Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 17/06/2025, n. 906 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 906 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo – Sezione Seconda Civile – riunita in camera di consiglio e composta dai Magistrati:
Dott.ssa Rossana Guzzo Presidente
Dott. Onofrio Maria Laudadio Consigliere
Dott.ssa Mary Carmisciano Consigliera rel. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 812 dell'anno 2024 R.G. di questa Corte di Appello, promossa in sede di rinvio ex art. 392 c.p.c. tra
, nata a [...] il [...] (CF: ), TE CodiceFiscale_1 elettivamente domiciliata in Palermo, nella Via Goethe n. 71, presso lo studio dell'Avv. Angelo Di Fede, che la rappresenta e difende con l'avv. Giancarlo Di Fede per mandato in atti
– attrice in riassunzione – contro
, nato a [...] il [...] (C.F.: ), Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in Canicattì, nel Viale Regina Margherita n. 59, presso lo studio degli avvocati Fabio Li Calsi e Alfonso Napoli, che lo rappresentano e difendono per mandato in atti
– convenuto in riassunzione –
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Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta depositate nel termine perentorio del 10 Gennaio 2025 ex art. 127 ter c.p.c.
Motivi della decisione
❖ Fatti di causa
I fatti di causa traggono origine dalla domanda di divisione del pianerottolo posto al primo piano dell'edificio condominiale sito in Canicattì, nella Via Colombo n. 11. Il Tribunale di Agrigento, con sentenza n. 191/2013, pubblicata in data 16.12.2013, ha accertato e dichiarato il diritto di
[...] alla divisione del pianerottolo suddetto e, per l'effetto, ha disposto la divisione TE secondo l'elaborato grafico “Allegato 7” della relazione del CTU ing. depositata _1 in cancelleria in data 9 aprile 2011.
La Corte di Appello di Palermo, con la sentenza n. 359/2018 pubblicata il 20/02/2018, in riforma della sentenza di primo grado, ha respinto la domanda di divisione proposta da TE
[...] Parte_2 relative ad entrambi i gradi di giudizio. ha proposto ricorso per cassazione, al quale ha resistito la controparte. TE
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 2616/2024, in accoglimento del ricorso, ha cassato la sentenza impugnata e rinviato, anche per le spese del giudizio di legittimità, innanzi alla Corte d'Appello di Palermo in diversa composizione.
Con atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c., ha evocato in giudizio TE
, nella qualità di erede di deceduta in data 3/11/2021, chiedendo Controparte_1 Parte_2 il rigetto dell'appello formulato da e la conferma della sentenza n. 191/13 Parte_2 emessa dal Tribunale di Agrigento.
Ha, altresì, chiesto la restituzione delle somme versate a , n.q. di procuratore di Controparte_1
in esecuzione della sentenza della Corte d'Appello e pari a complessivi € Parte_2
7.276,14 di cui € 2.461,04 relative alla restituzione delle spese liquidate in primo grado in favore della odierna attrice in riassunzione, € 2.188,68 relative alle spese di primo grado rideterminate dalla Corte di Appello ed € 2.626,42 relative alle spese liquidate per il secondo grado di giudizio.
Si è costituito in giudizio , eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva. Controparte_1
Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il giorno 14.01.2025 la causa è stata posta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
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Va preliminarmente esaminata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva per mancanza della qualità di erede di , chiamato all'eredità di per testamento Controparte_1 Parte_2 olografo pubblicato con verbale del 05.06.2022 ai rogiti del Notaio dott.ssa in Persona_2
Canicattì, repertorio n. 16319, registrato in Canicattì il 14.01.2022 al n. 166. ha, infatti, CP_1 rinunciato alla predetta eredità con atto pubblico del 13.05.2024 ai rogiti del Notaio dott.ssa in Canicattì, rep. n. 20526, racc. n. 15115, registrato in Canicattì il 23.05.2024, Persona_2
Serie 1T.
