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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 29/09/2025, n. 1461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1461 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3526/2007
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Giudice, lette le note depositate dall'attore rappresentata da per l'udienza Parte_1 Controparte_1 del 18.09.2025 tenuta nelle forme del processo cartolare telematico ex art. 127 ter cpc;
rilevato che l'attore “si rimette al Giudice circa l'improcedibilità per infruttuosità limitatamente al lotto 3”; dato atto, il Giudice deposita sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
Il Giudice dott. Silvia Cocco
pagina 1 di 8 N. R.G. 3526/2007
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Silvia Cocco, in funzione di giudice unico, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3526 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2007, promossa da rappresentata da rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Parte_1 Controparte_1
Baghino, ed elettivamente domiciliata presso lo Studio di questi in Cagliari, Via Millelire n. 1
attore
contro
, rappresentato e difeso dall'avv. Anna Maria Minafra, ed elettivamente Controparte_2 domiciliata presso lo Studio di questi in Cagliari alla Via Sonnino 139
debitore
Controparte_3 debitore contumace
rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Curreli, ed elettivamente Controparte_4 domiciliato presso lo Studio di questi in Cagliari alla Via Cugia 5 comproprietario pagina 2 di 8
Persona_1 comproprietaria deceduta
e per lei , Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7 rappresentati e difesi dall'avv. Eros Masuri
e rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Amat ed elettivamente domiciliato Controparte_8 presso lo Studio di questi in Cagliari alla Via Cugia 43 comproprietari eredi
[...]
[...]
Persona_2 comproprietario deceduto
e per lui rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Amat ed elettivamente Controparte_8 domiciliato presso lo Studio di questi in Cagliari alla Via Cugia 43 comproprietaria erede Persona_2
, rappresentato e difeso dall'avv. Micaela Garau e Federica Frongia ed elettivamente Parte_2 domiciliato presso lo Studio di questi in Guspini alla Via Don Minzoni 2 comproprietario
Controparte_9 creditore iscritto contumace
già già rappresentata e CP_10 Parte_3 Controparte_11 difesa dall'avv. Elisabetta Carboni ed elettivamente domiciliato presso lo Studio di questi in Cagliari alla Via Tuveri n. 12 creditore iscritto
CONCLUSIONI
rappresentata da si rimette al Giudice circa l'improcedibilità Parte_1 Controparte_12 per infruttuosità limitatamente al lotto 3.
pagina 3 di 8 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La controversia nasce dalla domanda di scioglimento della comunione proposta dall'originario attore
, oggi sui seguenti beni di proprietà di CP_13 Parte_1 CP_2
(nato a [...] [...]) e (nato a [...] il
[...] Controparte_3
2.06.1952), parte esecutata, tra le altre, nell'ambito delle procedure riunite iscritte ai nn. 132/2005 e
193/2007 del registro delle esecuzioni immobiliari, avente ad oggetto:
1) la quota di 1/3 ciascuno in capo ai predetti e Controparte_2 Controparte_3 del terreno in Gonnosfanadiga distinto in NCT al foglio F/1, mappale 3/A con sovrastante fabbricato censito al NCEU a foglio F/1, mappale 918;
2) la quota di 1/3 in capo al solo , del fabbricato per civile abitazione in Controparte_3
Gonnosfanadiga distinto al foglio F/1 mappali 309 e 310, e del terreno in Gonnosfanadiga distinto in
NCT al foglio 9, mappale 61;
3) la quota di 1/6 in capo al solo dell'area urbana in Gonnosfanadiga Controparte_3 distinta al NCEU al foglio F/1 mappali 291 e 440, e in area urbana distinta al NCEU al foglio Pt_4
16, mappale 942.
Con ordinanza del 17.03.2007, il giudice dell'esecuzione, preso atto dell'impossibilità di addivenire alla separazione in natura delle quote spettanti ai debitori, ha disposto la sospensione dell'esecuzione e assegnato alla parte più diligente il termine per l'introduzione del giudizio di divisione.
