Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 28/03/2025, n. 209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 209 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VERONA
SEZIONE LAVORO
VERBALE D'UDIENZA MEDIANTE
COLLEGAMENTO DA REMOTO
R.G. 136/2025
Oggi 28/03/2025 innanzi al giudice dott. Marco Cucchetto sono comparsi
• l'avv. Francesca Ferretto per la parte ricorrente;
• l'avv. Dario Lo Guarro per l'Amministrazione resistente. E' altresì presente la dott.ssa i fini della pratica forense. Persona_1
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti ove presenti. I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza. Su invito del giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata. Il giudice, considerato che la causa appare matura per la decisione, invita le parti, e per loro i rispettivi procuratori, alla discussione.
Le parti si riportano al contenuto dei rispettivi scritti difensivi e concludono insistendo nelle istanze, eccezioni e deduzioni ivi svolte.
Le parti concordemente richiedono di essere esentate dalla presenza in udienza al momento della lettura di dispositivo/sentenza ed il giudice le autorizza. Su invito del giudice, le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il giudice dà lettura del verbale di udienza nulla osservando le parti.
All'esito il giudice si ritira in camera di consiglio e decide la causa come da separato dispositivo di sentenza con motivazione contestuale, di cui dà lettura in assenza delle parti, esentate dal giudice su concorde richiesta.
Il Giudice
Dott. Marco Cucchetto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro
Il Giudice, dott. Marco Cucchetto, all'udienza del 28/03/2025 ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo, con motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro n. 136 / 2025 RCL promossa con ricorso depositato il 21/01/2025
da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
FERRETTO FRANCESCA, elettivamente domiciliato in CORSO PORTA NUOVA 60 37122
VERONA presso il difensore avv. FERRETTO FRANCESCA
Contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
(C.F. ), Controparte_2 P.IVA_2
con il patrocinio dell'avv. LO GUARRO DARIO, elettivamente domiciliato in VIA CADUTI
DEL LAVORO 3 VERONA presso il difensore avv. LO GUARRO DARIO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente agisce contro il esponendo: Controparte_1
- di essere assunta come insegnante, con ultimo contratto a tempo determinato presso Istituto in sede territoriale locale in scadenza al 31.8.25, e di avere prestato una pluralità di servizi con contratti a tempo determinato, anche annuali o con incarico sino al 30 giugno, 31 agosto od al termine delle attività didattiche (come risulta dallo stato matricolare: doc.1 res.);
- di non avere ricevuto il contributo di € 500 della c.d. Carta Docenti, per gli aa.ss. 2020/21,
2021/22, 2022/23 e 2024/25 in quanto illegittimamente destinato ai soli docenti di ruolo.
1 Chiede accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente a usufruire della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici sopra indicati, con le medesime modalità con cui è riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, e la condanna del ad assegnare alla parte ricorrente la “Carta elettronica” accreditandovi CP_1
l'importo nominale di € 500,00 per ogni anno di servizio a tempo determinato, quale contributo economico da destinare alla formazione professionale della parte ricorrente.
Si costituisce il chiedendo in via preliminare la riunione del Controparte_1 presente procedimento ad altri di analogo tenore ed eccepisce:
- che gli effetti dell'a.s. 2020/21 - salvo ogni eventuale diverso termine o decorrenza, in ogni caso più vantaggiosi per l'Amministrazione - risultano attinti da prescrizione;
- che nell'a.s. 2020/21 risultano prestate supplenze formalmente brevi o brevi e saltuarie, che non rispondono ai criteri richiesti per la concessione del bonus;
- che il servizio prestato nell'a.s. 2022/23 è stato prestato con contratto part-time di 11/18 di orario settimanale. Pertanto, lo svolgimento solo per una frazione oraria, ove non dovesse escluderlo in concreto, dovrà determinare quantomeno la corrispondente riduzione proporzionale del beneficio richiesto;
- che il D.P.C.M. del 28.11.2016 (“Beneficiari della Carta”) prevede – all'art. 6 – che “le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella
Carta dell'anno scolastico successivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate”: da ciò desume che il beneficio per cui è causa è strettamente connesso al singolo anno scolastico, non essendovi alcun diritto – finanche per un docente a tempo indeterminato – a chiederlo oltre il termine dell'anno scolastico successivo a quello di maturazione del diritto stesso.
Nel merito, chiede il rigetto del ricorso avversario, sostenendo che il quadro normativo di riferimento non consente la concessione del “bonus” al personale docente assunto a tempo determinato.
