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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 21/07/2025, n. 62 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 62 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 438/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CHIETI
SEZIONE DISTACCATA DI ORTONA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Filomena Maria Cofone ha pronunciato la seguente
SENTENZA
causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 438/2023 promossa da:
(c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Parte_1 C.F._1 Chiarizia ed elettivamente domiciliato come in atti;
ATTORE contro
(c.f. , in persona dell'amministratore p.t. Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
, rappresentato e difeso dall'Avv. Roberto Scarinci ed elettivamente domiciliato come in atti,
[...]
CONVENUTO
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo n. 147/2023 reso dal Tribunale di Chieti, Sezione Distaccata di Ortona, il 06.06.2023.
*****
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate da entrambe il 02.10.2024.
1. Con atto di citazione del 31.08.2023, ritualmente notificato, ha proposto Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 147/2023, emesso dal Tribunale di Chieti, Sezione
Distaccata di Ortona, nei confronti dell'opponente e dei Sigg.ri e Controparte_3 CP_4
, quali eredi legittimi superstiti della defunta madre, ove si
[...] Persona_1 ingiungeva il pagamento, in favore del , della somma di € Controparte_1
pagina 1 di 7 16.321,35, a titolo di oneri condominiali, oltre interessi e spese della procedura, chiedendo:
“Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, così provvedere: in via preliminare e nel rito, sospendere, anche inaudita altera parte, e prima dell'udienza di comparizione, per i motivi di cui in narrativa e pervio accertamento dell'inesistenza dei presupposti ex art. 642 cpc per
l'emissione del decreto ingiuntivo in forma immediatamente esecutiva, ricorrendone i gravi motivi, la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 147/2023, concesso dal Tribunale di Chieti sezione distaccata di Ortona a favore del
[...]
in Francavilla al Mare in data 17.05.2023 e notificato in uno con Controparte_5
l'atto di precetto in data 22.06.2023; nel merito: in accoglimento della proposta opposizione, per
i motivi tutti di cui in narrativa, accogliere in toto o parzialmente l'opposizione e per l'effetto annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 147/2023 del
17.05.2023 emesso dal Tribunale di Chieti sezione distaccata di Ortona a favore del
[...]
in Francavilla al Mare, con vittoria delle spese processuali Controparte_5 CP_5 da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato dichiaratosi antistatario”.
L'opponente, preliminarmente, deduceva di non rivestire la qualità di erede, poiché escluso dalla successione testamentaria della propria madre che, tuttavia, è stata annullata con apertura della successione legittima e conseguente divisione ereditaria, con sentenza del Tribunale di Chieti N.
99/2017, ed ancora pendente presso la Suprema Corte. Comunque, pur ipotizzando la nullità della scheda testamentaria, il sarebbe proprietario per successione legittima della Parte_1 quota n. 1 del terzo progetto divisionale predisposto dal CTU, con la quale successione, a sorteggio delle quote, gli veniva assegnato un quarto dell'appartamento posto al piano terzo del
Condominio, distinto in Catasto al Foglio n. 11, part. 226 sub 22. Concludeva precisando che, in virtù dell'art. 754 c.c., l'opponente sarebbe tenuto a versare al i soli oneri CP_1 condominiali relativi ai beni ricevuti in successione legittima, quindi € 5.933,70.
2. Si è costituita in giudizio il , chiedendo “in via principale, rigettare Controparte_1
l'opposizione per le ragioni esposte in narrativa ai punti da (19) a (30), con conferma del decreto ingiuntivo n. 147/2023 del 06/06/2023; in via subordinata, nella denegata ipotesi per cui ritenesse già esecutiva, con efficacia ex tunc, la divisione ereditaria omologata dal Tribunale di
Chieti, con sentenza n. 99/2017 (non passata in giudicato), condannare l'attore Parte_1
al pagamento di euro 5.933,70 in favore del
[...] Controparte_5
5, alla luce della ricognizione di codesto debito operata nell'atto di citazione;
in ogni caso con
[...] vittoria di spese e competenze di giudizio, anche alla luce della condotta stragiudiziale serbata
pagina 2 di 7 dall'attore (v. punti (31) e (32) della narrativa).
