CA
Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 27/03/2025, n. 184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 184 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Dott.ssa Clotilde Fierro PRESIDENTE
Dott. Piero Rocchetti CONSIGLIERE
Dott.ssa Silvia Casarino CONSIGLIERA Rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di lavoro iscritta al n. 542/2024 R.G.L. promossa da:
, in persona del legale Parte_1
rappresentante pro-tempore sig. , elettivamente domiciliata in Parte_2
Alessandria, via Trotti 71, presso lo studio degli avv.ti Claudio Del Nevo e Marco Del
Nevo, che la rappresentano e difendono, con poteri disgiunti tra loro, per procura in atti
APPELLANTE
CONTRO
, residente a [...], rappresentato e Controparte_1 difeso, per procura in atti, sia congiuntamente che disgiuntamente, dall'avv. Massimo
Becce e dall'avv. Agostino Goglino del Foro di Alessandria, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Alessandria, Corso Roma 73
APPELLATO
Oggetto: impugnazione di licenziamento
CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da ricorso depositato il 12.11.2024
Per l'appellato: come da memoria depositata il 14.3.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 171/2024 pubblicata il 20.5.2024, il Tribunale di Alessandria, in accoglimento del ricorso proposto da , ha annullato il licenziamento Controparte_1
per giusta causa intimatogli da il 22.6.2023 avendo Controparte_2
1
ritenuto insussistente il fatto materiale contestato, con le conseguenze ex art. 3 comma
2 d. lgs. 23/2015.
1.1. In data 5.6.2023 la cooperativa aveva contestato al lavoratore che «In data
01/06/2023 in conseguenza di un controllo presso lo stabilimento ove EL è impiegato veniva fermato un camion pronto a partire con all'interno 30 bancali EPAL che erano stati prelevati e movimentati senza alcuna autorizzazione. Sul posto sopravvenivano i militi dei Carabinieri e ad oggi sono in corso accertamenti in merito alla penale responsabilità degli autori di tale tentata sottrazione. Da una prima verifica sembrerebbe che sia stato Lei ad ordinare o comunque autorizzare il carico di tali bancali EPAL sul camion senza che tale operazione rientrasse nelle Sue commesse di lavoro e senza aver previamente richiesto e ottenuto autorizzazione alcuna. In ogni caso EL risulta essere stato presente ed abbia assistito al caricamento di tali bancali».
Il 6.6.2023 il lavoratore aveva reso le proprie giustificazioni esponendo: «… In particolare, circa l'episodio oggetto della contestazione, tengo fin d'ora a precisare che la restituzione al Corriere SDA dei bancali – già precedentemente utilizzati per la consegna della merce in entrata - , costituiva prassi aziendale consolidata e diffusa nel reparto , conosciuta ed accettata, a quanto consta, sia dai superiori e colleghi CP_3
della vs. spettabile società cooperativa, sia dal personale della . CP_4
Per quanto è dato conoscere, peraltro, tale prassi veniva comunque seguita in azienda anche in mia assenza.
Consta altresì evidenziare che nell'imminenza dell'episodio contestato, provvedevo a contattare l'addetto, impiegato amministrativo di , che si occupa dei CP_4
Corrieri, per sollecitarlo ad intervenire personalmente onde poter confermare di essere informato circa la prassi aziendale di cui trattasi nonché per dare giustificazione al mio operato e ribadire la mia completa buona fede.
Al mio messaggio sull'applicazione “whatsapp” delle 14:58 (del 01/06/2023) veniva prontamente dato riscontro con messaggio vocale da parte dello stesso dipendente alle ore 14:59, che però era poi inspiegabilmente da quest'ultimo cancellato alcuni minuti dopo.
In considerazione delle ragioni esposte, ritengo pertanto di aver dimostrato la mia totale buona fede e l'assenza di qualsivoglia responsabilità, così come anche di non aver mai voluto arrecare alcun danno e/o nocumento all'azienda, e che quindi conseguentemente nulla possa essermi addebitato per i fatti di cui trattasi.
