in
[...]
€ 2.648,00, a titolo di compensi professionali, oltre spese generali, CPA e IVA come per legge. Conferma nel resto la sentenza impugnata. Compensa per un terzo le spese di questo grado di giudizio e condanna il CP_1
difesa al rimborso, in favore dell'appellante, della restante quota, che liquida in
[...]
€ 2.540,00, a titolo di compensi professionali, oltre spese generali, CPA e IVA come per legge. Lascia a carico dell'appellato le spese di ctu già liquidate. CP_1
Così deciso in Palermo, l' 11 settembre 2025.
Il Presidente estensore
IA LC
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