Esponeva, nelle premesse, che deceduta il 05.06.2012, era proprietaria Persona_1 esclusiva dell'unità immobiliare occupata dai figli , e CP_6 Pt_1 CP_4 CP_7
, tutti residenti presso il Condominio opposto e che, oltre undici anni dopo l'apertura
[...] della successione, gli immobili dell'asse ereditario non risultavano ancora catastalmente volturati in favore di nessuno dei quattro eredi. Precisava che, in data 29.06.2022, venivano deliberati dal citato, il bilancio consuntivo dell'esercizio 2021 e il bilancio preventivo CP_1 dell'esercizio 2022 con piano di riparto che evidenziava rate condominiali scadute, attribuite alla comunione ereditaria di per € 16.321,35, somma oggetto di solleciti di Persona_1 pagamento vanamente reiterati nei confronti dei successibili, che non hanno provveduto al pagamento, pertanto il Giudice, dott. rendeva il decreto ingiunto opposto. Controparte_8
In diritto, sosteneva l'opposto che la pronuncia di annullamento del testamento, CP_1 anche se non definitiva, ha efficacia retroattiva e, di conseguenza, ripristina la situazione giuridica al momento dell'apertura della successione, con delazione in favore dei successibili ex lege come se il testamento non fosse mai esistito.
E, siccome l'attore confermava di essere un successibile e di avere accettato l'eredità della defunta madre, anche solo per aver abitato l'appartamento in parola, fino a quando l'immobile non veniva diviso o venduto, gli eredi erano responsabili per l'intero delle spese che il bene continua a generare dopo la morte del de cuius.
Precisava altresì che la sentenza del Tribunale di Chieti non era ancora definitiva sicchè, allo stato, la comunione ereditaria non era ancora sciolta e le somme dovute non erano state da esso opponente, mai versate.
*****
3. Alla udienza del 05.10.2023, fissata per la comparizione delle parti, ai soli fini della sospensione dell'esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, il Giudice, dato atto della mancata comparizione delle parti, disponeva il non luogo a provvedere sull'istanza ex art. 649 c.p.c. di parte attrice.
Con istanza del 23.10.2023, parte attrice chiedeva, ai sensi dell'art. 274 c.p.c., la riunione del presente procedimento con quello iscritto al n. 437 RG per essere decisi congiuntamente e il
Giudice con decreto ex art. 171 bis c.p.c. del 13.11.2023 differiva la data della prima udienza all'01.02.2024.
Alla udienza dell'01.02.2024 l'opponente rilevava che non vi era la prova in atti della pagina 3 di 7 convocazione alle assemblee condominiali in virtù delle quali era stata azionata la procedura monitoria e che non era in possesso dei beni ereditari come aveva accertato la Corte di Appello di L'Aquila; l'opposto replicava alle avverse deduzioni precisando che le delibere CP_1 assembleari non erano state impugnate nei termini di legge e di avere dato prova documentale delle convocazioni dell'opponente alle riunioni, pertanto chiedeva che la causa venisse decisa, inoltre l'opponente rinunciava all'istanza di riunione già avanzata;
il Giudice ammetteva tutta la documentazione versata in atti dalle parti e, ritenuta la causa di natura documentale, su concorde volontà delle parti, fissava l'udienza del 03.10.2024 per la discussione, sostituita ex art. 127 ter c.p.c., con facoltà per le parti di deposito di note scritte.
Le parti depositavano le note scritte di udienza.
Il Giudice, con provvedimento del 12.05.2025, rimetteva la causa in decisione per la verifica della pendenza della questione pregiudiziale relativa all'apertura della successione legittima e conseguente divisione dell'asse ereditario della de cuius (pendente, presso Persona_1 la Corte di NE, RG 13792/2021) e fissava l'udienza del 10.07.2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. per acquisire informazioni circa il giudizio pendente in NE eventualmente allegando la relativa pronuncia.
In ottemperanza all'ordinanza del 12.05.2025, l'Avv. Chiarizia per parte opponente depositava certificato di passaggio in giudicato steso in calce alla sentenza n. 340/2021 (RG785/2017) rilasciato dalla Corte di Appello Di L'Aquila a seguito dell'ordinanza n. 8318/2025 della Corte di NE (RG 13792/2021), che ha dichiarato improcedibile il ricorso proposto avverso la predetta sentenza n. 340/2021.
