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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 21/10/2025, n. 929 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 929 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Reggio di Calabria
Sezione Civile
R.G. 519/2020
La Corte D'Appello di Reggio di Calabria, sezione civile, in persona dei magistrati:
MA ON Presidente rel.
Viviana Cusolito Consigliera
Ivana Acacia Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. MONTELEONE GIUSEPPE
appellante e
(C.F. Controparte_1
), con il patrocinio dell'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO P.IVA_1
STATO REGGIO CALABRIA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE CARIDI Controparte_2 P.IVA_2
GIULIA
(C.F. ), contumace Controparte_3 C.F._2
(C.F. ), contumace CP_4 C.F._3
(C.F. ), contumace Controparte_5 C.F._4
(C.F. ), contumace CP_6 C.F._5
(C.F. ), non costituita CP_7 C.F._6
(C.F. ), non costituita CP_8 C.F._7
(C.F. ), non costituito Controparte_9 C.F._8
appellati
CONCLUSIONI
per parte appellante:
1) Accogliere l'appello spiegato ed in riforma della sentenza n. 89/2020 emessa, a conclusione del giudizio civile avente n. 300/2017 RG, dal Tribunale civile di Locri, accertare dire e dichiarare con qualsiasi statuizione che la p.lla 342 foglio 27 NCTU
Comune di Locri unitamente al fabbricato p.lla 762 medesimo foglio sono beni facenti parte del patrimonio disponibile della e quindi usucapibili;
Controparte_2
2) Conseguentemente, dire e dichiarare con qualsiasi statuizione che, in capo alla Sig.ra sussistono tutti i presupposti di cui all'art. 1158 cc in ordine alle Parte_1 prefate particelle e, conseguentemente e per l'effetto dichiarare l'appellante proprietaria delle mentovate particelle per intervenuta usucapione;
3) Riformare la sentenza impugnata anche in ordine alle spese di lite;
4) Disporre tutte le necessarie statuizioni in ordine alla pubblicità e trascrizione di tale pronuncia nei pubblici registri;
5) Con vittoria di spese e compensi anche del primo grado di giudizio da distrarsi al procuratore costituito ex art. 93 cpc.
per la : rigettare l'avverso appello poiché inammissibile ed infondato Controparte_2 in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare integralmente la sentenza gravata.
Con vittoria di spese e di competenze.
per : rigettare il gravame avversario perché inammissibile e, Controparte_1 comunque, infondato.
Con il favore delle spese, dei diritti e degli onorari del doppio grado di giudizio pag. 2/6 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione dinanzi al Tribunale di Locri, agiva per Parte_1 ottenere l'accertamento dell'acquisto per intervenuta usucapione della particella 342 del foglio 27, unitamente al fabbricato avente la particella 762 del medesimo foglio di mappa, ricadente nel Comune di Locri, affermando di aver posseduto uti domina per oltre un ventennio i beni, formalmente di proprietà del Commissariato Nazionale della
Gioventù Italiana, ed attualmente quindi della , mentre il fabbricato era Controparte_2 originariamente di proprietà superficiaria degli eredi di tra i quali si Persona_1 annoverava anche l'attrice.
Per questi motivi
conveniva in giudizio la , Controparte_2
CP_ l' ed i coeredi PP, , Controparte_1 CP_7 CP_3 CP_4 CP_5 ed . CP_6
Si costituivano in giudizio la e l' che Controparte_2 Controparte_1 contestavano la legittimazione passiva, la prima, e l'ammissibilità dell'azione, la seconda, concludendo entrambe per il rigetto della domanda. Gli altri convenuti restavano contumaci.
Con sentenza n. 45/2020 il Tribunale di Locri rigettava la domanda di parte attrice. impugnava la predetta decisione, insistendo sulla titolarità del Parte_1 bene in capo alla e sulla assenza di demanialità, chiedendo la riforma Controparte_2 della sentenza di prime cure e l'accoglimento della domanda.
Si costituivano la e l' , chiedendo il rigetto Controparte_2 Controparte_1 dell'appello, ribandendo le eccezioni e difese già spiegate in primo grado. CP_3
, ed non si costituivano e venivano dichiarati contumaci, e CP_4 CP_5 CP_6 veniva disposta la rinnovazione della notifica nei confronti di PP ed CP_7 [...]
. CP_8
All'udienza del 10.2.2022, la Corte ha rilevato che la citazione era stata rinnovata nei confronti di PP ed mediante notifica dell'originario appello e CP_7 CP_8 dell'ordinanza del 28.5.2021 e, preso atto della mancata costituzione degli appellati, riservava la decisione sul punto e sulle ulteriori richieste ed eccezione, fissando l'udienza per la precisazione delle conclusioni pag. 3/6 Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 352 cod. proc. civ., alla scadenza dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. L'appello è inammissibile.