A tanto ha ritualmente provveduto l'originaria nei confronti dei creditori Controparte_14 iscritti e e degli Controparte_9 Controparte_15 originari comproprietari (comproprietario immobile sub. 1); Controparte_4 [...]
e (comproprietari immobili sub. 2 e sub. 3). Per_1 Persona_2
In data 1.10.2013 il professionista delegato ha dato atto dell'apertura della successione del comproprietario , cui è subentrata , e della Persona_2 Controparte_8 mancata notifica dell'ordinanza di divisione al comproprietario per la quota di 3/6 Parte_2 dell'immobile di cui al punto 3) ubicato in costituitosi in data 16.04.2014 a seguito di Pt_4 integrazione del contraddittorio.
In data 21.03.2017 è stata esperita la prima vendita, e a seguire gli ulteriori tentativi, dei lotti così costituiti:
pagina 4 di 8 LOTTO UNO: In Comune di Gonnosfanadiga. Piena proprietà. Fabbricato a destinazione artigianale in regione Strada “Maletza” composto da due livelli e insistente su area dei 1920 mq, censito nel
NCEU al foglio F/1, mappale numero 918.
LOTTO DUE: In Comune di Gonnosfanadiga. Piena proprietà. Casa indipendente ad uso civile abitazione, su due livelli alla Via delle Aie n.135, con annessi due tratti di cortile e locale ma-gazzino di pertinenza, censito nel NCEU al foglio F/1, mappale numero 1203 (ex mappali 309 e 310), categoria A/3, classe 3, vani 13,5, R.C. euro 836,66.
LOTTO TRE: In Comune di Gonnosfanadiga. Piena proprietà. Area urbana della superficie di 180 mq sita in via delle Aie, censita nel NCEU al foglio F/1, mappali numero 291 e 440.
LOTTO QUATTRO: In Comune di Gonnosfanadiga. Piena proprietà. Terreno agricolo della superficie di 6785 mq sito in località “Rienazzu”, censito nel CT al foglio B/2, mappale numero 61.
LOTTO CINQUE: In Comune di Gonnosfanadiga. Piena proprietà. Area urbana della superficie di
107 mq sita in località “Pistis”, censita nel NCEU al foglio A/16, mappale numero 942.
Con decreto di trasferimento in data 8.05.2020 è stato trasferito il lotto 5 per la somma di euro
2.000,00; con decreto di trasferimento in data 19.09.2024 è stato trasferito il lotto 2 per la somma di euro 60.550,00; con decreto di trasferimento in data 16.01.2025 è stato trasferito il lotto 1 per la somma di euro 66.200,00; con decreto di trasferimento in data 2.07.2025 è stato trasferito il lotto 4 per la somma di euro 3.000,00.
In data 14.06.2024 si è costituita in giudizio in qualità di erede ai sensi Controparte_8 dell'art. 485, secondo comma, c.c., in forza delle successioni dei comproprietari Per_2
, deceduto in corso di causa in data 11 giugno 2011, e deceduta in
[...] Persona_1 corso di causa in data 23 agosto 2018 a San Gavino Monreale (SU).
In data 13.05.2025 si sono costituti in giudizio i signori , Controparte_5 CP_6
E , in qualità di ulteriori eredi della comproprietaria
[...] Controparte_7 [...]
a seguito di apertura della successione in data 23.08.2018. Per_1
In data 3.06.2025 il delegato dell'operazione di vendita ha rimesso gli atti a questo giudice stante l'esperimento di cinque tentativi di vendita andati deserti con riguardo al lotto 3 – unico lotto rimasto invenduto - avente ad oggetto in Comune di Gonnosfanadiga la “quota pari a 100 % del diritto di proprietà della Area urbana della superficie di 180 mq sita in via delle Aie, censita nel NCEU al foglio
F/1, mappali 291 e 440, attualmente libera a seguito della demolizione del fabbricato precedentemente insistente sull'aerea stessa. L'area è identificata nel piano particolareggiato al lotto n° 7 dell'isolato pagina 5 di 8 n° 5, per il quale è previsto l'intervento di demolizione e ricostruzione per una nuova volumetria complessiva di 465,72 metri cubi, pari a circa 155 mq coperti” al valore d'asta di euro 7.931,52 con offerta minima di euro 5.948,64.
