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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XII, sentenza 18/02/2026, n. 2552 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2552 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2552/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 12, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
CAPIZZI ETTORE, Giudice monocratico in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7439/2025 depositato il 07/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2022003DI0000201920001 REGISTRO 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte, vista l'opposizione della Ricorrente_1 srl all'avviso tramite cui, a saldo dell'imposta di registro scaturente da un decreto ingiuntivo emesso su ricorso della medesima società ricorrente, nei suoi confronti era stato accertata la debenza di euro 3.464,75 complessivi;
parimenti lette le controdeduzioni dell'opposta Agenzia delle Entrate – Roma I;
all'esito della discussione odierna osserva quanto segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A sostegno dell'opposizione, innanzi tutto, è stata lamentata la violazione del principio di alternatività IVA/
Registro di cui all'art. 40 del Dpr n. 131/86, che ad avviso della società ricorrente giustificherebbe l'imposizione in misura fissa, anziché l'aliquota del 3% applicata dall'Agenzia. Un ulteriore doglianza, poi,
è argomentata sul disposto dell'art.6 dell'allegato tariffario del ridetto Dpr, alla cui stregua l'imposta andrebbe comunque liquidata nella misura proporzionale dello 0,50%.
Al contrario e come del resto già evidenziato da parte opposta, rileva piuttosto l'espressa previsione dell'art. 8 della succitata Tariffa, laddove in tema di decreti ingiuntivi l'aliquota applicabile in effetti corrisponde al 3%. Proprio l'esplicita previsione della norma ai provvedimenti monitori, poi, lascia intendere l'ininfluenza della natura del rapporto sottostante l'ingiunzione stessa, sotto entrambi i profili dell'assoggettabilità all'Iva dell'oggetto del credito azionato e della cessione di credito dalla quale la Ricorrente_1 mutuerebbe la titolarità del diritto.
Tanto è sufficiente per respingere l'opposizione.
Liquidate come da dispositivo, infine, le spese di lite seguono la soccombenza, in conformità al disposto dell'art. 15 del Dlgs n. 546/92.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando: respinge l'opposizione; condanna l'opponente Ricorrente_1 stl al rimborso delle spese di lite, comprensive di euro 1.400 a titolo di compensi.
Roma, 18 febbraio 2026.
Il Giudice
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 12, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
CAPIZZI ETTORE, Giudice monocratico in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7439/2025 depositato il 07/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2022003DI0000201920001 REGISTRO 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte, vista l'opposizione della Ricorrente_1 srl all'avviso tramite cui, a saldo dell'imposta di registro scaturente da un decreto ingiuntivo emesso su ricorso della medesima società ricorrente, nei suoi confronti era stato accertata la debenza di euro 3.464,75 complessivi;
parimenti lette le controdeduzioni dell'opposta Agenzia delle Entrate – Roma I;
all'esito della discussione odierna osserva quanto segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A sostegno dell'opposizione, innanzi tutto, è stata lamentata la violazione del principio di alternatività IVA/
Registro di cui all'art. 40 del Dpr n. 131/86, che ad avviso della società ricorrente giustificherebbe l'imposizione in misura fissa, anziché l'aliquota del 3% applicata dall'Agenzia. Un ulteriore doglianza, poi,
è argomentata sul disposto dell'art.6 dell'allegato tariffario del ridetto Dpr, alla cui stregua l'imposta andrebbe comunque liquidata nella misura proporzionale dello 0,50%.
Al contrario e come del resto già evidenziato da parte opposta, rileva piuttosto l'espressa previsione dell'art. 8 della succitata Tariffa, laddove in tema di decreti ingiuntivi l'aliquota applicabile in effetti corrisponde al 3%. Proprio l'esplicita previsione della norma ai provvedimenti monitori, poi, lascia intendere l'ininfluenza della natura del rapporto sottostante l'ingiunzione stessa, sotto entrambi i profili dell'assoggettabilità all'Iva dell'oggetto del credito azionato e della cessione di credito dalla quale la Ricorrente_1 mutuerebbe la titolarità del diritto.
Tanto è sufficiente per respingere l'opposizione.
Liquidate come da dispositivo, infine, le spese di lite seguono la soccombenza, in conformità al disposto dell'art. 15 del Dlgs n. 546/92.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando: respinge l'opposizione; condanna l'opponente Ricorrente_1 stl al rimborso delle spese di lite, comprensive di euro 1.400 a titolo di compensi.
Roma, 18 febbraio 2026.
Il Giudice