Sentenza 15 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 15/03/2025, n. 449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 449 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA Seconda Sezione Civile
Settore Lavoro e Previdenza
Il Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Anna Bianco, lette le note scritte disposte in sostituzione dell'udienza del 14 marzo 2025, ha pronunciato nella causa iscritta al n. R.G. 2551/2023 la seguente S E N T E N Z A
tra
rappresentata e difesa dall'avv. Vittorio Manti, con cui Parte_1 elettivamente domicilia in Roccella Ionica, alla via Giardini n. 14/A, giusta procura in atti;
-ricorrente- contro
in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Valeria Grandizio, con cui elettivamente domicilia in Reggio Calabria, al viale Calabria n. 82, giusta procura in atti;
-resistente-
Avente ad oggetto: opposizione ad ordinanza di ingiunzione
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 29.05.2023, la ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI-001085034 notificatale dall' CP_1 in data 04.05.2023, con cui si richiedeva l'importo complessivo di € 10.000,00 a titolo di sanzioni amministrative per omesso versamento ritenute previdenziali e assistenziali per le annualità ivi indicate, ai sensi dell'art. 2, comma 1 bis, L. 638/83, nella formulazione introdotta con l'art. 3, comma 6, d.lgs. 15 gennaio 2016. Nello specifico, deduceva la nullità dell'ordinanza di ingiunzione per l'insussistenza dei fatti costitutivi della violazione contestata, la mancata notifica dell'atto di accertamento presupposto, l'intervenuta decadenza e prescrizione del credito ingiunto, il vizio di motivazione, il difetto di competenza dell'organo che ha
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2) accertare e dichiarare
, per i motivi di cui in premessa, la nullità dell'ordinanza opposta e non dovute le somme ingiunte , per omessa notifica dell'atto presupposto , inesistenza della violazione contestata , difetto di competenza dell'organo emanante , vizio di motivazione , eccessiva sproporzione della sanzione irrogata;
3) accertare e dichiarare , per i motivi di cui in premessa , non dovute le somma ingiunte per intervenuta prescrizione e/o estinto l'obbligo di pagamento per intervenuta decadenza della resistente dal potere sanzionatorio;
4) in subordine , per le motivazioni indicate nella narrativa , disapplicare la sanzione amministrativa irrogata in forza del principio del favor rei introdotto dalla novella di cui al Decreto Legge 48/2023 e stante la violazione del principio della proporzionalità , con conseguente rimodulazione in riduzione del trattamento”; vinte le spese di lite, con attribuzione. Si costituiva in giudizio l' che, ricostruendo la natura del giudizio di CP_1 opposizione a ordinanza di ingiunzione, sosteneva la corretta notificazione dell'avviso di accertamento sotteso all'ordinanza di ingiunzione impugnata e l'infondatezza dell'eccezione di decadenza e di prescrizione. Rappresentava, inoltre, di aver provveduto a rideterminare in via di autotutela le sanzioni amministrative applicate, conformemente alle intervenute precisazioni ministeriali, ora ridotte e adeguate secondo i nuovi criteri previsti dall'art. 23 del D.L. n. 48/2023, convertito nella L. n. 85/2023. Concludeva, infine, chiedendo il rigetto del ricorso, con conferma della ordinanza ingiunzione impugnata nell'importo rettificato. Con le note di trattazione scritta da ultimo depositate la ricorrente, preso atto della rideterminazione della sanzione nella misura pari ad € 1.197,66, chiedeva la declaratoria di parziale cessazione della materia del contendere con condanna alle spese dell' per soccombenza virtuale. In ordine alla parte residua della sanzione, CP_1 insisteva nell'accoglimento del ricorso per tutti i motivi sopra esposti. Acquisita, dunque, la documentazione prodotta e le note di trattazione scritta depositate da parte ricorrente, la causa veniva riservata in decisione.