In data 2.07.2025, il Giudice, ritenuto di non disporre ulteriori esperimenti di vendita del predetto e non più possibile conseguire un ragionevole soddisfacimento delle pretese dei creditori, Pt_5 tenuto conto dei costi necessari per la prosecuzione della procedura, ha fissato per la discussione della causa limitatamente all'improcedibilità per infruttuosità ex art. 164 bis disp. att. c.p.c. del LOTTO 3 ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. l'udienza del 18.09.2025 nelle forme del processo cartolare telematico.
All'udienza soltanto l'attrice ha depositato note, con le quali si è rimessa alle valutazioni del Giudice.
Tutti i comproprietari in corso di causa hanno richiesto di partecipare alla distribuzione del prezzo che sarebbe stato ricavato dalla vendita dei beni immobili nel rispetto delle proprie quote di proprietà.
***
Orbene, il giudizio per cui è causa è pendente dal 2007 e deriva dalle procedure esecutive riunite n.
132/2005 e n. 193/2007.
È opportuno rammentare che la quota pignorata dell'area urbana rimasta invenduta, sita in
Gonnosfanadiga e censita nel NCEU al foglio F/1, mappali 291 e 440, è pari alla quota di 1/6.
Si tratta, come indicato nell'avviso di vendita e nella CTU, di un'area della superficie 180 mq
“attualmente libera a seguito della demolizione del fabbricato precedentemente insistente sull'aerea stessa. L'area è identificata nel piano particolareggiato al lotto n° 7 dell'isolato n° 5, per il quale è previsto l'intervento di demolizione e ricostruzione per una nuova volumetria complessiva di 465,72 metri cubi, pari a circa 155 mq coperti”.
L'ultima asta è stata esperita al valore di euro 7.931,52 con offerta minima di euro 5.948,64.
Un ulteriore tentativo di vendita comporterebbe un prezzo ribassato del 20% e quindi un prezzo base di euro 6.300.00, laddove il creditore si vedrebbe riconosciuta la quota di 1/6 di quest'ultima pari a euro
1.050,00 da cui detrarre, peraltro, le spese della procedura.
Come noto, con l'introduzione dell'art. 164 bis disp. att. c.p.c., il legislatore ha previsto una forma di estinzione atipica della procedura esecutiva nei casi in cui non risulti più possibile conseguire un ragionevole soddisfacimento delle pretese dei creditori. pagina 6 di 8 Ai fini della chiusura anticipata del processo esecutivo per infruttuosità, il giudice dell'esecuzione è chiamato a compiere “una specifica valutazione (..) evitando che vadano avanti (con probabili pregiudizi erariali anche a seguito di azioni risarcitorie per danno da irragionevole durata del processo), procedimenti di esecuzione forzata (..) manifestamente non idonei a produrre il soddisfacimento degli interessi in quanto generatori di costi processuali del concreto valore di realizzo degli asset patrimoniali pignorati” (cfr. relazione al disegno di legge di conversione del DL n.
132/2014).
Deve ritenersi che tale disposizione sia applicabile anche al giudizio di divisione endoesecutiva, che, pur costituendo una parentesi di cognizione nell'ambito del procedimento esecutivo, dal quale rimane soggettivamente ed oggettivamente distinto, tanto da non poterne essere considerato né una continuazione né una fase, è, tuttavia, ad esso funzionalmente correlato (Cass., 18.4.2012, n. 6072).
