Art. 65.
Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge i salariati non di ruolo (operai temporanei) in servizio presso l'A.N.A.S. possono chiedere di essere collocati nel ruolo degli operai permanenti previsto dal precedente articolo 56, previo concorso di cui al successivo comma.
Le nomine in ruolo degli operai di cui al precedente comma, limitatamente al primo concorso per l'attuazione della presente legge, verranno conferite mediante concorso per titoli nei limiti del numero dei posti fissato per ciascuna categoria nella tabella F allegata alla legge medesima.
Apposite Commissioni nominate dal Ministro per i lavori pubblici, Presidente dell'A.N.A.S., e composte da un funzionario con qualifica non inferiore a direttore di divisione o ingegnere capo, presidente, da due funzionari con qualifica non inferiore a direttore di sezione o ingegnere superiore, membri, e da un impiegato con qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe, segretario, stabiliranno l'inquadramento di ciascun salariato sulla base della, anzianita', della capacita' professionale e delle mansioni esercitate, risultanti dagli atti in possesso dell'Amministrazione.
Per l'ammissione al concorso di cui al secondo comma del presente articolo si prescinde dal limite massimo di eta'.
Nei confronti degli operai giornalieri dell'A.N.A.S., che parteciperanno ai successivi concorsi pubblici per la nomina a operaio permanente, si prescindera' parimenti dal limite massimo di eta' purche', alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano prestato servizio alle dipendenze della Azienda stessa per almeno 270 giornate lavorative, anche se non continuativamente, e siano in servizio alla data di scadenza, del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.
In favore dei salariati temporanei nominati in ruolo ai sensi del presente articolo, e' riconosciuto valido, agli effetti degli aumenti periodici della paga, di cui all' articolo 1, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, numero 19 , tutto il servizio prestato anteriormente alla data di nomina in ruolo con diritto alla ricostruzione di carriera prevista all' articolo 25 della legge 26 febbraio 1952, n. 67 .
Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge i salariati non di ruolo (operai temporanei) in servizio presso l'A.N.A.S. possono chiedere di essere collocati nel ruolo degli operai permanenti previsto dal precedente articolo 56, previo concorso di cui al successivo comma.
Le nomine in ruolo degli operai di cui al precedente comma, limitatamente al primo concorso per l'attuazione della presente legge, verranno conferite mediante concorso per titoli nei limiti del numero dei posti fissato per ciascuna categoria nella tabella F allegata alla legge medesima.
Apposite Commissioni nominate dal Ministro per i lavori pubblici, Presidente dell'A.N.A.S., e composte da un funzionario con qualifica non inferiore a direttore di divisione o ingegnere capo, presidente, da due funzionari con qualifica non inferiore a direttore di sezione o ingegnere superiore, membri, e da un impiegato con qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe, segretario, stabiliranno l'inquadramento di ciascun salariato sulla base della, anzianita', della capacita' professionale e delle mansioni esercitate, risultanti dagli atti in possesso dell'Amministrazione.
Per l'ammissione al concorso di cui al secondo comma del presente articolo si prescinde dal limite massimo di eta'.
Nei confronti degli operai giornalieri dell'A.N.A.S., che parteciperanno ai successivi concorsi pubblici per la nomina a operaio permanente, si prescindera' parimenti dal limite massimo di eta' purche', alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano prestato servizio alle dipendenze della Azienda stessa per almeno 270 giornate lavorative, anche se non continuativamente, e siano in servizio alla data di scadenza, del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.
In favore dei salariati temporanei nominati in ruolo ai sensi del presente articolo, e' riconosciuto valido, agli effetti degli aumenti periodici della paga, di cui all' articolo 1, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, numero 19 , tutto il servizio prestato anteriormente alla data di nomina in ruolo con diritto alla ricostruzione di carriera prevista all' articolo 25 della legge 26 febbraio 1952, n. 67 .