Il giudice ritenuta la causa di natura documentale ha invitato le parti alla discussione all'odierna udienza - che è stata trattata nelle modalità “da remoto” ex artt.127 bis c.p.c. – nella quale le parti hanno concluso come da verbale e la causa è stata decisa mediante lettura del dispositivo, con motivazione contestuale della presente sentenza, essendo state esentate le parti dalla presenza in udienza al momento della lettura.
* * *
1. La controversia assume carattere seriale e ha ad oggetto il riconoscimento, in favore della parte ricorrente, del bonus-carta docente di cui all'art. 1 c.121 L.107/15, con riferimento agli anni scolastici nei quali ha prestato servizio a tempo determinato.
2 In via preliminare si rileva che, valutate l'estensione del contenzioso seriale su tutto il territorio nazionale (sono centinaia le 'posizioni' assegnate innanzi a questo giudice) e la multiforme specificità “in fatto” delle singole posizioni dei docenti, non appare opportuno disporre la riunione dei procedimenti che renderebbe il processo eccessivamente gravoso e arduo da gestire, potendosi semmai trattare unitariamente alcune posizioni alla medesima udienza, nei limiti della ragionevolezza, pur emergendo differenze sul servizio prestato dai singoli ricorrenti e sulle questioni ed eccezioni affrontate che ne sconsigliano la riunione.
2. Le domande di parte ricorrente nel merito sono fondate e devono essere accolte, nei termini di seguito precisati, richiamandosi analoghe pronunce rese da questo Ufficio in materia, come integrate e precisate alla luce della sentenza resa dalla Corte di Cassazione ai sensi dell'art. 363- bis c.p.c. (Cass. 4.10.23-27.10.23 n.29961), pronuncia che ha in particolare affermato i seguenti principi di diritto:
1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della
L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui
l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto
3 il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
3. Con ordinanza 19.3.24 la Suprema Corte, in persona del Primo Presidente, ha dichiarato inammissibile il rinvio pregiudiziale, sollevato dal tribunale di Novara ex art. 363-bis c.p.c. in relazione al quesito sulla possibilità di ritenere integrato il “servizio annuale” solo quando il rapporto contrattuale si prospetti sin dall'inizio dell'anno scolastico come annuale, oppure anche quando in concreto si possa riscontrare ex post un effettivo espletamento di un numero di mesi e di un monte di ore di fatto equiparabile a quello assegnato ai supplenti annuali.
In estrema sintesi in ordinanza, richiamandosi i precedenti della Suprema Corte, si evidenzia che “sono proprio le ragioni obiettive perseguite dal legislatore, sotto il profilo del sostegno alla didattica annua, ad impedire che, quando si presenti il medesimo dato temporale, il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari” che espletano il loro lavoro secondo analoga taratura, cosicché essi “allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile” con i docenti di ruolo “devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento”.
Una prestazione pienamente comparabile è stata allora ravvisata per i docenti precari titolari di
“supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo”, con la conseguenza che per tali tipologie di incarico risulta necessario “rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo”.
Ad ulteriore precisazione del dato si argomenta osservando che risulta inidoneo il dato normativo relativo al superamento o meno dei 180 giorni e che, come osservato anche dal giudice remittente, è difficile discorrere di una programmazione didattico-educativa “in presenza di contratti di supplenza breve successivi, per insegnamenti con oggetto differente o impartiti presso istituti scolastici diversi o scuole di ordine diverso, situazione questa che appare poco compatibile con la scelta operata dal legislatore”, non vertendosi in quei casi in ipotesi di prestazioni “comparabili” nei sensi sopra precisati.
4. Ciò posto, la parte ricorrente ha allegato e dimostrato di essere alla data odierna “interna” al sistema delle docenze scolastiche, nei sensi di cui al principio di diritto sub n.2) sopra richiamato,
4 ed ha allegato e dimostrato di avere svolto (documentazione allegata al ricorso e stato matricolare prodotto dal MIM) i servizi quale docente non di ruolo negli anni scolastici sopra indicati. La domanda va accolta con riguardo ad incarichi conferiti fino al 31 agosto o sino al 30 giugno dell'anno seguente, ovvero sino al termine delle attività didattiche, e quindi equiparabili (nei sensi di cui al principio di diritto sub n.1 sopra richiamato) e “comparabili” anche sotto il profilo temporale
(nei sensi di cui all'ordinanza di inammissibilità del 19.3.24) ai servizi svolti da docenti di ruolo.