L'art. 164 bis disp att. c.p.c. ha dettato dei criteri esemplificativi in base ai quali determinare le ragionevoli possibilità di soddisfacimento delle pretese dei creditori, alcuni quantitativi, quali i costi già sostenuti e quelli necessari per la prosecuzione della procedura (spese e compensi degli ausiliari del giudice - professionista delegato, custode ed esperto stimatore - spese di pubblicità, ordine di liberazione) ed altri qualitativi, quali la probabilità di liquidazione del bene (avuto riguardo alla natura del bene, all'appetibilità dello stesso sul mercato, all'interesse manifestato - numero di visite richieste al custode - , numero di aste esperite, prospettate istanze di assegnazione da parte dei creditori) ed, infine, il presumibile valore di realizzo (importo che appare possibile realizzare mediante la vendita).
Nella specie deve essere tenuto conto della circostanza che, a seguito dei vari esperimenti di vendita e conseguenti ribassi, il prezzo di vendita, già ora modesto, potrebbe divenire talmente esiguo non solo da compromettere il soddisfacimento del creditore ma finanche la copertura dei costi necessari per la prosecuzione della procedura (spese di pubblicità, spese di cancellazione), con la conseguenza che la divisione deve essere dichiarata improcedibile limitatamente ai beni in oggetto di cui al lotto tre per antieconomicità.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cagliari, in persona del giudice dott.ssa Silvia Cocco, non definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- dichiara improcedibile il giudizio limitatamente al lotto 3 avente ad oggetto il bene sito nel Comune di Gonnosfanadiga censito nel NCEU al foglio F/1, mappali 291 e 440.
pagina 7 di 8 - dispone che gli ausiliari depositino note delle proprie competenze e il creditore la nota spese;
- dispone che il delegato predisponga il progetto di divisione;
- rinvia per la prosecuzione del giudizio all'udienza del 29.1.2026 ore 09.45
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Cagliari 29.09.2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Cocco
pagina 8 di 8
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Giudice, lette le note depositate dall'attore rappresentata da per l'udienza Parte_1 Controparte_1 del 18.09.2025 tenuta nelle forme del processo cartolare telematico ex art. 127 ter cpc;
rilevato che l'attore “si rimette al Giudice circa l'improcedibilità per infruttuosità limitatamente al lotto 3”; dato atto, il Giudice deposita sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
Il Giudice dott. Silvia Cocco
pagina 1 di 8 N. R.G. 3526/2007
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Silvia Cocco, in funzione di giudice unico, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3526 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2007, promossa da rappresentata da rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Parte_1 Controparte_1
Baghino, ed elettivamente domiciliata presso lo Studio di questi in Cagliari, Via Millelire n. 1
attore
contro
, rappresentato e difeso dall'avv. Anna Maria Minafra, ed elettivamente Controparte_2 domiciliata presso lo Studio di questi in Cagliari alla Via Sonnino 139
debitore
Controparte_3 debitore contumace
rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Curreli, ed elettivamente Controparte_4 domiciliato presso lo Studio di questi in Cagliari alla Via Cugia 5 comproprietario pagina 2 di 8
Persona_1 comproprietaria deceduta
e per lei , Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7 rappresentati e difesi dall'avv. Eros Masuri
e rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Amat ed elettivamente domiciliato Controparte_8 presso lo Studio di questi in Cagliari alla Via Cugia 43 comproprietari eredi
[...]
[...]
