Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 13/05/2025, n. 63 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 63 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
Sentenza n. 63
anno 2025
Oggetto: R E P U B B L I C A I T A L I A N A appello avverso In nome del popolo italiano la sentenza n. 122/2022 del L A C O R T E D' A P P E L L O D I P E R U G I A Tribunale di Perugia -giudice
- S E Z I O N E L A V O R O - del lavoro- correzione errore composta dai magistrati: materiale
Dr. Vincenzo Pio Baldi Presidente
Dr.ssa Simonetta Liscio Consigliera est. Dr. Pierluigi Panariello Consigliere
All' udienza del giorno 30 aprile 2025 pubblicando il dispositivo all'esito della camera di consiglio ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 187 dell'anno 2024 Ruolo Gen. Contenzioso Lav. Prev. Ass. p r o m o s s a d a
(c.f. Parte_1
), con sede legale in Roma, Via Ciro il Grande n.21, in persona P.IVA_1 del Legale Rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Perugia, presso l'Avvocatura INPS in via Canali 1 ed ivi presso i suoi procuratori: Avv.ti Roberto Annovazzi ( c.f. PEC: C.F._1 E ; Mirella Arlotta (c.f. Email_1
[...] E
– PEC: ) e Stefania Di C.F._2 Email_3
Cato (c.f. – PEC : C.F._3
t) che rappresentano e difendono Email_4
l' vuoi congiuntamente vuoi disgiuntamente, per procura generale alle Pt_1 liti a rogito Dott. Notaio in Roma, datata 23.01.2023, Rep. n° Persona_1
37590. (i citati procuratori dichiarano di poter ricevere comunicazioni anche presso il fax dell'Avvocatura della Sede di Perugia recante il n° Pt_1
075/9668144)-
- a p p e l l a n t e -
c o n t r o
(C.F. ) nato a [...] il Controparte_1 C.F._4
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(c.f. ) che, unitamente e disgiuntamente Parte_3 C.F._7 fra loro, lo rappresentano e difendono loro in forza di procura speciale estesa in calce all'originale del presente atto. I predetti difensori dichiarano di voler ricevere le notificazioni e comunicazioni di legge al seguente numero di fax: 075.57.39.884 nonché al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
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a p p e l l a t o-
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 122/2022 del Tribunale di Perugia - giudice del lavoro pubblicata il 15.7.2022 , come corretta con ordinanza 25 novembre 2024
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con la sentenza n. 122 pubblicata il 15 luglio 2022 il giudice del lavoro di Perugia definì il giudizio introdotto da contro per Controparte_1 Pt_1 ottenerne la condanna alla riliquidazione della pensione di invalidità, a far data dal primo giorno di marzo 2014, per effetto del diritto al trasferimento presso l'Istituto della contribuzione versata presso l' nel periodo CP_2 maggio 1991-dicembre 1996. Il Tribunale, preso atto che a fronte della domanda di trasferimento della contribuzione presentata da nel 2010 l' solo nel corso dell'anno CP_1 Pt_1
2022, dopo l'introduzione del giudizio, aveva riconosciuto la ricongiunzione, respinte le preliminari eccezioni di decadenza e prescrizione sollevate dal resistente dichiarò cessata la materia del contendere limitatamente Pt_1 alla domanda di ricostituzione del nuovo trattamento pensionistico conseguente al trasferimento della contribuzione versata presso l' CP_2 dichiarando invece sussistente il diritto del ricorrente a percepire i ratei arretrati del maggiore trattamento con effetto dal marzo 2014, in tal senso condannando l' al versamento dei relativi ratei, con condanna alla Pt_1 refusione delle spese di giudizio sostenute dal ricorrente. A fronte di tale sentenza il ricorrente propose istanza di correzione dell'errore materiale, evidenziando come, nonostante la richiesta formulata nelle conclusioni e nonostante il chiaro disposto dell'art. 429 C.p.C., il Tribunale avesse erroneamente omesso la condanna dell' alla corresponsione, sulla Pt_1 sorte pensionistica arretrata, degli accessori legali del credito, secondo il
Pag. 2 di 7 criterio di cui all'art. 16, comma 6 della L. n. 412/'91, chiedendone pertanto l'integrazione della sentenza. Nella resistenza dell'Istituto - che sostenne la formazione di un giudicato negativo implicito, in assenza di un tempestivo atto di appello sulla omessa pronuncia del Tribunale- il giudice con ordinanza del 25 novembre 2024 accolse l'istanza del ricorrente e dispose la correzione integrando la statuizione “…condanna l' in persona del Presidente pro tempore a Pt_1 corrispondere al ricorrente gli arretrati pensionistici conseguenti alla riliquidazione del trattamento effettuata con decorrenza dall'1.3.2014…”con la seguente: ”maggiorati di interessi e rivalutazione monetaria ex art. 16, comma 6 della L. n. 412/1991”.