2
Appare comunque opportuno precisare che l'attività lavorativa, durante tutto il rapporto di lavoro e fino ad oggi è stata da parte mia sempre svolta regolarmente, nel rispetto delle direttive aziendali e delle istruzioni impartite, delle mansioni e degli orari di lavoro, dei superiori e dei colleghi».
Il 22.6.2023 la cooperativa aveva comminato il licenziamento per giusta causa con la seguente motivazione «In primo luogo non è vero che esista alcuna prassi aziendale in merito alla condotta contestata ovvero comunque che quanto contestato fosse stato autorizzato. Inoltre EL fa riferimento ad un asserito scambio di messaggi avvenuti attraverso l'applicazione Whatsapp ma di cui non fa cenno alcuno al contenuto dei medesimi e pertanto anche da ciò non è possibile ricavare alcun elemento a Suo discarico. Attesa quindi l'estrema gravità della condotta ed a prescindere comunque dall'accertamento delle penali responsabilità che risultano oggi essere in corso di causa EL ha inequivocabilmente tradito il vincolo fiduciario sulla cui base si fonda il rapporto di lavoro. Ci vediamo pertanto costretti a comunicarLe il presente licenziamento per giusta e grave causa con effetto immediato dalla ricezione della presente. Unitamente al rapporto di lavoro viene a cessare la sua carica di socio all'interno della nostra cooperativa».
1.2. Il Tribunale ha ritenuto che la cooperativa – costituitasi tardivamente in giudizio ed essendo pertanto decaduta dai mezzi istruttori – non avesse assolto all'onere probatorio, ad essa spettante ai sensi dell'art. 5 L. 604/1966, di dimostrare la giusta causa del licenziamento, e che quindi, ai sensi dell'art. 3 comma 2 d. lgs. 23/2015, fosse provata in giudizio l'insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore, ossia della consegna dei bancali al vettore senza previa autorizzazione e in assenza, comunque, di prassi aziendale di segno contrario.
2. Propone appello : resiste l'appellato. Parte_3
All'udienza del 27.3.2025, all'esito della discussione, la causa è stata decisa come da dispositivo trascritto in calce.
3. È infondata l'istanza, svolta dalla difesa dell'appellato all'udienza del 27.3.2025, di cancellazione della causa dal ruolo per il mancato versamento del contributo unificato al momento dell'iscrizione a ruolo del ricorso in appello.
L'art. 14 del testo unico in materia di spese di giustizia (D.P.R. 30 maggio 2002, n.
115), al comma 3.1 dispone: “Fermi i casi di esenzione previsti dalla legge, nei procedimenti civili la causa non può essere iscritta a ruolo se non è versato l'importo
3
determinato ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera a), o il minor contributo dovuto per legge”.
Si tratta di disposizione introdotta dall'art. 1 comma 812, lett. a) n. 2), della L. 207/2024, entrata in vigore, ai sensi dell'art. 21 della medesima legge, il 1°.1.2025, e pertanto non applicabile ai procedimenti iscritti a ruolo prima della sua entrata in vigore. Il presente giudizio è stato iscritto a ruolo il 13.11.2024 e dunque la norma non può trovare applicazione.
