CASS
Sentenza 2 ottobre 2024
Sentenza 2 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 02/10/2024, n. 36586 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36586 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PA GI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 18/01/2024 del TRIBUNALE di CAGLIARI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA ELENA MELE;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIUSEPPE SASSONE, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio del provvedimento gravato. udito il difensore, avvocato PORCELLA, che si riporta ai propri scritti e chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Deposita conclusioni e nota spese. L'avvocato USELLI, il quale si riporta ai propri scritti e chiede l'accoglimento del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza in data 18 gennaio 2024, il Tribunale di Cagliari, confermando la sentenza del Giudice di pace della stessa città, ha ritenuto UI NU colpevole del reato di diffamazione in danno di AF Di CI, perché, in una missiva inviata all'amministratore del condominio TA.BA.CO . e al Consiglio dell'Ordine 1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 36586 Anno 2024 Presidente: PISTORELLI LUCA Relatore: MELE MARIA ELENA Data Udienza: 12/09/2024 degli avvocati di Cagliari, aveva appellato la persona offesa come "tale Di CI", lo aveva definito come soggetto "ospitato" nell'appartamento della moglie, aveva affermato che egli avesse minacciato velatamente strascichi legali, lo aveva accusato di essersi introdotto in luogo privato senza autorizzazione e di aver partecipato alle assemblee condominiali senza titolo, nonché di aver tenuto un comportamento minaccioso verso l'amministratore e di avere a tal fine utilizzato la carta intestata del suo studio legale. Per tali fatti l'imputato è stato condannato alla pena di euro 900 di multa, nonché al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile, alla quale è stata assegnata a titolo di provvisionale la somma di euro 1.500. 2. Avverso tale sentenza UI NU ha proposto ricorso per cassazione formulando due motivi di censura. 2.1. Con il primo motivo deduce il vizio di violazione di legge in relazione all'art. 595 cod. pen., nonché in relazione agli artt. 21 Cost. e 51 cod. pen. Secondo il ricorrente difetterebbe l'elemento soggettivo del reato contestato, dal momento che egli non aveva inteso offendere Di CI, bensì semplicemente stigmatizzare, nell'esercizio del diritto di critica, il comportamento da costui tenuto di aspra critica della delibera condominiale del 3 maggio 2019, evidenziando come Di CI non avesse alcun titolo in proposito né come privato cittadino, non essendo un condòmino, ma solo il coniuge di una dei condomini, né come legale, non avendo ricevuto alcun incarico professionale al riguardo. Per tale ragione NU aveva censurato l'uso improprio della carta intestata del suo studio professionale al fine di contestare all'amministratore la delibera assunta, in difetto di procura. Aveva altresì inteso contestare la mancanza di autorizzazione a partecipare alle assemblee condominiali. Le frasi incriminate, seppure dal tono "sferzante", sarebbero pertinenti alla delibera contestata da Di CI e rientrerebbero nell'esercizio del diritto di critica. 2.2. Con il secondo motivo, si lamenta la erronea applicazione di legge in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. Il Tribunale avrebbe omesso di considerare gli elementi oggettivi e soggettivi che avrebbero consentito di valutare il reale disvalore della condotta contestata. 3. Il Procuratore generale ha depositato una memoria chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata sul rilievo che le espressioni utilizzate dall'imputato non avrebbero contenuto intrinsecamente offensivo, e che l'invio di un esposto al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati contenente dubbi e perplessità sulla correttezza professionale della condotta del Di CI non integra il delitto di diffamazione. 2 4. La parte civile AF Di CI ha depositato una memoria con la quale deduce l'inammissibilità del ricorso, in quanto avrebbe trasmodato dai limiti posti dall'art. 39-bis, d.lgs. n. 274 del 2000 dal momento che, pur formalmente denunciando l'errore di diritto, avrebbe in realtà chiesto una rilettura dei fatti, non consentita in sede di legittimità. Nel merito ha chiesto il rigetto del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito indicate. 