Con ricorso depositato il 13 dicembre 2024 ha proposto dinanzi a questa Pt_1
Corte impugnazione della sentenza nella parte integrata a seguito dell'ordinanza 25 novembre 2024 chiedendone la riforma con l'esclusione della statuizione relativa agli accessori del credito per sorte pensionistica.
Fissata l'udienza di discussione orale dinanzi al collegio, si è ritualmente costituito l'appellato che con memoria depositata il 28 marzo 2025 ne ha chiesto il rigetto con la conseguente conferma della sentenza così come integrata.
All'esito della discussione orale, in cui i difensori delle parti si sono limitati a richiamare i rispettivi atto di costituzione, questa Corte ha definito il giudizio pubblicando, all'esito della camera di consiglio, il dispositivo che ora si trova riprodotto in calce alla motivazione che lo sostiene.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'impugnazione che propone l' ai sensi dell'art. 288 C.p.C. ha riguardo Pt_1 esclusivamente alla parte della sentenza fatta oggetto di integrazione con ordinanza resa dal Tribunale in data 25 novembre 2024. L'impugnazione di cui all'art. 288, comma 4, c.p.c. è consentita ove la doglianza attenga, come nel caso in esame, alla prospettata esorbitanza del potere correttivo rispetto ai confini connessi alla sua funzione.
2.E' invece incontestato e non più contestabile, perché ormai oggetto di giudicato, l'accertato diritto di alla corresponsione dei Controparte_1 maggiori ratei pensionistici conseguenti al ricalcolo della contribuzione previdenziale, già con effetto dal 1° marzo 2014, con la condanna dell' al Pt_1 relativo versamento degli arretrati con tale decorrenza, mai versati spontaneamente dall' nemmeno nel corso del giudizio di primo grado Pt_1 nonostante il riconosciuto accreditamento della contribuzione già versata presso CP_2
3.Sostiene l' che l'omessa iniziale pronuncia del Tribunale sugli Pt_1 accessori della sorte pensionistica avrebbe determinato un rigetto implicito
Pag. 3 di 7 della domanda che pure in tal senso ( è circostanza incontestata oltre che documentale) aveva formulato il ricorrente nelle proprie conclusioni e che, pertanto, avrebbe dovuto essere fatta oggetto di impugnazione, in mancanza della quale si sarebbe ormai formato un giudicato negativo. 4.La tesi prospettata dall' non è condivisibile. Pt_1
5.Essa parte da un presupposto certamente errato, qual è la pretesa equiparazione al rigetto della relativa domanda dell'omessa pronuncia sugli accessori della sorte, questa invece espressamente riconosciuta in sentenza. Ed, infatti, come già accennato dal primo giudice, la spettanza in capo al creditore della prestazione pensionistica costituita in ritardo di una somma che ne consenta l' adeguamento monetario idoneo a garantire che il creditore riceva la prestazione con neutralizzazione degli effetti pregiudizievoli del ritardo nell'adempimento è un meccanismo espressamente previsto dal legislatore per effetto del combinato disposto degli articoli 442 e 429 C.p.C. senza alcuna discrezionalità nemmeno nella liquidazione del relativo importo, regolato ad oggi dall'art. 16, comma 6 della L.. n. 412/'91 e ciò anche nel caso in cui nessuna specifica domanda sia stata formulata dal ricorrente ( cfr. a tale ultimo riguardo Cass. n. 13213/2008).