4. Passando all'esame del merito, la cooperativa impugna la sentenza per i seguenti motivi:
1) per avere erroneamente ritenuto insussistente il fatto materiale contestato, il quale, invece, deve ritenersi ammesso dal lavoratore sia nelle proprie giustificazioni che nel ricorso introduttivo. Poiché il fatto storico, ossia il prelievo dei bancali EPA dal magazzino, non è contestato, è onere del lavoratore dimostrare l'esistenza di una prassi aziendale o di un'autorizzazione a compiere tale operazione, ossia provare la causa di giustificazione da lui addotta rispetto al fatto storico. Il lavoratore, peraltro, all'udienza del 16.5.2024 non ha chiesto l'ammissione delle proprie istanze istruttorie e non ha pertanto fornito la prova della prassi aziendale da lui affermata;
2) per non avere valutato il grave disvalore del fatto contestato, costituito dal tentativo di sottrazione di merce (priva di titolo di viaggio e di qualsiasi giustificativo fiscale e amministrativo), in prima persona o in concorso con altri,
e integrante dunque un comportamento doloso o comunque volontario (tentato furto), idoneo a compromettere il rapporto fiduciario, a prescindere dal valore della merce;
3) in subordine, essendo sussistente il fatto materiale, per avere applicato la tutela reintegratoria ex art. 3 comma 2 del d. lgs. 23/2015 anziché quella indennitaria prevista dal comma 1 del medesimo articolo, che, tenuto conto delle varie circostanze, dev'essere quantificata nella misura minima di sei mensilità;
4) per avere il Tribunale erroneamente respinto l'istanza della cooperativa di acquisizione della relazione di servizio dei Carabinieri di Tortona intervenuti in magazzino al momento del verificarsi dei fatti (cfr. ordinanza del 13.4.2024), istanza che invece andava accolta ai sensi dell'art. 421 c.p.c. – e pertanto da accogliere in grado di appello ai sensi dell'art. 437 c.p.c. – in considerazione dell'ammissione del fatto storico da parte del lavoratore nonché dell'ammissione
4
dell'intervento dei Carabinieri (come da affermazione contenuta nel suo ricorso introduttivo), tenuto anche conto che essendo la cooperativa affidataria dei lavori e non proprietaria dei mezzi e delle strumentazioni del magazzino (di proprietà della committente ) essa non può ottenere tale Controparte_5
relazione dai Carabinieri.
5. L'appello è infondato.
5.1. Il punto di partenza per l'accertamento della legittimità o meno del licenziamento disciplinare irrogato all'appellato è l'esame del comportamento a lui addebitato dalla cooperativa sulla base della lettera di contestazione disciplinare.
Come emerge dalla lettura della lettera di contestazione del 5.6.2023, trascritta nel precedente punto 1.1., il fatto contestato al lavoratore è di avere consentito il carico sul camion di un corriere di 30 bancali EPAL prelevati e movimentati senza alcuna autorizzazione, e cioè autorizzando o comunque consentendo il caricamento dei bancali pur trattandosi di attività non rientrante nelle sue mansioni (cfr. lettera di contestazione: “Da una prima verifica sembrerebbe che sia stato Lei ad ordinare o comunque autorizzare il carico di tali bancali EPAL sul camion senza che tale operazione rientrasse nelle Sue commesse di lavoro e senza aver previamente richiesto e ottenuto autorizzazione alcuna. In ogni caso EL risulta essere stato presente ed abbia assistito al caricamento di tali bancali”).
L'addebito contestato al lavoratore è quindi costituito dall'avere svolto attività non rientranti nelle proprie mansioni.
Diversamente da quanto sostenuto dall'appellante (che, a pag. 9 dell'appello, afferma che l'appellato sarebbe reo di aver tentato di sottrarre il numero di bancali EPAL utilizzati in magazzino, v. anche pagg. 10-11 dell'appello), nella contestazione disciplinare non si sostiene che il lavoratore abbia posto in essere un tentativo di furto, in concorso con il corriere che stava per partire dal magazzino con i bancali caricati sul camion. La contestazione disciplinare è relativa unicamente al compimento di un'attività (ordine o autorizzazione di prelevare e caricare i bancali sul camion in uscita dal magazzino) non rientrante nelle mansioni del lavoratore.
5.2. In base ai principi generali (art. 5 L. 604/1966), spettava all'appellante, in quanto datore di lavoro, dimostrare la sussistenza della giusta causa da essa addotta a supporto del licenziamento.