La causa viene ora per la decisione.
*****
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione del 31.08.2023, ritualmente notificato, ha proposto Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 147/2023 emesso dal Tribunale di Chieti, Sezione
Distaccata di Ortona, nei confronti dell'opponente e dei sigg.ri e Controparte_7 CP_4
quali eredi legittimi superstiti della defunta madre con cui è stato
[...] Persona_1 lui ingiunto di pagare al la somma di € 16.321,35, a titolo di Controparte_1 oneri condominiali oltre interessi e spese della procedura, rassegnando le seguenti conclusioni:
“Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, così provvedere: in via preliminare e nel rito, pagina 4 di 7 sospendere, anche inaudita altera parte, e prima dell'udienza di comparizione, per i motivi di cui in narrativa e previo accertamento dell'inesistenza dei presupposti ex art. 642 cpc per
l'emissione del decreto ingiuntivo in forma immediatamente esecutiva, ricorrendone i gravi motivi, la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 147/2023, concesso dal Tribunale di Chieti sezione distaccata di Ortona a favore del
[...]
in Francavilla al Mare in data 17.05.2023 e notificato in uno con Controparte_5
l'atto di precetto in data 22.06.2023; nel merito: in accoglimento della proposta opposizione, per
i motivi tutti di cui in narrativa, accogliere in toto o parzialmente l'opposizione e per l'effetto annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 147/2023 del
17.05.2023 emesso dal Tribunale di Chieti sezione distaccata di Ortona a favore del
[...]
in Francavilla al Mare, con vittoria delle spese processuali Controparte_5 CP_5 da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato dichiaratosi antistatario”.
L'opponente, preliminarmente, deduceva di non rivestire la qualità di erede poiché escluso dalla successione testamentaria della propria madre che, tuttavia, è stata annullata con apertura della successione legittima e conseguente divisione ereditaria, con sentenza del Tribunale di Chieti N.
99/2017, per la cui impugnazione, al momento della citazione, era ancora pendente una procedura presso la Suprema Corte.
Comunque, pur ipotizzando la nullità della scheda testamentaria, il sarebbe Parte_1 proprietario per successione legittima della quota n. 1 del terzo progetto divisionale predisposto dal CTU con la quale, a sorteggio delle quote, gli è stato assegnato l'appartamento posto al secondo piano (Foglio n. 11, Part. 226, sub 38) ed un quarto dell'appartamento posto al piano terzo del Condominio, distinto in Catasto al Foglio n. 11, part. 226 sub 22. Conclude precisando che in virtù dell'art. 754 c.c., l'opponente sarebbe tenuto a versare al i soli oneri CP_1 condominiali relativi ai beni ricevuti in successione legittima, quindi € 5.933,70.
Si è costituito in giudizio il chiedendo “in via principale, rigettare Controparte_1
l'opposizione per le ragioni esposte in narrativa ai punti da (19) a (30), con conferma del decreto ingiuntivo n. 147/2023 del 06/06/2023; in via subordinata, nella denegata ipotesi per cui ritenesse già esecutiva, con efficacia ex tunc, la divisione ereditaria omologata dal Tribunale di
Chieti, con sentenza n. 99/2017 (non passata in giudicato), condannare l'attore Parte_1
al pagamento di euro 5.933,70 in favore del
[...] Controparte_5
5, alla luce della ricognizione di codesto debito operata nell'atto di citazione;
in ogni caso con
[...] vittoria di spese e competenze di giudizio, anche alla luce della condotta stragiudiziale serbata
pagina 5 di 7 dall'attore (v. punti (31) e (32) della narrativa).