6.A mente poi proprio dell'art. 16, comma 6 appena citato, sono gli stessi enti gestori di forme di previdenza obbligatoria ad essere dichiarati dal legislatore tenuti a corrispondere gli interessi legali, sulle prestazioni dovute, a decorrere dalla data di scadenze del termine previsto per l'adozione del provvedimento sulla domanda.
7.Si tratta, a conferma di quanto appena affermato, di un adempimento accessorio alla spettanza della sorte cui lo stesso è chiamato a Pt_1 provvedere d'ufficio e che, dunque, in tal senso dovrebbe provvedere, a maggior ragione, in seguito a sentenza di condanna per la sorte arretrata, rimasta non impugnata.
8.Se allora nessun rigetto implicito può ravvisarsi nell'assenza di pronuncia sugli accessori della spettante sorte pensionistica, nessun giudicato negativo a tal riguardo può essersi formato, con l'ulteriore conseguenza che deve escludersi che l'ordinanza correttiva sia intervenuta su un autonomo punto della decisione suscettibile di passare in autorità di giudicato.
9.Tanto meno può farsi richiamo ad un comportamento acquiescente del creditore ricavabile dall'omessa impugnazione avverso l'implicito diniego ( come si è detto, in realtà da escludersi): nel caso di specie, infatti, il creditore- peraltro ancora nella pendenza del termine di impugnazione della sentenza- ha inteso procedere ai sensi dell'art. 287 C.p.C. onde ottenere l'integrazione della sentenza di condanna, dimostrando dunque di non avere per nulla rinunciato a coltivare la domanda relativa agli accessori della sorte pensionistica.
Pag. 4 di 7 10.La questione da porsi più correttamente, allora, è se l'omessa pronuncia giudiziale sugli accessori sia da sottoporsi da parte del creditore - risultato vittorioso nel giudizio quanto alla sorte- a specifica impugnazione, ovvero sia assoggettabile al procedimento di correzione dell'errore materiale.
11.A tale questione ritiene questa Corte di dare risposta confermativa della soluzione adottata dal primo giudice. Ed, infatti, come ricorda da ultimo anche Cass., sez. 3°, n 35093/2023, la procedura di correzione degli errori materiali, di cui agli art. 287 ss. cod. civ., è stata oggetto di un'interpretazione estensiva da parte della giudice di legittimità. In particolare le Sezioni unite (Cass., sez. U, 7/07/2010, n. 16037), occupandosi dell'istanza di distrazione delle spese di lite, posero l'accento sull'esigenza di “salvaguardare l'effettività del principio di garanzia della durata ragionevole del processo (come previsto dall'art. 111, secondo comma, Cost.), che secondo la stessa giurisprudenza di legittimità (Cass., sez. U, n. 26373/2008) impone al giudice (anche nell'interpretazione dei rimedi processuali) di evitare comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, traducendosi, per converso, in un inutile dispendio di attività processuali non giustificate né dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, né da effettive garanzie di difesa.” Con tale pronuncia, discostandosi dall'indirizzo più restrittivo, che richiamava sistematicamente il tenore letterale dell'art. 287 cod. civ. e la sua interpretazione tradizionale, in forza della quale il procedimento di correzione è invocabile quando sia necessario ovviare ad un difetto di corrispondenza tra l'ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica, chiaramente rilevabile dal testo stesso del provvedimento mediante il semplice confronto della parte del documento che ne è inficiata con le considerazioni contenute in motivazione, cagionato da mera svista o disattenzione nella redazione del provvedimento, le Sezioni Unite hanno aderito ad un ampliamento di questa categoria, in particolare quanto all'omissione, facendo leva soprattutto sul carattere "necessitato" dell'elemento mancante e da inserire, ammettendo la correzione integrativa dell'atto anche per le statuizioni che, pur non risultando con certezza volute dal giudice, dovevano essere da lui emesse, senza margine di discrezionalità, in forza di un obbligo normativo;