Persona_2 comproprietario deceduto
e per lui rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Amat ed elettivamente Controparte_8 domiciliato presso lo Studio di questi in Cagliari alla Via Cugia 43 comproprietaria erede Persona_2
, rappresentato e difeso dall'avv. Micaela Garau e Federica Frongia ed elettivamente Parte_2 domiciliato presso lo Studio di questi in Guspini alla Via Don Minzoni 2 comproprietario
Controparte_9 creditore iscritto contumace
già già rappresentata e CP_10 Parte_3 Controparte_11 difesa dall'avv. Elisabetta Carboni ed elettivamente domiciliato presso lo Studio di questi in Cagliari alla Via Tuveri n. 12 creditore iscritto
CONCLUSIONI
rappresentata da si rimette al Giudice circa l'improcedibilità Parte_1 Controparte_12 per infruttuosità limitatamente al lotto 3.
pagina 3 di 8 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La controversia nasce dalla domanda di scioglimento della comunione proposta dall'originario attore
, oggi sui seguenti beni di proprietà di CP_13 Parte_1 CP_2
(nato a [...] [...]) e (nato a [...] il
[...] Controparte_3
2.06.1952), parte esecutata, tra le altre, nell'ambito delle procedure riunite iscritte ai nn. 132/2005 e
193/2007 del registro delle esecuzioni immobiliari, avente ad oggetto:
1) la quota di 1/3 ciascuno in capo ai predetti e Controparte_2 Controparte_3 del terreno in Gonnosfanadiga distinto in NCT al foglio F/1, mappale 3/A con sovrastante fabbricato censito al NCEU a foglio F/1, mappale 918;
2) la quota di 1/3 in capo al solo , del fabbricato per civile abitazione in Controparte_3
Gonnosfanadiga distinto al foglio F/1 mappali 309 e 310, e del terreno in Gonnosfanadiga distinto in
NCT al foglio 9, mappale 61;
3) la quota di 1/6 in capo al solo dell'area urbana in Gonnosfanadiga Controparte_3 distinta al NCEU al foglio F/1 mappali 291 e 440, e in area urbana distinta al NCEU al foglio Pt_4
16, mappale 942.
Con ordinanza del 17.03.2007, il giudice dell'esecuzione, preso atto dell'impossibilità di addivenire alla separazione in natura delle quote spettanti ai debitori, ha disposto la sospensione dell'esecuzione e assegnato alla parte più diligente il termine per l'introduzione del giudizio di divisione.
A tanto ha ritualmente provveduto l'originaria nei confronti dei creditori Controparte_14 iscritti e e degli Controparte_9 Controparte_15 originari comproprietari (comproprietario immobile sub. 1); Controparte_4 [...]
e (comproprietari immobili sub. 2 e sub. 3). Per_1 Persona_2
In data 1.10.2013 il professionista delegato ha dato atto dell'apertura della successione del comproprietario , cui è subentrata , e della Persona_2 Controparte_8 mancata notifica dell'ordinanza di divisione al comproprietario per la quota di 3/6 Parte_2 dell'immobile di cui al punto 3) ubicato in costituitosi in data 16.04.2014 a seguito di Pt_4 integrazione del contraddittorio.
In data 21.03.2017 è stata esperita la prima vendita, e a seguire gli ulteriori tentativi, dei lotti così costituiti:
pagina 4 di 8 LOTTO UNO: In Comune di Gonnosfanadiga. Piena proprietà. Fabbricato a destinazione artigianale in regione Strada “Maletza” composto da due livelli e insistente su area dei 1920 mq, censito nel
NCEU al foglio F/1, mappale numero 918.
LOTTO DUE: In Comune di Gonnosfanadiga. Piena proprietà. Casa indipendente ad uso civile abitazione, su due livelli alla Via delle Aie n.135, con annessi due tratti di cortile e locale ma-gazzino di pertinenza, censito nel NCEU al foglio F/1, mappale numero 1203 (ex mappali 309 e 310), categoria A/3, classe 3, vani 13,5, R.C. euro 836,66.
LOTTO TRE: In Comune di Gonnosfanadiga. Piena proprietà. Area urbana della superficie di 180 mq sita in via delle Aie, censita nel NCEU al foglio F/1, mappali numero 291 e 440.
