Sentenza 9 novembre 2010
Massime • 3
Ai fini della concedibilità dell'estradizione per l'estero, il delitto associativo configurato nella legislazione statunitense ("R.I.C.O. Act") trova riscontro nel delitto di associazione per delinquere previsto da quella italiana, atteso che le due fattispecie di reato presentano elementi fondamentali comuni, con la sola differenza che la norma straniera è maggiormente restrittiva, richiedendo per la sua applicazione l'avvenuta consumazione dei reati fine.
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, proposta in relazione agli artt. 3, 11, 24, 111 e 117 Cost., della previsione del rito camerale per il procedimento di estradizione a norma dell'art. 704, comma secondo, cod. proc. pen., atteso che la garanzia del controllo giurisdizionale non è finalizzata a decidere della colpevolezza dell'estradando, ma semplicemente in merito alla sussistenza delle condizioni previste dalla legge per affidarlo alla giurisdizione dello Stato richiedente, ove si svolgerà il relativo processo di cognizione.
In tema di estradizione per l'estero, ai fini del principio della doppia incriminazione non rilevano le eventuali condizioni di procedibilità, nè le eventuali cause di estinzione del reato maturate secondo la legislazione dello Stato richiesto, rilevando unicamente la conformità del fatto ad una fattispecie astratta che sia prevista come reato da entrambi gli ordinamenti. Ne consegue che la clausola contenuta nell'art. VIII del Trattato di estradizione Italia - U.S.A. del 13 ottobre 1983 (ratificato con L. n. 225/1984), che esclude ogni rilevanza all'eventuale prescrizione del reato secondo la legge dello Stato richiesto, mantiene piena validità ed efficacia anche in relazione al principio di doppia incriminazione espresso nell'Accordo di estradizione fra gli Stati Uniti d'America e l'Unione europea del 25 giugno 2003 (ratificato con L. 16 marzo 2009, n. 25).
Commentario • 1
- 1. Estradizione, stesso fatto e doppia incriminabilita' (Cass. 3079/18)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 4 luglio 2020
Le domande provenienti da un'autorità straniera nonché i relativi atti e documenti sono accompagnati da una traduzione in lingua italiana, ma l'eventuale omissione non è sanzionata da alcuna ipotesi di nullità. L'omessa traduzione della documentazione trasmessa dallo stato richiedente ai fini estradizionali può incidere sui profili di congruità e completezza della motivazione del provvedimento impugnato, qualora il mancato espletamento dell'incombente sia tale da pregiudicare la possibilità stessa di effettuare il necessario vaglio delibativo sulle ragioni per le quali le Autorità dello Stato richiedente hanno ritenuto la fondatezza dell'ipotesi accusatoria formulata a carico …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/11/2010, n. 40169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40169 |
| Data del deposito : | 9 novembre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AGRO? Antonio - Presidente - del 09/11/2010
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - SENTENZA
Dott. FAZIO Anna Maria - Consigliere - N. 1696
Dott. PETRUZZELLIS Anna - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CALVANESE Ersilia - Consigliere - N. 22004/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso promosso da:
\S KA;
contro la sentenza 20 aprile 2010 della Corte d?Appello di Roma;
Udita la relazione del Consigliere Dott. Antonio Stefano Agro?;
Udito il P.G. Eugenio Selvaggi che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito l?avvocato Gaito Alfredo per la ricorrente;
Udite le dichiarazioni di \K CH.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d?Appello di Roma ha dichiarato che sussistono le condizioni per l?estradizione verso gli Stati UN di \K CH (alias TE @M) per la celebrazione a suo carico del processo per tutti i capi di accusa di cui alla domanda, fatta eccezione per quello relativo al delitto di riciclaggio.
2. Contro tale sentenza ricorre la \S\ che in primo luogo ripropone in questa Sede la questione di legittimita? costituzionale degli artt. 704 e 127 c.p.p. nella parte in cui prevedono per l?estradizione il rito camerale e non quello della pubblica udienza.
3. Deduce quindi la violazione dell?art. 705 c.p.p. in quanto la Corte d?Appello ha ritenuto di non dover rendere alcuna valutazione circa l?effettiva gravita? e consistenza degli elementi di prova indicati a carico dell?estradanda, essendo sufficiente - a suo dire- la loro apparente ragionevolezza.
Se tali elementi fossero stati valutati si sarebbe dovuto concludere che nella specie non si verteva in ipotesi di truffa, ma di appropriazione indebita da parte del RA e che quindi le condotte addebitate alla ricorrente costituivano un post factum non punibile di un delitto gia? perfezionatosi. Tanto piu? che la documentazione che si dice essere stata formata dalla \S\ era di molto successiva all?avvenuta appropriazione, fatta dal RA gia? prima del 1996 servendosi di una struttura cui parteciparono altri soggetti.