È vero che il fatto storico non è contestato dal lavoratore, ma ciò che rileva al fine della valutazione della legittimità o meno del licenziamento non è il fatto storico, bensì, per
5
costante giurisprudenza di legittimità, il fatto che, per rilevare dal punto di vista disciplinare, deve presentare il carattere dell'antigiuridicità e quindi costituire un inadempimento del lavoratore rispetto alle obbligazioni scaturenti dal contratto di lavoro, cfr. Cass. 12174/2019: “In tema di licenziamento disciplinare, l'insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore, ai fini della pronuncia reintegratoria di cui all'art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 23 del 2015, rispetto alla quale resta estranea ogni valutazione circa la sproporzione del licenziamento, comprende non soltanto i casi in cui il fatto non si sia verificato nella sua materialità, ma anche tutte le ipotesi in cui il fatto, materialmente accaduto, non abbia rilievo disciplinare”; Cass. 30469/2023: “In tema di licenziamento disciplinare, nel caso in cui il fatto contestato al lavoratore, pur sussistente nella sua materialità, risulti privo di illiceità, offensività o antigiuridicità, trova applicazione la tutela reintegratoria cd. attenuata prevista ex art. 3, comma 2,
d.lgs. n. 23 del 2015, vigente ratione temporis”.
5.3. Se è vero – come osservato dall'appellante – che il fatto storico è pacifico, tuttavia, per la rilevanza disciplinare del comportamento addebitato all'appellato occorre valutare il contenuto delle mansioni di quest'ultimo quale responsabile del reparto E-
CIG presso lo stabilimento della committente CP_4 CP_5
Spettava pertanto all'appellante allegare tempestivamente e dimostrare il contenuto delle mansioni dell'appellato.
Può poi convenirsi con parte appellante sul fatto che la prassi aziendale di riconsegnare al corriere i bancali utilizzati in precedenza per la consegna della merce in entrata (al fine di velocizzare le operazioni di scarico) con successiva restituzione dei bancali da parte del corriere circa due settimane dopo, essendo stata affermata dall'appellato come “scriminante” rispetto al fatto storico da lui ammesso, debba essere da lui dimostrata, non essendo concepibile la prova negativa, da parte del datore di lavoro, dell'inesistenza di una simile prassi.
Tuttavia, la circostanza che il lavoratore, consentendo l'uscita dei bancali dal magazzino, caricati sul camion del corriere, in mancanza dell'autorizzazione dei superiori gerarchici o di una prassi aziendale, abbia eventualmente compiuto un'attività non ricompresa nelle proprie mansioni, non può validamente fondare la legittimità del licenziamento.
Invero, a fronte della deduzione attorea circa la sproporzione del licenziamento (v. pag.
6 ricorso introduttivo), la cooperativa, costituendosi tardivamente nel giudizio di primo grado, non ha svolto alcuna allegazione sul punto, più precisamente nulla ha dedotto
6
in relazione alla sussumibilità del fatto contestato al lavoratore in una delle fattispecie previste e sanzionate dal CCNL applicato al rapporto di lavoro, in particolare in merito alla punibilità dello stesso con una sanzione conservativa.
6. L'appello deve pertanto essere respinto, restando assorbite nelle considerazioni che precedono tutte le altre questioni sollevate dalle parti - e relative istanze istruttorie - e riproposte negli atti difensivi del presente grado.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in conformità ai parametri vigenti, tenuto conto del valore della causa e dell'attività difensiva svolta.
Al rigetto dell'appello consegue, ex lege (art. 1, commi 17-18, L. 228/2012), la dichiarazione che l'appellante è tenuta all'ulteriore pagamento di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