2. Preliminarmente, il Collegio si richiama al principio consolidato di questa Corte regolatrice, secondo cui il giudice di legittimità può conoscere e valutare l'offensività della frase che si assume lesiva della altrui reputazione, perché rientra nel suo sindacato procedere, anzitutto, a considerare la sussistenza o meno della materialità della condotta contestata e, quindi, della portata offensiva delle frasi ritenute diffamatorie (così, tra le molte, Sez. 5, n. 2473 del 10/10/2019, Fabi, dep. 2020, Rv. 278145), dovendo, in caso di esclusione di questa, pronunciare sentenza di assoluzione dell'imputato (Sez. 5, n. 48698 del 19/09/2014, Dennofonti, Rv. 261284; Sez. 5, n. 832 del 21/06/2005, Travaglio, Rv. 233749). 3. Il primo motivo è fondato. Deve escludersi che le espressioni utilizzate dal ricorrente abbiano contenuto diffamatorio. Invero, esse, pur dando una connotazione negativa del loro destinatario, sono prive di valenza offensiva o denigratoria della sua reputazione. Secondo l'insegnamento di questa Corte, occorre calare il comportamento asseritamente offensivo nel contesto ambientale e temporale in cui il medesimo è stato tenuto al fine di far emergere i modi e le ragioni della esternazione (Sez. 5, n. 37397 del 24/06/2016, C., Rv. 267866 — 01). 3.1. Nel caso in esame la lettera inviata dall'imputato all'amministratore del condominio TA.BA.CO . e al Consiglio dell'Ordine degli avvocati fa riferimento a Di CI, indicandolo con il termine "tale" e definendolo come "ospitato" nell'appartamento della moglie. Si tratta di espressioni, che, lungi dall'avere un'intrinseca valenza denigratoria e dal costituire un attacco diretto alla persona offesa, o una aggressione verbale della medesima, erano inserite nel contesto di una missiva volta a sottolineare il fatto oggettivo che Di CI, pur abitando nel condominio, non era un condòmino, non essendo proprietario di alcuno degli appartamenti che ne facevano parte, e dunque non aveva titolo a contestare la deliberazione approvata dall'assemblea condominiale il 3 maggio 2019. Del tutto analogo il significato dell'ulteriore espressione incriminata, con la quale si affermava che la persona offesa si era introdotta «in un luogo privato senza alcuna autorizzazione», risolvendosi tale frase non già nell'attribuzione di un reato, ma in 3 un modo enfatico e paradossale, finanche ironico, di sottolinearne l'estraneità rispetto all'assemblea dei condomini e dunque a contestare la mancanza di legittimazione del Di CI ad intervenire su decisioni concernenti il condominio. Prive di contenuto offensivo sono, altresì, le frasi con cui il ricorrente ha affermato che Di CI, inviando una lettera all'amministratore, aveva minacciato velatamente «fastidiosi strascichi legali» e aveva utilizzato la carta intestata del suo studio legale. In tal modo NU, oltre a rappresentare un fatto vero, ha inteso stigmatizzare l'uso improprio della qualifica professionale da parte della persona offesa, la quale, pur non avendo ricevuto un incarico professionale da alcuno, aveva redatto su carta intestata del suo studio legale la lettera con cui contestava la delibera assembleare e con la quale si minacciavano azioni legali. In tale contesto, il contenuto delle espressioni utilizzate non travalica la forma civile di esposizione e non si risolve in una aggressione alla persona offesa, ma costituisce una critica, sia pure sferzante e sarcastica, alla condotta della persona offesa sia per la sua ritenuta impropria intromissione nelle questioni condominiali, sia per l'uso della carta intestata dello studio legale al di fuori dello svolgimento della sua attività professionale. D'altra parte, anche sotto il diverso profilo dell'esercizio del diritto di critica rispetto a frasi oggettivamente inquadrabili nel reato di diffamazione, questa Corte ha affermato la necessità di contestualizzare le espressioni incriminate, riportandole nell'alveo della liceità ove non trasmodino nella gratuita ed immotivata aggressione dell'altrui reputazione, e ove abbiano anche significati di mero giudizio critico negativo, da valutarsi anche alla luce del complessivo contesto in cui il termine viene utilizzato (Sez. 5, n. 37397 del 24/06/2016, C., cit.; Sez. 5, n. 17243 del 19/02/2020 Lunghini, Rv. 279133 - 01). 