4. L?attivita? della ricorrente non era riconducibile ad una frode telematica perche? estranea alla compravendita di titoli mobiliari, ma costituiva un mero artificio per dissimulare le appropriazioni gia? commesse dal RA, senza turbativa del mercato azionario o obbligazionario non attinto da alcuna operazione fraudolenta. Sul punto era stata segnalata la necessita? della richiesta di documentazione aggiuntiva, segnalazione immotivatamente respinta. E cio? ritenendo che la ricorrente dovesse rispondere anche di falso in atto pubblico commesso da privato, laddove i report di acquisto materialmente redatti costituiscono documentazione prettamente privata in quanto provenienti da soggetto sfornito di qualsiasi funzione pubblica.
5. In tal modo mancava anche ogni contributo causale della ricorrente all?associazione per delinquere organizzata dal RA e cio?
anche senza dire che la disciplina degli Stati UN che si assume violata e per la quale l?estradizione e? stata richiesta (R.I.C.O. ACT) configura piuttosto una sorta di aggravante derivante dal concorso di persone in reati e non comprende la punibilita? del semplice fatto di associarsi. In tal modo mancherebbe anche ogni corrispondenza di questa figura con ipotesi previste dalla legge italiana, tanto piu? che gli elementi di prova addotti a carico della \S\ sono sprovvisti di ogni consistenza dimostrativa specie sotto il profilo della consapevolezza.
6. La ricorrente reitera in questa Sede le istanze di integrazione probatoria, chiedendo di essere esaminata e di acquisire in contraddittorio le dichiarazioni degli accusatori e per rogatoria in *Svizzera* dati documentali gia? elencati dinanzi alla Corte d?Appello. Richieste ? queste - che assume essere manifestazione di diritti costituzionalmente garantiti.
7. Rileva quindi che le pene previste negli Stati UN per i reati contestati sono contrarie al senso di umanita? e alla funzione della pena indicata dall?art. 27 Cost.. 8. Infine deduce violazione di legge, con riferimento alla gerarchia delle fonti normative indicata nell?art. 698 c.p.p., quanto all?interpretazione del Trattato Italia USA nel senso che per l?estradizione ivi prevista non si dovrebbe tener conto dell?avvenuta prescrizione del reato secondo l?ordinamento italiano.
9. Nelle note illustrative presentate in prossimita? dell?udienza la ricorrente osserva che la "pena esagerata" (nella specie con scadenza oltre il 2300) si pone in contrasto con l?art. 3 C.E.D.U. e che tale contrasto deve essere risolto dal giudice nazionale o sollecitando la Corte Costituzionale o applicando direttamente la garanzia entrata a far parte dei principi generali dell?Unione Europea attraverso il Trattato di Lisbona. Cio? tanto piu? considerando che l?estradanda e?
cittadina comunitaria di nazionalita? *tedesca*.
Richiama poi rapporti di O.N.G. diretti ad illustrare il tasso di iniquita? del regime penitenziario cui sarebbe assoggettata, specie perche? cittadina straniera negli USA.
Ricorda infine che essendo maturata la prescrizione dei reati ascrittile secondo il diritto italiano va applicato l?art. 1 del Trattato di estradizione Unione Europea USA del 2003 che riafferma il principio della doppia punibilita? o ritenendo abrogato l?art. 8 del Trattato Italia - USA o sollevando questione di legittimita?
costituzionale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. E? manifestamente infondata la questione di legittimita?
costituzionale del rito camerale prescritto per i procedimenti di estradizione, promossa in relazione agli artt. 3, 11, 24, 111 e 117 Cost.. Occorre a tal fine richiamare gli insegnamenti del giudice delle leggi circa l?ampia discrezionalita? affidata al legislatore nella disciplina dei procedimenti giudiziali in genere, osservando che per quello di estradizione in specie non e? stata ritenuto necessario attivare la garanzia del diretto controllo popolare, in ragione del suo carattere complementare.
Il procedimento di estradizione non decide infatti della colpevolezza dell?estradando, ma semplicemente della sussistenza delle condizioni previste dalla legge per affidarlo alla giurisdizione dello Stato richiedente, Stato nel quale avverra? il processo di cognizione a carico del soggetto.
Tale carattere complementare non puo? peraltro essere fondatamente negato argomentando dal fatto che, oltre l?estradizione processuale, sussiste anche un?estradizione esecutiva. Anche in quest?ultimo caso infatti il giudice dello Stato richiesto non affronta il merito della situazione dell?estradando, ma valuta il titolo estero sotto il profilo del rispetto dei diritti fondamentali nella sua formazione e nel suo contenuto dispositivo, perche? si istauri, all?estero, un rapporto di esecuzione con il condannato.
Osservazioni che portano anche a ritenere privo di rilevanza il richiamo alle sentenze della C.E.D.U. 13 novembre 2007, in causa AR e IZ c/Italia e 8 luglio 2008 Pierre c/ Italia nonche?
alla successiva sentenza n. 93 del 2010 della Corte Costituzionale in materia di rito da seguirsi per le misure di prevenzione, procedimento quest?ultimo riconducibile all?art. 6 della Convenzione, laddove quello in esame, per quanto e? stato osservato, deve piuttosto inquadrarsi nella previsione dell?art. 5, che non contempla la necessita? dell?udienza pubblica.