Esponeva nelle premesse che morta il 05.06.2012, era proprietaria Persona_1 esclusiva dell'unità immobiliare occupata dai figli , e CP_6 Pt_1 CP_4 CP_7
, tutti residenti presso il Condominio opposto, e che, ad oltre undici anni dall'apertura
[...] della successione, gli immobili dell'asse ereditario non risultano ancora catastalmente volturati in favore di nessuno dei quattro eredi. Precisava che in data 29.06.22 venivano deliberati dal citato, il bilancio consuntivo dell'esercizio 2021 e il bilancio preventivo CP_1 dell'esercizio 2022 con piano di riparto che evidenzia rate condominiali scadute attribuite alla comunione ereditaria di per € 16.321,35, somma oggetto di solleciti di Persona_1 pagamento vanamente reiterati nei confronti dei successibili che non hanno provveduto al pagamento.
Pertanto, il Giudice, dott. rendeva il decreto ingiunto opposto. Controparte_8
In diritto, sostiene l'opposto che la pronuncia di annullamento del testamento, anche CP_1 se non definitiva, ha efficacia retroattiva e di conseguenza ripristina la situazione giuridica al momento dell'apertura della successione, con delazione in favore dei successibili ex lege come se il testamento non fosse mai esistito.
Pertanto, siccome l'attore conferma di essere un successibile e di avere accettato l'eredità della defunta madre anche solo per aver abitato l'appartamento in parola, fino a quando l'immobile non viene diviso o venduto, gli eredi sarebbero responsabili per l'intero delle spese che il bene continua a generare dopo la morte del de cuius; sul punto, l'opposto precisa che non sarebbe applicabile l'art. 754 c.c., in quanto i debiti sono sorti in capo all'opponente dopo la morte della defunta, e quindi non in forza della successione mortis causa.
Ha precisato altresì che la sentenza del Tribunale di Chieti non è ancora definitiva, sicché, allo stato, la comunione ereditaria non è ancora sciolta e le somme dovute non sono state da esso opponente, mai versate.
L'opposizione proposta è fondata solo parzialmente.
Preliminarmente, va rilevato che, in seguito a chiarimenti richiesti dal giudice istruttore, è emerso che la sentenza del tribunale di Chieti numero 99/2017 è stata confermata dalla sentenza della
Corte d'appello dell'Aquila, n. 340/2021, passata in giudicato in seguito alla declaratoria di improcedibilità del ricorso per NE (cfr. deposito di parte opponente del 27/5/2025).
Per effetto di tale pronuncia, quindi, l'odierno opponente è proprietario esclusivamente della pagina 6 di 7 quota n. 1 del terzo progetto divisionale predisposto dal CTU, assegnatagli in seguito a sorteggio svoltosi all'udienza del 5.06.2017, consistente nell'appartamento posto al secondo piano del
Condominio ricorrente (distinto in Catasto Urbano al foglio 11, part. 226 sub 38) e della quota di
¼ dell'appartamento posto al piano terzo del medesimo Condominio (distinto in Catasto Urbano al foglio 11, part. 226 sub 22), per i quali le quote non pagate ammontano ad € 5.933,70
(circostanza non contestata dal condominio opposto, il quale, in subordine al rigetto dell'opposizione, ha chiesto la condanna al pagamento della predetta somma).
Al riguardo, si rileva che l'art. 757 c.c. afferma che “ogni coerede è reputato solo e immediato successore in tutti i beni componenti la sua quota o a lui pervenuti dalla successione, anche per acquisto all'incanto, e si considera come se non avesse mai avuto la proprietà degli altri beni ereditari”. Di conseguenza, l'odierno opponente deve essere riconosciuto debitore della sola somma di € 5.933,70, per la quale non è contestato il mancato pagamento.
Visto l'accoglimento parziale delle pretese di parte opposta, le spese vanno compensate.
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra eccezione o deduzione contraria, così provvede:
- revoca il decreto ingiuntivo n. 147/2023 di questa sezione distaccata, nei confronti del solo
; Parte_1
- accoglie parzialmente la domanda di parte opposta, e, per l'effetto, condanna parte opponente al pagamento, in favore della prima, della somma di € 5.933,70, oltre interessi al tasso legale dalla domanda al saldo;
- compensa le spese del presente giudizio in virtù della soccombenza parziale.
Sentenza resa in base al combinato disposto degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c., in assenza di discussione orale e lettura alle parti.