P. Q. M.
Visto l'art. 437 c.p.c.,
Respinge l'appello;
Condanna l'appellante a rimborsare all'appellato le spese del grado liquidate in euro
6.000,00 oltre rimborso forfettario, iva e cpa;
dichiara la sussistenza delle condizioni per l'ulteriore pagamento, a carico dell'appellante, di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Così deciso all'udienza del 27 marzo 2025
LA CONSIGLIERA Est. LA PRESIDENTE
Dott.ssa Silvia Casarino Dott.ssa Clotilde Fierro
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Dott.ssa Clotilde Fierro PRESIDENTE
Dott. Piero Rocchetti CONSIGLIERE
Dott.ssa Silvia Casarino CONSIGLIERA Rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di lavoro iscritta al n. 542/2024 R.G.L. promossa da:
, in persona del legale Parte_1
rappresentante pro-tempore sig. , elettivamente domiciliata in Parte_2
Alessandria, via Trotti 71, presso lo studio degli avv.ti Claudio Del Nevo e Marco Del
Nevo, che la rappresentano e difendono, con poteri disgiunti tra loro, per procura in atti
APPELLANTE
CONTRO
, residente a [...], rappresentato e Controparte_1 difeso, per procura in atti, sia congiuntamente che disgiuntamente, dall'avv. Massimo
Becce e dall'avv. Agostino Goglino del Foro di Alessandria, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Alessandria, Corso Roma 73
APPELLATO
Oggetto: impugnazione di licenziamento
CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da ricorso depositato il 12.11.2024
Per l'appellato: come da memoria depositata il 14.3.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 171/2024 pubblicata il 20.5.2024, il Tribunale di Alessandria, in accoglimento del ricorso proposto da , ha annullato il licenziamento Controparte_1
per giusta causa intimatogli da il 22.6.2023 avendo Controparte_2
1
ritenuto insussistente il fatto materiale contestato, con le conseguenze ex art. 3 comma
2 d. lgs. 23/2015.
1.1. In data 5.6.2023 la cooperativa aveva contestato al lavoratore che «In data
01/06/2023 in conseguenza di un controllo presso lo stabilimento ove EL è impiegato veniva fermato un camion pronto a partire con all'interno 30 bancali EPAL che erano stati prelevati e movimentati senza alcuna autorizzazione. Sul posto sopravvenivano i militi dei Carabinieri e ad oggi sono in corso accertamenti in merito alla penale responsabilità degli autori di tale tentata sottrazione. Da una prima verifica sembrerebbe che sia stato Lei ad ordinare o comunque autorizzare il carico di tali bancali EPAL sul camion senza che tale operazione rientrasse nelle Sue commesse di lavoro e senza aver previamente richiesto e ottenuto autorizzazione alcuna. In ogni caso EL risulta essere stato presente ed abbia assistito al caricamento di tali bancali».
Il 6.6.2023 il lavoratore aveva reso le proprie giustificazioni esponendo: «… In particolare, circa l'episodio oggetto della contestazione, tengo fin d'ora a precisare che la restituzione al Corriere SDA dei bancali – già precedentemente utilizzati per la consegna della merce in entrata - , costituiva prassi aziendale consolidata e diffusa nel reparto , conosciuta ed accettata, a quanto consta, sia dai superiori e colleghi CP_3
della vs. spettabile società cooperativa, sia dal personale della . CP_4
Per quanto è dato conoscere, peraltro, tale prassi veniva comunque seguita in azienda anche in mia assenza.
Consta altresì evidenziare che nell'imminenza dell'episodio contestato, provvedevo a contattare l'addetto, impiegato amministrativo di , che si occupa dei CP_4
Corrieri, per sollecitarlo ad intervenire personalmente onde poter confermare di essere informato circa la prassi aziendale di cui trattasi nonché per dare giustificazione al mio operato e ribadire la mia completa buona fede.
Al mio messaggio sull'applicazione “whatsapp” delle 14:58 (del 01/06/2023) veniva prontamente dato riscontro con messaggio vocale da parte dello stesso dipendente alle ore 14:59, che però era poi inspiegabilmente da quest'ultimo cancellato alcuni minuti dopo.
In considerazione delle ragioni esposte, ritengo pertanto di aver dimostrato la mia totale buona fede e l'assenza di qualsivoglia responsabilità, così come anche di non aver mai voluto arrecare alcun danno e/o nocumento all'azienda, e che quindi conseguentemente nulla possa essermi addebitato per i fatti di cui trattasi.