LOTTO QUATTRO: In Comune di Gonnosfanadiga. Piena proprietà. Terreno agricolo della superficie di 6785 mq sito in località “Rienazzu”, censito nel CT al foglio B/2, mappale numero 61.
LOTTO CINQUE: In Comune di Gonnosfanadiga. Piena proprietà. Area urbana della superficie di
107 mq sita in località “Pistis”, censita nel NCEU al foglio A/16, mappale numero 942.
Con decreto di trasferimento in data 8.05.2020 è stato trasferito il lotto 5 per la somma di euro
2.000,00; con decreto di trasferimento in data 19.09.2024 è stato trasferito il lotto 2 per la somma di euro 60.550,00; con decreto di trasferimento in data 16.01.2025 è stato trasferito il lotto 1 per la somma di euro 66.200,00; con decreto di trasferimento in data 2.07.2025 è stato trasferito il lotto 4 per la somma di euro 3.000,00.
In data 14.06.2024 si è costituita in giudizio in qualità di erede ai sensi Controparte_8 dell'art. 485, secondo comma, c.c., in forza delle successioni dei comproprietari Per_2
, deceduto in corso di causa in data 11 giugno 2011, e deceduta in
[...] Persona_1 corso di causa in data 23 agosto 2018 a San Gavino Monreale (SU).
In data 13.05.2025 si sono costituti in giudizio i signori , Controparte_5 CP_6
E , in qualità di ulteriori eredi della comproprietaria
[...] Controparte_7 [...]
a seguito di apertura della successione in data 23.08.2018. Per_1
In data 3.06.2025 il delegato dell'operazione di vendita ha rimesso gli atti a questo giudice stante l'esperimento di cinque tentativi di vendita andati deserti con riguardo al lotto 3 – unico lotto rimasto invenduto - avente ad oggetto in Comune di Gonnosfanadiga la “quota pari a 100 % del diritto di proprietà della Area urbana della superficie di 180 mq sita in via delle Aie, censita nel NCEU al foglio
F/1, mappali 291 e 440, attualmente libera a seguito della demolizione del fabbricato precedentemente insistente sull'aerea stessa. L'area è identificata nel piano particolareggiato al lotto n° 7 dell'isolato pagina 5 di 8 n° 5, per il quale è previsto l'intervento di demolizione e ricostruzione per una nuova volumetria complessiva di 465,72 metri cubi, pari a circa 155 mq coperti” al valore d'asta di euro 7.931,52 con offerta minima di euro 5.948,64.
In data 2.07.2025, il Giudice, ritenuto di non disporre ulteriori esperimenti di vendita del predetto e non più possibile conseguire un ragionevole soddisfacimento delle pretese dei creditori, Pt_5 tenuto conto dei costi necessari per la prosecuzione della procedura, ha fissato per la discussione della causa limitatamente all'improcedibilità per infruttuosità ex art. 164 bis disp. att. c.p.c. del LOTTO 3 ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. l'udienza del 18.09.2025 nelle forme del processo cartolare telematico.
All'udienza soltanto l'attrice ha depositato note, con le quali si è rimessa alle valutazioni del Giudice.
Tutti i comproprietari in corso di causa hanno richiesto di partecipare alla distribuzione del prezzo che sarebbe stato ricavato dalla vendita dei beni immobili nel rispetto delle proprie quote di proprietà.
***
Orbene, il giudizio per cui è causa è pendente dal 2007 e deriva dalle procedure esecutive riunite n.
132/2005 e n. 193/2007.
È opportuno rammentare che la quota pignorata dell'area urbana rimasta invenduta, sita in
Gonnosfanadiga e censita nel NCEU al foglio F/1, mappali 291 e 440, è pari alla quota di 1/6.
Si tratta, come indicato nell'avviso di vendita e nella CTU, di un'area della superficie 180 mq
“attualmente libera a seguito della demolizione del fabbricato precedentemente insistente sull'aerea stessa. L'area è identificata nel piano particolareggiato al lotto n° 7 dell'isolato n° 5, per il quale è previsto l'intervento di demolizione e ricostruzione per una nuova volumetria complessiva di 465,72 metri cubi, pari a circa 155 mq coperti”.