Ortona, 21.07.2025
Il Giudice O.P.
dott.ssa Filomena Maria Cofone
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CHIETI
SEZIONE DISTACCATA DI ORTONA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Filomena Maria Cofone ha pronunciato la seguente
SENTENZA
causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 438/2023 promossa da:
(c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Parte_1 C.F._1 Chiarizia ed elettivamente domiciliato come in atti;
ATTORE contro
(c.f. , in persona dell'amministratore p.t. Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
, rappresentato e difeso dall'Avv. Roberto Scarinci ed elettivamente domiciliato come in atti,
[...]
CONVENUTO
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo n. 147/2023 reso dal Tribunale di Chieti, Sezione Distaccata di Ortona, il 06.06.2023.
*****
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate da entrambe il 02.10.2024.
1. Con atto di citazione del 31.08.2023, ritualmente notificato, ha proposto Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 147/2023, emesso dal Tribunale di Chieti, Sezione
Distaccata di Ortona, nei confronti dell'opponente e dei Sigg.ri e Controparte_3 CP_4
, quali eredi legittimi superstiti della defunta madre, ove si
[...] Persona_1 ingiungeva il pagamento, in favore del , della somma di € Controparte_1
pagina 1 di 7 16.321,35, a titolo di oneri condominiali, oltre interessi e spese della procedura, chiedendo:
“Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, così provvedere: in via preliminare e nel rito, sospendere, anche inaudita altera parte, e prima dell'udienza di comparizione, per i motivi di cui in narrativa e pervio accertamento dell'inesistenza dei presupposti ex art. 642 cpc per
l'emissione del decreto ingiuntivo in forma immediatamente esecutiva, ricorrendone i gravi motivi, la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 147/2023, concesso dal Tribunale di Chieti sezione distaccata di Ortona a favore del
[...]
in Francavilla al Mare in data 17.05.2023 e notificato in uno con Controparte_5
l'atto di precetto in data 22.06.2023; nel merito: in accoglimento della proposta opposizione, per
i motivi tutti di cui in narrativa, accogliere in toto o parzialmente l'opposizione e per l'effetto annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 147/2023 del
17.05.2023 emesso dal Tribunale di Chieti sezione distaccata di Ortona a favore del
[...]
in Francavilla al Mare, con vittoria delle spese processuali Controparte_5 CP_5 da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato dichiaratosi antistatario”.
L'opponente, preliminarmente, deduceva di non rivestire la qualità di erede, poiché escluso dalla successione testamentaria della propria madre che, tuttavia, è stata annullata con apertura della successione legittima e conseguente divisione ereditaria, con sentenza del Tribunale di Chieti N.
99/2017, ed ancora pendente presso la Suprema Corte. Comunque, pur ipotizzando la nullità della scheda testamentaria, il sarebbe proprietario per successione legittima della Parte_1 quota n. 1 del terzo progetto divisionale predisposto dal CTU, con la quale successione, a sorteggio delle quote, gli veniva assegnato un quarto dell'appartamento posto al piano terzo del
Condominio, distinto in Catasto al Foglio n. 11, part. 226 sub 22. Concludeva precisando che, in virtù dell'art. 754 c.c., l'opponente sarebbe tenuto a versare al i soli oneri CP_1 condominiali relativi ai beni ricevuti in successione legittima, quindi € 5.933,70.
2. Si è costituita in giudizio il , chiedendo “in via principale, rigettare Controparte_1
l'opposizione per le ragioni esposte in narrativa ai punti da (19) a (30), con conferma del decreto ingiuntivo n. 147/2023 del 06/06/2023; in via subordinata, nella denegata ipotesi per cui ritenesse già esecutiva, con efficacia ex tunc, la divisione ereditaria omologata dal Tribunale di
Chieti, con sentenza n. 99/2017 (non passata in giudicato), condannare l'attore Parte_1
al pagamento di euro 5.933,70 in favore del
[...] Controparte_5
5, alla luce della ricognizione di codesto debito operata nell'atto di citazione;
in ogni caso con
[...] vittoria di spese e competenze di giudizio, anche alla luce della condotta stragiudiziale serbata
pagina 2 di 7 dall'attore (v. punti (31) e (32) della narrativa).