3.2. Quanto poi all'inoltro della missiva al Consiglio dell'ordine degli avvocati, la giurisprudenza di legittimità — cui il Collegio intende dare continuità — ha ritenuto che non integra il delitto di diffamazione la condotta di chi invii un esposto a detto Consiglio, contenente dubbi e perplessità sulla correttezza professionale di un legale, considerato che, in tal caso, ricorre la generale causa di giustificazione di cui all'art. 51 cod. pen., sub specie di esercizio del diritto di critica, preordinato ad ottenere il controllo di eventuali violazioni delle regole deontologiche (Sez. 5, n. 42576 del 20/07/2016, Crimaldi, Rv. 268044 — 01, la quale ha affermato il principio in fattispecie in cui l'imputato, controparte del cliente assistito dall'avvocato, aveva comunicato al Consiglio dell'Ordine che la richiesta di onorari per una diffida dal medesimo inoltratagli senza previa emissione di fattura costituiva a suo dire "un tentativo di truffa"; in senso conforme, Sez. 5, n. 33994 del 05/07/2010, Cernoia, Rv. 248422 - 01). Si è più in generale affermato che, l'invio di un esposto all'autorità disciplinare, contenente espressioni offensive, costituisce esercizio del diritto di critica, costituzionalmente tutelato dall'art. 21 4 Cost., il quale è da ritenersi prevalente rispetto al bene della dignità personale, pure tutelato dalla Costituzione agli artt. 2 e 3, considerato che senza la libertà di espressione e di critica la dialettica democratica non può realizzarsi (Sez. 5, n. 13549 del 20/02/2008, Pavone, Rv. 239825 - 01). 3.3. Nel caso in esame, l'iniziativa del ricorrente era legittimamente finalizzata ad ottenere il controllo da parte dell'organo competente in ordine ad eventuali violazioni di regole deontologiche poste in essere da Di CI allorché aveva utilizzato la carta intestata del suo studio legale pur al di fuori dell'esercizio della sua attività professionale. La condotta dell'imputato rientra quindi nell'esercizio del diritto di critica di cui all'art. 51 cod. pen., non avendo egli inteso divulgare fatti attinenti alla persona offesa, né lederne la dignità e reputazione, ma solo richiedere all'organo istituzionalmente a ciò deputato la valutazione della correttezza dell'operato del legale, sicché alcuna rilevanza assume l'intervenuta l'archiviazione del procedimento da parte del Consiglio dell'ordine. 4. Alla luce delle considerazioni svolte, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste, con conseguente revoca delle statuizioni civili già disposte.
PQM
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il fatto non sussiste e revoca le statuizioni civili adottate con la sentenza di primo grado. Così deciso nella camera di consiglio del 12 settembre 2024 Il Consigliere estensore
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA ELENA MELE;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIUSEPPE SASSONE, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio del provvedimento gravato. udito il difensore, avvocato PORCELLA, che si riporta ai propri scritti e chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Deposita conclusioni e nota spese. L'avvocato USELLI, il quale si riporta ai propri scritti e chiede l'accoglimento del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza in data 18 gennaio 2024, il Tribunale di Cagliari, confermando la sentenza del Giudice di pace della stessa città, ha ritenuto UI NU colpevole del reato di diffamazione in danno di AF Di CI, perché, in una missiva inviata all'amministratore del condominio TA.BA.CO . e al Consiglio dell'Ordine 1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 36586 Anno 2024 Presidente: PISTORELLI LUCA Relatore: MELE MARIA ELENA Data Udienza: 12/09/2024 degli avvocati di Cagliari, aveva appellato la persona offesa come "tale Di CI", lo aveva definito come soggetto "ospitato" nell'appartamento della moglie, aveva affermato che egli avesse minacciato velatamente strascichi legali, lo aveva accusato di essersi introdotto in luogo privato senza autorizzazione e di aver partecipato alle assemblee condominiali senza titolo, nonché di aver tenuto un comportamento minaccioso verso l'amministratore e di avere a tal fine utilizzato la carta intestata del suo studio legale. Per tali fatti l'imputato è stato condannato alla pena di euro 900 di multa, nonché al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile, alla quale è stata assegnata a titolo di provvisionale la somma di euro 1.500. 2. Avverso tale sentenza UI NU ha proposto ricorso per cassazione formulando due motivi di censura. 