2
Appare comunque opportuno precisare che l'attività lavorativa, durante tutto il rapporto di lavoro e fino ad oggi è stata da parte mia sempre svolta regolarmente, nel rispetto delle direttive aziendali e delle istruzioni impartite, delle mansioni e degli orari di lavoro, dei superiori e dei colleghi».
Il 22.6.2023 la cooperativa aveva comminato il licenziamento per giusta causa con la seguente motivazione «In primo luogo non è vero che esista alcuna prassi aziendale in merito alla condotta contestata ovvero comunque che quanto contestato fosse stato autorizzato. Inoltre EL fa riferimento ad un asserito scambio di messaggi avvenuti attraverso l'applicazione Whatsapp ma di cui non fa cenno alcuno al contenuto dei medesimi e pertanto anche da ciò non è possibile ricavare alcun elemento a Suo discarico. Attesa quindi l'estrema gravità della condotta ed a prescindere comunque dall'accertamento delle penali responsabilità che risultano oggi essere in corso di causa EL ha inequivocabilmente tradito il vincolo fiduciario sulla cui base si fonda il rapporto di lavoro. Ci vediamo pertanto costretti a comunicarLe il presente licenziamento per giusta e grave causa con effetto immediato dalla ricezione della presente. Unitamente al rapporto di lavoro viene a cessare la sua carica di socio all'interno della nostra cooperativa».
1.2. Il Tribunale ha ritenuto che la cooperativa – costituitasi tardivamente in giudizio ed essendo pertanto decaduta dai mezzi istruttori – non avesse assolto all'onere probatorio, ad essa spettante ai sensi dell'art. 5 L. 604/1966, di dimostrare la giusta causa del licenziamento, e che quindi, ai sensi dell'art. 3 comma 2 d. lgs. 23/2015, fosse provata in giudizio l'insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore, ossia della consegna dei bancali al vettore senza previa autorizzazione e in assenza, comunque, di prassi aziendale di segno contrario.
2. Propone appello : resiste l'appellato. Parte_3
All'udienza del 27.3.2025, all'esito della discussione, la causa è stata decisa come da dispositivo trascritto in calce.
3. È infondata l'istanza, svolta dalla difesa dell'appellato all'udienza del 27.3.2025, di cancellazione della causa dal ruolo per il mancato versamento del contributo unificato al momento dell'iscrizione a ruolo del ricorso in appello.
L'art. 14 del testo unico in materia di spese di giustizia (D.P.R. 30 maggio 2002, n.
115), al comma 3.1 dispone: “Fermi i casi di esenzione previsti dalla legge, nei procedimenti civili la causa non può essere iscritta a ruolo se non è versato l'importo
3
determinato ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera a), o il minor contributo dovuto per legge”.
Si tratta di disposizione introdotta dall'art. 1 comma 812, lett. a) n. 2), della L. 207/2024, entrata in vigore, ai sensi dell'art. 21 della medesima legge, il 1°.1.2025, e pertanto non applicabile ai procedimenti iscritti a ruolo prima della sua entrata in vigore. Il presente giudizio è stato iscritto a ruolo il 13.11.2024 e dunque la norma non può trovare applicazione.