L'appellante, infatti, non ha validamente provveduto alla rinnovazione della citazione dei litisconsorti necessari nel termine concesso con l'ordinanza del 28.5.2021, in quanto la citazione è stata rinnovata notificando l'originario atto di appello e l'ordinanza che ha disposto la rinnovazione con fissazione di una nuova udienza, e non mediante una nuova citazione a giudizio. Si tratta di rinnovazione nulla, rispetto alla quale la parte appellante non ha effettuato la richiesta di rimessione in termini, nonostante la sottoposizione della questione nell'ordinanza del 16.2.2022, resa all'esito della successiva udienza del 10.2.2022 - fissata per la verifica della corretta integrazione del contraddittorio. I destinatari della citazione rinnovata non si sono costituiti, per cui non
è intervenuta alcuna sanatoria della nullità.
La mancata ottemperanza all'ordine di rinnovo della notifica dell'appello determina, ai sensi dell'art. 291 c.p.c., l'inammissibilità dell'appello ove il rinnovo della notifica nulla sia stato del tutto omesso, a differenza di quanto avviene nel caso di notificazione oltre il termine fissato, nel quale si determina l'estinzione del processo (cfr. Cass. n.
13637/2017): nella prima ipotesi, infatti, il contraddittorio viene a mancare completamente.
La Corte condivide l'orientamento costante della giurisprudenza di legittimità, secondo la quale “qualora nel giudizio sia mancata (o non sia stata validamente effettuata)
l'evocazione di una parte necessaria, è nulla la rinnovazione eseguita mediante la notifica della combinazione del primo atto di citazione (indicante, per la prima comparizione, una data già trascorsa) e del verbale contenente l'ordinanza di fissazione della nuova udienza, in quanto l'atto manca della chiarezza indispensabile all'evocazione in lite di una parte non ancora assistita da difensore, ferma restando la sanatoria dell'invalidità in caso di raggiungimento dello scopo e, cioè, di costituzione del convenuto”. (Cass. Sez. 3, 06/11/2023, n. 30722, Rv. 669330 - 01). Secondo la Suprema
Corte l'evocazione in lite attuata attraverso la combinazione dei due atti - originaria pag. 4/6 citazione e ordinanza del giudice – “diverge all'evidenza dalla prescrizione di legge che esige la rinnovazione della citazione” e da ciò discende la nullità della citazione (Cass.
28810/2019 e 279/2017).
Poiché detta nullità della citazione (non contenente, per quanto detto, valida vocatio in ius) deve ritenersi imputabile alla parte appellante, ritiene la Corte che non possa essere concesso un nuovo termine per procedere alla integrazione del contraddittorio, tenuto conto della perentorietà del termine previsto dall'art. 331 cpc.
Invero, è principio pacifico nella giurisprudenza di legittimità che il termine assegnato per l'integrazione del contraddittorio ha natura perentoria e non può, quindi, essere prorogato o rinnovato, e la sua inosservanza deve essere rilevata d'ufficio, salvo che la parte onerata alleghi l'impossibilità di osservare il primo termine per causa ad essa non imputabile e chieda nuovo termine per provvedere alla notifica (ex multis Cass
17416/2010).
Conseguentemente l'impugnazione ai sensi dell'art. 331 2° comma c.p.c. deve essere dichiarata inammissibile.
La decisione su tale questione, in base al principio della ragione più liquida, assorbe tutte le altre eccezioni sollevate dalle parti e le ulteriori questioni rivelabili d'ufficio.
3. Le spese del giudizio, in base alla soccombenza, sono poste a carico dell'appellante in favore della appellata costituita e sono liquidate, ritenuta la causa di valore indeterminabile, avendo riguardo allo scaglione da € 26.001,00 ad € 52.000,00 nei valori minimi nei seguenti termini: fase di studio della controversia, valore minimo: €
1.029,00, fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 709,00, Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 1.523,00 e Fase decisionale, valore minimo:€ 1.735,00.
Stante la dichiarata inammissibilità della impugnazione deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza del Tribunale di Locri n. 45/2020, così Parte_1 provvede:
pag. 5/6 1. dichiara inammissibile appello;
2. Condanna alla rifusione delle spese processuali in favore Parte_1 della e dell' , che liquida per ciascuna parte in € Controparte_2 Controparte_1
4.996,00 per compensi, oltre spese generali iva e cpa
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile, in data 21 ottobre 2025
La Presidente est.