ed estendendola quindi a qualsiasi errore, anche non omissivo che derivi dalla necessità di introdurre nel provvedimento una statuizione obbligatoria consequenziale a contenuto predeterminato, ovvero una statuizione obbligatoria di carattere accessorio, anche se a contenuto discrezionale. In applicazione di quell'interpretazione ( nel caso di specie si faceva riferimento all'omessa pronuncia sulla distrazione in favore del difensore delle spese processuali liquidate in favore della parte) la successiva giurisprudenza di legittimità ha ritenuto assoggettabile al procedimento di correzione dell'errore materiale anche la omessa liquidazione degli accessori ( IVA e
Pag. 5 di 7 CAP) delle spese processuali ( Cass. , sez. 1°, n.28323/2020) ed, ancora, l'ordine di restituzione delle spese già versate per il caso di riforma della sentenza in punto di regolazione delle spese tra le parti allorché il giudice non vi abbia provveduto, pur esistendo in atti tutti gli elementi a ciò necessari: in tale specifico caso la Corte ha rilevato come la condanna alle restituzioni rimanga “sottratta a qualunque forma di valutazione giudiziale, onde si rientra nell'ambito proprio della configurazione dei presupposti di fatto che giustificano la correzione e la relativa declaratoria necessariamente "accede" al decisum complessivo della controversia, senza, in fondo, assumere una propria autonomia formale;
l'omissione stessa si collega, in sostanza, ad una mera disattenzione e, quindi, ad un comportamento involontario, sia nell'an e sia nel quantum del provvedimento” ( così la citata sez. 3°, n. 35093/2023 che richiama a sua volta Cass., sez. 1, 12/02/2016, n. 2819; Cass., sez. 3, 02/07/2019, n. 17664).
12. Questa Corte ritiene che la fattispecie ora in discussione non si discosti da quelle pur diverse fattispecie esaminate nei citati pronunciamenti del giudice di legittimità, per essere anche nel caso in questione la pronuncia omessa dal giudice di natura obbligatoria e priva di ogni discrezionalità decisionale anche nella sua quantificazione.
13.L'impugnazione va, in conclusione, respinta.
14.La regolazione delle spese processuali segue la soccombenza. La liquidazione è stata fatta in dispositivo sulla base dei criteri di cui al D.M. n. 147/2022 tenuto conto del valore indeterminato della controversia e dell'effettiva attività defensionale svolta, nel rispetto dei minimi. 15.Infine, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un secondo importo a titolo di contributo unificato, pari a quello già previsto per l'introduzione del giudizio.
P.Q.M.
Pronunciando nel contraddittorio tra le parti, respinge l'impugnazione proposta dall' avverso la sentenza n. 122/2022 del Tribunale di Perugia - Pt_1 giudice del lavoro nella parte corretta con ordinanza 25 novembre 2024. Dichiara tenuto e condanna a rifondere all'appellato le spese processuali Pt_1 del grado, liquidate in €. 3.500,00, oltre rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge. Visto l'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto che l'appellante è tenuto a versare una seconda volta il contributo unificato, d'importo pari a quello previsto per l'introduzione del giudizio.
Così deciso a Perugia il 30 aprile 2025
Pag. 6 di 7 La consigliera est. Il Presidente Dr.ssa Simonetta Liscio Dr. Vincenzo Pio Baldi
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