Esponeva, nelle premesse, che deceduta il 05.06.2012, era proprietaria Persona_1 esclusiva dell'unità immobiliare occupata dai figli , e CP_6 Pt_1 CP_4 CP_7
, tutti residenti presso il Condominio opposto e che, oltre undici anni dopo l'apertura
[...] della successione, gli immobili dell'asse ereditario non risultavano ancora catastalmente volturati in favore di nessuno dei quattro eredi. Precisava che, in data 29.06.2022, venivano deliberati dal citato, il bilancio consuntivo dell'esercizio 2021 e il bilancio preventivo CP_1 dell'esercizio 2022 con piano di riparto che evidenziava rate condominiali scadute, attribuite alla comunione ereditaria di per € 16.321,35, somma oggetto di solleciti di Persona_1 pagamento vanamente reiterati nei confronti dei successibili, che non hanno provveduto al pagamento, pertanto il Giudice, dott. rendeva il decreto ingiunto opposto. Controparte_8
In diritto, sosteneva l'opposto che la pronuncia di annullamento del testamento, CP_1 anche se non definitiva, ha efficacia retroattiva e, di conseguenza, ripristina la situazione giuridica al momento dell'apertura della successione, con delazione in favore dei successibili ex lege come se il testamento non fosse mai esistito.
E, siccome l'attore confermava di essere un successibile e di avere accettato l'eredità della defunta madre, anche solo per aver abitato l'appartamento in parola, fino a quando l'immobile non veniva diviso o venduto, gli eredi erano responsabili per l'intero delle spese che il bene continua a generare dopo la morte del de cuius.
Precisava altresì che la sentenza del Tribunale di Chieti non era ancora definitiva sicchè, allo stato, la comunione ereditaria non era ancora sciolta e le somme dovute non erano state da esso opponente, mai versate.
*****
3. Alla udienza del 05.10.2023, fissata per la comparizione delle parti, ai soli fini della sospensione dell'esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, il Giudice, dato atto della mancata comparizione delle parti, disponeva il non luogo a provvedere sull'istanza ex art. 649 c.p.c. di parte attrice.
Con istanza del 23.10.2023, parte attrice chiedeva, ai sensi dell'art. 274 c.p.c., la riunione del presente procedimento con quello iscritto al n. 437 RG per essere decisi congiuntamente e il
Giudice con decreto ex art. 171 bis c.p.c. del 13.11.2023 differiva la data della prima udienza all'01.02.2024.
Alla udienza dell'01.02.2024 l'opponente rilevava che non vi era la prova in atti della pagina 3 di 7 convocazione alle assemblee condominiali in virtù delle quali era stata azionata la procedura monitoria e che non era in possesso dei beni ereditari come aveva accertato la Corte di Appello di L'Aquila; l'opposto replicava alle avverse deduzioni precisando che le delibere CP_1 assembleari non erano state impugnate nei termini di legge e di avere dato prova documentale delle convocazioni dell'opponente alle riunioni, pertanto chiedeva che la causa venisse decisa, inoltre l'opponente rinunciava all'istanza di riunione già avanzata;
il Giudice ammetteva tutta la documentazione versata in atti dalle parti e, ritenuta la causa di natura documentale, su concorde volontà delle parti, fissava l'udienza del 03.10.2024 per la discussione, sostituita ex art. 127 ter c.p.c., con facoltà per le parti di deposito di note scritte.
Le parti depositavano le note scritte di udienza.
Il Giudice, con provvedimento del 12.05.2025, rimetteva la causa in decisione per la verifica della pendenza della questione pregiudiziale relativa all'apertura della successione legittima e conseguente divisione dell'asse ereditario della de cuius (pendente, presso Persona_1 la Corte di NE, RG 13792/2021) e fissava l'udienza del 10.07.2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. per acquisire informazioni circa il giudizio pendente in NE eventualmente allegando la relativa pronuncia.
In ottemperanza all'ordinanza del 12.05.2025, l'Avv. Chiarizia per parte opponente depositava certificato di passaggio in giudicato steso in calce alla sentenza n. 340/2021 (RG785/2017) rilasciato dalla Corte di Appello Di L'Aquila a seguito dell'ordinanza n. 8318/2025 della Corte di NE (RG 13792/2021), che ha dichiarato improcedibile il ricorso proposto avverso la predetta sentenza n. 340/2021.
