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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 07/01/2025, n. 1077 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1077 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) dott. Michele De Maria Presidente
2) dott. Caterina Greco Consigliere rel.
3) dott. Carmelo Ioppolo Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 654 R.G.A. 2022, promossa in grado di appello D A
rappresentata e difesa dagli Avvocati Parte_1
CARNABUCI GIANMARCO e GIGLIONE GIUSEPPE
- Appellante - C O N T R O
rappresentato e difeso dagli Avv.ti CARLISI VIVIANA e CERNIGLIARO CP_1
DELIA
- Appellato -
All'udienza del 19/12/2024 i procuratori delle parti costituite concludevano come dai rispettivi atti difensivi. FATTO E DIRITTO Con la sentenza n. 221/2022 del 1°.03.2022 il Tribunale di Agrigento, facendo proprie le conclusioni rassegnate dal CTU e ritenendo, per l'effetto, insussistente il requisito della totale inabilità al lavoro al momento del decesso del genitore pensionato, ha respinto la domanda, proposta da Parte_1 con ricorso depositato il 5.11.2018, diretta a sentir dichiarare il proprio diritto alla pensione di reversibilità del padre, , deceduto il 5.10.2014, Persona_1 titolare della pensione n. 14069454. Avverso tale sentenza ha proposto appello con ricorso Parte_1 depositato il 9.06.2022, chiedendone la riforma;
lamenta, in particolare, la lacunosità della relazione di consulenza tecnica, che il giudice aveva acriticamente condiviso, in ordine all'accertamento del proprio stato invalidante, frutto di una non corretta valutazione delle certificazioni mediche prodotte in giudizio da cui
1 emergeva una malattia psichiatrica (psicosi schizofrenica cronica in terapia con antidepressivi e neurolettici) risalente al 1981 che non consentiva lo svolgimento di alcuna attività lavorativa;
aggiunge che, per costante giurisprudenza, il contributo del genitore defunto al mantenimento del disabile non deve essere esclusivo ma è sufficiente che lo sia stato in misura prevalente. L' ha resistito al gravame. CP_1
Istruita con il rinnovo della CTU, all'udienza del 19/12/2024, sulle conclusioni delle parti di cui ai rispettivi atti difensivi, la causa è stata decisa come da dispositivo in calce.
*** L'appello non può essere accolto. Nella propria relazione peritale, il CTU nominato nel corso del giudizio di primo grado, dando atto di aver letto e valutato tutta la documentazione medica prodotta dalla ricorrente, all'esito dell'esame obiettivo della stessa riferiva: “Dalla visita medica della perizianda emerge un quadro caratterizzato da buone capacità cognitive. Il soggetto non è estraneo alla realtà sociale e alle notizie di attualità. Presenta una certa fragilità nei rapporti sociali che si è strutturata negli anni anche per l'atteggiamento protettivo messo in atto dai familiari dopo la fase di iniziale scompenso psichico. Tuttavia la periziata conserva capacità critiche e di giudizio, è consapevole delle proprie difficoltà, riesce a colloquiare con atteggiamento consono alle circostanze. La ricorrente assume antidepressivi ed un antipsicotico da molti anni. Dal 2012 non effettua visite psichiatriche di controllo e riferisce di effettuare sempre la stessa terapia farmacologica che gestisce in autonomia. Di solito le psicosi o le schizofrenie richiedono una rimodulazione della terapia ed un controllo psichiatrico almeno con cadenza mensile. Nel caso in specie si deduce che non ci siano gravi scompensi che richiedano intervento specialistico. Non è presente nel carteggio sanitario una diagnosi psichiatrica aggiornata in quanto l'ultima risalirebbe al 2012 in prossimità al pregresso accertamento di invalidità civile, mentre dal 1992 al 2012 non esiste alcuna documentazione sanitaria. Anche nel periodo prossimo al decesso del dante causa (05/10/2014) non è documentato alcun accertamento specialistico idoneo a testimoniare un quadro clinico di gravità pari a quella richiesta per il riconoscimento della prestazione economica cui la ricorrente fa istanza con l'attuale ricorso giudiziario.” A fronte delle osservazioni mosse dall'appellante avverso tale consulenza tecnica, la Corte ha ritenuto necessario rinnovare l'esame peritale. Orbene, le conclusioni cui è pervenuto l'ausiliario qui nominato sono del tutto sovrapponibili a quelle già rassegnate dal CTU del giudizio di primo grado. Il CTU ha, infatti, evidenziato che “La Sig.ra affetta da Parte_1
Psicosi schizofrenica cronica è in atto in sufficiente compenso psichico;
sono conservate le
2 capacità cognitive, buona è la aderenza alla terapia, conserva capacità critiche e di giudizio, riconosce le proprie difficoltà. Il disagio psichico è iniziato nel 1985 ed ha effettuato visite psichiatriche di controllo privatamente fino al 1990. La diagnosi è stata di Depressione Atipica e Nevrosi marginale. In questi anni è stata prescritta terapia farmacologica con neurolettici ed antidepressivi. Dal 1992 è stata in carico presso il centro di salute mentale di Canicattì con diagnosi di Psicosi schizofrenia cronica;