MA ON
pag. 6/6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Reggio di Calabria
Sezione Civile
R.G. 519/2020
La Corte D'Appello di Reggio di Calabria, sezione civile, in persona dei magistrati:
MA ON Presidente rel.
Viviana Cusolito Consigliera
Ivana Acacia Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. MONTELEONE GIUSEPPE
appellante e
(C.F. Controparte_1
), con il patrocinio dell'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO P.IVA_1
STATO REGGIO CALABRIA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE CARIDI Controparte_2 P.IVA_2
GIULIA
(C.F. ), contumace Controparte_3 C.F._2
(C.F. ), contumace CP_4 C.F._3
(C.F. ), contumace Controparte_5 C.F._4
(C.F. ), contumace CP_6 C.F._5
(C.F. ), non costituita CP_7 C.F._6
(C.F. ), non costituita CP_8 C.F._7
(C.F. ), non costituito Controparte_9 C.F._8
appellati
CONCLUSIONI
per parte appellante:
1) Accogliere l'appello spiegato ed in riforma della sentenza n. 89/2020 emessa, a conclusione del giudizio civile avente n. 300/2017 RG, dal Tribunale civile di Locri, accertare dire e dichiarare con qualsiasi statuizione che la p.lla 342 foglio 27 NCTU
Comune di Locri unitamente al fabbricato p.lla 762 medesimo foglio sono beni facenti parte del patrimonio disponibile della e quindi usucapibili;
Controparte_2
2) Conseguentemente, dire e dichiarare con qualsiasi statuizione che, in capo alla Sig.ra sussistono tutti i presupposti di cui all'art. 1158 cc in ordine alle Parte_1 prefate particelle e, conseguentemente e per l'effetto dichiarare l'appellante proprietaria delle mentovate particelle per intervenuta usucapione;
3) Riformare la sentenza impugnata anche in ordine alle spese di lite;
4) Disporre tutte le necessarie statuizioni in ordine alla pubblicità e trascrizione di tale pronuncia nei pubblici registri;
5) Con vittoria di spese e compensi anche del primo grado di giudizio da distrarsi al procuratore costituito ex art. 93 cpc.
per la : rigettare l'avverso appello poiché inammissibile ed infondato Controparte_2 in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare integralmente la sentenza gravata.
Con vittoria di spese e di competenze.
per : rigettare il gravame avversario perché inammissibile e, Controparte_1 comunque, infondato.
Con il favore delle spese, dei diritti e degli onorari del doppio grado di giudizio pag. 2/6 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione dinanzi al Tribunale di Locri, agiva per Parte_1 ottenere l'accertamento dell'acquisto per intervenuta usucapione della particella 342 del foglio 27, unitamente al fabbricato avente la particella 762 del medesimo foglio di mappa, ricadente nel Comune di Locri, affermando di aver posseduto uti domina per oltre un ventennio i beni, formalmente di proprietà del Commissariato Nazionale della
Gioventù Italiana, ed attualmente quindi della , mentre il fabbricato era Controparte_2 originariamente di proprietà superficiaria degli eredi di tra i quali si Persona_1 annoverava anche l'attrice.
Per questi motivi
conveniva in giudizio la , Controparte_2
CP_ l' ed i coeredi PP, , Controparte_1 CP_7 CP_3 CP_4 CP_5 ed . CP_6
Si costituivano in giudizio la e l' che Controparte_2 Controparte_1 contestavano la legittimazione passiva, la prima, e l'ammissibilità dell'azione, la seconda, concludendo entrambe per il rigetto della domanda. Gli altri convenuti restavano contumaci.
Con sentenza n. 45/2020 il Tribunale di Locri rigettava la domanda di parte attrice. impugnava la predetta decisione, insistendo sulla titolarità del Parte_1 bene in capo alla e sulla assenza di demanialità, chiedendo la riforma Controparte_2 della sentenza di prime cure e l'accoglimento della domanda.
Si costituivano la e l' , chiedendo il rigetto Controparte_2 Controparte_1 dell'appello, ribandendo le eccezioni e difese già spiegate in primo grado. CP_3
, ed non si costituivano e venivano dichiarati contumaci, e CP_4 CP_5 CP_6 veniva disposta la rinnovazione della notifica nei confronti di PP ed CP_7 [...]
. CP_8
All'udienza del 10.2.2022, la Corte ha rilevato che la citazione era stata rinnovata nei confronti di PP ed mediante notifica dell'originario appello e CP_7 CP_8 dell'ordinanza del 28.5.2021 e, preso atto della mancata costituzione degli appellati, riservava la decisione sul punto e sulle ulteriori richieste ed eccezione, fissando l'udienza per la precisazione delle conclusioni pag. 3/6 Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 352 cod. proc. civ., alla scadenza dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. L'appello è inammissibile.