5. Non può accogliersi l'eccezione sulla prestazione part time del servizio reso, ritenendosi che anche per un insegnante che si veda assegnata una materia su orario settimanale uguale od anche inferiore al part time al 50% - che però si spinga a coprire la materia di insegnamento sino alla fine dell'anno scolastico ovvero sino al termine delle attività didattiche - immutata rimane la sua esigenza di formazione, che è assimilabile a quella dei docenti con un maggior monte ore settimanale, non avendo la recente giurisprudenza della Suprema Corte correlato la fruizione del beneficio allo svolgimento di un “minimo” di ore settimanali nell'anno scolastico ma solo alla esigenza di “continuità” didattica sottesa allo svolgimento dell'incarico, quanto meno, sino al termine delle attività didattiche.
La natura non “retributiva” del beneficio esclude altresì la “sinallagmaticità” della prestazione e parimenti esclude, una volta verificata l'esigenza di “continuità” didattica sottesa allo svolgimento dell'incarico, la sua correlabilità al “quantum” della prestazione del docente: ne consegue che la
“carta docenti” va comunque riconosciuta nell'importo intero e non frazionato in relazione al numero di ore svolte, al pari di quanto avviene per i docenti a tempo indeterminato rispetto ai quali l'ammontare della prestazione formativa annua non varia a seconda del numero di ore che vede impegnato il docente nel servizio.
6. Va, altresì, rigettata l'argomentazione che impedirebbe al docente ricorrente di chiedere il beneficio “oltre il termine dell'anno scolastico successivo a quello di maturazione del diritto stesso”: sul punto si rileva che il docente a tempo determinato – a differenza dei suoi colleghi assunti a tempo indeterminato - non è nelle condizioni di procedere alla registrazione telematica secondo il sistema di cui al DPCM del 2016 onde fruire del beneficio e, dunque, non può decadere dalla possibilità di azionare il diritto in giudizio, salvo lo spirare del termine quinquennale di prescrizione, che qui non è pacificamente decorso.
7. Va, infine, rigettata l'eccezione di prescrizione per l'a.s. 2020/21 sollevata dal CP_1 rilevandosi che la Suprema Corte ha difatti precisato, nei sensi di cui al principio di diritto sub n.4) sopra richiamato, i criteri per individuare il momento a decorrere dal quale il diritto può essere fatto valere dal docente e risulta tempestivamente formulata dalla resistente eccezione di prescrizione
5 L'eccezione nel caso di specie è peraltro infondata in quanto vi è prova (doc.8 ric.) di una rituale diffida, validamente interruttiva del termine prescrizionale, notificata dalla ricorrente al CP_1 resistente in data 26.11.24: ne consegue che, alla data del quinquennio antecedente non era neppure iniziato l'anno scolastico in esame.
8 Deve accogliersi l'eccezione relativa alla mancanza di continuità dei contratti per supplenze brevi e saltuarie per l'a.s. 2020/21.
Le concrete modalità esecutive della prestazione lavorativa (due contratti per supplenze brevi e saltuarie, il primo con inizio al 5.11.20 e termine al 31.3.21 a tempo pieno, ed il secondo con nuovo inizio l'8.4.21 e termine in data 8.6.21 a tempo parziale;
contratti peraltro separati da una settimana di soluzione di continuità nella quale è intervenuta la stipulazione di un ulteriore contratto di un giorno per assegnazione supplenza breve e saltuaria per personale ATA, su diverso istituto comprensivo) dimostrano che l'attività di docenza non è stata svolta in assoluta continuità temporale, di sede di esecuzione e di orario Il rapporto di lavoro oggetto di giudizio risulta, quindi, concretamente privo del caratteri richiesti dalla giurisprudenza della Suprema Corte.
Come si è visto la Corte di Cassazione (v. supra, sub n.1) ha posto il principio di diritto secondo il quale la “Carta” spetta ai docenti non di ruolo che ricevano “incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999.
Dal complesso delle disposizioni che regolano l'Istituto, nella lettura sopra richiamata offerta dalla
Suprema Corte, si evince come la ratio del beneficio risieda – nell'ottica del perseguimento di un migliore servizio scolastico – nell'offrire al corpo docente un sostegno formativo all'intera attività didattica che si moduli su un piano di “continuità” e di durata della didattica tendenzialmente
“annuale”.
Secondo il ricordato orientamento della Suprema Corte, è proprio alla luce del principio del sostegno alla continuità didattica – che sottende nelle scuole il massivo ricorso allo strumento delle plurime supplenze temporanee consecutive, praticato per garantire anche nell'interesse primario degli studenti l'ininterrotta attuazione del percorso didattico secondo la programmazione annuale - che si deve “impedire che, quando si presenti il medesimo dato temporale, il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari” che espletano il loro lavoro secondo analoga (se non identica, nel caso de quo) taratura, cosicché essi “allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile” con i docenti di ruolo “devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento”.