2. In ordine al mancato controllo dei gravi indizi di colpevolezza, va poi osservato che correttamente la Corte d?Appello, secondo quanto previsto dal trattato bilaterale Italia Stati UN ratificato con L.16 marzo 2009, n. 25, che ha confermato sul punto l?art. 10, comma 3
lett. b del precedente trattato ratificato con L. 26 giugno 1984, n.225, ha preso atto degli elementi di prova indicati nella documentazione prodotta dallo Stato richiedente.
A seguito della lettura di tali elementi e? stato affermato che quanto prodotto forniva una base ragionevole per ritenere che la \S\ avesse concorso nei reati di truffa, di falso e di associazione finalizzata alla truffa. Conclusione, questa, che nel ricorso non viene messa in dubbio sotto il profilo della logicita?
intrinseca, ma che viene avversata in base ad una diversa ricostruzione del fatto, per avvalorare la quale non solo si dovrebbe valutare l?effettiva gravita? e consistenza delle prove indicate, ma si dovrebbe addirittura integrare il panorama probatorio, con un esame dell?estradanda e con l?acquisizione in contraddittorio delle dichiarazioni degli accusatori e, per rogatoria, di dati documentali in *Svizzera*.
Al riguardo va in primo luogo condivisa l?osservazione contenuta nella sentenza impugnata per cui la diversa ricostruzione del fatto, tesa a ricondurre la truffa ad un?appropriazione indebita in cui l?attivita? della \S\ si relega in un post factum non punibile, e? opera di una tanto evidente quanto arbitraria scissione dei singoli elementi delle condotte concorsuali. Ma pure non tenendo conto di tale osservazione, seguire la ricorrente su questo piano significherebbe alterare il procedimento di estradizione, sino a renderlo un vero a proprio processo di merito anticipato.
3. Ne? puo? accogliersi l?ulteriore rilievo della non corrispondenza del reato di associazione previsto dal R.I.C.O. ACT con l?associazione a delinquere della legislazione nazionale. A parte il fatto che la possibilita? di concedere estradizione in riferimento al R.I.C.O. ACT e? contemplata anche nel trattato tra Unione Europea e Stati UN, la fattispecie in parola e? stata ritenuta aver riscontro nel delitto nazionale di associazione per delinquere sin dalla Cass. sez. 1^ ord. 15 dicembre 1972 ord. n. 1649 Coppola, in base all?osservazione che gli elementi fondamentali tra le due figure sono comuni, con la sola differenza che la norma straniera e? piu?
restrittiva, richiedendo per la sua applicazione l?avvenuta consumazione dei reati fine.
4. Quanto all?avvenuta prescrizione per l?ordinamento italiano dei reati contestati, questa Corte ha costantemente ritenuto, anche e proprio in riferimento al trattato tra Italia e Stati UN (cfr. p.es. sez. 6, 16 maggio 2002 n. 2417 Parretti), che ai fini del principio della doppia incriminabilita?, rileva unicamente che la conformita? di un fatto ad una fattispecie astratta di reato sia prevista da entrambi gli ordinamenti e che e? invece irrilevante - sempre ai fini di tale principio - che sussistano eventuali diverse condizioni di procedibilita? o di estinzione del reato. Cio? e? stato detto per la formula dell?art. 13 c.p., escludendosi cosi? che sussistesse un contrasto logico tra la norma indicata e la possibilita? di concedere l?estradizione anche nel caso di prescrizione maturata per l?ordinamento richiesto, possibilita? che dunque non rappresenta una deroga al principio della doppia incriminabilita?.
Ma l?esclusione del contrasto vale anche per i principi di doppia incriminazione espressi nel trattato Unione Europea USA con la conseguenza che anche in relazione a tale termine di paragone e?
pienamente valida ed efficace la clausola contenuta nell?art. 8 del trattato per cui l?estradizione non e? consentita solo "nel caso in cui l?azione penale o l?esecuzione della pena sono prescritte per decorso del tempo secondo le leggi della Parte richiedente".
5. In ordine al timore di una pena esagerata e? stata acquisita agli atti, su iniziativa del P.G., una comunicazione dell?U.S. Department of Justice che, proprio con riferimento alla posizione della \S\, ha reso conto di un sistema di determinazione della pena analogo a quello del nazionale reato continuato. Tanto e? sufficiente ai fini del controllo di legittimita?, mentre l?osservazione della difesa che la comunicazione pervenuta non corrisponde ad un impegno formale a non applicare il cumulo materiale delle pene, puo? rilevare ai fini dell?esercizio della discrezionalita? politica da parte del Ministro.
6. Come pure, trattandosi di estradizione verso un Paese di antica e luminosa democrazia, non sono verificabili dall?autorita? giudiziaria i paventati trattamenti disumani nell?esecuzione delle pene, per altri casi denunciati da O.N.G..
Denunzie che potranno anch?esse rilevare ai fini dell?esercizio dei poteri governativi, sede in cui saranno esaminate anche le condizioni di salute psicofisica dell?estradanda e le ripercussioni su di esse della consegna allo Stato richiedente.
7. Alla reiezione del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all?art. 203 disp. att. c.p.p.. Cosi? deciso in Roma, il 9 novembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2010