2.1. Con il primo motivo deduce il vizio di violazione di legge in relazione all'art. 595 cod. pen., nonché in relazione agli artt. 21 Cost. e 51 cod. pen. Secondo il ricorrente difetterebbe l'elemento soggettivo del reato contestato, dal momento che egli non aveva inteso offendere Di CI, bensì semplicemente stigmatizzare, nell'esercizio del diritto di critica, il comportamento da costui tenuto di aspra critica della delibera condominiale del 3 maggio 2019, evidenziando come Di CI non avesse alcun titolo in proposito né come privato cittadino, non essendo un condòmino, ma solo il coniuge di una dei condomini, né come legale, non avendo ricevuto alcun incarico professionale al riguardo. Per tale ragione NU aveva censurato l'uso improprio della carta intestata del suo studio professionale al fine di contestare all'amministratore la delibera assunta, in difetto di procura. Aveva altresì inteso contestare la mancanza di autorizzazione a partecipare alle assemblee condominiali. Le frasi incriminate, seppure dal tono "sferzante", sarebbero pertinenti alla delibera contestata da Di CI e rientrerebbero nell'esercizio del diritto di critica. 2.2. Con il secondo motivo, si lamenta la erronea applicazione di legge in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. Il Tribunale avrebbe omesso di considerare gli elementi oggettivi e soggettivi che avrebbero consentito di valutare il reale disvalore della condotta contestata. 3. Il Procuratore generale ha depositato una memoria chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata sul rilievo che le espressioni utilizzate dall'imputato non avrebbero contenuto intrinsecamente offensivo, e che l'invio di un esposto al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati contenente dubbi e perplessità sulla correttezza professionale della condotta del Di CI non integra il delitto di diffamazione. 2 4. La parte civile AF Di CI ha depositato una memoria con la quale deduce l'inammissibilità del ricorso, in quanto avrebbe trasmodato dai limiti posti dall'art. 39-bis, d.lgs. n. 274 del 2000 dal momento che, pur formalmente denunciando l'errore di diritto, avrebbe in realtà chiesto una rilettura dei fatti, non consentita in sede di legittimità. Nel merito ha chiesto il rigetto del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito indicate. 2. Preliminarmente, il Collegio si richiama al principio consolidato di questa Corte regolatrice, secondo cui il giudice di legittimità può conoscere e valutare l'offensività della frase che si assume lesiva della altrui reputazione, perché rientra nel suo sindacato procedere, anzitutto, a considerare la sussistenza o meno della materialità della condotta contestata e, quindi, della portata offensiva delle frasi ritenute diffamatorie (così, tra le molte, Sez. 5, n. 2473 del 10/10/2019, Fabi, dep. 2020, Rv. 278145), dovendo, in caso di esclusione di questa, pronunciare sentenza di assoluzione dell'imputato (Sez. 5, n. 48698 del 19/09/2014, Dennofonti, Rv. 261284; Sez. 5, n. 832 del 21/06/2005, Travaglio, Rv. 233749). 3. Il primo motivo è fondato. Deve escludersi che le espressioni utilizzate dal ricorrente abbiano contenuto diffamatorio. Invero, esse, pur dando una connotazione negativa del loro destinatario, sono prive di valenza offensiva o denigratoria della sua reputazione. Secondo l'insegnamento di questa Corte, occorre calare il comportamento asseritamente offensivo nel contesto ambientale e temporale in cui il medesimo è stato tenuto al fine di far emergere i modi e le ragioni della esternazione (Sez. 5, n. 37397 del 24/06/2016, C., Rv. 267866 — 01). 3.1. Nel caso in esame la lettera inviata dall'imputato all'amministratore del condominio TA.BA.CO . e al Consiglio dell'Ordine degli avvocati fa riferimento a Di CI, indicandolo con il termine "tale" e definendolo come "ospitato" nell'appartamento della moglie. Si tratta di espressioni, che, lungi dall'avere un'intrinseca valenza denigratoria e dal costituire un attacco diretto alla persona offesa, o una aggressione verbale della medesima, erano inserite nel contesto di una missiva volta a sottolineare il fatto oggettivo che Di CI, pur abitando nel condominio, non era un condòmino, non essendo proprietario di alcuno degli appartamenti che ne facevano parte, e dunque non aveva titolo a contestare la deliberazione approvata dall'assemblea condominiale il 3 maggio 2019. Del tutto analogo il significato dell'ulteriore espressione incriminata, con la quale si affermava che la persona offesa si era introdotta «in un luogo privato senza alcuna autorizzazione», risolvendosi tale frase non già nell'attribuzione di un reato, ma in 3 un modo enfatico e paradossale, finanche ironico, di sottolinearne l'estraneità rispetto all'assemblea dei condomini e dunque a contestare la mancanza di legittimazione del Di CI