4. Passando all'esame del merito, la cooperativa impugna la sentenza per i seguenti motivi:
1) per avere erroneamente ritenuto insussistente il fatto materiale contestato, il quale, invece, deve ritenersi ammesso dal lavoratore sia nelle proprie giustificazioni che nel ricorso introduttivo. Poiché il fatto storico, ossia il prelievo dei bancali EPA dal magazzino, non è contestato, è onere del lavoratore dimostrare l'esistenza di una prassi aziendale o di un'autorizzazione a compiere tale operazione, ossia provare la causa di giustificazione da lui addotta rispetto al fatto storico. Il lavoratore, peraltro, all'udienza del 16.5.2024 non ha chiesto l'ammissione delle proprie istanze istruttorie e non ha pertanto fornito la prova della prassi aziendale da lui affermata;
2) per non avere valutato il grave disvalore del fatto contestato, costituito dal tentativo di sottrazione di merce (priva di titolo di viaggio e di qualsiasi giustificativo fiscale e amministrativo), in prima persona o in concorso con altri,
e integrante dunque un comportamento doloso o comunque volontario (tentato furto), idoneo a compromettere il rapporto fiduciario, a prescindere dal valore della merce;
3) in subordine, essendo sussistente il fatto materiale, per avere applicato la tutela reintegratoria ex art. 3 comma 2 del d. lgs. 23/2015 anziché quella indennitaria prevista dal comma 1 del medesimo articolo, che, tenuto conto delle varie circostanze, dev'essere quantificata nella misura minima di sei mensilità;
4) per avere il Tribunale erroneamente respinto l'istanza della cooperativa di acquisizione della relazione di servizio dei Carabinieri di Tortona intervenuti in magazzino al momento del verificarsi dei fatti (cfr. ordinanza del 13.4.2024), istanza che invece andava accolta ai sensi dell'art. 421 c.p.c. – e pertanto da accogliere in grado di appello ai sensi dell'art. 437 c.p.c. – in considerazione dell'ammissione del fatto storico da parte del lavoratore nonché dell'ammissione
4
dell'intervento dei Carabinieri (come da affermazione contenuta nel suo ricorso introduttivo), tenuto anche conto che essendo la cooperativa affidataria dei lavori e non proprietaria dei mezzi e delle strumentazioni del magazzino (di proprietà della committente ) essa non può ottenere tale Controparte_5
relazione dai Carabinieri.
5. L'appello è infondato.
5.1. Il punto di partenza per l'accertamento della legittimità o meno del licenziamento disciplinare irrogato all'appellato è l'esame del comportamento a lui addebitato dalla cooperativa sulla base della lettera di contestazione disciplinare.
Come emerge dalla lettura della lettera di contestazione del 5.6.2023, trascritta nel precedente punto 1.1., il fatto contestato al lavoratore è di avere consentito il carico sul camion di un corriere di 30 bancali EPAL prelevati e movimentati senza alcuna autorizzazione, e cioè autorizzando o comunque consentendo il caricamento dei bancali pur trattandosi di attività non rientrante nelle sue mansioni (cfr. lettera di contestazione: “Da una prima verifica sembrerebbe che sia stato Lei ad ordinare o comunque autorizzare il carico di tali bancali EPAL sul camion senza che tale operazione rientrasse nelle Sue commesse di lavoro e senza aver previamente richiesto e ottenuto autorizzazione alcuna. In ogni caso EL risulta essere stato presente ed abbia assistito al caricamento di tali bancali”).
L'addebito contestato al lavoratore è quindi costituito dall'avere svolto attività non rientranti nelle proprie mansioni.
Diversamente da quanto sostenuto dall'appellante (che, a pag. 9 dell'appello, afferma che l'appellato sarebbe reo di aver tentato di sottrarre il numero di bancali EPAL utilizzati in magazzino, v. anche pagg. 10-11 dell'appello), nella contestazione disciplinare non si sostiene che il lavoratore abbia posto in essere un tentativo di furto, in concorso con il corriere che stava per partire dal magazzino con i bancali caricati sul camion. La contestazione disciplinare è relativa unicamente al compimento di un'attività (ordine o autorizzazione di prelevare e caricare i bancali sul camion in uscita dal magazzino) non rientrante nelle mansioni del lavoratore.
5.2. In base ai principi generali (art. 5 L. 604/1966), spettava all'appellante, in quanto datore di lavoro, dimostrare la sussistenza della giusta causa da essa addotta a supporto del licenziamento.
