Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/11/2010, n. 40169
CASS
Sentenza 9 novembre 2010

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Massime3

Ai fini della concedibilità dell'estradizione per l'estero, il delitto associativo configurato nella legislazione statunitense ("R.I.C.O. Act") trova riscontro nel delitto di associazione per delinquere previsto da quella italiana, atteso che le due fattispecie di reato presentano elementi fondamentali comuni, con la sola differenza che la norma straniera è maggiormente restrittiva, richiedendo per la sua applicazione l'avvenuta consumazione dei reati fine.

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, proposta in relazione agli artt. 3, 11, 24, 111 e 117 Cost., della previsione del rito camerale per il procedimento di estradizione a norma dell'art. 704, comma secondo, cod. proc. pen., atteso che la garanzia del controllo giurisdizionale non è finalizzata a decidere della colpevolezza dell'estradando, ma semplicemente in merito alla sussistenza delle condizioni previste dalla legge per affidarlo alla giurisdizione dello Stato richiedente, ove si svolgerà il relativo processo di cognizione.

In tema di estradizione per l'estero, ai fini del principio della doppia incriminazione non rilevano le eventuali condizioni di procedibilità, nè le eventuali cause di estinzione del reato maturate secondo la legislazione dello Stato richiesto, rilevando unicamente la conformità del fatto ad una fattispecie astratta che sia prevista come reato da entrambi gli ordinamenti. Ne consegue che la clausola contenuta nell'art. VIII del Trattato di estradizione Italia - U.S.A. del 13 ottobre 1983 (ratificato con L. n. 225/1984), che esclude ogni rilevanza all'eventuale prescrizione del reato secondo la legge dello Stato richiesto, mantiene piena validità ed efficacia anche in relazione al principio di doppia incriminazione espresso nell'Accordo di estradizione fra gli Stati Uniti d'America e l'Unione europea del 25 giugno 2003 (ratificato con L. 16 marzo 2009, n. 25).

Commentario1

  • 1Estradizione, stesso fatto e doppia incriminabilita' (Cass. 3079/18)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 4 luglio 2020

    Le domande provenienti da un'autorità straniera nonché i relativi atti e documenti sono accompagnati da una traduzione in lingua italiana, ma l'eventuale omissione non è sanzionata da alcuna ipotesi di nullità. L'omessa traduzione della documentazione trasmessa dallo stato richiedente ai fini estradizionali può incidere sui profili di congruità e completezza della motivazione del provvedimento impugnato, qualora il mancato espletamento dell'incombente sia tale da pregiudicare la possibilità stessa di effettuare il necessario vaglio delibativo sulle ragioni per le quali le Autorità dello Stato richiedente hanno ritenuto la fondatezza dell'ipotesi accusatoria formulata a carico …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/11/2010, n. 40169
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 40169
Data del deposito : 9 novembre 2010

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