La comparabilità non può che essere misurata su basi oggettive e, dunque, attraverso la verifica dello svolgimento su base annua da parte del docente precario della stessa prestazione lavorativa
(nella stessa scuola, per la stessa durata e per un numero di ore congruente) che avrebbe svolto il suo omologo assunto a tempo indeterminato (od assunto a tempo determinato con unico contratto),
6 dovendosi evitare un trattamento ingiustificatamente differenziato di situazioni del tutto comparabili quantitativamente e qualitativamente.
Ciò posto, si ritiene allora che la domanda per detto anno scolastico non possa essere accolta proprio alla luce delle concrete modalità della prestazione, che non rendono invece i servizi prestati dalla parte ricorrente equiparabili (nei sensi di cui al principio di diritto sub n.1 sopra richiamato), ai servizi prestati “su base annua” dall'omologo docente assunto a tempo indeterminato.
9. Ciò premesso, le domande di parte ricorrente devono essere accolte per gli altri tre anni, anche per l'anno 2024/25 come richiesto per il contratto in scadenza al 31.8.25, non risultando la parte ricorrente aver percepito alcunché per il titolo richiesto e non evincendosi l'applicabilità retroattiva al caso di specie dell'art.1 c.572 L.30.12.24 n.207 (c.d. legge di bilancio, che così prevede:“ All'articolo 1, comma 121, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, dopo le parole: «del docente di ruolo» sono inserite le seguenti:
«e del docente con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile»; b) al secondo periodo, le parole: «nominale di euro» sono sostituite dalle seguenti: «fino a euro»; c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con decreto del Ministro dell' e del merito, di concerto con il CP_1
Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione della Carta nonché annualmente l'importo nominale della stessa sulla base del numero dei docenti di cui al primo periodo e delle risorse di cui al comma 123»”.), in particolare tenendo presente che per il corrente anno scolastico sono già stati erogati i bonus della carta docente ai docenti aventi diritto senza poter tener conto delle previsioni della legge sopravvenuta, che necessita peraltro per la sua piena operatività anche dell'approvazione dei decreti attuativi ministeriali ivi contemplati, con riguardo ai criteri ed agli importi resi annualmente disponibili.
Le domande vanno accolte esclusivamente tramite l'adempimento in forma specifica, e dunque mediante assegnazione materiale della “carta docenti” poiché solo attraverso il suo utilizzo può essere osservato il vincolo di destinazione imposto dal legislatore agli importi ad essa legati (ex art. 1, comma 121, L. n. 107 cit.), non potendo invece accogliersi domande che richiedano la condanna del al pagamento di somme di denaro, a titolo di diretto contributo per la formazione CP_1 professionale o, in subordine, a titolo risarcitorio.
10. L'importo di € 500 deve essere maggiorato degli interessi o rivalutazione, secondo i criteri dettati dall'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione. Ne consegue il riconoscimento della prestazione richiesta per gli anni di servizio indicati nei sensi di cui in dispositivo.
Le spese di lite, liquidate così come in dispositivo facendo applicazione dei valori previsti per lo scaglione di riferimento dal D.M. n. 55/14, aggiornati da ultimo dal D.M. n. 147 del 13.8.2022,
7 seguono la soccombenza, anche se il rigetto per una annualità giustifica la compensazione delle spese di lite nella misura di un quarto. Deve applicarsi la riduzione prevista dal D.M. 10/03/2014, n.
55, art. 4 comma 4, considerato che trattasi di contenzioso divenuto seriale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata
1) In accoglimento del ricorso, dichiara il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500 annui tramite Carta Elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015 per gli anni scolastici 2021/22,
2022/23 e 2024/25;
2) Condanna il convenuto ad erogare alla parte ricorrente la prestazione oggetto di CP_1 causa, previa emissione della Carta Docente ed accredito della somma indicata sulla Carta
Docente, oltre alla maggior somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria calcolata dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione;
3) Dichiara compensate nella misura di un quarto le spese di lite, liquidate per l'intero in complessivi euro € 721,00 per compensi professionali, ed € 49,00 per contributo unificato, oltre al rimborso spese generali 15%, IVA e CPA, e condanna il convenuto alla rifusione della CP_1 quota residua di tre quarti in favore di parte ricorrente.
Verona, 28 marzo 2025
IL GIUDICE
Marco Cucchetto
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