La causa viene ora per la decisione.
*****
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione del 31.08.2023, ritualmente notificato, ha proposto Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 147/2023 emesso dal Tribunale di Chieti, Sezione
Distaccata di Ortona, nei confronti dell'opponente e dei sigg.ri e Controparte_7 CP_4
quali eredi legittimi superstiti della defunta madre con cui è stato
[...] Persona_1 lui ingiunto di pagare al la somma di € 16.321,35, a titolo di Controparte_1 oneri condominiali oltre interessi e spese della procedura, rassegnando le seguenti conclusioni:
“Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, così provvedere: in via preliminare e nel rito, pagina 4 di 7 sospendere, anche inaudita altera parte, e prima dell'udienza di comparizione, per i motivi di cui in narrativa e previo accertamento dell'inesistenza dei presupposti ex art. 642 cpc per
l'emissione del decreto ingiuntivo in forma immediatamente esecutiva, ricorrendone i gravi motivi, la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 147/2023, concesso dal Tribunale di Chieti sezione distaccata di Ortona a favore del
[...]
in Francavilla al Mare in data 17.05.2023 e notificato in uno con Controparte_5
l'atto di precetto in data 22.06.2023; nel merito: in accoglimento della proposta opposizione, per
i motivi tutti di cui in narrativa, accogliere in toto o parzialmente l'opposizione e per l'effetto annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 147/2023 del
17.05.2023 emesso dal Tribunale di Chieti sezione distaccata di Ortona a favore del
[...]
in Francavilla al Mare, con vittoria delle spese processuali Controparte_5 CP_5 da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato dichiaratosi antistatario”.
L'opponente, preliminarmente, deduceva di non rivestire la qualità di erede poiché escluso dalla successione testamentaria della propria madre che, tuttavia, è stata annullata con apertura della successione legittima e conseguente divisione ereditaria, con sentenza del Tribunale di Chieti N.
99/2017, per la cui impugnazione, al momento della citazione, era ancora pendente una procedura presso la Suprema Corte.
Comunque, pur ipotizzando la nullità della scheda testamentaria, il sarebbe Parte_1 proprietario per successione legittima della quota n. 1 del terzo progetto divisionale predisposto dal CTU con la quale, a sorteggio delle quote, gli è stato assegnato l'appartamento posto al secondo piano (Foglio n. 11, Part. 226, sub 38) ed un quarto dell'appartamento posto al piano terzo del Condominio, distinto in Catasto al Foglio n. 11, part. 226 sub 22. Conclude precisando che in virtù dell'art. 754 c.c., l'opponente sarebbe tenuto a versare al i soli oneri CP_1 condominiali relativi ai beni ricevuti in successione legittima, quindi € 5.933,70.
Si è costituito in giudizio il chiedendo “in via principale, rigettare Controparte_1
l'opposizione per le ragioni esposte in narrativa ai punti da (19) a (30), con conferma del decreto ingiuntivo n. 147/2023 del 06/06/2023; in via subordinata, nella denegata ipotesi per cui ritenesse già esecutiva, con efficacia ex tunc, la divisione ereditaria omologata dal Tribunale di
Chieti, con sentenza n. 99/2017 (non passata in giudicato), condannare l'attore Parte_1
al pagamento di euro 5.933,70 in favore del
[...] Controparte_5
5, alla luce della ricognizione di codesto debito operata nell'atto di citazione;
in ogni caso con
[...] vittoria di spese e competenze di giudizio, anche alla luce della condotta stragiudiziale serbata
pagina 5 di 7 dall'attore (v. punti (31) e (32) della narrativa).