L'ultima asta è stata esperita al valore di euro 7.931,52 con offerta minima di euro 5.948,64.
Un ulteriore tentativo di vendita comporterebbe un prezzo ribassato del 20% e quindi un prezzo base di euro 6.300.00, laddove il creditore si vedrebbe riconosciuta la quota di 1/6 di quest'ultima pari a euro
1.050,00 da cui detrarre, peraltro, le spese della procedura.
Come noto, con l'introduzione dell'art. 164 bis disp. att. c.p.c., il legislatore ha previsto una forma di estinzione atipica della procedura esecutiva nei casi in cui non risulti più possibile conseguire un ragionevole soddisfacimento delle pretese dei creditori. pagina 6 di 8 Ai fini della chiusura anticipata del processo esecutivo per infruttuosità, il giudice dell'esecuzione è chiamato a compiere “una specifica valutazione (..) evitando che vadano avanti (con probabili pregiudizi erariali anche a seguito di azioni risarcitorie per danno da irragionevole durata del processo), procedimenti di esecuzione forzata (..) manifestamente non idonei a produrre il soddisfacimento degli interessi in quanto generatori di costi processuali del concreto valore di realizzo degli asset patrimoniali pignorati” (cfr. relazione al disegno di legge di conversione del DL n.
132/2014).
Deve ritenersi che tale disposizione sia applicabile anche al giudizio di divisione endoesecutiva, che, pur costituendo una parentesi di cognizione nell'ambito del procedimento esecutivo, dal quale rimane soggettivamente ed oggettivamente distinto, tanto da non poterne essere considerato né una continuazione né una fase, è, tuttavia, ad esso funzionalmente correlato (Cass., 18.4.2012, n. 6072).
L'art. 164 bis disp att. c.p.c. ha dettato dei criteri esemplificativi in base ai quali determinare le ragionevoli possibilità di soddisfacimento delle pretese dei creditori, alcuni quantitativi, quali i costi già sostenuti e quelli necessari per la prosecuzione della procedura (spese e compensi degli ausiliari del giudice - professionista delegato, custode ed esperto stimatore - spese di pubblicità, ordine di liberazione) ed altri qualitativi, quali la probabilità di liquidazione del bene (avuto riguardo alla natura del bene, all'appetibilità dello stesso sul mercato, all'interesse manifestato - numero di visite richieste al custode - , numero di aste esperite, prospettate istanze di assegnazione da parte dei creditori) ed, infine, il presumibile valore di realizzo (importo che appare possibile realizzare mediante la vendita).
Nella specie deve essere tenuto conto della circostanza che, a seguito dei vari esperimenti di vendita e conseguenti ribassi, il prezzo di vendita, già ora modesto, potrebbe divenire talmente esiguo non solo da compromettere il soddisfacimento del creditore ma finanche la copertura dei costi necessari per la prosecuzione della procedura (spese di pubblicità, spese di cancellazione), con la conseguenza che la divisione deve essere dichiarata improcedibile limitatamente ai beni in oggetto di cui al lotto tre per antieconomicità.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cagliari, in persona del giudice dott.ssa Silvia Cocco, non definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- dichiara improcedibile il giudizio limitatamente al lotto 3 avente ad oggetto il bene sito nel Comune di Gonnosfanadiga censito nel NCEU al foglio F/1, mappali 291 e 440.
pagina 7 di 8 - dispone che gli ausiliari depositino note delle proprie competenze e il creditore la nota spese;
- dispone che il delegato predisponga il progetto di divisione;
- rinvia per la prosecuzione del giudizio all'udienza del 29.1.2026 ore 09.45
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Cagliari 29.09.2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Cocco
pagina 8 di 8