ultimo certificato nel 2012; da questa data non presente nella documentazione alcun accertamento specialistico che evidenzi un quadro clinico grave che richieda intervento specialistico. Da allora la Sig.ra riferisce di effettuare sempre la stessa terapia Parte_1 farmacologica che gestisce in autonomia. Dalla storia clinica e dalla documentazione allegata agli atti non descritti episodi di scompenso psichico, non interventi in urgenza al P.S. o ricoveri in ambiente psichiatrico. Non documentato alcun accertamento specialistico che raffiguri un quadro clinico grave caratterizzato da delirio, disturbi del comportamento, profonda disorganizzazione della vita sociale, deficit cognitivo…” A fronte di tali accertamenti il CTU ha dunque condivisibilmente concluso affermando che “…la ricorrente non è in possesso dei requisiti sanitari per essere ritenuta totalmente inabile alla data del decesso del padre. Non evidenza nella documentazione esaminata, che risulta molto carente, e dalla obiettività clinica rilevata nel corso della visita di un quadro clinico di gravità pari a quella richiesta per determinare la totale inabilità al lavoro alla data del decesso del padre 05.10.2014”. In presenza di due giudizi medico-legali sostanzialmente corrispondenti, che hanno evidenziato, in capo alla , buone capacità cognitive, critiche e di Parte_1 giudizio, consapevolezza della propria condizione, autonomia nell'assunzione dei farmaci, adeguato grado di informazione sulla realtà sociale e sulle notizie di attualità, caratteristiche, tutte, che depongono per la sussistenza di una seppure residuale capacità lavorativa dell'appellante, non permane alcuno spazio per ulteriori approfondimenti istruttori. Ciò posto, occorre rammentare che l'articolo 22, legge 21 luglio 1965, n. 903 annovera, tra i beneficiari del trattamento pensionistico ai superstiti, “i figli di qualunque età riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi.” L'inabilità richiesta per il diritto a pensione ai superstiti, ai sensi dell'articolo 2 legge 12 giugno 1984 n. 222, presuppone che il soggetto “a causa dell'infermità o difetto fisico o mentale, si trovi nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi
3 attività lavorativa”; tale definizione non è compatibile con lo svolgimento di alcuna attività lavorativa. La Corte di legittimità ha avuto, in proposito, modo di affermare (Cass. 10953/2016) che la L. n. 222 del 1984, art. 8 ha introdotto un'unica ed unitaria nozione di "inabilità" ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità (art. 2), alla pensione di riversibilità (L. 21 luglio 1965, n. 903, artt. 21 e 22) ed alle altre prestazioni previste dal medesimo art. 8, e cioè quelle di cui alla L. 9 agosto 1954, n. 657, che riguarda i provvedimenti relativi ai lavoratori tubercolotici e ai loro familiari, e quelle di cui alla L. 4 agosto 1955, n. 692, che riguarda l'estensione dell'assistenza di malattia ai pensionati di invalidità e vecchiaia ed ai loro familiari e che la stessa nozione vale anche ai fini del diritto agli assegni familiari, ai sensi del comma 2 dello stesso art. 8, che ha sostituito il T.U. 30 maggio 1955, n. 797, art. 4, u.c..; in particolare, secondo l'art. 8 sopra menzionato, si considerano inabili le persone che, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa e tale requisito è più restrittivo di quello richiesto in precedenza dal d.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, art. 39 che considerava inabili le persone che per gravi infermità fisiche o mentali si trovassero nella assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad "un proficuo lavoro"; viceversa, l'art. 8 della L. n. 222 del 1984 attribuisce rilevanza, ai fini del riconoscimento della prestazione, al criterio oggettivo della "assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa", nel senso che questa deve essere determinata esclusivamente dall'infermità ovvero dal difetto fisico o mentale, senza che debba verificarsi, in caso di mancato raggiungimento di una totale inabilità, il possibile impiego delle eventuali energie lavorative residue in relazione al tipo di infermità alle generali attitudini del soggetto (in tal senso, pur dopo qualche oscillazione giurisprudenziale, è ormai attestata la giurisprudenza della Suprema Corte: v. Cass. n. 9946 dell'8 maggio 2014; Cass. n. 9970 del 29 aprile 2009; Cass. n. 16955 del 26 agosto 2004; Cass. n. 8678/2018). Non avendo il CTU accertato in capo alla , con considerazioni che Parte_1 qui si condividono integralmente, una assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, l'appello va respinto. Nonostante la soccombenza non si dà luogo a condanna dell'appellante alle spese processuali, stante la dichiarazione ex art. 152 disp att. c.p.c., in atti. Per le stesse ragioni le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, vanno definitivamente poste a carico dell' CP_1
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P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, conferma la sentenza n. 221/2022 resa il 1°.03.2022 dal Tribunale di Agrigento. Nulla sulle spese. Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU, liquidate come da CP_1 separato decreto. Palermo, 19/12/2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
Caterina Greco Michele De Maria
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