È vero che il fatto storico non è contestato dal lavoratore, ma ciò che rileva al fine della valutazione della legittimità o meno del licenziamento non è il fatto storico, bensì, per
5
costante giurisprudenza di legittimità, il fatto che, per rilevare dal punto di vista disciplinare, deve presentare il carattere dell'antigiuridicità e quindi costituire un inadempimento del lavoratore rispetto alle obbligazioni scaturenti dal contratto di lavoro, cfr. Cass. 12174/2019: “In tema di licenziamento disciplinare, l'insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore, ai fini della pronuncia reintegratoria di cui all'art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 23 del 2015, rispetto alla quale resta estranea ogni valutazione circa la sproporzione del licenziamento, comprende non soltanto i casi in cui il fatto non si sia verificato nella sua materialità, ma anche tutte le ipotesi in cui il fatto, materialmente accaduto, non abbia rilievo disciplinare”; Cass. 30469/2023: “In tema di licenziamento disciplinare, nel caso in cui il fatto contestato al lavoratore, pur sussistente nella sua materialità, risulti privo di illiceità, offensività o antigiuridicità, trova applicazione la tutela reintegratoria cd. attenuata prevista ex art. 3, comma 2,
d.lgs. n. 23 del 2015, vigente ratione temporis”.
5.3. Se è vero – come osservato dall'appellante – che il fatto storico è pacifico, tuttavia, per la rilevanza disciplinare del comportamento addebitato all'appellato occorre valutare il contenuto delle mansioni di quest'ultimo quale responsabile del reparto E-
CIG presso lo stabilimento della committente CP_4 CP_5
Spettava pertanto all'appellante allegare tempestivamente e dimostrare il contenuto delle mansioni dell'appellato.
Può poi convenirsi con parte appellante sul fatto che la prassi aziendale di riconsegnare al corriere i bancali utilizzati in precedenza per la consegna della merce in entrata (al fine di velocizzare le operazioni di scarico) con successiva restituzione dei bancali da parte del corriere circa due settimane dopo, essendo stata affermata dall'appellato come “scriminante” rispetto al fatto storico da lui ammesso, debba essere da lui dimostrata, non essendo concepibile la prova negativa, da parte del datore di lavoro, dell'inesistenza di una simile prassi.
Tuttavia, la circostanza che il lavoratore, consentendo l'uscita dei bancali dal magazzino, caricati sul camion del corriere, in mancanza dell'autorizzazione dei superiori gerarchici o di una prassi aziendale, abbia eventualmente compiuto un'attività non ricompresa nelle proprie mansioni, non può validamente fondare la legittimità del licenziamento.
Invero, a fronte della deduzione attorea circa la sproporzione del licenziamento (v. pag.
6 ricorso introduttivo), la cooperativa, costituendosi tardivamente nel giudizio di primo grado, non ha svolto alcuna allegazione sul punto, più precisamente nulla ha dedotto
6
in relazione alla sussumibilità del fatto contestato al lavoratore in una delle fattispecie previste e sanzionate dal CCNL applicato al rapporto di lavoro, in particolare in merito alla punibilità dello stesso con una sanzione conservativa.
6. L'appello deve pertanto essere respinto, restando assorbite nelle considerazioni che precedono tutte le altre questioni sollevate dalle parti - e relative istanze istruttorie - e riproposte negli atti difensivi del presente grado.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in conformità ai parametri vigenti, tenuto conto del valore della causa e dell'attività difensiva svolta.
Al rigetto dell'appello consegue, ex lege (art. 1, commi 17-18, L. 228/2012), la dichiarazione che l'appellante è tenuta all'ulteriore pagamento di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
P. Q. M.
Visto l'art. 437 c.p.c.,
Respinge l'appello;
Condanna l'appellante a rimborsare all'appellato le spese del grado liquidate in euro
6.000,00 oltre rimborso forfettario, iva e cpa;
dichiara la sussistenza delle condizioni per l'ulteriore pagamento, a carico dell'appellante, di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Così deciso all'udienza del 27 marzo 2025
LA CONSIGLIERA Est. LA PRESIDENTE
Dott.ssa Silvia Casarino Dott.ssa Clotilde Fierro
7