Esponeva nelle premesse che morta il 05.06.2012, era proprietaria Persona_1 esclusiva dell'unità immobiliare occupata dai figli , e CP_6 Pt_1 CP_4 CP_7
, tutti residenti presso il Condominio opposto, e che, ad oltre undici anni dall'apertura
[...] della successione, gli immobili dell'asse ereditario non risultano ancora catastalmente volturati in favore di nessuno dei quattro eredi. Precisava che in data 29.06.22 venivano deliberati dal citato, il bilancio consuntivo dell'esercizio 2021 e il bilancio preventivo CP_1 dell'esercizio 2022 con piano di riparto che evidenzia rate condominiali scadute attribuite alla comunione ereditaria di per € 16.321,35, somma oggetto di solleciti di Persona_1 pagamento vanamente reiterati nei confronti dei successibili che non hanno provveduto al pagamento.
Pertanto, il Giudice, dott. rendeva il decreto ingiunto opposto. Controparte_8
In diritto, sostiene l'opposto che la pronuncia di annullamento del testamento, anche CP_1 se non definitiva, ha efficacia retroattiva e di conseguenza ripristina la situazione giuridica al momento dell'apertura della successione, con delazione in favore dei successibili ex lege come se il testamento non fosse mai esistito.
Pertanto, siccome l'attore conferma di essere un successibile e di avere accettato l'eredità della defunta madre anche solo per aver abitato l'appartamento in parola, fino a quando l'immobile non viene diviso o venduto, gli eredi sarebbero responsabili per l'intero delle spese che il bene continua a generare dopo la morte del de cuius; sul punto, l'opposto precisa che non sarebbe applicabile l'art. 754 c.c., in quanto i debiti sono sorti in capo all'opponente dopo la morte della defunta, e quindi non in forza della successione mortis causa.
Ha precisato altresì che la sentenza del Tribunale di Chieti non è ancora definitiva, sicché, allo stato, la comunione ereditaria non è ancora sciolta e le somme dovute non sono state da esso opponente, mai versate.
L'opposizione proposta è fondata solo parzialmente.
Preliminarmente, va rilevato che, in seguito a chiarimenti richiesti dal giudice istruttore, è emerso che la sentenza del tribunale di Chieti numero 99/2017 è stata confermata dalla sentenza della
Corte d'appello dell'Aquila, n. 340/2021, passata in giudicato in seguito alla declaratoria di improcedibilità del ricorso per NE (cfr. deposito di parte opponente del 27/5/2025).
Per effetto di tale pronuncia, quindi, l'odierno opponente è proprietario esclusivamente della pagina 6 di 7 quota n. 1 del terzo progetto divisionale predisposto dal CTU, assegnatagli in seguito a sorteggio svoltosi all'udienza del 5.06.2017, consistente nell'appartamento posto al secondo piano del
Condominio ricorrente (distinto in Catasto Urbano al foglio 11, part. 226 sub 38) e della quota di
¼ dell'appartamento posto al piano terzo del medesimo Condominio (distinto in Catasto Urbano al foglio 11, part. 226 sub 22), per i quali le quote non pagate ammontano ad € 5.933,70
(circostanza non contestata dal condominio opposto, il quale, in subordine al rigetto dell'opposizione, ha chiesto la condanna al pagamento della predetta somma).
Al riguardo, si rileva che l'art. 757 c.c. afferma che “ogni coerede è reputato solo e immediato successore in tutti i beni componenti la sua quota o a lui pervenuti dalla successione, anche per acquisto all'incanto, e si considera come se non avesse mai avuto la proprietà degli altri beni ereditari”. Di conseguenza, l'odierno opponente deve essere riconosciuto debitore della sola somma di € 5.933,70, per la quale non è contestato il mancato pagamento.
Visto l'accoglimento parziale delle pretese di parte opposta, le spese vanno compensate.
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra eccezione o deduzione contraria, così provvede:
- revoca il decreto ingiuntivo n. 147/2023 di questa sezione distaccata, nei confronti del solo
; Parte_1
- accoglie parzialmente la domanda di parte opposta, e, per l'effetto, condanna parte opponente al pagamento, in favore della prima, della somma di € 5.933,70, oltre interessi al tasso legale dalla domanda al saldo;
- compensa le spese del presente giudizio in virtù della soccombenza parziale.
Sentenza resa in base al combinato disposto degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c., in assenza di discussione orale e lettura alle parti.
Ortona, 21.07.2025
Il Giudice O.P.
dott.ssa Filomena Maria Cofone
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