******* 1. In via preliminare, va esaminata la tempestività dell'opposizione. Sul punto l'art. 6, comma 6, del d.lgs. n. 150/2011 prevede che avverso le ordinanze-ingiunzione: “Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero, e può essere depositato anche a mezzo del servizio postale”. Ebbene, nel caso in esame, l'opposizione è senz'altro tempestiva essendo stato l'atto introduttivo depositato il 29.05.2023 a fronte della notificazione del titolo opposto intervenuta in data 04.05.2023
2 2. Nel merito, come anticipato, il thema decidendum attiene alla legittimità dell'ordinanza ingiunzione emessa dall' nei confronti della ricorrente, quale CP_1 responsabile dell'omesso versamento delle ritenute assistenziali e previdenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, relative all'annualità 2016. Ciò premesso, ai fini della soluzione della controversia va osservato, in via preliminare, come il giudizio di opposizione ad ordinanze di ingiunzione aventi ad oggetto il pagamento di sanzioni amministrative derivanti dal mancato versamento di contributi rinvenga la propria genesi nella depenalizzazione della fattispecie di reato di cui all'art. 2, comma 1 bis, D.L. 463/83 conv. in L. 638/83 che, testualmente, prevedeva: “L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1 è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire due milioni. Il datore di lavoro non è punibile se provvede al versamento entro il termine di tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione.”. Com'è noto con l'art. 3, comma 6, d.lgs. 8/2016, in un'ottica deflattiva del contenzioso penale, il legislatore ha spacchettato la fattispecie criminosa originaria introducendo delle soglie di punibilità in forza delle quali, per le sole ipotesi di omissione contributiva quantificata in misura inferiore ai 10.000,00 € annui, il reato è stato trasformato in illecito punito con l'inflizione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra euro 10.000 ed euro 50.000, escludendosi, altresì, la punibilità
o l'assoggettamento alla sanzione amministrativa nel caso in cui l'autore della violazione provveda “al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”. Inoltre, l'art. 6 del d.lgs. n. 8 cit. prevede che: “nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689”. La materia è, dunque, regolata dalle disposizioni che vanno dall'art. 1 all'art. 31 della L. 689/1981, “in quanto applicabili”. D'altra parte, con l'entrata in vigora del Decreto lavoro n. 48/2023 conv. in L. n. 85 del 2023, il legislatore ha inteso intervenire sulla disciplina delle sanzioni amministrative in caso di omesso versamento delle ritenute previdenziali, prevedendo una sanzione più proporzionata e ragionevole rispetto all'importo omesso, al contempo dilatando i tempi di notifica dell'illecito (in deroga dei 90 giorni previsti dell'art. 14, L. n. 689/1981) e rendendo più agevole l'attività di accertamento dell' , a partire dalle violazioni commesse soltanto dal 1° gennaio Parte_2
2023. Sul punto, l'art 23 prevede che “
1. All'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, le parole: «da euro 10.000 a euro 50.000» sono sostituite dalle parole: «da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso». 2. ((Per le violazioni riferite agli omessi versamenti delle ritenute previdenziali e assistenziali, ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis, del citato decreto-legge n. 463 del 1983, come modificato dal comma 1 del presente articolo, per i periodi dal 1° gennaio 2023)), gli
3 estremi della violazione devono essere notificati, in deroga all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'annualità oggetto di violazione.”
3. Premessa la fattispecie in esame va accolta, in via assorbente, l'eccezione di mancata notificazione dell'atto di accertamento (prot. n. CP_1
6700.14/06/2018.0209823) sollevata da parte ricorrente. Invero, a tal uopo, l'art. 14 della L. n. 689/1981 dispone che: “La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento. Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione. Per la forma della contestazione immediata o della 4 notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può essere effettuata, con le modalità previste dal Codice di Procedura Civile, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione. Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non è obbligatoria e resta salvala facoltà del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel secondo comma dell'art. 22 per il giudizio di opposizione. L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”. La norma sancisce, dunque, l'estinzione dell'obbligazione per il ritardo della notifica del verbale di accertamento, a fortiori, l'obbligazione deve ritenersi estinta in ipotesi di omessa notifica del verbale medesimo. Ciò posto, il ricorso merita di essere accolto in quanto è risultato fondato quanto dedotto dalla parte ricorrente in ordine alla mancata ricezione dell'atto di accertamento prodromico all'ordinanza impugnata e alla mancanza di prova -da parte dell' resistente- della notifica dell'atto di accertamento medesimo. CP_1
Invero, alcuna valenza probatoria può attribuirsi alla documentazione prodotta dall' trattandosi di una mera copia dell'atto di accertamento priva del relativo CP_1 avviso di ricevimento. La mancata notifica dell'atto di accertamento al contribuente determina la nullità dell'ordinanza ingiunzione (cfr. Cass. n. 12832/2022), con conseguente accoglimento del ricorso e annullamento dell'ordinanza impugnata A tal fine, pur a voler considerare valida la notifica dell'atto di accertamento prot. n. 6700.14/06/2018.0209823 -effettuata il 19.06.2018-, la stessa CP_1 risulterebbe in ogni caso tardiva rispetto al termine di 90 giorni previsto dall'art. 14 della L. n. 689/81 (applicabile ratione temporis al caso in esame), trattandosi di ritenute relative all'anno 2016.
4 Alla luce delle argomentazioni espresse il ricorso merita accoglimento, con conseguente annullamento dell'ordinanza di ingiunzione impugnata.
4. Le spese di lite, liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 -così come aggiornato dal D.M. 147/2022-, ridotte stante l'assenza di questioni giuridiche rilevanti e di aggravi processuali o istruttori, seguono la soccombenza dell' CP_1 resistente, considerando quale valore della causa l'importo della sanzione nella misura rideterminata dall' alla luce dell'art. 23 del D.L. n. 48/2023, convertito nella L. CP_1
n. 85/2023.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in persona della dott.ssa Anna Bianco, quale giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'ordinanza di ingiunzione n. OI- 001085034 nell'importo rettificato;
- condanna l' in persona del l.r.p.t., al pagamento delle spese di lite, CP_1 liquidate in complessivi € 886,00 a titolo di compensi professionali, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. Reggio Calabria, 15 marzo 2025 Il Giudice del Lavoro
dr.ssa Anna Bianco
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