L'eccezione è infondata. Occorre precisare che, prima della rinuncia, ha posto in Controparte_1 essere atti inequivocabilmente diretti all'accettazione tacita dell'eredità di E' Parte_2 stata, infatti, acquisita la visura catastale dell'immobile oggetto di causa dalla quale si evince che l'immobile è intestato a e che in data 23/03/2022 è stata effettuata una variazione Controparte_1 per presentazione di planimetria mancante. Tale attività, in assenza di altri chiamati all'eredità, è da attribuire a , non potendosi di contro accogliere la tesi dell'automaticità di tale Controparte_1 voltura catastale sostenuta dal convenuto in riassunzione. Costituisce, infatti, fatto notorio la circostanza che con la presentazione della dichiarazione di successione, salvo casi particolari, vengono eseguite in automatico le volture catastali degli immobili indicati nei quadri dichiarativi, salvo diversa indicazione del dichiarante il quale è tenuto a barrare l'apposito campo presente sul frontespizio del modello dichiarativo. (informazione agevolmente ricavabile dal sito . Email_1
Ora è noto che l'accettazione tacita di eredità può essere desunta dal comportamento del chiamato che ponga in essere atti che non abbiano solo natura meramente fiscale, quale la denuncia di successione, ma che siano, al contempo, fiscali e civili, come la voltura catastale, che rileva non soltanto dal punto di vista tributario, per il pagamento dell'imposta, ma anche dal punto di vista civile, per l'accertamento, legale o semplicemente materiale, della proprietà immobiliare e dei relativi passaggi (cfr. ex multis, Cassazione civile sez. II, 09/01/2025, n.522). Pertanto, poichè in virtù del principio "semel heres semper heres", l'atto di accettazione dell'eredità è irrevocabile e comporta l'acquisto definitivo della qualità di erede, quest'ultima permane non solo qualora l'accettante revochi successivamente l'atto di accettazione, ma anche quando l'erede compia un successivo atto di rinuncia all'eredità. Infatti la regola della retroattività della rinuncia si riferisce alla sola ipotesi in cui nelle more tra l'apertura della successione e la rinuncia il chiamato non abbia ancora posto in essere atti idonei ad accettare l'eredità ( v. Cass. 15663/2020).
Nel merito, in applicazione del principio di diritto enucleato nel caso di specie dalla Corte di Cassazione, deve trovare integrale conferma la sentenza n. 191/13 emessa dal Tribunale di Agrigento, con conseguente rigetto dell'appello originariamente proposto da Parte_2
L'appellante censurava, infatti, la sentenza di primo grado nella parte in cui ha accertato la divisibilità del pianerottolo oggetto di causa in assenza del consenso di tutti i condomini. Come statuito dalla Corte di Cassazione, tuttavia, il requisito dell'unanimità dei condomini non era richiesto dall'art. 1119 c.c. nella formulazione applicabile ratione temporis. Va, dunque, condiviso l'iter logico-giuridico seguito dal giudice di prime cure, che ha affermato la divisibilità del bene laddove ai proprietari interessati sia possibile continuare a godere della proprietà individuale agevolmente e senza danno.
Sul punto, la CTU espletata nel corso del primo grado di giudizio ha accertato che il pianerottolo oggetto di causa è suscettibile di divisione senza che ciò renda ai condomini più incomoda la fruizione del bene stesso. Il CTU ha, peraltro, proposto uno schema di divisione che consente a ciascuna delle parti in causa un comodo accesso alla propria abitazione. Le conclusioni della relazione peritale agli atti, poiché immuni da vizi logici e censure giuridiche, devono essere condivise. A tal proposito, non può trovare accoglimento l'eccezione di nullità della CTU per violazione del contraddittorio, in quanto tardivamente proposta in sede di appello (v. Cass. 707/2024).
Deve, inoltre, trovare accoglimento la domanda di restituzione formulata da . TE
Vi è, infatti, prova che, in esecuzione della sentenza di secondo grado, quest'ultima ha restituito a , n.q. di procuratore di la complessiva somma di € 7.276,14 Controparte_1 Parte_2
(v. copia dei bonifici agli atti). deve, pertanto, essere condannato alla restituzione Controparte_1 delle predette somme in favore di TE
❖ Spese
In ossequio alle regole della soccombenza, deve essere condannato alla refusione Controparte_1 delle spese di lite sostenute da che si liquidano come in dispositivo, per il TE grado di appello, il giudizio di legittimità ed il presente giudizio di rinvio, tenuto conto del valore della causa e delle questioni trattate, secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 come successivamente modificato ed integrato.
P.Q.M.
La Corte, quale giudice di rinvio ai sensi dell'art. 392 c.p.c., definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, a) rigetta l'appello proposta da nei confronti di avverso Parte_2 TE la sentenza n. 191/2013 pubblicata dal Tribunale di Agrigento il 16/12/2013;
b) condanna , n.q. di erede di alla restituzione come in parte Controparte_1 Parte_2 motiva, in favore di della somma di € 7.276,14; TE
c) condanna al pagamento, in favore di delle spese del Controparte_1 TE giudizio di appello n.r.g. 335/2014, che liquida in complessivi € 1.800,00, oltre accessori di legge;
d) condanna al pagamento, in favore di delle spese del Controparte_1 TE giudizio di legittimità, che liquida in complessivi € 1.400,00, oltre accessori di legge;
e) condanna al pagamento, in favore di delle spese del Controparte_1 TE presente giudizio di rinvio, che liquida in complessivi € 1.800,00, oltre accessori di legge.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione della Corte d'Appello di Palermo, in data 05.06.2025.
Palermo,17/06/2025
La Consigliera rel. La Presidente
Mary Carmisciano Rossana Guzzo