ad intervenire su decisioni concernenti il condominio. Prive di contenuto offensivo sono, altresì, le frasi con cui il ricorrente ha affermato che Di CI, inviando una lettera all'amministratore, aveva minacciato velatamente «fastidiosi strascichi legali» e aveva utilizzato la carta intestata del suo studio legale. In tal modo NU, oltre a rappresentare un fatto vero, ha inteso stigmatizzare l'uso improprio della qualifica professionale da parte della persona offesa, la quale, pur non avendo ricevuto un incarico professionale da alcuno, aveva redatto su carta intestata del suo studio legale la lettera con cui contestava la delibera assembleare e con la quale si minacciavano azioni legali. In tale contesto, il contenuto delle espressioni utilizzate non travalica la forma civile di esposizione e non si risolve in una aggressione alla persona offesa, ma costituisce una critica, sia pure sferzante e sarcastica, alla condotta della persona offesa sia per la sua ritenuta impropria intromissione nelle questioni condominiali, sia per l'uso della carta intestata dello studio legale al di fuori dello svolgimento della sua attività professionale. D'altra parte, anche sotto il diverso profilo dell'esercizio del diritto di critica rispetto a frasi oggettivamente inquadrabili nel reato di diffamazione, questa Corte ha affermato la necessità di contestualizzare le espressioni incriminate, riportandole nell'alveo della liceità ove non trasmodino nella gratuita ed immotivata aggressione dell'altrui reputazione, e ove abbiano anche significati di mero giudizio critico negativo, da valutarsi anche alla luce del complessivo contesto in cui il termine viene utilizzato (Sez. 5, n. 37397 del 24/06/2016, C., cit.; Sez. 5, n. 17243 del 19/02/2020 Lunghini, Rv. 279133 - 01). 3.2. Quanto poi all'inoltro della missiva al Consiglio dell'ordine degli avvocati, la giurisprudenza di legittimità — cui il Collegio intende dare continuità — ha ritenuto che non integra il delitto di diffamazione la condotta di chi invii un esposto a detto Consiglio, contenente dubbi e perplessità sulla correttezza professionale di un legale, considerato che, in tal caso, ricorre la generale causa di giustificazione di cui all'art. 51 cod. pen., sub specie di esercizio del diritto di critica, preordinato ad ottenere il controllo di eventuali violazioni delle regole deontologiche (Sez. 5, n. 42576 del 20/07/2016, Crimaldi, Rv. 268044 — 01, la quale ha affermato il principio in fattispecie in cui l'imputato, controparte del cliente assistito dall'avvocato, aveva comunicato al Consiglio dell'Ordine che la richiesta di onorari per una diffida dal medesimo inoltratagli senza previa emissione di fattura costituiva a suo dire "un tentativo di truffa"; in senso conforme, Sez. 5, n. 33994 del 05/07/2010, Cernoia, Rv. 248422 - 01). Si è più in generale affermato che, l'invio di un esposto all'autorità disciplinare, contenente espressioni offensive, costituisce esercizio del diritto di critica, costituzionalmente tutelato dall'art. 21 4 Cost., il quale è da ritenersi prevalente rispetto al bene della dignità personale, pure tutelato dalla Costituzione agli artt. 2 e 3, considerato che senza la libertà di espressione e di critica la dialettica democratica non può realizzarsi (Sez. 5, n. 13549 del 20/02/2008, Pavone, Rv. 239825 - 01). 3.3. Nel caso in esame, l'iniziativa del ricorrente era legittimamente finalizzata ad ottenere il controllo da parte dell'organo competente in ordine ad eventuali violazioni di regole deontologiche poste in essere da Di CI allorché aveva utilizzato la carta intestata del suo studio legale pur al di fuori dell'esercizio della sua attività professionale. La condotta dell'imputato rientra quindi nell'esercizio del diritto di critica di cui all'art. 51 cod. pen., non avendo egli inteso divulgare fatti attinenti alla persona offesa, né lederne la dignità e reputazione, ma solo richiedere all'organo istituzionalmente a ciò deputato la valutazione della correttezza dell'operato del legale, sicché alcuna rilevanza assume l'intervenuta l'archiviazione del procedimento da parte del Consiglio dell'ordine. 4. Alla luce delle considerazioni svolte, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste, con conseguente revoca delle statuizioni civili già disposte.
PQM
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il fatto non sussiste e revoca le statuizioni civili adottate con la sentenza di primo grado. Così deciso nella camera di consiglio del 12 settembre 2024 Il Consigliere estensore