L'appellante, infatti, non ha validamente provveduto alla rinnovazione della citazione dei litisconsorti necessari nel termine concesso con l'ordinanza del 28.5.2021, in quanto la citazione è stata rinnovata notificando l'originario atto di appello e l'ordinanza che ha disposto la rinnovazione con fissazione di una nuova udienza, e non mediante una nuova citazione a giudizio. Si tratta di rinnovazione nulla, rispetto alla quale la parte appellante non ha effettuato la richiesta di rimessione in termini, nonostante la sottoposizione della questione nell'ordinanza del 16.2.2022, resa all'esito della successiva udienza del 10.2.2022 - fissata per la verifica della corretta integrazione del contraddittorio. I destinatari della citazione rinnovata non si sono costituiti, per cui non
è intervenuta alcuna sanatoria della nullità.
La mancata ottemperanza all'ordine di rinnovo della notifica dell'appello determina, ai sensi dell'art. 291 c.p.c., l'inammissibilità dell'appello ove il rinnovo della notifica nulla sia stato del tutto omesso, a differenza di quanto avviene nel caso di notificazione oltre il termine fissato, nel quale si determina l'estinzione del processo (cfr. Cass. n.
13637/2017): nella prima ipotesi, infatti, il contraddittorio viene a mancare completamente.
La Corte condivide l'orientamento costante della giurisprudenza di legittimità, secondo la quale “qualora nel giudizio sia mancata (o non sia stata validamente effettuata)
l'evocazione di una parte necessaria, è nulla la rinnovazione eseguita mediante la notifica della combinazione del primo atto di citazione (indicante, per la prima comparizione, una data già trascorsa) e del verbale contenente l'ordinanza di fissazione della nuova udienza, in quanto l'atto manca della chiarezza indispensabile all'evocazione in lite di una parte non ancora assistita da difensore, ferma restando la sanatoria dell'invalidità in caso di raggiungimento dello scopo e, cioè, di costituzione del convenuto”. (Cass. Sez. 3, 06/11/2023, n. 30722, Rv. 669330 - 01). Secondo la Suprema
Corte l'evocazione in lite attuata attraverso la combinazione dei due atti - originaria pag. 4/6 citazione e ordinanza del giudice – “diverge all'evidenza dalla prescrizione di legge che esige la rinnovazione della citazione” e da ciò discende la nullità della citazione (Cass.
28810/2019 e 279/2017).
Poiché detta nullità della citazione (non contenente, per quanto detto, valida vocatio in ius) deve ritenersi imputabile alla parte appellante, ritiene la Corte che non possa essere concesso un nuovo termine per procedere alla integrazione del contraddittorio, tenuto conto della perentorietà del termine previsto dall'art. 331 cpc.
Invero, è principio pacifico nella giurisprudenza di legittimità che il termine assegnato per l'integrazione del contraddittorio ha natura perentoria e non può, quindi, essere prorogato o rinnovato, e la sua inosservanza deve essere rilevata d'ufficio, salvo che la parte onerata alleghi l'impossibilità di osservare il primo termine per causa ad essa non imputabile e chieda nuovo termine per provvedere alla notifica (ex multis Cass
17416/2010).
Conseguentemente l'impugnazione ai sensi dell'art. 331 2° comma c.p.c. deve essere dichiarata inammissibile.
La decisione su tale questione, in base al principio della ragione più liquida, assorbe tutte le altre eccezioni sollevate dalle parti e le ulteriori questioni rivelabili d'ufficio.
3. Le spese del giudizio, in base alla soccombenza, sono poste a carico dell'appellante in favore della appellata costituita e sono liquidate, ritenuta la causa di valore indeterminabile, avendo riguardo allo scaglione da € 26.001,00 ad € 52.000,00 nei valori minimi nei seguenti termini: fase di studio della controversia, valore minimo: €
1.029,00, fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 709,00, Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 1.523,00 e Fase decisionale, valore minimo:€ 1.735,00.
Stante la dichiarata inammissibilità della impugnazione deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza del Tribunale di Locri n. 45/2020, così Parte_1 provvede:
pag. 5/6 1. dichiara inammissibile appello;
2. Condanna alla rifusione delle spese processuali in favore Parte_1 della e dell' , che liquida per ciascuna parte in € Controparte_2 Controparte_1
4.996,00 per compensi, oltre spese generali iva e cpa
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile, in data 21 ottobre 2025
La Presidente est.
MA ON
pag. 6/6